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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA. OGGETTO: Contratto di affitto di terreno sito in Santa Domenica. L'anno. il giorno.. del mese di.

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Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 25/7/2014 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

(Provincia Messina)

OGGETTO: Contratto di affitto di terreno sito in Santa Domenica Vittoria (provincia di Messina).

L'anno ………. il giorno ……….. del mese di ………. alle ore

………., con la presente scrittura privata tra:

- Il Comune di Santa Domenica Vittoria (provincia di Messina) e per esso il Geom ………., nato a ………, il ………., CF:

S……….., nella sua qualità di funzionario cui sono state affidate le funzioni Dirigenziali per l'area Tecnica con Determinazione Sindacale n.

del , il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, Codice Fiscale 87000490836, di seguito “locatore”;

- La Società/Ditta/Cooperativa/Ente ………..… con sede legale in ………., P. IVA ………, rappresentata dal Sig………..………., nato a ………, il ………..,

CF: ……….. nella qualità di suo

……….…………., autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito

“affittuario”;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n……….. del …………, si è stabilito di cedere in affitto per svolgimento di attività agropastorali l’area un’area,

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ubicata in C.da Fondo Comune, riportata in catasto al Foglio 10, particelle 1,2,3,24,33,34,35,36,37 e 43 e al Foglio 9 particelle 13, 14, 15 e 16 della superficie di Ha 123.51.15, avente destinazione urbanistica boschiva di proprietà comunale, per un periodo di anni nove a decorrere dal verbale di immissione in possesso.

Essendo ora intensione delle Parti, come sopra costituite, provvedere alla formalizzazione di quanto sopra indicato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La suestesa premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Santa Domenica Vittoria cede in affitto, a

………..………… l’area di terreno ubicata in C.da Fondo Comune e riportata in catasto al Foglio 10, particelle 1,2,3,24,33,34,35,36,37 e 43 e al Foglio 9 particelle 13, 14, 15 e 16 della superficie di Ha 123.51.15, con destinazione urbanistica boschiva. Quali puntualmente evidenziate nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

L’affittuario dichiara di aver preso visione dell’area concessa in ogni sua parte e la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 3 - Durata

La durata dell’affitto, in deroga alla legge 203 del 1982, art. 45, è fissata e stabilita per anni 9 a decorrere dalla immissione in possesso dell’area. Alla prima scadenza, è previsto il rinnovo per altri nove anni, salvo espresso

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diniego di rinnovazione, da effettuarsi con un preavviso di anni tre mediante raccomandata A/R,

Le ipotesi di diniego di rinnovazione, alla prima scadenza contrattuale, sono quelle previste dall'art. 29, comma 1, L. n. 392/1978, lett. b), nel caso specifico di locatori pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, ovvero, qualora sussista l'intenzione di adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali, e alle successive lett. c) e d), rispettivamente, la demolizione dell'immobile per ricostruirlo ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro e la ristrutturazione dell'immobile per adeguarlo ai piani comunali di commercio. Il conduttore può avvalersi dell’art. 27 L. 392/1978 commi 5 e 6.

Art. 4 – Finalità del contratto e obbligazioni dell’ affittuario

L’affittuario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

L’affittuario si obbliga ad avviare, nell’area concessa in affitto, le attività nel settore agro-silvo-pastorale e le altre compatibili con il territorio, tendenti a favorire la realizzazione di nuovi posti di lavoro ed il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati e tutto quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara che si intende qui integralmente riportata .

L’affittuario è tenuto a realizzare tutti gli interventi richiesti dalla legge e dalle condizioni ambientali dell’area per prevenire i rischi di incendio, i rischi idrogeologici e gli ulteriori tipi di danneggiamenti causati da calamità naturali.

Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal presente contratto.

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L’affittuario è tenuto ad eseguire, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica e i sicurezza e fino all’integrale scomputo del canone di affitto indicato nell’art. 5 del presente contratto, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e le ristrutturazioni necessarie per adibire la stessa all’uso per la quale la richiede, ivi compresi gli interventi di adeguamento degli impianti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e le ristrutturazioni da realizzare, ai fini dello scomputo, saranno determinati fra quelli indicati nella perizia di stima, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico del 11/4/2014 contenente la relazione tecnica illustrativa, l’analisi prezzi, il computo metrico estimativo, i grafici schematici delle strutture e gli allegati grafici allegata al presente contratto ( Allegato B) che, con il presente contratto, l’affittuario dichiara di conoscere e di approvare, secondo una priorità temporale e logistica stabilita annualmente dall’Amministrazione, previa relazione dell’Ufficio Tecnico.

Nulla sarà dovuto all’affittuario nel caso realizzasse interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e le ristrutturazioni, ancorché necessari, il cui costo superi l’entità del canone annuo da scomputare.

L’affittuario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del affitto e di quelli causati verso i terzi.

