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CAPITOLO I IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO E

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CAPITOLO I

IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO E L’INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI SUCCESSIONI TRANSFRONTALIERE

1. Le difficoltà incontrate dai tentativi di codificazione portati avanti in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, e i motivi dell’insuccesso della Convenzione di Washington del 1973

Allo scopo di semplificare la disciplina delle successioni internazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea1

, sulla base della Proposta della Commissione e sentito il parere del Comitato economico e sociale, il 4 luglio 2012 hanno adottato, secondo la procedura legislativa ordinaria, il Regolamento (UE) n. 650 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Il Regolamento n. 650/2012 rappresenta, non solo in Europa, il primo tentativo riuscito di realizzare un’unificazione a largo spettro delle norme internazionalprivatistiche in materia successoria. Invero, i considerando n. 7 e n. 8 indicano lo scopo del regolamento affermando

1

Per il Regolamento n. 650/2012 le istituzioni non hanno ritenuto di impiegare la procedura di adozione speciale prevista dall’art. 81, par. 3, del Trattato, circa le “misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, in quanto secondo la Commissione, la materia successoria attiene infatti fondamentalmente alla materia dei beni: la finalità principale del diritto successorio- si legge nella relazione che accompagna la Proposta- consiste nel disciplinare la delazione dell’eredità e la trasmissione dei relativi beni, mentre il diritto di famiglia ”regola soprattutto i rapporti giuridici relativi al matrimonio, alla vita di coppia, alla filiazione e allo stato civile delle persone”.

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6 che “è opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato

interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace”. “Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento - o, secondo il caso, all’accettazione, - all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo”.

Le soluzioni accolte nel nuovo testo, lette da questa angolatura, rispecchiano lo sforzo di superare le difficoltà tecniche sperimentate in relazione ad altri, meno fortunati, strumenti di diritto uniforme2. Gli ostacoli con cui le iniziative di unificazione intraprese sul terreno delle successioni hanno dovuto confrontarsi erano almeno tre. Un primo ostacolo era dato dalla varietà di interessi sottesi alla disciplina della materia, e in modo più specifico, dalle diverse sensibilità con cui gli Stati provvedevano a contemperare la dimensione individualistica del fenomeno successorio. Il secondo ostacolo era di ordine tecnico, e atteneva alla necessità di un efficace raccordo fra la disciplina delle successioni e le regole applicabili agli istituti che il fenomeno successorio tende fatalmente ad intersecare, ossia la proprietà e gli altri

2

FRANZINA, Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa, in FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 5 ss.

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diritti reali, il regime patrimoniale della famiglia, l’impresa, il contratto. Una terza fonte di difficoltà concerneva la base culturale e il connotato identitario delle regole materiali e di diritto internazionale privato concernenti la successione: tali regole, caratterizzate non a caso da un elevato grado di stabilità storica, rispecchiavano valori radicati nell’ambiente sociale da cui promanano e si attagliavano ai modelli di organizzazione sociale ivi prevalenti, poco prestandosi a formare l’oggetto di soluzioni condivise da un ampia pluralità di paesi. Di fronte a tali ostacoli, l’Unione ha scorto nell’elaborazione di una disciplina internazionalprivatistica uniforme delle successioni, un mezzo per accrescere l’efficienza del mercato interno e agevolare la circolazione delle persone da uno Stato membro all’altro.3

L’adozione di norme di conflitto uniformi sulle successioni era stata messa all’ordine del giorno già nelle prime quattro conferenze dell’Aja di diritto internazionale privato, tenutesi rispettivamente nel 1893, nel 1894, nel 1900 e nel 1904; un testo adottato nel 1904 rimase però un semplice progetto e gli sforzi posti in essere nelle sessioni successive del 1925 e del 1928 non ottennero maggiore consenso4. I lavori furono ripresi nel dopoguerra; si decise di concentrare l’attenzione su questioni specifiche che si riteneva potessero offrire maggiori prospettive di esito positivo. Così nel 1961 venne adottata la

3

FRANZINA, Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa, in FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 5 ss.

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Uno degli aspetti del progetto del 1904 che suscitarono maggiori contrasti tra i governi partecipanti fu quello dell’ordine pubblico; si era deciso di regolare la questione non mediante l’inserzione di una clausola generale, del tipo che doveva in seguito diventare di uso corrente in tutte le convenzioni dell’Aja, ma allegando alla convenzione un protocollo nel quale ogni paese avrebbe potuto indicare le disposizioni della propria legge interna di natura imperativa o proibitiva, che avrebbero costituito un limite alla legge straniera eventualmente applicabile alla successione.

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8 Convenzione sui conflitti di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie, che regola, come appunto indicato dal titolo, la forma delle disposizioni di ultima volontà e dei loro atti di revoca, prevedendo al riguardo un concorso alternativo di criteri di collegamento volto a facilitarne la validità; per quanto riguardante un aspetto limitato, la convenzione costituisce un risultato importante ed è in vigore per quarantuno Stati5. Questo successo è probabilmente anche legato al fatto che numerosi Paesi già prevedevano nelle legislazioni interne il principio di favore per la validità formale dell’atto, spesso concretizzato proprio nell’adozione di un concorso di criteri di collegamento, per cui le concessioni effettuate dagli Stati partecipanti non sono apparse troppo gravose. Il legislatore europeo ha quindi valutato che questo risultato non dovesse essere rimesso in questione; il regolamento, infatti, oltre a dichiarare espressamente, come si vedrà meglio più avanti, di voler garantire la salvezza di tale convenzione, ha adottato al riguardo delle soluzioni che consentono di realizzare un coordinamento pressoché assoluto tra i due strumenti. Nel 1973 sono state adottate la Convenzione di Washington recante legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale6, il cui testo era stato elaborato in seno all’Unidroit, e la Convenzione sull’amministrazione internazionale delle successioni, opera della

5

Convenzione sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, l’Aja, 5 ottobre 1961 (testo sul sito della Conferenza all’indirizzo http:// www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.test&cid=40)

6

Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, aperta alla firma a Washington il 26 ottobre 1973. Tale convenzione, secondo quanto indicato nel “Rapport explificatif” redatto da J.P.Plantard (pubblicato sul sito dell’Unidroit: http://www.umidori.org/english/conventions/1973wills/mani.htm , ove è disponibile anche il testo della convenzione), intende costituire un’ulteriore sviluppo rispetto ai risultati ottenuti con la Convenzione dell’Aja del 1961.

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Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato7

. La Convenzione di Washington, che ha avuto un successo limitato, prevede l’obbligo per gli Stati contraenti di introdurre nelle proprie legislazioni un modello di “testamento internazionale”, che si aggiunge alle forme di testamento in essi esistenti senza sostituirle; la validità delle disposizioni di ultima volontà contenute in un atto che risponde ai requisiti stabiliti da tale modello viene riconosciuta direttamente nei Paesi contraenti. Negli altri paesi, ovviamente, il testamento redatto secondo i requisiti della convenzione può essere considerato o meno valido, come ogni altro testamento straniero, in base alle regole di conflitto di ciascuno dei Paesi in questione. Lo strumento ha ottenuto dodici ratifiche, ma è raramente applicato nella pratica; questo successo limitato è dovuto probabilmente al fatto che la legge modello prevede, fra l’altro, che la firma del testatore sia apposta o confermata anche in presenza di due testimoni, procedura ispirata al sistema statunitense, ma estranea alla tradizione giuridica di molti altri ordinamenti8.

