Resoconti Parlamentari 1047 Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975
C C C X X X I X S E D U T A
(Antimeridiana)
m a r t e d ì 29 APRILE 1975
Presidenza del Presidente FASINO
I N D I C E
P ag .
D isegni di leg g e (D iscu ssio n e) :
« N orm e p e r l ’in ce n tiv a z io n e d ell’a ttiv ità ed ili
zia delle co o p e ra tiv e n e lla R e g io n e sicilia n a e m od ifich e a l co n tro llo sugli a tti d ei Com uni co n ce rn e n ti stru m e n ti u rb a n is tic i » (525 - 527 - (539/A) (S e g m to ) :
P R E S ID E N T E 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1062 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 M A T T A R E L L A , A s ses so re alla P residen za , d e le
gato al bilan cio . 1049, 1052, 1053, 1064, 1065, 1067, 1069 D E P A S Q U A L E . . . . 1050, 1054, 1063, 1067, 1068 V E N T IM IG L IA , P resid en te della C om m issione
e r e l a t o r e ... 1053, 1062, 1063, 1066, 1068 l o m b a r d o ... 1054, 1066 PIN O , A ssesso re ai la vori p u b b lici . . . 1068
« N orm e p e r i l fin an ziam en to d ella spesa e p er l ’erogazione d ell’a ssisten z a o sp ed aliera » (594 600/A) :
P R E S ID E N T E A RN O N E, re la to re
1055 1055
La seduta ha inizio alle ore 10,30.
BELLAFIORE, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
Discussione del disegno di legge: « Norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle coo
perative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Cornimi concernenti strumenti urbanistici » (525 - 527 - 539/A) (se
guito).
PRESIDENTE. Si passa al punto primo deir ordine del giorno: Discussione del dise
gno di legge: « Norme per Tincentivazione dell’attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei comuni concernenti strumenti urbanistici » (525 - 527 - 539/A) (seguito), po
sto al numero uno del pmito primo dell’or
dine del giorno.
Ricordo che l’esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta numero 338 del 23 aprile 1975, dopo l’approvazione del
l ’articolo 10.
Ricordo, altresì, che l’articolo 8 era stato accantonato su richiesta del presidente della Commissione.
GIUBILATO. Signor Presidente, a nome della Commissione propongo che il predetto articolo 8 rimanga, per il momento, ancora accantonato.
PRESIDENTE. Non sorgendo osservazio
ni, così rimane stabilito.
Invito il deputato segretario a dare let
tura deU’articolo 11.
BELLAFIORE, segretario ff.:
R esocon ti, £ 142 (500)
Resoconti Parlamentari 1048 — Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975
« Art. 11.
La Presidenza della Regione è autorizzata ad accordare anticipazioni ai Comuni siciliani nella misura massima di lire 70 miliardi per le seguenti finalità:
a) acquisizione delle aree incluse nei pia
ni di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167 e successive modifiche e inte
grazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, con
venzionata ed agevolata;
b) esecuzione delle opere di urbanizza
zione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lettera a);
c) acquisizione delle aree di cui agli arti
coli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, nu
mero 865, e esecuzione delle relative opere di urbanizzazione.
Air assegnazione delle anticipazioni si prov
vede con decreto del Presidente della Re
gione, su proposta deH’Assessorato regionale dei lavori pubblici, previa istanza dei Comuni interessati e con le modalità previste dall’ul
timo comma deU’art. 3 della presente legge.
La erogazione deiranticipazione avverrà sulla scorta del progetto delle opere occor
renti, contenente le indicazioni delle aree da espropriare, approvato dagli organi compe
tenti secondo le vigenti disposizioni.
L ’ accreditamento dell’ importo spettante sarà effettuato a favore del legale rappre
sentante del Comune presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali. La valuta relativa va calcolata dal giorno suc
cessivo a quello della effettuazione delle sin
gole operazioni.
Gli interessi sulle giacenze, al netto delle spese di gestione, vengono versati annual
mente in entrata nel bilancio della Regione.
I Comuni sono tenuti a rimborsare aH’.Am- ministrazione regionale le somme riscosse dai soggetti obbligati a corrispondere ai Comuni stessi, ai sensi deH’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, il corrispettivo del costo delle aree acquisite e delle opere di urbanizzazione eseguite mediante utilizzazio
ne della anticipazione nonché gli introiti de
rivanti dalla cessione delle aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865. I rimborsi dovranno essere ef
fettuati nel termine di due mesi dalla data
della riscossione delle somme da parte dei Comuni.
Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto, il Comune dovrà rimborsare alla Regione, a conguaglio dei versamenti effettuati ai sensi del precedente comma, l’importo residuo della anticipazione riscossa.
L ’ammontare delle anticipazioni rimbor
sate dai Comuni viene destinato alla conces
sione di nuove anticipazioni per le finalità di cui al presente articolo.
I Comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui all’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare deiranticipazio
ne prevista dal presente articolo dovranno dimostrare di avere già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui relativi.
In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai Comu
ni saranno rimborsate all’atto della riscos
sione del mutuo contratto con la Cassa depo
siti e prestiti ».
PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emenda
menti:
sostituire l ’articolo 11 con il seguente:
« La Presidenza della Regione è autoriz
zata a concedere anticipazioni ai Comuni si
ciliani per le seguenti finalità:
a) acquisizione delle aree incluse nei pia
ni di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167., e successive modifiche ed inte
grazioni, necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata, conven
zionata ed agevolata;
b) esecuzione delle opere di urbanizza
zione primaria delle aree comprese nei piani di zona di cui alla precedente lettera a);
c) acquisizione delle aree di cui agli arti
coli 26 e 27 della legge .22 ottobre 1971, numero 865, ed esecuzione delle relative ope
re di urbanizzazione.
Le anticipazioni di cui al comma prece
dente non possono superare Timporto com
plessivo di lire 70 miliardi, e devono essere commisurate aU’ammontare del progetto delle
Eesooonti Parlamentari 1049 Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap m l e 1975
opere occorrenti, contenente l’indicazione delle aree da espropriare, approvate dagli or
gani competenti secondo le vigenti disposi
zioni »;
Articolo 11 bis:
« Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto del Presidente della Regione previa istanza dei Comuni interes
sati corredata:
1) da apposito certificato rilasciato dall’As- sessorato regionale dei Lavori pubblici atte
stante l’importo del progetto e gli estremi di approvazione del progetto stesso;
2) da nulla osta airaccoglimento delle ri
chieste rilasciato dal predetto Assessorato;
3) da delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni ed a rilasciare le delegazioni secondo le modalità previste dal presente
articolo.
