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COMUNE DI MAGLIE Provincia di Lecce ********************* Settore.

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(1)

COMUNE DI MAGLIE

Provincia di Lecce

*********************

Settore ……….

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la concessione della gestione dell’impianto sportivo denominato “Fraganite”

L’ anno ____________ il giorno _____ del mese di ___________ nella sede del Comune di Maglie tra

_________________________________________ in nome del Comune di Maglie e

La Società/Associazione sportiva ___________________ con sede ______________________ in persona del suo legale rappresentante ______________________ il quale dichiara che alla Società/Associazione sportiva da lui rappresentata è attribuito il seguente C.F. _________________ P.I. ____________________

PREMESSO

- che con deliberazione n. _____ del __________ la Giunta Comunale ha dato atto che l'A.C. intende garantire la fruizione e l'uso dell’impianto sportivo denominato “Fraganite”, la sua messa a norma e la manutenzione ordinaria attraverso la concessione a terzi della gestione delle strutture stesse;

- che con determinazione R.G. _____ del ___________ è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per il ripristino e la messa in esercizio dell’impianto sportivo denominato

“Fraganite” nonché dello schema di bando di gara per la concessione della gestione dell’impianto sopraindicato da svolgersi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che, a seguito dello svolgimento della regolare procedura di gara, con determinazione R.G. n. _____ del ____________ la Società/Associazione sportiva _____________ con sede in ___________ alla via ________________ si è aggiudicata la concessione della gestione dell’impianto sportivo denominato

“Fraganite” nonché la custodia dello stesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Durata della Convenzione

1) L’ amministrazione comunale del Comune di Maglie concede alla Società/Associazione sportiva __________________, di seguito denominata “gestore”, per la durata di anni 10 (DIECI) decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della presente, l’uso, la gestione e la custodia dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato “Fraganite”, sito in via Salvatore Toma e distinto N.C.T. al foglio 20 p.lla 1410, e costituiti da:

- Impianto sportivo “Fraganite” ha un’estensione di circa 3.000 mq ed è caratterizzato da un rettangolo di gioco centrale attualmente per il calcio a 5 con annesso blocco spogliatoi e servizi igienici, come risultante dalle planimetrie agli atti dell'Ufficio tecnico Comunale.

(2)

2) L’impianto in oggetto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e di non esprimere in merito riserva alcuna.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1) Oggetto della presente convenzione è l’uso, la gestione e la custodia dell’impianto sportivo denominato

“Fraganite” come descritto in precedenza, completo dell'area gioco, degli spogliatoi e dei bagni nonché delle aree esterne adiacenti al campo da gioco di proprietà dell’Amministrazione Comunale e localizzati nel territorio comunale come di seguiti indicato: “Fraganite” - sito in via Salvatore Toma e distinto N.C.T. al foglio 20 p.lla 1410.

2) Il complesso sportivo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova per lo svolgimento di attività sportive, tornei in genere ed attività collaterali.

Art. 3 – Accesso alla struttura

1)L’accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive svolte presso gli impianti è aperto a tutti i cittadini.

Art. 4 – Finalità della concessione

1) Finalità della concessione di cui alla presente convenzione è la gestione dell’impianto sportivo descritto all'articolo 1 per la promozione dello sport e delle sue precipue funzioni (educativa, di sanità pubblica, di integrazione sociale, culturale e ludica).

2) L’impianto non potrà essere in nessun caso destinato dal gestore a finalità differenti da quelle innanzi descritte, fatta salva ogni diversa e temporanea destinazione (ad esempio: manifestazioni, spettacoli, ………) espressamente autorizzata dal Comune di Maglie su richiesta del gestore. In questo caso la richiesta dovrà essere presentata dal gestore almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi prima della data fissata per lo svolgimento dell'evento. La richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione illustrativa contenente il tipo di evento da svolgersi e le finalità ad essa connesse.