La Convenzione dell’Aja del 1973 si propone, invece, l’obiettivo di facilitare l’amministrazione internazionale delle successioni, cioè quell’insieme di attività che intercorrono fra l’identificazione degli eredi e la concreta trasmissione dei beni ai medesimi; essa si limita peraltro ad istituire un “certificato internazionale” contenente la designazione della persona o delle persone abilitate ad amministrare la successione mobiliare e l’indicazione dei relativi poteri (art. 1). In

7 Convenzione riguardante l’amministrazione internazionale delle

successioni, L’Aja, 2 ottobre 1973 (testo sul sito della Conferenza all’indirizzo:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=83).

8

Gli Stati contraenti sono i seguenti: Belgio, Bosnia - Erzegovina, Canada, Croazia, Cipro, Ecuador, Francia, Italia, Libia, Niger, Portogallo, Slovenia.

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10 questo modo, una sola persona si vede attribuire e riconoscere in tutti gli Stati contraenti un titolo per reclamare i beni ereditari e per procedere alle diverse operazioni necessarie, rendendosi così possibile evitare, per lo meno nei territori degli stati parti, il conflitto fra amministrazioni concorrenti di una stessa successione. Al fine di conseguire meglio i suoi obiettivi, la convenzione pone norme sia sulla competenza delle autorità ad emettere il certificato - prevedendo all’art. 3 che competente per il suo rilascio sia “l’autoritè compètente

dans l’Etat de la residence habituelle du defùnt” - sia sulla legge in

base alla quale esso deve essere redatto: l’autorità competente applicherà generalmente al riguardo, come stabilisce l’art. 3, la propria legge interna, eccetto alcuni casi in cui dovrà invece applicare la legge del Paese in cui il defunto aveva la cittadinanza. Benché il rilascio del certificato, di per sè, non modifichi la devoluzione della successione, non vi è dubbio che la convenzione finisce per avere una portata che va ben oltre la semplice istituzione di uno strumento di carattere pratico e non deve quindi stupire che essa abbia ricevuto un numero assai scarso di ratifiche9. Infatti, accettando che il rilascio del certificato sia riservato alle autorità del paese dell’ultima residenza del defunto, i Paesi che adottano altri criteri - luogo della situazione dei beni, cittadinanza del de cuius - vedono indebolita la loro competenza; inoltre, il fatto che le valutazioni in base alle quali viene emesso il certificato debbano essere, per lo meno in linea generale, compiute alla stregua della legge interna dell’autorità richiesta, contraddice la tradizione giuridica dei numerosi Paesi che invece sottopongono la

9

La convenzione aveva ricevuto soltanto la ratifica del Portogallo e della Cecoslovacchia; a seguito dello smembramento di quest’ultima, sia la Repubblica ceca sia la Slovacchia hanno dichiarato di voler succedere ad essa, consentendo così di raggiungere il numero minimo di tre parti contraenti necessario per l’entrata in vigore della convenzione.

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successione alla legge nazionale. Il certificato presenta peraltro un’utilità piuttosto ridotta, poiché riguarda unicamente i beni mobili e non tutto il patrimonio ereditario. Come si vedrà, anche il legislatore europeo ha valutato che fosse opportuno inserire nel regolamento l’istituzione di un documento analogo che riguarda però, a differenza di quello creato dalla convenzione, l’intera massa successoria10

.

Il tentativo di più ampia portata di dar vita ad un regime internazionalprivatistico uniforme in materia successoria è stato, infine, quello tradottosi nella Convenzione dell’Aja del 1989 avente ad oggetto la legge applicabile alle successioni per causa di morte.

Uno strumento, questo, che non è peraltro mai entrato in vigore sul piano internazionale perché ratificato finora soltanto dall’Olanda, Paese che ha deciso di applicarla unilateralmente inserendola nella sua legislazione11. I motivi di questo insuccesso consistono essenzialmente nella difficoltà per gli Stati di accettare soluzioni che, nel duplice intento di realizzare un buon compromesso fra le loro rispettive posizioni e di ottenere comunque uno strumento di buona qualità, impongono un sacrificio per lo meno parziale delle prime.

La maggior parte dei problemi che si è cercato di risolvere durante i negoziati si sono presentanti anche al legislatore europeo, il quale ha generalmente condiviso, per lo meno per quanto riguarda le opzioni di fondo, le soluzioni adottate dalla convenzione. Questa circostanza consente sicuramente di apprezzare la comune disponibilità degli Stati

10

DAVì - ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell’Unione europea, in Cuadernos de Derecho Transnacional Vol. 5, N. 2, 2013, p. 11 ss.

11 Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile alle successioni per causa di

morte, 1 agosto 1989 (per il testo v. il sito della Conferenza all’indirizzo http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=62). Oltre che ratificata dall’Olanda, la convenzione è stata firmata da Argentina, Lussemburgo e Svizzera.

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12 membri dell’Unione partecipanti all’atto ad accettare quegli stessi sacrifici per pervenire alla realizzazione di una disciplina uniforme.

2. Le esigenze alla base di un intervento normativo, da parte dell’Unione europea, in materia di successioni internazionali

Settore per molto tempo inesplorato dalle Istituzioni Comunitarie - poiché, allo stesso tempo, estraneo al processo di liberalizzazione dei beni e servizi nel mercato comune - quello delle successioni a causa di morte è stato elevato, solo in tempi recenti, al centro dell’attenzione di studiosi del diritto comparato e comunitario, in modo da assecondare il già programmato inserimento nel tessuto del diritto dell’Unione europea, in vista del completamento del processo, oramai avviato, di edificazione del diritto comune12.

L’intento di adottare un regolamento europeo che disciplini la materia successoria, nasce, oltre che dalla precisa volontà di perseguire ulteriormente l’uniformazione del diritto privato europeo, attraverso interventi volti ora ad eliminare discriminazioni nel trattamento riservato dai vari Stati ad identiche situazioni delle persone, ora a realizzare appieno la liberalizzazione nel mercato comune in punto di eliminazione dei vincoli nella trasmissione della ricchezza e delle attività imprenditoriali oltre la morte13, dall’intenzione di superare le frequenti e grandi difficoltà preesistenti che i cittadini dell’Unione

12

MASUCCI, La famiglia e la successione ereditaria, in Trattato di diritto privato europeo, seconda edizione, volume primo: il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, i soggetti (prima parte), a cura di Nicolò Lipari, Padova, 2013, p. 413.

13

MASUCCI, La famiglia e la successione ereditaria, in Trattato di diritto privato europeo, seconda edizione, volume primo: il diritto privato europeo nel sistema delle fonti, i soggetti (prima parte), a cura di Nicolò Lipari, Padova, 2013, p. 413.

