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PROPONENTE: ENEL GREEN POWER S.p.A. CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA 16,1 MW

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(1)

PROPONENTE: ENEL GREEN POWER S.p.A.

CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

16,1 MW

Comune di Monteverdi Marittimo (PI)

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Novembre 2010

(2)

INDICE

1  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ... 6 

1.1  PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ... 7 

1.1.1  Pianificazione Nazionale ... 7 

1.1.2  Pianificazione Regionale ... 10 

1.1.2.1  Programma Regionale di Sviluppo PRS 2006-2010 ... 10 

1.1.2.2  Piano di Indirizzo Territoriale ... 11 

1.1.2.3  Demanio e patrimonio della Regione Toscana ... 21 

1.1.2.4  Piano di Tutela delle Acque della Toscana ... 21 

1.1.2.5  Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. - Regione Toscana – Bacino Toscana Costa – Del. G.R. n. 831 del 23.07.2001 ... 22 

1.1.2.6  Piano Regionale delle Attivita’ Estrattive di Recupero ... 26 

1.1.3  Pianificazione Provinciale ... 27 

1.1.3.1  Piano Territoriale di Coordinamento ... 27 

1.1.3.2  P.A.E.R.P. ... 32 

1.1.4  Pianificazione Comunale ... 33 

1.1.4.1  Piano Strutturale e Piano Regolatore Generale del Comune di Monteverdi Marittimo ... 34 

1.1.4.2  Regolamento Acustico Comunale ... 36 

1.2  PIANIFICAZIONE ENERGETICA ... 38 

1.2.1  Pianificazione sovranazionale ... 39 

1.2.2  Pianificazione Nazionale ... 46 

1.2.3  Pianificazione Regionale ... 54 

1.2.3.1  Piano di Indirizzo Energetico Regionale ... 54 

1.2.3.2  Rapporto di valutazione del potenziale eolico del territorio della Toscana ... 57 

1.2.3.3  Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 39 – Disposizioni in materia di energia ... 58 

1.2.3.4  Deliberazione N ° 6 Del 29 Gennaio 2009 ... 59 

1.3  TUTELA AMBIENTALE ... 60 

1.3.1  Pianificazione Comunitaria ... 60 

1.3.2  Pianificazione Nazionale ... 63 

1.3.3  Pianificazione Regionale ... 68 

1.3.3.1  Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 - Approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007 ... 68 

1.3.3.2  Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49” ... 69 

1.3.3.3  Legge Forestale della Toscana ... 70 

1.3.3.4  Regolamento Forestale della Toscana ... 72 

1.4  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ... 77 

1.4.1  Normativa Nazionale ... 77 

1.4.2  Normativa Regionale ... 78 

(3)

1.4.2.1  Linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici ... 81 

1.5  PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA ... 84 

1.5.1  Pianificazione Regionale ... 84 

1.5.2  Pianificazione Provinciale ... 86 

1.6  NORMATIVA SISMICA... 92 

1.6.1  Normativa nazionale ... 92 

1.6.2  Normativa regionale ... 92 

1.7  QUADRO DEL MERCATO DELLENERGIA ELETTRICA ... 92 

1.7.1  Struttura della domanda e dell’offerta ... 95 

1.8  CONSIDERAZIONI SULLA COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA E SULLIDONEITÀ DEL SITO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO EOLICO ... 96 

(4)

INDICE DELLE IMMAGINI

Figura 1 - Rappresentazione degli ambiti di paesaggio (Fonte: Regione Toscana) ... 17 

Figura 2 - Paesaggio ondulato delle colline argillose (Fonte: Regione Toscana) ... 18 

Figura 3 - Caratteri strutturali dell’area Volterrana (Fonte: Regione Toscana) ... 19 

Figura 4 - Fenomeno dei soffioni boraciferi – Castelnuovo Val di Cecina (Fonte: Regione Toscana) ... 19 

Figura 5 - Insediamento moderno - Pomarance ... 20 

Figura 6 - Insediamento storico - Volterra ... 20 

Figura 7 – Centrale geotermica – Pomarance (Fonte: Regione Toscana) ... 21 

Figura 8 – Carta delle Risorse (fonte: http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=10217&lang=it) ... 27 

Figura 9 Andamento capacità installata di impianti per la produzione di energia elettrica nell'UE-27 (GW) ... 45 

Figura 10 Capacità installata impianti per la produzione di energia elettrica da FER nell'UE-27 ... 45 

Figura 11 Mix di fonti per la produzione lorda di energia elettrica nel 2006 ... 50 

Figura 12 Andamento mix generazione elettrica anni 1998-2007 ... 51 

Figura 13 –Numero di ore equivalenti degli impianti eolici realizzati nel quinquennio 2004-2008 52  Figura 14 Bilancio elettrico nazionale nel 2008 (Fonte: GSE) ... 53 

Figura 15 - Potenza lorda e numero di impianti eolici in Italia al 31 dicembre 2008 (Fonte: GSE)53  Figura 16 - Potenza eolica installata per provincia ... 54 

Figura 17 - Carta dei vincoli, delle linee elettriche e della velocità media del vento relativa all'anno 2002 (Fonte: Regione Toscana) ... 57 

Figura 18 - Mappa della velocità media del vento a 75 m sulla regione Toscana (Fonte: http://159.213.57.103/lamma-webgis/windgis.phtml ) ... 58 

Figura 19 – Zone protette (fonte: http://sit.provincia.pisa.it)... 86 

Figura 20 - Carta delle vocazioni della provincia di Pisa per la Lepre ... 87 

Figura 21 - Collocazione degli istituti protetti e degli aerogeneratori e punteggio di idoneità ambientale globale per le ... 87 

Figura 22 - Punteggio di idoneità ambientale globale per la Starna e la Pernice rossa nelle UC che interessano l’impianto. ... 88 

Figura 23 - Cacciatori iscritti agli ATC 14 Pisa Occidentale e ATC 15 Pisa Orientale. ... 88 

Figura 24 - Aree vocate ungulati - muflone ... 90 

Figura 25 - Aree vocate ungulati - daino ... 90 

(5)

Figura 26 - Aree vocate ungulati - cinghiale ... 91 

Figura 27 - Aree vocate ungulati - cervo ... 91 

Figura 28 - Aree vocate ungulati - capriolo ... 91 

Figura 29 - Classificazione sismica ex D.G.R. 431/2006 ... 92 

(6)

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Obiettivo del presente Quadro di Riferimento Programmatico è la definizione del contesto normativo entro cui il progetto si colloca e la valutazione del grado di coerenza dell’intervento proposto.