3) Proposte di eventi (manifestazioni, spettacoli, …) nel numero massimo di 6 (sei) all'anno, potranno pervenire dall'Ente proprietario il quale dovrà essere messo nelle condizioni di utilizzare liberamente l'impianto. In tal caso il Comune dovrà darne comunicazione al gestore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'evento.

Art. 5 – Inventario

1) Le strutture e le attrezzature esistenti di proprietà dell’Amministrazione Comunale saranno inventariate e descritte in apposito verbale, sottoscritto dai contraenti alla consegna degli impianti, da cui risulterà lo stato di conservazione e la funzionalità delle stesse.

Art. 6 – Danni alle strutture

1) Resta stabilito che ogni danno arrecato all'impianto, anche da terzi, indipendentemente dal fatto che il danno riguardi parti della struttura già esistenti o ogni eventuale aggiunta o miglioria apportata dal gestore, sarà responsabile esclusivamente il gestore stesso, il quale dovrà provvedere a propria cura e spese alle necessarie riparazioni e/o ripristini.

Art. 7 – Oneri a carico del gestore

1) Sono a carico del gestore tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle aree esterne.

2) Il gestore dovrà attuare ogni intervento necessario per l’ottenimento dell’agibilità e, in ogni caso, finalizzato al regolare utilizzo dell'impianto stesso per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 4 della presente convenzione, secondo il progetto tecnico proposto in sede di gara a prescindere da eventuali scostamenti dalla previsione di spesa originariamente prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, avente valore meramente presuntivo.

Gli interventi di cui al presente comma dovranno essere eseguiti secondo il cronoprogramma di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

(3)

Al termine dei lavori il concessionario dovrà presentare un analitico computo delle opere eseguite, che sarà verificato dall’Ufficio Tecnico Comunale ed il cui importo verrà scomputato dai canoni annuali dovuti al comune.

3) Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, previa autorizzazione del Comune, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative rispetto a quelle proposte in sede di gara. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata dal Comune ed è soggetta ai procedimenti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

4) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'impianto, il gestore si impegna a trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale il cronoprogramma degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma 2 (manutenzioni ed eventualmente migliorie ed addizioni).

5) La eventuale sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

Art. 8 – Utenze energia elettrica. Acqua e gas

1) Sono totalmente a carico del gestore ogni spesa connessa alla fornitura delle utenze (acqua, gas, energia elettrica).

2) Il gestore provvede a propria cura e spese alla volturazione delle relative utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 9 – Servizi di pulizia

1) Il gestore provvede a propria cura e spese alla pulizia della struttura complessivamente intesa e a mantenere puliti tutti gli spazi degli impianti sia all'interno che all'esterno degli stessi e, comunque, nell'ambito dell'intera proprietà comunale concessa in uso.

Art. 10 – Tariffe ed uso dell’impianto

1) L’ Amministrazione Comunale concede l’uso dell’impianto per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4 della presente convenzione.

2) Per l'utilizzo dell’impianto da parte dell’utenza il gestore dovrà applicare delle tariffe. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle predette tariffe spettano al concessionario e verranno stabilite dall’Amministrazione Comunale in accordo con il gestore e dovranno prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza. Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all’ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e trasmessi al Comune.

3) L'accesso agli impianti da parte dell'utenza è subordinato al pagamento della tariffa applicata, al quale seguirà rilascio di idoneo documento fiscale. Le tariffe sono da intendersi al lordo dell'IVA e riferite all'ora intera di utilizzo dell'impianto, comprensivo dell’uso degli spogliatoi e delle spese generali.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il gestore presenta al Comune il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario precedente coincidente con l’anno solare. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale e dei risultati ottenuti, oltre che dal registro delle prenotazioni del complesso sportivo. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

4) Per gli eventi organizzati dal Comune, nei termini di cui all'articolo 4 comma 3, il gestore garantisce, ove l'Amministrazione Comunale esprime tale volontà, l'accesso gratuito degli utenti all'impianto.

