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COMUNE DI GAVOI Provincia di Nuoro SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO UFFICIO COMMERCIO

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COMUNE DI GAVOI Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

(LEGGE 14.02.1963 N. 161 MODIFICATA DALLA LEGGE 23.12.1970 N. 1142)

E DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(LEGGE 04.01.1990 N. 1)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.48 DEL 31/10/2003

(2)

ART. 1 Attività soggette ad autorizzazione PAG. 3

ART. 2 Territorio comunale PAG. 3

ART. 3 Definizione delle attività PAG. 3

ART. 4 Modalità di svolgimento dell’attività PAG. 4

ART. 5 Compresenza di attività PAG. 5

ART. 6 Il Consiglio Comunale PAG. 6

ART. 7 Il Responsabile Del Servizio PAG. 6

ART. 8 Il Sindaco PAG. 6

ART. 9 Individuazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi PAG. 6

ART. 10 Deroghe PAG. 7

ART. 11 Attività esercitate in strutture ricettive PAG. 7

ART. 12 Requisiti urbanistici dei locali PAG. 7

ART. 13 Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e del

personale PAG. 8

ART. 14 Requisiti soggettivi PAG. 9

ART. 15 Richiesta dell'autorizzazione PAG. 10

ART. 16 Documentazione da allegare alla domanda PAG. 11

ART. 17 Rilascio Autorizzazione PAG. 11

ART. 18 Istruttoria delle domande PAG. 12

ART. 19 Documentazione da presentare prima dell’inizio dell’attività. PAG. 12

ART. 20 Autorizzazione al trasferimento PAG. 12

ART. 21 Autorizzazione al subingresso PAG. 13

ART. 22 Ampliamento die locali PAG. 13

ART. 23 Prosecuzione dell’attività in caso di successione a causa di morte PAG. 14

ART. 24 Accertamento dei requisiti professionali PAG. 14

ART. 25 Accertamento dei requisiti igienico-sanitari PAG. 14

ART. 26 Accertamento dei requisiti di sicurezza statica PAG. 14

ART. 27 Modalità di rilascio dell’autorizzazione PAG. 15

ART. 28 Contenuto dell’autorizzazione PAG. 15

ART. 29 Revoca dell'autorizzazione PAG. 16

ART. 30 Variazione di ragione sociale o denominazione dell'impresa PAG. 16

ART. 31 Cessazione di attività PAG. 16

ART. 32 Trasferimento di esercizio PAG. 17

ART. 33 Attività miste esercitate dalla stessa impresa nel medesimo esercizio PAG. 17 ART. 34 Attività miste esercitate da imprese diverse nel medesimo esercizio PAG. 17

ART. 35 Destinazioni d’uso dei locali PAG. 17

ART. 36 Obbligo di inizio dell’attività PAG. 18

ART. 37 Sospensione dell’attività PAG. 18

ART. 38 Obbligo di esposizione dell’autorizzazione e delle tariffe PAG. 18 ART. 39 Obbligo di osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori PAG. 18

ART. 40 Sanzioni PAG. 19

ART. 41 Comunicazione e pubblicità dei Provvedimenti PAG. 19

ART. 42 Ricorsi PAG. 19

ART. 43 Vigilanza PAG. 19

ART. 44 Entrata in vigore- Norma transitoria PAG. 20

. Allegato A PAG. 21

Allegato B PAG. 22

(3)

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art.1 della Legge 23.12.1970 n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini 1, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, ai sensi della Legge 4/1/1990,n.1..

Art.1

Attività soggette ad autorizzazione

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di hotel alberghi, ospedali, ecc. e qualunque siano le forme d’impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate oltre che dalla legge 14.2.63, n.

161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, dalla legge 8.8.1985 n. 443, dalla legge 04.01.90, n. 1, dalla legge 03.03.93 n. 12 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Territorio comunale

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per quanto riguarda gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e gli esercizi di estetica il territorio comunale, non è suddiviso in zone, ma è considerato zona unica, con popolazione totale al 20/10/2001 (censimento ISTAT) di 3.011 abitanti.

Art. 3

Definizione delle attività

1. Barbiere: con la terminologia barbiere si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all’acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anti caduta, applicazione di protesi, parrucche, toupet, ecc.

Tale termine equivale quindi a quello già in uso di “acconciatore maschile”.

2. Parrucchiere per uomo e donna: con il termine “parrucchiere per uomo e donna” si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all’acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

1 ) Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

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compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anti caduta, parrucche, toupet, ecc.

