Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 27 dell'11 aprile 1996
Oggetto: Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali.
QUADRO NORMATIVO ATTUALE
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 ("Riordino della legislazione in materia portuale") ha imposto, all'articolo 21, la trasformazione in "società" o in "società cooperative" delle "compagnie e gruppi portuali" di cui all'articolo 110 del Codice della Navigazione.
Inoltre, con l'abrogazione del primo comma dell'articolo 110 e degli ultimi commi degli articoli 110 e 111 del Codice medesimo, ad opera dell'articolo 27, comma 8, della suddetta legge, è venuta meno la stessa distinzione tra "compagnie" e "gruppi" portuali.
Con decreto 12 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996 (all.
n. 1), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha conseguentemente stabilito, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, una retribuzione convenzionale giornaliera unica per i lavoratori delle "compagnie" e per quelli dei "gruppi"
portuali, in ciò modificando il proprio precedente decreto del 13 novembre 1987, che prevedeva invece distinte retribuzioni (cfr. circolare n. 52/1988).
La retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori in argomento viene fissata in lire 108.950.
Il nuovo decreto ministeriale riguarda soltanto le maestranze adibite, nell'ambito dei nuovi organismi societari, alle "operazioni portuali" di cui all'articolo 16 della richiamata legge n. 84/1994 (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nel porto).
Poiché la suddetta attività lavorativa, nonostante la intervenuta trasformazione, è rimasta immutata rispetto a quella precedentemente espletata dalle stesse maestranze presso le
"compagnie" ed i "gruppi", nessuna modifica viene introdotta quanto al criterio di determinazione del "premio" che, pertanto, continuerà ad essere calcolato in base al combinato disposto degli articoli 30, comma 1, e 41 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modificazioni.
Rimane altresì invariato il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo medesimo che è di 12 al mese o di 144 all'anno (cfr. circolare n. 14/1994).
Si fa infine presente che nel decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 è stata confermata la previsione della rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale in argomento, che verrà pertanto adeguata, nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, a mente dell'articolo 116 del citato Testo Unico.
DECORRENZA E MODALITA' OPERATIVE
Il ripetuto decreto ministeriale 12 gennaio 1996 modifica soltanto l'importo della retribuzione convenzionale giornaliera in vigore, ai fini indennitari e contributivi, per i lavoratori che hanno in precedenza operato nei "gruppi portuali" (lire 58.730); rimane invece invariato l'importo della retribuzione medesima per i lavoratori provenienti dalle "compagnie portuali".
Pertanto, in merito alle prestazioni economiche, si fa presente quanto segue:
- Indennità per inabilita temporanea assoluta
La retribuzione convenzionale giornaliera di lire 108.950 sarà assunta a base per la liquidazione della indennità di temporanea anche nei confronti dei lavoratori dei trasformati "gruppi portuali" in caso di evento verificatosi a far data dal 1° gennaio 1996.
Per quanti alla data medesima erano ancora in trattamento di temporanea, si adotterà la precedente retribuzione di lire 58.730 per i giorni di astensione dal lavoro fino al 31 dicembre 1995 e la nuova retribuzione di lire 108.950 per i giorni successivi.
- Rendite per inabilità permanente e ai superstiti
Poiché il decreto ministeriale 12 gennaio 1996 prevede che, per la liquidazione di tale prestazione, la retribuzione da assumere a base è pari a trecento volte la retribuzione convenzionale giornaliera, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 116, comma 3, del suddetto Testo Unico, le rendite per casi avvenuti a partire dal 1° gennaio 1996 sono liquidate, anche per i lavoratori dei trasformati "gruppi portuali", sul massimale di lire 32.680.000 (il prodotto della moltiplicazione di lire 108.950 per giorni 300 supera, infatti, tale limite).
A partire dal 1° gennaio 1996, il premio assicurativo per i lavoratori dei nuovi organismi societari provenienti sia dalle "compagnie portuali" che dai "gruppi portuali" sarà calcolato rapportando a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all'anno la retribuzione convenzionale giornaliera di lire 108.950
Le presenti istruzioni sostituiscono quelle emanate con circolare n. 52/1988.