1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1.1 P IANIFICAZIONE DEL T ERRITORIO
1.1.1 Pianificazione Nazionale
Le peculiarità ambientali, storiche ed artistiche del nostro Paese hanno indotto il legislatore ad emanare nel corso degli anni una serie di regolamentazioni volte alla tutela del patrimonio culturale ed ambientale italiano.
L’evoluzione normativa in merito alla protezione di beni paesistici e ambientali ha seguito tre approcci fondamentali.
Il primo, sviluppato nella prima metà del secolo scorso, era volto alla tutela degli elementi significativi dal punto di vista storico-artistico e delle valenze estetico-formali; il secondo approccio, riconducibile ai Decreti Galasso degli anni ’80, ha ampliato l’ambito di protezione, tutelando i beni ambientali e naturalistici; il terzo momento legislativo incorpora i due precedenti in un quadro di riferimento coerente con l’evoluzione tecnica e normativa avvenuta negli ultimi anni.
Il primo fondamentale riferimento normativo è la legge 11 giugno 1922, n.778 che dichiara soggette a speciale protezione “le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”, e “le bellezze panoramiche”.
Più specifiche le successive leggi di tutela del patrimonio artistico inerenti “le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico” (legge 1 giugno 1939, n.1089) e “ le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distiguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.” (legge 29 giugno 1939,n. 1497).
In particolare, con la Legge 1497/39 veniva data la facoltà all’allora Ministro per l'educazione nazionale di disporre un piano territoriale paesistico, al fine di impedire che le aree di quelle località fossero utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 delegava alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali in merito alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni, lasciando al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme e di inibire lavori o disporne la sospensione, qualora avessero recato pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali.
Al fine di limitare il crescente degrado del patrimonio ambientale e di sollecitare la redazione dei piani paesistici, il D.M. 21 settembre 1984 amplia la lista di aree vincolate dalla legge 1497/39 introducendo all’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
e) i ghiacciai e circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i boschi e le foreste;
h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.
Con il D.L. 27 giugno 1985, n. 312 , poi divenuto legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge GALASSO), si aggiungono alle precedenti aree: le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina, i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448, i vulcani e le zone di interesse archeologico.
Il Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali (D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490) raccoglie i vincoli espressi dalla precedente legislazione, che viene contestualmente soppressa; tuttavia, a causa della sua essenzialità, viene superato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani).
Il nuovo codice introduce una definizione di paesaggio innovativa rispetto ai precedenti testi di legge, formulata all’art. 131 (salvaguardia dei valori del paesaggio) che specifica: "… per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili".
Rispetto alle definizioni normative precedenti viene evidenziata la centralità del paesaggio antropizzato, modellato e vissuto dall’uomo: l’oggetto di interesse paesaggistico non è più solo il paesaggio naturale allo stato più o meno vergine, ma anche il paesaggio costruito e gestito dall’uomo (che acquisisce d’ora in poi uguale dignità). In questo senso il codice recepisce l’evoluzione delle discipline sul paesaggio, superando il punto di vista più tradizionale sulla tutela integrale, ormai obsoleto.
A tutelare e valorizzare adeguatamente il paesaggio vengono chiamate le regioni, che, a tal fine, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale.
Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Il piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.
Oggetto di tutela dei piani paesaggistici sono i “beni paesaggistici”, che includono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, individuati dalla Regione su proposta di apposite commissioni provinciali, le aree segnalate all’articolo 142 (che riprende i vincoli Galasso) e gli immobili e le aree tutelati dai piani paesaggistici.
Viene prescritto il rilascio da parte delle regioni di una Autorizzazione Paesaggistica per i progetti di intervento che interessano i Beni Paesaggistici.
Il DPCM 12 dicembre 2005 illustra i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Il codice Urbani è stato integrato e corretto dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n.157, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali") e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63. ("Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio ").