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114, comma 2 della circolare delle tabelle in occasione della valutazione dei magistrati che possono svolgere le funzioni di GIP

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NAPOLI

OGGETTO: Pratica n. 301/VV/2019 - Quesito avente ad oggetto: "Equiparazione delle funzioni di magistrato di sorveglianza alle funzioni di giudice del dibattimento ai fini dell'assegnazione delle funzioni di GIP - art. 114 co. 2 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019".

(delibera 17 luglio 2019)

"Il Presidente del Tribunale di XXX, con nota del 22.3.2019, ha formulato un quesito in relazione alla possibilità di equiparare le funzioni di magistrato di sorveglianza a quelle dibattimentali penali ex art. 114, comma 2 della circolare delle tabelle in occasione della valutazione dei magistrati che possono svolgere le funzioni di GIP; afferma in particolare che l’art. 114 citato prevede, al primo comma, che le funzioni GIP possano essere svolte solo da chi ha svolto per almeno due ani quelle del dibattimento e, al secondo comma, che alle funzioni del dibattimento ne siano equiparate altre, senza però comprendervi quelle di magistrato di sorveglianza; da qui il quesito volto a conoscere se anche tale ultime funzioni possano essere ricomprese fra quelle dell’art. 114, comma 2 citato, pur non essendovi espressamente previste;

Com’è noto, l’art.114, c. 2 della circolare sulle tabelle recita: “A tal fine sono equiparate alle funzioni di giudice del dibattimento le funzioni:

a) di giudice dell’udienza preliminare;

b) di giudice delle misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) di giudice addetto ai procedimenti celebrati con rito direttissimo e di giudice del riesame”.

La norma non prevede espressamente le funzioni di magistrato di sorveglianza e di essa, a parere del Consiglio, non può essere data un’interpretazione analogica, introducendo in via interpretativa funzioni non previste. Del resto, la ratio del secondo comma è di equiparare alle funzioni dibattimentali – al fine di poter svolgere quelle di GIP/GUP – quelle analoghe (GUP, giudice delle misure di prevenzione e giudice dei procedimenti celebrati con rito direttissimo, giudice del riesame), il che non è per le funzioni di magistrato di sorveglianza, sensibilmente differenti da quelle dibattimentali penali.

Indiretta conferma della correttezza di tale conclusione deve trarsi anche dalla risposta a quesito di questo Consiglio del 16/9/15 (resa relativamente all’art. 7-bis, comma 2-quinquies O.G.) secondo cui l’equiparazione delle funzioni di giudice delle misure di prevenzione a quelle dibattimentali – ora espressamente prevista dall’art. 114, comma 2 della circolare sulle tabelle – deriva dalla

“comune natura di funzioni giudicanti penali” considerando anche che “nell’ufficio misure di prevenzione, il magistrato matura, non soltanto esperienze collegiali, ma anche monocratiche, per tutte le attività che compie come giudice delegato”, con ciò rimandando a un’affinità nel contenuto delle funzioni stesse che – a parere del Consiglio – difetta nel caso delle funzioni di sorveglianza.

Ritiene pertanto il Consiglio che le funzioni di giudice di sorveglianza non possano essere equiparate a quelle dibattimentali ai sensi dell’art. 114, comma 2 sulla circolare delle tabelle.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che le funzioni di giudice di sorveglianza non possono essere equiparate a quelle dibattimentali ai sensi dell’art. 114, comma 2 sulla circolare delle tabelle.".

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