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erano costretti ad affrontare nell’esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione internazionale, realizzando così un sistema che garantisca certezza giuridica e prevedibilità nelle successioni14. Difficoltà che erano riconducibili principalmente alle notevoli differenze degli ordinamenti interni degli Stati membri in questo settore; basti pensare alle numerose diversità delle nome di diritto sostanziale che regolano la competenza internazionale o la legge applicabile, la molteplicità delle autorità che possono essere adite nell’ambito di una successione internazionale e la frammentazione delle successioni che il divergere di tali norme comporta, ostacolando la libera circolazione delle persone nell’Unione.

La materia, d’altra parte, è strettamente legata ai valori, alle tradizioni e alla cultura giuridica di ciascuna comunità nazionale; per di più, essa risente anche delle scelte legislative riguardanti materie contigue, come quella del diritto di famiglia e dei regimi patrimoniali familiari. Risente altresì delle differenti valutazioni sul ruolo da assegnare all’autorità pubblica nelle vicende successorie15

.

Una ricognizione anche sommaria dei principali sistemi internazionalprivatistici, fuori e dentro i confini dell’Unione europea, mette in luce le profonde divergenze che connotano la disciplina delle successioni a carattere transnazionale all’interno dei diversi ordinamenti nazionali. Limitandosi alle norme sui conflitti di leggi, tradizionale è la cesura tra sistemi “unionisti”, inclini ad assoggettare per principio la successione ad un unico diritto, indipendentemente dalla natura e della situazione geografica dei beni dell’asse, e sistemi

14

Successioni Transfrontaliere più snelle: le norme europee diventano legge in Il Quotidiano Giuridico, n. 27/07, 2012.

15

BAREL, Inquadramento sistematico del progetto di regolamento comunitario sulle successioni per causa di morte, nella rivista telematica “I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato”, 2010.

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14 “scissionisti”, o “dualisti”, nell’ambito dei quali la successione risulta spezzata in due o più segmenti, solitamente sulla base di una distinzione che contrappone i beni immobili (la successione nei quali è perlopiù sottoposta alla lex rei sitae) e i rimanenti beni dell’asse. Diversi, del resto, negli stessi sistemi “unionisti” sono i criteri impiegati in via principale per identificare la legge regolatrice della successione, e diverso - nei vari sistemi - è il ruolo che l’autonomia privata è ammessa a giocare nella soluzione dei conflitti di leggi (e di giurisdizione). Non stupisce, anche alla luce di ciò, che la cooperazione fra Stati in quest’area del diritto internazionale privato si sia rivelata particolarmente difficoltosa16.

“Dopo aver semplificato la vita alle coppie coinvolte in un divorzio

transnazionale, abbiamo fatto lo stesso per le famiglie costrette ad affrontare le conseguenze giuridiche della morte di un caro. La diversità delle norme nazionali sulle successioni era causa di un vero e proprio labirinto giuridico. Con questo regolamento abbiamo snellito il processo, apportato certezza giuridica ai cittadini e reso più facile individuare la legge applicabile nei singoli casi”, ha dichiarato

Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria europea per la Giustizia17.

In effetti, tenendo conto del sempre più elevato numero di successioni transfrontaliere che si aprono ogni anno, possiamo capire immediatamente l’utilità che porterà il nuovo strumento legislativo

16

FRANZINA, Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa, in FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 5.

17

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comunitario. Sempre più spesso, e in misura maggiore rispetto al passato, le persone, i beni e i servizi circolano liberamente nella comunità internazionale e la circolazione delle persone ha influito notevolmente sulla modifica e sullo sviluppo non solo del diritto successorio nazionale, ma soprattutto di quello internazionale.

Non avviene di rado, infatti, che un cittadino di uno Stato straniero acquisti un bene in Italia pur continuando a vivere altrove, nè che un cittadino italiano che possiede immobili nel proprio Paese d’origine decida di risiedere all’estero trasferendo la sede dei suoi interessi fuori dal territorio italiano. Secondo i dati ricavati da uno studio redatto per incarico della Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea, si stima che ogni anno in Europa hanno luogo circa 580 000 successioni internazionali, pari al 12,5% del numero totale, per un valore superiore a 120 miliardi di euro. Questi dati, in un futuro prossimo, sono destinati ad aumentare in misura significativa, per l’atteso incremento della mobilità delle persone, intracomunitaria o di immigrazione extracomunitaria, e della circolazione dei capitali18. Il nuovo regolamento dunque è destinato ad apportare certezza giuridica alle circa 450 000 famiglie europee che ogni anno sono confrontate con una successione internazionale. Ma considerato che gli europei che vivono in un paese diverso da quello di origine sono oltre 12,3 milioni, il nuovo regolamento interesserà sicuramente più persone.

Il Regolamento n. 650/2012 introduce negli Stati membri dell’Unione europea (con l’eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito) un regime internazionalprivatistico uniforme delle successioni per causa

18

BAREL, Inquadramento sistematico del progetto di regolamento comunitario sulle successioni per causa di morte, nella rivista telematica “I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato”, 2010.

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16 di morte. Il nuovo strumento, applicabile nella sua interezza a partire dal 17 agosto 2015 (art. 84) reca una disciplina integrata del fenomeno successorio con riguardo alle situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità: vi si rinvengono norme tese a ripartire la competenza giurisdizionale fra le autorità degli Stati membri vincolati dal regolamento, norme volte a risolvere i conflitti di legge e norme relative all’efficacia delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti provenienti da tali Stati membri. Inoltre per agevolare il concreto esercizio delle prerogative connesse ad una successione mortis causa in un paese diverso da quello ove siano accertati i fatti su cui dette prerogative si fondano, istituisce altresì un “certificato successorio europeo”, disciplinandone la formazione e gli effetti.

3. Dal Piano d’azione di Vienna all’adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere

Il Regolamento n. 650/2012 costituisce uno dei risultati più ambiziosi dell’opera intrapresa dall’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, colmando, nei fatti, la lacuna lasciata dalle esplicite esclusioni della materia successoria disposte dagli strumenti normativi elaborati dalle istituzioni in quest’area, in particolar modo dal Regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), dal Regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis)19, nonché dal

19

Entrambi i regolamenti, sono relativi alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle decisioni. Il Regolamento c.d. Bruxelles I, ha trasfuso in uno strumento comunitario la Convenzione di Bruxelles del 1968 e riguarda l’intera materia civile e commerciale, ad esclusione però del diritto della famiglia e delle successioni.

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Regolamento n. 864/2007 (c.d. Roma II) e dal Regolamento n. 593/2008 (c.d. Roma I)20.

Nell’impianto originario del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 la materia del diritto internazionale privato e processuale esulava dalle competenze attribuite alle istituzioni comunitarie; a esso, infatti, faceva riferimento esclusivamente l’art. 220 del Trattato medesimo che obbligava gli Stati membri ad avviare fra loro negoziati volti alla stipulazione - nelle materie indicate nella citata disposizione - di apposite convenzioni internazionali21.

