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martedì 29 APRILE 1975

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Resoconti Parlamentari 1047 Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

C C C X X X I X S E D U T A

(Antimeridiana)

m a r t e d ì 29 APRILE 1975

Presidenza del Presidente FASINO

I N D I C E

P ag .

D isegni di leg g e (D iscu ssio n e) :

« N orm e p e r l ’in ce n tiv a z io n e d ell’a ttiv ità ed ili­

zia delle co o p e ra tiv e n e lla R e g io n e sicilia n a e m od ifich e a l co n tro llo sugli a tti d ei Com uni co n ce rn e n ti stru m e n ti u rb a n is tic i » (525 - 527 - (539/A) (S e g m to ) :

P R E S ID E N T E 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1062 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 M A T T A R E L L A , A s ses so re alla P residen za , d e le­

gato al bilan cio . 1049, 1052, 1053, 1064, 1065, 1067, 1069 D E P A S Q U A L E . . . . 1050, 1054, 1063, 1067, 1068 V E N T IM IG L IA , P resid en te della C om m issione

e r e l a t o r e ... 1053, 1062, 1063, 1066, 1068 l o m b a r d o ... 1054, 1066 PIN O , A ssesso re ai la vori p u b b lici . . . 1068

« N orm e p e r i l fin an ziam en to d ella spesa e p er l ’erogazione d ell’a ssisten z a o sp ed aliera » (594 600/A) :

P R E S ID E N T E A RN O N E, re la to re

1055 1055

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

BELLAFIORE, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Discussione del disegno di legge: « Norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle coo­

perative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Cornimi concernenti strumenti urbanistici » (525 - 527 - 539/A) (se­

guito).

PRESIDENTE. Si passa al punto primo deir ordine del giorno: Discussione del dise­

gno di legge: « Norme per Tincentivazione dell’attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei comuni concernenti strumenti urbanistici » (525 - 527 - 539/A) (seguito), po­

sto al numero uno del pmito primo dell’or­

dine del giorno.

Ricordo che l’esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta numero 338 del 23 aprile 1975, dopo l’approvazione del­

l ’articolo 10.

Ricordo, altresì, che l’articolo 8 era stato accantonato su richiesta del presidente della Commissione.

GIUBILATO. Signor Presidente, a nome della Commissione propongo che il predetto articolo 8 rimanga, per il momento, ancora accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazio­

ni, così rimane stabilito.

Invito il deputato segretario a dare let­

tura deU’articolo 11.

BELLAFIORE, segretario ff.:

R esocon ti, £ 142 (500)

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Resoconti Parlamentari 1048 — Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

« Art. 11.

La Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani nella misura massima di lire 70 miliardi per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei pia­

ni di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167 e successive modifiche e inte­

grazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, con­

venzionata ed agevolata;

b) esecuzione delle opere di urbanizza­

zione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lettera a);

c) acquisizione delle aree di cui agli arti­

coli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, nu­

mero 865, e esecuzione delle relative opere di urbanizzazione.

Air assegnazione delle anticipazioni si prov­

vede con decreto del Presidente della Re­

gione, su proposta deH’Assessorato regionale dei lavori pubblici, previa istanza dei Comuni interessati e con le modalità previste dall’ul­

timo comma deU’art. 3 della presente legge.

La erogazione deiranticipazione avverrà sulla scorta del progetto delle opere occor­

renti, contenente le indicazioni delle aree da espropriare, approvato dagli organi compe­

tenti secondo le vigenti disposizioni.

L ’ accreditamento dell’ importo spettante sarà effettuato a favore del legale rappre­

sentante del Comune presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali. La valuta relativa va calcolata dal giorno suc­

cessivo a quello della effettuazione delle sin­

gole operazioni.

Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annual­

mente in entrata nel bilancio della Regione.

I Comuni sono tenuti a rimborsare aH’.Am- ministrazione regionale le somme riscosse dai soggetti obbligati a corrispondere ai Comuni stessi, ai sensi deH’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, il corrispettivo del costo delle aree acquisite e delle opere di urbanizzazione eseguite mediante utilizzazio­

ne della anticipazione nonché gli introiti de­

rivanti dalla cessione delle aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865. I rimborsi dovranno essere ef­

fettuati nel termine di due mesi dalla data

della riscossione delle somme da parte dei Comuni.

Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto, il Comune dovrà rimborsare alla Regione, a conguaglio dei versamenti effettuati ai sensi del precedente comma, l’importo residuo della anticipazione riscossa.

L ’ammontare delle anticipazioni rimbor­

sate dai Comuni viene destinato alla conces­

sione di nuove anticipazioni per le finalità di cui al presente articolo.

I Comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui all’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare deiranticipazio­

ne prevista dal presente articolo dovranno dimostrare di avere già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui relativi.

In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai Comu­

ni saranno rimborsate all’atto della riscos­

sione del mutuo contratto con la Cassa depo­

siti e prestiti ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emenda­

menti:

sostituire l ’articolo 11 con il seguente:

« La Presidenza della Regione è autoriz­

zata a concedere anticipazioni ai Comuni si­

ciliani per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree incluse nei pia­

ni di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167., e successive modifiche ed inte­

grazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, conven­

zionata ed agevolata;

b) esecuzione delle opere di urbanizza­

zione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lettera a);

c) acquisizione delle aree di cui agli arti­

coli 26 e 27 della legge .22 ottobre 1971, numero 865, ed esecuzione delle relative ope­

re di urbanizzazione.

Le anticipazioni di cui al comma prece­

dente non possono superare Timporto com­

plessivo di lire 70 miliardi, e devono essere commisurate aU’ammontare del progetto delle

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Eesooonti Parlamentari 1049 Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap m l e 1975

opere occorrenti, contenente l’indicazione delle aree da espropriare, approvate dagli or­

gani competenti secondo le vigenti disposi­

zioni »;

Articolo 11 bis:

« Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione previa istanza dei Comuni interes­

sati corredata:

1) da apposito certificato rilasciato dall’As- sessorato regionale dei Lavori pubblici atte­

stante l’importo del progetto e gli estremi di approvazione del progetto stesso;

2) da nulla osta airaccoglimento delle ri­

chieste rilasciato dal predetto Assessorato;

3) da delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni ed a rilasciare le delegazioni secondo le modalità previste dal presente

articolo.