5) L’ Amministrazione Comunale resta estranea a tutti i rapporti instaurati tra il gestore e terzi.

Art. 11 – Polizze e cauzione definitiva

1) Il gestore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, consegna all’Amministrazione concedente:

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a) polizza assicurativa stipulata con la compagnia _____________________ (che in copia si allega come parte integrante e sostanziale), con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00), avente validità pari alla durata della concessione, a garanzia della responsabilità per tutti i danni a cose e strutture che in relazione all’espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi;

b) polizza fideiussoria escutibile dall’Amministrazione concedente a prima richiesta, rilasciata in data ___________________ da _______________ (che in copia si allega come parte integrante e sostanziale), a garanzia degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione, entro il termine di cui all’art. 7 comma 4 della presente, degli interventi di manutenzione di cui al medesimo art. 7 comma 2, necessari al conseguimento dell’agibilità e, in ogni caso, finalizzati al regolare utilizzo dell'impianto sportivo per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 e dell'articolo 4, di importo non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila) avente validità fino alla fine dei lavori da eseguirsi.

Art. 12 – Canoni e diritti

1) Il gestore si impegna a versare annualmente al Comune di Maglie un canone annuo pari a € *******,**

(_________) come determinato in sede di aggiudicazione. Dal canone dovuto dovrà essere scomputato l’importo dei lavori eseguiti di cui all’art. 7 comma 2 della presente convenzione a seguito della certificazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale, della regolare esecuzione degli stessi da parte del concessionario.

Il canone, soggetto ad adeguamento ISTAT ogni due anni, dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale concedente in numero due rate semestrali anticipate di pari importo: la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ogni anno.

2) L'omesso pagamento dei canoni annuali entro i termini di cui innanzi equivale ad inadempimento alla presente convenzione e, in quanto tale, suscettibile dell'applicazione delle previsioni successive, in quanto applicabili, in materia di sanzioni (articolo 20) e di decadenza della concessione (art.21).

3) Il comune si impegna a collaborare con il gestore al fine di conseguire eventuali finanziamenti o ad accedere a canali di reperimento di risorse economiche.

Art. 13 – Sicurezza degli Impianti

1) Il gestore per ogni manifestazione/evento/spettacolo/ecc ..., è tenuto a munirsi automaticamente dei preventivi permessi SIAE e dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e di ogni altra licenza/autorizzazione imposta dalla normativa vigente, ove necessaria.

2) Il gestore è tenuto, altresì, ad adottare tutte le opportune misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente (antincendio, segnaletica di sicurezza, pronto soccorso, ecc...).

3) In particolare, il gestore è tenuto a far eseguire da personale tecnico appositamente incaricato ogni opportuna verifica afferente la regolarità dell'impianto sportivo sotto il profilo della sicurezza. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale entro i successivi 30 giorni.

Art. 14 – Pubblicità

Il gestore gestisce direttamente la pubblicità per diffusione e a mezzo di cartelli da installarsi all’interno dell’impianto, previo pagamento della relativa tassa sulla pubblicità.

Art. 15 – Controlli del Comune

1) Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro personale appositamente indicato da questo, avrà libero accesso all’interno dell'impianto sportivo per eseguire controlli e/o rilievi. A tal fine avrà cura di darne preventiva comunicazione al gestore.

Art. 16 – Obblighi del Gestore

1) Il gestore deve utilizzare l’impianto con la massima diligenza, così da evitare qualsiasi tipo di danno alla struttura, agli accessori e a quant'altro di proprietà del Comune.