Fu il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici paesi facenti parte dell’allora Comunità Europea, a prevedere il capitolo della cooperazione giudiziaria in materia civile nell’ambito del c.d. terzo pilastro dell’azione comunitaria. Attraverso l’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (oggi migrato nell’art. 3, comma 2, TUE) l’Unione si prefissò l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui fosse assicurata la libera circolazione delle persone.

Ma è con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, che la cooperazione giudiziaria in materia civile è giunta ad assumere un’importanza centrale. Il Trattato, infatti, nell’ambito del nuovo Titolo IV del Trattato Ce - dedicato a “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione

20

Il Regolamento c.d. Roma II, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, è stato formalmente approvato l’11 luglio 2007, ed è entrato in vigore l’11 gennaio 2009. Il Regolamento c.d. Roma I, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali approvato il 17 giugno 2008 ed entrato in vigore il 17 dicembre 2009, disciplina l’individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali.

21

DAMASCELLI, Genesi e caratteristiche della nuova disciplina europea, in DAMASCELLI, Il diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, Milano, 2013, p. 34.

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18 delle persone” - allo “scopo di istituire progressivamente uno spazio libertà, sicurezza e giustizia” ha attribuito alla Comunità la competenza ad adottare misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile (art. 61, lett. c).

Un ulteriore spinta verso la completa “comunitarizzazione” della materia si è avuta con l’entrata in vigore dei Trattati di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009. Il Trattato riafferma l’impegno dell’Unione nel realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e indica proprio nella cooperazione giudiziaria in materia civile lo strumento per la realizzazione del suddetto obiettivo.

In particolare, l’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 65 TCE) stabilisce che per realizzare gradualmente tale spazio, è necessario che l’Unione sviluppi una cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, la quale “può includere l’adozione di misure tese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” ed è volta a garantire, tra l’altro, “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione”, nonché “la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione”. L’iniziativa legislative nelle materie di cui all’art. 81 TFUE spetta alla Commissione e le relative misure sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a maggioranza qualificata, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all’art. 294 TFUE. Fanno eccezione “le misure relative al diritto di famiglia”

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che sono deliberate dal Consiglio all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo22.

Il Regolamento n. 650/2012 introduce per la prima volta una disciplina uniforme di diritto internazionale privato delle successioni transfrontaliere, segnando la nascita di un vero e proprio diritto successorio europeo.

Si tratta di un testo normativo molto esteso e complesso, composto da oltre ottanta articoli, preceduti da altrettanti “considerando”, la cui gestazione è durata diversi anni23.

Difatti, l’inserimento della regolamentazione delle successioni internazionali nel programma comunitario di cooperazione giudiziaria in materia civile risale ad una data addirittura anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che, costituisce il fondamento della competenza comunitaria in questo campo.

Data che è da individuare nel 15 e 16 giugno 1998, quando il Consiglio europeo di Cardiff aveva conferito al Consiglio e alla Commissione l’incarico di predisporre un piano di azione che indicasse il “miglior

modo per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam

riguardanti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”24.

Il Piano di azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni il 3 dicembre 1998 riguardante le modalità ottimali di attuazione delle disposizioni del Trattato di Amsterdam, prevedeva tra le sue priorità l’adozione di uno strumento normativo comunitario in

22

DAMASCELLI, Genesi e caratteristiche della nuova disciplina europea, in DAMASCELLI, Il diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, Milano, 2013, p. 34.

23

PASQUALIS, Successioni, certificato di eredità e circolazione in Europa dell’atto pubblico notarile, in Notariato, anno XVIII, 2012, 5, p. 495.

24

Conclusioni della Presidenza, in Bollettino UE, 1998, n.6, p. 13, punto 1.14.48.

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20 materia di successioni, concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile e l’esecuzione delle decisioni25

, riconfermando come obiettivo primario la creazione “di uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia” nel quale venisse garantita la libera circolazione delle

persone e dei beni, realizzabile mediante una graduale armonizzazione delle leggi e il superamento dell’incompatibilità normativa tra gli ordinamenti. In particolare, l’ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile emergeva subito come di importanza fondamentale per lo "spazio di giustizia". In quest’ottica veniva reso necessario adattare le normative in materia di conflitti nell'ambito legislativo e giurisdizionale, particolarmente in materia di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, divorzio, regimi matrimoniali e successioni.

Nella stessa direzione si è mosso poi anche il Programma di Tampere adottato dal Consiglio europeo il 15 e il 16 ottobre 1999, che ha stabilito il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni delle autorità giudiziarie, e ha invitato altresì il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

Il programma, adottato il 30 novembre 200026, ha suddiviso il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile in quattro ambiti: a) Bruxelles I b) Bruxelles II, c) regimi patrimoniali tra i coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate d) successione testamentaria e legittima, e ha previsto l’elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni.

Tappa fondamentale nell’iter comunitario è stato poi il nuovo programma dell’Aja, finalizzato al rafforzamento della libertà,

25

G.U.C.E. 23 gennaio 1999 n. C19, punto 41, lett. c).

26

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sicurezza e giustizia nell’Unione, approvato dal Consiglio europeo il 4 novembre 200427. Fu proprio in questo frangente che si rilevò uno specifico interesse per la materia successoria e venne ribadita la necessità di adottare uno strumento specifico in materia di successioni che includa la questioni del conflitto di leggi, della competenza giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato di eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza piena dell’esistenza di ultime volontà e di testamenti dei cittadini dell’Unione europea. Al programma dell’Aja ha fatto seguito un action plan del Consiglio e della Commissione il quale ha fissato dieci priorità dell’Unione tese a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2005-200928, e ha soprattutto invitato la Commissione ad affrontare la questione relativa all’armonizzazione del diritto successorio nel suo complesso, per concepire uno strumento in materia di successioni che si occupi, in particolare, delle questioni relative al conflitto di leggi, alla competenza, al reciproco riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni, nonché alla creazione di un certificato successorio europeo.

In conformità al programma dell’Aja del 2004, la Commissione europea, nel marzo del 2005, ha presentato un Libro Verde dedicato a

successioni e testamenti29, avviando così un’ampia consultazione

pubblica con tutte le parti interessate dall’adozione futura di un possibile strumento legislativo comunitario in materia di successioni, ab intestato o testamentarie che presentato aspetti internazionali.

27 G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. C 53, 1 ss. 28 G.U.U.E. 12 agosto 2005, n. C 198, 1 ss. 29

Commissione europea, Libro Verde Successioni e testamenti COM (2005) 65 definitivo del 1 marzo 2005.

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22 Diversi sono stati i documenti presentati dalle autorità nazionali, dal mondo accademico e dagli organismi professionali, tra i quali un progetto di regolamento comunitario in materia di successioni, presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato italiano e ripreso dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo nella sua “Relazione su successioni e testamenti” indirizzata alla Commissione europea al fine di formulare una proposta regolamentare.

Il Libro Verde ricorda la sempre maggior rilevanza del fenomeno dell’apertura delle successioni di cittadini dell’Unione al di fuori del loro Paese di origine e la grande disparità sotto il profilo sostanziale e processuale nelle legislazioni degli Stati membri30.

