“Diritto doganale e commercio internazionale”
Avv. Massimo Fabio
Diritto doganale e commercio internazionale
Cenni introduttivi su:
- Le fonti del diritto doganale
- Il Nuovo Codice Doganale Modernizzato
- L‟obbligazione doganale
La Dichiarazione doganale:
- Il Documento Amministrativo Unico (DAU)
- La dichiarazione telematica
- La telematizzazione del rapporto doganale
La Classificazione delle merci
- Il sistema armonizzato
- La nomenclatura combinata
- La TARIC
- L‟informazione tariffaria vincolante (ITV)
L‟Origine delle merci
- L‟origine non preferenziale
- L‟origine preferenziale e l‟attribuzione del made in
- La prova del made in
- L‟informazione vincolante sull‟origine (IVO)
- Casi di giurisprudenza: certificazione dell‟origine e tutela dell‟affidamento
Indice
Diritto doganale e commercio internazionale
Il Valore in dogana delle merci
- Il concetto di “prezzo pagato o da pagare”
- Gli elementi da aggiungere al prezzo di fattura
- Gli elementi da escludere dal prezzo di fattura
- Aliquota IVA applicabile alle importazioni
Le Procedure semplificate
- La dichiarazione incompleta
- La dichiarazione domiciliata
- La dichiarazione semplificata
I Regimi doganali economici
Gli Incoterms
- Lo scopo degli Incoterms
- I termini del gruppo C
- I termini del gruppo D
- I termini del gruppo E
- I termini del gruppo F
L‟Operatore Economico Autorizzato (AEO)
- Il Safe framework del WCO
- Il C-TPAT degli USA
- Lo scenario internazionale
- La struttura dello status comunitario L‟iter di autocertificazione
Indice
Le fonti del diritto
doganale e gli accordi internazionali
o Il WTO ed il GATT o Trattati, Accordi e
Regolamenti comunitari o Il Testo unico delle leggi
doganali
Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO)
L‟Accordo WTO entra in vigore il 1° gennaio 1995 a seguito dell‟Uruguay Round
Obiettivi: un commercio libero e trasparente
Eliminazione delle barriere non tariffarie
Eliminazione delle barriere tariffarie
Clausola della Nazione più favorita
Minimizzazione ed armonizzazione di procedure & formalità
Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO)
Dell‟Accordo WTO fanno parte tre allegati:
All. 1: Accordo GATT del 1994
All. 2: Dispute Settlement Understanding (DSU)
All. 3: Trade Policy Review Mechanism (TPRM)
All. 4: Accordi Commerciali Plurilaterali (non completo)
Sito Internet: http://www.wto.org
Il WTO ed il GATT
Primo Allegato all‟Accordo Istitutivo del WTO
Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (GATT, 1947)
Art. I: Clausola della Nazione più favorita
Art. VI: Antidumping e dazi di compensazione
Art. VII: Determinazione del valore in dogana delle merci
Art. XI: Eliminazione generale delle restrizioni quantitative
Il WTO
Atto Finale dell‟Uruguay Round (Gatt, 1994), prevede inter alia:
Accordo sui prodotti agricoli (accesso al mercato, aiuti nazionali e sussidi alle esportazioni)
Accordo sui prodotti tessili e l‟abbigliamento (quote)
Accordo sulla determinazione del valore in dogana (sistema uniforme)
Accordo sull‟origine non preferenziale (norme uniformi)
Accordo sulle procedure per ottenere le licenze di importazione (trasparenza)
Accordo anti-dumping/salavaguardia (concorrenza leale)
Il WCO
Consiglio di Cooperazione Doganale = Organizzazione Mondiale delle Dogane
Sito Internet: http://www.wcoomd.org
Obiettivi: rilanciare l‟efficienza delle amministrazioni doganali
Armonizzazione ed applicazione uniforme di sistemi doganali e procedure semplificati ed effettivi
Assicurare l‟effettivo rispetto delle norme doganali
WCO/WTO
Regolamentazione doganale, prevede inter alia:
La classificazione delle merci: Sistema Armonizzato
La determinazione del valore delle merci: interazione con il WTO
Origine non preferenziale delle merci: interazione con il WTO
Realizzazione dell‟Unione Doganale:
1957: Trattato di Roma (Zona comunitaria di libero scambio) 1968: Unione Tariffaria
1975: 10% dei dazi sulle importazioni alle autorità doganali nazionali 1993: Mercato Unico abolite le formalità doganali interne (libera circolazione delle merci nel territorio comunitario)
2001: 25% dei dazi sulle importazioni alle autorità doganali nazionali 2004/2007: Europa a 27 con nuovi accessi di Paesi dell‟Est e del
Il processo di integrazione europea
Il Trattato di Lisbona firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) ha modificato il trattato sull'Unione europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), realizzando un processo di accentramento e di integrazione sempre più forte tra i vari Stati Membri dell‟Unione.
Il Trattato di Lisbona ha modificato, tra le altre, la denominazione del TCE, che ad oggi viene denominato “Trattato sul funzionamento dell‟Unione Europea” (TFU).