2) In particolare sono a carico del gestore i seguenti oneri:

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a) garantire l’uso pluralistico dell'impianto;

b) provvedere alla manutenzione ordinaria (come meglio specificato sopra) dell’impianto e delle aree esterne adiacenti allo stesso, oltre che provvedere direttamente all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di ogni manifestazione/evento/spettacolo/ecc...

c) prestare la propria opera e collaborazione tecnico organizzativa per le iniziative sportive o ricreative che il Comune intenderà svolgere nell’impianto dato in concessione nei termini di cui all'articolo 4 comma 3 e all'articolo 10 comma 5, garantendo, ove l'Amministrazione Comunale esprime tale volontà, l'accesso gratuito degli utenti all'impianto per assistere alle predette manifestazioni.

3) Il gestore, inoltre, provvede:

a) alla pulizia dei locali, degli spogliatoi, degli spalti, delle aree interessate dall'attività sportiva e delle relative pertinenze, alla segnatura dei campi da gioco;

b) alla pulizia delle aree esterne adiacenti all'area recintata del campo sportivo, ivi inclusi la manutenzione ordinaria del verde pubblico;

c) all’apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l’impiego di personale idoneo;

d) alla custodia dell'impianto e delle attrezzature e dei materiali ivi esistenti;

e) all'emergenza sanitaria di tutti gli utenti;

f) ad assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e sm.i.).

Si intendono opere di manutenzione ordinaria a titolo esemplificativo e non esaustivo:

manutenzione regolare del manto erboso sintetico del campo di calcetto;

tutte le piccole riparazioni di serramenti, degli impianti idrici elettrici e termici, sostituzione di rubinetti, vetri, interruttori, filtri, lampadine, ecc;

le tinteggiature e il ripristino di tratti di intonaco;

Interventi sulle aree verdi di pertinenza, con pulizia e diserbo;

4) Il gestore si impegna, altresì, a mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e si impegna a riconsegnarlo al termine della durata della presente convenzione completo di ogni aggiunta e/o miglioria apportata, senza pretendere nulla in cambio, in perfetta efficienza e agibile.

5) La manutenzione straordinaria dell’impianto e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli interventi non siano determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria o determinati da atti vandalici causati dalla mancata custodia.

Art. 17 – Danni e responsabilità

1) Il gestore è l'unico responsabile per qualsiasi danno a cose e/o persone connessi all'esercizio e alla gestione dell'impianto in concessione, nonché conseguenza di fatti riferibili al gestore stesso, ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone dallo stesso ammesse, anche temporaneamente, nei locali e nella struttura in genere.

2) Il gestore solleva fin d’ora espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, senza riserve ed eccezioni, per i danni riportati da cose o persone all’interno o all’esterno dell’impianto sportivo per tutta la durata della presente convenzione.

3) Il gestore provvede direttamente all’immediato ripristino delle strutture eventualmente danneggiate, a propria cura e spese. Costituisce onere del Gestore comunicare tempestivamente il sinistro alla Compagnia assicurativa e, contestualmente, al Comune.

Art. 18 – Personale

1) Il gestore è datore di lavoro per le assunzioni; stabilisce, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, le retribuzioni del personale per la custodia e gestione dell’impianto e delle attrezzature esistenti. È tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di trattamento dei propri dipendenti.

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Art. 19 – Divieto di sub concessione

1) Il gestore non può cedere o sub-concedere anche in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto sportivo in concessione e di cui alla presente convenzione.

2) Per migliorare la funzionalità dell'impianto, può definire accordi, partnership, collaborazioni, con uno o più soggetti terzi per l'ottimale gestione di aspetti complementari alla gestione dell’impianto in senso stretto.

3) Ogni eventuale accordo, partnership, collaborazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 20 – Sanzioni

1) Ogni inadempimento ad una o più prescrizioni della presente convenzione, ad una o più previsioni contenute nel progetto tecnico presentato dal gestore in sede di gara o, anche, nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, comma 5, contestato per iscritto dal Comune a mezzo raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata e non adeguatamente motivato dal gestore entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla contestazione (sempre mediante raccomandata A/R o mediante Posta Elettronica Certificata), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (duecento) a carico del gestore, ferma restando l'applicazione delle disposizioni successive, ove applicabili.