L’accreditamento deH’anticipazione spet
tante sarà effettuato a favore del legale rap
presentante del Comune beneficiario presso gli stabilimenti siti nei qapoluoghi di pro
vincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.
I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste ai punti a), b) e c), mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.
Le anticipazioni saranno rimborsate dai Comuni utilizzando le somme riscosse a qual
siasi titolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865.
I rimborsi sopracitati dovranno essere ef
fettuati nel termine di due mesi dalla data di riscossione delle predette somme.
Qualora entro tre anni dalla ultimazione delle opere le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto il Comune dovrà pagare alla Regione sino alla concorrenza del debito residuo le delegazioni, debitamente ac^
Gettate dall’Intendenza di Finanza, che saran
no rilasciate dal Comune stesso aH’atto della uhimazione delle opere, a valere sui cespiti di cui al D.P.R. del 26 ottobre 1972, numero 638, o su altri cespiti delegabili.
_ I Comuni autorizzati a stipulare i mutui di cui airarticolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modifiche ed integrazioni, per beneficiare deH’anticìpazio- ne prevista dal presente articolo, dovranno
adottare delibera di cessione dei suddetti mutui in favore della Regione e dimostrare di avere già inoltrato alla Cassa depositi e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi.
In questo caso le anticipazioni fino alla concorrenza della somma mutuata dai Co
muni saranno rimborsate aH’atto della ri
scossione del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti »;
Articolo 11 ter:
« Le anticipazioni di cui aU’articolo 11 da ripartire in tre esercizi finanziari in relazio
ne alle effettive necessità, sono poste a ca
rico del bilancio del fondo di solidarietà na
zionale e del bilancio della Regione, rispet
tivamente per lire 50 miliardi e 20 miliardi.
Alla spesa relativa si provvede con le en
trate previste agli articoli precedenti.
Per l’esercizio finanziario in corso sono au
torizzate a carico del bilancio del fondo di solidarietà anticipazioni per 10 miliardi ».
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,40)
La seduta è ripresa.
Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento;
alVultimo comma d ell’emendam ento sosti
tutivo d ell’articolo 11, aggiungere il se
guente:
« Sono anmiessi ai benefici previsti dal pre
sente articolo i Comuni inclusi in programmi formulati dall’Assessore regionale ai Lavori pubblici, sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Com
missione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana competente per materia ».
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente, poiché gli articoli sostitutivi presentati dal Governo, 11, 11 bis e 11 ter, costituiscono un tutt’uno, in quanto sostituiscono il mec
Resoconti Parlamentari 1050 — Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975
canismo previsto dal vecchio articolo 11 del disegno di legge, vorrei pregarla di consen
tire una valutazione generale degli stessi, nel senso che trattandosi negli articoli suc
cessivi di adempimenti relativi al primo emendamento, cioè all’articolo 11, una even
tuale non valutazione positiva degli altri emendamenti renderebbe inutile la votazione del primo.
Quindi vorrei pregarla che sia consentita aH’Asseniblea una votazione sugli emenda
menti, globalmente considerati.
Gli emendamenti articoli 11, 11 bis e 11 ter, costituiscono una revisione, dal punto di vista della funzionalità e della garanzia per l’era
rio regionale, della impostazione del testo li
cenziato dalla Commissione. La Commissione ha scelto per questa hnalità il meccanismo delle anticipazioni, per favorire i comuni, ne
gli obiettivi di acquisire le aree incluse nei piani di zona, di eseguire opere di urbaniz
zazione primaria, di acquisire aree di cui agli articoli 26 e 27 della legge 865.
E ’ chiaro che il meccanismo di anticipa
zione, per essere tale, deve avere una per
fetta rispondenza nel meccanismo del rien
tro, non potrebbe essere accolto un mecca
nismo di anticipazione se non si provvedesse in termini di certezza il relativo rientro, altrimenti il meccanismo non avrebbe cer
tezza giuridica, sarebbe esposto a censure di varia ragione in bitte le sedi, nelle prime e nelle successive, comprese quelle del con
trollo amministrativo, perchè è chiaro che non può essere emesso un mandato di anti
cipazione se non c’è allegato al mandato, come accade per le anticipazioni comuni, la dimostrazione della certezza del rientro.
Per queste ragioni, l’articolo 11 bis, oltre ad indicare le modalità con le quali i co
muni dovranno formulare le domande, indica alcuni criteri aggiuntivi, rispetto a quelli pre
visti dalla Commissione, per rafforzare la cer
tezza del recupero delle anticipazioni stesse.
Infatti, non è certo sufficiente a garan
tire la certezza del rientro, l ’ipotesi — che è un’ipotesi aleatoria — del realizzo da parte dei comuni, dei prezzi delle aree urbaniz
zate. Si tratterebbe di un fatto non solo in
certo nella durata, ma incerto anche nella sostanza.
Nè è un fatto sufficiente quello previsto dalla Commissione, cioè di avere iniziato le procedure per i mutui.
E ’ chiaro che perchè ranticipazione venga concessa è necessario che i comuni dimo
strino di essere stati autorizzati a contrarre i mutui e quindi i mutui possano costituire il cespite di reingresso dell’anticipazione da parte del comune. In questa luce va vista l’ipotesi della delegazione di altri cespiti, che costituisce appunto certezza di.recupero, trattandosi nella prima ipotesi di un fatto incerto.
Se dovessero esserci delle perplessità in relazione a queste aggiunzioni, io non credo che si possa mantenere il sistema delle anti
cipazioni, perchè esso non sarebbe sufficien
temente perfetto nel meccanismo di rientro, che è condizione essenziale perchè rantici
pazione appaia legittima; non solo per un fatto formale, ma soprattutto per un fatto sostanziale, perchè nel momento in cui l’ipo
tesi del rientro è un’ipotesi aleatoria, io sa
rei costretto a dare la copertura all’uscita della spesa complessiva di 70 miliardi; e la copertura, per un importo di questa natura, naturalmente meriterebbe un momento di ri
flessione.
DE PASQUALE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PASQUALE. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, il punto di partenza, per quanto riguarda questo provvedimento pre
visto dall’articolo 11, cioè a dire un fondo che metta in condizioni i comuni di acquisire queste aree, di urbanizzarle neH’ambito dei piani, è stato sancito nel programma di in
terventi. L ’onorevole Assessore Mattarella ri
corderà che c’è un punto preciso nel pro- graroma di interventi, che è qualificante da questo punto di vista in direzione dei co
muni, che affronta questo problema e dice che la Regione deve mettere in condizione i comuni di operare in questa direzione.