Artt. 28-29 TFU (ex art. 23-24 TCE): Libera circolazione delle merci
Artt. da 30 a 32 TFU (ex artt. da 25 a 27 TCE): Unione Doganale
Artt. da 34 a 37 TFU (ex artt. da 28 a 31 TCE): Divieto delle restrizioni quantitative fra Stati membri
Art. 33 TFU (ex art. 135 TCE): Cooperazione in materia doganale
L‟Unione Europea
Zona di libero scambio
Un gruppo di 2 o più Paesi / territori doganali con le seguenti caratteristiche:
•
Ciascun Paese mantiene la propria politica commerciale e tariffaria nei confronti di Stati terzi
•
Non sono dovuti dazi sulle importazioni delle merci provenienti da
soggetti situati nella Zona di libero scambio e poste in commercio
nello stesso ambito territoriale
Unione Doganale
Un gruppo di 2 o più Paesi / territori doganali con le seguenti caratteristiche:
•
Tariffa e politica commerciale comune nei confronti di Stati terzi
•
Non sono dovuti dazi sulle merci dichiarate in libera circolazione e poste in commercio nello stesso ambito territoriale
•
Normativa doganale comune
•
Armonizzazione delle imposte indirette (IVA e accise)
Unione Doganale
Unione Doganale tra l‟Unione Europea ed alcuni Stati terzi:
o UE e Turchia
o UE ed Andorra:
o UE e Repubblica di San Marino
Ambito territoriale doganale comunitario
Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Repubblica slovacca, Bulgaria,
Romania
Paese Eccezioni:
Danimarca Isole Faroe e Groenlandia
Germania Isola di Helgoland e Büsingen
Spagna Ceuta e Melilla
Francia (Monaco & DOM TOM compresi)
Dipartimenti d‟oltre mare e Miquelon e Mayotte
Italia Livigno e Campione d‟Italia e le
acque nazionali del Lago di Lugano
Ambito territoriale doganale comunitario
Ambito territoriale Ambito IVA
= Ambito territoriale ad esclusione di:
Isole Canarie
Dipartimetnti d‟oltre mare Athos
Isole del canale Isole Aland
Formalità doganali!
Normativa comunitaria in materia doganale:
• Regolamento CEE n. 2913/92 – Codice Doganale Comunitario (CDC)
• Regolamento CEE n. 2454/93 – Disposizioni d‟applicazione del Regolamento che istituisce il CDC
• Regolamento CE n. 450/08 – Nuovo Codice Doganale Comunitario (NCDC)
Sito Internet: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
Normativa comunitaria in materia doganale
Sviluppo della normativa doganale comunitaria:
Un ambiente semplice e senza modulistica per le dogane ed il commercio
Obiettivi:
1) Semplificare e modernizzare il Codice Doganale 2) Informatizzazione delle amministrazioni doganali
Normativa doganale comunitaria
Semplificare e modernizzare il Codice Doganale:
1) Dichiarazione elettronica come regola
2) Riduzione del numero di regimi doganali (importazione, esportazione e regime sospensivi)
3) Combinazione delle procedure semplificate
4) Definizione delle competenze delle autorità di frontiera e nazionali 5) Semplificazione delle norme relative all‟obbligazione doganale 6) Unica autorizzazione comunitaria
7) Unica garanzia
8) Semplificazioni per gli operatori autorizzati basate su criteri comuni 9) Migliorare il coordinamento con le regole non tariffarie e fiscali
Normativa doganale comunitaria
Creazione di una base legale per le misure operative:
1) Analisi del rischio comune e dei criteri per le autorizzazioni 2) Interfaccia comuni: dogane/dogane e dogane/commercio 3) Sportello unico (unico portale Internet)
4) Trasparenza e linee guida
Normativa doganale comunitaria
Testo Unico delle Leggi Doganali
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld):
Normativa nazionale (Tuld) Procedure di accertamento (Tuld)
Normativa comunitaria Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive 79/695/CEE e 82/57/CEE
Tuld violazioni doganali (contrabbando, contravvenzioni ed illeciti amministrattivi)
Il nuovo codice doganale
“modernizzato”
o Il contesto generale
L‟emanazione del NCDC rappresenta il culmine di un iter di globale modernizzazione dell‟intera disciplina doganale, propugnato già da diversi anni dalla Commissione Europea.
In tale prospettiva, il NCDC, orienta tutta la nuova disciplina nella direzione della più completa semplificazione dei regimi e del rapporto doganale; in conseguenza di ciò viene stabilito che le comunicazioni elettroniche costituiscono la regola, mentre l‟eventuale ricorso ai supporti cartacei rappresenta l‟eccezione.
Ciò permette di conseguire un duplice obiettivo:
(i) consentire l‟uso di tecnologie e strumenti moderni e
(ii) promuovere un‟applicazione uniforme della normativa doganale in tutto il territorio comunitario.
Il contesto generale
L‟Operatore Economico Autorizzato (Authorized Economic Operator – AEO).
Tale istituto prende le mosse da un‟esigenza più ampia di quella solo riferita alla celerità degli scambi ed alla semplificazione nei rapporti con le amministrazioni doganali.
Il Legislatore comunitario, ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci negli scambi commerciali da e per l‟Unione Europea.
