DEL REGNO D' I TALIA s.so-no,ons
PARTE PRIMA
MENO IFESTM
ROMA
-Venerdi, 19 aprile 1940
-ANNO XVIB
OlHEl10NE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZiCNE DELLE LECCI - TELEFONI: 50-107-50-033-53414
CONDIZIONI DI ABRONAJ%ŒIONTO
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domicillo ed in tutto ilRegno (ParteIeII) L. 108 OS * AS Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supple- All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . . . . . > 240 140 100 menti straordinari sono fuori abbonamento.
Ju Roma ela presso l'Amministrazione che a il prezzo di vendita di ogni puntata deMa «Garretta Ufficiale» (Par•
.
domichio
ed intutto 11 Regno teolo Parte1) > 92 48 81,50 to I e il complessivamente) ð #ssato in lire 1,35 nel Regno, in liro 3 al•All'estero IPaesi dell'Unione Postale) . . . . . > 160 100 TO I'estero.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La«
Qassetta
Ufficiale»etuttele altre pubblicazioni umoiali sonoinvendita
alpubblico
presso i negozi della Libreria dello Stato inRoma,
Via IISettembre,
nelpalasso
del Ministero delleFinanze;
CorsoUmberto,
284(angolo
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inMilano,
Os11eria VittorioEmanuele,
8; inNapoli,
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e pressole Librerie depositarie di Romae di tutti iCapiluoghi
delle provincie delRegno.
Le insersioni nella Parte II della eGazzetta UfBoiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato- Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio
Emanuele, 8;
è autorizzata ad accettaresolamente gli
avvisi consegnatia mano ed sooompagnati dal relativo importo.SOMM A R I O DEORETO
DEL DUCE DELFASCIS3IO,
CAPODEL GO-
VERNO,
4aprile 1940-XVIII.
Riconoscimento della
qualità
diConsigliero
nazionale della LEGGI EDECItETI
Camera del Fasci e delleCorporazioni
al fascistaLuigi Maggi Pecoraro
e conferma nellaqualità
medesima al inscista Antoniogggg
Putzolu ...Pag.1428
REGIO DECRETO
22dicembre 10ao-XVIII,
n. 2236•DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Autorizzazione
allaItegia
università di Siena ad accettareuna donazione per
l'istituzione
di una borsa distudio. Pag.
1421Ministero dell'agricoltura
e delleforeste: Autorizzazione all'Ënte provinciale
fascista perl'economia
montana di Udine dil940 accettare in
dorazione
una tenutasilso-pastorale. Pag.
1429LEGGE 20 marzo
1940-XVIII,
n. 233.Ministero
delle finanze: Media dei cambi e dei titoli.Pag.
1429Concessione
alcapi
difamiglia
numerosa dicondizioni
di CONCOIl
S Iprierità negli impieghi
e nel laiori . . . . . . .Pag.
1422Ministero
dell'aeronautica:Concorso a 45 nosti di tenente in servizio
permanente
effet-LEGGE
20 marzo1940-XVIII,
n. 234.. tivo nel ruolo di
Cömraissariato
aeronautico . . . .Pag.
1429Aumento degli organici, reclutamento degli
ufRciali di com. Graduatoria del concorso per l'ammissione a 200posti
diplemento,
avanzamento dei sottufliciali e del militarl ditruppa
sottotenenti o tegenti dicomplemento,
ad un corso dmtegra-
e
delega
al Governo per lapubblicazione
del testo unico del zione per la nonuna a sottotenente m serviziopermanente
effet-prorredimenti legislativi sull'ordinamento
dellaRegia guardia
tivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica . . . .Pag.
1434 di finanza . . . . . . . . . . , , . . . . .Pag.
1424 Graduatoria del concorso per l'ammissione alla16 classe del Corsoregolare
dellaItegia
Accademia aeronautica. .Pag.
1485LEGGE 20 marzo
1940-XVIII,
n. 235.Franchigia (oganale
alfrumento,
algrantarco
ed alle altregranaglie,
tion atti alla alimentazione umana, e destinati all'alle·vamento del
pollame
. . . . . . . . . . . .Pag.
1425i
ILEGIO DECRETO
92 dicembre1909-XVIII,
n. 2230.LEGGE 20 marzo
1910-XVIII,
n. 236. 'Autorizzazione alla
Regia
università di Siena ad accettare Determinazione del limiti di età per la cessazione dal servizio una donazione per l'istituzione di una borsa di studio,permanente effettivo ed il collocamento nella riserva
degli
uffi.ciali della
Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale. E. 2230. R. decreto 22dicembre 1939,
colquale, sulla
propo.Pag.
1425 sta del Ministro perPeducazione nazionale, la Regia unig
versità di Siena viene
autorizzata
ad accettare ladona.
