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VIGILANZA SUGLI ALUNNI E RESPONSABILITA. a cura di Fabrizia De Cuia

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VIGILANZA SUGLI ALUNNI E RESPONSABILITA’

a cura di Fabrizia De Cuia

Rispetto all’ipotesi in cui un alunno subisca un danno durante la permanenza a scuola, occorre preliminarmente determinare il soggetto responsabile a cui spetta il risarcimento del danno stesso.

Sin da subito è opportuno chiarire che ai fini del risarcimento del danno a seguito di specifica azione promossa dai genitori del minore danneggiato, il legislatore ha disciplinato la materia attribuendo integralmente la responsabilità civile all’amministrazione scolastica nell’organo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale soggetto passivo dell'azione medesima.

L’art.61 della L.312/1980 ( Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato ) ha profondamente innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni causati a terzi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni .

Prima dell’entrata in vigore della L.312/80, la responsabilità civile e patrimoniale del personale insegnante delle scuole statali era regolata dagli articoli 22 e 23 del DPR n.3 /1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Ai sensi dell’art. 22, comma 1

"l’impiegato che nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo”.

L’articolo 61 della legge 312/80 stabilisce, invece, che “nel caso in cui l’Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave”. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Pertanto in base a tale disposizione, legittimato passivo all’azione di risarcimento non sono né l’insegnante, né il dirigente scolastico, né il singolo circolo scolastico, sebbene dotato di personalità ed autonomia, bensì il Ministero della Pubblica Istruzione, in virtù del suo rapporto di collegamento organico con il personale dipendente (Cass. SS.UU 9346/2002).

Infatti, secondo quanto stabilito dalle Sez. Unite della Cassazione, “in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da

"culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione” (Cass.

SSUU 27 giugno 2002 n. 9346).

Da quanto esposto deriva, pertanto, che il personale scolastico è privo di legittimazione passiva sia nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (responsabilità extracontrattuale ex art. 2048, comma 2) sia nel caso di danni arrecati a se stesso – autolesioni – (responsabilità contrattuale ex. art. 1218 c.c).

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 LA RESPONSABILITA’

Una volta determinato che il Ministero dell’Università e della Ricerca è il soggetto passivo dell’azione risarcitoria, appare opportuno valutare quale tipo di responsabilità prevista dal codice civile debba essere attribuita allo stesso.

 IL VINCOLO NEGOZIALE

Ai fini della determinazione del tipo di responsabilità, si consideri che l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico comporta l’ammissione dell'allievo a scuola e il perfezionamento di un vincolo negoziale.

A seguito del vincolo negoziale, l’istituto scolastico, e per esso il Ministero dell’Università e della Ricerca, è soggetto alle prescrizioni dell'art. 1218 c.c., il quale stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L’applicazione di tale principio normativo al caso di lesioni subite da un alunno è stato da sempre individuato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “con l’accoglimento della domanda di iscrizione si instaura un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo" (Cass. n. 11751/2013).

 RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, gli addetti al servizio scolastico “sono in una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti affidati alla scuola” (Cass. sentenza n. 17574/2010). Da tale posizione di garanzia discende che ogni volta che l’alunno cagiona un danno a se stesso, si delinea responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico rappresentato dal Dirigente scolastico e dall’insegnante che era obbligato a vigilare, che dovranno provare che l’inadempimento delle rispettive obbligazioni è derivato da causa a loro non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. Un.

27/06/2002, n. 9346).

Da questo vincolo negoziale discende che la scuola è pertanto tenuta ad evitare che gli allievi procurino danno a se stessi (Cass. n. 1769/2012), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia e messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (Cass. 3680/2011; Cass. 19160/2012).

Le SS. UU della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21670/2013 hanno avuto modo di chiarire che «nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto

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l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass., SU., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005; Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011).

L’istituto è in altri termini tenuto a mantenere la condotta dovuta, perché trattasi di “contratto di protezione”, in base al quale tra gli interessi da realizzarsi da parte dell’istituto scolastico rientra quello all’integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti (Cass. Sez. Unite n. 577/2008).

 DURATA DELL’OBBLIGAZIONE

Va peraltro osservato che “lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l’alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e pertanto sin dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale” (Cass. n. 22752/2013).

 L’ONERE PROBATORIO

Ai fini risarcitori, l’instaurarsi della responsabilità contrattuale comporta che in caso di danno subito da parte dell'alunno, il danneggiato deve solo provare di aver subito il danno durante l'orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola, mentre l’Amministrazione per essere esonerata da responsabilità, deve dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottate.

 IL DANNO CAGIONATO A TERZI: RESPONSABILITA’

EXTRACONTRATTUALE

Ribadendo quanto sopra già evidenziato e cioè che anche nel caso in cui sussista un danno cagionato non solo a se stesso ma anche a terzi dall’alunno (caso di responsabilità extracontrattuale) il Ministero rimane in ogni caso legittimato passivo dell’azione risarcitoria, non prevedendo la legge alcuna responsabilità diretta del docente e del dirigente scolastico, si consideri che l’art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità dei genitori e dei precettori per i danni ingiusti cagionati a terzi da minori che siano capaci di intendere e volere.

Il comma 2 dell’art. 2048 del cc. prevede che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

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 L’ONERE PROBATORIO

La norma citata al terzo comma prevede un’inversione dell’onere della prova, in quanto il danneggiato dovrà solo provare che l’evento dannoso si è verificato durante il tempo in cui si trovava a scuola, e la scuola dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto in quanto l’evento era imprevedibile e inevitabile anche adottando le misure richieste dall’ordinaria diligenza

Si tratta di una forma di responsabilità "aggravata" in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, che può essere superata solo con la prova di non aver potuto impedire il fatto.

E’ necessario cioè che venga provato da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto.

La prova liberatoria consiste dunque nel dimostrare di aver adeguatamente vigilato sull’alunno, in relazione ai luoghi, all’età ed al grado di maturazione raggiunta dallo stesso e che non è stato possibile impedire l’evento dannoso a causa della sua repentinità ed imprevedibilità.

Al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sul Ministero, “non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale” (Cass. n.

9.4.73, n.997)

 L’OBBLIGO DI VIGILANZA

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato (sentenza n 17574/2010) che “l’istituto ha il dovere di provvedere alla vigilanza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro”.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ribadendo che anche il Dirigente Scolastico non risulta legittimato passivo nell’eventuale azione di danno richiesto dal minore, appare opportuno precisare che nel rapporto interno con l’Amministrazione scolastica sussiste una responsabilità del Dirigente scolastico il quale deve assumere ogni provvedimento necessario per garantire la sicurezza della scuola.

- L’OBBLIGO DI CUSTODIA E DI AMMINISTRAZIONE

Un primo obbligo interno che ricade sul dirigente scolastico deriva dall’art. 25 D.lgs. n. 165/2001, che prevede in capo allo stesso obblighi organizzativi, di amministrazione, di custodia e di controllo sull'attività del personale scolastico.

Pertanto risulta attribuibile al dirigente scolastico nel rapporto interno con l’amministrazione una responsabilità che consiste principalmente nell’eliminazione della fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui cui gli stessi ricadono.

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 I DOCENTI

Come già precisato si evidenzia che anche i docenti non sono soggetti legittimati passivi dell’azione di risarcimento del danno sia contrattuale sia extracontrattuale, potendo rispondere gli stessi del loro operato solo nei confronti dell’Amministrazione scolastica a titolo di culpa in vigilando ai sensi degli artt. 2048 c.c e 29 del CCNL Scuola.

L'insegnante, infatti, è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni.

Inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna. Se ancora i genitori non si presentano, i docenti devono segnalare la situazione al dirigente, che provvederà ad adottare gli atti organizzativi idonei considerata la situazione.

Dala ricostruzione normativa e giurisprudenziale discende che, come chiarito in premessa, nel caso di risarcimento del danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, la violazione delle norme sopramenzionate, espone l’Amministrazione a diretta responsabilità civile nei confronti del danneggiato.

In entrambe le ipotesi resta salva la facoltà dell’Amministrazione che sia stata condannata a risarcire il danno, di esercitare la rivalsa nei confronti dell’insegnante o del dirigente nel caso di dimostrata sussistenza di dolo o colpa grave degli stessi.

Ottobre 2017

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