Comune di Grandate
PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
LE NORME SINO ALL’ART 27 SONO STATE ABROGATE CON LA DELIBERAZIONE N° 9 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA 29 FEBBRAIO 2016
indice
CAPO VIII – CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI art. 28 DESTINATARI E CRITERI
art. 29 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI
art. 30 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
art. 31 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
art. 32 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE.
art. 33 CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI.
art. 34 TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO art. 35 DISPOSIZIONI ABROGATE
art. 36 DISPOSIZIONI FINALI
art. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI art. 38 PUBBLICITA’
CAPO VIII - CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
art. 28 DESTINATARI E CRITERI
Destinatari dei contributi sono gli Enti pubblici e privati e le Associazioni con sede nel territorio del Comune e/o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio.
I contributi possono essere di natura ordinaria e straordinaria.
I contributi ordinari possono essere concessi per l’attività istituzionale quale risulta dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma annuale deliberato dagli organi competenti, che gli interessati devono presentare al Comune, unitamente all’atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi, entro il 31 maggio di ogni anno.
Si prevede esplicito esonero dal presentare l’atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi dell’Ente o dell’Associazione se l’inoltro è già avvenuto con precedenti richieste di contributo.
I contributi straordinari, da richiedersi in sede di presentazione della predetta domanda di contributo ordinario, possono essere concessi esclusivamente per spese che non hanno il carattere della ordinarietà e non possono essere devoluti al finanziamento di spese aventi natura diversa da quella per i quali sono stati erogati.
I contributi ordinari e straordinari dovranno essere oggetto di presentazione di bilancio consuntivo o rendiconto da presentare entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello con riferimento al quale vengono concessi.
Il Comune sulla base del bilancio consuntivo o del rendiconto potrà procedere alla rideterminazione del contributo concesso.
Atteso che i contributi di cui al presente articolo vengono erogati per sostenere economicamente l’attività dei richiedenti, è fatto espresso divieto agli stessi, di erogare contributi di qualsiasi natura e specie a Enti, Associazioni, ecc. , salvo espressa specifica autorizzazione comunale.
art. 29 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI
Possono essere concessi contributi ad Enti pubblici e privati ed Associazioni con sede nel territorio del Comune o che operano sul territorio del Comune per manifestazioni organizzate, senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale.
Le domande di erogazione dei predetti contributi devono contenere dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi che la stessa si prefigge ed essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal preventivo analitico.
In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, in armonia con i programmi già predisposti dall’Amministrazione comunale.
Il Comune sulla base del bilancio consuntivo o del rendiconto relativo alla manifestazione, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla manifestazione medesima, potrà procedere alla rideterminazione del contributo concesso.
art. 30 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE La concessione di contributi è disciplinata dai precedenti artt. 28 e 29.
I contributi sono erogati, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, esclusivamente alle Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel settore giovanile sul territorio comunale, tenendo conto del:
a) numero complessivo degli atleti praticanti;
b) numero degli atleti appartenenti al settore ”giovanissimi”;
c) numero delle specialità sportive praticate;
d) numero delle gare e delle attività di allenamento svolte e documentate.
Le attività rivolte al recupero e/o reinserimento sociale degli portatori di handicap sono considerate di carattere prioritario.
art. 31 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
La concessione di contributi è disciplinata dai precedenti artt. 28 e 29.
I contributi sono erogati tenuto conto della categoria dei soggetti destinatari dell’attività del richiedente (anziani, minori, portatori di handicap, indigenti, tossicodipendenti, carcerati, extracomunitari, ecc.) e della tipologia degli interventi effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc..).
L’erogazione di contributi alla Scuola materna non comunale è subordinata al preventivo convenzionamento della gestione.
art. 32 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE.
La concessione di contributi per attività ed iniziative diverse nonché manifestazioni è disciplinata dai precedenti artt. 28 e 29.
Per quanto concerne l’erogazione di contributi per gli interventi relativi alla costituzione e la conservazione dei luoghi di culto e annesse strutture la disciplina è rinviata alle norme dettate dalla Legge regionale 9 maggio 1992 n° 20 ad oggetto “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.”. Tali contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri:
rilevanza dell’opera o dei lavori da eseguire;
entità degli oneri finanziari necessari per l’esecuzione dell’opera o dei lavori.
art. 33 CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI
I beni comunali (strutture, spazi, e beni mobili) possono essere concessi, su espressa richiesta, in uso gratuito, qualora disponibili, per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni organizzate, senza scopo di lucro, da Enti ed Associazioni con sede nel territorio del Comune e/o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio.
La gratuità può comprendere anche l’onere per spese di gestione degli spazi e delle strutture quali energia elettrica, riscaldamento, acqua, ecc..
In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle
sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, in armonia con i programmi già predisposti dall’Amministrazione comunale.
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
art. 34 TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, è fissato in conformità con quanto stabilito nel vigente regolamento per la determinazioni del termine di ciascun tipo di procedimento.
art. 35 DISPOSIZIONI ABROGATE
Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.
art. 36 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.
art. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto della Legge 30 novembre 1996 n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
art. 38 PUBBLICITA’
Il presente regolamento, intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.