LEGGE 16
aprile 1940-XVIII,
n. 237.Aliglioramenti
cconomici a favore deidipendenti
dello Statoo da Enti
pubblici
e delpensionati
a carico dello Stato o del Fondopensioni
delle ferrovie dello Stato . . . . .Pag.
1426REGIO DECRETO-LEGGE
Saprile 1910-XVIII,
n. 238.Maggiore
assegnazione allo stato diþrevisione
della spesa IelMinistero
dell'interno per l'esercizio tinanziario 1939=40.Pag.
1428zione di L.
85.000 nominali,
in titoli del Debitopubblico
italiano 5
%, disposta
in suo favore dalprof. dott.
Otto-Tino
Vannini, quale rappresentante
del Comitato per leonoranze alla memoria del
prof.
CesareDiondi,
con attopubblico
in data 13maggio 1939-XVII,
per Pistituzione diuna borsa di studio da intitolarsi alnome del
prof.
CesareDiondi.
Visto, il Guardas¡pilli: CMNDI
yistrulo alla Corte dc¿ contl, addi 11
apri?c
1910-X¥III1422 19--19.-1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 93
,LEGGE
20marzo1940-IVIII,
n.233· SEEIONEII
-LGOOTConcessione al
capi
di°famiglia
numerosa dicondizioni di priðrità negli impieghi
e nel lavori.,
'Art.
5.VITTORIO EMANUELË
IIIPER GRA2,IA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONERE
D'ITALIA
E DIALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
B Senato
e la Cameradei Fasci
e delleCorporazioni,
ainezzo delle
loroCommissioni legislative,
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Nel
concorsidi nomina
aposti di operaio
comune perma- nente(III gruppo),
dioperaia
comunepermanente (V grup-
po), d'incaricato ed
incaricatoinferiore. delle Amministra- zioni statali, comprese quelle
conordinamento autonomo, previsti
dal testo unicoapprovato
con R. decreto 24dicem-
bre1924-III,
n.2114,
esuccessive modificazioni, deve
essereriservato
undecimo dei posti messi
a concorso afavoro
deicandidati
soci didiritto dell'Unione fascista
fra lefamiglie
numerose che
abbiano conseguito l'idoneità.
OAPO
I. Art.6.
ÛONDIZIONI
DIPRIORITÀ
NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDIEZE DELLO STATOSEZIONE --
ImpÍCFhi
Art. 1.
Nei concorsi di nomina agli impieghi
digruppo
A eBdelle Amministrañioni statali,
compresequelle
con ordina-mento autonomo,
undecimo
deiposti messi
aconcorso è ri-servato
aicandidati
chesiano soci di diritto dell'Unione fascista
frale famiglie
numerose e cheabbiano conseguito
Pidoneità.
L'indicata aliquota
èelevata fino
a non oltrela
metàdei
þosti
messi a concorsoin corrispondenza ad alti•ettanti
po-sti
noncoperti
da altri candidati idonei nello stesso con-¢orso,
afavore dei quali
siagià prevista analoga
riserva dalledisposizioni
ora invigore.
Art. 2.
Nel riguardi
deisoci
didiritto dell'Unione
fascista fra lefamiglie
numerose,il limite
massimodi età, richiesto dai
singoli ordinamenti per Pammissione ai concorsi
per la no-mina
nei ruoli deipersonali dipendenti dalle Amministra- sioni statali,
èelevato
a30 anni,
salvoil maggior
limiteconsentito in applicazione de1Part.
23del
R.decretodegge
21
agosto 1937-XV,
n.1512, convertito,
conmodificazioni,
nella
legge
3gennaio 1939-XVII,
n.1,
e daogni
altra di-sposizione
invigore, purchè complessivamente
non si su-peri il quarantacinquesimo
anno di età.Art.
3.11
n. 5dell'art.
21 del R.decreto
11novembi'e 1923-II,
n.
2393, modificato dalPa_rt. 1.
del R.decreto-legge
5luglio 1934-XII,
n.1170, è sostituito dal seguente:
«
Gli insigniti
di crocedi
guerra o dialtra attestazione speciale
per merito diguerra
e coloroche siano
inpossesso
delbrevetto
dipartecipazione alla Marcía
suHoma, purchè ininterrottamente iscritti
aiFasci di combattimento da
dataanteriore
al 28ottobre 1922,
nonchè i soci didiritto
del-PUnione fascista
fra lefamiglie
numerose».Nelle
assunzionidi personale
salariatonon diruolo,
esclu-si
gli operai specializzati
equalificati, ,le Amministrazioni
delloStato,
compresequelle
conordinamento autonomo,
sono
tenute
adassumere,
perogni dieci posti
ofrazione
didieci su,periore
acinque
che sirendano disponibill
inogni ente, opificio
ostabilimento di lavoro,
unsocio
didiritto
del-la
Unione fascista
frale famiglie
numerose cherisulti
inpossesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.
