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Pensione con pace contributiva: le ultime novità

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Pensione con pace contributiva: le ultime novità

Autore: Noemi Secci | 22/01/2021

Anticipo della data di pensionamento attraverso il riscatto dei periodi non lavorati: chi può beneficiarne, quali sono i costi.

Il lavoratore che desidera anticipare il momento dell’uscita dal lavoro, ma che ancora non possiede il requisito contributivo minimo per ottenere il trattamento

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pensionistico, può avvalersi, sino al 31 dicembre 2021, della cosiddetta pace contributiva [1]. Attraverso questa misura (che con la pace ha poco a che fare, in quanto non è finalizzata a prevenire contenziosi con l’Inps) può recuperare, con un costo ridotto, i periodi non coperti da versamenti ai fini della pensione.

Ma quali sono, in merito alla pensione con pace contributiva, le ultime novità? La legge di bilancio 2021 non contiene alcuna proroga della misura: in ogni caso, per tutto il 2021 è ancora possibile avvalersene. Un’eventuale proroga potrebbe essere emanata, comunque, quest’anno.

Bisogna ad ogni modo tener presente che non tutti i lavoratori possono beneficiare della pace contributiva, ma soltanto coloro che non possiedono versamenti alla data del 31 dicembre 1995. Inoltre, attraverso questa facoltà, non è possibile coprire tutti i periodi privi di contributi, ma soltanto quelli non lavorati che sono collocati tra la data di prima iscrizione presso una gestione Inps e la data di versamento dell’ultimo contributo.

È possibile riscattare un massimo di 5 anni ai fini della pensione: non possono essere recuperati i periodi già coperti da accrediti figurativi, volontari, nonché i contributi derivanti da ricongiunzione o da altro riscatto. Ma procediamo con ordine.

Chi può chiedere la pace contributiva?

Possono avvalersi della pace contributiva coloro che:

risultano iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps (Assicurazione generale obbligatoria, fondi sostitutivi ed esclusivi, gestione Separata…);

non hanno versamenti accreditati alla data del 31 dicembre 1995;

non sono titolari di pensione.

Si tratta, in buona sostanza, dei lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo della pensione, in quanto privi di contribuzione accreditata prima del 1996.

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Chi non può chiedere la pace contributiva?

Esclude la possibilità di avvalersi della pace contributiva, la contribuzione anteriore al 1996 ovunque posseduta, cioè accreditata presso qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le casse dei liberi professionisti. Sono considerati anche i contributi acquisiti per periodi di lavoro in uno Stato dell’Unione Europea o in un Paese convenzionato [2].

Sono inoltre esclusi coloro che si avvalgono della cosiddetta opzione contributiva Dini [3], mediante la quale ottengono il ricalcolo contributivo della prestazione: nonostante il sistema di calcolo di trattamento sia lo stesso, sono comunque esclusi in quanti risultano in possesso di contribuzione accreditata precedentemente al 1996.

Se, a causa di un riscatto o di qualunque altro motivo, l’interessato acquisisce dei contributi che vengono collocati in data antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto (pace contributiva) già effettuato è annullato d’ufficio, ed i contributi sono restituiti.

Quali periodi si possono recuperare?

Possono essere coperti dalla contribuzione accreditata mediante la pace contributiva i periodi scoperti da contributi previdenziali di qualsiasi genere:

obbligatori volontari figurativi

da riscatto o ricongiunzione.

I periodi devono risultare collocati:

in data antecedente al 29 gennaio 2019;

tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo (obbligatorio, volontario, figurativo, da riscatto o ricongiunzione) accreditato nell’estratto conto previdenziale dell’interessato, presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, o presso i fondi sostitutivi ed esclusivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e la gestione

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Separata Inps; il primo e l’ultimo contributo possono risultare accreditati presso gestioni diverse, purché amministrate dall’Inps.

Roberto possiede 4 anni scoperti da versamenti, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Il suo primo contributo risulta accreditato presso la gestione Separata, nel 2006, l’ultimo contributo risulta presso Inps Fondo pensione lavoratori dipendenti ed è relativo al 2018. Roberto può accedere alla pace contributiva. Anche Marco possiede 4 anni scoperti dai versamenti, dal 1°

gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. Il suo primo contributo risulta, però, accreditato presso Enpacl, la cassa dei consulenti del lavoro, nel 2006, mentre l’ultimo contributo, relativo al 2018, risulta presso Cassa forense, essendosi Marco successivamente iscritto presso l’Albo degli avvocati. Marco non può accedere alla pace contributiva.

I periodi da riscattare, infine:

non devono risultare assoggettati all’obbligo del versamento della contribuzione: attraverso la pace contributiva non si possono recuperare i periodi lavorati per i quali non sono stati versati i contributi obbligatori;

possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;

possono essere recuperati parzialmente.

Qual è il costo della pace contributiva?

Per calcolare l’onere di riscatto con pace contributiva è utilizzato il sistema di calcolo contributivo o percentuale [4]:

si prende quale riferimento l’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane (12 mesi) dell’interessato;

si moltiplica per l’aliquota contributiva percentuale utilizzata presso la gestione previdenziale in cui opera il riscatto alla data della domanda;

il risultato si moltiplica per il numero di anni da riscattare (eventualmente riproporzionandolo alla mensilità, qualora non siano riscattate solo annualità intere);

si ottiene così l’onere di riscatto.

Paolo, con un imponibile degli ultimi 12 mesi Pari a 25.000 euro, desidera

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riscattare tre anni attraverso la pace contributiva. È iscritto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la cui aliquota di computo è pari al 33%. Il calcolo da eseguire per determinare l’onere di riscatto sarà il seguente: 25.000 x 33% x 3. Paolo pagherà dunque 24.750 euro.

Domanda di pace contributiva

La domanda di pace contributiva, sino al 31 dicembre 2021, può essere presentata, telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:

web, tramite i servizi on-line dell’Inps, accessibili dal cittadino munito delle proprie credenziali dispositive (Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica) dal sito Internet dell’istituto attraverso uno dei seguenti percorsi:

per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti del settore privato: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;

per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici:

“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”;

call center Inps, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164;

patronati e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi: la domanda può essere inoltrata tramite patronato anche se non si è in possesso di credenziali dispositive.

Per approfondire: Guida alla pace contributiva.

Note

[1] Art. 20 DL 4/2019. [2] Circ. Inps 36/2019. [3] Art.1 co. 23 L. 335/1995. [4]

Art.2 Co. 5 D.lgs. 184/1997.

Riferimenti

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