L‟obiettivo perseguito è quello di giungere a controlli doganali più rapidi e mirati con il doppio beneficio di ottenere un maggiore livello di tutela per il territorio ed i
La qualità e la sicurezza
27
…Segue
In particolare, il CDC, la cui disciplina in materia rimane invariata nel dettato del NCDC, identifica come operatore economico autorizzato “una persona che, nel corso delle sue
attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale” e nello specifico: il produttore, l‟esportatore, lo speditore, il depositario, il dichiarante
doganale, il vettore e l‟importatore.
Tali soggetti potranno ottenere il rilascio della certificazione di AEO qualora possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa comunitaria.
Atteso che l‟auspicio è anche quello di accelerare e semplificare i rapporti tra le amministrazioni europee, l‟ottimizzazione dei canali per lo scambio di informazioni
istituzionali avrà l‟effetto di offrire una maggiore adeguatezza delle procedure con cui gli uffici doganali gestiranno i dati trasmessi dagli operatori.
Ciò naturalmente, oltre a garantire la maggiore tutela auspicata, consentirà alle aziende di poter godere finalmente di un circuito doganale davvero efficiente e veloce nelle valutazioni
La qualità e la sicurezza
Il NCDC riconosce espressamente il ruolo dell‟Autorità Dognanale.
Tale ultimo non viene più desunto dalla portata delle singole disposizioni, ma viene espressamnete celebrato nell‟art. 2 del Codice e coniuga l‟esigenza della tutela degli interessi finanziari e di sicurezza con la necessità di contemperare un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l‟agevolazione degli scambi legittimi.
Il nuovo ruolo delle dogane
Il nuovo ruolo dell‟autorità doganale
Le autorità doganali mettono in atto misure intese a :
• Tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati Membri;
• Tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale, sostenendo le attività commerciali legittime;
• Garantire la sicurezza della Comunità , dei suoi residenti e la tutela dell‟ambiente;
• Mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l‟agevolazione degli scambi legittimi.
La nascita dell’Obbligazione Doganale
o Fattispecie generatrici
oLegittima introduzione dei beni nella Comunità
La Nascita dell‟obbligazione doganale - Fattispecie generatrici -
CDC
• Legittima introduzione (art. 201)
• Illegittima introduzione (art. 202)
• Illegittima rimozione
della vigilanza doganale (art. 203)
• Mancato adempimento degli obblighi doganali (art. 204)
NCDC
• Legittima introduzione (art. 44)
• Irregolare introduzione
(art. 46)
Nascita dell‟obbligazione doganale - Legittima introduzione nella Comunità -
L‟obbligazione doganale all‟importazione sorge a seguito del vincolo di merci non Comunitarie ai regimi doganali di:
1. Immissione in libera pratica di merci soggette ai dazi all‟importazione*
2. Vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione
Individuazione del soggetto debitore d‟imposta:
Il Dichiarante – nei casi in cui (i) lo stesso coincida con il soggetto
Nascita dell‟obbligazione doganale - Irregolare introduzione nella Comunità –
L‟obbligazione doganale sorge anche a seguito
dell‟inosservanza della normativa doganale in relazione:
a) All‟introduzione di merci non comunitarie nella Comunità, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per
la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio,
l‟ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all‟interno del territorio;
b) Alle merci in regime di uso finale all‟interno della Comunità;
c) Alle condizioni fissate per il vincolo di merci non comunitrie ad un regime doganale o per la concessione, in virtù dell‟uso finale delle merci, di un‟esenzione dai dazi o di un‟aliquota ridotta di dazio all‟importazione.
Nascita dell‟obbligazione doganale - Irregolare introduzione nella Comunità -
Nei casi di inosservanza della normativa doganale, l‟obbligazione doganale sorge nel momento in cui:
a) Non è soddisfatto - o cessa di essere soddisfatto - l‟obbligo la cui inadempienza fa sorgere l‟obbligazione doganale;
b) E‟ stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci
ad un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era
Nascita dell‟obbligazione doganale - Irregolare introduzione nella Comunità
Identificazione del Soggetto debitore:
Qualunque persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione
Qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l‟obbligo, o che ha partecipato all‟atto che ha dato luogo al mancato rispettodell‟obbligo
Qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale
Nei casi di vincolo di merci a un regime doganale la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione, a causa dell‟uso finale delle merci, di un‟esenzione dai dazi o di un‟aliquota di dazio all‟importazione ridotta
L‟obbligazione doganale sorge nel luogo in cui
È presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione o in cui deve essere
presentata la dichiarazione complementare
Negli altri casi, si fa riferimento al luogo in cui si verifica il fatto che la
fa sorgere
Qualora sia impossibile determinare detto luogo si fa riferimento al luogo in cui l'autorità doganale constata
che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale
obbligazione
nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime oppure
Nascita dell‟obbligazione doganale
- Luogo in cui sorge l‟obbligazione doganale-
La dichiarazione doganale
o Il Documento Amministrativo Unico o Presentazione telematica della
dichiarazione
o Dichiarazione sommaria
o Sdoganamento centralizzato o Dichiarazione unitaria
Il Documento Amministrativo Unico
Caratteristiche generali:
Formato standard dal 1/1/1988
Fascicoli: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5
Riguarda tutte le movimentazioni di beni
Importazione
Esportazione
Transito
Idoneo ad essere trattato con mezzi
Caratteristiche specifiche
56 caselle numerate
Elenco di caselle massimo e minimo
Formulari complementari:
dichiarazione riguarda più elementi
Codici specifici da utilizzare nei formulari
Copia Soggetto interessato Esportazione Transito Importazione Status
Copia 1 Dogane EX/EU/CO T1,T2(F)
Copia 2 Ente di Statistica EX/EU/CO
Copia 3 Dichiarante EX/EU/CO
Copia 4 Dogane T1,T2(F) T2L(F)
Copia 5 Dogane T1,T2(F)
Copia 6 Dogane IM/EU/CO
Copia 7 Ente di Statistica IM/EU/CO
Copia 8 Destinatario IM/EU/CO
Il Documento Amministrativo Unico
CO Dichiarazione relativa a merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri
Dichiarazione di vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o in zona franca
Dichiarazione relativa a merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano
EX Dichiarazione di esportazione/spedizione e di perfezionamento passivo, nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA.
