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COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia

__________

Delibera di Giunta n. 5/2020

OGGETTO: Art. 12 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Adozione Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, comprensivo di Verifica di significatività dell'incidenza, relativo a una variante di livello comunale avente come oggetto: Completamento pista ciclabile tratto Ponte Girevole a Riva Gregori

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

Seduta del 15 GENNAIO 2020 alle ore 09:15, presso la sede municipale del Comune di Grado

Presenti i Signori:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 08 gennaio 2020

AREA URBANISTICA - PATRIMONIO - EDILIZIA

PRIVATA - ATTIVITA' ECONOMICHE

IL DIRIGENTE

f.to dott. ing. Renato Pesamosca

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd.

13 gennaio 2020

SERVIZIO FINANZIARIO IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

Presente/Assente

Raugna Dario Sindaco Presente

Polo Matteo Vice Sindaco Assente

Polo Sara Assessore Presente

Gaddi Claudio Assessore Presente

Fabris Fabio Assessore Presente

Lauto Federica Assessore Esterno Presente

Partecipa il Vice Segretario dott. Gianluca Venier

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

(2)

PREMESSO che il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale è divenuto efficace per avvenuta pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2005, n°627 avente come oggetto:

“Comune di Grado: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n°9 dell’8 maggio 2004 e n°12 del 31 gennaio 2005, di approvazione del Piano Regolatore generale comunale”, sul BUR n°18 del 4.5.2005;

CHE fra gli elaborati che compongono il PRGC la Tavola P04.11 – Viabilità di progetto, individua, fra l’altro, la rete di progetto della Viabilità Ciclabile;

CONSIDERATO che con nota Prot. 0043352/D del 13/08/2019, registrata al n° 25675 di protocollo del Comune di Grado, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica: “S.R. 352 di Grado - Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado” composto dai seguenti elaborati a firma dell’ing. Matteo Bordugo della S.c.r.l.

COOPROGETTI con sede in Via Montereale n°10/C a Pordenone:

02-18_PF_20190719_EE_REV00-ELENCO ELAB 02-18_PF_20190719_RI_REV00-REL GEN E QE 02-18_PF_20190719_PPE_REV00-PPE

02-18_PF_20190719_SPA_REV00-PREFATT AMB

02-18_PF_20190719_CME_REV00-CALCOLO SOMMARIO SPESA 02-18_PF_20190719_TAVARC_01_REV00 - PRGC ORTOFOTO CTR 02-18_PF_20190719_TAVARC_02_REV00 - RILIEVO 1

02-18_PF_20190719_TAVARC_03_REV00 - RILIEVO 2 02-18_PF_20190719_TAVARC_04_REV00 - PROGETTO 1 02-18_PF_20190719_TAVARC_05_REV00 - PROGETTO 2

02-18_PF_20190719_TAVARC_06_REV00 - SOVRAPPOSIZIONE PROG RILIEVO 1 02-18_PF_20190719_TAVARC_07_REV00 - SOVRAPPOSIZIONE PROG RILIEVO 2 02-18_PF_20190719_TAVARC_08 - PROGETTO+CATASTALE

02-18_PF_20190719_URB_REV00-INSERIM URBAN

RILEVATO che il progetto di fattibilità sopra elencato risulta conforme al tracciato previsto sulla Tavola P04.11 – Viabilità di progetto del P.R.G.C. efficace dal 4.5.2005, senza introdurre alcun vincolo preordinato all’esproprio in quanto il PRGC è stato redatto unicamente sulla base della C.T.R.N. e non anche su base catastale (la circostanza secondo la quale le aree di cui trattasi risultano incluse nelle cosidette “zone bianche” poco rileva in quanto da ciò deriva l’esistenza di un mero vincolo conformativo), rimandando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, effettuata ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.

327/2001, ad una variante puntuale al P.R.G.C. da assumersi contestualmente alla fase progettuale delle opere propriamente dette;

RICORDATO che il DPR 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, all’articolo 9, commi 1 e 2 recita:

“1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.”

“2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”

RITENUTO quindi indispensabile adottare una specifica Variante di livello Comunale al PRGC, che istituisca il vincolo preordinato all’esproprio delle aree private necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento;

RICORDATE ora le disposizioni contenute nella parte II – Titolo II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che regolamentano la Valutazione Ambientale Strategica;

(3)

VISTA INOLTRE la deliberazione delle Giunta Regionale n. 2627 del 29.12.2015 avente ad oggetto “D.

Lgs. 152/2006. Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.”;

RITENUTO opportuno citare le finalità ed i principi della Valutazione Ambientale Strategica come declinati nell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale succitata, ed in particolare: “…Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione di piani e programmi e si attivano contestualmente all’avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. La procedura di VAS comprende quella di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto delle procedure di formazione dei piani e dei programmi previste dalle singole leggi di settore e dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti evitando duplicazioni nelle valutazioni, consultazioni e pubblicità….”;

RICORDATE inoltre le seguenti definizioni:

Valutazione ambientale strategica - VAS: processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto legislativo 152/2006, lo svolgimento di una fase di verifica preliminare (c.d. fase di scoping), l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.