2) Il Responsabile dell'applicazione delle sanzioni è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 21 – Decadenza della concessione

1) La concessione di cui alla presente convenzione decade automaticamente nei casi che seguono:

a) reiterati e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nella presente convenzione;

b) mancato pagamento di n.2 (due) rate consecutive del canone annuo;

c) comportamenti o attività del gestore contrari alle finalità sportive e sociali dell'impianto sportivo;

d) applicazione di tariffe difformi da quelle consentite con la presente convenzione;

e) comportamenti assunti in violazione di leggi e/o regolamenti;

f) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza nella custodia della struttura;

g) frode nella esecuzione dei lavori;

h) impiego di personale inadeguato o incompetente;

i) inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e/o sicurezza degli impianti sportivi;

j) violazione del divieto di sub-concessione

k) rilevante scadenza dell'immagine e del decoro dell'impianto;

l) rilevante scadenza dell’igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc ...;

m) gravi inadempienza rispetto all’attuazione del programma presentato al Comune ai sensi dell'articolo 7 comma 5 per cause imputabili al concessionario;

n) chiusura ingiustificata del complesso sportivo per più di n. 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi nel corso di un anno.

2) L'Amministrazione concedente, avuta conoscenza dell'infrazione, diffida il gestore dal perseverare con il comportamento illegittimo facendo luogo alla caducazione del titolo soltanto in occasione dell’accertata reiterazione del comportamento inadempiente.

3) La decadenza della concessione, comunicata al gestore mediante raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata entro i 15 (quindici) giorni successivi da parte dell'Ufficio Tecnico, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni onere o rimborso spese.

Art. 22– Revoca della concessione 1) La concessione può essere revocata nei casi che seguono:

a) per rilevanti motivi di interesse pubblico b) per ragioni di ordine pubblico

2) Il provvedimento di revoca viene portato a conoscenza del gestore attraverso la notifica dello stesso, con l'indicazione, altresì, del termine entro il quale il bene dovrà essere rilasciato, onde consentire al gestore stesso di potervi ottemperare. Fermo restando che, nel caso in cui il termine decorre inutilmente senza che il

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gestore provveda a quanto gli si ordina, detti interventi saranno eseguiti d'ufficio e l'Amministrazione Comunale potrà agire per il recupero della spesa sostenuta in danno all'inadempiente.

3) la revoca della concessione determina la corresponsione di un indennizzo al concessionario nei termini di cui all'articolo 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 23 – Recesso anticipato del concessionario

1) E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente per gravi motivi, con preavviso di almeno tre mesi da formalizzarsi mediante invio al Comune di lettera raccomandata A/R; l'esercizio del recesso anticipato da parte del gestore esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.

2) Fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento dei danni eventuali, l'esercizio del recesso anticipato da parte del gestore non solleva quest'ultimo dal pagamento dell'ultima mensilità/annualità di canone, incluso il periodo di preavviso di cui al comma precedente, nonché di una penale di € 2.000,00 (duemila), fermo restando quanto previsto dall’art. 7 dello schema di convenzione in relazione ai lavori di manutenzione.

Art. 24 – Riconsegna del complesso sportivo

1) L’atto di riconsegna al Comune dell’intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione. L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi. Salvo il normale deperimento, dovuto all’uso corretto secondo la presente convenzione ed il regolamento per l’utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato alle strutture concesse comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento dello stesso.

Art. 25 – Norme finali

1) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

2) Le parti si impegnano a tentare la definizione bonaria di ogni controversia che derivi dalla presente convenzione.

3) In caso di mancato accordo, per quanto di competenza del Giudice ordinario, le controversie connesse alla presente convenzione sono instaurate innanzi al Foro di Lecce.

4) Si esclude sin da ora il ricorso al giudizio arbitrale.

5) Ogni onere, anche di carattere tributario, connesso alla sottoscrizione del presente atto è posto interamente a carico del concessionario/gestore.

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