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Sentenze e pareri

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Numero 1 - Marzo 2014

Sentenze e pareri

Professioni - Ordini professionali - Peri- metro attività.

Professioni Ordini professionali - Natura di Enti pubblici - Finalità - Tutela collet- tiva verso esercenti la professione e non interessi categoria professionale.

Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Estensione Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Lesioni al prestigio del ricorrente - Rilevanza.

1 L’attività degli Ordini professionali co- munque concerne i professionisti iscritti, ossia coloro che esercitano la libera pro- fessione mediante i contratti d’opera di- rettamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati, mentre sfugge al controllo degli Ordini la posizione dei pubblici dipen- denti che, svolgendo una prestazione di lavoro subordinato presso una PA, ef- fettuano compiti il cui contenuto corri- spondente a quello di una libera profes- sione, posto che costoro sono retribuiti in base a stipendi prefissati e soggiac- ciono alle regole disciplinari stabilite dal- l’Amministrazione datrice di lavoro e non dall’Ordine.

2 Gli ordini professionali sono Enti pub- blici che, per le professioni per l’esercizio delle quali occorre una speciale abilita- zione dello Stato hanno le specifiche com- petenze della tenuta degli albi, dell’eserci- zio della funzione disciplinare, nonché della redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato, pertanto, tali funzioni devono essere considerate conferite a tutela della collettività nei con- fronti degli esercenti la professione e non già a tutela degli interessi della categoria professionale.

3 Gli ordini professionali hanno legittima- zione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o al- lorché si tratti comunque di conseguire de- terminati vantaggi, sia pure di carattere stru- mentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria o anche a singoli iscritti, ma con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini.

4 Gli ordini professionali hanno legittima- zione a impugnare anche quando l’annulla- mento dell’atto impugnato non può dispie- gare effetti concreti, ma è apprezzabile comunque la perdurante lesività dell’atto stesso per il credito, il prestigio e l’estima- zione sociale della parte ricorrente, ossia al- lorquando comunque persistano come fatti storici, valutazioni e giudizi negativi su qua- lità e capacità della parte medesima.

2 - Cfr. CGA 14 giugno 1999, n. 254, in Consiglio di Stato 1999, I, 1034.

3 - Cfr. Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006, in Rass. di Giur. e Dottrina, 2010, I, 1259.

4 - Cfr. Sez. IV. 30 luglio 2002, n. 4076, in Consiglio di Stato 2002, I, 2625.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4854.

Accesso ai documenti - Sanzioni disciplinari - Autore di esposto - Accesso agli atti del procedimento conseguente - Ha diritto.

Il presentatore di un esposto in sede ammi- nistrativa che ha dato luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un terzo ha diritto di accesso agli atti del procedimento che è al riguardo conseguito.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316.

Dispensa dal servizio - Scarso rendimento - Diversità di sanzioni disciplinari.

La dispensa dal servizio dei dipendenti pubblici per scarso rendimento, prevista dall’art. 129 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, ha natura e presupposti diversi da quelli che presiedono alla adozione delle san- zioni disciplinari, previste dall’art. 78 stesso T.U.

Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, 14 gen- naio 2013, n. 2.

Sport - Competizioni sportive - Corse di cavalli - Allenatore - Sospensione dalla qualifica - per controllo equino antidoping positivo - Seconde analisi nello stesso la- boratorio - Legittimità.

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE, è legittima l’irrogazione della sanzione della sospensione della qualifica di allenatore di cavalli al galoppo nei confronti di un sog- getto il cui cavallo sia risultato positivo ai test antidroga nel caso in cui l’effettuazione delle seconde analisi, previste dell’art. 10 cit., sia avvenuta nel medesimo laboratorio nel quale erano state effettuate le prime analisi, atteso che tale rinnovazione costituisce un accertamento ex novo nel quale è consentita la partecipazione anche dell’interessato con la possibilità, se del caso, di delegare un sa- nitario di fiducia.

TAR - Lazio - Roma, Sez. III ter, 16 gen- naio 2013, n. 388.

Le massime sono tratte dalla Rassegna mensile Giurisdizione

Amministrativa per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra.

www.sentenzeitalia.it a cura di Domenico D’Addario

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