Prescrizione farmaci
Ogni atto medico eseguito sotto la prescrizione o superisione del medico veterinario sono diretta responsabilità dello stesso che è tenuto a limitare la quantità dei medicinali prescritti al minimo necessario per la terapia o il trattamento, nonostante la legge non definisca un quantitativo massimo di medicinali prescrivibili (ad eccezione di alcuni medicinali psicotropi e stupefacenti).
La ricetta
Quale atto medico, la ricetta deve essere scritta rispettando alcune regole:
! deve riportare la data, la validità e la firma
! deve essere chiara e leggibile
! deve riportare il timbro da cui si può identificare il medico veterinario
! deve essere compilata in ogni sua parte con inchiostro indelebile
Esistono varie modalità di prescrizione tra cui il medico veterinario dovrà scegliere, valutando il tipo di medicinale da utilizzare e la specie di destinazione:
! medicinali non sottoposti all'obbligo di ricetta
! ricetta ripetibile su carta semplice intestata
! ricetta non ripetibile su carta semplice intestata
! ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia
! ricetta ministeriale non ripetibile
Il veterinario potrebbe trovarsi a dover risarcire un paziente per eventuali danni causati da una sua redazione non corretta della ricetta medica o, anche, esere perseguito penalmente per la falsità di una ricetta da lui compilata.
Ricetta semplice
Viene utilizzata per la prescrizione di medicinali:
! registrati e somministrati solo ad animali d'affezione, può essere ripetibile o non ripetibile a seconda dei casi
! veterinari omeopatici
! ad uso umano, prescritti ad animali d'affezione (ricette non ripetibili)
! destinati ad animali d'affezione e preparati in base a formule officinali o magistrali (ricette non ripetibili)
La ricetta in carta semplice prevede alcune indicazioni per ritenersi valida, ma non è costituita da un modello predefinito.
Nella ricetta in carta semplice va inserito:
! un'intestazione che permetta di individuare il veterinario prescrittore
! una data di emissione
! una firma del veterinario prescrittore
! un timbro personale
! una prescrizione accompagnata dalla posologia e dalle modalità di somministrazione
Anche se non obbligatorio, viene anche segnata la specie dell'animale trattato e il nominativo e l'indirizzo del proprietario dell'animale stesso.
La validità di una ricetta in carta intestata è di 30 giorni dalla data di emisione.
Una ricetta ripetibile può essere utilizzata fino a cinque volte entro il termine di tre mesi. Le ricette contenenti medicinali psicotropi o stupefacenti possono essere utilizzate solo tre volte durante la validità di 30 giorni.
La pericolosità del farmaco determina la distinzione tra "ricetta ripetibile" e "ricetta non ripetibile".
Di seguito un esempio di ricetta semplice.
Ricetta non ripetibile in triplice copia
Questa ricetta viene utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti o psicotropi e si deve presentare in triplice copia autocopiante.
I ricettari si possono richedre all'Asl di competenza presso il Servizio farmaceutico.
Nella ricetta devono essere indicati:
! il cognome e il nome del proprietario dell’animale ammalato
! l’indicazione di specie, razza e sesso dell’animale curato nello spazio destinato al codice del paziente
! la dicitura “uso veterinario” nello spazio destinato ai bollini adesivi
! l'indirizzo e il numero di telefono professionali del medico veterinario da cui è rilasciata
! la data e la firma del medico veterinario
! il timbro personale del medico veterinario
La ricetta non ripetibile in triplice copia prevede:
! un’originale di colore rosa che il farmacista trattiene in archivio
! una prima copia gialla che rimane al proprietario
! una seconda azzurra che dev’essere inviata, dal farmacista, all’Asl competente
! una terza bianca che deve essere trattenuta dal veterinario prescrittore
Per giustificare la detenzione di farmaci stupefacenti, il proprietario dovrà conservare la propria copia della ricetta.
Esauriti i farmaci, la ricetta deve essere distrutta.
Acquisto in farmacia
Il farmacista può scegliere tra due opzioni su richiesta del cliente:
! Suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, con un nome diverso da quello prescritto, a patto che sia identico per composizione quali-quantitativa del principio attico, che abbia la stessa forma farmaceutica, la stessa specie di destinazione e che sia più conveniente per l'acquirente in termini economici.
! Consegnare un medicinale analogo a quello prescritto in caso il medicinale prescritto non sia immediatamente disponibile e si abbia urgenza di iniziare la terapia. Questo deve avvenire previo consenso del veterinario, regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario.
Siccome la legge italiana vieta la dispensazione dei medicinali senza la presenza fisica del farmacista, l'approvvigionamento di medicinali attraverso internet è da considerarsi illegale.
Cessione dei medicinali
Per cessione dei medicinali s’intende la facoltà, prevista dalla legge e concessa dal Codice Deontologico al veterinario, di consegnare al cliente medicinali presi dalla propria scorta, per iniziare immediatamente la terapia prescritta.
Ad esclusione dei medicinali psicotropi o stupefacenti, possono essere ceduti solo i medicinali che fanno parte delle scorte, il cui approvvigionamento sia riscontrabile dalla docuentazione d'acquisto (quindi non medicinali acquistati dal veterinario mediante autoricettazione).
Inoltre l'affezione diagnosticata o la situazione contingente deve giustificare la cessione di tali farmaci al cliente.
Nella cura di animali d'affezione, il veterinario può cedere anche confezioni sigillate oltre a confezioni già iniziate per la terapia del paziente.
Siccome il medicinale ceduto può esaurirsi prima del completamento della terapia, è consigliabile che la cessione sia accompagnata dalla relativa ricetta.