1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1.1 P IANIFICAZIONE DEL T ERRITORIO
1.1.4 Pianificazione Comunale
Negli ultimi dieci anni la Regione Toscana ha messo ordine nella complessa materia del governo del territorio con la legge 16 gennaio 1995 n°5 e con la legge 3 gennaio 2005 n°1.
Gli strumenti di competenza comunale, a norma degli artt. 9 e 10 della citata legge n°1, sono così stati suddivisi in due atti amministrativi: il Piano Strutturale (PS) e il Regolamento Urbanistico (RU).
Questi nuovi strumenti sono approvati dall’Amministrazione Comunale, in particolare il Piano Strutturale può essere approvato con un “accordo” fra Comune, Provincia e Regione, mentre il Regolamento Urbanistico è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
Questa nuova procedura, nel rispetto della legge urbanistica, darà luogo ad uno strumento più agile di quello attuale e quindi più rispondente alle esigenze della comunità.
Il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale, individua i caratteri fondamentali, quindi “strutturali” del territorio, costituisce il quadro d’insieme che contiene le regole e i riferimenti generali per la gestione e la pianificazione del territorio comunale.
Il PS contiene lo statuto dei luoghi e le invarianti strutturali: quel complesso di elementi fisici, puntuali o diffusi, la cui trasformazione irreversibile può rappresentare una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale del territorio.
Il Regolamento Urbanistico potrà essere modificato ed integrato con una procedura più semplice e veloce rispetto a quanto succedeva in passato, quando i piani o le loro varianti necessitavano di tempi lunghi di approvazione ed erano soggetti alle modificazioni dettate dagli organismi sovracomunali.
1.1.4.1 Piano Strutturale e Piano Regolatore Generale del Comune di Monteverdi Marittimo
Il Comune di Monteverdi Marittimo ha provveduto all’adozione del Piano Strutturale con D.C.C. n.
2 del 4 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 1/2005.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 21 della L.R. 1/2005, il Progetto di Piano Strutturale predisposto dal Comune di Monteverdi Marittimo non comporta la variazione di altri strumenti della pianificazione o atti di governo del territorio.
Il P.S. assume come propri obiettivi il consolidamento ed il rafforzamento delle attività geotermiche, attraverso il riconoscimento urbanistico degli ambiti, dei siti, delle attrezzature ed impianti presenti e la messa a punto di normative e di regole che ne consentano il futuro sviluppo, sia mediante ulteriore ricerca di fluido che mediante lo sviluppo insediativo degli impianti di produzione elettrica e la ricerca per l’applicazione di nuove fonti energetiche (eolico). Attualmente l’A.C. è impegnata nella realizzazione di un impianto di teleriscaldamento che dovrà servire i centri di Monteverdi e Canneto. E’ inoltre prevista l’individuazione di un’area, compresa tra le centrali geotermoelettriche di San Luciano e Granaiolo, in località La Steccaia per l‘insediamento di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica.
Il Comune, mediante pubbliche assemblee e dibattiti, ha promosso a tutti i livelli il coinvolgimento della società cittadina sul tema delle scelte energetiche ed ambientali, sottoponendo ad un referendum consultivo (29.04.2007) la scelta del parco eolico. L’89 % dei votanti si è espressa a favore del parco eolico.
Lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è uno degli obiettivi primari del P.T.C. e del presente P.S.
Energia.
Gli obbiettivi del Piano Strutturale sono quelli:
- della riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici;
- dell’uso di fonti rinnovabili;
- dell’integrazione di fonti rinnovabili con attività produttive, economiche ed urbane.
Le misure da intraprendere per il territorio di Monteverdi, in coerenza con quanto contenuto nell’elaborato relativo alla valutazione integrata, che fa parte integrante e sostanziale del Piano, sono le seguenti:
a) incentivare l’uso di energie alternative e rinnovabili per il riscaldamento o l’elettrificazione degli edifici, sempre comunque in armonia con le caratteristiche architettoniche degli insediamenti;
b) incentivare soluzioni tecnologiche nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti tese a ridurre il consumo energetico;
c) ottimizzare le reti esistenti evitando insediamenti diffusi o sparsi a favore di nuclei sia residenziali che produttivi compatti;
d) incentivare la rete del teleriscaldamento per usi domestici e produttivi;
e) razionalizzare le infrastrutture per la mobilità in modo da ridurre il traffico nelle aree del centro urbano incentivando l’uso di mezzi a minor consumo di energia e minor produzione di emissioni inquinanti;
f) sviluppare nelle zone individuate impianti per lo sfruttamento dell’energia eolica.
Lo strumento urbanistico generale attuativo in vigore nel Comune di Monteverdi Marittimo è il P.R.G., approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 2.11.2000.
Il Piano Regolatore del Comune di Monteverdi Marittimo classifica l’area interessata dall’intervento in parte come zona E3 – Aree agricole sulle quali l’interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza e rarità dei valori (aree protette di tipo “b” L.R. n.
52/82) – ed in parte come zona E4 – Aree che presentano distinte peculiarità storico-artistiche, naturalistiche e ambientali (aree protette del tipo “c” della L.R. n. 52/82) – All.to 2.3.
La tipologia di intervento ricade tra quelli definiti “Impianti pubblici e di pubblico interesse”.
Per tali impianti, l’Art. 29 del P.R.G. prevede che “Ove non espressamente vietato o condizionato da specifiche norme per le varie sottozone e dalle disposizioni comuni per le aree protette di cui all’Art. 28, nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di reti di telecomunicazione, trasporto energetico, acquedotti, fognature, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, opere necessarie per la protezione civile, posti di vigilanza e soccorso”.
Nelle sottozone E3 – E4 è vietata la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico;
l’intervento prevede la realizzazione di cavidotti interrati.
L’articolo 12, comma 7 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, prevede, per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la possibilità di ubicazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
1.1.4.2 Regolamento Acustico Comunale
La classificazione del territorio comunale adempie alle prescrizioni dell’art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico e dell'art. 3 della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n° 89 e in accordo a quanto prescritto dalla Deliberazione n°77 del 22/2/2000
“Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n° 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico”.
Nel comune di Monteverdi Marittimo risulta applicabile il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 25.11.2005.
La classificazione acustica del comune, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M.
14/11/97, è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dallo stesso decreto:
• CLASSE I: Aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
• CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
• CLASSE III: Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
• CLASSE IV: Aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
• CLASSE V: Aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
• CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
Le definizioni di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95:
• valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
• valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;
i valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
• valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
• valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
Valori limite di emissione - Leq in dB (A) Classi di destinazione d'uso del
territorio
Limiti di Classe
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 45 35
II aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attività umana 60 50
V aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A) Classi di destinazione d’uso del
territorio
Limiti di Classe
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
III aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attività umana 65 55
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70
Valori di qualità – Leq in dB (A) Classi di destinazione d’uso del
territorio
Limiti di Classe
diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 47 37
II aree prevalentemente residenziali 52 42
III aree di tipo misto 57 47
IV aree di intensa attività umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70