A tal fine, sarà illustrata la legislazione vigente a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di processi autorizzativi, programmazione economica, politica energetica, pianificazione territoriale e tutela ambientale.

(7)

1.1 Pianificazione del Territorio

1.1.1 Pianificazione Nazionale

Le peculiarità ambientali, storiche ed artistiche del nostro Paese hanno indotto il legislatore ad emanare nel corso degli anni una serie di regolamentazioni volte alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale italiano.

L’evoluzione normativa in merito alla protezione di beni paesistici e ambientali ha seguito tre approcci fondamentali.

Il primo, sviluppato nella prima metà del secolo scorso, era volto alla tutela degli elementi significativi dal punto di vista storico-artistico e delle valenze estetico-formali; il secondo approccio, riconducibile ai Decreti Galasso degli anni ’80, ha ampliato l’ambito di protezione, tutelando i beni ambientali e naturalistici; il terzo momento legislativo incorpora i due precedenti in un quadro di riferimento coerente con l’evoluzione tecnica e normativa avvenuta negli ultimi anni.

Il primo fondamentale riferimento normativo è la legge 11 giugno 1922, n.778 che dichiara soggette a speciale protezione “le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”, e “le bellezze panoramiche”.

Più specifiche le successive leggi di tutela del patrimonio artistico inerenti “le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico” (legge 1 giugno 1939, n.1089) e “ le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distiguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.” (legge 29 giugno 1939,n. 1497).

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In particolare, con la Legge 1497/39 veniva data la facoltà all’allora Ministro per l'educazione nazionale di disporre un piano territoriale paesistico, al fine di impedire che le aree di quelle località fossero utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 delegava alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali in merito alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, lasciando al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme e di inibire lavori o disporne la sospensione, qualora avessero recato pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali.

Al fine di limitare il crescente degrado del patrimonio ambientale e di sollecitare la redazione dei piani paesistici, il D.M. 21 settembre 1984 amplia la lista di aree vincolate dalla legge 1497/39 introducendo all’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Con il D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , poi divenuto legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge GALASSO), si aggiungono alle precedenti aree: le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448, i vulcani e le zone di interesse archeologico.

Il Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490) raccoglie i vincoli espressi dalla precedente legislazione, che viene contestualmente soppressa; tuttavia, a causa della sua essenzialità, viene superato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani).

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Il nuovo codice introduce una definizione di paesaggio innovativa rispetto ai precedenti testi di legge, formulata all’art. 131 (salvaguardia dei valori del paesaggio) che specifica: "… per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili".

Rispetto alle definizioni normative precedenti viene evidenziata la centralità del paesaggio antropizzato, modellato e vissuto dall’uomo: l’oggetto di interesse paesaggistico non è più solo il paesaggio naturale allo stato più o meno vergine, ma anche il paesaggio costruito e gestito dall’uomo (che acquisisce d’ora in poi uguale dignità). In questo senso il codice recepisce l’evoluzione delle discipline sul paesaggio, superando il punto di vista più tradizionale sulla tutela integrale, ormai obsoleto.

A tutelare e valorizzare adeguatamente il paesaggio vengono chiamate le regioni, che, a tal fine, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.

Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Il piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Oggetto di tutela dei piani paesaggistici sono i “beni paesaggistici”, che includono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, individuati dalla Regione su proposta di apposite commissioni provinciali, le aree segnalate all’articolo 142 (che riprende i vincoli Galasso) e gli immobili e le aree tutelati dai piani paesaggistici.

Viene prescritto il rilascio da parte delle regioni di una Autorizzazione Paesaggistica per i progetti di intervento che interessano i Beni Paesaggistici.

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Il DPCM 12 dicembre 2005 illustra i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica.

Il codice Urbani è stato integrato e corretto dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n.157, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali") e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63. ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio ").

1.1.2 Pianificazione Regionale

1.1.2.1 Programma Regionale di Sviluppo PRS 2006-2010

Il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 13 del 19 luglio 2006, si pone come un atto di indirizzo e programmazione, che individua le scelte strategiche dell’azione regionale e le priorità di legislatura per introdurre significativi cambiamenti nel sistema toscano, puntando ad un rinnovato dinamismo nel contesto di un’elevata qualità del proprio sviluppo.

I Progetti integrati regionali rappresentano l’attuazione progettuale delle scelte strategiche del PRS, direttamente collegate al Programma di governo, e costituiscono il raccordo operativo e progettuale con i piani e programmi settoriali di legislatura e con le scelte progettuali elaborate dal territorio attraverso i Patti per lo sviluppo locale;

Il Programma Regionale di Sviluppo PRS 2006-2010 prevede, tra le priorità programmatiche, la sfida dell’ambiente quale elemento indispensabile per realizzare uno sviluppo sostenibile che coniughi dinamismo economico e rispetto dell’ambiente.

Prevede inoltre che le politiche ambientali e territoriali vengano accompagnate dal PIT – Piano di Indirizzo Territoriale – e dall’aggiornamento del PRAA – Piano Regionale di Azione Ambientale, oltre a inserire tra i programmi strategici, quello della sostenibilità ambientale e dello sviluppo articolato in quattro progetti integrati regionali – PIR - tra i quali quello delle “Politiche di ecoefficienza per il rispetto di Kyoto e qualità dell’aria” e quello della “Sostenibilità e competitività del sistema energetico”.

Lo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale è uno degli obiettivi delle politiche regionali contenute nel Programma di Governo e rappresenta il criterio trasversale di riferimento e di valutazione dei piani e programmi regionali. Si collocano in questa prospettiva, le

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azioni per la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera previste dal Protocollo di Kyoto e l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, oltre lo sviluppo della geotermia, (eolico, fotovoltaico, solare, biomasse prodotte in ambito regionale), un più stretto raccordo con la valorizzazione delle risorse agricole e forestali regionali e delle aree boscate, private, demaniali e pubbliche.

