È valido un testamento scritto al computer?
Autore: Francesca Romana Riili | 14/03/2017
Chi vuole fare testamento senza rivolgersi al notaio deve necessariamente scrivere il proprio testamento interamente a mano.
La legge prevede diversi modi per fare testamento. Il più economico e veloce è il testamento cosiddetto olografo, che va scritto a mano dal soggetto interessato,
senza utilizzare moduli prestampati o il computer. Vediamo in concreto come si fa.
Si può scrivere il proprio testamento da soli?
Le modalità per fare testamento, tutte equivalenti per la legge, sono:
ricorrere a un notaio, con il quale il testatore può fare testamento in presenza di due testimoni [1] o al quale può consegnare un testamento già preparato, che rimane segreto fino alla morte [2]. Per un approfondimento in merito ti suggeriamo di leggere l’articolo Per fare un testamento ci vogliono testimoni?;
redigere da soli, ovvero senza l’aiuto di un notaio, il proprio testamento, purché questo sia scritto interamente a mano [3].
Quest’ultima forma è quella che viene definita dai tecnici come testamento olografo.
Il testamento olografo non ha costi: chiunque può scriverlo, anche senza ricorrere alla consulenza di un notaio o un avvocato.
Il testamento olografo non va registrato e non è soggetto al pagamento di alcuna imposta. Va conservato senza formalità dallo stesso testatore o, in alternativa, può essere affidato a una persona di fiducia affinché lo custodisca e lo renda pubblico solo dopo la morte del testatore.
Inoltre il testamento olografo può essere fatto in qualsiasi momento, così come in qualsiasi momento può essere revocato o modificato con le stesse modalità.
Per sapere a chi andrebbe per legge l’eredità, in mancanza di testamento, leggi l’articolo Senza testamento a chi va la tua eredità?.
Cosa scrivere nel proprio testamento?
Nel testamento bisogna indicare:
le proprie disposizioni, ovvero come e a chi distribuire i propri beni dopo la morte;
se si intende revocare eventuali precedenti testamenti;
se si vuole nominare un soggetto che si occupi, dopo la morte, della concreta esecuzione del testamento secondo le volontà del defunto;
la data, comprensiva di giorno, mese e anno;
la firma, che va posta alla fine del testamento. Il testatore deve firmare indicando il proprio nome e cognome o in alternativa uno pseudonimo, che sia con certezza riconducibile solo a chi ha fatto testamento.
Nel distribuire i propri beni, il testatore deve specificare:
il nominativo del beneficiario, cioè dell’erede o del legatario a cui andrà attribuita una porzione dell’eredità o uno specifico bene;
gli elementi che consentono di individuare il bene oggetto della disposizione testamentaria, come ad esempio i dati catastali di un immobile, la cassetta di sicurezza dove sono custoditi dei gioielli, il conto corrente dove è depositato il denaro, e così via.
Posso scrivere il testamento olografo al computer?
Come abbiamo detto, la caratteristica essenziale del testamento olografo è che questo venga scritto tutto a mano dal soggetto che vuole disporre della sua futura eredità.
Significa che ogni parola del testamento, comprese ovviamente la data e la firma, devono essere scritte di pugno dal testatore.
Dunque non è valido il testamento:
scritto al computer, anche se poi sottoscritto a mano;
scritto su un modulo prestampato, come sono quelli in cui vanno completati i campi lasciati liberi;
scritto da parte di un terzo, a prescindere dal fatto che chi scrive sia interessato dal testamento oppure no;
scritto dal testatore, ma con l’aiuto di un terzo, come per esempio accade
quando la mano tremante del testatore venga sorretta e guidata da quella di un terzo.
Se la clausola scritta al computer o scritta da un terzo costituisce solo una parte del documento, che non influisce sulla volontà del testatore, il testamento può rimanere valido per il resto.
In sintesi, il testamento olografo è nullo nei seguenti casi [4]:
testamento non scritto interamente ed autonomamente a mano dal testatore;
testamento non firmato dal testatore.
Note
[1] Art. 603 cod. civ. [2] Art. 604 cod. civ. [3] Art. 602 cod. civ. [4] Art. 606 cod.
civ.
Sentenza
Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5505 In presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un
testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda
alla volontà del testatore. Cassazione civile, sez. II, 25/02/2014, n. 4492 Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure se il testatore
vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda
testamentaria. Cassazione civile, sez. VI, 01/10/2013, n. 22420 Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 c.c., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non
solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo
patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.
Cassazione civile, sez. II, 10/09/2013, n. 20703 La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della
data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo
abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della
nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".
Cassazione civile, sez. II, 31/05/2012, n. 8753 Il principio dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che nell'ambito dello stesso documento siano
enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata
dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il
carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi
sia stata l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.