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Comune di Melilli (Libero Consorzio Comunale di Siracusa) SETTORE V

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Comune di Melilli

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) SETTORE V

Ufficio Tecnico - Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Regolamento sugli oneri concessori

costo di costruzione e oneri di urbanizzazione

approvato con deliberazione di C.C. N.63 del 22/11/2018

Determinazione e applicazione del contributo di costruzione relativo agli oneri d’urbanizzazione per il quinquennio 2020-2025

e del costo di costruzione per l’anno 2020

(Art. 16,17 e 19 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380 come recepito con modifiche della L.R. 10 agosto 2016, n.16)

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INDICE

Premessa

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Le opere e gli investimenti esenti Art. 3 – Edilizia residenziale

Art. 4 – Insediamenti Direzionali e Commerciali Art. 5 – Insediamenti Turistico Ricettivi

Art. 6 – Insediamenti Industriali Art. 7 – Insediamenti Artigianali Art. 8 – Insediamenti Agricoli

Art. 9 – Interventi di completamento di cui all’art.6 comma 3 L.R. 16/16 Art. 10 – Accertamento di conformità ai sensi dell’art.14 della L.R. 16/16 Art. 11 – Rateizzazione del contributo di costruzione

Art. 12 – Varianti allo strumento urbanistico

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PREMESSA

In merito all'esatta applicazione delle tabelle parametriche, l’ARTA, con circolare 31 maggio 1977 (GURS 18 giugno 1977, n. 26), impartiva specifiche direttive a cui doversi riferire per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, mentre per l'aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n.537/93, questo avviene "in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

In particolare con detta circolare, veniva evidenziato che la normativa a cui il legislatore regionale faceva riferimento, anche nelle diverse norme sostitutive, è sempre l'art. 5 della legge n.10/77 - "Determinazione degli oneri di urbanizzazione", che dispone che "l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria... è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche";

dette tabelle furono approvate dalla Regione con D.A. del 31 maggio 1977 per gli insediamenti residenziali e con D.A. n. 67 del 10 marzo 1980 per gli insediamenti artigianali, industriali e turistici.

In seguito, con circolare n°1 del 18 aprile 1990, la Regione Sicilia richiamava i comuni all'obbligo di adeguamento degli oneri di urbanizzazione e chiedeva di inviare ogni anno all’Assessorato Regionale copia degli atti deliberativi riguardanti il medesimo adempimento, evidenziando in particolare il danno erariale discendente dall'inottemperanza a detta norma, stante che i proventi erano destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltreché al risanamento dei complessi edilizi nei centri storici ed all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Con circolare n°6 del 15 giugno 1993, in ordine alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, la Regione Sicilia ribadiva la necessità di procedere annualmente ad una attenta analisi dei prezzi aggiornati (costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, riguardanti la realizzazione di opere pubbliche), tenendo conto delle

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situazioni geomorfologiche ed altimetriche dei suoli da urbanizzare, delle vigenti prescrizioni speciali in materia di edilizia sismica e di tutti quegli altri fattori specifici che concorrono alla formazione dei prezzi, utilizzando il prezzario generale per le opere pubbliche, aggiornato periodicamente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

La competenza sugli adempimenti comunali relativi all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione veniva ripresa dalla Regione Sicilia con l'art. 17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, che richiama espressamente l'art. 5 della legge n. 10/77 e l'art. 7 della Legge n.537/1993 (quest'ultime trasfuse nell'art.16 del DPR n.380/2001, recepito in Sicilia dall'art.7 L.R. n°16/2016) il cui testo è il seguente: "… L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dall'1 gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri"..

L’ARTA, con propria circolare n°4/2003/DRU del 28 ottobre 2003, confermava quanto già rappresentato in ordine alla destinazione vincolata di dette risorse che devono essere spese dai bilanci comunali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oltreché al risanamento dei complessi edilizi nei centri storici ed all'acquisizione delle aree da espropriare, ai sensi dell’art.12 della legge n.10/1977 e ss.mm.ii., rammentando che il mancato sostenimento degli stessi comporta l'accantonamento a specifico fondo a destinazione vincolata, utilizzabile anche in esercizi successivi, restando comunque esclusa ogni altra diversa destinazione.