Il PRS mira a sviluppare il rapporto sinergico tra attività agricole, di tutela ambientale e di creazione di nuovi paesaggi, tenendo conto dell’evoluzione della complessità delle funzioni svolte dalle aziende agricole, anche nel settore della produzione delle energie rinnovabili.

1.1.2.2 Piano di Indirizzo Territoriale

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72.

Il 16/06/2009 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32, sono state adottate delle modifiche al PIT, che costituiscono l implementazione del piano stesso per la disciplina paesaggistica, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e dell’ articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Il piano ha una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica, in grado di coniugare il motore propositivo e la regola statutaria.

Alla base del PIT sussiste la convinzione che la gestione delle risorse territoriali, secondo i principi della sostenibilità ambientale e paesaggistica, sia strategica per uno sviluppo basato sulla qualità e costituisca parte non solo integrante ma costitutiva della programmazione generale e settoriale.

La parte “statutaria” del PIT costituisce l’insieme delle scelte “normative” che garantiscono la sostenibilità valoriale, ambientale e culturale delle opzioni di sviluppo del PRS.

Essa comprende le invarianti territoriali, la definizione di sistemi e sub sistemi, il contenuto paesaggistico. Lo statuto del territorio della regione individua i sistemi territoriali e funzionali alla base della struttura del territorio, definisce le invarianti strutturali, individua i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali, nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di “qualità”.

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Il PIT indica di quali investimenti innovativi possano essere oggetto i beni che compongono il patrimonio territoriale per accrescerne le capacità di produrre valore per la collettività.

Il PIT definisce dunque di quali modificazioni, trasformazioni e manutenzioni sociali, economiche e culturali -strutturali e infrastrutturali- il territorio possa essere destinatario e leva ad un tempo.

Il PIT è costituito dai seguenti elaborati:

a. Il Documento di piano contenente:

- l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano;

- i metaobiettivi del PIT (unitamente agli obiettivi conseguenti ai medesimi);

- l’agenda strategica;

- la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l’efficacia delle sue opzioni.

b. La Disciplina di piano che:

- definisce le invarianti strutturali e individua i principi cui condizionare l’utilizzazione delle risorse essenziali di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2005;

- contempla come sua parte integrante la disciplina dei paesaggi che assumerà valore di piano paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una volta concluso il procedimento recante l’intesa con le competenti autorità statali ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come da ultimo modificato con il d.lgs 157/2006.

c. Il Quadro conoscitivo, costituito da:

- i quadri analitici di riferimento;

- il quadro aggiornato allo stato di fatto degli elementi territoriali del Piano regionale della mobilità e della logistica;

- l’atlante ricognitivo dei paesaggi.

d. Gli Allegati documentali per la disciplina paesaggistica:

- Atlante dei paesaggi toscani;

- Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità;

- Scheda tipo dei vincoli paesaggistici ; - La qualità dei paesaggi nei P.T.C..

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a. Il Documento di Piano

I meta-obiettivi del PIT sono le opzioni di una Regione che costruisce il suo sviluppo attorno ad un’attenta combinazione di scelte discriminanti. Essi indicano cosa e quando si può fare nel por mano alle risorse del territorio in funzione dei beni e dei valori che quel patrimonio racchiude.

• 1° meta-obiettivo: integrare e qualificare la Toscana come città policentrica attorno ad uno statuto condiviso. Si tratta di coniugare un tessuto regionale ove borghi e città sono fonti reciproche di identità e funzionalità, di risorse e limitazioni, di oneri e opportunità, di innovazioni e dinamismi…

• 2° meta-obiettivo: sviluppare e consolidare la presenza industriale in Toscana. Il PIT ha molto a cuore il futuro e il successo del suo sistema produttivo ed in particolare di quella

“operosità manifatturiera” che è fatta di industrie e fabbriche ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazioni tecnologiche.

• 3° meta-obiettivo: conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana. È solo in funzione della tutela del suo valore che il territorio va reso capace di accogliere, sostenere e armonizzare l’iniziativa e la progettualità degli operatori economici che fondano o promuovono sul territorio le proprie aspettative. Il patrimonio collinare è uno dei fattori salienti della qualità del territorio toscano, cioè della sua universale riconoscibilità. I poggi e i declivi che quel patrimonio compongono, esprimono una storia plurisecolare di razionale ed equilibrato rapporto fra lavoro e natura, oltre che di lotta per la sopravvivenza in un territorio fragile che l’intelligenza di generazioni di uomini e di comunità sociali hanno trasformato in opera d’arte.

b. Disciplina del piano

La struttura del territorio toscano si configura mediante il sistema territoriale e i sistemi funzionali.

Le invarianti strutturali correlate al suddetto sistema territoriale sono:

a. la «città policentrica toscana»;

b. la «presenza industriale» in Toscana;

c. i beni paesaggistici di interesse unitario regionale;

d. il «patrimonio collinare» della Toscana;

e. il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;

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f. le infrastrutture di interesse unitario regionale.

Per queste ultime la Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia.

Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale. A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all’accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.

Per quanto attiene i beni paesaggistici di interesse unitario regionale, il Pit tutela i beni paesaggistici, ai sensi del parte III, Titolo I, del d.lgs 42/2004, come da ultimo modificato con il d.lgs 157/2006, individuati ai sensi dell’articolo 134 del d.lgs 42/2004, e rappresentati nell’Atlante ricognitivo dei caratteri strutturali dei paesaggi della Toscana e, unitamente ai beni culturali, nella Carta dei beni culturali e paesaggistici, sezione specifica del Quadro conoscitivo.

c. Quadro conoscitivo

Il quadro conoscitivo - QC - del Pit è costituito dall’insieme “dei quadri analitici di riferimento” – QAR - che si compongono di tre grandi aggregati:

⇒ la lettura delle principali dinamiche e dei fenomeni osservabili nello spazio regionale per conoscere la struttura del territorio;

⇒ la ricognizione dei principali aspetti settoriali della “macchina”

amministrativa pubblica;

⇒ l’identificazione e l’interpretazione dei territori caratterizzanti lo spazio regionale ai fini del Piano Paesaggistico, parte integrante del Pit.