Per
leassunzioni
chedebbono effettuarsi
peril tramite
degli uffici
dicollocamento
a norma del R.decreto-legge
21
dicembre 1938-XVII,
n.1931, le Amministrazioni
deb-bono,
nellerichieste
di manod'opera, indicare
il numerodei posti da assegnare
ai socidell'Unione
fascista fra le fa-miglie
numerose.Art.
7.
Nei confronti dei
soci didiritto dell'Unione fascista
frale famiglie
numerose illimite massimo
di etàstabilito
dalle norme invigore
per leassunzioni
dipersonale salariato
eper il
passaggio
in ruolo deisalariati
non di ruolo ò elevato di 4 anni.Tale
aumento sicilmula
conquelli previsti
daogni
altradisposizione
invigore
per isalariati del)o Stato, purchè complessivamente
nonrisulti
unamaggiárazione superiore ad
anni 15.Art. 8.
Il
n. 9dell'art.
26 delregolamento approvato
conR. de-
creto 31
dicembre 1924-III,
n.2202, modificato dall'art,
.5del
R.decreto-legge
20luglio 1934-XII,
n.1427,
èsostituito
dal
seguente:
«
AgPinsigniti
di croce diguerra
o di altra attestazionespeciale
di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevettodi partecipazione alla
Marcia su'Romapurchè ininterrottamente
iscrittiai
Fasci dicombattimento
da dataanteriore
al 28 ottobre1922,
nonchè ai soci .didiritto
del-PUnione fascista
fra lefamiglie
numerose ».CAPO
IIÛONDIEIONI DI PRIORITÀ NEGLI
JMPÌEGHI
E NEILÁVORI
ALLE DIPENDENZE DEI PRIVATI
Art.
4. Art.9.
Negli scrutini
per lepromozioni
digradi
daconferire
per meritocomparativo,
ilConsiglio di amministrazione,
oltreud
ogni altro requisito
dicarriera
e diservizio,
valuteràsempre, come
titolo
dimerito, facendone
constafe nel ver-bale delle
proprie deliberazioni,
laqualità
di socio didiritto
dellTaione fasci.sta fra lefamiglie
numerose.I datori di
lavoro, soggetti alla disci,plina della domanda
e de1Pofferta
di
lavoro dicui
al II.decreto-legge 21 dicem-
bre
1938-XVII,
n.1934, i quali hanno
alle lorodipendenze più di dieci lavoratori,
sono tenuti ad assumere un lavo-ratore capo di
famiglia
numerosa perogni venti lßroratori
dipendenti
ofrazione
diventi, superiore
adieel.
19-IV-1910 (XVIII)
-GAZZETTX UFFI IALE DEL REGNO D'ITALIA
-N.
931423
Per
leaziende che,
oltre lasede principale,
hanno sedisecondarie
osuccursali,
è ammessa lacompensazione
nu-merica fra i lavoratori
padri
dinumerosaprole
assunti dallasede principale
e dalle sedisecondarie
osuccursali,
in modoche Pobbligo de1Passunzione
sia osservato sultotale dei
la-yoratori dipendenti
da detteaziende.
Art. 10.
'Agli effetti
delpresente
capo èconsiderato
capo di fami-glia
numerosa colui cheabbia
non meno dicinque figli vi-
Venti e a
carico.
Sono
equiparati
aifigli
viventi e a carico ifigli caduti
inguerra o per la causa
nazionale
o per causadi lavoro.'Art. 11.
Qualora
nelterritorio
della Provincia non vi siano lavo- ratori.capi
difamiglia
numerosa in numero sufficienteper Pnssunzione
nelleproporzioni indicate
nell'art.9,
i datoridi
lavorohanno l'obbligo
diassumerelavoratori
che abbiano un numerodifigli immediatamente inferiore
aquello richie-
sto
e inogni
caso noninferiore
a tre.Art. 12.
Le Associazioni professionali
incariente del collocamentodei,
lavoratori ai sensi del R.decreto-legge
21dicembre 1938-XVII,
n.1931,
devono dare laprecedenza
ai lavoratoricapi di famiglia
numerosadisoccupati
e fraquesti
a co-loro che,abbiano
ilmaggiore
numerodifigli.
Apari
numerodi
figli
laprecedenza
è determinata in conforniità dell'arti-colo 10
delpredetto decretodegge.
A tal
flue le
Associazioniprofessionali tengono,
secondola
rispettiva competenza,
.unelenco
deilavoratori capi
difamiglia
numerosadisoccupati, distinto
perprofessione
emestiere.