La Commissione, nel Libro Verde, aveva rilevato in particolare che “l’aumentata mobilità delle persone fisiche in uno spazio sprovvisto di

frontiere interne e l’aumento del numero di unioni tra cittadini di differenti stati membri, spesso accompagnato dall’acquisizione di beni situati sul territorio di diversi paesi dell’Unione, complicano ulteriormente la successione. Le difficoltà attengono nella maggior parte dei casi, alla disparità delle norme sostanziali, procedurali e di risoluzione dei conflitti di legge che disciplinano la materia negli Stati membri. Le successioni sono escluse dalle norme comunitarie di diritto internazionale privato adottato sino ad oggi. E’ quindi indispensabile l’adozione di regole armonizzate a livello europeo”.

Come si evince dal Libro Verde, data l’impossibilità di intervenire sulle norme sostanziali di ciascun Stato membro che disciplinano la successione, a causa dell’esclusione dell’Unione europea da tale ambito di competenza, si è convenuto quindi sulla necessità di

30

PALAZZO e SASSI, Caratteri del sistema tra rinnovamento e stasi , in Trattato della successione dei negozi successori - Volume I : Categorie e specie della successione, Torino, 2012, p. 23.

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intervenire nel campo delle norme sul conflitto di leggi, partendo dal presupposto che non sarebbe stato realizzato alcun progresso a livello comunitario fino a quando non fosse stato affrontato in via prioritaria il problema della norma applicabile e del criterio di collegamento.

A tal proposito nella domanda n. 1 ci si interroga su quali aspetti devono essere connessi al diritto delle successioni, mentre nella domanda n. 2 si cerca di focalizzare l’attenzione sul vaglio del criterio di collegamento utilizzabile per determinare la legge applicabile, e se esso “dovrà essere utilizzato per tutte le materie in cui la (futura)

legge fa riferimento o si potranno utilizzare differenti criteri per aspetti diversi dalla successione”.

Il Libro Verde occupandosi con molta attenzione del problema del criterio di collegamento, evidenziò la grande tentazione di voler individuare, come spesso accade nel diritto internazionale privato, un criterio di collegamento capace di risolvere tutti i problemi, quale avrebbe potuto essere la nazionalità o la residenza abituale, tuttavia non esitò a far emergere la constatazione che, in materia di successioni, non esiste un criterio privo di inconvenienti.

A seguito di ciò i redattori si domandarono se fosse veramente necessario insistere a trovare un unico criterio di collegamento oppure fosse preferibile accettare un certo grado di flessibilità anche dando un ruolo alla libera determinazione delle parti. Nelle domande n. 5 e n. 6 si legge che “sarà necessario ammettere la possibilità per il futuro de

cuius (in caso di successione testamentaria o ab intestato) di scelta della legge applicabile alla sua successione con o senza l’accordo degli eredi presunti? Sarà necessario estendere questa possibilità agli eredi dopo l’apertura della successione? Ammettendo la scelta della legge applicabile alla successione, è necessario limitare la possibilità

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24

di scelta e determinare le modalità? Occorre ammettere i seguenti criteri: cittadinanza, domicilio, residenza abituale o altri?”.

Oltre alla fondamentale determinazione della legge applicabile e dei possibili criteri di collegamento, la Commissione nella redazione del Libro Verde, non trascurò nemmeno il problema della competenza giurisdizionale, conscia che per legiferare in tale ambito, occorreva sapere se era necessario stabilire un criterio unico di collegamento o, al contrario, consentire una certa elasticità, partendo dal presupposto che “gli Stati membri, hanno adottato criteri molto diversi: ultimo

domicilio del defunto, domicilio del difensore o dell’attore, ubicazione di alcuni beni o ancora nazionalità del defunto o dell’una o dell’altra parte del contenzioso”.

Per quanto concerne invece la determinazione di un’autorità competente in materia giudiziaria, una prima possibilità era stata individuata nello stabilire un unico foro competente (anch’esso a sua volta da individuare), ignorando anche la distinzione tra la natura dei beni (mobili e immobili) dell’asse ereditario, ma analogamente a quanto ipotizzato per la legge applicabile, era stata prevista, nella domanda n. 15, anche la possibile adozione di norme flessibili : “Si

può prevedere la possibilità di permettere ali eredi di adire il tribunale di uno stato membro diverso da quello designato da un’eventuale norma principale? In caso affermativo, a che condizioni?”.

Il Libro Verde aveva prestato molta attenzione anche al tema del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. In particolare, una volta stabilite norme armonizzate sulla legge applicabile e sulla competenza, la futura normativa, secondo la Commissione, sarebbe stata in grado di raggiungere un elevato grado di “fiducia reciproca”, rendendo di fatto inutile il mantenimento di misure intermedie per il riconoscimento e

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l’esecuzione delle sentenze. Tuttavia, nel caso in cui si fossero fatti valere determinati motivi di rifiuto, questi avrebbero dovuto essere uguali in tutti gli Stati membri.

Infine, venne denotata pure l’intenzione di eliminare ostacoli amministrativi e pratici, e in tale prospettiva fu prevista la creazione di un “certificato di eredità europeo”, così come richiesto espressamente dal Programma dell’Aja.

In tale ottica, venne osservato come “la prova della qualità di erede è

disciplinata diversamente nei vari sistemi giuridici. Per gli eredi è di grande importanza poter accertare i loro diritti per entrare in possesso dei beni della successione di loro spettanza senza la necessità di un procedimento a tal fine; in presenza di regole armonizzate sul conflitto di norme è possibile utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta la Comunità, che costituirebbe un innegabile valore aggiunto”.

A tal proposito, la Commissione, si interrogò sugli effetti che il certificato avrebbe potuto produrre, sul suo contenuto e sulla scelta del luogo in cui sarebbe dovuto essere emesso.

Le indicazioni generali che vennero fuori dal Libro Verde erano essenzialmente: che il certificato di eredità europeo avrebbe dovuto individuare in modo preciso l’erede; che il certificato deve essere unico per ogni erede, ovunque si trovino i beni; che il certificato deve consentire al titolare di rivendicare i beni relitti dal defunto in tutti i paesi dell’Unione; che il certificato deve presentare un contenuto minimo inderogabile. Due risultano essere, allora, le finalità perseguite dal certificato di eredità europeo: agevolare il riconoscimento della

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26 qualità di erede; dare sicurezza al traffico giuridico avente per oggetto beni ereditari 31.

Franco Frattini, all’epoca Vicepresidente della Commissione e commissario per la Giustizia, libertà e sicurezza, dichiarò che “In

un’Europa senza frontiere interne dove i cittadini viaggiano e si stabiliscono liberamente, acquisiscono beni in vari Stati, si sposano, hanno figli, i quali, a loro volta, possono poi vivere in paesi diversi dell’Unione, è imprescindibile che il diritto comunitario agevoli la liquidazione delle successioni. Aiutare gli eredi a dividersi i beni di un defunto, ma anche, più in generale, aiutare i cittadini a preparare la loro successione, rappresentano le nuove sfide per l’Unione

europea”32.

