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(1)

Commissione Centrale

per gli Esercenti Ce Professioni Sanitarie

Decisione n. 26 anno 2009 RICORSO n. 6.10/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie , composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea Presidente

Dott. Giuseppe Celotto componente

Dott. Alessandro Milonis componente

Sig. Marcello Bozzi componente

Sig. Ciro Carbone componente

Sig.ra Elva Massari componente

Sig.ra Loredana Sasso componente

Sig. Massimo Bona componente

Sig. Andrea Della Ratta componente

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

uditi l'Avv. Andreola per il ricorrente e, per il Collegio, la sig.ra Vita;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Alessandro Milonis;

ha pronunziato nell'adunanza del 13 luglio 2009 la seguente DECISIONE

sul ricorso proposto dalla Sig.ra Maria Epifani , domiciliata con il proprio difensore Avv. Maristella Andriola presso lo Studio legale Nacci , in Ostuni (BR), largo Lanza 4, avverso il rigetto dell'istanza di cancellazione dall'Albo, di cui alla nota del Collegio IPASVI della Provincia di Brindisi prot. n.

398/2000 del 18 ottobre 2000.

(2)

fJ

Ritenuto

IN FATTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Giudice di pace di Brindisi il 4.5.2007, il Collegio IPASVI di Brindisi affermava di essere creditore della Sig.ra Maria Epifani della somma di € 215, oltre interessi legali e rivalutazione monetari dalla data di maturazione del diritto sino a soddisfacimento, per aver la stessa omesso il pagamento della quota obbligatoria di iscrizione all'Albo professionale, predeterminata nella misura annua di € 43, negli anni 2001-2005, in quanto infermiera regolarmente iscritta al predetto Albo.

Con decreto ingiuntivo n. 291 del 9.5.2007, notificato il 9.6.2007, il Giudice di pace ingiungeva alla Sig.ra Epifani di pagare quanto richiesto dal Collegio IPASVI, nonché la somma di

€ 164, oltre r.£, cap ed iva., quali spese e competenze della procedura monitoria.

La Sig.ra Epifani si opponeva al predetto decreto con atto notificato il 5.7.2007 dinanzi al Giudice di pace di Brindisi, sostenendo che in quanto infermiera professionale alle dipendenze dell'ASL BR/I era stata iscritta all'albo sin dal 5.11.1985 ed aveva regolarmente pagato ogni quota annua di iscrizione all'albo dal 1985 al 2000; in tale ultimo anno la Epifani aveva cessato l'esercizio della attività professionale per raggiunti limiti di età avendo maturato diritto al pensionamento per anzianità a decorrere dall'1.11.2000; con lettera raccomandata a/r n. 10053909234-7 del 12.9.2000, inviata al Collegio IPASVI di Brindisi il 13.9.2000 e ricevuta il 14.9.2000, la Sig.ra Epifani aveva comunicato al Collegio stesso che entro l'anno 2000 si sarebbe collocata in pensione e aveva quindi chiesto l'immediata cancellazione dall'albo IPASVI, diffidando il Collegio ad emettere eventuali altri titoli di pagamento a suo carico; riteneva, pertanto, inesigibili le quote di iscrizione all'albo professionale per gli anni 2001-2005 in considerazione del cessato esercizio della propria attività professionale e della dovuta cancellazione dall'albo come legittimamente richiesta ex art. 11, comma uno, lett. d), d. lgs. C.p.S. n. 233/1946, applicabile al rapporto de quo in virtù dell'art. 2 della L. 29 ottobre 1954, n. 1049 ("La cancellazione dall'Albo è pronunziata dal collegio direttivo .... nei casi di rinunzia all"iscrizione").

Il Collegio IPASVI di Brindisi, con comparsa di costituzione del 9.7.2007, chiedeva la conferma del decreto opposto, ritenendo la ricorrente ancora iscritta all'albo e quindi dovute le quote annuali contestate; infatti, il Collegio non avrebbe potuto provvedere alla cancellazione dall'albo dell'istante per il solo fatto che la stessa fosse stata collocata a riposo.

Infatti, la Epifani aveva omesso di seguire l'iter procedimentale segnalatole dal Collegio con nota prot. n. 398 del 18.10.2000 (spedito alla istante con lettera semplice), consistente nel:

avanzare domanda di cancellazione redatta in carta da bollo da € 14,62; indicare la motivazione della cancellazione; dichiarare che non intendeva esercitare a nessun titolo la professione; pagare la quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed essere in regola con i pagamenti precedenti;

restituire la tessera rilasciata dal Collegio.

Con ordinanza del 26.9.2008 il Giudice di pace di Brindisi, rilevava la pregiudizialità nella controversia in questione della decisione sulla regolarità della cancellazione rispetto a quella concernente il pagamento delle quote, sospendeva il giudizio rimettendo la Sig.ra Epifani nei termini per adire la Commissione Centrale al fine di accertare la propria cancellazione dal collegio IPASVI, fissando all'uopo il termine perentorio di giorni trenta.

Conseguentemente, la Epifani proponeva ricorso alla Commissione Centrale chiedendo l'accertamento della propria cancellazione dall'albo professionale del Collegio IPASVI dal giorno 14.9.2000, per i seguenti motivi di diritto:

1) Nel vigente ordinamento (art. 100, R.D. n. 1265/1934, d.lgs. c.p.S. 13 settembre 1946, n.