L’accreditamento deH’anticipazione spet­

tante sarà effettuato a favore del legale rap­

presentante del Comune beneficiario presso gli stabilimenti siti nei qapoluoghi di pro­

vincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste ai punti a), b) e c), mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

Le anticipazioni saranno rimborsate dai Comuni utilizzando le somme riscosse a qual­

siasi titolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865.

I rimborsi sopracitati dovranno essere ef­

fettuati nel termine di due mesi dalla data di riscossione delle predette somme.

Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto il Comune dovrà pagare alla Regione sino alla concorrenza del debito residuo le delegazioni, debitamente ac^

Gettate dall’Intendenza di Finanza, che saran­

no rilasciate dal Comune stesso aH’atto della uhimazione delle opere, a valere sui cespiti di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972, numero 638, o su altri cespiti delegabili.

_ I Comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui airarticolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare deH’anticìpazio- ne prevista dal presente articolo, dovranno

adottare delibera di cessione dei suddetti mutui in favore della Regione e dimostrare di avere già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi.

In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai Co­

muni saranno rimborsate aH’atto della ri­

scossione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti »;

Articolo 11 ter:

« Le anticipazioni di cui aU’articolo 11 da ripartire in tre esercizi finanziari in relazio­

ne alle effettive necessità, sono poste a ca­

rico del bilancio del fondo di solidarietà na­

zionale e del bilancio della Regione, rispet­

tivamente per lire 50 miliardi e 20 miliardi.

Alla spesa relativa si provvede con le en­

trate previste agli articoli precedenti.

Per l’esercizio finanziario in corso sono au­

torizzate a carico del bilancio del fondo di solidarietà anticipazioni per 10 miliardi ».

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,40)

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento;

alVultimo comma d ell’emendam ento sosti­

tutivo d ell’articolo 11, aggiungere il se­

guente:

« Sono anmiessi ai benefici previsti dal pre­

sente articolo i Comuni inclusi in programmi formulati dall’Assessore regionale ai Lavori pubblici, sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Com­

missione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana competente per materia ».

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente, poiché gli articoli sostitutivi presentati dal Governo, 11, 11 bis e 11 ter, costituiscono un tutt’uno, in quanto sostituiscono il mec­

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Resoconti Parlamentari 1050 — Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975

canismo previsto dal vecchio articolo 11 del disegno di legge, vorrei pregarla di consen­

tire una valutazione generale degli stessi, nel senso che trattandosi negli articoli suc­

cessivi di adempimenti relativi al primo emendamento, cioè all’articolo 11, una even­

tuale non valutazione positiva degli altri emendamenti renderebbe inutile la votazione del primo.

Quindi vorrei pregarla che sia consentita aH’Asseniblea una votazione sugli emenda­

menti, globalmente considerati.

Gli emendamenti articoli 11, 11 bis e 11 ter, costituiscono una revisione, dal punto di vista della funzionalità e della garanzia per l’era­

rio regionale, della impostazione del testo li­

cenziato dalla Commissione. La Commissione ha scelto per questa hnalità il meccanismo delle anticipazioni, per favorire i comuni, ne­

gli obiettivi di acquisire le aree incluse nei piani di zona, di eseguire opere di urbaniz­

zazione primaria, di acquisire aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 865.

E ’ chiaro che il meccanismo di anticipa­

zione, per essere tale, deve avere una per­

fetta rispondenza nel meccanismo del rien­

tro, non potrebbe essere accolto un mecca­

nismo di anticipazione se non si provvedesse in termini di certezza il relativo rientro, altrimenti il meccanismo non avrebbe cer­

tezza giuridica, sarebbe esposto a censure di varia ragione in bitte le sedi, nelle prime e nelle successive, comprese quelle del con­

trollo amministrativo, perchè è chiaro che non può essere emesso un mandato di anti­

cipazione se non c’è allegato al mandato, come accade per le anticipazioni comuni, la dimostrazione della certezza del rientro.

Per queste ragioni, l’articolo 11 bis, oltre ad indicare le modalità con le quali i co­

muni dovranno formulare le domande, indica alcuni criteri aggiuntivi, rispetto a quelli pre­

visti dalla Commissione, per rafforzare la cer­

tezza del recupero delle anticipazioni stesse.

Infatti, non è certo sufficiente a garan­

tire la certezza del rientro, l ’ipotesi — che è un’ipotesi aleatoria — del realizzo da parte dei comuni, dei prezzi delle aree urbaniz­

zate. Si tratterebbe di un fatto non solo in­

certo nella durata, ma incerto anche nella sostanza.

Nè è un fatto sufficiente quello previsto dalla Commissione, cioè di avere iniziato le procedure per i mutui.

E ’ chiaro che perchè ranticipazione venga concessa è necessario che i comuni dimo­

strino di essere stati autorizzati a contrarre i mutui e quindi i mutui possano costituire il cespite di reingresso dell’anticipazione da parte del comune. In questa luce va vista l’ipotesi della delegazione di altri cespiti, che costituisce appunto certezza di.recupero, trattandosi nella prima ipotesi di un fatto incerto.

Se dovessero esserci delle perplessità in relazione a queste aggiunzioni, io non credo che si possa mantenere il sistema delle anti­

cipazioni, perchè esso non sarebbe sufficien­

temente perfetto nel meccanismo di rientro, che è condizione essenziale perchè rantici­

pazione appaia legittima; non solo per un fatto formale, ma soprattutto per un fatto sostanziale, perchè nel momento in cui l’ipo­

tesi del rientro è un’ipotesi aleatoria, io sa­

rei costretto a dare la copertura all’uscita della spesa complessiva di 70 miliardi; e la copertura, per un importo di questa natura, naturalmente meriterebbe un momento di ri­

flessione.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, ono­

revoli colleghi, il punto di partenza, per quanto riguarda questo provvedimento pre­

visto dall’articolo 11, cioè a dire un fondo che metta in condizioni i comuni di acquisire queste aree, di urbanizzarle neH’ambito dei piani, è stato sancito nel programma di in­

terventi. L ’onorevole Assessore Mattarella ri­

corderà che c’è un punto preciso nel pro- graroma di interventi, che è qualificante da questo punto di vista in direzione dei co­

muni, che affronta questo problema e dice che la Regione deve mettere in condizione i comuni di operare in questa direzione.