Il progetto indicato dal Libro Verde non è rimasto senza seguito, e la sfida indicata da Frattini è stata affrontata incessantemente da parte delle istituzioni comunitarie, visto che la Commissione europea, nello stesso anno della redazione nel Libro Verde, ha deciso di consultare, conformemente al disposto dell’articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro Verde: Successioni e testamenti, il quale ha formulato il proprio parere il 21 settembre 2005, che è stato adottato in data 26 ottobre 200533.

Il comitato economico e sociale europeo, dopo aver osservato che gli obiettivi e le proposte della Commissione nel Libro Verde sono

31

PADOVINI, Il certificato di eredità europeo, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 1623.

32

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-208_it.htm

33

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ambiziosi, ma di assoluta pertinenza e necessità per il mercato interno, in quanto riguardano un gran numero di soggetti, ha affermato che “la

rilevanza economica di una normativa comunitaria sulla competenza giurisdizionale, sul diritto applicabile e sul riconoscimento reciproco in materia di successioni che presentano aspetti internazionali, è innegabile”, ed inoltre, “dovrebbe assumere la forma di un regolamento”. Oltre a ciò ha riscontrato come l’articolo 21 paragrafo

3, e l’articolo 46, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale34, avrebbero potuto essere vive fonti di ispirazione pertinenti, o quantomeno dei precedenti in materia di diritto di famiglia, per determinare il contenuto delle disposizioni legislative di cui si prospettava l’introduzione. Per concludere, ha accolto con favore la presentazione del Libro Verde e ha ritenuto che i problemi dallo stesso sollevati, erano fondamentali ed urgenti, e, in aggiunta, “attende con interesse l’esito delle consultazioni già avviate dalla

Commissione o di quelle ancora da avviare, auspicando che in seguito possano essere sottoposti al suo parere un orientamento generale e delle proposte legislative più concrete, perché ritiene che quella testamentaria e successoria sia una materia di grande interesse per i cittadini europei, i quali si attendono che l’iniziativa comunitaria semplifichi le formalità, aumenti la certezza sul regime giuridico applicabile e acceleri la risoluzione delle controversie in materia di successioni internazionali, e tali aspettative non devono essere deluse”.

34

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000.

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28 Continuando nella disamina delle tappe che hanno portato all’adozione del Regolamento (UE) n. 650/2012, il 16 novembre 2006 il Parlamento europeo ha inviato raccomandazioni dettagliate alla Commissione sulle successioni e testamenti35, sulle quali la Commissione avrebbe dovuto basarsi, in seguito, per presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in materia.

Tali raccomandazioni, tali linee guida, costituiscono effettivamente la base, i punti fermi, del futuro regolamento.

Il Parlamento europeo aveva notato che sussistevano profonde differenze tra i sistemi di diritto internazionale privato e di diritto sostanziale degli Stati membri in materia di successioni a causa di morte e testamenti, e che quindi eventuali iniziative legislative in tale materia apparivano coerenti con gli obiettivi del diritto comunitario, che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità e tende a promuovere l’integrazione sociale di tutti i soggetti il cui centro principale di vita e interessi sia situato in uno degli Stati membri, indipendentemente dalla nazionalità. Ulteriormente aveva chiesto alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, nel corso dell’anno 2007, una proposta legislativa in materia di successioni a causa di morte e testamenti, da elaborare nell’ambito di un dibattito inter istituzionale e conformemente alle raccomandazioni particolareggiate che aveva allegato.

In particolare, per quanto attiene alla forma e al contenuto minimo, il Parlamento europeo riteneva che lo strumento legislativo da adottare avrebbe dovuto contenere una disciplina il più possibile esaustiva del diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, tesa

35

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all’armonizzazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze e degli atti pubblici stranieri, fatta eccezione per le norme sostanziali e procedurali che regolano la materia negli Stati membri, oltre a dovere istituire un “certificato successorio europeo”. Inoltre andando a leggere la Raccomandazione 2 relativa ai titoli di giurisdizione e i criteri di collegamento si ricava che il Parlamento europeo desiderava che il futuro regolamento assicurasse la coincidenza tra forum e ius, riducendo in tal modo le difficoltà di applicazione della legge straniera, e tendeva a preferire, sia quale titolo di giurisdizione principale che quale criterio di collegamento oggettivo, il luogo di residenza abituale, intendendo per esso:

a) la residenza abituale del defunto al momento del decesso, a condizione fosse stata la sua residenza abituale per almeno i due anni precedenti la sua morte o, qualora non lo sia stata,

b) il luogo in cui il defunto aveva stabilito la sede principale dei suoi interessi al momento del decesso.

Allo stesso tempo, però, esigeva che il futuro strumento normativo dovesse attribuire un certo spazio all’autonomia della volontà, consentendo di scegliere sia alle parti in causa, a determinate condizioni, il giudice competente; sia al testatore, quale legge regolatrice dell’intera successione, la propria legge nazionale ovvero la legge dello Stato in cui avesse la residenza abituale al momento della scelta, la quale avrebbe dovuto essere espressa in una dichiarazione avente la forma di una disposizione testamentaria.

Con la Raccomandazione 6, il Parlamento europeo, riteneva che “la

legge designata dallo strumento legislativo da adottare dovrà essere competente a disciplinare, a prescindere dall’ubicazione dei beni,

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30

l’intera successione, dall’apertura fino alla trasmissione dell’eredità agli aventi diritto, oltre a dover avere carattere erga omnes, cioè essere applicabile anche nel caso in cui la legge dal medesimo designata sia la legge di uno Stato terzo”.

Per quanto riguarda, invece, il tema del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, il Parlamento europeo aveva suggerito alla Commissione di riproporre il sistema del Regolamento n. 44/2001, che richiede l’exequatur solo nel caso in cui la sentenza emessa dai tribunali di uno Stato membro sia posta come base di un procedimento esecutivo in un altro Stato membro.

Per ultimo, la risoluzione del Parlamento europeo, si era allineata all’orientamento espresso dal Libro Verde: successioni e testamenti, raccomandando l’istituzione di un “certificato successorio europeo”. La ratio di tale raccomandazione, era da rinvenire nel perseguimento dell’obiettivo di semplificare le procedure che eredi e legatari dovevano seguire per entrare in possesso dei beni ereditari.

Tale “certificato successorio europeo”, si legge nella Raccomandazione 7, “dovrà indicare, in maniera vincolata fino a

prova contraria, la legge applicabile alla successione, i beneficiari dell’eredità, i soggetti incaricati della sua amministrazione e i relativi poteri, nonché i beni ereditari, affidandone il rilascio ad un soggetto che nei singoli ordinamenti nazionali sia abilitato ad attribuirgli pubblica fede”.

In data 14 ottobre 2009, con due anni di ritardo rispetto alle raccomandazioni fornite nella Risoluzione del Parlamento europeo, la Commissione ha quindi presentato una “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e

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degli atti pubblici in materia di successioni e la creazione di un certificato successorio europeo”, la quale è stata approvata in via definitiva dai governi degli Stati membri, rappresentati in seno al Consiglio dei ministri della giustizia dell’Unione europea, il 7 giugno 201236.