3. Estetista: con il termine “estetista” s’intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico in base a determinati canoni di moda e di costume, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, ciò non implica prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

4. Attività Sanitarie Non rientra nell’attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini l'uso di apparecchi elettromedicali e l'esercizio della massoterapia (ad esclusione del massaggio facciale) e di ogni altra attività riservata per legge alle categorie sanitarie.

- L'esercizio di attività che comportano l'utilizzo di attrezzature eroganti corrente elettrica unidirezionale (galvanica, ionoforesi) a impulsi (faradica), alternata ad alta frequenza (diatermocoagulazione per depilazione), marconiterapia e radar, è disciplinato dalle specifiche leggi in materia.

- Le prestazioni inerenti le attività citate possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche di cui all’allegato A) alla legge 1/90 e al seguente regolamento e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713. (allegato C).

- Sono escluse dalle categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l’implantologia.

- Rivestono carattere sanitario e sono quindi assoggettate alla disciplina dell’art. 194 del T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.7.1934, N. 1265 e successive modifiche, le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

- I titolare, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ( art. 9 L. 1/90, comma 2) in quanto tale tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.

Art. 4

Modalità di svolgimento dell’attività

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro, in favore di persone inferme con gravi difficoltà di deambulazione

3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitario le stesse attività possono essere autorizzate, pur se svolte presso il domicilio dell’esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell’autorità competente nei locali adibiti all’esercizio dell’attività. In questo caso il titolare dell’autorizzazione sottoscrive un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione. Detti locali devono, in ogni caso, essere distinti e non comunicati con i locali adibiti a civile abitazione, muniti di adeguato servizio igienico ad esclusivo utilizzo del laboratorio e siano in possesso della necessaria destinazione d’uso.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, nell’ipotesi che l’esercizio non abbia

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delle dimensioni minime di c. 30x10 indicante l’insegna dell’azienda e il tipo di attività esercitata.

5. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiera per uomo e donna è vietato esercitare attività di estetica, salvo regolare autorizzazione, anche se quest’ultima viene svolta come “dimostrazione di prodotti per la cosmesi”, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9 comma 2^ legge 1/90.

6. I barbieri e parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale;

7. Alle imprese esercenti l’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all’iscrizione nel registro delle Imprese e alla presentazione di apposita comunicazione di apertura esercizio di vicinato - settore non alimentare cui al DLGS 114/98.

8. L’attività di estetista può essere svolta in forma autonoma presso i laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici (art. 7 – comma 2 L. 04/01/1990 n°1). In questo caso le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento.

Art. 5

Compresenza di attività

1. E’ consentito l’esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti. Ogni attività sopraccitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall’art. 12.

2. Qualora venga costituita una società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

3. Ad una società infrasettoriale, non avente i requisiti di cui alla Legge 443/85, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata; sulle autorizzazioni oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso della qualifica professionale richiesta.

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TITOLO II

ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art. 6

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

Art. 7

Il Responsabile Del Servizio

1. Il responsabile del servizio, rilascia le autorizzazioni oggetto di questo regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 8 Il Sindaco

1. Il Sindaco, o suo delegato, su proposta delle organizzazioni di categoria, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE COMUNALE D’ESERCIZIO

Art. 9

Individuazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni per nuovi esercizi

1. Al fine di aggiornare annualmente il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base ai criteri stabiliti, sotto riportati, l’Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno elabora i dati relativi alla popolazione (al 31 dicembre dell’anno precedente).

2. L'Ufficio Commercio accerterà che il nuovo esercizio rispetti i seguenti criteri:

1) per quanto attiene alla distanza, misurata tenendo conto del percorso stradale / pedonale più breve, fra il nuovo esercizio e quelli comunque autorizzati dello stesso genere non può essere inferiore a mt.100;

2) in rapporto alla densità della popolazione residente:

a) per le attività di barbiere, una autorizzazione per ogni 1.000 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva;

b) per le attività di parrucchiere, una autorizzazione ogni 400 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva;

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3) Per le attività di estetista è prevista una autorizzazione ogni 1.000 abitanti, o frazione superiore al suo 50% per la successiva, in rapporto al numero complessivo degli abitanti residenti nel Comune. Per quanto concerne le distanze tra i suddetti esercizi, si applicano le norme di cui al punto 1) del presente articolo.

3. Qualora il titolare sia in possesso della qualifica professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l’autorizzazione di parrucchiere o acconciatore femminile in parrucchiere per uomo e donna.