Sulla base della esistenza di norme sta­

tali, le quali, peraltro, come è stato annun­

ciato recentemente, dovrebbero essere am­

pliate e impinguate dal punto di vista finan­

ziario, si è detto in Commissione — e- credo giustamente — che non bisogna predisporre una norma che sollevi i comuni daU’obbligo di richiedere i benefici dello Stato e che non sia sostitutivo di un meccanismo sta­

tale. Questo era il concetto, che ci ha ispi-

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Resoconti Parlomentari 1051 Assemblea Regionale Sicilicma

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

rato, quando invece di dire: fondo intera­

mente a carico della Regione, che avrebbe attirato tutti i comuni intorno a quel fondo, si disse: anticipazione. Ma anticipazioni in che senso? Anticipazioni nel senso che bi­

sogna votare delle norme che intanto obbli­

ghino i comuni a restituire le somme riscos­

se, attraverso la cessione di queste aree.

’l colleghi sanno che le aree urbanizzate vengono cedute ai beneficiari, che possono essere governativi, che possono essere singoli per l’edilizia convenzionata, e il prezzo di cessione è l’indennità di esproprio, più le opere di urbanizzazione. Quindi, la certezza teorica del rientro di queste somme esiste, perchè sono aree che dovramio essere ce­

dute; sono aree che vengono urbanizzate dopo che sono state assegnate alle coope­

rative.

Da questo punto di vista a me pare che la certezza, perchè si dica anticipazione esi­

ste; ci può essere il rischio che dopo avere acquisito aree già assegnate, dopo averle ur­

banizzate, il comune non le ceda più. In questo caso l’anticipazione non avrebbe più rientro. Ma mi sembra un caso veramente non ipotizzabile della fase attuale.

L’altra condizione che la Commissione aveva posto era quella che essendoci la legge dello Stato, la 865, che consente l’accesso a quei 300 miliardi che devono essere dati per queste finalità e che per altro vengono dati sulla base di elenchi che vengono formulati dalla Regione su richiesta dei comuni, il comune, prima di accedere aU’anticipazione deve iniziare la pratica per la erogazione del mutuo dello Stato e deve essere obbligato per norma, nel caso in cui ottenga il mu­

tuo dello Stato, a cederlo per la parte che è stata anticipata dalla Regione. Però, tutto questo è incerto e comunque non è perfezio­

nato. Se noi introduciamo nella legge, come è nella proposta dell’Assessore al bilancio, la disposizione: « i comuni autorizzati a stipu­

lare i mutui di cui all’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, per beneficiare dell’anticipazione prevista dal presente arti­

colo » (cioè della nostra anticipazione) « do-

■ vranno adottare delibere di cessione dei sud­

detti mutui in favore della Regione e dimo­

strare di avere già inoltrato alla Cassa depo­

siti e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi » vuol dire che l’anticipa­

zione nostra può valere soltanto nei confronti

di quei comuni i quali hanno avuto concesso già il mutuo.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Non è esatto.

DE PASQUALE. Non l’avranno avuto som- ministrato, ma dovranno adottare delìbere di cessione dei suddetti mutui.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Ora per allora.

DE PASQUALE. Io posso chiedere una cosa che mi è stata assegnata, quindi, mi pare che questo è il punto da chiarire. Io non conosco a fondo le norme tecniche che in­

teressano il bilancio; però, il concetto che bisogna salvaguardare consiste nell’obbligo di restituire tutte le somme neU’ambito del­

l’anticipazione che saraimo rientrate al co­

mune sulla base delle cessioni. Questo è già certezza. Secondo, l’obbligo per i comum di avere iniziato la pratica per la concessione del mutuo dello Stato. Se questo comporta una insufficienza di certezza di rientro, al­

lora mettiamo la copertura, perchè questo è scritto nel piano di interventi; se per mag­

giore cautela l’Assessore vuole che ci sia la copertura, allora mettiamo la copertura, ma lasciamo il sistema deU’anticipazione, che do­

vrebbe funzionare. Se noi vogliamo garan­

tirci del fatto, davanti agli organi di con­

trollo, che ci vuole comunque una copertura nella ipotesi di una labilità di queste norme di rientro, mettiamo la copertura, ma la­

sciamo le norme di rientro perchè, labili per quanto siano — secondo me non lo sono - noi possiamo sostenere legittimamente che si tratta di un prefinanziamento che noi diamo ai comuni di una somma che ai comuni rien­

trerà, sulla base della cessione.

Io conosco parecchie leggi votate dalle Re­

gioni a statuto ordinario che prevedono pre­

finanziamenti sulla cessione delle aree; po­

tremmo eventualmente riscontrarle.

E ’ fuori discussione che il mutuo a pareg­

gio del bilancio, mutilato per quanto sia ci dovrà essere; ma qui noi dobbiamo valutme Tipotesi in cui il comune, pur avendo fatto richiesta del mutuo, non lo ottenga ^dallo Stato. In questo caso noi abbiamo un altra copertura di rientro che è quella della ces­

sione delle aree. Ma se noi prevediamo che

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Resoconti Parlamentari 1052 Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975

necessariamente deve ottenere il mutuo, que­

sta legge non sarà applicabile perchè do­

vrebbe funzionare soltanto nei confronti di quei comuni i quali hanno già ottenuto il mutuo.

Questi comuni in Sicilia sono pochi.

Noi non potremmo rispettare la finalità della legge che peraltro si riferisce alle co­

struzioni cooperative, cioè a dire a un im­

pegno della Regione a finanziare le costru­

zioni cooperative di edilizia popolare; e, quin­

di, a mettere i comuni in condizioni di dare queste aree creando un sistema di rientro che sia il più garantito possibile, ma non creando mi sistema che poi blocchi tutta la legge sia quella della 'acquisizione della uti­

lizzazione delle aree e sia anche quella delle cooperative. Perchè io non so a che cosa servirà la legge quando la cooperativa avrà il finanziamento e poi il comune non sarà praticamente in grado di mettere l’area a di­

sposizione per costruire e, quindi, per fare rientrare anche i soldi che il comune avrà anticipato.

Questo era il concetto che attraverso lun­

ghe discussioni si è enucleato in Commissio­

ne. Quindi, per quanto ci riguarda, noi siamo disposti a tutte le modifiche che si possano introdurre per maggiore chiarezza. Ma deve essere assolutamente chiaro e indiscutibile che il comune ha diritto ad avere quella che noi chiamiamo anticipazione «anche nel caso in cui non abbia ottenuto dallo Stato il mu­

tuo, purché ne abbia fatto richiesta e quin­

di la pratica con lo Stato sia iniziata.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho l’impressione che i colleghi abbiano avuto una sensazione di­

versa della consistenza degli emendamenti presentati dal Governo, rispetto alla impo­

stazione votata dalla Commissione. La Com­

missione aveva votato un testo in base al quale si legge: « I comuni autorizzati a stipulare mutui di cui aH’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 »; il che significa che la Commissione aveva scelto

di dare l’anticipazione ai comuni autorizzati ai sensi dell’articolo 45.

