COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 28.4.2006 COM(2006)185 definitivo
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito a una decisione volta a riassegnare una parte della riserva della dotazione per
lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)
(presentata dalla Commissione)
IT
2IT
RELAZIONE
La Comunità europea partecipa attivamente all’elaborazione e all’esecuzione di nuove iniziative destinate a sostenere i paesi in via di sviluppo. Le azioni a favore dei paesi ACP contribuiscono in misura considerevole alla riduzione della povertà, principale obiettivo dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, nonché della politica comunitaria in materia di sviluppo.
Dopo la programmazione iniziale della dotazione regionale del 9° FES, sono sorte nuove iniziative volte a soddisfare le specifiche necessità emerse nell’ambito delle priorità esistenti dei paesi ACP, nonché delle priorità stabilite dall’UE per la sua politica di sviluppo, in particolare nel quadro della cooperazione intra-ACP, destinata a tutti i paesi ACP o a molti di essi.
L’importo inizialmente destinato alla cooperazione intra-ACP a titolo del 9° FES (300 milioni di euro) si è tuttavia rivelato troppo limitato per coprire tutte le nuove iniziative. Una volta esaurita la riserva dedicata alla cooperazione regionale, oltre ai trasferimenti regolari delle rimanenze dei Fondi precedenti (sesto, settimo e ottavo FES), è stato necessario ricorrere a più riprese alla riserva della dotazione del 9° FES per lo sviluppo a lungo termine al fine di aumentare la dotazione intra-ACP (anche a partire dall'importo condizionale di un miliardo di euro posto inizialmente nella riserva sul totale del 9° FES), che ammonta attualmente a 2.573 milioni di euro.
Tale importo è interamente programmato e non sono più disponibili altre riserve regionali o intra-ACP per finanziare nuove iniziative.
Conformemente al paragrafo 8 dell’allegato I (Protocollo finanziario) dell’accordo di partenariato ACP-CE, qualora le risorse previste nell’ambito di uno degli strumenti dell'accordo risultino esaurite, il Consiglio dei ministri ACP-CE può adottare le misure del caso.
In tale contesto la Commissione propone, fatto salvo l’accordo del Consiglio dei ministri ACP-CE, che il Consiglio adotti la decisione allegata, che prevede il trasferimento di 110 milioni di euro dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES alla dotazione riservata alla cooperazione intra-ACP nell’ambito degli stanziamenti per la cooperazione regionale. Questo importo complessivo sarà utilizzato come segue:
– un importo di 70 milioni di euro finalizzato al “partenariato UE-Africa per le infrastrutture”, di cui un contributo di 60 milioni di euro versato su un fondo fiduciario gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e un importo di 10 milioni destinato a finanziare azioni e studi preparatori per il piano relativo alle infrastrutture in Africa;
– un importo nell’ordine di 20 milioni di euro destinato a favorire l’integrazione dei paesi ACP nel commercio mondiale, con 10 milioni circa per potenziare il sostegno comunitario all’iniziativa multilaterale “quadro integrato” e 10 milioni circa per proseguire il progetto comunitario finalizzato a ottenere una partecipazione più attiva dei paesi ACP all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
– un importo nell’ordine di 20 milioni di euro destinato a varie iniziative, quali il finanziamento di un progetto di ricerca nel settore dello zucchero complementare ad azioni di accompagnamento alle riforme a favore dei paesi interessati dal “protocollo zucchero”
(circa 9 milioni), la creazione di una “finestra” ERASMUS MUNDUS a favore dei paesi ACP (circa 5 milioni), un sostegno al fondo fiduciario a favore del meccanismo APRM (African Peer Review Mechanism, meccanismo africano di valutazione inter pares) dell’Unione africana (circa 2 milioni) e un sostegno a ONU-HABITAT per un “programma partecipativo di miglioramento delle baraccopoli nei paesi ACP” (circa 4 milioni).
La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata riguardante l'uso della riserva della dotazione del 9° FES per lo sviluppo a lungo termine.
IT
4IT
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito a una decisione volta a riassegnare una parte della riserva della dotazione per
lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio dei ministri ACP-CE è autorizzato, in conformità dell’articolo 15 dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou e riveduto il 25 giugno 2005 a Lussemburgo, a prendere decisioni ai sensi dell'accordo e, in conformità dell’allegato I, paragrafo 8, del medesimo accordo, a prendere le misure del caso qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'accordo risultino esauriti.