Per selezionare gli ambiti sono stati utilizzati nove parametri, che hanno portato alla identificazione e definizione dei caratteri propri e distintivi.

I parametri sono:

- la realtà geografica, o più esattamente orografia e idrografia;

- il paesaggio prevalente e la sua storicizzazione;

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- la storia politico-amministrativa e i segni che ha lasciato sul territorio;

- l’esistenza di centri abitati polarizzatori di servizi e funzioni di livello sovra locale;

- la “coscienza” dei cittadini di appartenere ad un dato territorio, cioè i caratteri identitari che nell’immaginario collettivo determinano la riconoscibilità di un territorio;

- l’eventuale “mito” nato intorno ad alcune realtà geografiche, che ha contribuito e/o contribuisce a tracciare una qualche forma di riconoscibilità e di identificazione spaziale;

- l’esistenza di una realtà economica di area, cioè un mercato del lavoro locale;

- l’evoluzione dell’organizzazione amministrativa e dei servizi a questa connessi;

- la dotazione di infrastrutture stradali e ferroviarie.

d. Gli Allegati documentali per la disciplina paesaggistica

I contenuti del Piano concernono la qualità paesaggistica del territorio toscano attraverso:

- Una progettazione e una messa in opera delle infrastrutture che, mediante la più congrua collaborazione con le amministrazioni interessate, ne persegua la migliore contestualizzazione paesaggistica sì da farne realizzazioni di nuovo, integrato e armonioso paesaggio e non violenze al medesimo;

- La tutela e il consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali nei corridoi ecologici in cui quelle reti si articolano al fine di correlare organicamente beni, ambienti e contesti d’insieme sia del paesaggio urbano che rurale;

- La subordinazione del recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse;

- Una gamma di prescrizioni puntuali a sostegno della tutela e valorizzazione degli itinerari storico-culturali.

Contestualmente, viene attivata una stretta correlazione tra l’impegno diretto della Regione a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela del patrimonio paesaggistico toscano: un nesso logico e normativo reso urgente dalle specifiche dinamiche di mercato e dalla primaria necessità di sostenere la diffusione di un pluralità di risorse energetiche coerenti con gli obiettivi ambientali che la Toscana condivide con l’Unione Europea e con l’esigenza di riqualificare a tal fine l’insieme del sistema energetico regionale. La crescita di una green economy toscana deve saper intimamente correlare infatti l’unicità del suo paesaggio con la qualità di una nuova igiene energetica e dunque con una coraggiosa apertura a quanto di più nuovo e pulito si sviluppi in materia. Così, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, i relativi impianti e le connesse programmazioni, progettazioni, localizzazioni, realizzazioni e i conseguenti funzionamenti devono trovare in Toscana, da un lato, le più efficaci ed efficienti capacità di incremento e di evoluzione

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tecnica e funzionale e, dall’altro, la più congrua armonizzazione e contestualizzazione paesaggistica sapendo creare, laddove necessario, nuovo paesaggio sul ceppo del patrimonio paesaggistico esistente e nel mantenimento dei valori che esso esprime.

Di qui l’assunzione ad opera di questo piano del principio generale della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica statuiti nelle “ schede dei paesaggi” come elemento costitutivo degli stessi criteri di valutazione da assumere in materia. Di qui, ancora, una disciplina specifica che prevede tra l’altro:

- l’obbligo della pianificazione territoriale delle province di definire indirizzi e criteri con cui consentire e promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili (quali derivanti da impianti eolici, solari termici e fotovoltaici, alimentati da biomasse) mediante apposite previsioni nella pianificazione territoriale dei comuni;

- il raccordo necessario tra l’installazione di impianti eolici e

a) il perseguimento degli obiettivi di qualità contemplati dalle “schede dei paesaggi” con una ulteriore serie di cautele ambientali e paesaggistiche e di modalità localizzative inerenti gli impianti eolici di maggiori dimensioni e la loro ubicabilità in ambiti territoriali già dotati di specifiche tutele;

b) il rispetto di un generale criterio localizzativo e realizzativo fondato sull’efficacia e sull’efficienza energetica quale essenziale parametro decisionale in funzione della tutela paesaggistica e ambientale;

- l’obbligo per la pianificazione territoriale dei comuni e per la strumentazione attuativa che ne consegue, unitamente ad eventuali regolamentazioni specifiche delle stesse amministrazioni municipali, di regolare l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici;

- l’obbligo per il pianificatore locale di disciplinare l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici in modo da garantire che quest’ultima abbia luogo prioritariamente presso siti degradati o bonificati, laddove disponibili o in zone a destinazione produttiva, commerciale o correlata alla produzione o erogazione di servizi.

Disciplina dei beni paesaggistici

Con riferimento ai beni paesaggistici, oltre alle direttive, prescrizioni e salvaguardie contenuti nella disciplina generale del PIT si applicano le disposizioni particolari di cui agli articoli della disciplina.

Gli obiettivi di qualità e la definizione delle azioni orientate al loro perseguimento sono contenuti nella sezione 3 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al

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piano paesaggistico e sono relativi ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi costitutivi di ciascun ambito di paesaggio.

Figura 1 - Rappresentazione degli ambiti di paesaggio (Fonte: Regione Toscana)

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Area Volterrana

Tra i comuni proposti per quest’area rientra quello di Monteverdi Marittimo.

I borghi di quest’area sono circondati da campi coltivati e boschi di cerri, querce e castagni.

Figura 2 - Paesaggio ondulato delle colline argillose (Fonte: Regione Toscana)

L’attività vinicola è sicuramente l’attività produttiva più significativa.

La parte meridionale della provincia di Pisa si sviluppa attorno all’alto bacino del fiume di Cecina il cui ampio fondovalle ha rappresentato l’asse verso il quale da sempre sono stati attratti numerosi abitanti delle vicine zone collinari, sia per la vocazione agricola del territorio, sia per l’utilizzo storico delle acque fluviali a scopi produttivi come per esempio per l’estrazione del salgemma.