Sulla base della esistenza di norme sta
tali, le quali, peraltro, come è stato annun
ciato recentemente, dovrebbero essere am
pliate e impinguate dal punto di vista finan
ziario, si è detto in Commissione — e- credo giustamente — che non bisogna predisporre una norma che sollevi i comuni daU’obbligo di richiedere i benefici dello Stato e che non sia sostitutivo di un meccanismo sta
tale. Questo era il concetto, che ci ha ispi-
Resoconti Parlomentari 1051 Assemblea Regionale Sicilicma
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rato, quando invece di dire: fondo intera
mente a carico della Regione, che avrebbe attirato tutti i comuni intorno a quel fondo, si disse: anticipazione. Ma anticipazioni in che senso? Anticipazioni nel senso che bi
sogna votare delle norme che intanto obbli
ghino i comuni a restituire le somme riscos
se, attraverso la cessione di queste aree.
’l colleghi sanno che le aree urbanizzate vengono cedute ai beneficiari, che possono essere governativi, che possono essere singoli per l’edilizia convenzionata, e il prezzo di cessione è l’indennità di esproprio, più le opere di urbanizzazione. Quindi, la certezza teorica del rientro di queste somme esiste, perchè sono aree che dovramio essere ce
dute; sono aree che vengono urbanizzate dopo che sono state assegnate alle coope
rative.
Da questo punto di vista a me pare che la certezza, perchè si dica anticipazione esi
ste; ci può essere il rischio che dopo avere acquisito aree già assegnate, dopo averle ur
banizzate, il comune non le ceda più. In questo caso l’anticipazione non avrebbe più rientro. Ma mi sembra un caso veramente non ipotizzabile della fase attuale.
L’altra condizione che la Commissione aveva posto era quella che essendoci la legge dello Stato, la 865, che consente l’accesso a quei 300 miliardi che devono essere dati per queste finalità e che per altro vengono dati sulla base di elenchi che vengono formulati dalla Regione su richiesta dei comuni, il comune, prima di accedere aU’anticipazione deve iniziare la pratica per la erogazione del mutuo dello Stato e deve essere obbligato per norma, nel caso in cui ottenga il mu
tuo dello Stato, a cederlo per la parte che è stata anticipata dalla Regione. Però, tutto questo è incerto e comunque non è perfezio
nato. Se noi introduciamo nella legge, come è nella proposta dell’Assessore al bilancio, la disposizione: « i comuni autorizzati a stipu
lare i mutui di cui all’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, per beneficiare dell’anticipazione prevista dal presente arti
colo » (cioè della nostra anticipazione) « do-
■ vranno adottare delibere di cessione dei sud
detti mutui in favore della Regione e dimo
strare di avere già inoltrato alla Cassa depo
siti e prestiti gli atti necessari per la stipula dei mutui stessi » vuol dire che l’anticipa
zione nostra può valere soltanto nei confronti
di quei comuni i quali hanno avuto concesso già il mutuo.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Non è esatto.
DE PASQUALE. Non l’avranno avuto som- ministrato, ma dovranno adottare delìbere di cessione dei suddetti mutui.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Ora per allora.
DE PASQUALE. Io posso chiedere una cosa che mi è stata assegnata, quindi, mi pare che questo è il punto da chiarire. Io non conosco a fondo le norme tecniche che in
teressano il bilancio; però, il concetto che bisogna salvaguardare consiste nell’obbligo di restituire tutte le somme neU’ambito del
l’anticipazione che saraimo rientrate al co
mune sulla base delle cessioni. Questo è già certezza. Secondo, l’obbligo per i comum di avere iniziato la pratica per la concessione del mutuo dello Stato. Se questo comporta una insufficienza di certezza di rientro, al
lora mettiamo la copertura, perchè questo è scritto nel piano di interventi; se per mag
giore cautela l’Assessore vuole che ci sia la copertura, allora mettiamo la copertura, ma lasciamo il sistema deU’anticipazione, che do
vrebbe funzionare. Se noi vogliamo garan
tirci del fatto, davanti agli organi di con
trollo, che ci vuole comunque una copertura nella ipotesi di una labilità di queste norme di rientro, mettiamo la copertura, ma la
sciamo le norme di rientro perchè, labili per quanto siano — secondo me non lo sono - noi possiamo sostenere legittimamente che si tratta di un prefinanziamento che noi diamo ai comuni di una somma che ai comuni rien
trerà, sulla base della cessione.
Io conosco parecchie leggi votate dalle Re
gioni a statuto ordinario che prevedono pre
finanziamenti sulla cessione delle aree; po
tremmo eventualmente riscontrarle.
E ’ fuori discussione che il mutuo a pareg
gio del bilancio, mutilato per quanto sia ci dovrà essere; ma qui noi dobbiamo valutme Tipotesi in cui il comune, pur avendo fatto richiesta del mutuo, non lo ottenga ^dallo Stato. In questo caso noi abbiamo un altra copertura di rientro che è quella della ces
sione delle aree. Ma se noi prevediamo che
Resoconti Parlamentari 1052 Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975
necessariamente deve ottenere il mutuo, que
sta legge non sarà applicabile perchè do
vrebbe funzionare soltanto nei confronti di quei comuni i quali hanno già ottenuto il mutuo.
Questi comuni in Sicilia sono pochi.
Noi non potremmo rispettare la finalità della legge che peraltro si riferisce alle co
struzioni cooperative, cioè a dire a un im
pegno della Regione a finanziare le costru
zioni cooperative di edilizia popolare; e, quin
di, a mettere i comuni in condizioni di dare queste aree creando un sistema di rientro che sia il più garantito possibile, ma non creando mi sistema che poi blocchi tutta la legge sia quella della 'acquisizione della uti
lizzazione delle aree e sia anche quella delle cooperative. Perchè io non so a che cosa servirà la legge quando la cooperativa avrà il finanziamento e poi il comune non sarà praticamente in grado di mettere l’area a di
sposizione per costruire e, quindi, per fare rientrare anche i soldi che il comune avrà anticipato.