233, art. 1, comma 2, del D.P.R n. 761/1979, in combinato disposto con l'allegato I - ruolo sanitario - tabella I - personale infermieristico, D.P.R 27 marzo 2001, n. 220) l'esercizio di una professione sanitaria dell'infermiere presuppone l'iscrizione al rispettivo Collegio professionale competente per territorio, sia per la libera professione che per il lavoro dipendente nell'ambito del Servizio—

Sanitario Nazionale.

(3)

Resta però fermo il diritto di qualsiasi iscritto ad un Ordine o Collegio professionale sanitario di avanzare istanza di rinuncia all'iscrizione all' Albo, come, tra l'altro previsto dall'art.

11, comma 1, lett. d) del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, dove è espressamente contemplata la cancellazione ad opera del Consiglio direttivo nel caso di rinuncia all'iscrizione.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha motivato l'istanza di cancellazione prodotta al Collegio - che ha opposto alla richiesta il silenzio - precisando di non intrattenere più dall'anno 2001 un rapporto d'impiego con un'istituzione del S.S.N. Invece, il Collegio IPSAVI di Brindisi subordinato l'accoglimento dell'istanza di rinuncia all'iscrizione presentata dalla Sig.ra Epifani alla presentazione di documentazione inerente la cessazione del rapporto d'impiego e di dichiarazione di intenti circa il futuro non esercizio a nessun titolo della professione, ovvero alla regolarizzazione dell'istanza stessa, in ossequio alle disposizioni legislative fiscali vigenti in materia, con particolare riguardo all'imposta sul bollo. Quanto sopra è stato richiesto attraverso una nota del 18.10.2008 trasmessa senza raccomandata con avviso di ricevimento e che di fatto non è mai pervenuta alla ricorrente impedendo alla stessa l'immediata impugnazione del detto provvedimento. Il Collegio, avrebbe, dunque, dovuto provvedere alla cancellazione dall'albo della Sig.ra Epifani in ragione della mera applicazione dell'art. 11, comma I, lett. d) del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, dove è espressamente contemplata la cancellazione ad opera del Consiglio direttivo nel caso di rinuncia all'iscrizione. La Epifani, inoltre, a decorrere dall'1.11.2000 - data di decorrenza del proprio collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età - come comprovato dalla delibera n. 249 dell'1.2.2000 dall'A.S.L. BR/I non ha più esercitato ad alcun titolo, né pubblico né privato, l'attività professionale di infermiera. Ciò si evince anche dai modelli 730 relativi al reddito dall'istante percepito negli anni 2001-2007 rispettivamente pari a lire 32.682.000; € 17.362,00; € 20.309,00; € 20.715,00; € 21.592,00; € 20.446,00 ed € 20.847,00 in quanto unicamente dato dalla pensione di anzianità dalla stessa ricevuta.

2) L'accoglimento dell'istanza non può essere subordinato all'assolvimento dell'imposta di bollo ma andava esaminata e valutata nel merito, fatta salva la segnalazione dell'omissione, da parte del Collegio, alla competente autorità che vigila sulla regolarizzazione delle istanze avanzate alla pubblica amministrazione, in base a quanto disposto dal D.M. 20 agosto 1992.

La Sig.ra Maria Epifani, pertanto, chiede che sia dichiarato illegittimo l'operato del Collegio IPASVI di Brindisi in ordine all'istanza di rinuncia all'iscrizione e cancellazione da lei presentata in data 12.9.2000, di dichiarare illegittima la perdurante iscrizione all'albo IPASVI di Brindisi dall'anno 2001 ad oggi e, di conseguenza, di dichiarare la sua cancellazione dal medesimo albo dall'anno 2001 ad oggi.

Considerato

IN DIRITTO

Questa Commissione centrale ritiene, come già in precedenza enunciato (decisione n. 178 del 18 ottobre 2001), non giustificabile l'operato del Collegio che subordini l'accoglimento dell'istanza di cancellazione all'assolvimento dell'imposta di bollo, salva la denuncia di omissione da parte del Collegio alla Autorità che vigila sulla regolarizzazione delle istanze presentate alle pubbliche amministrazioni in materia di imposta di bollo.

La rinuncia all'iscrizione è l'estrinsecazione di un diritto potestativo spettante all'iscritto e la specifica norma legislativa, di cui all'art. 11, comma uno, lett. d), del decreto legislativo n.

233/1946 non prevede alcun requisito di validità in ordine all'istanza di rinuncia.

Resta inteso che è comunque diritto-dovere del Collegio sporgere denuncia alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p. per esercizio abusivo della professione qualora avesse notizia di esercizio professionale da parte della ricorrente, posto che l'esercizio della professione sanitaria, quale è quella dell'infermiere, presuppone l'iscrizione all'ente professionale competente per territorio sia in caso di libera professione, che di lavoro dipendente nell'ambito del Servizio.

sanitario nazionale.

(4)

Dagli atti risulta che il Collegio, con nota datata 18.10.2000, chiedeva alla sig.ra Epifani specifica documentazione in ordine alla sua richiesta di cancellazione , subordinandone quindi l'accoglimento all'assolvimento dell'imposta di bollo , alla dichiarazione di non esercitare più ad alcun titolo la professione di infermiera e all'attestazione rilasciata dall'ente di appartenenza della cessazione del rapporto di servizio.

Fermo restando che non è stata fornita prova dell'avvenuta ricezione da parte della ricorrente di tale nota , va osservato che non vi è alcuna norma di legge o di regolamento che subordini l'esercizio del diritto di cancellazione dall'albo a questi elementi.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto , annulla il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione dall'Albo.

Roma lì 13 luglio 2009

IL TORE

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Depo$it ta in Segreteria il 11 66

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GRETARIQ-

IL PRESIDENTE

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4

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