L’area ha caratteri morfologici omogenei ad eccezione del comune di Monteverdi Marittimo che gravita attorno al bacino idrografico del fiume Cornia. Dal punto di vista geologico, la ricchezza di materiali presenti nel sottosuolo ha incentivato lo sfruttamento delle risorse diventate la maggiore attività produttiva della zona.

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Figura 3 - Caratteri strutturali dell’area Volterrana (Fonte: Regione Toscana)

Il corso del fiume Cecina attraversa per 74 Km il territorio della Val di Cecina separando nettamente la zona di Volterra da quella di Pomarance. Il suo sinuoso alveo attraversa terreni ricchi di sali, zolfo, metalli e acque minerali utilizzati da popolazioni antiche.

Nel territorio dei comuni di Pomarance, Castelnuovo e Monteverdi sono presenti fenomeni di origine vulcanica e idrovulcanica come i soffioni boraciferi, le putizze, i lagoni e le acque termo- minerali.

Figura 4 - Fenomeno dei soffioni boraciferi – Castelnuovo Val di Cecina (Fonte: Regione Toscana)

Quest’area è stata da sempre sfruttata dall’attività geotermica, attività ad oggi programmata e coltivata dall’ENEL. Numerosi impianti situati nei comuni di Castenuovo in Val di Cecina e

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Pomarance sono stati dismessi e, oltre a rappresentare una testimonianza dell’attività svolta e sviluppata in quest’area, sono diventati un esempio di archeologia industriale italiana del ‘900.

Sul versante meridionale delle colline, in Val di Cornia, si estende il Comune di Monteverdi Marittimo, in stretta vicinanza tra Castagneto Carducci e Siena. Il territorio comunale comprende i centri di Monteverdi e Canneto sviluppandosi su una superficie di circa 10.000 ettari, coperti da bosco ceduo e da macchia mediterranea.

Piccoli nuclei rurali negli appoderamenti, fortilizi e rocche in posizione dominante sui crinali delle Colline Metallifere, testimoniano l’antica storia di questo territorio colonizzato fin dall’età degli Etruschi.

Gli insediamenti di recente formazione sono localizzati nel fondovalle e rispondono a criteri localizzativi legati allo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche. Questi insediamenti, nati come centri industriali, oggi sono dei veri e propri centri urbani cresciuti intorno a villaggi operai che conservano intatto il proprio impianto formale.

Figura 5 - Insediamento moderno - Pomarance

Figura 6 - Insediamento storico - Volterra

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Gli impianti delle centrali geotermiche e gli insediamenti residenziali connessi, il reticolo delle tubazioni di captazione e trasporto del gas, le torri di raffreddamento e condensazione del vapore, si sovrappongono ad un paesaggio con un patrimonio forestale ricco e diversificato.

Figura 7 – Centrale geotermica – Pomarance (Fonte: Regione Toscana)

1.1.2.3 Demanio e patrimonio della Regione Toscana

Per quanto riguarda la gestione del demanio e del patrimonio della Regione Toscana, è da considerare il Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R, di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

1.1.2.4 Piano di Tutela delle Acque della Toscana

Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2005, n.6.

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Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in Toscana. Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse idriche, individua le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati.

Il territorio toscano è interessato da 12 Bacini Idrografici istituiti con la L. 183/89 (bacini di rilievo nazionale ed interregionale) e con la L.R. 91/98 (bacini di rilievo regionale):

* 3 bacini regionali (Ombrone, Toscana Costa, Toscana Nord);

* 3 bacini nazionali (Arno, Po, Tevere);

* 1 bacino sperimentale (Serchio);

* 5 bacini interregionali (Magra, Fiora, Reno, Conca-Marecchia, Lamone-Montone)

Ogni bacino risulta inoltre diviso in “macrozone” definite attraverso l’individuazione di ambiti territoriali omogenei in funzione delle diverse dinamiche dominanti, in funzione degli obiettivi di difesa del suolo.

Il territorio del Comune di Monteverdi Marittimo rientra nel Bacino Regionale Toscana Costa.

Il bacino regionale denominato Toscana Costa copre un territorio pari a circa 2.725 Kmq e comprende più bacini idrografici.

Il territorio del Comune di Monteverdi Marittimo ricade in parte nell’ambito Idrografico Omogeneo, in parte nell’Ambito Idrografico Omogeneo V – Bacino del fiume Cecina.

1.1.2.5 Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. - Regione Toscana – Bacino Toscana Costa – Del.

G.R. n. 831 del 23.07.2001

Il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa è stato adottato con delibera G.R.

N.831 del 23 luglio 2001 per ciò che concerneva le misure di salvaguardia; successivamente con la delibera G.R. N.1330 del 20 dicembre 2004 è stato adottato totalmente il Piano di Assetto Idrogeologico approvato con delibera del Consiglio Regionale N.13 del 25 gennaio 2005.

Successivamente all’approvazione del P.A.I. il quadro conoscitivo delle pericolosità idraulica e geomorfologica è stato aggiornato in raccordo con le Amministrazioni Comunali che hanno provveduto nel frattempo ad adeguare al P.A.I. i propri strumenti di governo del territorio.

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Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.

In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono definite (carte di tutela del territorio):

• aree pericolosità idraulica molto elevata (P.I.ME)

• aree pericolosità idraulica elevata (P.I.E.)

• aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.ME.)

• aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E)

Al di fuori delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, ogni bacino risulta diviso in ambiti definiti di particolare attenzione in funzione delle diverse dominanti presenti:

1) Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici (dette anche "ambito collinare e montano" o "dominio geomorfologico idraulico-forestale"): corrispondono alle aree collinari e alto collinari nelle quali è necessaria una azione di presidio territoriale tesa a prevenire il manifestarsi di dissesti locali e a non indurre squilibri per le aree di valle. Queste aree presentano le seguenti caratterizzazioni: assetti agricoli storici, terrazzati, parzialmente terrazzati, i quali si vanno sempre più riconvertendo in impianti moderni a colture specializzate; diffusione di edilizia ed impianti storici e di qualità; aree marginali incolte o abbandonate in espansione a cui bisogna attribuire assetti futuri; ampie aree boscate intervallate da pascoli, arbusteti e cespuglieti. Di tali caratterizzazioni si ricorda il ruolo di caposaldo, in funzione della regimazione idrogeologica dei versanti, del paesaggio agrario storico e della copertura boschiva.

2) Aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti (dette anche "ambiti di fondovalle" o "dominio idraulico"): corrispondono alle aree di fondovalle nelle quali assume

rilevanza il reticolo idrografico nella sua continuità e dove il territorio deve essere necessariamente riorganizzato in funzione della salvaguardia dell’esistente.

3) Aree di particolare attenzione per l’equilibrio costiero (dette anche "ambiti costieri o "dominio costiero"): corrispondono alle aree la cui evoluzione è fortemente determinata dalla dinamica costiera.

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L’area di impianto ricade in aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici

In tali aree, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell’ambiente, l’aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline finalizzate a tener conto della necessità di secondo le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.

Dovrà essere garantita nei Piani d’Ambito del servizio Idrico Integrato l’eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.

A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare:

• mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc.

• aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli oliveti; inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;

• manutenzione della viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

• utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.)

B) Nelle aree boscate sono da incentivare:

• le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la

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salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l’avviamento ad alto fusto;

la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole.

• mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque, drenaggi ecc.

• utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo Forestale (A.R.S.I.A.)

In coda alla Relazione viene riportata una Relazione Integrativa. In questa si legge che con deliberazione n.948/2001 la Giunta Regionale ha deciso di procedere alla convocazione delle Conferenze in ciascun bacino del territorio toscano chiamando ad esprimersi Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco partecipanti alla Conferenze di bacino di cui alla L.R. 91/98, stabilendo altresì che le Conferenze assumano anche gli effetti di quelle di cui al comma 2 e segg.

dell'art. 7 ("Formazione ed approvazione del P.I.T." ) della L.R. n. 5/95.

La Conferenza programmatica per il bacino Toscana Costa è stata aperta il giorno 18/04/2003, cui hanno fatto seguito gli incontri del 25/05/2003, del 23/01/2004 e la seduta conclusiva del 08/04/2004.

La Conferenza programmatica ha indicato proposte di modifica su alcuni determinati aspetti finalizzati in particolare a garantire necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale. Il Progetto di Piano per l’assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Toscana Costa è stato quindi aggiornato, tenendo conto del Parere della Conferenza programmatica, sottoponendolo all’esame ed all’approvazione del Comitato Tecnico nelle sedute del 8 ottobre 2004, 22 ottobre 2004 e 17 novembre 2004.

Tra le integrazioni prodotte, per quanto attiene il Comune di Monteverdi Marittimo, sono stati maggiormente definiti, a seguito di eventi calamitosi intervenuti, aree di pericolosità in località Canneto (evento alluvionale del 30/09/2001) e per l’area in destra del Torrente Massera in località Podere Folcro, in sinistra del Torrente Balconaio, in corrispondenza della confluenza con il suddetto corso d’acqua (evento alluvionale del 2001).

Il Comitato Tecnico ha ritenuto di tener conto di queste ulteriori aree a pericolosità nell’ambito di specifica misura di salvaguardia.

L’Allegato 2 riporta il censimento dei fenomeni franosi.

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Le 98 frane censite sono quelle che, oltre ad interessare elementi a rischio, presentano segni di movimento in atto o danni rilevabili e quindi sono da includere in aree a pericolosità molto elevata ed elevata.

Per ognuna delle frane censite è stata compilata una scheda di censimento, elaborata dal Servizio Geologico nazionale, distinguendo quelle che presentano condizioni di pericolosità molto elevata da quelle con condizioni di pericolosità elevata.

Nel territorio del Comune di Monteverdi Marittimo sono stati individuati i seguenti fenomeni franosi:

- Versante sud-ovest capoluogo;

- S.P. dei Quattro Comuni (nord Canneto);

- S.P. dei Quattro Comuni (nord Canneto);

- S.P. del Lodano.

Nel Piano degli Interventi Strutturali del P.A.I. si indicano:

- due interventi di stabilizzazione dei versanti in località Canneto versante monte di Canneto e in località Fosso Campaldi;

- tre interventi di stabilizzazione aree di frana in località S.P. dei Quattro Comuni (nord di Canneto) e Fosso Campaldi;

- ulteriori venti interventi di stabilizzazione aree di frana relativamente ai comuni di Monteverdi e Pomarance.

1.1.2.6 Piano Regionale delle Attivita’ Estrattive di Recupero

Il P.R.A.E.R. rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili.

Il P.R.A.E.R. è stato approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n.27 del 27 Febbraio 2007.

Fondamentalmente il P.R.A.E.R è rappresentato da tre tipologie di cartografia tematica, redatte in scala 1:25000, che individuano rispettivamente la localizzazione di:

- “risorse”, che rappresentano la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo;

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- “giacimenti”, individuati sulla base delle aree di risorsa depurate dai vincoli ostativi accertati sul territorio;

- “cave e bacini estrattivi”, relativi ai materiali del Settore I, che individua singoli siti e bacini estrattivi ove consentire l’espletamento dell'attività estrattiva in funzione dell'indagine economico-statistica effettuata. Queste aree rappresentano perciò sia cave attualmente attive che nuove zone, individuate come necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni stimati.

Figura 8 – Carta delle Risorse (fonte: http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=10217&lang=it)

L’impianto proposto è prossimo ad un’area esclusa dalla carta dei Giacimenti o dalle Cave e dei Bacini Estrattivi (precedentemente era stata destinata ad attività estrattive).