Verifica di assoggettabilità a VAS: la verifica attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate

RIBADITO che, ai sensi delle vigenti norme in materia, le procedure relative alla verifica di assoggettabilità a VAS e di verifica di incidenza debbono essere comunque espletate prima dell’adozione del piano (o di una sua variante) da parte dell’organo competente;

ATTESO che, ai sensi del primo comma, lett. c) dell’art. 4 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n°16, l’autorità competente per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è la Giunta Comunale, la quale risulta pertanto competente all’adozione del Rapporto preliminare previsto dall’art. 12 del citato D. Lgs. 152/2006;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo Decreto Legislativo, le procedure di Verifica preliminare a Valutazione di Incidenza sono ricomprese all’interno di quelle di assoggettabilità a VAS, pur seguendo una differente e propria procedura approvativa, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 1323 ed esplicitato nel seguente passaggio:

(4)

“La verifica di significatività dell’incidenza e la valutazione di incidenza per i piani che rientrano nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono comprese all’interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all’art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 152/2006. A tal fine nei procedimenti di verifica di VAS e di VAS: a) il Rapporto preliminare e il Rapporto ambientale sono integrati con la documentazione relativa alla verifica di significatività dell’incidenza o alla valutazione di incidenza di cui alle schede 1 o 3 dell’allegato B ; b) il Servizio valutazioni ambientali deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006”

CHE per tali finalità, in data 19 novembre 2019, via mail, sono stati trasmessi da Friuli Venezia Giulia Strade gli elaborati relativi al Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, a firma a firma dell’ing.

Matteo Bordugo della S.c.r.l. COOPROGETTI con sede in Via Montereale n°10/C a Pordenone, composta dai seguenti elaborati:

01-18_PF_20191014_SPA_Rev00-rapp amb prelimin e relaz incidenza 02-18_PF_20191014_SPA_Rev01-prefatt amb

02-18_PF_20191014_EE_Rev01-elenco elab

CHE le conclusioni del Rapporto preliminare, considerando le previgenti verifiche ambientali effettuate sugli strumenti urbanistici generali ricomprendenti l’opera oggetto della Variante e valutando le caratteristiche dimensionali e la portata territoriale limitata del progetto, fanno ritenere che la Variante al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione dell’opera pubblica denominata S.R. 352 "di Grado", completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado, non produca alcun effetto significativo sulle componenti ambientali e sulla salute umana;

CONSIDERATO inoltre il 2° comma del sopracitato articolo 12 prevede che l'Autorità Competente individui i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed ai quali trasmettere il documento preliminare al fine di acquisirne il parere;

PRESO ATTO altresì che con la variante in questione non viene modificata alcuna cartografia, ma l’opera verrà realizzata su aree che interessano un ambito vincolato ai sensi della parte Terza del D. Lgs 22 gennaio 2004 n°42 e successive modifiche ed integrazioni, per cui si ritiene necessario coinvolgere tanto la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico, etnoantropologico, architettonico e paesaggistico nell’ambito del territorio della regione Friuli Venezia Giulia) quanto il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica (che ha ereditato le competenze già proprie del Servizio Paesaggio e Biodiversità) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che rispondono ai seguenti recapiti:

1) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, Piazza Libertà n. 7 34135 TRIESTE;

2) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO, SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA, Via Carducci n° 6, TRIESTE;

RITENUTO inoltre, tenendo conto delle peculiarità e specificità del progetto di variante in esame, di individuare inoltre i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

1) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA, Via Cairoli, 14, 33057 PALMANOVA;

RITENUTO infine, di acquisire il parere dei seguenti servizi Regionali:

1) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA, SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, Via Carducci, 6 – TRIESTE;

(5)

2) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE, SERVIZIO BIODIVERSITA', Via Sabbadini, 31 – UDINE;

RICORDATO che, al fine di assicurare la pubblicità prevista dalla parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, si procederà alla pubblicazione dell’avviso all’Albo comunale e sul sito del Comune di Grado, ed alla contestuale pubblicazione, per il periodo previsto dalle norme vigenti in materia, del Rapporto preliminare sul Sito Istituzionale del Comune di Grado;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 maggio 2005 n°11;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n°16;

VISTO lo Statuto del Comune di Grado;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA con voti espressi in forma palese

1) Di individuare, nell’ambito delle procedure di Verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per una “Variante di livello comunale “S.R. 352 di Grado - Completamento della pista ciclabile da Palmanova a Grado nel tratto in Comune di Grado”, come previsto dall’art. 12 del 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2008 n°16 e per le finalità di cui all’art. 6 del Decreto legislativo n°152, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

a. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA, Via Cairoli, 14, PALMANOVA

b. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, Piazza Libertà n. 7 34135 TRIESTE;

c. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO, SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA, Via Carducci n° 6, TRIESTE

d. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA, SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, Via Carducci, 6 – TRIESTE

e. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE, SERVIZIO BIODIVERSITA', Via Sabbadini, 31 - UDINE

2) Di adottare il documento denominato RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE E RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, di cui al D.Lgs. 152/2006 a firma dell’ing. Matteo Bordugo della S.c.r.l. COOPROGETTI con sede in Via Montereale n°10/C a Pordenone;

(6)

3) Di dare pubblicità al presente atto ed i suoi allegati, mediante avviso sul sito telematico del Comune di Grado per un periodo di giorni 30 (trenta) dall’avvenuta esecutività;

4) Di demandare al Servizio Urbanistica ogni adempimento conseguente al presente atto.

Inoltre, attesa l’urgenza che promana dal fatto che la variante in questione consentirà il completamento della rete ciclabile Palmanova Grado, parte fondamentale della via ciclabile infraeuropea Alpeadria

UNANIME DELIBERA con voti espressi in forma palese

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

(7)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario

Raugna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Venier Gianluca

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

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