Questo era il concetto che attraverso lun
ghe discussioni si è enucleato in Commissio
ne. Quindi, per quanto ci riguarda, noi siamo disposti a tutte le modifiche che si possano introdurre per maggiore chiarezza. Ma deve essere assolutamente chiaro e indiscutibile che il comune ha diritto ad avere quella che noi chiamiamo anticipazione «anche nel caso in cui non abbia ottenuto dallo Stato il mu
tuo, purché ne abbia fatto richiesta e quin
di la pratica con lo Stato sia iniziata.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho l’impressione che i colleghi abbiano avuto una sensazione di
versa della consistenza degli emendamenti presentati dal Governo, rispetto alla impo
stazione votata dalla Commissione. La Com
missione aveva votato un testo in base al quale si legge: « I comuni autorizzati a stipulare mutui di cui aH’articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 »; il che significa che la Commissione aveva scelto
di dare l’anticipazione ai comuni autorizzati ai sensi dell’articolo 45.
VENTIMIGLIA, Presidente della Commis
sione. Non di darla.
MATTARELLA, A ssessore alla Presidenza, delegato al bilancio. La Commissione ha in
cluso « anche i comuni che hanno... ». Mi sono limitato ad aggiungere che questi co
muni, che sono autorizzati e che quindi sono stati ammessi al beneficio del mutuo, perchè l ’autorizzazione a stipulare i mutui è prevista dall’articolo 45...
MARILLI. Questa è una aggiunta.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Mi sono limitato ad ag
giungere che debbono votare una delibera di cessione dei mutui.
DE PASQUALE. La Commissione però deve specificare che sono inclusi quei co
muni che hanno ottenuto il mutuo, e sono esclusi gli altri.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Il problema è molto semplice: se la Commissione ha inteso in
cludere i comuni autorizzati ai sensi dello articolo 45, l’emendamento del Governo è soltanto un perfezionamento di ordine for
male, ma indispensabile nel senso che, trat
tandosi di comuni autorizzati a stipulare mutui, la cessione del mutuo può essere fatta ora per allora, cioè ora, dopo l’auto- rizzazione, ma prima della stipula, tant’è che l’emendamento dice: « debbono dimo
strare di avere inoltrato gli atti » il che significa che non li hanno stipulati; quindi, non sf chiede la stipula del mutuo, si chiede, così come diceva il penultimo comma dello articolo 11 del testo della Commissione, che
« quei comuni che siano autorizzati a stipu
lare, facciano la delibera di cessione del mutuo ». Se si vuole estendere a comuni che non abbiano il beneficio della legge nu
mero 865, il problema è radicale. Non c’è un problema di anticipazione. Su che cosa restituiscono i comuni l’anticipazione che è della Regione?
Resoconti Parlamentari 1053 — Assemblea Regionale Siciliana
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BARCELLONA. Sull’alienazione delle aree.
MATTARELLA, A ssessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Ma l’alienazione è un fatto assolutamente incerto, perchè il co
mune può urbanizzare; ma può accadere che non realizzi le somme da quelle aree.
DE PASQLfALE. Lei ha detto prima: le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi ti
tolo ai sensi degli articoli 26, 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, numero 865.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. L ’ho incluso per la sem
plice ragione che c’era nel disegno di legge della Commissione e non c’è ragione di to
glierlo. Le altre cose sono subordinate: nel
l’ipotesi in cui il comune non ha da resti
tuire su questi cespiti, dovrà restituire su qualche altra cosa. E non credo che si possa pensare ad una anticipazione nella misura di 70 miliardi senza che ci sia la certezza che i comuni restituiscano alla Regione que
ste somme entro un arco ragionevole di tempo; tant’è che nelTemendamento predi
sposto dal Governo si dice che le altre clausole entrano in funzione se dopo tre anni i comuni non hanno pagato con i ce
spiti di cui all’articolo 26, 27 e 35 della legge numero 865. Se trascorso un triennio il comune non ha pagato con questi cespiti, allora dovrà pagare con altri cespiti. Ma io credo che questo sia un fatto assoluta- mente condizionante dell’ipotesi di anticipa
zione, altrimenti non è una anticipazione.
Io non contesto affatto che nel piano di sviluppo ci sia una ipotesi di spesa per questo obiettivo, ma l ’ipotesi è un’altra, non si tratta di anticipazione ma si tratta di una spesa diretta da parte della Regione.
MARILLI. Allora bisogna fare una distin
zione tra i comuni che non hanno fatto la pratica per avere il mutuo e quelli che l’han- no- già fatta.
VENTIMIGLIA, Presidente della Commis
sione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VENTIMIGLIA, Presidente della Commis
sione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione nella formulazione originaria delTarticolo 11 aveva prefigurato un fondo di rotazione in favore di tutti i comuni al fine di consentire ai comuni medesimi l’acquisi
zione delle aree incluse nei piani di zona per la realizzazione di impianti di edilizia con
venzionata e la esecuzione delle opere di ur
banizzazione nonché l ’acquisizione delle aree previste dagli articoli 26 e 27 della legge 22 ottobre 1971, numero 865; cioè, la Commis
sione intendeva estendere il sistema previsto dal fondo di rotazione in favore di tutti i Comuni.
Successivamente, dopo che il testo è stato esaminato dalla Commissione di finanza, la Commissione ha ritenuto di modificare in parte il precedente orientamento al fine di evitare che l’intervento regionale diventasse intervento totalmente sostitutivo deU’inter- vento statale. Poiché la legge 22 ottobre 1971 aveva incluso alcuni comuni tra quelli aventi diritto all’erogazione di somme per l’esecuzione di opere di urbanizzazione, la Commissione ha detto che dobbiamo, con questa nuova formulazione, stimolare i co
muni a presentare le domande al fine di avere le relative somme da parte dello Stato.
E così era stato esattamente formulato il penultimo comma dell’articolo 11.
La Commissione si rende conto delle argo
mentazioni sostenute dal Governo per quanto riguarda Tistituto delle anticipazioni che deve essere sorretto dalla certezza del rientro e che quindi deve essere assistito da un atto futuro e certo; però non può snaturare, ac
cettando questa impostazione del Governo, la originaria impostazione per cui potremmo ri
tornare all’antica formulazione che prevedeva il fondo di rotazione con la modificazione ag
giuntiva al penultimo comma dell’articolo 11, diretta ad assicurare Teventualità del rientro .ove i Comuni siano stati inclusi negli elen
chi e abbiano poi a stipulare i successivi mutui.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Onorevole Presidente,
Resoconti Parlamentari — 1054 — Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975
vorrei ulteriormente specificare che la dizio
ne relativa ai mutui autorizzati ad assicu
rare la legge numero 865, è riferita soltanto ai comuni che sono stati autorizzati a sti
pulare i mutui, non a tutti i comuni. Non c’è nessuna norma che estende l’obbligo di beneficiare della legge numero 865 per go
dere delle anticipazioni.