Dichiarazione di riesportazione dopo un regime doganale economico diverso
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 1 sottodivisione 1
IM Dichiarazione di immissione in libera pratica e di introduzione in deposito doganale di tipo D, nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA
Dichiarazione di vincolo delle merci non comunitarie ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi
dell'EFTA
EU Dichiarazione di esportazione/spedizione, di perfezionamento passivo, di
immissione in libera pratica e di introduzione in deposito doganale di tipo D, nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA
Dichiarazione di riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale (perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale) e di riesportazione dopo deposito doganale, nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 1 sottodivisione 1
A Dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento
D Dichiarazioni in procedura ordinaria per merci in arrivo ai sensi dell‟art.
201, 2° comma Reg. (CEE) 2454/1993
Z Dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 1 sottodivisione 2
T- Spedizione mista di merci T1 e T2 che figurano su formulari complementari o su liste di carico separate per ogni tipo di merci (lo spazio disponibile dopo la sigla T deve essere barrato)
T1 Spedizione in regime di transito comunitario esterno (dichiarazione T1)
T2 Spedizione in regime di transito comunitario interno (dichiarazione T2)
T2F Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno (ai sensi dell'articolo 340 quater, paragrafo 1, Reg. (CEE) 2454/1993)
T2L Documento attestante il carattere comunitario di merci non spedite in regime di transito comunitario.
T2LF Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o provenienti da una parte del territorio
doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE.
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 1 sottodivisione 3
Persona o società alla quale le merci vanno consegnate
Destinatario soggetto IVA:
Stabilito nello Stato membro d‟importazione: Numero di partita IVA
Stabilito in uno Stato membro diverso: numero di partita IVA proprio o del rappresentante fiscale
Stabilito fuori della CE: numero di partita IVA del rappresentante fiscale
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 8: Destinatario
Persona che fa la dichiarazione doganale a proprio nome
Esportatore/speditore/destinatario=dichiarante
Rappresentante designato che compirà l‟operazione in nome e per conto di un‟altra persona (rappresentanza diretta)
Esportatore/speditore/destinatario=dichiarante
Rappresentante designato che compirà l‟operazione in proprio nome e per conto di altra persona (rappresentanza indiretta)
Agente doganale=dichiarante
Il Documento Amministrativo Unico
Casella 14: dichiarante
Accettazione della dichiarazione: presentazione delle merci e della dichiarazione in dogana
Tipologie:
1) Controllo della dichiarazione e della documentazione allegata 2) Controllo delle merci e prelievo di campioni per analisi o esami
dettagliati
3) Controllo della dichiarazione dopo lo sdoganamento dei beni
Il Documento Amministrativo Unico
Accertamento
Dopo l‟accettazione della dichiarazione doganale
Dichiarante
Non consentita:
La dogana intende controllare le merci
La dogana ha stabilito che alcuni aspetti non sono corretti
La dogana ha rilasciato le merci
Dopo il rilascio delle merci
La dogana può modificare la dichiarazione di propria iniziativa o su richiesta del dichiarante
Il Documento Amministrativo Unico
Correzione della dichiarazione doganale
La dichiarazione doganale - Le novità del Nuovo Codice Doganale -
Presentazione telematica
Adempimenti dichiarativi
La dichiarazione doganale Presentazione telematica della dichiarazione
• L‟impiego dei sistemi
informatizzati e la trasmissione telematica della
documentazione diventa la procedura ordinaria..
• La sottoscrizione mediante firma digitale diventa
obbligatoria
Informatizzazione
• In base agli artt. 88 e 107 del NCDC deve essere presentata in via telematica sia la
dichiarazione sommaria che la dichiarazione con la quale la merce viene vincolata ad uno specifico regime doganale.
Dichiarazione doganale
• Le Autorità Doganali possono accettare che la dichiarazione consista in un‟iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le stesse abbiano accesso a tali dati nel sistema informatico del dichiarante e siano soddisfatti i requisiti per qualsiasi scambio di tali dati necessario tra gli uffici doganali (i)
Iscrizione nelle scritture
(i) Per beneficiare di tale possibilità l‟operatore dovrà preventivamente (i) informatizzare la propria contabilità, aver (ii) presentato istanza di adesione al sistema telematico doganale ed (iii) aver già ottenuto una propria firma digitale.