4. Tutti i titolari di licenza per attività di barbiere hanno diritto ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di parrucchiere per uomo e donna qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l’attività di parrucchiere per uomo e donna.

5. L’apertura di nuovi esercizi di barbiere e di parrucchiere uomo e donna sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna.

6. I Nuovi esercizi di estetista, sono consentiti a condizione che esista la distanza sopra definita da un altro esercizio di estetista.

Art. 10 Deroghe

1. Il Responsabile del Servizio, potrà concedere l'autorizzazione al trasferimento degli esercizi esistenti anche in deroga alle distanze previste dal precedente art.4, in caso di comprovata necessità e per cause di forza maggiore.

Art. 11

Attività esercitate in strutture ricettive

1. Le attività di cui al presente regolamento, collocate all’interno di strutture alberghiere, sono escluse dal rispetto dei parametri e criteri previsti dal precedente art.4, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali, strutturali e igienico- sanitari richiesti.

2. L’autorizzazione sarà subordinata alla intrasferibilità dell’attività in locali esterni non pertinenti alla struttura ricettiva.

Art. 12

Requisiti urbanistici dei locali

1. I locali adibiti all’esercizio della attività di barbiere - parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in particolare a quelle fissate nel regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione C.C. N.8 del 31/01/1994.

- i locali devono avere un’altezza non inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio Comunale, ed avere le seguenti superfici minime:

attività di barbiere-parrucchiere uomo donna

mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio;

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attività di estetista

mq. 30 per 2 posti di lavoro e mq 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio, se l’attività viene svolta in proprio;

mq. 10 per ogni posto di lavoro se l’attività viene svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici;

2. in caso di compresenza di attività e di società infrasettoriali la superficie minima per ogni tipo di attività è di mq. 30 per 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio.

3. Qualora la misura minima prevista dal Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista sia leggermente inferiore si calcola la differenza per eccesso quando la misura è superiore a 0.50 mq.

si opterà per difetto, quando la misura è inferiore a 0.50 mq. (mq. 29.4 equivalgono a mq. 29, mq. 29.5 equivalgono a mq. 30).

Art. 13

Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e del personale

1. Il servizio Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL.- Servizio di Igiene pubblica accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari. In particolare, tutti gli impianti tecnici e tecnologici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti.

Requisiti dei locali

1. Sia per il nuovo che per l’esistente, i locali in cui si svolge l’attività, devono avere una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, di cui almeno la metà sia apribile, nel caso ciò non sia possibile il locale dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.

2. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antibagno. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a mq. 80.

3. I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.

4. I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, o tinteggiati fino ad un’altezza di mt. 2, di materiali impermeabili che consentono la pulizia e la disinfezione più completa.

5. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale similare ad acqua corrente calda o fredda e potabile.

6. Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti.

7. Arredamento- Attrezzature e Suppellettili: per quanto possibile, deve essere utilizzato materiale monouso soprattutto se si tratta di strumenti taglienti.

8. L’arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

9. I sedili con appoggiatesta devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile., o muniti di salviette da cambiarsi per ogni persona;

10. Gli esercizi devono essere forniti di : asciugamani e biancheria; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoranti; un armadio per la biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di Pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.

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11. Onde evitare la trasmissione di malattie per via parenterale tutte le attrezzature che possono essere contaminate con sangue (rasoi, forbici per manicure, matite emostatiche, aghi, materiali per tatuaggi o simili) dovranno essere monouso da gettare dopo ogni utilizzo o sterilizzati dopo l’uso.

12. Pertanto tutti gli esercizi dove vengono effettuati trattamenti estetici e dove l’esercizio della professione prevede l’utilizzo di strumenti acuminati o taglienti (barbieri, pedicure e manicure ecc.) dovranno essere dotati di adeguate attrezzature che assicurino massima garanzia per la disinfezione, sterilizzazione, di cui sia verificabile, nel tempo, il corretto funzionamento (autoclavi, stufette etc.).

13. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che vengono sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

14. Le attrezzature non monouso dopo ogni utilizzo dovranno pertanto essere:

1) Lavati accuratamente con acqua e detergente;

2) Sterilizzate in uno dei seguenti modi:

a- calore: acqua bollente per 30 minuti stufa a secco: 160° per due ore 170° per 1 ora 180° per 30 minuti autoclave: 134° c per 3/10 minuti 121° c per 15/20 minuti b- oppure trattati con i seguenti disinfettanti:

- ipocolorito di sodio diluito in acqua 1/10 (una parte di varechina su 10 parti di acqua) per 10 minuti;

- iodofori alla concentrazione di circa 500 ppm per 10 minuti;

15. Gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi al fine di evitare ferite accidentali.

16. In caso di ferite la cute dovrà essere pulita e disinfettata, le superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere disinfettati come sopraindicato.