VENTIMIGLIA, Presidente della Commis­

sione. Non di darla.

MATTARELLA, A ssessore alla Presidenza, delegato al bilancio. La Commissione ha in­

cluso « anche i comuni che hanno... ». Mi sono limitato ad aggiungere che questi co­

muni, che sono autorizzati e che quindi sono stati ammessi al beneficio del mutuo, perchè l ’autorizzazione a stipulare i mutui è prevista dall’articolo 45...

MARILLI. Questa è una aggiunta.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Mi sono limitato ad ag­

giungere che debbono votare una delibera di cessione dei mutui.

DE PASQUALE. La Commissione però deve specificare che sono inclusi quei co­

muni che hanno ottenuto il mutuo, e sono esclusi gli altri.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Il problema è molto semplice: se la Commissione ha inteso in­

cludere i comuni autorizzati ai sensi dello articolo 45, l’emendamento del Governo è soltanto un perfezionamento di ordine for­

male, ma indispensabile nel senso che, trat­

tandosi di comuni autorizzati a stipulare mutui, la cessione del mutuo può essere fatta ora per allora, cioè ora, dopo l’auto- rizzazione, ma prima della stipula, tant’è che l’emendamento dice: « debbono dimo­

strare di avere inoltrato gli atti » il che significa che non li hanno stipulati; quindi, non sf chiede la stipula del mutuo, si chiede, così come diceva il penultimo comma dello articolo 11 del testo della Commissione, che

« quei comuni che siano autorizzati a stipu­

lare, facciano la delibera di cessione del mutuo ». Se si vuole estendere a comuni che non abbiano il beneficio della legge nu­

mero 865, il problema è radicale. Non c’è un problema di anticipazione. Su che cosa restituiscono i comuni l’anticipazione che è della Regione?

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Resoconti Parlamentari 1053 — Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

BARCELLONA. Sull’alienazione delle aree.

MATTARELLA, A ssessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Ma l’alienazione è un fatto assolutamente incerto, perchè il co­

mune può urbanizzare; ma può accadere che non realizzi le somme da quelle aree.

DE PASQLfALE. Lei ha detto prima: le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi ti­

tolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. L ’ho incluso per la sem­

plice ragione che c’era nel disegno di legge della Commissione e non c’è ragione di to­

glierlo. Le altre cose sono subordinate: nel­

l’ipotesi in cui il comune non ha da resti­

tuire su questi cespiti, dovrà restituire su qualche altra cosa. E non credo che si possa pensare ad una anticipazione nella misura di 70 miliardi senza che ci sia la certezza che i comuni restituiscano alla Regione que­

ste somme entro un arco ragionevole di tempo; tant’è che nelTemendamento predi­

sposto dal Governo si dice che le altre clausole entrano in funzione se dopo tre anni i comuni non hanno pagato con i ce­

spiti di cui all’articolo 26, 27 e 35 della legge numero 865. Se trascorso un triennio il comune non ha pagato con questi cespiti, allora dovrà pagare con altri cespiti. Ma io credo che questo sia un fatto assoluta- mente condizionante dell’ipotesi di anticipa­

zione, altrimenti non è una anticipazione.

Io non contesto affatto che nel piano di sviluppo ci sia una ipotesi di spesa per questo obiettivo, ma l ’ipotesi è un’altra, non si tratta di anticipazione ma si tratta di una spesa diretta da parte della Regione.

MARILLI. Allora bisogna fare una distin­

zione tra i comuni che non hanno fatto la pratica per avere il mutuo e quelli che l’han- no- già fatta.

VENTIMIGLIA, Presidente della Commis­

sione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTIMIGLIA, Presidente della Commis­

sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione nella formulazione originaria delTarticolo 11 aveva prefigurato un fondo di rotazione in favore di tutti i comuni al fine di consentire ai comuni medesimi l’acquisi­

zione delle aree incluse nei piani di zona per la realizzazione di impianti di edilizia con­

venzionata e la esecuzione delle opere di ur­

banizzazione nonché l ’acquisizione delle aree previste dagli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865; cioè, la Commis­

sione intendeva estendere il sistema previsto dal fondo di rotazione in favore di tutti i Comuni.

Successivamente, dopo che il testo è stato esaminato dalla Commissione di finanza, la Commissione ha ritenuto di modificare in parte il precedente orientamento al fine di evitare che l’intervento regionale diventasse intervento totalmente sostitutivo deU’inter- vento statale. Poiché la legge 22 ottobre 1971 aveva incluso alcuni comuni tra quelli aventi diritto all’erogazione di somme per l’esecuzione di opere di urbanizzazione, la Commissione ha detto che dobbiamo, con questa nuova formulazione, stimolare i co­

muni a presentare le domande al fine di avere le relative somme da parte dello Stato.

E così era stato esattamente formulato il penultimo comma dell’articolo 11.

La Commissione si rende conto delle argo­

mentazioni sostenute dal Governo per quanto riguarda Tistituto delle anticipazioni che deve essere sorretto dalla certezza del rientro e che quindi deve essere assistito da un atto futuro e certo; però non può snaturare, ac­

cettando questa impostazione del Governo, la originaria impostazione per cui potremmo ri­

tornare all’antica formulazione che prevedeva il fondo di rotazione con la modificazione ag­

giuntiva al penultimo comma dell’articolo 11, diretta ad assicurare Teventualità del rientro .ove i Comuni siano stati inclusi negli elen­

chi e abbiano poi a stipulare i successivi mutui.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente,

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Resoconti Parlamentari 1054 — Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975

vorrei ulteriormente specificare che la dizio­

ne relativa ai mutui autorizzati ad assicu­

rare la legge numero 865, è riferita soltanto ai comuni che sono stati autorizzati a sti­

pulare i mutui, non a tutti i comuni. Non c’è nessuna norma che estende l’obbligo di beneficiare della legge numero 865 per go­

dere delle anticipazioni.

MARILLI. Sono due i casi.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Le ipotesi sono due.

Per tutti i comuni la cessione di delegazioni che sono concretizzabili al terzo anno, cioè successivamente alla eventuale inadempienza del comune con questi cespiti; per i comuni che, invece, sono autorizzati la condizione è che cedano i mutui.