Art. 5 – Canone Il canone di affitto è fissato in € ……….. annui.

Le parti concordano che il versamento del suddetto canone annuo sarà dovuto previo scomputo del valore dei lavori di manutenzione ordinaria e

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straordinaria, previsti dall’art. 4, che l’affittuario si obbliga ad eseguire secondo la relazione di stima allegata.

Lo scomputo del canone annuale è subordinato al nulla osta dell’Ufficio Tecnico Comunale che dovrà verificare il puntuale adempimento, anno per anno, da parte dell’affittuario, degli obblighi previsti dall’art. 4.

In caso che l’entità della offerta, risultata economicamente più vantaggiosa a seguito di gara pubblica, non dovesse coprire il costo totale degli interventi di manutenzione straordinaria e delle ristrutturazioni, indicate nella sopra citata perizia di stima, si applicherà la procedura indicata nell’art. 4 comma 6 del presente contratto e, pertanto, la priorità temporale e logistica degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’area e degli immobili sarà stabilita annualmente dall’Amministrazione, previa relazione dell’Ufficio Tecnico

Le parti concordano che, in caso di proroga del contratto, il canone dovuto dall’affittuario sarà rideterminato in funzione dei valori dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio vigente al momento della proroga stessa..

Art. 6 – Divieti

L’affittuario non può concedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto o a sub locare in tutto o in parte, salvo autorizzazione scritta del comodante. La mancata autorizzazione scritta, costituisce pattiziamente inadempimento grave ed essenziale e causa di risoluzione del presente contratto.

L’affittuario in caso di collaborazioni, cooperazioni o partecipazioni, di qualunque genere, da parte di altri soggetti terzi, è direttamente responsabile

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nei confronti del locatore dei danni causati al bene oggetto dell’ affitto e di quelli causati verso i terzi.

Art. 7 - Spese

L’affittuario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per servirsi della cosa.

L’affittuario non ha diritto di essere rimborsato per i lavori ordinari e straordinari eseguiti ancorché necessari e/o urgenti.

L’affittuario, con la stipula del presente atto, è espressamente tenuto ed autorizzato ad eseguire i lavori e gli interventi straordinari nell’area concessa necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nell’art. 4 del presente contratto e contenute nella perizia di stima indicata nell’art. 5.

Sono poste a carico dell’affittuario tutte le spese necessarie al godimento del bene, fra le quali la Tassa Rifiuti, le utenze, l’Imu, etc….

Art. 8 – Restituzione

L’affittuario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.

Qualora la cosa concessa presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al affittuario l'obbligo di risarcire tali danni.

L’affittuario potrà prendere possesso dei strumenti, degli mezzi, degli arredi e delle migliorie da lui apportate sulla cosa locata, il cui distacco non cagioni danno alla cosa concessa.

L’affittuario non potrà pretendere nulla per i miglioramenti, le ristrutturazioni e le innovazioni eventualmente apportati alla cosa concessa.

Art.9 - Risoluzione

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Il presente contratto verrà risolto di diritto e l’area suddetta ritornerà nella piena disponibilità dell’Ente se:

- L’affittuario non inizierà, previa necessaria e obbligatoria realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti, le attività e le iniziative sopra indicate entro 18 mesi dalla data di immissione in possesso nell’area. In caso di mancata o incompleta realizzazione, da parte dell’affittuario, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nella perizia di stima allegata al contratto, entro 18 mesi dalla data di immissione in possesso nell’area, l’affittuario sarà tenuto al pagamento del canone annuale dovuto sopra quantificato, il Comune si varrà della cauzione definitiva secondo le disposizioni dell’art. 11 del presente contratto, dell’art.

113 del D.Lgs 163 del 2006 e dell’art. 123 del DPR 207 del 2010 e potrà richiedere, in sede giudiziaria, gli eventuali danni subiti.

- L’affittuario utilizza il bene concesso per finalità diverse da quelle indicate nell’art. 4.

Art. 10 cauzione definitiva

L’affittuario, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 123 del DPR 207/2010, ha costituito la polizza fidejussoria n. ……….. rilasciata dalla ………., per l’importo di €. ………

(………..…) a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

In caso di inadempimento, l’Ente si varrà della cauzione e si riserva, comunque, di richiede, in sede giudiziaria, gli eventuali danni subiti.

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Art. 11 Protezione dati personali

Le parti, anche ai sensi del D.Lgs. 30, giugno 2003, n. 196, si scambiano le autorizzazioni a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di affitto.

Art. 12 - Registrazione

Tutte le spese e tasse relative al presente contratto e quelle consequenziali sono a carico dell’affittuario, il quale intende avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio agli articoli del Codice Civile che regolano il affitto, alla Legge n. 11 del 1971 e alla legge 203 del 1982.

Il Comune di Santa Domenica Vittoria – L’affittuario -

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