17. I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia e disinfettanti periodicamente; il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, chi pratica l’attività di estetista deve indossare un abbigliamento da lavoro bianco o di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.

18. I locali dovranno essere dotati di armadietti per la conservazione del vestiario del personale a doppio scomparto.

19. PERSONALE:

1) il personale addetto all'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è tenuto ad indossare sopravvesti pulite durante il lavoro.

2) al il personale addetto a particolari prestazioni o interventi, tipici dell’attività di estetista, è raccomandato l'uso di guanti monouso.

Art. 14

Requisiti soggettivi

1. Gli esercenti l’attività di barbiere- parrucchiere per uomo e donna ed estetista, nonché il personale alle loro dipendenze, devono essere forniti di libretto d’idoneità sanitaria dal quale risulti l’esito favorevole della visita medica annuale effettuata dal Medico del Servizio Igiene Pubblica.

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2. Le imprese che richiedono l’autorizzazione devono inoltre essere in possesso:

- dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, risultanti dalla certificazione della Commissione Provinciale per l’Artigianato;

- per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla L. 443, della documentazione attestante la regolare costituzione della società e iscrizione nel Registro delle Imprese e negli Albi della Camera di Commercio;

- della qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del direttore dell’azienda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato.

3. Per l’attività di parrucchiere uomo e donna e di barbiere, nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o per la persona che assume la direzione dell’azienda, quando si tratta di impresa diversa da quelle previste dalla Legge 443 (iscritte solo al REA).

4. Per l’attività di estetista, nel caso le imprese siano gestite in forma societaria, anche cooperative, e nel caso si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85, i soci ed i dipendenti, che esercitano professionalmente l’attività di estetista, possono anche essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della Legge n. 1/90.

5. Il titolare di autorizzazione per l’attività di barbiere, che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere uomo e donna, può chiedere la variazione dell’autorizzazione.

6. Le modifiche alla composizione della società devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale per garantire sempre l’esistenza della condizione della qualificazione professionale (Legge 1142 del 23.12.70 e Legge 1 del 04.01.1990).

7. La rinuncia di una autorizzazione, a seguito dell’unione di due imprese, non varia il numero delle autorizzazioni rilasciabili definito dall’art. 8, comma 1 e conseguentemente non crea disponibilità di ulteriori autorizzazioni.

8. In caso di scioglimento della società si rilasciano nuove autorizzazioni ai soci solo in caso di disponibilità.

1. deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell’azienda.

Art. 15

Richiesta dell'autorizzazione

1. Tutti coloro che esercitano nell'ambito del Comune una delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere obbligatoriamente muniti di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune a cura dell'interessato, in carta legale, specificando a pena di invalidità della domanda:

a) per le imprese individuali: dati anagrafici del richiedente e il codice fiscale;

b) Per le imprese societarie: dati anagrafici del legale rappresentante, ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, numero e data di iscrizione al Registro Imprese;

c) esatta ubicazione dei locali destinati all'esercizio e la distanza da un altro esercizio della stessa tipologia;

d) documentazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il possesso della qualifica professionale.

e) Dichiarazione sostitutiva del richiedente di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e

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di non essere incorso in alcuna delle misure di sicurezza o di prevenzione che ai sensi della vigente legislazione antimafia (legge 31/05/1965, n.575 e s.m. e integrazioni) costituiscono cause di divieto;

f) Possesso dell’idoneità sanitaria ai sensi dell'art. 37 e seguenti della Legge 26.03.1980, n. 327.

Art. 16

Documentazione da allegare alla domanda

1. Per l’istruttoria e per il rilascio dell’autorizzazione si applicherà il D.P.R.n.445/2000 e successive modificazioni e le norme comunali di attuazione, con le modalità e la documentazione tecnica individuata nell’apposito procedimento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

• Planimetria della zona in scala 1:2000;

• Pianta dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato;

• Certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante: la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali;

• Dichiarazione (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)di aver rispettato le norme in materia edilizia e urbanistica, in particolare quelle che regolano la destinazione d'uso dei locali, nonché quelle igienico-sanitarie,(per quanto riguarda la destinazione d’uso si richiama l’accordo conseguito in sede di Conferenza unificata di cui all’art.8 del D.lgs 28 agosto1997 n.281, per il quale “si stabilisce una sostanziale uguaglianza fra la funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza per altro con la visione moderna delle attività economiche (creatrici di sviluppo economico, di reddito e di occupazione) che abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in genere”: pertanto la destinazione d’uso artigianale non preclude l’esercizio dell’attività commerciale nello stesso edificio o viceversa la destinazione d’uso commerciale non preclude l’esercizio dell’attività artigianale nello stesso edificio).