Per conseguire l'iscrizione
nell'elenco i lavoratori debbonoprodurre
un certificato della statocivile
dalquale
risulti cheessi
si trovano nella condizioneprevista
dalprecedente
ar-.
ticolo
11.Art. 13.
Qualora
non siapossibile
il collocamento nel Comune diresidenza
del lavoratore capo difamiglia
numerosa disoccu-pato, l'Associazione professionale competente provvede,
surichiesta dell'interessato,
perl'avviamento
allavoro
in altri Comuni dellaProvincia,
salva l'osservanza delledisposizioni
di cui alla
legge
Gluglio 1939-XVII,
n.1002,
recante provve-dimenti
control'urbanesimo.
Qualora
ilcollocamento
possa averluogo
in Comuni dialtra Provincia, l'Associazione professionale competente
neriferisce
al Commissario per lemigrazioni
e lacolonizza- tione
per_i provvedimenti
dicompetenza.
Art. 14.
11 datore di
lavoro, qualora debba procedere
al licenzia- mento delpersonale dipendente,
hal'obbligo
dilicenziare
per altimi i
lavoratori capi
difamiglia
numerosa efra
essiquelli che
abbiano ilmaggiore
numero deifigli.
Art. 15.
Qualora
illayoratore
capo difantiglia
numerosa sia dece-dato osia
divenuto inabile
allavoro,
ledisposizioni del
pre- sente capoai applicano
almaggiore
deifigli
conviventi nellafamiglia
o,in.mancanza
difigli idonei
al lavoro e compa-tibilmente
con le necessitàdell'azienda, alla moglie.
'Art.
10.I datori di
lavoro
che alla data di entrata invigore
dellapresente legge
non abbiano alle lorodipendenze
il numerodei lavoratori capi
difamiglia
numerosa che sono tenuti adasstimere, dovranno
uniformarsi alledisposizioni
che prece- dono inoccasione
delleprime assunzioni
di nuovopersonale.
Art.
17.La
vigilanza
perl'applicazione delle disposizioni
conte-nute nel
presente
capospetta
alMinistero delle
corpora-zioni.
Nella
costituzione
dellaConunissione
centrale per il.col- locamento, istituita
conl'art.
12 del R.decreto-legge
21 di-cembre 1938-XVII,
n.1934, convertito
nellalegge
2giugno 1939-XVII,
n.739,
èaggiunto
unrappresentante
dell'Unionefascista
fra lefamiglie
numerose.Art:
18.
Per
ogni lavoratore
nonassunto,
inviolazione deÏle
norme contennte nelpresente capo,
idatori di lavoro
sonopuniti
con
l'ammenda
da L. 50a L. 300conun massimo di L. 5.000.Chiunque,
non avendonediritto, ottenga
o tenti di otte-nere con mezzi fraudolenti
occupazione quale
lavoratore capo difamiglia
numerosa ai sensi delpresente
capo, èpunito
con la
reclusione
ûno a seimesi,
salvo cheil fatto costituisca
reatopiù
grave.Fermo restando il
disposto
dell'art. 15 del R.decreto-legge
21
dicembre 1938-XVII,
n.1931,
i collocatori che non ottem-perino
alledisposizioni del presente
capo sonopuniti
conl'ammenda da
lire
100 a lire300,
salvo che il fattocostituisca
reatopiù grave.
DISPOSMONI
MNAMArt.
10.
Le
disposizioni
contenute nellapreseute legge
non si ap-plicano
alle eccezionipreviste
nelprimo
commadegli
at·ti-.coli 4 e5 del R.
decreto-legge
21 dicembre1938-XVII,
n.1934,
nè ai casi di richiesta nominativa
consentiti ai
sensi dello stesso art. 5.Art. 20.
Le
disposizioni
del I capo sono estese alpersonale degli
Enti
parastatali
ausiliari edegli
altri Entipubblici
ingenere.
Art. 21.
La
presente legge
entra invigore
dalgiorno della
suapub- blicazione
nella GazzettaUfficiale.
Ordiniamo che
lapresente,
munita delsigillo dello Stato,
siainserta
nellaRaccolta
ufficialedelle leggi
e-dei decreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osser-varla e di farla osservare come
legge
delloStato.
Data a San
Rossore,
addì 20 marzo1910-XVIII
VITTORIO
EMANUELEMUSSOLINI - GRANDI - Ül
REVEla
- Ricci Visto, il Guardasigillf: GMNN
3424 19-IV-1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 93
LEGGE
20 marzo1940-XVIII,
n. 234.Aumento
degli organici,
reclutamentodegli ufBciali
di com-lemento, avanzamento dei sottußiciali e del militari di
truppa
e
delega
al Governo per lapubblicazione
del testo unico deig>rovvedimenti legislativi sull'ordinamento
dellaRegia guardia
di finanza.
