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Cessione prodotti agricoli e agroalimentari

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Academic year: 2022

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E’ in via di pubblicazione sulla G.U. il Decreto interministeriale di attuazione dell’art. 62 del Decreto legge 24 gennaio 1012 n. 1 che disciplina i rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari.

La normativa la cui ratio risiede nel tutelare la produzione agroalimentare e le PMI rispetto alle pratiche commerciali scorrette soprattutto da parte della Grande distribuzione organizzata, si applica all'intera filiera agro-alimentare per tutti i contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 62), e anche ai contratti stipulati in precedenza che non sono stati eseguiti nella loro interezza (consegne, pagamenti). Il provvedimento introduce pertanto delle nuove regole:

- Obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto.

- Fissazione dei termini di pagamento con le relative sanzioni.

- Divieto di pratiche commerciali condotte in modo sleale.

Ecco le principali modalità applicative contenute nel Decreto interministeriale.

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● Campo di applicazione.

La normativa si applica ai contratti ed alle relazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari , la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

Vengono definiti quali prodotti agricoli quelli previsti all’allegato I di cui all’articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’unione Europea e quali

prodotti alimentari

quelli indicati all’articolo 2 del Reg. CE 178/2002.

Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 62 del DL 1/2012:

- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari effettuate a favore del consumatore finale, ovvero soggetto che acquista il prodotto per proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale;

- le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo concordato;

- i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative nel caso in cui gli stessi risultano soci delle cooperative medesime,

- conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori nel caso in cui gli stessi risultano soci delle organizzazioni di produttori medesime,

- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226

● Forma scritta e clausole obbligatorie.

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I contratti di fornitura devono venire stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità i seguenti

elementi essenziali :

- la durata del contratto,

- le quantità e le caratteristiche del prodotto, - il prezzo,

- le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Di fatto non saranno più ammessi i soli accordi o ordini verbali.

Per forma scritta viene intesa qualunque forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, volta a manifestare la volontà delle parti di concludere un contratto.

La sottoscrizione di tale documento può essere considerata superflua soltanto nel caso in cui, secondo il dettato del Decreto in oggetto, si è ” in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”. In via interpretativa pertanto si può affermare che l’assenza di sottoscrizione dell’atto può essere ammessa laddove ci sia la presenza di elementi certi idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l’apposizione della firma elettronica o digitale, oppure l’invio di documenti tramite posta elettronica certificata.

Per rispettare l’obbligo della redazione del contratto in forma scritta e del contenimento degli elementi essenziali sopra citati, si può ricorrere a 3 distinte fattispecie:

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1. contratto quadro , accordo quadro o contratto di base con i quali vengono disciplinati i susseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e che contengono tutti gli elementi essenziali;

2. contratto quadro , accordo quadro o contratto di base , di cui sopra, che non contenendo tutti gli elementi essenziali possono essere integrati con ulteriori documenti quali contratti di cessione dei prodotti, documenti di trasporto o di consegna, ovvero fattura ed ordini di acquisto in cui sono riportati gli elementi mancanti negli stessi contratti o accordi. ( Ad es. nel contratto base può non essere prevista la quantità del prodotto fornito e/o il prezzo che saranno inseriti in tali documenti). In questo caso i documenti ad integrazione del contratto o accordo

corrispondente debbono riportare gli estremi ed il riferimento allo stesso nonché la seguente dicitura “ Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 , comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito , con modificazioni dalla legge 24 Marzo 2012, n. 27 ”;

3. documenti di trasporto o di consegna e le fatture con sopra riportati tutti gli elementi essenziali nonché la dicitura di cui sopra. In questo caso non essendoci un

corrispondente contratto sottoscritto, tali documenti dovrebbero essere firmati da entrambe le parti a meno che, come sopra ricordato, vi sia certezza circa la provenienza del documento.

● Divieto di pratiche commerciali scorrette

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è vietato:

- imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, quali ad esempio l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o l’esclusione del risarcimento delle spese per recupero crediti e la determinazione di prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti, nonché condizioni extracontrattuali (non derivanti dal contratto medesimo) e retroattive;

- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

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- subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni e transazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

- conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali,;

- adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di

approvvigionamento, quale ad es. clausole che impongano al venditore un termine minimo dopo la consegna del prodotto prima dell’emissione della fattura, ad eccezione del caso in cui la consegna dei prodotti è effettuata in più quote nello stesso mese e la fattura viene emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

Nella definizione di “condotta commerciale sleale” rientrano anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione Europea e dai rappresentanti delle filiera agroalimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, approvate in data 29 Novembre 2011, di cui in allegato al decreto.

● Tempi di pagamento

Per le tipologie di contratti appena menzionati ossia quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di

- 30 giorni a partire dall’ultimo giorno dal mese di ricevimento delle relative fatture per i

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prodotti deteriorabili;

- 60 giorni per tutte le altre merci.

Nel caso di consegna di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenziati occorre emettere fatture distinte per prodotti con medesimi termini di pagamento.

All’uopo gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso legale di interesse è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

Per determinare correttamente l’importo degli interessi il creditore deve certificare validamente la data di ricevimento della fattura e ciò è consentito solo nel caso di consegna della fattura a mano, di spedizione a mezzo di raccomandata con a/r, di posta certificata ( PEC ) di impiego del sistema EDI o dio strumenti analoghi, quale la fattura elettronica. In mancanza di tale certezza la data di ricevimento coincide salvo prova contraria con la data di consegna dei prodotti.

Nel caso di contestazioni anche parziali rispetto all’adempimento della fornitura di prodotti, è vietato negare il pagamento dell’importo pattuito.

Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento le parti possono concordare un termine più breve ma non anche più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERATIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo,

l'autonomia negoziale (ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile). Non solo: ai sensi dell'art.

1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), “le clausole imposte dalla legge […]” - come in questo caso il termine massimo di pagamento - “sono di diritto inserite nei contratti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.

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● Prodotti o merci deteriorabili

Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

- tutti i tipi di latte.

● Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

a) relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;

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b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.

c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000.

L’entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato aziendale e della misura dei ritardi.

● Controlli

Sull’applicazione di tale normativa la vigilanza e le sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con il potere di intervenire “d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato” avvalendosi anche del supporto operativo della Guardia di finanza. La relativa procedura istruttoria sarà definita con apposito regolamento da parte della stessa Autorità.

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● Entrata in vigore

Tutti i contratti stipulati a partire dal 24 Ottobre 2012 sono soggetti alla nuova normativa. Per quanto riguarda quelli stipulati anteriormente al 24 Ottobre 2012 debbono essere adeguati non oltre la data del 31 Dicembre 2012 relativamente alla forma scritta ed al contenimento degli elementi essenziali sopra citati; invece gli stessi debbono rispettare il divieto di pratiche commerciali sleali e l’obbligo dei termini di pagamento a partire dal 24 Ottobre 2012.

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