L‟indicazione dei dati di sicurezza nel DAU e nelle dichiarazioni sommarie
L‟indicazione dei dati sicurezza sarà definitivamente obbligatoria – anche per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci – a far data dal 1° gennaio 2011.
I dati sicurezza da inserire, sono quelli indicati dalle Tabelle di cui all‟allegato 37 bis delle DAC, cui si rinvia.
A titolo esemplificativo, sono soggetti all‟obbligo di indicazione:
• numero di articoli
• numero di riferimento unico delle spedizioni
• numero del documento di trasporto
• Speditore
• persona che presenta la dichiarazione sommaria
• destinatario
Dal 1° luglio 2007, sono cambiate le regole relative alla prova dell‟esportazione per quanto riguarda le operazioni in procedura ordinaria e domiciliata, facenti parte del progetto AES.
Al momento della esportazione le merci vengono presentate all‟ufficio doganale competente munite della Dichiarazione di esportazione.
L‟ufficio doganale che riceve la dichiarazione (ufficio di esportazione) acquisisce sul sistema AIDA il modello e, una volta concesso lo svincolo della merce, compila il modello DAE che consegna all‟esportatore o a chi lo rappresenta affinché scorti la merce sino all‟uscita dal territorio doganale.
La merce, scortata dal modello DAE, viene presentata all‟ufficio doganale di uscita dalla Comunità, che può variare a seconda del tipo di trasporto di beni. Si rileva che costituisce“dogana di uscita” l‟ultimo ufficio doganale prima dell‟uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità.
La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità , comprova l‟uscita dei beni dal territorio comunitario comunicando il
“visto uscire”.
Con il nuovo sistema di rilevazione elettronica ECS, quindi, la prova dell‟esportazione non è più costituita dal timbro della Dogana di uscita apposto sull‟esemplare n. 3 del DAU (cartaceo), ma da un messaggio elettronico che la dogana di uscita comunica alla dogana interna di esportazione e che poi questa invia, elettronicamente, all‟operatore. Inoltre la merce non è più scortata sino alla dogana di uscita dall‟esemplare n. 3 del DAU, ma dal DAE.
Pertanto, il visto uscire, è rappresentato dal “messaggio elettronico risultati di uscita”, che la dogana di uscita deve inviare a quella di esportazione entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio comunitario. Ricevuto tale messaggio, l‟ufficio di esportazione certifica l‟uscita delle merci mediante il
La prova dell‟avvenuta esportazione
Il Reg. 312/2009 ha introdotto nel DAC l‟art. 796 quinquies bis, che stabilisce la procedura da seguire in caso di mancato appuramentodell‟MRN entro 90 giorni dallo svincolo delle merci. In particolare viene previsto che:
• Nei casi in cui - dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci perl‟esportazione - l‟ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita”, se necessario l‟ufficio doganale di esportazione può chiedere all‟esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
• L‟esportatore o il dichiarante possono informare l‟ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l‟ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all‟ufficio doganale di esportazione che l‟uscita sia certificata. Tali informazioni possono essere fornite dall‟esportatore o dal dichiarante di loro iniziativa o a seguito di richiesta formulata dall‟Ufficio doganale, di cui al punto precedente. In tali casi, l‟ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio“risultati di uscita” all‟ufficio doganale di uscita, il quale risponde entro 10 giorni.
• In caso di mancata conferma da parte dell‟Ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, l‟ufficio doganale di esportazione informa l‟esportatore o il dichiarante. In tal caso, l‟esportatore e il dichiarante possono fornire all‟ufficio doganale di esportazione prova dell‟avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
L‟esportatore e il dichiarante potranno fornire prova dell‟effettiva uscita delle merci, alternativamente, mediante:
La prova dell‟avvenuta esportazione
La dichiarazione doganale - Dichiarazione sommaria -
Dichiarazione sommaria di ingresso :
viene introdotta la formula della «dichiarazione sommaria di ingresso»
che dovrà essere presentata mediante un procedimento informatico, prima dell‟arrivo delle merci in dogana
(i).
Tale dichiarazione dovrà contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione
(i) Fanno eccezione a tale obbligo di presentazione della dichiarazione sommaria i mezzi di trasporto importati in via temporanea e i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all‟interno di tale territorio
In alternativa, le Autorità Doganali possono accettare una
notifica della dichiarazione sommaria di ingresso e
l‟accesso ai relativi dati nel sistema informativo
dell‟operatore economico.
Con Regolamento CE 273/2009 del 02/04/2009, la Commissione ha stabilito il differimento di alcuni obblighi di invio di comunicazioni telematiche.
Si tratta del differimento all‟01/01/2011 dell‟obbligo di invio telematico delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci, originariamente previsto a far data dall‟01/07/2009.
