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Academic year: 2021

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Testo completo

(1)

Responsabilità civile

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

(2)

Presupposti della responsabilità

• Fatto

• Illiceità del fatto

• Imputabilità del fatto

• Elemento soggettivo del dolo o della colpa

• Nesso di causalità

• Danno

(3)

Fatto

Il fatto è ciò che cagiona il danno. Normalmente è un atto umano che può essere commissivo o

omissivo. L’evento produttivo del danno può anche consistere in un mero fatto materiale

(crollo di un albero)

(4)

Illiceità del fatto

L’art. 2043 prevede una clausola generale con la quale ‘sanziona’

“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto

(5)

Nel diritto penale gli illeciti penali sono tipici. Nel diritto civile gli atti illeciti sono caratterizzati dalla

atipicità

Il problema è dunque quello di

verificare quando un atto è illecito

(6)

Tradizionalmente si insegnava che ingiusto era il danno contra ius e

non iure

Contra ius indicava la contrarietà ad un diritto soggettivo. Non iure indicava

invece la mancanza di un diritto da parte del danneggiante

(7)

Cominciamo con il requisito del contra ius

(i) Inizialmente contra ius si riteneva solo la violazione di un diritto

soggettivo assoluto e non di un diritto di credito

(8)

A partire dagli anni 70’ ha cominciato ad affermarsi il principio secondo cui potevano risarcirsi anche diritti di

credito

L’esempio tipico che ha portato al riconoscimento della risarcibilità dei

diritti di credito è quello relativo al Grande Torino

(9)

Si è poi riconosciuta la risarcibilità del danno da induzione all’inadempimento

La risarcibilità è poi stata sostenuta anche per la lesione di situazioni di

fatto (es il possesso)

(10)

Oggigiorno il risarcimento del danno è stato sostenuto anche per la tutela

di interessi legittimi

E di conseguenza anche nei confronti

della Pubblica amministrazione

(11)

Altra caratteristica dell’ingiustizia del danno è il non iure

E dunque il compimento di un

determinato atto in mancanza di un diritto. In linea di principio qui suo iure

utitur neminem laedit

(12)

Affinchè sia intergrato il requisito

dell’esercizio di un diritto occorre che questo sia svolto nei limiti consentiti

Esistono ulteriori cause di

giustificazione e dunque (i) legittima

difesa; (ii) stato di necessità

(13)

Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di

altri.

(14)

Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è

stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

(15)

Esercizio di un diritto, legittima

difesa, stato di necessità sono cause di giustificazione

Con questo termine si intendono le cause di esclusione dell’antigiuridicità della condotta

idonee a giustificare un comportamento pregiudizievole che altrimenti sarebbe fonte

di responsabilità

(16)

Assieme alla cause di

giustificazione ora ricordate vi sono anche quelle che rientrano nell’adempimento di un dovere o

nel consenso dell’avente diritto

(17)

Imputabilità del fatto illecito

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità

d’intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato di

incapacità derivi da sua colpa

(18)

Ai fini dell’imputabilità non rileva la capacità di agire

Ai fini della capacità delittuale rileva solo la capacità di intendere e di volere

nel momento in cui ha commesso il fatto il danneggiante

(19)

Actio liberae in causa

L’incapacità di intendere e di volere non rileva ai fini dell’esclusione dell’imputabilità se l’incapacità è determinata da fatto doloso

o colposo del danneggiato

(20)

Se il danno è provocato da persona incapace il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla

sorveglianza salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto (questa è un’ipotesi tipica di

responsabilità per fatto altrui)

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento del danno da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può condannare l’autore del danno ad una

equa indennità

(21)

Elemento soggettivo del dolo e colpa

Per dolo si intende un elemento

soggettivo che indica la previsione e la volontà di determinare un evento

dannoso

(22)

Per colpa si intende il difetto di diligenza, della prudenza, della perizia o in generale inosservanza di leggi, regolamenti ordini e

discipline

Negligenza consiste nella mancanza

dell’attenzione richiesta. Imprudenza mancanza delle misure necessarie di cautela. Imperizia consiste nell’inosservanza delle regole tecniche

di una determinata attività

(23)

Nesso di causalità

Occorre che vi sia un nesso di

causalità tra fatto e danno

(24)

In questo senso l’art. 2056 rimanda all’art. 1223 secondo cui “il

risarcimento del danno […] deve comprendere così la perdita subita

dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano

conseguenza immediata e diretta

(25)

Nesso di causalità

La giurisprudenza è solita fare riferimento alla

causalità adeguata e dunque alla visione secondo cui quella data condotta è normalmente sulla base delle

comuni regole di esperienza, adeguata a cagionare quel determinato evento

(26)

Concorso di cause

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al

risarcimento del danno. Colui che ha

risarcito il danno potrà poi agire con azione di regresso

(27)

Concorso del fatto del danneggiato

Il risarcimento è diminuito secondo

la gravità della colpa del danneggiato

(28)

Concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno

La legge impone al danneggiato l’onere di attivarsi per ridurre per quanto possibile il danno conseguente al fatto del danneggiante.

