Responsabilità civile
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Presupposti della responsabilità
• Fatto
• Illiceità del fatto
• Imputabilità del fatto
• Elemento soggettivo del dolo o della colpa
• Nesso di causalità
• Danno
Fatto
Il fatto è ciò che cagiona il danno. Normalmente è un atto umano che può essere commissivo o
omissivo. L’evento produttivo del danno può anche consistere in un mero fatto materiale
(crollo di un albero)
Illiceità del fatto
L’art. 2043 prevede una clausola generale con la quale ‘sanziona’
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto
Nel diritto penale gli illeciti penali sono tipici. Nel diritto civile gli atti illeciti sono caratterizzati dalla
atipicità
Il problema è dunque quello di
verificare quando un atto è illecito
Tradizionalmente si insegnava che ingiusto era il danno contra ius e
non iure
Contra ius indicava la contrarietà ad un diritto soggettivo. Non iure indicava
invece la mancanza di un diritto da parte del danneggiante
Cominciamo con il requisito del contra ius
(i) Inizialmente contra ius si riteneva solo la violazione di un diritto
soggettivo assoluto e non di un diritto di credito
A partire dagli anni 70’ ha cominciato ad affermarsi il principio secondo cui potevano risarcirsi anche diritti di
credito
L’esempio tipico che ha portato al riconoscimento della risarcibilità dei
diritti di credito è quello relativo al Grande Torino
Si è poi riconosciuta la risarcibilità del danno da induzione all’inadempimento
La risarcibilità è poi stata sostenuta anche per la lesione di situazioni di
fatto (es il possesso)
Oggigiorno il risarcimento del danno è stato sostenuto anche per la tutela
di interessi legittimi
E di conseguenza anche nei confronti
della Pubblica amministrazione
Altra caratteristica dell’ingiustizia del danno è il non iure
E dunque il compimento di un
determinato atto in mancanza di un diritto. In linea di principio qui suo iure
utitur neminem laedit
Affinchè sia intergrato il requisito
dell’esercizio di un diritto occorre che questo sia svolto nei limiti consentiti
Esistono ulteriori cause di
giustificazione e dunque (i) legittima
difesa; (ii) stato di necessità
Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri.
Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è
stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Esercizio di un diritto, legittima
difesa, stato di necessità sono cause di giustificazione
Con questo termine si intendono le cause di esclusione dell’antigiuridicità della condotta
idonee a giustificare un comportamento pregiudizievole che altrimenti sarebbe fonte
di responsabilità
Assieme alla cause di
giustificazione ora ricordate vi sono anche quelle che rientrano nell’adempimento di un dovere o
nel consenso dell’avente diritto
Imputabilità del fatto illecito
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità
d’intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato di
incapacità derivi da sua colpa
Ai fini dell’imputabilità non rileva la capacità di agire
Ai fini della capacità delittuale rileva solo la capacità di intendere e di volere
nel momento in cui ha commesso il fatto il danneggiante
Actio liberae in causa
L’incapacità di intendere e di volere non rileva ai fini dell’esclusione dell’imputabilità se l’incapacità è determinata da fatto doloso
o colposo del danneggiato
Se il danno è provocato da persona incapace il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto (questa è un’ipotesi tipica di
responsabilità per fatto altrui)
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento del danno da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può condannare l’autore del danno ad una
equa indennità
Elemento soggettivo del dolo e colpa
Per dolo si intende un elemento
soggettivo che indica la previsione e la volontà di determinare un evento
dannoso
Per colpa si intende il difetto di diligenza, della prudenza, della perizia o in generale inosservanza di leggi, regolamenti ordini e
discipline
Negligenza consiste nella mancanza
dell’attenzione richiesta. Imprudenza mancanza delle misure necessarie di cautela. Imperizia consiste nell’inosservanza delle regole tecniche
di una determinata attività
Nesso di causalità
Occorre che vi sia un nesso di
causalità tra fatto e danno
In questo senso l’art. 2056 rimanda all’art. 1223 secondo cui “il
risarcimento del danno […] deve comprendere così la perdita subita
dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta
Nesso di causalità
La giurisprudenza è solita fare riferimento alla
causalità adeguata e dunque alla visione secondo cui quella data condotta è normalmente sulla base delle
comuni regole di esperienza, adeguata a cagionare quel determinato evento
Concorso di cause
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno potrà poi agire con azione di regresso
Concorso del fatto del danneggiato
Il risarcimento è diminuito secondo
la gravità della colpa del danneggiato
Concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno
La legge impone al danneggiato l’onere di attivarsi per ridurre per quanto possibile il danno conseguente al fatto del danneggiante.