DE PASQUALE. Scusi, ci spieghi il pro­

blema della delegazione.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Le delegazioni sono del­

le somme che i cornimi percepiscono dalla finanza statale. Quindi, io debbo, per avere la certezza del rientro, chiedere ai comuni che in subordine alle somme di cui àgli articoli 26, 27 e 35 mi si cedano delle dele­

gazioni, cioè delle promesse di pagamento da riscuotere dopo il terzo amio, subordi­

natamente all’insuccesso della prima ipotesi da parte dei comuni, per importo uguale a quello delle anticipazioni. Questa è una condizione assolutamente irrinunciabile per­

chè vi sia anticipazione.

DE PASQUALE. Cioè tre anni dopo che hanno ceduto le aree.

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Infatti, Temendamento recita: « qualora entro tre anni dall’ulti­

mazione delle opere, le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto, il co­

mune dovrà pagare alla Regione fino alla concorrenza ». E questa è condizione irri­

nunciabile. Il comma successivo prosegue:

« i Comuni autorizzati a stipulare i mutui... ».

Ora, non è pensabile che vi siano dei comuni che siano autorizzati in base alla legge 865 ad ottenere il mutuo dello Stato e questo mutuo non debba essere ceduto subito alla Regione;

perchè ripotesi che il Comune lo possa poi, per cause indipendenti anche della sua vo­

lontà, destinarlo altrove è un’ipotesi irreale.

Non vedo perchè il Comune che abbia avuto questo beneficio non debba, ora per allora, cederlo alla Regione a garanzia delle antici­

pazioni che percepisce.

Quindi, io penso che il meccanismo è stato studiato perchè l ’ipotesi sia un’ipotesi realiz­

zabile, efficiente e legittima da tutti i punti di vista.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, per fu­

gare ogni dubbio rinterpretazione di queste norme è la seguente: tutti i Comuni, indi­

pendentemente dall’inizio della pratica di mu­

tuo nei confronti dello Stato, hanno diritto a chiedere Tanticipazione. I Comuni che non sono stati autorizzati a stipulare mutui con lo Stato sono obbligati dai commi precedenti a rimborsare l’anticipazione alla Regione, sulla base dei rientri per la cessione delle aree e nel caso in cui non abbiano ceduto dopo tre anni dal completamento queste aree, de­

vono rispondere con altri cespiti.

I Comuni, invece, che siano già stati auto­

rizzati a stipulare mutui con lo Stato, do­

vranno adottare delibere di cessione dei sud­

detti mutui alla Regione.

E per i comuni che hanno chiesto la con­

trazione del mutuo, senza che ancora siano stati autorizzati, cosa succede?

MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Rientrano nella prima ipotesi da lei formulata.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, questa norma elaborata dalla Connnissione di me­

rito è stata lungamente e attentamente va­

lutata in Commissione e fuori della Commis­

sione e anche dalle forze politiche.

Io non vorrei che da una discussione pu­

ramente formale venisse fuori non una norma chiara, esplicita e di sollecita attuazione ma un bisticcio di carattere legislativo con la con-

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.RBSOConti ParlmnentaTi 1055 Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

segueiiza poi che noi avremmo deluso le aspettative e le attese dei Comuni. Ora, è appunto per questi motivi che, a mio avviso, si devono chiarire con molta nitidezza alcuni punti fondamentali. Queste diverse ipotesi di Comuni che sono stati autorizzati, di comuni che non sono stati autorizzati, e di comuni che non avranno certamente Tanticipazione o i mutui, anzi, da parte dello Stato, devono essere fatte non per interpretazione dei la­

vori parlamentari, secondo i principi gene­

rali del Codice civile, ma secondo me, in termini molto chiari e molto precisi; perchè questa norma è attesa dai Comuni, che vo­

gliono rispondere positivamente ad alcune istanze sociali che si stanno verificando so­

prattutto negli ultimi mesi, a livello di ur­

banizzazione di terreni e di concessioni di terreni edilizi alle cooperative e ai privati che ne abbiano i requisiti.

Io, quindi, desidero pregarla — non mi voglio diffondere sul merito della questione perchè farei perdere tempo aU’Assemblea e non serve — se possiamo sospendere bre­

vemente la discussione di queste norme e chiarirci le idee tra tutti, per evitare ap­

punto che dalla interpretazione del Governo, dalla interpretazione dei singoli deputati ne venga fuori poi nella normale attuazione della legge, un bisticcio ed una confusione tali, che non permetta una attuazione della normativa predisposta.

Io desidero pregarla, onorevole Presidente, di sospendere per venti minuti la votazione deH’artioolato in modo da consentire una ri­

flessione e un approfondimento dei temi in discussione.

PRESIDENTE. Propongo che i lavori pro­

seguano con la discussione del disegno di leg­

ge iscritto al numero due del punto primo dell’ordine del giorno.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge; « Norme per il finanziamento della spesa e per l’erogazio­

ne dell’assistenza ospedaliera» (594-600/A).

PRESIDENTE. Si passa al numero 2 del punto primo deU’ordine del giorno: « Inor­

ine per il finanziamento della spesa e per la

erogazione dell’assistenza ospedaliera » (594 - 600/A).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Arnone.

ARNONE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito, con modifica­

zioni, in legge 17 agosto 1974, numero 386, ha profondamente innovato il sistema di fi­

nanziamento della spesa ospedaliera, avendo abolito, con effetto dal 1° gennaio 1975, la retta di degenza onnicomprensiva di cui al­

l’articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 e avendo istituito un « Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera » de­

stinato al finanziamento della spesa ospeda­

liera stessa, e della spesa per rimpianto, la trasformazione e rammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rin­

novo e racleguamento delle attrezzature sa­

nitarie come sta scritto nell’articolo 14, pri­

mo comma di quella legge.

Il Fondo nazionale per l’assistenza ospe­

daliera viene, quindi, ripartito fra le Re­

gioni, secondo parametri determinati nume­

ricamente per le singole Regioni, in base ad elementi demografici, igienico-sanitari, al nu­

mero dei posti-letto, alla durata media delle degenze, allo stato delle strutture, attrezza­

ture e servizi ospedalieri, agli indici socio­

economici, alla mobilità della popolazione, tenendo conto della esigenza di pervenire alla erogazione di prestazioni uniformi e di eliminare le differenze fra i servizi ospeda­

lieri delle varie regioni, con particolare ri­

guardo a quelle meridionali e insulari. In questo modo recita l’articolo 16, secondo comma.