VITTORIO EMANUELE
IIIPI:R GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONERE
D'ITALIA
E DI ALBANIAIMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera
dei Fasci
edelle Corporazioni,
aunezzo delle loro
Commissioni legislative,
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:Art. 1.
Il
Corpo della Regia guardia
di finanza ècomandato da
ungenerale
diOorpo
d'armatain servizio permanente effettivo
del
Regio esercito,
esi
componedel personale
militare dicui
n°seguenti organici:
Numerodel posti
i
g per i servizi nazionaliž
Ußiciali.
Generale di divisione
(a)
. . . . . 1 - 1 - 1 Generali dibrigata (b)
. . . . . . 4 - 4 - 4Colonnelli. . . . . . . . . . . . 18 1 19 1 20 Tonenti colonnelli . . . . . . . . 42 - 42 2 44
3Iaggiori
... 48 4 52 8 600
pitani
. . . . . . . . . . . . . 22S 38 267 20 287Tenentie sottotenenti. . . . . .
(c)
37 54 424 60 484Sottußiciali
Marescialli
maggiori
. . . . . . . 717 201 921 22 943 3Iaresciallicapi
e marescialli or-dinari . . . . . . . . . . . . . 1.310 228 1.538 43 1.581
Brigadieri
. . . . . . . . . . . . 1.861 288 2.149 135 2.284Sottobrigadieri.
. . . . . . . . . 1.474 233 1.707 96 1.803Militari di truppa.
Apptmtati
. . . . . . . . . . . . 2.241 189 2.430 309 2.739Guardie . . . . . . . . . . . . . 17.938 31018.248 1.262 19.510 Allievi
guarga
. . , , . . . . . 1.660 - 1.660 -- 1.60027.913 1.54029.462 1.95831.420 (a) comandante in secondo.
(b) Comandantidizona.
(c) Compresounsottotenente maestro direttore di Landae ottosottotenenti inacstri di scherma.
(d)Hcontingento previstoperiservizi in Albaniasarà sottopostoa riesame ston oltro 11 31 dicembre 1010-XIX.
Il
personale
dellaRegia guardia
di finanza in servizio in'Africa Orientale Italiana, fino
acomplessive
714 unità di-stribuite
comeappresso:
Tenente colonnello, , . . . . . . , . . 1
Maggiore
. . , , . . . . , 1Capitani
. . . . . . . . . ,;
. . . 8Tenenti
esottotenenti
. . , , 25Marescialli maggiori
. . . . , 10Marescialli capi
emarescialli ordinari
, , . 14Brigadieri
. . , , . . . . . . . . a 30Sottobrigadieri
. . . . . . . . , , a 35Appuntati
. . . . . , . . , , . . a 26Guardie . . . . . . . . . . 594
continuaa far
parte dei posti previsti
per iservizi nazionali,
ed ò
quindi
considerato nellaposizione
dicomando.
La
disposizione
dicui
alPart. 16 del R.decreto-legge
14di-
cembre
1936-XV,
n.2374, convertito,
conmodificazioni, nella legge
10giugno 1937-XV,
n.1211, riguardante
il collocamento nellaposizione
difuori quadro
od inquella di comando det
personale ivi considerato,
haeffetto,
per ilpersonale della Regia guardia
di finanza in servizio in AfricaOrientale Italiana,
unicamente neiriguardi
diquello eventualmente eccedente
- distintamente pergrado
--iquantitativi
dicui
al
precedente
comma.Non sono
compresi negli organici di cui
alprimo coniina,
i militari della
Regia guardia
di finanza inservizio in Libia
e
quelli
adisposizione
di altreAmministrazioni, per
iquali gli assegni
nonfannocarico al bilancio
delCorpo.
Art. 2.
Possono
conseguire,
adomanda,
lanomina
asottotenente
dicomplemento
dellaRegia guardia
difinanza,
senzaesami, qualora
posseggano irequisiti di cittadinanza
e di condottarichiesti
per la nomina inservizio permanente,
esiano dichia-
rati idonei
secondo
lenormestabilite
dalregolamento:
a)
imarescialli
e ibrigadieri
dellaRegia guardia di
finanza
congedati,
che sianoprovvisti
deldiploma
di matu-rità
classica
oscientifica
o di altro titolo distudio equipol- lente, qualunque
sia ilperiodo di servizio
dasottulliciale prestato
nelCorpo;
b)
imarescialli
e ibrigadieri
dellaRegia guardia di
finanza
congedati,
-che abbianoconseguita Pammissione
al liceo classico oscientifico,
oalPistituto
tecnicosuperiore,
oposseggano al'tro
titolodi studio equipollente, purchè contino
sei
anni
diservizio
dasottufficiale
nelCorpo;
c)
imarescialli maggiori della Regia guardia di finanza,
alPatto della loro cessazione dal
servizio, purchè abbiano acquisito-
in via normale ildiritto
alcollocamento
ariposo,
peraver
compiuto
ilperiodo minimo di servizio alFuopo pre-
scritto.Art. 3.