Gli artt. 1 e 2 del Regolamento in commento prevedono, infatti, l‟invio facoltativo delle predette dichiarazioni, con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
Viene inoltre esteso il termine per la concessione della dispensa dalla presentazione della dichiarazione semplificata di esportazione che l‟Autorità Doganale può concedere agli esportatori autorizzati a determinate condizioni (Art. 285bis par. 2 del Codice Doganale).
L‟art. 3 del Regolamento in commento differisce il termine originariamente previsto al
Novità
- Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita -
55
La dichiarazione doganale - Sdoganamento Centralizzato -
In base alla previsione in commento le Autorità Doganali possono autorizzare la
presentazione della dichiarazione doganale presso l‟ufficio doganale competente del luogo in cui l‟interessato è stabilito relativamente alle merci presentate presso un altro ufficio doganale.
In tal modo due Uffici Doganali saranno interessati dalla medesima operazione doganale:
Ufficio Doganale presentazione dichiarazione (i) Ufficio
Doganale presentazione
merci (ii)
(i) deve espletare le formalità di verifica, il recupero dell‟importo del dazio (qualora sorga l‟obbligazione doganale) e la concessione dello svincolo delle merci
(ii) Deve effettuare, fatti salvi i controlli di sicurezza che gli incombono, gli eventuali esami legittimamente richiesti dall‟ufficio doganale presso cui è stata presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana ed autorizzare
La classificazione delle merci
Il sistema armonizzato
Per facilitare gli scambi internazionali, dal 1988 è in vigore la Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).
La struttura del Sistema Armonizzato si articola in due parti:
La designazione delle merci, che comprende 99 capitoli distribuiti in 21 sezioni, le quali corrispondono alla quasi totalità dei principali settori merceologici;
I corrispondenti numeri di codice.
Inoltre, sono previste sei regole generali di interpretazione, nonché note e premesse alle sezioni ed ai capitoli.
La classificazione della merce
(Cont.)
Il sistema armonizzato
La classificazione “SA” si dispiega su 6 cifre:
Le prime due individuano il capitolo;
La terza e la quarta la voce doganale;
La quinta la sottovoce;
La sesta la ripartizione di una sottovoce.
La classificazione della merce
La Nomenclatura Combinata
Dal SA deriva la Nomenclatura Combinata (NC):
istituita per la prima volta dal Reg. CEE n. 2658/87; si basa su un codice numerico ad 8 cifre;
l‟ultima modifica è stata apportata dal Reg. CE n. 948/2009 (TARIC 2010)
La Nomenclatura Combinata, che si compone di otto cifre:
riprende le prime 6 cifre del sistema armonizzato (SA);
aggiunge la settima e l‟ottava cifra, denominate “sottovoci NC”;
include le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli, e le note a piè di pagina relative alle “sottovoci NC”.
La classificazione della merce
Tariffa Doganale Comunitaria
Il Codice Doganale Comunitario – Regolamento CEE n. 2913/92 - CDC - (art.
20), stabilisce che l’obbligazione doganale comunitaria si basa sulla Tariffa doganale comune (Tdc - TARIC) adottata dall’Unione europea.
Essa è l'insieme di tutti i codici della NC e dei relativi dazi ad essi applicabili, che si suddividono in:
autonomi, decisi dalla Comunità con proprio regolamento;
convenzionali, negoziati in seno al GATT*.
L’Unione Europea, di norma, applica il livello daziario concordato in sede
La classificazione della merce
La classificazione della merce
Tariffa Doganale Comunitaria - Struttura
Sezioni XXI
Capitoli 84
Sottocapitoli 8407
Voci 8407 90
Sottovoci 8407 9090
TARIC sottovoci 8407 9090 90
La classificazione della merce
Regole generali di classificazione
Regola 1 Descrizione delle voci , delle note premesse alle sezioni e capitoli
Regola 2 Merci non completate, non terminate o non assemblate Regola 3 Si applica più di una classificazione
Regola 4 Beni simili
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L‟ITV viene utilizzata come strumento per aiutare gli operatori economici ad ottenere la corretta classificazione doganale dei prodotti.
Caratteristiche:
– La decisione è presa dalle Autorità Doganali dei Paesi Membri a richiesta degli operatori economici;
– Il principale beneficio è la certezza giuridica riguardo la classificazione tariffaria richiesta.
– La validità in tutta la Comunità, a prescindere dal Paese Membro che l‟abbia rilasciata
Novità del NCDC:
– La durata di efficacia dell‟ITV viene ridotta da 6 a 3 anni dalla data del rilascio della stessa;
– L‟ITV non è più vincolante solo per l‟Autorità Doganale, ma anche per il
Classificazione
- Informazione Tariffaria Vincolante -
L’origine delle merci
oAmbito di applicazione oOrigine non preferenziale
Origine - Ambito di applicazione -
Origine non preferenziale
Organizzazione mondiale commercio
•Misure relative al commercio
•Disposizioni sull‟origine
Regole sull‟origine meno rigorose rispetto a quelle sull‟origine preferenziale
Competenza: Camere di Commercio / Ministero dell‟economia
• Riguarda tutti i Paesi
• Certificato di origine
Origine preferenziale CE
Aliquota daziaria preferenziale
(Aliquota del Paese più favorito)
Specifiche regole sull‟origine si trovano in appositi accordi
Le regole sull‟origine preferenziale sono più rigorose di quelle
sull‟origine non preferenziale
• Competenza: Autorità doganali
• Non riguarda tutti i Paesi
• EUR 1 e FORM A
Origine non preferenziale - Codice Doganale Comunitario -
- La disciplina generale dell‟origine delle merci è contenuta negli artt. 22 e seguenti del Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (Codice Doganale Comunitario) e negli artt. 35 e seguenti del Regolamento CEE n.