A norma dell’articolo 17 sono poi assegnati alle regioni stanziamenti per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da iscrivere in ap­

positi capitoli del bilancio regionale. Le Re­

gioni provvedono, quindi, alla ripartizione di tali fondi per la parte corrente, in base a criteri direttivi da determinarsi con legge re­

gionale, e per le spese in conto capitale in base a programmi ospedalieri regionali.

Oltre che al finanziamento delle spese degli Enti ospedalieri, gli stanziamenti dì tale Fon­

do, assegnati alla Regione, dovranno servire alla spesa per l’assistenza ospedaliera erogata attraverso istituti convenzionati, per Passi-

R esocon ti, f. 143 (500)

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Resoconti Parlamentari 1056 Assemblea Regionale Siciliana

V II Legislatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Ap rile 1975

stanza ospedaliera all’estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro e dei marittimi all’estero, nonché alle spese per il rimborso delle quote agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non con­

venzionati o in classi non convenzionate e alle spese per la gestione degli stanziamenti assegnati alle Regioni.

E ’, pertanto, necessaria l’adozione di un provvedimento legislativo regionale di attua­

zione delle norme contenute nella detta leg­

ge 386. Da tale necessità hanno preso le mosse il disegno di legge numero 594 di ini­

ziativa parlamentare, presentato il 13 gen­

naio 1975 dal gruppo parlamentare comuni­

sta e il numero 600 del 21 gennaio 1975 di iniziativa governativa. Talune parti di detta legislazione regionale avrebbero dovuto es­

sere determinate entro il 31 dicembre 1974, termine posto dall’articolo 17 della legge nu­

mero 386, allo scopo di consentire il pas­

saggio dal vecchio al nuovo sistema di fi­

nanziamento della spesa ospedaliera senza so­

luzione di continuità, al fine di evitare di­

sfunzioni capaci di ripercuotersi sul funzio­

namento degli ospedali.

Il fatto che tale data ha trovato la Re­

gione carente di una propria legislazione nor­

mativa e che, in conseguenza, la gestione de­

gli ospedali subiva gravi disfunzioni per la mancanza di dati certi circa le entrate fi­

nanziarie dei bilanci ospedalieri, mentre non erano precisate le norme sulla organizzazio­

ne, le procedure e i rapporti con gli aventi diritto in ordine ai compiti di assistenza ospe­

daliera trasferiti alla Regione (difetti non certo superati nè superabili dai generici mec­

canismi surrogatori previsti dallo stesso arti­

colo 17), in difetto di legislazione regionale di attuazione, indusse TAssemblea regionale siciliana a concedere la procedura d’urgenza per l’esame del disegno di legge di inizia­

tiva del gruppo comunista e successivamente anche per l’esame di quello di iniziativa go­

vernativa.

E ’ opportuno, a questo punto, ricordare che la esigenza di affrontare i temi relativi alla gestione regionale della rete ospedaliera era stata avvertita dalle forze politiche già in occasione deH’esame della rubrica Sanità del bilancio regionale nel dicembre 1974, sia presso la quinta Commissione legislativa, sia presso la Commissione Finanza e programma­

zione deH’Assemblea, e che il dibattito in quella occasione richiamò anche rattenzione su una questione che fu giustamente giudi­

cata fondamentale e condizionante, quella cioè relativa alla certezza, che la Regione re­

clamava, in questo unendosi al coro di tutte le altre Regioni, che lo Stato avrebbe risa­

nato la grave situazione debitoria degli ospe­

dali e che avrebbe adottato provvedimenti in­

tesi a determinare la consistenza del Fondo nazionale per l ’assistenza ospedaliera in mo­

do da garantire la copertura della effettiva spesa ospedaliera per l’anno 1975.

E ’ opportuno ricordare ciò, non per dovere di cronaca, ma perchè tali problemi restano ancora aperti e occupano una dimensione drammatica, per i drammatici rischi politici istituzionali e finanziari che la Regione sici­

liana potrebbe correre ove non venissero ra­

pidamente affrontati e conclusi.

Infatti, il risanamento della situazione de­

bitoria degli ospedali, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge numero 386, è limitato al trasferimento dei debiti degli ospedali nei confronti degli istituti tesorieri dello Stato, con remissione di titoli di credito, mentre sarebbe necessario reperire denaro liquido da passare agli ospedali per sanare le pen­

denze debitorie nei confronti soprattutto dei fornitori.

Non è superfluo ricordare che la opera­

zione emissione dei certificati di credito spe­

ciali di cui al decreto ministeriale 27 no­

vembre 1974, ha comportato alcune reazioni negative quali la chiusura del credito ban­

cario agli enti ospedalieri e la sospensione di forniture anche essenziali, da parte delle ditte farmaceutiche quale reazione al rinvio del pagamento dei loro crediti rispetto ai crediti vantati dal sistema bancario.

Tutti i nostri ospedali subiscono in varia misura le conseguenze di tali reazioni.

E ancora: è necessario che non solo si realizzino quelle condizioni finanziarie che consentano un regolare afflusso dei 2.700 mi­

liardi del fondo nazionale; ma è necessaria una realistica revisione del fondo comples­

sivo che tenga conto della spesa consolidata nel 1974, maggiorata dei prevedibili aumenti del 1975. Infatti, per unanime giudizio, la stima che lo Stato ha fatto circa il fabbiso­

gno finanziario per la copertura delle spese ospedaliere per il 1975 in 2.700 miliardi di lire si appalesa del tutto erronea, nel mo­

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Resoconti Parlamentari 1057 Assemblea Regionale Siciliana

VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

mento in cui stime ampiamente documen­

tate fanno ammontare la spesa ospedaliera consolidata nel 1974 a circa 4.000 miliardi.

Per cui, ove il Fondo nazionale, nella mi­

gliore delle ipotesi, fosse incrementato sino a quest’ultima cifra, le regioni nel loro com­

plesso avrebbero a disposizione soltanto una somma pari a quella spesa nel 1974, e do­

vrebbero attestarsi su livelli di assistenza ospedaliera non molto diversi da quelli del passato, rinunciando così ad un migliora­

mento di essi, se non si ponessero il pro­

blema di un contenimento rigoroso dei costi e di una riqualificazione della spesa ospeda­

liera e sanitaria in generale.