L'attività amministrativa di determinazione dei suddetti oneri rientra nella competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267/2000, in

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quanto è basata su un giudizio caratterizzato dalla discrezionalità, dovendosi fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione di costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico.

In particolare, i contributi di urbanizzazione vanno determinati in relazione all’entità e qualità delle relative opere necessarie ad una urbanizzazione coerente con la zona in cui viene richiesta la concessione edilizia e, pertanto, in relazione ai prevedibili costi delle opere secondo parametri tutt'altro che oggettivi ed univoci, in quanto determinati da variabili quali la localizzazione territoriale, l'andamento demografico, l'accessibilità, le dotazioni di urbanizzazioni esistenti.

Di conseguenza, con delibera di Consiglio Comunale deve provvedersi, entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, all'adeguamento del contributo di costruzione da applicarsi dall'1 gennaio dell'anno successivo, la cui decorrenza di validità deve essere espressamente specificata nella relativa determinazione, ai fini del rilascio dei permessi di costruire e per la presentazione dei provvedimenti abilitativi che a qualsiasi titolo sono onerosi.

Poiché la norma prevede che i permessi di costruire sono rilasciati con salvezza del conguaglio degli oneri stessi, di tale circostanza deve farsene menzione, sia nell'atto deliberativo, sia nel titolo abilitativo edilizio.

Con Circolare ARTA n°6/DRU del 30/12/2015 (GURS 15/01/2016, n.3), sono state impartire ulteriori precisazioni in ordine alla competenza del Consiglio Comunale sui provvedimenti di adeguamento degli oneri concessori.

Sulle competenza dei Comuni interviene ancora una volta la Regione Sicilia, che con l’art.8 comma 9 della L.R. n°16/2016 ha stabilito che per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n°537/1993.

L’art.7 comma 7 della L.R. n°16/2016, ha disposto che, nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore Regionale per il

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territorio e l'ambiente e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri sopra citati, fermo restando le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali. Il successivo comma 8 dell’art.7 citato ha stabilito che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'art.7 comma 1 della n°537/1993 e ss.mm.ii.

In ordine alla destinazione vincolata delle risorse interviene l’art.23 della L.R.

n°16/2016 secondo il quale i proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona, modificando l’orientamento del passato.

Il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art.5 della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e all’incidenza del costo di costruzione di cui all’art. 6 della medesima Legge sostituito dall’art. 7 della 24 dicembre 1993, n.537.

Ogni comune deve determinare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni e adeguare il costo di costruzione per gli edifici residenziale ogni anno.

Preso atto della intervenuta Legge regionale siciliana n.16 del 10/08/2016, che ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. N.380/01), introducendovi modifiche, si è reso necessario redigere un regolamento, allineandolo alle nuove disposizioni.

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VISTE le modifiche delle classificazioni degli interventi edilizi previsti dell’art.20 della L.R. 71/78, abrogato dall’art. 30 della L.R. 16/16;

VISTO il contributo per il rilascio dei Permessi di Costruire, DIA e SCIA, secondo le disposizioni di cui all’art.7 comma 13 della L. R. n.16/16.

CONSIDERATO CHE sono state introdotte per gli immobili con destinazione turistico ricettiva, le quote minime non inferiori al 5%, in riferimento all’art.7 comma 12 della stessa Legge regionale, che ha di fatto superato le tabelle precedentemente introdotte dal decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 10/03/1980 n.67.

VISTE le disposizioni contenute all’accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380/01, uniformandolo alle prescrizioni di cui all’art.14 della L.R. n.16/16.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle suddette norme, l’Ufficio Urbanistica (S.U.E.) ha redatto la presente relazione.

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ART. 1 DEFINIZIONI

1.1. LA DEFINIZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI

 Zone A-B-C-D-E ed ET: si intendono quelle di cui al Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/1968;

1.2 LA DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE E VOLUME PER IL CALCOLO DEGLI ONERI CONCESSORI

 La superficie utile complessiva (Sc): ai fini del calcolo degli oneri si intende la somma delle superfici residenziali e non residenziali dei vari piani, includendo le partizioni interne ed escludendo i muri perimetrali e moltiplicando per 0,60 la superficie di eventuali:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi di uso privato;

d) logge e balconi.;

(Sc = Su + 60% Snr)

Ai sensi del Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 art. 2-3.

art. 2. Superficie complessiva (Sc) 1. La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art.