Il limite massimo di età
per conseguire
la nomina a sotto-tenente di
complemento
èstabilito
incinquanta
anniper
imarescialli maggiori
e inquaranta
pergli altri sottulliciali.
Art. 4.
I
funzionari
civili delloStato di grado
noninferiore
alquinto
possonoottenere,
se militari incongedo
illimitatodella
Regia guardia
difinanza,
la nomina a sottotenente dicomplemento
dello stessoRegio corpo, prescindendo
dallapresentazione
deititoli di studio, piirchè
nonabbiano
supe- rato ilcinquantacinquesimo
annodi età.
Art. 5.
I sottufliciali del
Corpo
dellaRegia guardia
difinanza, che
non abbiano i
requisiti speciali
per esserenominati
sottote- nenti dicomplemento
nelCorpo medesimo,
ed imilitari
ditruppa
dellaRegia guardia
di finanza possonoesserenominati ufEciali dicomplemento
nelPArma difanteria
allecondizioni alPuopo previste
dalleleggi
sul reclutamentodegli ufficiali
del
Regio esercito.
Art. 6.
Restano ferme le
disposizioni di
cuiagli
articoli 6 e 9 -primo
comma - del R.decreto-legge
4 ottobre1935-XIII,
n.
1961,
convertito nellalegge
9gennaio 1930-XIV,
n.75.
Art. 7.
Le lettere
d)
eb) delPart.
9della legge
7giugno 1037-XV,
n.
013,
sonosostituite
comesegue:«
a)
maresciallo capo: unanno di comando direparto
odi
unità
delnaviglio
delCorpo,
o diappartenenza alla polizia
tributaria
investigativa
o ad unabrigata
volante19--IV--1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFF10I£LE DEL REGNO D'ITÀLIA
-N. 93 1425
«
b) brigadiere:
sei mesi di serviziod'istituto
inreparti di
unalegione
difrontiera
odella
Libiaodell'Africa
Orien- taloItaliana
odell'Albania,
oppured'imbarco sulle
unitàdel naviglio del Corpo
».Art. 8.
L'art. 10 della legge
7giugno 1937-XV,
n.913, ò sostituito dal seguente:
«
Non
possono esseregiudicate
ai finidelPavanzamento
algrado
dia,ppuntato
leguardie
che nonabbiano compiuto almeno
sei mesi di servizio diistituto
inreparti
di unalegione di frontiera
o della Libia odell'Africa
OrientaleItaliana
odell'Albania,
oppure diimbarco
sulleunità
delnaviglio del Corpo
».Disposizioni transitorie
efinali.
Art. 9.
I
sottuñiciali in congedo della Regia guardia
di finanzache, dal
24maggio
1915 al 4 novembre1918,
odanche in tempi diversi
datale periodo della
guerra1915-18,
abbianoprestato
non meno
di quattro
mesi dieffettivo servizio
colgrado di
brigadiere
odi maresciallo,
inzona dioperazione, presso
re-parti operanti
o pressoComandi mobilitati, purchè
nonabbiano superato cinquantacinque
anni dietà,
possono, adomanda,
esserenominati sottotenenti
dicomplemento
nellaRegia guardia di finanza, anche
senonprovvisti
deltitolo di studio
e senzaobbligo di esami, purchè abbiano
ottenuta unaricompença al
valormilitare
o unapromozione
permerito di guerra
esiano dichiarati idonei da
unaCommissione speciale di aŸnnzamento, secondo le
normeche
sarannostabilite
dalregolamento.
Per
tall ufficiali di epmplemento Pavanzamento
èlimitato
algrado di capitano.
Art.
10.
Nell'attesa della pubblicazione
delregolamento,
le normoesecutive
per ilreclutamento degli
utnciali dicomplemento della Regia guardia
difinanza,
attualmente invigore,
conti-nuerannoad essere
seguite,
perquanto possibile,
nellaprima applicazione della presente legge.
Art.
11.
Il
Governo del Re, previa deliberazione
delConsiglio del
Ninistri
e sentito ilparere
delConsiglio
diStato,
è autoris-zato a
pubblicare
il testo unico delleleggi
e deidecreti legi- slativi riguardanti l'ordinamento
dellaRegia guardia
difinanza,
.confacoltà
dicoordinare fra di
loro levarie dispo- sizioni,
diporle
in armoniacon le altreleggi
edecretilegisla.
tiri
edi apportarvi
lemodificazioni
edintegrazioni che ritenga
necessarie.