MARILLI. Sono due i casi.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Le ipotesi sono due.
Per tutti i comuni la cessione di delegazioni che sono concretizzabili al terzo anno, cioè successivamente alla eventuale inadempienza del comune con questi cespiti; per i comuni che, invece, sono autorizzati la condizione è che cedano i mutui.
DE PASQUALE. Scusi, ci spieghi il pro
blema della delegazione.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Le delegazioni sono del
le somme che i cornimi percepiscono dalla finanza statale. Quindi, io debbo, per avere la certezza del rientro, chiedere ai comuni che in subordine alle somme di cui àgli articoli 26, 27 e 35 mi si cedano delle dele
gazioni, cioè delle promesse di pagamento da riscuotere dopo il terzo amio, subordi
natamente all’insuccesso della prima ipotesi da parte dei comuni, per importo uguale a quello delle anticipazioni. Questa è una condizione assolutamente irrinunciabile per
chè vi sia anticipazione.
DE PASQUALE. Cioè tre anni dopo che hanno ceduto le aree.
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Infatti, Temendamento recita: « qualora entro tre anni dall’ulti
mazione delle opere, le aree acquisite non siano state cedute agli aventi diritto, il co
mune dovrà pagare alla Regione fino alla concorrenza ». E questa è condizione irri
nunciabile. Il comma successivo prosegue:
« i Comuni autorizzati a stipulare i mutui... ».
Ora, non è pensabile che vi siano dei comuni che siano autorizzati in base alla legge 865 ad ottenere il mutuo dello Stato e questo mutuo non debba essere ceduto subito alla Regione;
perchè ripotesi che il Comune lo possa poi, per cause indipendenti anche della sua vo
lontà, destinarlo altrove è un’ipotesi irreale.
Non vedo perchè il Comune che abbia avuto questo beneficio non debba, ora per allora, cederlo alla Regione a garanzia delle antici
pazioni che percepisce.
Quindi, io penso che il meccanismo è stato studiato perchè l ’ipotesi sia un’ipotesi realiz
zabile, efficiente e legittima da tutti i punti di vista.
DE PASQUALE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PASQUALE. Signor Presidente, per fu
gare ogni dubbio rinterpretazione di queste norme è la seguente: tutti i Comuni, indi
pendentemente dall’inizio della pratica di mu
tuo nei confronti dello Stato, hanno diritto a chiedere Tanticipazione. I Comuni che non sono stati autorizzati a stipulare mutui con lo Stato sono obbligati dai commi precedenti a rimborsare l’anticipazione alla Regione, sulla base dei rientri per la cessione delle aree e nel caso in cui non abbiano ceduto dopo tre anni dal completamento queste aree, de
vono rispondere con altri cespiti.
I Comuni, invece, che siano già stati auto
rizzati a stipulare mutui con lo Stato, do
vranno adottare delibere di cessione dei sud
detti mutui alla Regione.
E per i comuni che hanno chiesto la con
trazione del mutuo, senza che ancora siano stati autorizzati, cosa succede?
MATTARELLA, Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio. Rientrano nella prima ipotesi da lei formulata.
LOMBARDO. Chiedo di parlare.
.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO. Onorevole Presidente, questa norma elaborata dalla Connnissione di me
rito è stata lungamente e attentamente va
lutata in Commissione e fuori della Commis
sione e anche dalle forze politiche.
Io non vorrei che da una discussione pu
ramente formale venisse fuori non una norma chiara, esplicita e di sollecita attuazione ma un bisticcio di carattere legislativo con la con-
.RBSOConti ParlmnentaTi 1055 Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975
segueiiza poi che noi avremmo deluso le aspettative e le attese dei Comuni. Ora, è appunto per questi motivi che, a mio avviso, si devono chiarire con molta nitidezza alcuni punti fondamentali. Queste diverse ipotesi di Comuni che sono stati autorizzati, di comuni che non sono stati autorizzati, e di comuni che non avranno certamente Tanticipazione o i mutui, anzi, da parte dello Stato, devono essere fatte non per interpretazione dei la
vori parlamentari, secondo i principi gene
rali del Codice civile, ma secondo me, in termini molto chiari e molto precisi; perchè questa norma è attesa dai Comuni, che vo
gliono rispondere positivamente ad alcune istanze sociali che si stanno verificando so
prattutto negli ultimi mesi, a livello di ur
banizzazione di terreni e di concessioni di terreni edilizi alle cooperative e ai privati che ne abbiano i requisiti.
Io, quindi, desidero pregarla — non mi voglio diffondere sul merito della questione perchè farei perdere tempo aU’Assemblea e non serve — se possiamo sospendere bre
vemente la discussione di queste norme e chiarirci le idee tra tutti, per evitare ap
punto che dalla interpretazione del Governo, dalla interpretazione dei singoli deputati ne venga fuori poi nella normale attuazione della legge, un bisticcio ed una confusione tali, che non permetta una attuazione della normativa predisposta.
Io desidero pregarla, onorevole Presidente, di sospendere per venti minuti la votazione deH’artioolato in modo da consentire una ri
flessione e un approfondimento dei temi in discussione.
PRESIDENTE. Propongo che i lavori pro
seguano con la discussione del disegno di leg
ge iscritto al numero due del punto primo dell’ordine del giorno.
Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.
Discussione del disegno di legge; « Norme per il finanziamento della spesa e per l’erogazio
ne dell’assistenza ospedaliera» (594-600/A).
PRESIDENTE. Si passa al numero 2 del punto primo deU’ordine del giorno: « Inor
ine per il finanziamento della spesa e per la
erogazione dell’assistenza ospedaliera » (594 - 600/A).
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Arnone.
ARNONE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito, con modifica
zioni, in legge 17 agosto 1974, numero 386, ha profondamente innovato il sistema di fi
nanziamento della spesa ospedaliera, avendo abolito, con effetto dal 1° gennaio 1975, la retta di degenza onnicomprensiva di cui al
l’articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 e avendo istituito un « Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera » de
stinato al finanziamento della spesa ospeda
liera stessa, e della spesa per rimpianto, la trasformazione e rammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rin
novo e racleguamento delle attrezzature sa
nitarie come sta scritto nell’articolo 14, pri
mo comma di quella legge.