• Visura camerale, attestante la regolare costituzione della società e l’iscrizione nel Registro delle imprese e negli Albi della Camera di Commercio o atto costitutivo della società depositato presso l’Ufficio del Registro;

• Certificazione della Commissione Provinciale per l’Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione come previsto dall’art. 15.

• Copia della domanda di rilascio dell'autorizzazione sanitaria;

1. In assenza di ulteriori atti autorizzatori da acquisire, il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione completa, idonea all'accertamento dei requisiti di cui al successivo art.18.

Art. 17

Rilascio Autorizzazione 1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato:

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a) al possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443; per le imprese societarie, non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge, l'autorizzazione è subordinata alla regolare costituzione delle società;

b) al possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchieri ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) al possesso della qualifica professionale secondo quanto previsto dalle rispettive normative di settore;

c) alla distanza tra il nuovo esercizio e quelli comunque autorizzati, ed in rapporto alla densità di popolazione residente, in conformità ai criteri specificati all'art.9;

d) al possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Art. 18

Istruttoria delle domande

1. L’ufficio competente verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda, richiede al titolare dell’impresa i documenti eventualmente non presentati, di cui all’art.

16, entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Viene richiesta d’ufficio la seguente documentazione:

a) foglio informativo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attestante la distanza dell’esercizio da altri in zona;

b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica;

c) certificazione antimafia rilasciato dalla Prefettura;

Art. 19

Documentazione da presentare prima dell’inizio dell’attività.

1. Il richiedente , la cui domanda è stata esaminata favorevolmente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, deve produrre i seguenti documenti entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell’Ufficio competente:

- dichiarazione di disponibilità dei locali;

- certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dall’ufficio di igiene pubblica;

- certificato di agibilità dei locali (nel caso sia stato chiesto il cambio della destinazione d’uso);

Art. 20

Autorizzazione al trasferimento

1. Le domande tendenti ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall’art. 15 ed essere corredate dalla documentazione indicata nell’art. 16. Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista agli articoli 18 e 19.

(13)

2. Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistono le distanze di cui all’art. 9, comma 2, punto 1)

3. Trasferimenti temporanei

- Il responsabile del Servizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, punto 1), può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare (per es. lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto non per morosità).

Art. 21

Autorizzazione al subingresso

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere di parrucchiere uomo e donna, di estetista, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione e chi subentra nello stesso svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio, può iniziare l’attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione al Comune.

3. Il Subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio può iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. ed aver richiesto l’autorizzazione.

4. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall’art. 15 ed essere corredate, oltre che dalla documentazione di cui all’art.

16 , da:

- autorizzazione in atto;

- dichiarazione di rinuncia dell’autorizzazione da parte del cedente (l’autorizzazione è personale e pertanto non può essere ceduta);

- atto di cessione dell’azienda.

5. Il subingresso è consentito, in deroga alle superfici minime previste dall’art. 10, a condizione che i locali abbiano adeguati requisiti igienico sanitari.

Art. 22

Ampliamento dei locali

1. In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1, gli interessati devono comunicare all’Ufficio comunale competente l’avvenuto ampliamento, presentando in visione la relativa concessione edilizia ed il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

(14)

Art. 23

Prosecuzione dell’attività in caso di successione a causa di morte

1. Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l’attività devono presentare domanda a norma dell’art. 15 del Regolamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell’avvenuto decesso.

2. Tuttavia, gli aventi diritto potranno essere titolari dell’autorizzazione, purché all’interno dell’esercizio l’attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta.

3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di coniuge superstite, o in mancanza, di erede;

- autorizzazione del Giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori;

- certificato dell’avvenuta denuncia di successione.

4. L’autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

5. E’ concessa al Sindaco la facoltà di prorogare tale termine nel caso di eredi con deficit fisico e/o mentale.

Art. 24

Accertamento dei requisiti professionali

1. L'accertamento e la certificazione del requisito della qualifica professionale è di competenza della Commissione Provinciale per l'Artigianato per l’attività di barbiere e parrucchiere. Per l’attività di estetista, la qualifica professionale è conseguita secondo le norme della L.1/1990 .