'Art. 12.
Sono
abrogate
tutte ledisposizioni
contrarie aquelle
dellapresente legge
o con éssaincompatibili.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta
ufficialedelle leggi
edei decreti
del11egno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlae di farla osservarecome
legge
dello Stato.Data
a SanRossore,
addl 20marzo1910-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI -
ÛI
REVELVisto,
ilGuardasigillf
: GUNNLEUGE 20 marzo
1940-XVIII,
n. 235.Franchigia doganale
alfrumento,
algranturco
ed alle altrogranaglie,
non atti allaalimentazione
umana,o destinati all'alle•vamento del
pollagte.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELIA NAZIONE RE
D'ITALIA
E DIALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il
Senato
e la Camera dei Fasci edelle Corporazioni.
amezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno, approvato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Art.
1.
Il
frumento
(voce 64della vigente
tariffadoganale),
il gran-turco
(voce 67), le granaglie
nonnominate (voce 69),
non attialPalimentazione
umana edestinati all'alimentazione
delpol- Iame,
sono ammessialla importazione
nelRegno
in esen-zione da
diritti
di confine.Il Ministro
g>er
le finanzedeterminerà
la modalità o lecautele
perl'applicazione della concessione.
Art.
2.La
presente legge entrerà in vigore lo
stessogiorno della
sua
pubblicazione
nellaGazzetta Ufßciale
delRegno.
Ordiniamo
che lapresente, munita del sigillo dello Stato,
sia
inserta
nellaRaccolta ufficiale
delleleggi
edei deemti
del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osser-varla e
di farla
osservare comelegge
delloStato.
Data
a SanRossore, addì
20 marzo1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussor-INI
-RIcar
- DrREVEI.
-
TAssINAnI
-RIccAnox
Visto, ilGuardasigillf
: GlüNDILEGGE
20 marzo1940-XVIII,
n. 236.Determinazione
del limiti di età per la cessazione dalservizio permanente
eRettivo ed il collocamento nella riservadegli
uiB.ciali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÀ
DELLA NAZIONERE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e
delle Corporazioni,
amezzo
delle
loroCommissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto segue:
Art.
1.
I
limiti di
età per la cessazione dal servizio e ilcolloca-
mento nella riservadegli ufficiali
dellaMilizia ,volontaria
per la sicurezza nazionale sonoiseguenti:
Ruolo . Ruolo mill- Ruolo sanitario slo contm•
eammini. aereie
Grado ordinario strativo
artig.marit
Luogotenente generale.
- anni (12 (12 (ifConsole
generale
. . » » 60 60 (10 .Console ., . . a . . »
58
58 SSPrimo
Seniore
, » 55 57 57Seniore
. . . . » 53 56 55Centurione . . , » 50 53 52
Capomanipolo
. . . . » 48 51 50Sottocapomanipolo
, , » 48 51 . 501426 19-IV-1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFFIC
ALEDEL REGXO D'ITALIA
-N. 93
Art. 2.
fšono abrogate
tutte ledisposizioni
contrariealla pre-
sentelegge, che
entra invigore
dalgiorno della
suapub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale
delRegno.
Ordiniamo che
lapresente, mûnita
delsigillo
delloStato,
sia
inserta
nellaRaccolta ufficiale
delleleggi
edei
decretidel
Regno d'Italia,
mandando achiunqye spetti
di osser-yarla
e di farla osservare comelegge dello
Stato.Data a San
Rossore,
addì20
marzo1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
31USSOLINI
- I)I REVEL Visto, uGuardasigilli:
GRANDILEGGE
16aprile 1940-XVIII,
n. 237.Miglioramenti
economici a favore deldipendenti
dello Statoo da Enti
pubblici
.e delpensionati
a caricodello
Stato o del Fondopensioni
delle ferrovie dello Stato.VITTORIO EMAXUELE III
.PER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTÂ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera
dei Fasci
edelle Corporazioni,
amezzo delle loro
Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi
abbiamo sanzionato
epromulghiamo quante segue:
Art.