Per la preparazione dei lavori, essa ha predisposto ampi studi avvalendosi della collaborazione di professori universitari, notai, giudici, avvocati ed esperti del settore provenienti dai vari paesi membri, i quali attraverso rapporti nazionali, hanno contribuito in modo significativo all’opera della Commissione. In particolare, essa ha ricevuto uno studio sulle successioni internazionali nell’Unione europea realizzato dal Deutsches Notarinstitut, portato a termine nel novembre del 2002 con la collaborazione dei professori Heinrich Doerner e Paul Lagarde, che aveva dato conto delle dimensioni assai cospicue assunte dal fenomeno della successioni transfrontaliera e della sempre crescente rilevanza che esso era destinato ad acquisire. In tale ottica, aveva espresso il proprio suggerimento di rinunciare a uniformare le discipline sostanziali, perseguendo piuttosto l’armonizzazione delle regole di conflitto, oltre a caldeggiare l’introduzione di un “certificato successorio europeo uniforme” di erede o di amministratore, emesso dal giudice o da un notaio dello stato dell’ultima residenza del defunto. Le conclusioni formulate ad opera della ricerca poi sono vennero dibattute in un convegno37 da

36

Si tratta del documento COM (2009) 154 def., reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu alla pagina dei Lavori preparatori.

37

Organizzato a Bruxelles nel maggio 2004, dedicato a Les successions internationales dans l’UE. Perspectives pour une harmonisation.

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32 parte di prestigiosi relatori, al termine del quale emerse un giudizio complessivamente positivo, anche sul certificato ereditario europeo38. All’epoca gli esperti del settore avevano scritto che si trattava solo di una proposta che sarebbe stata sicuramente modificata nel gioco di rimbalzi fra Parlamento europeo e Consiglio, ma che in ogni caso le grandi linee sembravano essere state chiaramente definite39.

Il pregio fondamentale della Proposta risiedeva indubbiamente nella completezza della disciplina (oltre che in una certa snellezza)40: essa mirava non solo a riformare le regole di conflitto tra gli Stati membri e a rafforzarne la cooperazione in campo amministrativo tramite l’istituzione di un certificato successori europeo; ma estendeva altresì il suo ambito alle norme sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni, al fine di evitare competenze statali concorrenti e dunque sentenze non riconoscibili; e intendeva contribuire invece al riconoscimento delle pronunce emesse in materia dai giudici di (quasi) tutti gli Stati membri41.

Le principali caratteristiche dell’armonizzazione prevista dal progetto sono state individuate42 nel criterio di collegamento costituito dalla residenza abituale; dall’unità della successione (in contrasto con il sistema scissionistico adottato da Paesi come Francia e Regno Unito),

38

FUSARO, La circolazione dei beni ereditari ed il diritto privato europeo, in Familia, 2005, p. 366.

39

PEROZ, Vers une semplification du reglement des successions internationales pour la pratique notarile, in La Semaine Juridique, 43-44, 23 ottobre, 2009, p. 5.

40

Tale carattere risalta soprattutto se confrontato con il progetto preliminare del Consiglio Nazionale del Notariato, predisposto da E.Calo’, che constava di ben 99 articoli e numerosi allegati.

41

CLERICI, Successioni per causa di morte, in Commentario del codice civile, Delle successioni - Vol. III: Artt.713-768 octies e leggi collegate, Torino, 2010, p. 550.

42

HAUSMANN, Community Instrument on International Succession and Wills, in Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, a cura di M.C. Baruffi e R. Cafari Panico, PADOVA, 2009, p. 161 ss.

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dall’esclusione del rinvio (con l’abbandono da parte nostra dei principi di cui all’art. 13 della legge n. 218/1995) e dalla professio iuris (riferita alla propria legge nazionale)43.

Nello specifico settore delle regole di conflitto, la Proposta aveva sancito, come i precedenti in materia44 il “carattere universale” delle medesime, ovvero il richiamo da esse operato anche a ordinamenti di Stati non membri dell’Unione europea (art. 25 della proposta).

Veniva viceversa escluso senza eccezioni il meccanismo del rinvio (art. 26 della proposta)45. Per semplificare i problemi ripetutamente prospettati, e per ridurre drasticamente le incertezze allora esistenti sulla sorte del patrimonio ereditario, era stato ripudiato il principio scissionista, a favore del principio della unicità della legge regolatrice della successione, al quale avrebbero dovuto conformarsi tutti gli Stati membri. In tal modo sarebbe stata così evitata la formazione di più masse ereditarie regolate da leggi differenti e si sarebbe consentito al testatore di pianificare opportunamente la propria successione, indipendentemente dal luogo di situazione dei beni (art. 16 e 17 della proposta). Riguardo ai criteri di collegamento, attraverso l’articolo 16 era stato adottato in via principale quello dell’ultima residenza abituale del de cuius, il quale avrebbe l’indubbio vantaggio, a causa dell’identica opzione effettuata con riferimento ai criteri di giurisdizione, di arrivare a quella coincidenza tra forum e ius che allevierebbe il compito dei giudici, esentati così dall’applicazione di

43 CALO’,

Il progetto di regolamento U.E. sulla legge applicabile alle successioni, in Notariato, n. 5/2010, p. 579.

44

Quali il Regolamento (CE) 11.7.2007, n.864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e il Regolamento (CE) 17.6.2008, n.593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

45

Ricorda invece la differente soluzione emersa in un primo tempo, nel solco della Convenzione dell’Aja del 1989, TROMBETTA PANIGADI, Verso una disciplina comunitaria delle successioni per causa di morte, in Famiglia, persone e successioni, Torino, 2009, p. 17.

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34 ordinamenti stranieri. Fu comunque previsto anche il criterio costituito dalla professio iuris (art. 17 della proposta), anche se rigorosamente circoscritto alla scelta della legge nazionale: dunque, in funzione di riequilibrio rispetto al criterio principale della residenza abituale. A tal fine era stata prevista una designazione espressa, contenuta in una dichiarazione che rivestisse la forma di una disposizione a causa di morte. Tale requisito, era stato esteso anche alla modifica e alla revoca della scelta della legge applicabile.