Problema questo che deve essere oggetto di viva attenzione, anche da parte della no­

stra Regione siciliana, ove si ponga mente al fatto che con i 182,4 miliardi di lire asse­

gnati alla Sicilia dal Fondo nazionale si dovrà far fronte non solo alla spesa degli enti ospedalieri, che aimiionta a 161,4 mi­

liardi di lire secondo le stime dell’Aros o 163,2 miliardi secondo le stime dell’Asses­

sorato regionale per la sanità, ma anche alle spese per l’assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati per l ’assistenza ospeda­

liera all’estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, alla spesa per l’assistenza ospedaliera dei marittimi all’estero, al rimborso delle quote agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, alla spesa per l’assi­

stenza ospedaliera ai non abbienti e a tutti questi soggetti senza limiti di durata, nonché alle spese di gestione del fondo regionale per l’assistenza ospedaliera.

Bisogna, peraltro, considerare che i 182,4 miliardi assegnati alla Regione Sicilia sono comprensivi anche delle somme destinate

« agli impianti, la trasformazione e l’ammo- dernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, nonché al rinnovo e all’adeguà- mento delle loro attrezzature sanitarie ».

Appaiono allora criticabili taluni ottimi­

stici giudizi espressi talvolta dall’Assessore regionale per la sanità circa la congruità delle somme assegnate, specialmente quando si debba constatare che l’89 per cento di tale somma viene assorbita dalle spese per la sola spedalità pubblica.

Si presenta, quindi, dinanzi alla Regione

siciliana la necessità di perseguire obiettivi fondamentali e di perseguirli con rigore, te­

nacia e senso di responsabilità: obbligare lo Stato, usando tutte le capacità di pressione politica di concerto con tutte le altre regioni, ad una revisione realistica del Fondo nazio­

nale, in maniera da garantire la congruità di tale fondo alle necessità dell’assistenza ospe­

daliera, vigilando a che non vada eluso lo impegno strappato al Governo nazionale di procedere ad una verifica al giro di boa del semestre, ed il risanamento completo ed integrale di tutte le situazioni debitorie; ela­

borare una legislazione regionale che metta la regione siciliana nella possibilità di gui­

dare la spesa ospedaliera, eliminando ogni spreco finanziario attraverso la riorganizza­

zione e la riqualificazione dell’assistenza ospe­

daliera; impedire a qualunque costo, attrar- verso un’illuminata e vigile azione politica e amministrativa, che le strutture ospedaliere vengano, più di quanto non sia accaduto per il passato, usurate e travolte dalle pecche e dalle deficienze di un sistema sanitario, che, essendo concepito come organizzazione ripa­

ratrice del danno alla salute, trascura del tutto quegli interventi di prevenzione che, se attuati, farebbero crollare la curva ascenden­

te di quei bisogni sanitari, che non trovando oggi possibilità di soddisfacimento nella orga­

nizzazione della medicina di base gestita dal sistema mutualistico, bussano e busseranno insistentemente alle porte dell’ospedale.

Tali esigenze sono state ampiamente pre­

senti nei lavori della Commissione e ne han­

no ispirato l’attività, spingendola ad un co­

mune sforzo di ricerca dei modi legislativi più appropriati per garantire il persegui­

mento degli obiettivi sopraelencati.

Infatti, dopo una attività ricognitiva espli­

cata attraverso l’audizione dei rappresen­

tanti delle organizzazioni sindacali dei lavo­

ratori ospedalieri, delle organizzazioni sin­

dacali mediche (Anaao, Anpo, Cimo), delle organizzazioni delle amministrazioni ^ ospe­

daliere (Aros), degli istituti mutualistici dei lavoratori dipendenti (Inam, Enpas, Inadel, Enpdep), delle mutue dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), dei medici provinciali della regione, dei rap­

presentanti delle Facoltà mediche universi­

tarie della Regione, e dei rappresentanti delle case di cura private (Aiop); e dopo aver rac­

colto utili giudizi e preziose indicazioni, la

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Resoconti Parlamentari 1058 Assemblea Regionale Siciliana

VII Leg isiatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975

Commissione si è accinta all’esame dei dise­

gni di legge presentati, scegliendo come base di discussione il disegno di legge di iniziativa governativa, il numero 600.

Nel corso della discussione sono state in­

dividuate alcune questioni cardine che pos­

sono essere così brevemente riassunte:

a) precisazione degli organi di gestione del Fondo regionale per l’assistenza ospeda­

liera;

b) criteri di ripartizione del Fondo regio­

nale agli Enti ospedalieri;

c) formazione dei bilanci degli Enti ospe­

dalieri:

d) raccordo tra l’attuazione della legge numero 386 e gli obiettivi generali di pro­

grammazione ospedaliera e sanitaria in corso di elaborazione da parte del Comitato regio­

nale di programmazione sanitaria di cui alla legge regionale 28 giugno 1973, numero 27;

e) raccordo tra la gestione regionale della rete ospedaliera e la gestione mutualistica della rete poliambulatoriale o di altre strut­

ture sanitarie gestite da altri enti;

/) organizzazione di un servizio regionale per l’assistenza ospedaliera con i compiti di controllo e vigilanza sull’andamento della attività ospedaliera in tutti i suoi aspetti;

g) criteri da seguire per una ordinata e garantita utilizzazione delle strutture ospe­

daliere private.

Sulle sopraelencate questioni cardine si è sviluppato, attraverso un approfondito dibat­

tito, un confronto tra le varie soluzioni, tal­

volta contrastanti, presenti nei progetti legi­

slativi e tra le forze politiche; ma tale dibat­

tito, condotto in forma critica e positiva da tutte le forze politiche, ognuna con la pro­

pria sensibilità, ha consentito di risolvere in maniera unitaria la massima parte delle questioni, fatta eccezione soltanto per alcune di più pregnante significato politico, a diri­

mere le quali prowederà il giudizio defini­

tivo deH’Assemblea.

Il disegno di legge che è risultato da tale confronto e che viene proposto dalla Com­

missione all’esame e all’approvazione della Assemblea ha affrontato le singole questioni nel modo seguente:

a) organi di gestione del fondo regionale per l’assistenza ospedaliera. La soluzione pro­

spettata dal disegno di legge governativo di affidare la gestione del fondo ad un Comi­

tato interassessoriale composto dai titolari delle amministrazioni regionali della sanità, del lavoro e della cooperazione e del bilancio, sentito quello agli affari del personale, è stata accolta a maggioranza dalla Commissione, in ciò contrastata dalla posizione espressa dal gruppo comunista che avrebbe voluto affi­

dare alla responsabilità collegiale della Giun­

ta regionale tale gestione, ritenendo di indi­

viduare nella soluzione del Comitato inte­

rassessoriale un artificioso espediente cui , ricorrere nel momento in cui la rigida divi­

sione delle competenze tra i vari rami della amministrazione regionale, facendo rifluire sulla competenza della sanità l’integrale ge­

stione di somme ingenti quali quelle rap­

presentate dal Fondo regionale, avrebbe determinato turbamenti nell’equilibrio di potere tra le varie forze politiche concor­

renti alla formazione della maggioranza di governo.