3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).

2. Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi;

d) logge e balconi.

3. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

art. 3. Superficie utile abitabile (Su)

1. Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.

art. 4. Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

1. Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1 novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

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a) superficie utile abitabile (Su);

b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);

c) caratteristiche specifiche.

art. 5. Incremento relativo alla superficie utile abitabile

1. L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;

2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15 %;

3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%.

4) oltre 160 metri quadrati: 50%.

2. Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

art. 6. Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2)

1. L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi al l'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;

tra il 75 e il 100% compreso: 20%;

oltre il 100% : 30%

art. 7. Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3)

1. Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;

2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;

3) altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;

4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno

di 15 unità immobiliari;

5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari

art. 8. Classi di edifici e relative maggiorazioni

1. Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

2. Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art.

6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:

classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione;

classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5 % ; classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10% ; classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%;

classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20% ; classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25% ; classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30% ; classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;

classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;

classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45% ; classe XI: oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%.

 Il volume utile: ai fini del calcolo degli oneri si intende la somma delle superfici lorde, moltiplicata per l’altezza lorda dei vari piani, (mc/v.p.p.) computata considerando che il solo volume lordo racchiuso completamente da pareti (a partire dal piano più basso, anche se interrato, fino alla linea

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mediana compresa tra la linea di gronda e la linea di colmo delle coperture) escludendo dal calcolo i porticati aperti, i balconi e le verande.

1.3 LA DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALL’ART.3 LETTERA d) DEL D.P.R. 380/01 RECEPITO IN SICILIA DALLA LEGGE REGIONALE N.16/16

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli disciplinati dalla vigente normativa di legge e regolamentare ai sensi del D.P.R. 380/01 e L.R. 16/2016.

1.4. LA DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALL’ART.5 COMMA 1 LETTERA c) DELLA L.R. 16/16

Tra gli interventi di cui all’art.5 comma 1 lett.c) rientrano quelli che prevedono

“modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”; tra questi rientrano anche gli incrementi di cubatura definiti dallo strumento urbanistico vigente in deroga al computo del volume complessivo del fabbricato (es. sottotetti e piani interrati).

1.5 LA DEFINIZIONE DI CARICO URBANISTICO (CU)

E’ il fabbisogno che ha un immobile o insediamento urbano di essere dotato di servizi e infrastrutture pubbliche, in relazione alla sua entità e destinazione d’uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

Esempi di variazione di C.U.:

- Aumento delle superfici utili e delle unità immobiliari a quelle precedenti;

- Divisione e frazionamento dell’originaria unità;

- Apertura nell’edificio di nuovi ingressi, per distinte unità abitative;

- Incremento della superficie utile, pur in assenza di aumento nella cubatura;

- Alterazione dei parametri edilizi;

- Ristrutturazione ampliativa o modificativa;

- In genere, nel caso di ristrutturazioni che comunque mutino la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica nell’organismo edilizio oggetto di trasformazione;

1.6 LA DEFINIZIONE DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO URBANISTICAMENTE RILEVANTE

È cambio destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con

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o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, tra le cinque seguenti previste dall’art. 23 ter del TU Edilizia recepito in Sicilia con L.R. n°16/2016: 1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale;

4) commerciale; 5) rurale.

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ART.2

LE OPERE E GLI INTERVENTI ESENTI

2.1 Le opere di cui all’art.3 della L.R. 16/16 e le manutenzioni straordinarie di cui all’art. 3 lettera b) del D.P.R. 380/01 (art.9 lettera c legge del 08/01/77 n.10);

2.2. Il restauro e il risanamento conservativo e le ristrutturazioni che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento delle destinazioni d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione, o atto d’obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati ed a concorrere agli oneri di urbanizzazione;

2.3 La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari (art.8 comma 3 lettera b) della L.R. 16/16;

2.4.Gli interventi in zona agricola fatti da imprenditori agricoli a titolo principale (art.8 comma 3 lettera a) della L.R.16/16.