Il Fondo nazionale per l’assistenza ospe
daliera viene, quindi, ripartito fra le Re
gioni, secondo parametri determinati nume
ricamente per le singole Regioni, in base ad elementi demografici, igienico-sanitari, al nu
mero dei posti-letto, alla durata media delle degenze, allo stato delle strutture, attrezza
ture e servizi ospedalieri, agli indici socio
economici, alla mobilità della popolazione, tenendo conto della esigenza di pervenire alla erogazione di prestazioni uniformi e di eliminare le differenze fra i servizi ospeda
lieri delle varie regioni, con particolare ri
guardo a quelle meridionali e insulari. In questo modo recita l’articolo 16, secondo comma.
A norma dell’articolo 17 sono poi assegnati alle regioni stanziamenti per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da iscrivere in ap
positi capitoli del bilancio regionale. Le Re
gioni provvedono, quindi, alla ripartizione di tali fondi per la parte corrente, in base a criteri direttivi da determinarsi con legge re
gionale, e per le spese in conto capitale in base a programmi ospedalieri regionali.
Oltre che al finanziamento delle spese degli Enti ospedalieri, gli stanziamenti dì tale Fon
do, assegnati alla Regione, dovranno servire alla spesa per l’assistenza ospedaliera erogata attraverso istituti convenzionati, per Passi-
R esocon ti, f. 143 (500)
Resoconti Parlamentari — 1056 Assemblea Regionale Siciliana
V II Legislatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Ap rile 1975
stanza ospedaliera all’estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro e dei marittimi all’estero, nonché alle spese per il rimborso delle quote agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non con
venzionati o in classi non convenzionate e alle spese per la gestione degli stanziamenti assegnati alle Regioni.
E ’, pertanto, necessaria l’adozione di un provvedimento legislativo regionale di attua
zione delle norme contenute nella detta leg
ge 386. Da tale necessità hanno preso le mosse il disegno di legge numero 594 di ini
ziativa parlamentare, presentato il 13 gen
naio 1975 dal gruppo parlamentare comuni
sta e il numero 600 del 21 gennaio 1975 di iniziativa governativa. Talune parti di detta legislazione regionale avrebbero dovuto es
sere determinate entro il 31 dicembre 1974, termine posto dall’articolo 17 della legge nu
mero 386, allo scopo di consentire il pas
saggio dal vecchio al nuovo sistema di fi
nanziamento della spesa ospedaliera senza so
luzione di continuità, al fine di evitare di
sfunzioni capaci di ripercuotersi sul funzio
namento degli ospedali.
Il fatto che tale data ha trovato la Re
gione carente di una propria legislazione nor
mativa e che, in conseguenza, la gestione de
gli ospedali subiva gravi disfunzioni per la mancanza di dati certi circa le entrate fi
nanziarie dei bilanci ospedalieri, mentre non erano precisate le norme sulla organizzazio
ne, le procedure e i rapporti con gli aventi diritto in ordine ai compiti di assistenza ospe
daliera trasferiti alla Regione (difetti non certo superati nè superabili dai generici mec
canismi surrogatori previsti dallo stesso arti
colo 17), in difetto di legislazione regionale di attuazione, indusse TAssemblea regionale siciliana a concedere la procedura d’urgenza per l’esame del disegno di legge di inizia
tiva del gruppo comunista e successivamente anche per l’esame di quello di iniziativa go
vernativa.
E ’ opportuno, a questo punto, ricordare che la esigenza di affrontare i temi relativi alla gestione regionale della rete ospedaliera era stata avvertita dalle forze politiche già in occasione deH’esame della rubrica Sanità del bilancio regionale nel dicembre 1974, sia presso la quinta Commissione legislativa, sia presso la Commissione Finanza e programma
zione deH’Assemblea, e che il dibattito in quella occasione richiamò anche rattenzione su una questione che fu giustamente giudi
cata fondamentale e condizionante, quella cioè relativa alla certezza, che la Regione re
clamava, in questo unendosi al coro di tutte le altre Regioni, che lo Stato avrebbe risa
nato la grave situazione debitoria degli ospe
dali e che avrebbe adottato provvedimenti in
tesi a determinare la consistenza del Fondo nazionale per l ’assistenza ospedaliera in mo
do da garantire la copertura della effettiva spesa ospedaliera per l’anno 1975.
E ’ opportuno ricordare ciò, non per dovere di cronaca, ma perchè tali problemi restano ancora aperti e occupano una dimensione drammatica, per i drammatici rischi politici istituzionali e finanziari che la Regione sici
liana potrebbe correre ove non venissero ra
pidamente affrontati e conclusi.
Infatti, il risanamento della situazione de
bitoria degli ospedali, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge numero 386, è limitato al trasferimento dei debiti degli ospedali nei confronti degli istituti tesorieri dello Stato, con remissione di titoli di credito, mentre sarebbe necessario reperire denaro liquido da passare agli ospedali per sanare le pen
denze debitorie nei confronti soprattutto dei fornitori.
Non è superfluo ricordare che la opera
zione emissione dei certificati di credito spe
ciali di cui al decreto ministeriale 27 no
vembre 1974, ha comportato alcune reazioni negative quali la chiusura del credito ban
cario agli enti ospedalieri e la sospensione di forniture anche essenziali, da parte delle ditte farmaceutiche quale reazione al rinvio del pagamento dei loro crediti rispetto ai crediti vantati dal sistema bancario.
Tutti i nostri ospedali subiscono in varia misura le conseguenze di tali reazioni.
E ancora: è necessario che non solo si realizzino quelle condizioni finanziarie che consentano un regolare afflusso dei 2.700 mi
liardi del fondo nazionale; ma è necessaria una realistica revisione del fondo comples
sivo che tenga conto della spesa consolidata nel 1974, maggiorata dei prevedibili aumenti del 1975. Infatti, per unanime giudizio, la stima che lo Stato ha fatto circa il fabbiso
gno finanziario per la copertura delle spese ospedaliere per il 1975 in 2.700 miliardi di lire si appalesa del tutto erronea, nel mo
Resoconti Parlamentari 1057 Assemblea Regionale Siciliana
VII Legislatura CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975
mento in cui stime ampiamente documen
tate fanno ammontare la spesa ospedaliera consolidata nel 1974 a circa 4.000 miliardi.
Per cui, ove il Fondo nazionale, nella mi
gliore delle ipotesi, fosse incrementato sino a quest’ultima cifra, le regioni nel loro com
plesso avrebbero a disposizione soltanto una somma pari a quella spesa nel 1974, e do
vrebbero attestarsi su livelli di assistenza ospedaliera non molto diversi da quelli del passato, rinunciando così ad un migliora
mento di essi, se non si ponessero il pro
blema di un contenimento rigoroso dei costi e di una riqualificazione della spesa ospeda
liera e sanitaria in generale.