Art.25

Accertamento dei requisiti igienico-sanitari

1. In caso di accoglimento della richiesta, l’ufficio competente, attraverso i servizi della competente Azienda U.S.L. territoriale, dispone l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari inerenti:

a- locali, le attrezzature e le suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività;

b- il personale addetto, a qualsiasi titolo, all'esercizio della attività;

c- i procedimenti tecnici adottati per lo svolgimento della attività.

Art. 26

Accertamento dei requisiti di sicurezza statica

1. I titolari di esercizi, i cui locali non siano disposti al piano terreno, dovranno allegare alla domanda di autorizzazione una circostanziata relazione tecnica, sottoscritta da

(15)

alle caratteristiche tecniche del solaio, all'affluenza dei clienti e alle attrezzature installate.

Art.27

Modalità di rilascio dell’autorizzazione

1. A seguito della presentazione della domanda, completa dei dati e della documentazione prevista dall’art.16, il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti di cui all’art.9 e dei requisiti di cui agli artt. 12,13 e 14.

2. In caso di domande concorrenti per la medesima attività e per la medesima zona comunale, verrà considerata la data di presentazione della domanda. A parità di data di presentazione, nel caso di domande superiori al numero di autorizzazione disponibili, o nel caso in cui non siano rispettate le distanza minime fra gli esercizi da autorizzare, si procederà a pubblico sorteggio per stabilire l'ordine di assegnazione.

3. Il richiedente il cui esercizio non soddisfi il requisito della distanza e pertanto sia rimasto escluso a seguito del sorteggio, ha la facoltà di indicare entro il termine improrogabile di 45 giorni dalla comunicazione del diniego, una nuova ubicazione dell'esercizio che rispetti il criterio delle distanze, pena il rigetto della domanda.

4. Per le richieste chi non soddisfino i criteri previsti dall'art.9, il Responsabile del procedimento comunicherà al richiedente il diniego dell’autorizzazione e la conseguente archiviazione dell’istanza, entro il termine di 60 gg dalla data di presentazione della stessa.

5. Invece nel caso di sussistenza dei presupposti di cui all’art.9, il Responsabile del procedimento comunicherà al richiedente, nei termini di cui sopra, l’accoglimento della domanda e la documentazione che dovrà essere presentata ai fini dell’accertamento degli altri requisiti previsti dall' art. 9, con l’avvertenza che i termini per la conclusione del procedimento, individuati dall’art.18 inizieranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

6. In ogni caso l’attività dovrà essere messa in esercizio entro 6 mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento della domanda, pena la decadenza dal diritto di ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività, salvo deroghe per comprovate esigenze.

7. La comunicazione di accoglimento della domanda, fatto salvo l’esito della verifica igienico-sanitaria, garantisce al richiedente il diritto ad ottenere l’autorizzazione e la conseguente sottrazione della disponibilità di una autorizzazione dal numero complessivo calcolato ai sensi dell'art.9.

8. Il provvedimento rilasciato al termine dell’istruttoria deve essere comunicato all'interessato a cura dell'Ufficio Commercio, il quale provvede altresì ad informare i seguenti Uffici per gli adempimenti di loro competenza:

- La Commissione Provinciale per l’artigianato;

-Il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

-L'Ufficio Tributi e Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

Art. 28

Contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione costituisce, per colui che ne ottiene il rilascio, il diritto di esercitare l’attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata.

(16)

2. L'autorizzazione deve essere conservata nella sede dell'impresa, ed ha validità permanente.

Art. 29

Revoca dell'autorizzazione

1. L’autorizzazione può essere revocata dal Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell’attività entro i termini previsti dall’art.36

- quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985 n. 443;

- per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a mesi 6;

- nel caso di violazione alle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del Regolamento ripetute per tre volte nell’arco di 12 mesi;

- quando il titolare dell’autorizzazione abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui ai punti 4-5-6-7-8-9-12 dell’art. 8 del T.U. della L.C.P. del 3 marzo 1934, n. 383, modificata dalla legge 24.11.1981, n. 689.

- nel caso in cui il titolare dell'attività interrompa la stessa per un periodo superiore a 90 giorni senza giustificato motivo.

- qualora sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dal presente Regolamento,

Art.30

Variazione di ragione sociale o denominazione dell'impresa

1. Il titolare dell'impresa già autorizzata all'esercizio di una attività di cui all'art. 1, che modifica la ragione sociale o la denominazione dell'impresa stessa, dovrà chiedere l'aggiornamento al Comune, presentando dichiarazione sostitutiva o allegando copia dell'atto comprovante la variazione richiesta.

