• Non ci sono risultati.

delle "compagnie e gruppi portuali&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "delle "compagnie e gruppi portuali&#34"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 27 dell'11 aprile 1996

Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 ("Riordino della legislazione in materia portuale") ha imposto, all'articolo 21, la trasformazione in "società" o in "società cooperative" delle "compagnie e gruppi portuali" di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione.

Inoltre, con l'abrogazione del primo comma dell'articolo 110 e degli ultimi commi degli articoli 110 e 111 del Codice medesimo, ad opera dell'articolo 27, comma 8, della suddetta legge, è venuta meno la stessa distinzione tra "compagnie" e "gruppi" portuali.

Con decreto 12 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996 (all.

n. 1), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha conseguentemente stabilito, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una retribuzione convenzionale giornaliera unica per i lavoratori delle "compagnie" e per quelli dei "gruppi"

portuali, in ciò modificando il proprio precedente decreto del 13 novembre 1987, che prevedeva invece distinte retribuzioni (cfr. circolare n. 52/1988).

La retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori in argomento viene fissata in lire 108.950.

Il nuovo decreto ministeriale riguarda soltanto le maestranze adibite, nell'ambito dei nuovi organismi societari, alle "operazioni portuali" di cui all'articolo 16 della richiamata legge n. 84/1994 (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nel porto).

Poiché la suddetta attività lavorativa, nonostante la intervenuta trasformazione, è rimasta immutata rispetto a quella precedentemente espletata dalle stesse maestranze presso le

"compagnie" ed i "gruppi", nessuna modifica viene introdotta quanto al criterio di determinazione del "premio" che, pertanto, continuerà ad essere calcolato in base al combinato disposto degli articoli 30, comma 1, e 41 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modificazioni.

Rimane altresì invariato il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo medesimo che è di 12 al mese o di 144 all'anno (cfr. circolare n. 14/1994).

Si fa infine presente che nel decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 è stata confermata la previsione della rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale in argomento, che verrà pertanto adeguata, nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, a mente dell'articolo 116 del citato Testo Unico.

DECORRENZA E MODALITA' OPERATIVE

Il ripetuto decreto ministeriale 12 gennaio 1996 modifica soltanto l'importo della retribuzione convenzionale giornaliera in vigore, ai fini indennitari e contributivi, per i lavoratori che hanno in precedenza operato nei "gruppi portuali" (lire 58.730); rimane invece invariato l'importo della retribuzione medesima per i lavoratori provenienti dalle "compagnie portuali".

Pertanto, in merito alle prestazioni economiche, si fa presente quanto segue:

- Indennità per inabilita temporanea assoluta

La retribuzione convenzionale giornaliera di lire 108.950 sarà assunta a base per la liquidazione della indennità di temporanea anche nei confronti dei lavoratori dei trasformati "gruppi portuali" in caso di evento verificatosi a far data dal 1° gennaio 1996.

(2)

Per quanti alla data medesima erano ancora in trattamento di temporanea, si adotterà la precedente retribuzione di lire 58.730 per i giorni di astensione dal lavoro fino al 31 dicembre 1995 e la nuova retribuzione di lire 108.950 per i giorni successivi.

- Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Poiché il decreto ministeriale 12 gennaio 1996 prevede che, per la liquidazione di tale prestazione, la retribuzione da assumere a base è pari a trecento volte la retribuzione convenzionale giornaliera, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 116, comma 3, del suddetto Testo Unico, le rendite per casi avvenuti a partire dal 1° gennaio 1996 sono liquidate, anche per i lavoratori dei trasformati "gruppi portuali", sul massimale di lire 32.680.000 (il prodotto della moltiplicazione di lire 108.950 per giorni 300 supera, infatti, tale limite).

A partire dal 1° gennaio 1996, il premio assicurativo per i lavoratori dei nuovi organismi societari provenienti sia dalle "compagnie portuali" che dai "gruppi portuali" sarà calcolato rapportando a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all'anno la retribuzione convenzionale giornaliera di lire 108.950

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 52/1988.

Riferimenti

Documenti correlati

Per la individuazione dei casi, per la giusta attribuzione della retribuzione ed il conseguente impegno del campo "Prestazioni particolari" con il calcolo

Analogamente ai criteri seguiti negli anni precedenti, la nuova retribuzione va assunta per la liquidazione di rendite dovute ai soggetti in parola o loro superstiti per

537/1981 e successivi decreti Interministeriali, nella misura vigente alla data della cessione del credito, fino alla data di effettivo realizzo del credito stesso

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale

Invece, le rendite costituite, a seguito di sentenze passate in giudicato, in base alla normativa dettata dalla legge 93/1958 dovranno necessariamente essere

Per quanto concerne infine la raccolta dei prodotti passata anch'essa al settore agricolo (cfr. lettera d), si precisa che assume ora rilievo l'attività di raccolta in sè

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli organismi in oggetto per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,

100/1977, nel comunicare le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere per l'assicurazione degli Organismi in oggetto, per il triennio 30 giugno 1977-29 giugno 1980,