Per quanto attiene invece al tema della giurisdizione, la suddetta Proposta delimitava chiaramente la sfera di competenza giurisdizionale degli Stati membri introducendo come principale titolo di giurisdizione quello relativo alla residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 4 della proposta). A tale criterio inoltre veniva affiancato (a titolo eccezionale, e peraltro accompagnato da varie limitazioni) quello della cittadinanza del de cuius, allorché quest’ultimo abbia esercitato una professio iuris a favore della propria legge nazionale: ma solo su richiesta di una delle parti e solo se i giudici di tale Stato ritengano di essere in grado di conoscere meglio della controversia (art. 5 della proposta). Ed effettivamente questo costituisce l’unico (ed esiguo) spazio concesso alla scelta del giudice competente. Erano poi state introdotte alcune eccezioni a tali principi base, ossia alcuni criteri di competenza c.d. residua, volti ad attribuire la giurisdizione ad uno Stato dell’Unione nonostante l’ultima residenza del defunto si trovasse al di fuori del territorio comunitario (art. 6 della proposta). In questo caso, erano validi titoli di giurisdizione la precedente residenza abituale del de cuius in uno Stato membro (purché risalente a un periodo non superiore a cinque anni dall’inizio della controversia) o la residenza abituale tout court di un erede o di un legatario oppure la

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cittadinanza comunitaria del defunto oppure ancora il luogo di situazione dei beni se la controversia riguardasse esclusivamente questi ultimi. Tra l’altro questi criteri, pur coincidendo talvolta con alcuni titoli di giurisdizione previsti dagli ordinamenti statali, facevano parte di un elenco chiuso che non concedeva alcun ruolo “residuo” a questi ultimi. In questo modo sarebbero stati evitati i problemi scaturenti ad esempio dal diverso modo di disporre del Regolamento (CE) n. 2201/200346, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Questo sistema di regole uniformi in tema di giurisdizione risultava infine completato da una serie di norme di natura procedurale che ricalcano quelle del Regolamento (CE) n. 44/200147 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, espressamente richiamato a riguardo. Esse contemplavano la adizione dell’organo giurisdizionale (art. 10 della proposta), la verifica della competenza del giudice adito (art. 11) e della rilevabilità della domanda (art. 12), il regime della litispendenza e della connessione (artt. 13 e 14) e la competenza ad emettere provvedimenti cautelari (art. 15).

Anche sul versante contiguo dell’efficacia delle decisioni, la proposta era improntata al modello già collaudato (riconoscimento automatico delle decisioni e procedura agevolata per la loro esecuzione), del Regolamento (CE) n. 44/2001, pur con alcune necessarie integrazioni, dettate da esigenze specifiche dei questo settore del diritto: era stata infatti prevista una norma apposita sul riconoscimento degli atti

46

G.U.C.E. 23 dicembre 2003, n. L 338.

47

(32)

36 pubblici, fatta salva “la contestazione della loro validità nello Stato di

origine o la loro manifesta contrarietà all’ordine pubblico” (art. 34

della proposta). Viceversa la dichiarazione d’esecutività di tali atti (già formati ed esecutivi in uno Stato membro) sarebbe stata sottoposta alle corrispondenti norme del Regolamento (CE) n. 44/2001 (art. 35 della proposta)48.

Infine, la Proposta di regolamento in esame, ha avuto l’indubbio merito di disciplinare, finalmente, un “certificato successorio europeo”, ispirato alla Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla amministrazione internazionale delle successioni49.

L’istituzione di detto certificato rappresentava, infatti, uno degli obiettivi più importanti contenuti nella Proposta, dal momento che la prova di qualità di erede o di amministratore o di esecutore testamentario costituiva una delle maggiori difficoltà riscontrate in una successione internazionale, oltre a rappresentare un’assoluta novità per il sistema giuridico italiano, in considerazione del fatto che l’Italia non è vincolata alla convenzione di cui sopra50.

Pur non rendendolo obbligatorio, e pur non sostituendo i certificati esistenti in alcuni Stati membri, esso sarebbe divenuto la prova della qualità di erede o legatario oppure dei poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore della successione, consentendo in tal modo di ridurre le tempistiche e i disagi a tal riguardo.

48

CLERICI, Successioni per causa di morte, in Commentario del codice civile, Delle successioni - Vol. III: Artt.713-768 octies e leggi collegate, Torino , 2010, p. 550 ss.

49

Tale convenzione risulta attualmente in vigore per soli tre Stati, eppure essa intendeva istituire un certificato internazionale, contenente l’indicazione delle persone abilitate ad amministrare una successione mobiliare, nonchè dei loro poteri.

50

RE, Il diritto internazionale privato italiano delle successioni, in Rivista giuridica dell’isaidat, volume 1- Fascicolo 1, articolo 8, 2010, p. 111.

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Alla creazione di tale certificato, alla competenza ad emetterlo, al suo contenuto e ai mezzi di ricorso contro il rilascio del medesimo era stata dedicata una nutrita serie di norme, corredata da appostiti modelli racchiusi negli allegati alla Proposta di regolamento (artt. 36-44). Naturalmente, una volta validamente emesso in conformità alla legge applicabile alla successione, tale certificato avrebbe goduto del riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri51.

Concludendo, l’iter che ha portato all’adozione del nuovo regolamento, la commissione giuridica del Parlamento europeo ed il Parlamento europeo in seduta plenaria approvarono, il 7 marzo 2012, una relazione sul progetto di normativa, che costituì il preludio all’approvazione definitiva della nuova normativa da parte dei Governi dei singoli Stati membri, rappresentati in seno al Consiglio dell’Unione europea, il 7 giugno 2012.

Nei lavori che hanno portato alla stesura del testo definitivo del regolamento, è da ricordare l’importante ruolo occupato dal Consiglio dei Notariati dell’Unione europea, il quale aveva creato un gruppo di lavoro sul progetto di regolamento, presieduto con abilità ed efficacia dal notaio francese Pascal Chassainge, e composto da notai dei diversi paesi. I risultati del gruppo di lavoro sono stati successivamente valutati, fatti propri o modificati dall’assemblea dei notariati, e così facendo si è creata un interazione con la Commissione che ha apprezzato il contributo notarile e ha chiesto numerosi pareri. Naturalmente, spesso le visioni sono state diverse, talora antitetiche, frutto di venti secoli di storia, di abitudini e tradizioni successorie

51

CLERICI, Successioni per causa di morte, in Commentario del codice civile, Delle successioni - Vol. III: Artt.713-768 octies e leggi collegate, Torino, 2010, p. 550 ss.

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38 proprie di ogni Paese. Il notevole lavoro della Commissione, la serie di incontri successivi e il contributo notarile, hanno apportato al progetto del 2009 numerose e significative modifiche, implementando il testo base e dagli originari 51 articoli si è passati agli attuali 84, mentre gli originari 36 considerando sono diventati 83. Ciò sottolinea come l’intento del legislatore europeo sia stato quello di regolare la materia successoria, con norme di diritto materiale il più possibile esaustive delle possibili problematiche di diritto internazionale privato52.

4. Il rapporto con le convenzioni internazionali

Le successioni a causa di morte, come abbiamo detto, sono state oggetto di numerose convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali. Il Regolamento n. 650/2012 si propone di dettare una disciplina completa e fortemente ispirata, per quel riguarda la legge applicabile, al principio di unità. E tale disciplina è destinata a sostituirsi alle norme nazionali, nonché alle convenzioni internazionali concluse esclusivamente tra Stati membri, secondo la regola esplicitata nell’art. 75, par. 2, del regolamento53, il quale dispone che: “In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”.

Il regolamento produrrà quindi l’effetto di rendere inapplicabili in materia successoria, in particolare, le norme delle convenzioni bilaterali tra Stati membri, che riguardano specialmente la

52

BARONE R., Il certificato successorio europeo, in Notariato, Anno XIX, 2013, 4, p. 427.

53 BIAGIONI, L’ambito di applicazione del regolamento sulle successioni, in

FRANZINA-LEANDRO, Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 31.

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