2454 del 2 luglio 1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario).
- L‟individuazione dell‟origine delle merci è necessaria per diverse finalità:
a. applicazione uniforme della tariffa doganale comune e di eventuali regimi preferenziali
b. attuazione della normativa anti-dumping e degli altri strumenti di politica
commerciale
L‟origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati o esportati da o verso Paesi con i quali l‟UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.
In ambito comunitario, il Codice Doganale Comunitario (CDC) stabilisce le norme generali sull‟origine non preferenziale delle merci, distinguendo tra origine diretta ed origine mediata.
Origine non preferenziale
- Codice Doganale Comunitario -
Il concetto di origine diretta è sancito dall‟art. 23 CDC, secondo cui “sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese”.
Il concetto di origine mediata è sancito dall‟art. 24 CDC, il quale stabilisce che “una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si è conclusa con la fabbricazione di un
Origine non preferenziale
- Codice Doganale Comunitario -
Origine non preferenziale - l’attribuzione dell’origine delle merci -
– L’attribuzione del carattere originario e del relativo “made in” è subordinato al verificarsi, in particolare, di 3 condizioni:
a. Ultima lavorazione/trasformazione sostanziale: consente di apportare alle componenti che intervengono al processo di trasformazione un quid pluris oggettivamente rilevabile.
b. Lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo: non deve essere un intervento meramente fittizio né effettuato da un soggetto che non è nelle condizioni di poterlo effettuare.
c. Fabbricazione di un prodotto nuovo o lavorazione che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione: elevato peso specifico nel processo produttivo della lavorazione/trasformazione.
- Ai fini del conferimento dell’origine, tali condizioni devono verificarsi per qualsiasi merce.
Origine non preferenziale - Novità del Nuovo Codice Doganale -
In base alle previsioni del NCDC (attualmente non in vigore), sarà operata una semplificazione delle regole attualmente in vigore:
Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio saranno ritenute di origine non preferenziale;
Lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un‟impresa attrezzata a tale scopo
Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori saranno considerate originarie elPaese o territorio in cui abbiano subito l‟ultima trasformazione sostanziale;
L‟Origine preferenziale
Con i Paesi con i quali i rapporti commerciali sono garantiti da Accordi internazionali che consentono una riduzione della fiscalità in importazione o un‟esenzione totale per classi di prodotti, gli scambi sono agevolati, dal punto di vista degli oneri doganali.
L‟attribuzione dell‟origine preferenziale alle merci, si sostanzia in un
trattamento daziario più favorevole concesso ai prodotti originari di quei
Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali, multilaterali e/o
concessioni unilaterali.
Gli Accordi preferenziali sull‟origine della CE
Generalised System of Preferences AfricanCarabianPacific States
Mashreq (Siria, Egito) CountriesTerritoriesOversea
Macedonia Africa del Sud
Messico
Israele
Andorra (agri products)
Turchia (non processed agriproducts)
Cile
Giordania
Libano Tunisia
Ceuta & Mellila
Croazia
Algeria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza,
L‟Origine preferenziale - Regole sull‟Origine -
La merce è interamente ottenuta?
no
La merce è stata sottoposta a lavorazione o trasformazione insufficiente?
si
No origine
no
Sono rispettate le regole sull‟origine per i prodotti non originari?
cumulo / soglia di tolleranza
si no
si
L‟origine della merce
Origine preferenziale
Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese accordatario siano trasportati direttamente a destinazione senza l‟attraversamento di altri Paesi (regola del trasporto diretto).
Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per
trasbordi e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle
Autorità doganali.
L‟origine della merce
Certificazione di origine: modelli da utilizzare (validità
:
4,5 o 10 mesi) Il modello EUR1 - per i Paesi legati all'Unione da Accordi bilaterali;
Il modello EUR2 - per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore ad un importo in Euro che varia in ragione del diverso
Accordo, il carattere originario dei prodotti può essere provato con il formulario EUR2;
Il modello EUR Med – per i Paesi che fanno parte dell‟ Accordo Euro mediterraneo (in osservanza di specifici requisiti)
Il Form A - per tutti gli altri Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate;
L'ATR - utilizzato nell'ambito dell'Accordo tra Unione Europea e Turchia;
Dichiarazione su fattura:
a) utilizzata da qualsiasi esportatore per le spedizioni di valore inferiore a € 6.000,00 o valore precisato nel singolo accordo;
b) da un esportatore autorizzato.
L‟origine della merce
-
CUMULO DELL‟ORIGINE Nella produzione moderna è abbastanza comune che due o più fonti diverse in Paesi diversi siano coinvolte nella produzione di merci. Nel caso in cui due o più Paesi applichino le stesse regole sull‟origine ed abbiano siglato accordi di libero scambio, essi possono cumulare l‟origine.
