Nota in data 31 gennaio 2019 del dott. ……….., magistrato dell'ufficio di Sorveglianza di
…………..… con la quale trasmette il “Quesito su magistrati con figli sotto i tre anni”.
(Delibera Plenaria del 24 luglio 2019)
“Un magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di ………….., con nota del 31/1/19, ha formulato un quesito chiedendo quali siano le tutele del magistrato genitore aventi figli con età inferiore a tre anni e, in particolare, se possa essere applicato a un diverso Tribunale del distretto e assegnato d’ufficio a funzioni più gravose e impegnative rispetto a quelle svolte (come ad esempio quelle di GIP), anche con riferimento alla necessità di essere presente in ufficio.
Com’è noto, l’art. 168, ultimo comma, della circolare in materia di “supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali...”, sotto la rubrica “Uffici di sorveglianza”
recita: “I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l’applicazione determinata dall’esigenza di portare a compimento procedimenti in corso”.
Alla luce di tale norma i magistrati di sorveglianza - qual è il magistrato che formula il quesito - non possono essere applicati a Tribunali diversi dello stesso distretto se in essi esercitano funzioni differenti da quelle che svolgono nel Tribunale di appartenenza, salva l’ipotesi – del tutto particolare – dell’esigenza di portare a compimento processi in corso.
Dunque - con l’eccezione indicata - non è possibile applicare i magistrati di sorveglianza ad altro Tribunale dello stesso distretto a svolgere funzioni diverse da quelle che svolgono nel Tribunale di appartenenza.
Ciò a prescindere dal fatto che essi siano o meno genitori con figli di età inferiore a tre anni;
e comunque restano fermi gli obblighi – per i dirigenti degli uffici – di adottare le misure a tutela della genitorialità di cui agli artt. 277 e seguenti della circolare sulle tabelle, e segnatamente quelli di cui all’art. 280 nel settore penale.
Tanto premesso
delibera
di rispondere al quesito nel senso che ai sensi dell’art. 168, ultimo comma, della circolare in materia di “supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali...” non è possibile applicare i magistrati di sorveglianza ad altro Tribunale dello stesso distretto a svolgere altre funzioni, salva l’eccezione prevista dalla stessa norma”.