1.1.3 Pianificazione Provinciale

1.1.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento

Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa (approvato il 27/07/2006 con delibera C.P. n° 100 ) di cui all’art. 9 c.2 lett.b della.L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, è l’atto di pianificazione territoriale con il quale la Provincia esercita “un ruolo di coordinamento programmatico e di

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raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale”. (All.ti 2.4)

Gli strumenti di pianificazione comunali e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico, devono essere adeguati al Piano Territoriale di Coordinamento, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il P.T.C. assolve anche all’importante funzione di riferimento per l’esercizio integrato delle funzioni attribuite alla Provincia in materia di gestione territoriale ed ambientale e per la verifica di conformità di ogni piano provinciale di settore avente rilevanza territoriale; contiene altresì gli elementi per la verifica della coerenza territoriale dei programmi di spesa e di investimento della Provincia, di orientamento per le decisioni di spesa dello Stato, della Regione e dei Comuni, in merito ad opere ed interventi aventi rilevanza o interesse provinciale (Piani locali di Sviluppo, Patti Territoriali, Contratti d’Area,Accordi di Programma), alla sede di confronto per la compatibilità delle intese di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni, agli Accordi di Programma o di Pianificazione.

Al fine di poter gestire al meglio il territorio il piano ne prevede la divisione in due sistemi: il sistema territoriale locale della “Pianura dell’Arno” ed il sistema territoriale delle Colline interne e meridionali. I Comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance fanno parte di quest’ultimo sistema e, in particolare, del sub-sistema delle “Colline dell’alta Val di Cecina”, caratterizzato dalla produzione industriale collegata alle attività minerarie ed estrattive ed alla geotermia.

Tra gli obiettivi specifici del territorio rurale del predetto sub-sistema vi è “l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, sia per impiego locale, che per impiego esterno, con particolare riferimento alla fonte geotermica, alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica, fatte salve le opportune verifiche di carattere ambientale e paesistico”.

Tra le invarianti per il territorio rurale, nel Sistema delle Colline Interne e Meridionali, è presente la funzione ecologica per la conservazione degli habitat, delle flora e della fauna selvatica, della rete costituita dalle Riserve Naturali, dalle A.N.P.I.L., dai Siti d’importanza Regionale (S.I.R.), dai boschi, dalle formazioni vegetazionali lineari, dalle acque e dalle aree di pertinenza fluvio lacuale del sistema idrografico, in particolare del Fine, del Cecina, e dei principali affluenti, degli affluenti in sx dell’Arno, del Cornia, del lago di S. Luce, da particolari sistemazioni agrarie (muretti a secco), dalle grotte, dai pascoli e dalle radure, dalle Oasi faunistiche e dalle aree di ripopolamento e cattura e, più in generale, dalle aree agricole.

Per la rete di trasporto dell’energia, costituisce invariante la funzione di assicurare l’approvvigionamento di energia attraverso l’incremento dello sfruttamento delle fonti rinnovabili

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(principalmente fonti endogene, ma anche fonti da biomassa, fonte solare e eolica) e la produzione, trasformazione e la distribuzione di energia elettrica nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle distanze di sicurezza dagli impianti

Per il territorio rurale vale la prescrizione che le aree agricole, individuate come aree di interesse ambientale costituiscono ambiti specifici di verifica della eventuale rilevanza naturalistica (habitat, flora, fauna, specificità geologiche) o paesaggistica da gestire o con una specifica disciplina negli strumenti urbanistici o attraverso gli strumenti previsti dalla LR.n.49/95 e dalla L.394/91.

Per le infrastrutture tecnologiche è prescrizione che i Comuni del bacino geotermico, tra cui Monteverdi Marittimo, dovranno promuovere presso le società di produzione di energia elettrica l’impiego di nuove tecnologie per l’incremento del rendimento delle centrali. Dovranno altresì sviluppare ulteriormente l’impiego della risorsa geotermica per il teleriscaldamento e per l’utilizzo nei processi produttivi agricoli ed industriali.

Tra gli elementi che compongono il sistema funzionale ambientale provinciale vi sono anche le aree d’interesse ambientale. Queste, assieme alle parti dei S.I.R. non ancora incluse in istituti della L.R.49/95 o della L.394/91, saranno prioritariamente valutate dai Comuni per l’ampliamento di aree protette già esistenti o per la determinazione di nuove.

Tra i sistemi e sottosistemi di paesaggio, il P.T.C., distingue anche le Aree Collinari caratterizzate da:

- il sistema insediativo (pedemontano, di crinale, di valle, sparso);

- il paesaggio boschivo;

- il paesaggio a prevalenza di colture arboree (oliveti, frutteti, vigneti);

- il paesaggio a prevalenza di seminativo estensivo;

- il paesaggio a pascolo naturale;

- il paesaggio caratterizzato da formazioni calanchive;

- il paesaggio fluviale vallivo o lacuali ed aree umide di collina;

- il paesaggio della geotermia.

I Comuni dell’area geotermica sono tenuti, per il criterio del risparmio energetico, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio energetico e l’impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione, la dotazione di apparecchiature elettriche degli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e in stretto rapporto con il tessuto urbano e territoriale circostante, anche incentivando la realizzazione di impianti

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centralizzati, dotati di tutti i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la personalizzazione del microclima.

Tali criteri devono portare alla riduzione dei consumi energetici assoluti e specifici (kWh/m2/anno) rispetto allo standard attuale, come pure alla riduzione dell’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili.

Per il risparmio energetico negli insediamenti produttivi, i Comuni sono tenuti, nell’ambito dei propri piani strutturali e degli altri strumenti urbanistici, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni di insediamenti produttivi, corredando gli atti di opportune elaborazioni atte a valutare la fattibilità tecnico-economica:

- tipologia delle tecnologie utilizzate, con riferimento alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili in modo da minimizzare, compatibilmente con altre restrizioni di carattere ambientale, l’uso e l’impatto delle fonti energetiche;

- tipologia delle fonti energetiche utilizzate nei processi produttivi in relazione all’ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione, utilizzo di calore di processo, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ecc..).

Per quanto concerne i nuovi insediamenti a carattere prevalentemente produttivo di beni e di servizi, le eventuali nuove aree, ove non ostino precise e motivate controindicazioni, in relazione alle tipologie produttive, alle emissioni ed ai fattori ambientali di rischio, sono individuate in continuità spaziale con quelle aree produttive esistenti d’interesse comprensoriale, d’interesse sovracomunale, d’interesse locale integrate e d’interesse locale, al fine di concorrere alla complessiva riqualificazione in termini urbanistici, edilizi, funzionali, ambientali e paesaggistici dell’esistente tessuto produttivo. L’insediamento energetico oggetto della presente è limitrofo alla centrale geotermica denominata “Monteverdi 1”.