Il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un Paese partner possono essere utilizzati con prodotti che hanno origine nell‟altro Paese partner senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito.
In caso di cumulo, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari, non deve necessariamente essere una “lavorazione o trasformazione sufficiente” per conferire al prodotto finito lo status di prodotto
L‟IVO viene utilizzata come strumento per aiutare gli operatori economici a determinare la corretta origine dei prodotti.
Caratteristiche:
– La decisione è presa dalle Autorità Doganali dei Paesi Membri a richiesta degli operatori economici;
– Il principale beneficio è la certezza giuridica riguardo l‟origine della merce;
– La validità in tutta la Comunità, a prescindere dal Paese Membro che l‟abbia rilasciata
Novità introdotte dal NCDC:
– La durata di efficacia dell‟IVO viene confermata a 3 anni dalla data del rilascio della stessa;
– L‟IVO non è più vincolante solo per l‟Autorità Doganale, ma anche per il
Origine delle merci
- Informazione Vincolante sull‟Origine -
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958
Art. 517 del Codice penale
Art. 4, commi 49, 49-bis e 49-ter della L. 350/2003, come modificato dall’art. 1, comma 941 L. 296/2006
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 – Riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958
– Relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci.
– Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi, cui si applica l’Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o come luogo di origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti Paesi.
– Il sequestro sarà eseguito anche nel Paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
– Le disposizioni dell’Accordo non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita.
– Tuttavia, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulle vera origine delle merci.
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
Art. 517 c. p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
-Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Art. 4, comma 49 L. 350/2003, come modificato dall’art. 1, comma 941 L. 296/2006
-L’importazione o l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell’art. 517 del codice penale.
- Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine.
- Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
La Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – amplia il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa l’esatta provenienza ed origine dei prodotti stessi.
Infatti, la punibilità prevista nell’art. 4, comma 49 della Legge n. 350/2003, viene estesa anche nel caso di uso “fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”
Si evidenziano, tuttavia, alcuni problemi interpretativi, specie per quanto riguarda l’utilizzo del termine
“fallace” e “fuorviante” che, accompagnati dal richiamo alle pratiche commerciali sleali, sembrerebbe voler riferire alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (Direttiva non ancora recepita in Italia).
Tale Direttiva ha lo scopo di reprimere le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli.
Inoltre, nelle intenzioni del legislatore, la norma non sembrerebbe perseguire l’obiettivo di punire i marchi aziendali italiani applicati a prodotti che hanno subito la lavorazione sostanziale all’estero, bensì di punire il loro uso “fallace o fuorviante”, tale cioè da indurre in inganno il consumatore circa la corretta origine dei prodotti stessi.
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
Due diverse interpretazioni della normativa
- L’Agenzia delle Dogane:
b. Ha finora esteso l’ambito di applicazione dell’art. 517 c. p., rendendolo applicabile non soltanto ai falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni atti a trarre in inganno sulla origine o provenienza del prodotto da un determinato produttore, ma anche alle false e fallaci indicazioni atte a trarre in inganno sul luogo di produzione materiale, ed in particolare a far ritenere il consumatore che il prodotto sia stato materialmente fabbricato in Italia.
c. Estende la fattispecie penale anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un imprenditore italiano sotto la sua responsabilità, ma che rechino, tuttavia, solo il marchio o l’indicazione della impresa italiana, o qualunque riferimento alla italianità, e non anche l’indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta all’estero.
- La Giurisprudenza, invece:
a. Considera come elemento centrale il fatto che l’imprenditore si assuma la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
La tutela del “Made in”: il quadro normativo e prassi di riferimento
Nota del 9 agosto 2005 n. 2704
- Legge 10 aprile 1991, n.126, che recepisce una Direttiva comunitaria e contiene delle norme sull‟informazione del consumatore, prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell‟Unione europea.
- A sua volta, il terzo periodo dell‟art.4, comma 49 della Legge 24 dicembre 2003, n.350, (Finanziaria 2004) recita:”….costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.”
- Interpretazione ministeriale: qualora il prodotto importato sia di origine non preferenziale, l‟indicazione della denominazione e della sede dell‟azienda, previste dalla Legge n.126/91, potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza dell‟ipotesi di reato di cui al predetto comma 49.
- Soluzione transitoria: apposizione della chiara indicazione “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL‟IMPRESA]” nell‟etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette Leggi.
La tutela del “Made in”: Recente giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione n. 37818 del 25 ottobre 2010
- Portafogli importati in Italia dalla Cina con impressa sulla pelle la dicitura “vera pelle Italy”
ed in un angolo in piccolo la scritta “made in P.R.C.”. La pelle era realmente di origine italiana ma veniva esportata in Cina per essere utilizzata nella lavorazione dei portafogli i quali venivano successivamente reimportati;
- L’imprenditore veniva accusato di aver violato il combinato disposto di cui all’art. 4, comma 49 della Legge 350/2003 e l’art. 517 c.p.;
- L’imprenditore è stato assolto dai giudici della Cassazione, i quali rilevano che non esiste alcun obbligo per l’imprenditore di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto. Sussiste