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Credito al consumo: ultime sentenze

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Credito al consumo: ultime sentenze

14 Novembre 2020Redazione

Il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto del bene ha fonte legale. L’inadempimento del fornitore di beni e servizi è opponibile al finanziatore?

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Credito al consumo

In tema di credito al consumo e di inadempimento del fornitore di beni e servizi è opponibile al finanziatore l’inadempimento del fornitore. (Nel caso di specie, si trattava dell’acquisto di una autovettura con finanziamento che non era stata consegnata ove la Corte d’Appello accertava l’invalidità della clausola che impediva il collegamento contrattuale tra vendita e finanziamento condannando la società finanziatrice alla restituzione della somma pagata per l’autovettura non consegnata).

Corte appello Milano sez. I, 07/02/2020, n.425

Finanziamento finalizzato

Nel c.d. “finanziamento finalizzato”, il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto del bene ha fonte legale, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio, dal momento che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza che uno dei due negozi trova la propria causa nell’altro.

Tribunale Roma sez. XVII, 03/09/2019, n.16894

Credito al consumo: fonte legale

Contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso fra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trova la propria causa nell’altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento di fattispecie.

L’unitarietà della causa economica dei contratti (di finanziamento e di vendita del bene) comporta il collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dal

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rapporto fra finanziatore e fornitore e quindi anche dall’esistenza o meno di un accordo di esclusiva fra finanziatore e fornitore.

Tribunale Roma sez. XVII, 04/02/2020, n.2428

Il grave inadempimento del fornitore

In tema di credito al consumo si deve in ritenere che l’inadempimento del contratto di compravendita sotteso al finanziamento richiesto sia di per sé idoneo e sufficiente a travolgere il contratto di finanziamento medesimo che, per la sua contestualità e caratteristiche, appare pacificamente collegato al contratto di compravendita.

L’esistenza di detto collegamento negoziale implica che la risoluzione di un contratto importerà anche la risoluzione del contratto collegato, sussistendo tra essi un nesso di interdipendenza per cui il trattamento giuridico di uno è influenzato dalle vicende dell‘altro.

Tribunale La Spezia, 19/09/2019, n.568

Operazioni di credito al consumo:

pubblicità

È necessaria, nelle pubblicità delle operazioni di credito al consumo, l’indicazione del TAEG comprensiva degli importi relativi alle spese di riscossione; modalità che appare coerente con la funzione dell’indice, il quale rappresenta il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, che assolve, nell’economia complessiva della disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore, in particolare l’art. 123, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditoria, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 31/01/2018, n.1158

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Ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE

La direttiva 2005/29/Ce (pratiche commerciali sleali) deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di “prodotto”, ai sensi dell’art. 2, lett. c) le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.

Corte giustizia UE sez. X, 20/07/2017, n.357

Credito al consumo: collegamento negoziale

Nel contratto di credito al consumo avente ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, tra il contratto di acquisto di un bene e quello di finanziamento vi è un valido collegamento negoziale; l’inadempimento del venditore (nella specie:

mancata consegna della cucina) non comporta la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, non determinandone l’invalidità ab origine, mentre la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore può invece avere incidenza sul contratto collegato di finanziamento, determinandone lo scioglimento.

Tribunale Modena sez. I, 01/03/2017, n.351

Contratto di credito al consumo: quando è nullo?

Ai sensi dell’art. 124 n. 3, d.lg. 385/93, il contratto di credito al consumo che ha ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, sottoscritto tra il venditore ed il consumatore, è nullo se non riporta la descrizione analitica del bene, il prezzo di

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acquisto e le condizioni del trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio di proprietà non sia immediato, poiché tali requisiti di forma-contenuto sono previsti a pena di nullità.

Tribunale Salerno sez. I, 01/08/2015, n.3455

L’esclusiva per la concessione di credito al consumo

In materia di contratto di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli art. 121 e ss. d.lg. n. 385 del 1993, la norma dell’art. 124, comma 3, va interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito al consumo ai clienti dei fornitori.

Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base della disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale.

Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.

Cassazione civile sez. III, 29/09/2014, n.20477

L’azione diretta del consumatore contro il finanziatore

In tema di credito al consumo, nella vigenza della disciplina degli articoli 121 e seguenti d.lg. n. 385/1993, l’art. 124, comma 3, deve interpretarsi come previsione

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di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo – il cui oggetto sia l’acquisto di beni o servizi determinati – contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

In caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, disciplinata dall’art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale.

Cassazione civile sez. III, 30/09/2015, n.19522

Inadempimento del fornitore di beni e servizi: azioni di tutela

Ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, art. 121 e 124, nel testo originario, applicabile

“ratione temporis”, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi e i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore si aggiunge alle comuni azioni contrattuali, per le quali non vigono le condizioni stabilite dal Codice del Consumo, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

Cassazione civile sez. I, 25/07/2018, n.19748

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