Nella Disciplina d’uso delle risorse, per le infrastrutture per la produzione di energia, i Comuni promuovono la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento alla fonte geotermica, alla fonte da biomassa ed alla fonte eolica e solare .

Tra i criteri che gli enti competenti seguiranno nel definire i propri strumenti di governo del territorio, relativamente alle previsioni di localizzazione e di realizzazione di impianti per la produzione di energia, vi sono quelli:

- della coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie, saranno in ogni caso considerati coerenti e prioritari gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

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- dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto proposto; quello del rispetto per gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra;

- dell’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, ammodernamento e ambientalizzazione di centrali termoelettriche esistenti, anche con previsione di ripotenziamento;

- della riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di emissioni inquinanti documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;

- dell’elaborazione di un bilancio della CO2 con l’individuazione di interventi di riduzione o eliminazione (anche attraverso la dismissione diretta di impianti di produzione di scarsa efficienza e qualità ambientale) ed altri interventi compensativi atti a diminuire le emissioni di gas climalteranti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi volontari;

- del concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione, con disponibilità a concludere accordi con gli enti territoriali interessati volti a definire le misure di compensazione e riequilibrio delle criticità ambientali e territoriali;

- della completezza ed affidabilità delle modalità previste per ottemperare all’obbligo posto dall’art.

11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, relativamente all’immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;

- del contributo del proponente al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale provinciale riferiti all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, in rapporto alla nuova potenza installata.

Nella disciplina per le infrastrutture di produzione energetica da fonti rinnovabili, in particolare per l’eolico, gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici.

In generale, i criteri a cui gli impianti eolici devono soddisfare fanno riferimento alle “Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici” redatte dalla Regione Toscana, e comunque sono da escludere dalla realizzazione di impianti eolici: le aree protette, i S.I.R., le aree che interessino le rotte migratorie, gli Habitat di specie minacciate di estinzione.

Le prescrizioni di cui all’art.25 (“Le emergenze percettive”) non potranno essere di per sé ed a priori escludenti ai fini della realizzazione di impianti eolici, là dove la localizzazione avvenga a

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seguito di opportune valutazioni di inserimento paesaggistico e naturalistico.

La Provincia promuove la realizzazione di una carta eolica e di un carta delle aree potenzialmente vocate per l’istallazione di impianti eolici, da assumersi nel quadro conoscitivo e nel quadro delle azioni strategiche del P.T.C..

Sono comunque criteri penalizzanti per le scelte localizzative:

- l’elevata incidenza rispetto alle caratteristiche del paesaggio o su manufatti di interesse storico–

documentale;

- la necessità di realizzare nuove infrastrutture viarie o di modificare significativamente le esistenti per la realizzazione degli impianti;

- la distanza dalle linee esistenti di trasporto di energia;

- la distanza di sicurezza dagli insediamenti;

- la distanza dalle attività sensibili a rumori, vibrazioni e campi elettromagnetici.

Il piano provinciale delle aree protette di cui alla L.R.49/95 inserite nell’elenco ufficiale della Regione Toscana comprende:

- nel Sistema territoriale delle Colline Interne e Meridionali:

le Riserve Naturali e le aree protette d’interesse locale (A.N.P.I.L.), che non comprendono le aree interessate dall’intervento.

Nuove aree protette sono istituite prioritariamente anche in relazione agli ambiti d’interesse ambientale come individuati nella TAV. P.6, diversi dai S.I.R. e dalle Aree Protette.

Ai fini della salvaguardia delle aree di interesse ambientale, queste sono oggetto di approfondimenti conoscitivi da parte dei Comuni, rispetto alle componenti floristiche, faunistiche e geologiche e fino alla definizione nei P.S. di specifiche discipline di tutela, d’uso e valorizzazione delle risorse o all’inclusione nel sistema delle aree protette ed all’approvazione del relativo Regolamento, non sono ammesse trasformazioni che modifichino in modo permanente i luoghi e le risorse.

Si allegano le tavole di Quadro Conoscitivo e di Progetto ritenute significative ai fini del presente studio, relative ai comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance, sulle quali sono state riportate le principali opere in progetto.

1.1.3.2 P.A.E.R.P.

Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, P.A.E.R.P. (articolo 7 l.r. 78/1998) è l’atto di pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del P.R.A.E.R..

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Il P.A.E.R.P., in quanto elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, assume i principi sull’uso e la tutela delle risorse del territorio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale di cui all’articolo 6 della l.r. 5/1995 e nel P.T.C. stesso.

Elementi essenziali di ciascun settore del P.A.E.R.P. sono tra gli altri:

a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle altre risorse del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, assieme al censimento delle attività estrattive in corso;

b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione comunale di adeguamento;

c) il programma di monitoraggio del P.A.E.R.P. anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal P.R.A.E.R..

1.1.4 Pianificazione Comunale

Negli ultimi dieci anni la Regione Toscana ha messo ordine nella complessa materia del governo del territorio con la legge 16 gennaio 1995 n°5 e con la legge 3 gennaio 2005 n°1.

Gli strumenti di competenza comunale, a norma degli artt. 9 e 10 della citata legge n°1, sono così stati suddivisi in due atti amministrativi: il Piano Strutturale (PS) e il Regolamento Urbanistico (RU).

Questi nuovi strumenti sono approvati dall’Amministrazione Comunale, in particolare il Piano Strutturale può essere approvato con un “accordo” fra Comune, Provincia e Regione, mentre il Regolamento Urbanistico è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Questa nuova procedura, nel rispetto della legge urbanistica, darà luogo ad uno strumento più agile di quello attuale e quindi più rispondente alle esigenze della comunità.

Il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale, individua i caratteri fondamentali, quindi “strutturali” del territorio, costituisce il quadro d’insieme che contiene le regole e i riferimenti generali per la gestione e la pianificazione del territorio comunale.

Il PS contiene lo statuto dei luoghi e le invarianti strutturali: quel complesso di elementi fisici, puntuali o diffusi, la cui trasformazione irreversibile può rappresentare una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale del territorio.

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