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Testamento olografo: ultime sentenze

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Testamento olografo: ultime sentenze

Autore: Redazione | 30/06/2021

Accertamento negativo di autenticità del testamento; scritture di comparazione; carattere grafico; indicazione della data; acquisizione della prova; inammissibilità dell’istanza di verificazione.

L’omessa o incompleta indicazione della data nel testamento olografo ne

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determina l’annullabilità. Nella verifica dell’autenticità del testamento olografo, l’esame grafologico degli elementi essenziali deve compiersi sull’originale.

L’abitualità e la normalità del carattere grafico adottato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo.

L’indicazione della data completa

Il testamento olografo deve essere scritto, sottoscritto e datato per intero di pugno dal testatore. In particolare, la data deve essere completa di tutti gli elementi (giorno, mese ed anno). Ne discende pertanto che, secondo quanto dispone l’art. 606 c.c., in combinato disposto con l’art. 602 c.c., la mancanza o incompletezza della data determina l’annullabilità della scheda testamentaria, configurandosi quale difetto di forma del testamento olografo.

Tribunale Cuneo sez. I, 19/04/2021, n.348

Contestazione autenticità testamento olografo

La parte che contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l’efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso.

Tribunale Avellino sez. I, 19/04/2021, n.619

Testamento olografo: la paternità della firma

Il codice civile prevede per il solo testamento olografo che esso debba essere

‘scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore’. Per le scritture private, invece, l’art. 2702 c.c. prevede che le stesse fanno ‘piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se

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questa è legalmente considerata come riconosciuta’.

In sostanza il fatto che il testo della scrittura privata sia scritto da un terzo estraneo alle parti della scrittura e solo sottoscritto dalle parti medesime è assolutamente irrilevante: se le parti riconoscono le relative sottoscrizioni, la scrittura fa piena prova nei loro confronti, essendo irrilevante il soggetto che abbia redatto il testo.

Tribunale Ferrara sez. I, 09/04/2021, n.254

Difetto di autografia

La contestazione circa la genuinità del testamento olografo deve essere tradotta in una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l’onere della relativa prova incombe sulla parte che contesti l’autenticità del testamento.

Tribunale Monza sez. IV, 16/03/2021, n.579

L’importanza della data nel testamento olografo

La data non costituisce un mero elemento accessorio del testamento olografo, costituendo, al contrario, un elemento necessario per la sua validità, secondo quanto previsto dall’art. 602, co. 2, c.c., tanto che la sua mancanza o incompletezza è causa di annullamento del testamento e l’impugnativa del testamento per tale vizio è svincolata dalla necessità dell’indicazione di una determinata ragione, che renda rilevante l’accertamento della data di redazione.

Questione diversa è quella che attiene alla verità della data, elemento che viene in considerazione solo nel caso in cui si tratti di valutare la capacità del testatore al momento della scrittura del testamento, ovvero la priorità di date tra più testamenti o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, e dunque sussista un interesse giuridico a dedurla.

Tribunale Torino sez. II, 02/02/2021, n.471

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Contestazione autenticità del testamento olografo: onere della prova

La parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo propone domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Tribunale Messina sez. I, 01/02/2021, n.196

Autenticità di un testamento olografo

L’intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell’esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull’orientamento che non è prevalso.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l’autenticità di un testamento olografo – poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all’originale).

Cassazione civile sez. II, 11/03/2019, n.6918

Distruzione del testamento olografo

A norma dell’art. 684 cod. civ., la distruzione del testamento olografo si configura come un comportamento concludente avente valore legale, sia in ordine alla riconducibilità della distruzione al testatore, sia in ordine all’intenzione di quest’ultimo di revocare il testamento, salva la prova contraria in ordine all’assenza di un’effettiva volontà di revoca.

Tribunale Ragusa, 07/03/2019, n.263

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Accertamento tecnico sull’autografia del testamento olografo

In tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt.

214 e 215 c.p.c.ha la funzione di accertare l’autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito – che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione – non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell’autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell’acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l’istanza di verificazione.

Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l’autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l’inammissibilità dell’istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento tecnico sull’autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l’istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego).

Cassazione civile sez. II, 06/03/2019, n.6460

Quali sono i requisiti formali del testamento olografo?

L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore.

Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della

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scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n.31457

Testamento olografo: indicazione della data

Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione.

Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27414

Accertamento negativo della falsità del testamento olografo

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l’azione di impugnativa è esercitata non ha l’onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all’art. 216, comma 2, c.p.c.

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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2018, n.18363

Reato di falsità in scrittura privata e falsità in testamento olografo

La contraffazione di un assegno che reca la clausola di intrasferibilità integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), depenalizzato, e non il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.).

Tribunale Napoli sez. VII, 06/04/2018, n.3064

Pubblicazione del testamento olografo

In tema di contenzioso tributario, l’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretato nel senso che il termine semestrale ivi previsto, entro il quale gli eredi sono onerati di proseguire il giudizio interrotto per la morte del

“de cuius”, decorre dalla data di conoscenza legale dell’evento che attribuisce loro detta qualità (nella specie, la data di pubblicazione del testamento olografo) e, quindi, la “legitimatio ad causam”.

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2018, n.4612

Verifica autenticità testamento olografo

Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia (ad es. l’incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti.

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2018, n.711

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Pubblicazione di tre testamenti olografi contenuti in unico plico chiuso

L’incongruità della data (7.1.1985) apposta ad un primo testamento olografo, nel quale si riportano i dati relativi a tre schede di variazione catastale presentate il 29 aprile 1986, può essere giustificata dalla verosimile circostanza che il testatore (il quale aveva predisposto altri due testamenti, redatti in data 22.4.1993 e in data 6.5.1993, inserendo i tre testamenti in un unico plico chiuso, sigillato e consegnato in deposito fiduciario ad un notaio) abbia ricopiato successivamente la scheda, aggiungendovi le variazioni catastali o riempiendo spazi lasciati in bianco; tale anomalia non può far ritenere che la data apposta al primo testamento sia inesistente, mancante o impossibile.

Tribunale Roma sez. VIII, 23/12/2017, n.24059

Note

Autore immagine: scrivere testamento di Jacob Lund

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