Problema questo che deve essere oggetto di viva attenzione, anche da parte della no
stra Regione siciliana, ove si ponga mente al fatto che con i 182,4 miliardi di lire asse
gnati alla Sicilia dal Fondo nazionale si dovrà far fronte non solo alla spesa degli enti ospedalieri, che aimiionta a 161,4 mi
liardi di lire secondo le stime dell’Aros o 163,2 miliardi secondo le stime dell’Asses
sorato regionale per la sanità, ma anche alle spese per l’assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati per l ’assistenza ospeda
liera all’estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, alla spesa per l’assistenza ospedaliera dei marittimi all’estero, al rimborso delle quote agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, alla spesa per l’assi
stenza ospedaliera ai non abbienti e a tutti questi soggetti senza limiti di durata, nonché alle spese di gestione del fondo regionale per l’assistenza ospedaliera.
Bisogna, peraltro, considerare che i 182,4 miliardi assegnati alla Regione Sicilia sono comprensivi anche delle somme destinate
« agli impianti, la trasformazione e l’ammo- dernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, nonché al rinnovo e all’adeguà- mento delle loro attrezzature sanitarie ».
Appaiono allora criticabili taluni ottimi
stici giudizi espressi talvolta dall’Assessore regionale per la sanità circa la congruità delle somme assegnate, specialmente quando si debba constatare che l’89 per cento di tale somma viene assorbita dalle spese per la sola spedalità pubblica.
Si presenta, quindi, dinanzi alla Regione
siciliana la necessità di perseguire obiettivi fondamentali e di perseguirli con rigore, te
nacia e senso di responsabilità: obbligare lo Stato, usando tutte le capacità di pressione politica di concerto con tutte le altre regioni, ad una revisione realistica del Fondo nazio
nale, in maniera da garantire la congruità di tale fondo alle necessità dell’assistenza ospe
daliera, vigilando a che non vada eluso lo impegno strappato al Governo nazionale di procedere ad una verifica al giro di boa del semestre, ed il risanamento completo ed integrale di tutte le situazioni debitorie; ela
borare una legislazione regionale che metta la regione siciliana nella possibilità di gui
dare la spesa ospedaliera, eliminando ogni spreco finanziario attraverso la riorganizza
zione e la riqualificazione dell’assistenza ospe
daliera; impedire a qualunque costo, attrar- verso un’illuminata e vigile azione politica e amministrativa, che le strutture ospedaliere vengano, più di quanto non sia accaduto per il passato, usurate e travolte dalle pecche e dalle deficienze di un sistema sanitario, che, essendo concepito come organizzazione ripa
ratrice del danno alla salute, trascura del tutto quegli interventi di prevenzione che, se attuati, farebbero crollare la curva ascenden
te di quei bisogni sanitari, che non trovando oggi possibilità di soddisfacimento nella orga
nizzazione della medicina di base gestita dal sistema mutualistico, bussano e busseranno insistentemente alle porte dell’ospedale.
Tali esigenze sono state ampiamente pre
senti nei lavori della Commissione e ne han
no ispirato l’attività, spingendola ad un co
mune sforzo di ricerca dei modi legislativi più appropriati per garantire il persegui
mento degli obiettivi sopraelencati.
Infatti, dopo una attività ricognitiva espli
cata attraverso l’audizione dei rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali dei lavo
ratori ospedalieri, delle organizzazioni sin
dacali mediche (Anaao, Anpo, Cimo), delle organizzazioni delle amministrazioni ^ ospe
daliere (Aros), degli istituti mutualistici dei lavoratori dipendenti (Inam, Enpas, Inadel, Enpdep), delle mutue dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), dei medici provinciali della regione, dei rap
presentanti delle Facoltà mediche universi
tarie della Regione, e dei rappresentanti delle case di cura private (Aiop); e dopo aver rac
colto utili giudizi e preziose indicazioni, la
Resoconti Parlamentari 1058 Assemblea Regionale Siciliana
VII Leg isiatura CC CXXXIX SEDUTA 29 Ap ril e 1975
Commissione si è accinta all’esame dei dise
gni di legge presentati, scegliendo come base di discussione il disegno di legge di iniziativa governativa, il numero 600.
Nel corso della discussione sono state in
dividuate alcune questioni cardine che pos
sono essere così brevemente riassunte:
a) precisazione degli organi di gestione del Fondo regionale per l’assistenza ospeda
liera;
b) criteri di ripartizione del Fondo regio
nale agli Enti ospedalieri;
c) formazione dei bilanci degli Enti ospe
dalieri:
d) raccordo tra l’attuazione della legge numero 386 e gli obiettivi generali di pro
grammazione ospedaliera e sanitaria in corso di elaborazione da parte del Comitato regio
nale di programmazione sanitaria di cui alla legge regionale 28 giugno 1973, numero 27;
e) raccordo tra la gestione regionale della rete ospedaliera e la gestione mutualistica della rete poliambulatoriale o di altre strut
ture sanitarie gestite da altri enti;
/) organizzazione di un servizio regionale per l’assistenza ospedaliera con i compiti di controllo e vigilanza sull’andamento della attività ospedaliera in tutti i suoi aspetti;
g) criteri da seguire per una ordinata e garantita utilizzazione delle strutture ospe
daliere private.
Sulle sopraelencate questioni cardine si è sviluppato, attraverso un approfondito dibat
tito, un confronto tra le varie soluzioni, tal
volta contrastanti, presenti nei progetti legi
slativi e tra le forze politiche; ma tale dibat
tito, condotto in forma critica e positiva da tutte le forze politiche, ognuna con la pro
pria sensibilità, ha consentito di risolvere in maniera unitaria la massima parte delle questioni, fatta eccezione soltanto per alcune di più pregnante significato politico, a diri
mere le quali prowederà il giudizio defini
tivo deH’Assemblea.
Il disegno di legge che è risultato da tale confronto e che viene proposto dalla Com
missione all’esame e all’approvazione della Assemblea ha affrontato le singole questioni nel modo seguente:
a) organi di gestione del fondo regionale per l’assistenza ospedaliera. La soluzione pro
spettata dal disegno di legge governativo di affidare la gestione del fondo ad un Comi
tato interassessoriale composto dai titolari delle amministrazioni regionali della sanità, del lavoro e della cooperazione e del bilancio, sentito quello agli affari del personale, è stata accolta a maggioranza dalla Commissione, in ciò contrastata dalla posizione espressa dal gruppo comunista che avrebbe voluto affi
dare alla responsabilità collegiale della Giun
ta regionale tale gestione, ritenendo di indi
viduare nella soluzione del Comitato inte
rassessoriale un artificioso espediente cui , ricorrere nel momento in cui la rigida divi
sione delle competenze tra i vari rami della amministrazione regionale, facendo rifluire sulla competenza della sanità l’integrale ge
stione di somme ingenti quali quelle rap
presentate dal Fondo regionale, avrebbe determinato turbamenti nell’equilibrio di potere tra le varie forze politiche concor
renti alla formazione della maggioranza di governo.