1.Sono
aumentate inragione
del 10 percento le misure dille competenze attualmente
invigore dei dipendenti dalle Amml- nistrazioni statali,
compresequelle
conordinamento auto- nomo,
atitolo:
di
stipendio
esupplemento
diservizio attivo;
di
indennità
di carica pergli ufficiali della Milizia Vo- lontaria
perla Sicurezza Nazionale;
di paga,
e annessasovrapaga
nonutile
apensione, de- gli appartenenti alle Forze
armate od aiCorpi organizziti
militarmente
aservizio dello Stato;
di
retribuzione degli incaricati
stabiliaddetti
aipub- blici servizi statali;
di paga
degli operai permanenti;
di
retribuzione,
o paga, osalario,
odaltra analoga
com-petenza, comunque denominata, del personale
non diruolo;
di retribuzione dei ricevitori
deigeneri
dimonopolio,
dei ricesitori postelegrafonici ed
in generedel personale
re-tribuito
adaggio
o in base acoefficienti riferiti alla entità
e
durata delle prestazioni:
di
aggiunta
difamiglia
erelative quote complementari,
di
indennità temporanea
mensile dicaroviseri
erelative quote supplementari,
disoprassoldi
ed altriassegni
atitolo
di
caroviseri.
Nulla
è innovatoalle disposizioni vigenti
nei confronti deisalariati,
pereffetto delle quali
un decimo della paga oretribuzione
non ècomputabile
ai fini del trattamento diquiescenza
e dilicenziamento.
·
Art. 2.
Per il
personale
digruppo
Cdell'ordinamento gerarchico, agli stipendi
fissati con latabella
n. 1delPAllegato
I allalegge
20aprile 1939-XVII,
n.501,
sono sostituitiquelli
dicui
alPannessa
tabella A.Sono analogamente sostituiti dagli stipendi
di cui all'an- nessa tabella Bquelli stabiliti
conl'allegato
VI allacitata legge
n. 591 per ilpersonale degli Uffici
dell'Amministra-zione
delleferrovie dello
Statoclassificato
ingrgppo
U.Per
detti personali l'aumento stabilito
dalprecedente
arti-colo 1 si
applica sulle
misuredegli stipendi
indicate nelle annessetabelle
A eBesugli importi
deisupplementi
di ser-vizio attivo fissati
dalle tabelle
annesse alla stessalegge
n. 501.
Art.
3.
Gli aumenti
derivanti dalla prima applicazione dei prece- denti
articoli 1 e 2 non sonocomputabili agli
efetti delriassorbimento degli assegni personali
ingodimento
al 31niarzo
1910-XVIII.
L'importo dell'assegno previsto
dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre1923-II,
n.2395,
equello dell'assegno
stabilitodal
secondocommadell'art.
4della legge
27giugno 1920-VII,
n.
1047,
sarannoriliquidati,
conefetto
dal 1°aprile 1940-XVIII, in
basealle
nuove misure dellecompetenze
pre-viste dai citati articoli.
Salvo
ildisposto
delsuccessivo
art.4, gli
aumenti mede- simi nonhanno effetto sulle indennità
ecompetenze previste dalPultimo
commadell'art.
2della legge
20aprile 1930-XVI I, n.501, ancorchè dette inilèlliiità~e'tompetenze siano
rag-gangliate
ograduate secondo gli stipendi
egli assegni
con-siderati
neiprecedenti articoli
1 e2.
Art.
4.
Kel
caso di missioniespletate nel Regno
ed inquello
dimissioni
dalRegno
inColonia,
onell'interno delle Colonie,
ov:rero
nelle Isole italiane dell'Egeo,
cessa di esserò opera-tiva, sulla misura delle indennità giornaliere
disoggiorno,
la riduzione
del 12 per centostabilita
con l'art. 6del Regio decreto-legge
14aprile 1934-XII,
n.501, convertito
nellalegge
14giugno 1931-XII,
n.1038.
Art.
5.
Per i
personali retribuiti parzialmente
ointegralmente
acarico
dibilanci
nonstatali, l'onere degli aumenti previsti dalla presente legge graverà sugli
Entiche attualmente
so-stengono
lespese, nelle medesime rispettive proporzioni.
Art.
G.
Le pensioni ordinarie, dikette
edi riversibilita, comprese
quelle privilegiate,
egli nssegni vitalizi, temporanei
e rin-novabili, liquidati
o daliquidarsi
a caricodello Stato,
delFondo
pensioni
delleferrovie dello Stato,
delFondo per
ilculto, del
Fondo di beneficenza e direligione della
città diRoma,
dellaAzienda
deipatrimoni riuniti
execonomali, degli
Archivinotarili
e del cessato Commissariatodell'emi-
grazione,
afavore degli impiegati civili, dei militari,
deisalariati e
delle
lorofamiglie,
percessazioni
dal servizio oper morte avvenuta
anteriormente
alla data di entrata invigore,della presente legge,.°sono
aumentato nellamisura
deldieci
per cento.Sono del
pari
numentate deldieci
per cento lepensioni dirette
ediriversibilità
egli assegni graziali vitalizi, tempo-
ranei e
rinnovabili, liquidati
o daliquidarsi
acarico
delloStato
secondo
le norme del cessatoregime austro-ungarico,
afavore del
personale civile
emilitare
delle nuoveprovincie,
e le