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Concessione abusiva credito: ultime sentenze

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Concessione abusiva credito:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/09/2021

Fallimento della società; corresponsabilità della banca; perdita del patrimonio sociale; legittimazione del curatore all’azione risarcitoria in rappresentanza dei creditori.

Quali sono i requisiti dell’abusiva concessione di credito? L’azione risarcitoria

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del danno da abusiva concessione di credito può essere esercitata dal curatore fallimentare? Per saperne di più, scopri le ultime sentenze.

Responsabilità della banca

La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18610

Risarcimento del danno subito dall’impresa e dalla massa dei creditori

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18610

Assunzione da parte del finanziatore di un rischio non irragionevole

Non integra un’abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione “ex ante”, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi.

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Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18610

Ipotesi di concessione abusiva del credito

La concessione abusiva di credito si configura ogni qual volta un istituto di credito finanzi un’impresa in stato di decozione, mantenendola artificiosamente in vita e facendo così insorgere l’erronea convinzione, in capo a terzi concorrenti e ai creditori sociali, che la stessa versi in stato di attivo patrimoniale ovvero determinando un aggravamento della posizione debitoria con conseguente depauperamento patrimoniale dell’impresa in stato di dissesto.

Tribunale Pesaro sez. I, 01/06/2021, n.428

Falsa impressione di un soggetto economicamente valido

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (banca) l’azione da illecito di natura aquiliana per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un soggetto economicamente valido.

Corte appello Perugia, 22/11/2019, n.733

Finanziamento impresa insolvente e fallimento

In tema di concessione abusiva di credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi che, in ragione di ciò, abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa.

Cassazione civile sez. I, 14/05/2018, n.11695

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Abusiva concessione di credito:

incolpevole ignoranza del terzo danneggiato

La concessione di credito da parte di un istituto di credito a una società che sia già insolvente e che quindi ne ritardi il fallimento è qualificabile come abusiva e costituisce una condotta illecita, obbligando, di conseguenza, l’istituto di credito a risarcire il danno, nel caso in cui tale condotta provochi un danno ad un terzo che abbia continuato ad avere rapporti contrattuali con il soggetto decotto, poiché ignorava incolpevolmente la reale situazione economica della società.

Non è configurabile la responsabilità per abusiva concessione del credito nel caso in cui il terzo danneggiato sia una società controllata della società insolvente a cui l’istituto di credito ha concesso il credito e che sia amministrata dai medesimi soggetti della seconda, mancando in questo caso in capo al terzo, infatti, il requisito dell’ignoranza incolpevole dello stato di decozione della società.

L’attiva partecipazione degli amministratori alle operazioni della società non costituisce un evento interruttivo del nesso causale tra fatto -abusiva concessione del credito- e danno eventualmente subito dal terzo creditore, essendo necessario per la configurazione di un’effettiva interruzione del nesso causale che la condotta del danneggiato -la società- sia idonea di per sé a causare il danno, circostanza quest’ultima non configurata nel caso di specie, poiché la banca, in piena autonomia, ha continuato a concedere credito al debitore decotto.

Cassazione civile sez. I, 14/05/2018, n.11695

Curatore fallimentare: è legittimato ad agire contro la banca?

Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare la banca), l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d’impresa economicamente valida, perché nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad

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agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.

Tribunale Bologna sez. IV, 13/07/2017, n.1508

Legittimazione del curatore all’azione risarcitoria in rappresentanza dei creditori

Il curatore fallimentare è carente di legittimazione a proporre, nei confronti della banca finanziatrice, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta .

Cassazione civile sez. I, 20/04/2017, n.9983

Concessione abusiva di credito dopo la perdita del patrimonio sociale

Ai fini della determinazione del danno subito dalla società fallita per illecita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del patrimonio e dell’imputabilità dell’aggravamento di tale perdita agli amministratori e alla banca è irrilevante che la concessione abusiva di credito sia intervenuta in epoca successiva alla perdita del patrimonio sociale.

Tribunale Prato, 15/02/2017, n.152

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Azione di danno da abusiva concessione di credito

L’azione risarcitoria del danno da abusiva concessione di credito non è azione di massa, ma è strumento di reintegrazione del singolo creditore, il cui danno deve essere specificamente dimostrato, con la conseguenza che non può essere esercitata dal curatore fallimentare.

Tribunale Napoli sez. III, 09/02/2016, n.1662

Abusiva concessione di credito:

risarcimento

In capo al curatore deve escludersi ogni legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c.

per il risarcimento del danno derivante da una fattispecie di abusiva concessione di credito e ciò sia rispetto all’azione nell’interesse dei creditori, sia rispetto all’azione nell’interesse della società.

Corte appello Milano sez. IV, 20/03/2015, n.1229

Pretesa risarcitoria

Non merita accoglimento la pretesa risarcitoria avente ad oggetto l’ “abusiva concessione del credito” proposta da parte della società controllante la beneficiaria, in quanto si tratta di creazione di una falsa apparenza del finanziato e, soprattutto, perché non è prospettabile che un soggetto possa incorrere in errore sul proprio stato di insolvenza per un finanziamento da lui stesso richiesto ed incautamente concesso da un istituto di credito. Il diritto al risarcimento potrebbe piuttosto riconoscersi in capo ad un terzo creditore danneggiato.

Tribunale Rovereto, 06/08/2012

Abusiva concessione di credito a impresa

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insolvente

La concessione di credito a condizioni di mercato, ancorché abusiva in quanto attuata in violazione della disciplina pubblicistica sulla erogazione del credito, non può costituire fonte di danno per l’impresa finanziata, come tale parte del contratto e compartecipe dell’illecito.

Tribunale Monza, 08/02/2011

Abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche

Qualora il curatore deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell’impresa fallita la cui causa sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto l’aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già presente nel patrimonio della società.

L’azione risarcitoria così articolata, ove il ha curatore agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e, a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la dichiarazione di fallimento, non può, essere qualificata come azione di massa che deriva dal fallimento ai sensi dell’art. 24 l. fall.

Tribunale Piacenza, 07/10/2008

Abusiva concessione di credito:

risarcimento del danno

L’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno, per effetto dell’abusiva concessione bancaria di credito a favore di società fallita, in quanto repressiva di un illecito di natura concorrenziale, non rientra fra quelle cd. di massa, esercitabili in nome e per conto del ceto creditorio da parte del curatore fallimentare, il quale è carente di legittimazione a proporla.

Cassazione civile sez. un., 28/03/2006, n.7029

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