2. L'Ufficio competente provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione, senza ricorrere agli accertamenti di cui al presente Regolamento, ad eccezione della presentazione dei documenti comprovanti il possesso della qualifica professionale per eventuali nuovi soci delle imprese artigiane.

3. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, in caso di sostituzione del/i direttore/i della azienda, valgono le disposizioni di cui sopra.

Art.31

Cessazione di attività

1. Al titolare dell'autorizzazione che cessa l’attività è fatto obbligo di comunicare la cessazione e riconsegnare l'autorizzazione presso l'Ufficio Commercio entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva cessazione dell’attività.

(17)

Art.32

Trasferimento dell'esercizio

1. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio, dovrà essere rispettata la distanza prevista dall'art.9 e gli altri requisiti di cui agli artt.12,13 e 14.

2. L'interessato dovrà presentare apposita domanda in carta legale, contenente la documentazione idonea a verificare quanto sopra.

Art.33

Attività miste esercitate dalla stessa impresa nel medesimo esercizio

1. Una stessa impresa può svolgere, nel medesimo esercizio due o più attività previste dall'art. 1 del presente Regolamento, purché munita di distinte autorizzazioni per ogni singola attività.

2. Il rilascio delle suddette autorizzazioni, oltre al rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, il titolare deve avere la qualifica professionale per ciascuna delle attività che intende esercitare;

b) per le imprese societarie aventi i requisiti di cui alla Legge 443/1985, per le attività di barbiere e parrucchiere la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve possedere le qualifiche professionali necessarie allo svolgimento delle attività richieste; per l’attività di estetista, tutti i soci devono essere in possesso di qualifica.

c) per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui alla Legge 443/1985:

- se gestite da un unico direttore, lo stesso deve essere in possesso della qualifica professionale di ciascuna attività richiesta;

- se gestite da più direttori, queste devono essere in possesso complessivamente, di tutte le qualifiche professionali richieste.

Art.34

Attività miste esercitate da imprese diverse nel medesimo esercizio

1. Più imprese possono esercitare nella stessa sede tutte le attività previste dal precedente art. 1, subordinando il rilascio delle relative autorizzazioni a quanto previsto dai precedenti articoli.

2. Le imprese, pur avendo l'accesso in comune, dovranno comunque svolgere l’attività in ambienti tra loro distinti.

3. Le imprese di cui sopra possono separatamente trasferire la propria attività, secondo quanto previsto dall'art.20.

4. In caso di associazioni fra esercenti le attività di cui all'art. 1, con conseguente chiusura dei rispettivi esercizi, non verranno concesse ulteriori autorizzazioni se non secondo quanto stabilito dall'art.9.

Art.35

Destinazioni d’uso dei locali

(18)

1. I locali utilizzati per le attività disciplinate dal presente Regolamento si intendono compatibili con le attività stesse qualora abbiano la destinazione d’uso

“commerciale” oppure “artigianale”.

TITOLO IV OBBLIGHI

Art. 36

Obbligo di inizio dell’attività

1. Il titolare ha l’obbligo di iniziare l’attività entro il termine di mesi sei dalla data di consegna dell’autorizzazione.

2. Il Responsabile del Servizio, su richiesta dell’interessato, può prorogare allorché sussistono gravi motivi, la data di inizio dell’attività di ulteriori (6) mesi.

Art. 37

Sospensione dell’attività

1. Il Responsabile del Servizio su richiesta motivata ed adeguatamente documentata dall’interessato, può autorizzare la sospensione dell’attività per un periodo di sei (6) mesi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. I sei mesi possono essere prorogabili, per gravi motivi, per ulteriori sei mesi.

2. La sospensione dell’attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell’autorizzazione.

3. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell’attività, il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.

Art.38

Obbligo di esposizione dell’autorizzazione e delle tariffe

1. E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all’interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l’autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

Art. 39

Obbligo di osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori

1. Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco.

2. La tabella con l’indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall’esterno dei locali.

3. Ai sensi del D.lgs n.267/2000, il Sindaco provvederà con apposita ordinanza a fissare gli orari di apertura e di chiusura dei laboratori nel rispetto della normativa vigente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

(19)

TITOLO V

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 40 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106, 107 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.34 n. 383 e dalla L. 1/90, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati con l’allegato “B” del presente regolamento.

2. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Responsabile del Servizio ordina l’immediata cessazione dell’attività abusiva e la conseguente chiusura dell’esercizio.