A far recedere il gruppo comunista da detta posizione non è valsa l ’argomentazione circa la identificazione della gestione inte
rassessoriale qui proposta con la gestione dipartimentale prevista nel piano di utiliz- ' zazione delle risorse finanziarie della Re- i gione, approvato dall’Assemblea il 13 marzo : 1975, non essendo asshnilabile, secondo il ! gruppo comunista, il perseguimento di un ; obiettivo pluridirezionale ed intersettoriale ■ quale quello che ispira la proposta di ge- stione dipartimentale del piano, unica con- i dizione per garantire il metodo della pro
grammazione democratica, con la gestione di un fondo destinato alla copertura di una unica spesa, quella ospedaliera;
b) criteri di ripartizione del Fondo re
gionale agli enti ospedalieri. Il disegno di legge di iniziativa governativa affidava alla decisione della Giunta regionale il compito | di approvare tali criteri in base a parametri r mutuati dal secondo comma dell’articolo 16 |
della legge numero 386. • ;
La Commissione ha giudicato tali para- I metri, che la legge suddetta utilizzava ai | fini del riparto alle regioni del fondo nazio- ; naie, non validi per il riparto del fondo regionale agli enti ospedalieri. La Commis- ; sione, facendo propria una proposta del ;
Resoconti Parlamentarì — 1059 Assemblea Regionale Siciliana
VII Lbgislatuha CCCXXXIX SEDUTA 29 Aprile 1975
gruppo comunista, accettata dal Governo, ha ritenuto di dover fissare con gli articoli 4 e 5 in maniera rigorosa, anche se con margini di duttilità, i criteri di riparto del fondo regionale. Tale riparto seguirà criteri e procedure diversi a seconda che si tratti delle spese correnti ovvero delle spese in conto capitale.
Per le prime, le quote spettanti ai sin
goli enti ospedalieri sono attribuite tenendo conto di una aggregazione di voci di spese assolutamente non comprimibili ed invaria
bili che vanno pertanto finanziate sulla base della documentazione del fabbisogno e di ima seconda aggregazione di voci di spese, che sono variabili, ma che è opportuno an
corare alla spesa consolidata, per dette voci, del 1974, e aumentata della quota relativa alle variazioni intervenute nei prezzi obiet
tivamente calcolate.
Per le spese in conto capitale, invece, i criteri da seguire sono quelli del rispetto degli obiettivi generali di programmazione sanitaria indicati neU’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1973, numero 27, in attesa del piano regionale ospedaliero e di quello sanitario. E, pertanto, la Giunta regio
nale potrà deliberare, dopo aver sentito il parere della quinta Commissione legislativa, come organo dell’Assemblea regionale, che è titolare del diritto a legiferare in merito alla programmazione sanitaria ed ospedaliera e, quindi, avente titolo a controllare preventi
vamente tutte quelle scelte e quelle decisio
ni che comunque possono interferire sulle scelte di piano.
Il gruppo comunista ha sostenuto che il parere della quinta Commissione deve es
sere vincolante per la Giunta regionale. I due criteri differenziati proposti obbediscono ad una logica che è quella di sottrarre, an
che se parzialmente, a margini di discrezio
nalità l’attribuzione delle spese correnti e di introdurre invece criteri di discreziona
lità, opportunamente sorvegliati, nella ripar
tizione delle quote destinate a spese di^ in
vestimenti e ciò per ubbidire a finalità di programmazione.
E’ ovvio che tali criteri devono essere considerati come provvisori e pressoché spe
rimentali, dal momento che vanno verificati sulla base della esperienza ed eventualmen
te corretti, se la precisazione delle definitive disponibilità finanziarie assegnate alla Re
gione dal fondo nazionale, dopo la promessa verifica o le indicazioni che verrarmo dopo la prima fase di sperimentazione, suggeri
ranno tali correzioni;
c) formazione dei bilanci degli enti ospe
dalieri. L ’articolo 6 detta norme per la for
mazione dei bilcinci degli enti ospedalieri.
Il testo approvato dalla Commissione non si discosta molto da quello del disegno di legge di iniziativa governativa, fatta eccezione per l’accoglimento che la Commissione ha rite
nuto di fare della proposta, avanzata dal gruppo comunista, di inserire uno schema tipo del bilancio per gli enti ospedalieri, ri
nunciando a delegare il Comitato interasses- soriale per Tassolvimento di tale compito, come prescriveva l’articolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa.
La proposta, peraltro accettata anche dal Governo, muoveva dalla constatazione che il vecchio regolamento generale di contabi
lità del 5 febbraio 1891, impostato sulla distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie, regolamento che disciplina ancora oggi la formazione dei bi
lanci ospedalieri, non è più uno strumento adeguato al nuovo sistema di finanziamento, le cui fonti si distinguono invece in relazione alle spese correnti ed alle spese in conto ca
pitale. Per cui l’esigenza di aggiornare e ren
dere idoneo immediatamente lo strumento normativo e, nel contempo, di strutturare uno schema di bilancio in cui l’aggregazione delle varie voci consenta una rapida e cor
retta leggibilità e pertanto una rapida valu
tazione dei fatti economici.
La Commissione, che ha apportato formali modifiche allo schema di bilancio di cui al
l’allegato a) e fi) del disegno di legge di ini
ziativa comunista per adeguare alcune voci alla nomenclatura usata dal bilancio della Regione siciliana, ha ritenuto che tale sche
ma risponda alla esigenza sopra definita ed è capace di mettere nelle mani della Re
gione uno degli strumenti idonei a favorire quella azione di coordinamento, di controllo e di guida che la Regione ha il dovere di esercitare sulla spesa ospedaliera.
La Commissione ha, inoltre, ritenuto ne
cessaria la introduzione attraverso 1 articolo 9 di un meccanismo di verifica della situa
zione dei bilanci ospedalieri prima dello spirare dell’anno finanzmrio, in occasione delle eventuali variazioni da
I Lnzìam enti dei singoli capitoli del bilancio