A far recedere il gruppo comunista da detta posizione non è valsa l ’argomentazione circa la identificazione della gestione inte­

rassessoriale qui proposta con la gestione dipartimentale prevista nel piano di utiliz- ' zazione delle risorse finanziarie della Re- i gione, approvato dall’Assemblea il 13 marzo : 1975, non essendo asshnilabile, secondo il ! gruppo comunista, il perseguimento di un ; obiettivo pluridirezionale ed intersettoriale ■ quale quello che ispira la proposta di ge- stione dipartimentale del piano, unica con- i dizione per garantire il metodo della pro­

grammazione democratica, con la gestione di un fondo destinato alla copertura di una unica spesa, quella ospedaliera;

b) criteri di ripartizione del Fondo re­

gionale agli enti ospedalieri. Il disegno di legge di iniziativa governativa affidava alla decisione della Giunta regionale il compito | di approvare tali criteri in base a parametri r mutuati dal secondo comma dell’articolo 16 |

della legge numero 386. • ;

La Commissione ha giudicato tali para- I metri, che la legge suddetta utilizzava ai | fini del riparto alle regioni del fondo nazio- ; naie, non validi per il riparto del fondo regionale agli enti ospedalieri. La Commis- ; sione, facendo propria una proposta del ;

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Resoconti Parlamentarì 1059 Assemblea Regionale Siciliana

VII Lbgislatuha CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975

gruppo comunista, accettata dal Governo, ha ritenuto di dover fissare con gli articoli 4 e 5 in maniera rigorosa, anche se con margini di duttilità, i criteri di riparto del fondo regionale. Tale riparto seguirà criteri e procedure diversi a seconda che si tratti delle spese correnti ovvero delle spese in conto capitale.

Per le prime, le quote spettanti ai sin­

goli enti ospedalieri sono attribuite tenendo conto di una aggregazione di voci di spese assolutamente non comprimibili ed invaria­

bili che vanno pertanto finanziate sulla base della documentazione del fabbisogno e di ima seconda aggregazione di voci di spese, che sono variabili, ma che è opportuno an­

corare alla spesa consolidata, per dette voci, del 1974, e aumentata della quota relativa alle variazioni intervenute nei prezzi obiet­

tivamente calcolate.

Per le spese in conto capitale, invece, i criteri da seguire sono quelli del rispetto degli obiettivi generali di programmazione sanitaria indicati neU’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1973, numero 27, in attesa del piano regionale ospedaliero e di quello sanitario. E, pertanto, la Giunta regio­

nale potrà deliberare, dopo aver sentito il parere della quinta Commissione legislativa, come organo dell’Assemblea regionale, che è titolare del diritto a legiferare in merito alla programmazione sanitaria ed ospedaliera e, quindi, avente titolo a controllare preventi­

vamente tutte quelle scelte e quelle decisio­

ni che comunque possono interferire sulle scelte di piano.

Il gruppo comunista ha sostenuto che il parere della quinta Commissione deve es­

sere vincolante per la Giunta regionale. I due criteri differenziati proposti obbediscono ad una logica che è quella di sottrarre, an­

che se parzialmente, a margini di discrezio­

nalità l’attribuzione delle spese correnti e di introdurre invece criteri di discreziona­

lità, opportunamente sorvegliati, nella ripar­

tizione delle quote destinate a spese di^ in­

vestimenti e ciò per ubbidire a finalità di programmazione.

E’ ovvio che tali criteri devono essere considerati come provvisori e pressoché spe­

rimentali, dal momento che vanno verificati sulla base della esperienza ed eventualmen­

te corretti, se la precisazione delle definitive disponibilità finanziarie assegnate alla Re

gione dal fondo nazionale, dopo la promessa verifica o le indicazioni che verrarmo dopo la prima fase di sperimentazione, suggeri­

ranno tali correzioni;

c) formazione dei bilanci degli enti ospe­

dalieri. L ’articolo 6 detta norme per la for­

mazione dei bilcinci degli enti ospedalieri.

Il testo approvato dalla Commissione non si discosta molto da quello del disegno di legge di iniziativa governativa, fatta eccezione per l’accoglimento che la Commissione ha rite­

nuto di fare della proposta, avanzata dal gruppo comunista, di inserire uno schema tipo del bilancio per gli enti ospedalieri, ri­

nunciando a delegare il Comitato interasses- soriale per Tassolvimento di tale compito, come prescriveva l’articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa.

La proposta, peraltro accettata anche dal Governo, muoveva dalla constatazione che il vecchio regolamento generale di contabi­

lità del 5 febbraio 1891, impostato sulla distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie, regolamento che disciplina ancora oggi la formazione dei bi­

lanci ospedalieri, non è più uno strumento adeguato al nuovo sistema di finanziamento, le cui fonti si distinguono invece in relazione alle spese correnti ed alle spese in conto ca­

pitale. Per cui l’esigenza di aggiornare e ren­

dere idoneo immediatamente lo strumento normativo e, nel contempo, di strutturare uno schema di bilancio in cui l’aggregazione delle varie voci consenta una rapida e cor­

retta leggibilità e pertanto una rapida valu­

tazione dei fatti economici.

La Commissione, che ha apportato formali modifiche allo schema di bilancio di cui al­

l’allegato a) e fi) del disegno di legge di ini­

ziativa comunista per adeguare alcune voci alla nomenclatura usata dal bilancio della Regione siciliana, ha ritenuto che tale sche­

ma risponda alla esigenza sopra definita ed è capace di mettere nelle mani della Re­

gione uno degli strumenti idonei a favorire quella azione di coordinamento, di controllo e di guida che la Regione ha il dovere di esercitare sulla spesa ospedaliera.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto ne­

cessaria la introduzione attraverso 1 articolo 9 di un meccanismo di verifica della situa­

zione dei bilanci ospedalieri prima dello spirare dell’anno finanzmrio, in occasione delle eventuali variazioni da

I Lnzìam enti dei singoli capitoli del bilancio

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