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Calcolo del periodo utile ai fini della dichiarazione della decadenza dalle funzioni semidirettive.

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Calcolo del periodo utile ai fini della dichiarazione della decadenza dalle funzioni semidirettive.

(Risposta a quesito del 10 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

“letta l’istanza presentata in data 11/16 febbraio 2010 dal dott. … (con successiva nota di sollecito del 24/31 maggio 2010)

OSSERVA

Il dott. …, partendo dalla premessa che il Consiglio superiore della magistratura, in applicazione della norma di cui all’art. 46 del D.Lgs. 160/2006, lo ha ritenuto decaduto dalla funzione semidirettiva di Presidente della Sezione civile della Corte di appello di … a decorrere dal 9 novembre 2008 (allo spirare del termine di otto anni dalla formale immissione in possesso nelle predette funzioni avvenuta in data 9 novembre 2000), provvedendo alla copertura del relativo posto in organico, ha chiesto di essere reintegrato nell’esercizio delle funzioni semidirettive per un tempo pari a quello trascorso in applicazione e supplenza a tempo pieno (dal 9 novembre 2000 al 31 marzo 2002) in attività di “mero esercizio della giurisdizione” presso la I Corte di assise di appello, la Sezione civile e la Sezione penale della Corte … (solo per presiedere dei collegi che trattavano procedimenti di competenza tabellare di Sezioni dirette da altri magistrati), in considerazione della previsione contenuta nella Risoluzione consiliare in tema di conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive adottata in data 24 luglio 2008, secondo cui “non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa … i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, quelli in supplenza e in applicazione a tempo pieno…”.

Già in data 22 ottobre 2008 il dott. ... aveva presentato analoga istanza e la Quinta Commissione consiliare, con deliberazione del 20 novembre 2008 (regolarmente comunicata all’interessato), aveva risposto negativamente affermando: “ai fini del calcolo del periodo di otto anni di cui all’art.

46 D.Lgs. 160/2006 non rileva il mancato esercizio di funzioni semidirettive per lo svolgimento di attività di giurisdizione. Pertanto le condizioni previste dalla predetta norma si intendono a far data dal 9 novembre 2008, calcolandosi il periodo di otto anni dalla data di immissione in possesso e non da quella dell’effettivo affidamento delle funzioni semidirettive”.

L’istanza dell’11/16 febbraio 2008, dunque, ripropone la medesima richiesta già avanzata in data 22 ottobre 2008 e rigettata dall’Organo di autogoverno, agganciandola questa volta ad una pretesa applicabilità diretta della richiamata disposizione dettata dalla risoluzione del 24 luglio 2008 in tema di conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive.

L’impostazione del ricorrente non merita condivisione.

L’art. 46 del D.Lvo n. 160/06 e succ. modif. dispone che la scadenza del secondo quadriennio deve essere “calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni” e non può darsi rilievo all’effettivo esercizio delle funzioni, ma piuttosto al puntuale dato formale della immissione nell’esercizio delle stesse, nella specie avvenuta il 9 novembre 2000.

Il richiamo operato dal ricorrente alla risoluzione del 24 luglio 2008 attiene al diverso profilo della valutazione che il Consiglio superiore della magistratura deve effettuare ai fini della conferma per ulteriori quattro anni nelle svolgende funzioni semidirettive, che nulla ha a che vedere con il differente concetto di limite massimo di assegnazione alle funzioni semidirettive.

Nel caso di specie, quindi, essendo pacifico che il dott. ... aveva preso il possesso delle sue funzioni in data 9 novembre 2000, tali ultime non potevano che essere considerate cessate a far data dal 9 novembre 2008, alla stregua dell’interpretazione in proposito già fornita dall’Organo di autogoverno che, nel rispondere in data 24 settembre 2008 ad un quesito involgente una questione in fatto analoga, per l’appunto relativa alla “Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 delle legge n. 111 del 30 luglio 2007”, ha in modo inequivoco precisato che l’art. 46 del decreto legislativo n. 160/2006, e successive modifiche, “ai fini del periodo massimo di permanenza nelle

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funzioni semidirettive non prevede distinzioni tra l’esercizio delle stesse in materie o settori di competenza diversi, né consente di escludere dal computo del termine in questione periodi di eventuale esonero dall’attività giudiziaria per cause diverse da quelle che comportino la cessazione temporanea dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la conseguente vacanza del posto di provenienza.

Alla stregua di una simile interpretazione, dunque, appare corretto ritenere che la disposizione prevista dall’art. 46 D.Lgs. n. 160/2006 non tiene in alcun conto le modalità attraverso cui il magistrato che ricopre un incarico semidirettivo materialmente esercita le proprie funzioni durante il periodo di decorrenza del termine ottennale.

Quel che si vuole evidenziare, cioè, è che la decadenza dalle funzioni semidirettive opera sempre alla scadenza del termine di otto anni, a prescindere dal fatto che il magistrato interessato abbia effettivamente esercitato, o meno, le funzioni tipiche caratterizzanti l’incarico semidirettivo nell’ambito dell’ufficio di assegnazione presso il quale ha effettivamente preso possesso.

Diversa sarebbe la soluzione laddove il magistrato assegnato ad un ufficio con funzione semidirettive o direttive non vi prendesse effettivamente possesso o venisse applicato o destinato in supplenza, per periodi superiori a 3 mesi, in uffici diversi, venendo meno il rapporto funzionale con l’ufficio presso il quale avrebbe dovuto esercitare le sue funzioni a seguito del conferimento dell’incarico semidirettivo, in tal senso dovendosi interpretare la disposizione della risoluzione del 24 luglio 2008 in materia di conferma quadriennale richiamata dall’istante che, dunque, appare evidentemente inconferente rispetto al caso concreto, avendo il dott. ... sempre svolto attività giurisdizionale, seppure in applicazione e supplenza a tempo pieno, all’interno dell’ufficio di destinazione in seguito al conferimento delle funzioni semidirettive.

Tanto premesso

delibera

di rigettare l’istanza del dott. ... di essere reintegrato nell’esercizio delle funzioni semidirettive.”

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