2.5. Gli interventi industriali finalizzati alla produzione energetica e assentiti con convenzione e accordi di programma;

2.6. Il rifacimento e realizzazione di nuovi impianti tecnologici.

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ART.3

EDILIZIA RESIDENZIALE 3.1 IL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

3.1.1 Le nuove edificazioni e ristrutturazioni di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) della L.R.16/16

Zone territoriali A-B-C-E -di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444

Per la realizzazione di edifici con destinazione residenziale gli oneri vengono calcolati sommando le superfici utili così come definite nel presente regolamento all’art.1.2, applicando i coefficienti previsti dalle tabelle parametriche di cui al Decreto Ministeriale 10 Maggio 1977 n.10, per quanto attiene la superficie accessoria si applica l’art.2 dello stesso che la riduce al 60%,

E’ prevista la riduzione del 50% sul contributo intero per gli interventi di nuova edificazione e per le ristrutturazioni che prevedono la demolizione dell’intero fabbricato e ricostruzione con modifica di sagoma ed incremento di volume, per i quali è prevista l’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica come stabilito dall’art.81 della L.R. 9/15.

3.1.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.3 lettera d) del D.P.R.380/01 recepito in Sicilia dalla L.R. 16/16.

Zone territoriali A-B-C-E di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

In applicazione dell’art. 7 comma 13 della L.R. 16/16, nel caso di interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, sulla base del computo metrico estimativo delle opere, con l’utilizzazione dei prezzi unitari del prezziario regionale delle opere pubbliche in Sicilia, in vigore, così come stabiliti dal Comune nelle apposite tabelle parametriche di legge allegate.

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Pagina | 13 TABELLA RELATIVA ALLA QUOTA DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti

Art. 6 legge 28.01.1977, n. 10 Classi di edifici definite dall'art. 8 del D.M. 10.05.1977

Fino a 10.000 ab.

A Caratteristiche delle costruzioni

Classe I 4,60

Classe II 4,70

Classe III 4,80

Classe IV 4,90

Classe V 5,00

Classe VI 5,10

Classe VII 5,20

Classe VIII 5,30

Classe IX 5,40

Classe X 5,50

Classe XI 5,60

B Tipologia

Case unifamiliari (isolate o a schiera) 0,00

Edifici fino a 4 piani 0,20

Edifici con più di 4 piani 0,40

Edifici a torre 1,00

Case isolate con sup. utile res. Di 160 mq. 2,00

C Destinazione D.M. 02.04.1968

Zona A 1,00

Zona B 0,75

Zona C di espansione 1,00

Altre zone 2,00

Quota contributo Costo di Costruzione = A+B+C (%) 3.2 GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

3.2.1. Le nuove edificazioni e ristrutturazioni di cui all’art.5 comma 1 lettera c) della L.R. 16/16

3.2.1.1. Le zone territoriali A-B-C di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

Gli oneri vengono calcolati sul volume utile del fabbricato così come definito all’art.1.2

3.2.1.2 Le zone territoriali E

Gli oneri vengono calcolati sul volume utile del fabbricato così come sopra definito all’art.1.2, a cui si applicano i parametri di cui alla tabella classe L di cui al Decreto dall’Assessorato Sviluppo Economico del 31/05/1977 n.90.

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Valutazione su base annua degli indici ISTAT dei prezzi al consumo del mese di Giugno 2019

NUOVE EDIFICAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI CUI ALL’ART.5 COMMA 1 LETT.C) DELLA L.R. 16/16 OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE A-B-C ZONA E per ogni mc di costruzione 7,95 5,74

3.2.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.3 lett.d) del D.P.R.380/1 recepito in Sicilia dall’art.10 comma 1 della L.R. 16/16

Per gli interventi di ristrutturazione che non mutino la destinazione d’uso originaria gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

3.2.2.1 Le zone territoriali A-B di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.14444

Gli oneri vengono calcolati sul volume utile del fabbricato così come sopra definito all’art.1.2

3.2.2.2. Le zone territoriali C

Gli oneri vengono calcolati sul volume utile del fabbricato così come sopra definito all’art.1.2, tenendo conto della tabella classe H/I dell’Assessorato Sviluppo Economico del 31/05/1977 n.90

3.2.2.3. Le zone territoriali E

Gli oneri vengono calcolati sul volume utile del fabbricato così come sopra definito all’art.1.2, tenendo conto della tabella classe L dell’Assessorato Sviluppo Economico del 31/05/1977 n.90.