In caso contrario non è risarcibile il danno che il danneggiato non ha evitato
Danno
Il danno si distingue in patrimoniale e
non patrimoniale
Danno patrimoniale
Questo danno si caratterizza per consistere nella lesione di interessi
economici del danneggiato
Danno non patrimoniale
Questo danno si caratterizza per la lesione di interessi della persona non
connotati da rilevanza economica
E’ possibile che una medesima azione possa arrecare tanto un danno patrimoniale quanto non
patrimoniale
Un pugno ad esempio dato ad una persona può arrecare sia un danno patrimoniale (cure mediche) sia non patrimoniale (alterazioni di stili di vita)
Danno
A differenza che nei rapporti contrattuali il responsabile del danno deve risarcire non
solo il danno prevedibile ma anche quello imprevedibile
Il risarcimento del danno
Il risarcimento può effettuarsi per equivalente o per forma specifica (ad esempio nella riparazione materiale del
bene leso)
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica
qualora sia in tutto o in parte possibile
Il giudice può tuttavia disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore
Non bisogna confondere con il risarcimento in forma specifica la
tutela ripristinatoria dell’interesse leso che è rivolta ad eliminare la situazione
antigiuridica determinatasi con l’illecito (es. in caso di atti di
concorrenza sleale la vittima ha diritto ad un provvedimento giudiziale che inibisca la continuazione a prescindere
dai danni)
Danno patrimoniale si compone di
(i) Danno emergente consistente nella diminuzione del patrimonio del
danneggiato;
(ii) Lucro cessante il mancato guadagno derivante dall’illecito
Appare chiaro che mentre il danno emergente è agevolmente
quantificabile il lucro cessante no.
Per queste ragioni al giudice è concesso un potere di valutare equitativamente il
quantum del danno
Danno non patrimoniale
L’art. 2059 stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo
nei casi stabiliti dalla legge”.
Si riteneva tradizionalmente pertanto che il danno non
patrimoniale fosse risarcibile solo in cui si integrassero gli estremi del
reato
Si riteneva inoltre che il danno non patrimoniale fosse identificabile solo
con il “danno morale soggettivo”
(patemi, disagi, ansie)
Ora il danno non patrimoniale è stato ampiamente rivisitato dalla
giurisprudenza
Sia per quanto concerne il limite “dei casi previsti dalla legge”; sia nella sua
identificazione con il danno morale soggettivo
Cominciamo con i casi previsti dalla legge
Anzitutto la legislazione recente speciale ha visto una arricchimento di norme che
contemplano espressamente ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale
anche in assenza di illecito penale
Inoltre la giurisprudenza ha dato una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2059
Ne è così derivata una tesi secondo cui la responsabilità del danno non patrimoniale deve essere ammessa in tutti i casi in cui la lesione incida su
valori della persona costituzionalmente garantiti purchè la lesione sia grave e seria
Così si è riconosciuta la figura del danno biologico che consiste nella lesione temporanea o
permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che
cagiona un’incidenza negativa sulle attività quotidiane indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art.
32 Cost.)
Si è riconosciuto inoltre il danno
esistenziale che si ha tutte le volte in cui si verificano delle modificazioni
negative delle attività attraverso cui il soggetto esplica la propria personalità
(art. 2 Cost.)
Quanto poi alla nozione di danno morale soggettivo
Si ritiene oggigiorno che il danno non patrimoniale non si esaurisca in
quest’ultima figura ma ricomprenda
qualsiasi danno da lesione di valori inerenti alla persona non connotati di rilevanza
economia
Attenzione su questo punto
Recentemente è intervenuta la Cassazione che ha specificato come “il danno non patrimoniale […] è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie
variamente etichettate”