In caso contrario non è risarcibile il danno che il danneggiato non ha evitato

(29)

Danno

Il danno si distingue in patrimoniale e

non patrimoniale

(30)

Danno patrimoniale

Questo danno si caratterizza per consistere nella lesione di interessi

economici del danneggiato

(31)

Danno non patrimoniale

Questo danno si caratterizza per la lesione di interessi della persona non

connotati da rilevanza economica

(32)

E’ possibile che una medesima azione possa arrecare tanto un danno patrimoniale quanto non

patrimoniale

Un pugno ad esempio dato ad una persona può arrecare sia un danno patrimoniale (cure mediche) sia non patrimoniale (alterazioni di stili di vita)

(33)

Danno

A differenza che nei rapporti contrattuali il responsabile del danno deve risarcire non

solo il danno prevedibile ma anche quello imprevedibile

(34)

Il risarcimento del danno

Il risarcimento può effettuarsi per equivalente o per forma specifica (ad esempio nella riparazione materiale del

bene leso)

(35)

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica

qualora sia in tutto o in parte possibile

Il giudice può tuttavia disporre che il

risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta

eccessivamente onerosa per il debitore

(36)

Non bisogna confondere con il risarcimento in forma specifica la

tutela ripristinatoria dell’interesse leso che è rivolta ad eliminare la situazione

antigiuridica determinatasi con l’illecito (es. in caso di atti di

concorrenza sleale la vittima ha diritto ad un provvedimento giudiziale che inibisca la continuazione a prescindere

dai danni)

(37)

Danno patrimoniale si compone di

(i) Danno emergente consistente nella diminuzione del patrimonio del

danneggiato;

(ii) Lucro cessante il mancato guadagno derivante dall’illecito

(38)

Appare chiaro che mentre il danno emergente è agevolmente

quantificabile il lucro cessante no.

Per queste ragioni al giudice è concesso un potere di valutare equitativamente il

quantum del danno

(39)

Danno non patrimoniale

L’art. 2059 stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo

nei casi stabiliti dalla legge”.

(40)

Si riteneva tradizionalmente pertanto che il danno non

patrimoniale fosse risarcibile solo in cui si integrassero gli estremi del

reato

Si riteneva inoltre che il danno non patrimoniale fosse identificabile solo

con il “danno morale soggettivo”

(patemi, disagi, ansie)

(41)

Ora il danno non patrimoniale è stato ampiamente rivisitato dalla

giurisprudenza

Sia per quanto concerne il limite “dei casi previsti dalla legge”; sia nella sua

identificazione con il danno morale soggettivo

(42)

Cominciamo con i casi previsti dalla legge

Anzitutto la legislazione recente speciale ha visto una arricchimento di norme che

contemplano espressamente ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale

anche in assenza di illecito penale

(43)

Inoltre la giurisprudenza ha dato una lettura costituzionalmente

orientata dell’art. 2059

Ne è così derivata una tesi secondo cui la responsabilità del danno non patrimoniale deve essere ammessa in tutti i casi in cui la lesione incida su

valori della persona costituzionalmente garantiti purchè la lesione sia grave e seria

(44)

Così si è riconosciuta la figura del danno biologico che consiste nella lesione temporanea o

permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che

cagiona un’incidenza negativa sulle attività quotidiane indipendentemente da eventuali

ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art.

32 Cost.)

Si è riconosciuto inoltre il danno

esistenziale che si ha tutte le volte in cui si verificano delle modificazioni

negative delle attività attraverso cui il soggetto esplica la propria personalità

(art. 2 Cost.)

(45)

Quanto poi alla nozione di danno morale soggettivo

Si ritiene oggigiorno che il danno non patrimoniale non si esaurisca in

quest’ultima figura ma ricomprenda

qualsiasi danno da lesione di valori inerenti alla persona non connotati di rilevanza

economia

(46)

Attenzione su questo punto

Recentemente è intervenuta la Cassazione che ha specificato come “il danno non patrimoniale […] è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie

variamente etichettate”

Riferimenti

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