(2) I fondi della dotazione del 9° FES per la cooperazione e l'integrazione regionali sono interamente programmati. Occorre quindi definire la posizione della Comunità nel Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di consentire l’adozione di una decisione riguardante la riassegnazione di una parte della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES a favore della dotazione destinata alla cooperazione intra- ACP nell’ambito degli stanziamenti per la cooperazione regionale,
DECIDE:
Articolo 1
La Comunità propone di adottare la seguente posizione nel Consiglio dei ministri ACP-CE in merito all'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES, in base al progetto allegato di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE.
Possono essere introdotte modifiche di minore entità del presente progetto di decisione senza che il Consiglio debba adottare un'ulteriore decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente
IT
6IT
ALLEGATO Progetto di
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
relativa alla riassegnazione di una parte della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso “ACP”), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 20052 (in appresso “accordo di partenariato ACP-CE”), in particolare l’allegato I, paragrafo 8, considerando quanto segue:
(1) I fondi riservati alla cooperazione e all’integrazione regionale sono programmati.
(2) È opportuno stanziare risorse supplementari per contribuire a istituire un partenariato UE-Africa per le infrastrutture, destinato ad agevolare l’interconnessione su scala continentale e a favorire l’integrazione regionale.
(3) È opportuno stanziare risorse supplementari per migliorare la partecipazione dei paesi ACP agli scambi internazionali, proseguendo iniziative già avviate dalla Comunità europea.
(4) È opportuno stanziare risorse supplementari per sostenere la ricerca nel settore dello zucchero, a completamento delle azioni di accompagnamento alle riforme già avviate a favore dei paesi interessati dal “protocollo zucchero”.
(5) È opportuno stanziare risorse supplementari per consentire ai paesi ACP di beneficiare del programma ERASMUS MUNDUS.
(6) È opportuno stanziare risorse supplementari per sostenere il meccanismo APRM (African Peer Review Mechanism, meccanismo africano di valutazione inter pares) dell’Unione africana, destinato a favorire la stabilità politica, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.
(7) È opportuno stanziare risorse supplementari per consentire l’attuazione di piani d’azione volti a risanare le baraccopoli in alcune zone specifiche dei paesi ACP,
1 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
2 GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
DECIDE:
Articolo 1 – Cooperazione intra-ACP nell’ambito della dotazione riservata alla cooperazione regionale e all’integrazione regionale
Un importo di 110 milioni di euro viene trasferito dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP nell’ambito degli stanziamenti destinati alla cooperazione e all’integrazione regionale, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 28, 29 e 30 dell’accordo di partenariato ACP-CE. Questo importo può essere utilizzato per i seguenti obiettivi.
1.1 Istituire un “Partenariato UE-Africa per le infrastrutture” (70 milioni di euro):
versare un contributo di 60 milioni di euro a un fondo fiduciario gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e destinare un importo di 10 milioni al finanziamento di azioni e studi preparatori per il piano relativo alle infrastrutture in Africa.
1.2 Favorire la partecipazione dei paesi ACP agli scambi mondiali (fino a 20 milioni di euro): destinare un importo non superiore a 10 milioni di euro al potenziamento del sostegno comunitario all’iniziativa multilaterale “quadro integrato” e un importo non superiore a 10 milioni di euro al proseguimento del progetto comunitario finalizzato a una partecipazione più attiva dei paesi ACP all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
1.3 Consentire il finanziamento delle seguenti azioni, a favore di tutti i paesi ACP o di molti di essi (fino a 20 milioni di euro): sostegno di un progetto di ricerca nel settore dello zucchero complementare ad azioni di accompagnamento alle riforme a favore dei paesi interessati dal “protocollo zucchero” (fino a 9 milioni), creazione di una
“finestra” ERASMUS MUNDUS a favore dei paesi ACP (fino a 5 milioni), sostegno del fondo fiduciario a favore del meccanismo APRM (African Peer Review Mechanism) dell’Unione africana (fino a 2 milioni) e sostegno di ONU-HABITAT per un “programma partecipativo di miglioramento delle baraccopoli nei paesi ACP”
(fino a 4 milioni).
Articolo 2 – Richiesta di sostegno
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE invita la Commissione a finanziare le azioni previste all’articolo 1.
Articolo 3 - Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a
Per il Consiglio dei ministri ACP-CE
Il Presidente