3. Resta ferma la facoltà dell’autorità Comunale in caso di violazione alle norme del regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 41

Comunicazione e pubblicità dei Provvedimenti

1. I provvedimenti del Sindaco o del Responsabile del Servizio, devono essere comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Contro i dinieghi è ammesso, nelle forme di legge, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di diniego.

Art.42 Ricorsi

1. Le decisioni del Responsabile del Servizio in materia di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono impugnabili davanti al TAR entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.

Art.43 Vigilanza

1. I funzionari del servizio di Igiene Pubblica, il comando di Polizia Municipale e gli Ufficiali di polizia possono, per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di cui all’art. 1.

(20)

Art.44

Entrata in vigore- Norma transitoria

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge.

In fase di prima applicazione dello stesso, le domande di autorizzazione potranno essere presentate, in conformità ai nuovi criteri e parametri disposti dall’art.9, a partire dal 10° giorno di entrata in vigore.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni e norme regolamentari contrarie o non conformi.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme delle leggi specifiche in materia.

(21)

Allegato “A”

Al regolamento per la disciplina delle attività di Barbiere Parrucchiere uomo e donna ed estetista del Comune di GAVOI

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

 Vaporizzatore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori a 1 centimetro e solo effluvio (alta frequenza od ultrasuoni);

 Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;

 Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad un’atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un cm;

 Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un’atmosfera;

 Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;

 Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzola;

 Lampade abbronzanti UV-A;

 Lampade al quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);

 Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad un’atmosfera;

 Rulli elettrici e manuali;

 Vibratori elettrici oscillanti;

 Attrezzi per ginnastica estetica;

 Attrezzature per pedicure e manicure;

 Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;

 Apparecchi per massaggio aspirante con cappa di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;

 Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;

 Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;

 Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);

 Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 cmc;

 Depilatori elettrici ed elettronici;

 Apparecchi per massaggi subacquei;

 Apparecchi per presso-massaggio;

 Elettrostimolatore ad impulsi;

 Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;

 Laser estetico;

 Saune;

 Scaldacera per cerette.

(22)

Allegato “B”

SANZIONI DA APPLICARE PER LE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO E DONNA ED ESTETISTA.

TIPO DI INFRAZIONE MIN MAX Pagamento in misura ridotta Art.16-L.689/91 o via breve art. 107 TULCP

Apertura di un esercizio senza la prescritta autorizzazione comunale

€ 260,00 € 1.560,00 € 520,00

Apertura di una scuola senza la prevista

autorizzazione comunale o nulla osta regionale € 100,00 € 516,42 €172,14 Attivazione di una scuola in locali adibiti ad

esercizio professionale € 100,00 € 516,42 €172,14

Svolgimento dell’attività in forma ambulante € 50,00 € 300,00 € 100,00 Mancata osservanza delle disposizioni Igienico

sanitarie dei locali e delle Attrezzature e/o

carenti condizioni Igienico sanitario € 50,00 € 300,00 € 100,00

Esercizi di attività senza libretto di idoneità sanitaria o di rinnovo annuale

Titolari

€ 50,00 Dipendente

€ 25,00

Titolari

€ 236,00 Dipendente

€ 150,00

Titolari

€ 79,00 Dipendente 50,00 Trasferimento di attività o subingresso

nell’attività senza autorizzazione € 50,00 € 300,00 € 100,00

Ampliamento della superficie dell’esercizio

senza comunicazione € 50,00 € 300,00 € 100,00

Prosecuzione dell’attività in caso di

decesso del titolare senza farne domanda € 25,00 € 150,00 € 50,00 Mancata osservanza dell’obbligo di

esposizione dell’autorizzazione e delle tariffe € 25,00 € 150,00 € 50,00 Mancata osservanza degli orari di apertura e

chiusura dei laboratori € 25,00 € 300,00 € 100,00

Per chi esercita l’attività di barbiere o parrucchiere, anche in modo non continuativo e dietro compenso, senza i requisiti tecnico professionali stabiliti dalla legge e senza aver adempiuto a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane, sarà anche segnalato alla Commissione Provinciale dell’Artigianato perché formuli alla Giunta Regionale, la proposta di applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 1032,91 a € 2582,28.

Chi esercita l’attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla l.1/90 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 2528,28.

Per le altre violazioni al presente Regolamento, non contemplate da disposizioni normative statali e regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a

€ 300,00,

Si applicano i principi e le procedure previsti dalla L.24.11.81, n°689 e l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art.17 è il Sindaco.

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