COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 19.07.2002 COM(2002) 409 definitivo 2002/0166 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul Protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica
europea ed il Regno di Norvegia
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Gli accordi commerciali applicabili ai prodotti agricoli trasformati tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia sono disciplinati dal protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio da una parte e dal protocollo 3 dello Spazio economico europeo dall'altra.
A norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, Austria, Finlandia e Svezia dovevano applicare a partire dall'1 gennaio 1995 le disposizioni degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con alcuni stati terzi (Svizzera e Norvegia), essendo deciso che tutti gli emendamenti resisi necessari dopo l'allargamento sarebbero stati oggetto di ulteriori protocolli da negoziarsi con gli Stati in questione.
I summenzionati articoli stabiliscono che, qualora i protocolli non fossero stati conclusi entro l'1 gennaio 1995, la Comunità avrebbe intrapreso i necessari provvedimenti per disciplinare la situazione.
Il regolamento del Consiglio (CE) 1416/95 del 19 giugno 19951 che stabilisce le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per il 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati ha di conseguenza disposto contingenti tariffari per il 1995 a beneficio di Norvegia e Svizzera.
Nel 2000 sono stati adottati provvedimenti autonomi riguardanti la Svizzera nell'ambito di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera.
Per quanto riguarda la Norvegia il regolamento del Consiglio (CE) n° 1416/95 è stato rinnovato per il 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 20022. Questi provvedimenti sono stati adottati a condizione che lo stato terzo in questione adotti gli stessi provvedimenti reciproci nei confronti della Comunità europea.
Nel 1999 si è presa in considerazione la possibilità d'includere i vigenti contingenti tariffari bilaterali nel protocollo 3 dello Spazio economico europeo. Data l'impossibilità di conservare i contingenti in questione qualora li si volesse includere nel protocollo 3, la Comunità europea e la Norvegia hanno peraltro deciso di mantenere i contingenti che figurano negli accordi bilaterali al di fuori dell'accordo SEE, rendendoli permanenti mediante un accordo sotto forma di scambio di lettere.
L'allegata proposta rispecchia tale obiettivo e s'invita il Consiglio ad adottare la decisione.
1 GU L 141, 24.6.1995, pag. 1.
2 GU L 46, 16.2.2002, pag. 1.
2002/0166 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul Protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica
europea ed il Regno di Norvegia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in disposto congiunto alla prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2,
Vista la proposta della Commissione, Considerando quanto segue:
(1) È stato negoziato su una base di reciprocità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte ed il Regno di Norvegia dall'altra parte, riguardante determinati prodotti agricoli trasformati inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia3, al fine di migliorare gli accordi commerciali e risolvere determinati problemi ad essi connessi.
(2) Poiché i provvedimenti necessari per attuare la seguente decisione sono provvedimenti gestionali nello spirito dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CEE del 28 giugno 1999 che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4, essi devono essere adottati conformemente alla procedura gestionale stabilita dall'articolo 4 della suddetta decisione.
(3) L'accordo deve essere approvato, DECIDE:
Articolo 1
L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte ed il Regno di Norvegia dall'altra, riguardante il protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è con la presente approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Le norme per l'attuazione della presente decisione sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato gestionale su questioni orizzontali riguardanti il commercio di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 16 del regolamento del Consiglio (CE) No 3448/935. Si applica l'articolo 4 della decisione 1999/468/CE: il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3 della stessa è di un mese.
Articolo 3
Con la presente il presidente del Consiglio è incaricato di nominare la persona autorizzata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 impegnando in tal modo la Comunità.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore in primo giorno del secondo mese seguente la sua adozione.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio Il Presidente
5 GU L 318, 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) N. 2580/2000 (GU L 298, 25.11.2000, pag. 5).
ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea da una parte, ed il Regno di Norvegia dall'altra parte, riguardante il protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
A. Lettera dalla Comunità
Bruxelles, Signor Ambasciatore,
ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea circa il "verbale concordato"
allegato a questa lettera, riguardante un determinato numero di modifiche agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne prodotti agricoli trasformati, tra cui alcuni inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.
Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda con il contenuto di questa lettera.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Comunità europea
B. Lettera dalla Norvegia
Bruxelles, Signor Ambasciatore,
Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera recante data odierna che così recita:
"Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità europea circa il "verbale concordato"
allegato a questa lettera, riguardante un determinato numero di modifiche agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne prodotti agricoli trasformati, tra cui alcuni inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.”
Ho l'onore di confermare che il mio governo concorda con il contenuto della Sua lettera e con la data proposta per l'entrata in vigore degli emendamenti.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo del Regno di Norvegia
Verbali concordati I – Introduzione
Si sono tenuti diversi incontri tra funzionari della Commissione europea e funzionari del Regno di Norvegia vertenti sulle disposizioni autonome adottate in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla UE nel 1995.