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ART.4

INSEDIAMENTI DIREZIONALI E COMMERCIALI 4.1 IL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

4.1.1. Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni ai sensi dell’art.5 comma 1 lettera c) della L.R. n.16/16.

4.1.1.1 Gli edifici commerciali

Per la realizzazione di edifici con destinazione commerciale gli oneri vengono calcolati sommando le superfici utili lorde dei vari piani e applicando i coefficienti previsti dalle tabelle parametriche di cui all’art.10 comma 2 della Legge 28/01/1977 n.10 per la superficie accessoria trova applicazione l’art. 9 del Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 che la riduce al 60% e a queste superfici si applicano le seguenti percentuali:

La quota del 6% sul costo di costruzione per gli esercizi di vicinato, così come classificati dalla L.R. 28/99;

La quota del 6% sul costo di costruzione per le medie struttura di vendita, così come classificati dalla L.R. 28/99;

La quota del 6% sul costo di costruzione per le grandi strutture di vendita, così come classificati dalla L.R. 28/99,

4.1.1.2 Gli edifici direzionali

Per la realizzazione di edifici con destinazione direzionale gli oneri vengono calcolati sommando le superfici utili lorde dei vari piani e applicando i coefficienti previsti dalle tabelle parametriche di cui all’art.10 comma 2 della Legge 28/01/1977 n.10 a cui si applica la quota del 6% sul costo di costruzione;

per la superficie accessoria trova applicazione l’art.9 del Decreto Ministeriale 10 Maggio 1977 che la riduce al 60%;

4.1.2 La ristrutturazione ai sensi dell’art.3 lettera d) D.P.R. 380/1 recepito dalla L.R. 16/16

In applicazione dell’art.7 comma 13 della L.R. 16/16, nel caso di interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, sulla base del computo metrico estimativo delle opere, con

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l’utilizzazione dei prezzi unitari del prezziario regionale delle opere pubbliche in Sicilia, in vigore.

4.2 GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

4.2.1 Gli immobili commerciali e direzionali inseriti nel tessuto urbano residenziale

Stante la natura di prestazione patrimoniale di carattere non tributario degli oneri di urbanizzazione (imposta non tributaria) nella realizzazione di immobili produttivi, sempre che la loro realizzazione non risulti subordinata all’adozione di appositi piani attuativi, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, determinati in applicazione all’art.41 della L.R. 71/78, viene calcolata sommando le superfici utili dei vari piani, come definite all’art.1.2 e moltiplicandoli per i coefficienti previsti dalle tabelle parametriche sotto riportate.

IMMOBILI DIREZIONALI E COMMERCIALI

Opere di Urbanizzazione ZONE A-B-C-D ZONE C-D (non urbanizzate) COSTO al Mq. per S.U.L. €. 36,34 €. 25,39

4.2.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.3 lettera d) del D.P.R. 380/1 recepito dalla L.R.16/16

Nei casi di ristrutturazione che prevedono il mutamento della destinazione d’uso, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima indicata nelle tabelle parametriche, detraendo quanto versato all’epoca del rilascio del titolo edilizio oneroso. Per gli interventi di ristrutturazione che non mutino la destinazione d’uso originaria, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

4.2.2.2. La zona E – variazione della destinazione d’uso di cui all’art.6 della L.R. 17/94 e s.m.i.

Per gli interventi produttivi sui fabbricati esistenti nel verde agricolo, realizzati con regolare concessione o in data antecedente al 01/09/1967, e per i quali si chiede la variazione temporanea della destinazione d’uso originaria, perché non più utilmente destinabili alle finalità economiche originarie, in applicazione della succitata norma, che

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prevede la possibilità di altre destinazioni compatibili, gli oneri sono calcolati sul volume utile del fabbricato così come definito all’art.1.2

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ART.5

INSEDIAMENTI TURISTICO RICETTIVI

5.1 IL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

5.1.1 Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni ai sensi dell’art.5 comma 1 lettera c) L.R. 16/16

5.1.1.1. Le zone territoriali omogenee A-B-C-D

Per la determinazione del contributo sul costo di costruzione si applica:

Ai sensi dell’art.4 comma 2 lettera a) del DA n°67/80 un'aliquota variabile dall'1 al 5% del costo documentato di costruzione. La variabilità della suddetta aliquota discende dalla tipologia, dal numero posti letto, dall'andamento demografico e dalla posizione geografica dei comuni, così come indicato nella tabella A allegata al D.A. n°67/80.