In seguito a questi incontri si è deciso di sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità un certo numero di cambiamenti agli accordi d'importazione applicati dalla Comunità e dal Regno di Norvegia per quanto concerne determinati prodotti agricoli trasformati, inclusi nel protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio.
Questi cambiamenti saranno applicabili dal[1 gennaio 2003].
II – Regime d'importazione norvegese
1. Il Regno di Norvegia renderà disponibili i seguenti contingenti tariffari per la Comunità europea:
Codici tariffari norvegesi
Descrizione Volume Dazi doganali
applicabili
1506.0021 Grasso d'ossa, olio d'ossa e olio di piede di bue 2 360 tonnellate Esente
1518.0041 Olio di semi di lino 100 tonnellate Esente
2102.3000 Lievito artificiale pronto 160 tonnellate Esente 2103.3009 Senape pronta, contenente zucchero aggiunto in
quantità superiore al 5% in peso
160 tonnellate Esente
2402.2000 Sigarette contenenti tabacco 410 tonnellate Esente 2403.9990 Altro, tranne tabacco ricostituito 280 tonnellate Esente
III – Regime d'importazione comunitario
1. La Comunità renderà disponibili i seguenti contingenti annui per la Norvegia:
Numero
d'ordine Codice CN Descrizione Volume
Dazi doganali applicabili 09.0765 1517 10 90 Margarina, esclusa quella liquida Altro 2 470
tonnellate
Esente
09.0766 2102 30 00 Lieviti artificiali pronti 150
tonnellate
Esente
09.0767 Ex 2103 90 90 (TARIC code 10 e 89)
Salse e preparati affini, condimenti misti e condimenti misti con codice CN 2103 90 90, diversi dalla maionese
130 tonnellate
Esente
09.0768 2104 10 Minestre, brodi e preparati affini; 390 tonnellate
Esente
09.0769 2106 90 92 Preparati alimentari non altrimenti specificati o inclusi / altri, non contenenti grassi del latte, saccarosio, isoglucosio, glucosio o amido o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di grassi del latte, 5% saccarosio o isoglucosio, 5% glucosio o amido
510 tonnellate
Esente
09.0771 Ex 2207 10 00 (Codice TARIC 90)
Alcool etilico non denaturato di gradazione alcolica pari a 80% in vol. o superiore/diversa da quello ottenuto dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE
134 000 ettolitri
Esente
09.0772 Ex 2207 20 00 (Codice TARIC 90)
Alcool etilico ed altri spiriti denaturati, di qualsiasi gradazione/ diversi da quelli ottenuti dai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CEE
3 340 ettolitri
Esente
09.0774 2403 10 Tabacco da fumo, contenente o no sostituti del tabacco in qualunque proporzione
370 tonnellate
Esente
I contingenti tariffari di cui alle tabelle II e III sono garantiti per prodotti originari conformemente alla normativa sull'origine disposta dal protocollo 3 dell'accordo di libero scambio Norvegia-CE.
SCHEDA FINANZIARIA
DATA: 18.6.2002 1. DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA:
Capitolo 12 - Articolo 120
STANZIAMENTI:
2. TITOLO:
riguardante la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea, da una parte, ed il Regno di Norvegia, dall'altra parte, sul Protocollo 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
3. BASE GIURIDICA:
Articoli 133 e 300.
4. OBIETTIVI:
Adattamento del protocollo 2 dell'ALS tra Norvegia e la UE al fine di prendere in considerazione l'adesione alla UE di Svezia, Finlandia ed Austria.
5. INCIDENZA FINANZIARIA PERIODO DI
12 MESI 2003 (in milioni
diEURO)
ANNO FINANZIARIO
CORRENTE [n]
(in milioni di EURO)
ANNO FINANZIARIO
SUCCESSIVO [n+1]
(in milioni di EURO) 5.0 CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
- A CARICO DELLA CE BILANCIO (RESTITUZIONI/
INTERVENTI)
- AUTORITÀ NAZIONALI
- ALTRE
[...] [...] [...]
5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE - RISORSE PROPRIE CE
(CONTRIBUTI/DAZI DOGANALI)
- NAZIONALI
-3 - -3
[n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
5.0.1 STIMA DELLE SPESE
5.1.1 STIMA DELLE ENTRATE -3 -3 -3 - 3
5.2 METODO DI CALCOLO:
La perdita d'entrate doganali è stata calcolata in base alle quantità di prodotti importati nei limiti dei contingenti e dei dazi doganali applicabili all'importazione di detti prodotti nella CE.
6.0 IL PROGETTO PUÒ ESSERE FINANZIATO CON STANZIAMENTI ISCRITTI
NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DELL'ATTUALE BILANCIO? NO
6.1 IL PROGETTO PUÒ ESSERE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO TRA
CAPITOLI DEL CORRENTE BILANCIO? NO
6.2 OCCORRE UN BILANCIO SUPPLEMENTARE? NO
6.3 GLI STANZIAMENTI VANNO ISCRITTI IN BILANCI FUTURI? NO
OSSERVAZIONI:
[...]