La classificazione delle strutture turistico ricettive è disciplinata dal Decreto 11 giugno 2001 e s.m.i. dell’Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei trasporti; quella per i campeggi e gli agro campeggi rispettivamente dalle L.R. 14/82 e 29/94 e s.m.i.

5.1.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.3 lettera d) del D.P.R.380/1 recepito dalla L.R.16/16

5.1.2.1 Gli interventi da effettuare entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori Nelle zone territoriali A-B-C-D-E di cui al Decreto Interministeriale 2

aprile 1968 n.1444 l’art.9, comma 3, della L.R. 10/08/2016 n.16, dispone che “qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti (attività industriali, artigianali, turistiche, commerciali e direzionali) nonché di quelle nelle zone agricole previste nell’art.8 venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori , il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

5.1.2.2 Gli interventi da effettuare successivamente ai 10 anni dalla comunicazione di fine lavori.

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Trascorso il termine di cui all’art.9 comma 3 sopra richiamato, in applicazione dell’art.7 comma 13 della L.R. 16/16, si applicano le riduzioni sul costo di costruzione previste in base alle zone territoriali di appartenenza;

80% Zona A di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, nonché per le variazioni della destinazioni d’uso senza lavori effettuati successivamente ai 10 anni dall’ultimazione dei lavori;

70% Zone B di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444 e per le variazioni della destinazione d’uso senza lavori effettuate successivamente ai 10 anni dall’ultimazione dei lavori;

50% Zone C -D ed E di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444;

E’ prevista l’esenzione dal versamento sul contributo del costo di costruzione in tutte le zone territoriali per gli interventi che prevedono esclusivamente l’inserimento di nuovi elementi e impianti tecnologici ed igienico sanitari.

5.1.2.3 La zona E – variazione della destinazione d’uso di cui all’art.6 della L.R. 17/94.

Per quanto attiene agli interventi produttivi determinati dalla trasformazione dei fabbricati esistenti nel verde agricolo, per i quali necessita la variazione temporanea della destinazione d’uso originaria (vedi art.8 della L.R. 11/05/2011 n.7 e s.m.i.), realizzati con regolare concessione o in data antecedente al 01/09/1967, che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, in applicazione della succitata norma, che prevede tra le destinazioni ammissibili le attività turistiche ricettive, si applica quanto previsto al punto 5.1.1.1.

Per la realizzazione di edifici con destinazione turistico ricettiva gli oneri vengono calcolati sommando le superfici utili dei vani come definite all’art.1.2, applicando i coefficienti previsti dalle tabelle parametriche di cui all’art.4 del Decreto 10 marzo 80 n.67; per quanto attiene la superficie accessoria si applica l’art.9 del Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 che la riduce al 60%.

5.2. GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

5.2.1. Le nuove edificazioni

Per la realizzazione di nuovi insediamenti turistici, gli indici da adottare sono quelli indicati all’art.4 del Decreto 10/03/1980 n.67, che prevede la

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corresponsione del costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, calcolato sul volume utile come definito al punto 1.2 sulla base delle tabelle parametriche adottate per gli edifici residenziali, ridotti al 25%

secondo le disposizioni di cui all’art.-41 della L.R. 71/78, applicando la tabella H/I del Decreto dell’Assessorato allo Sviluppo Economico 31/05/1977 n.90.

5.2.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art.3 lett.d) del D.P.R.380/1 recepito dalla L.R.16/16.

Nei casi di ristrutturazione che prevedono il mutamento della destinazione d’uso, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima indicata nelle tabelle parametriche, detraendo quanto versato all’epoca del rilascio del titolo edilizio oneroso.

TURISTICO RICETTIVE Nuove edificazione ristrutturazione

Opere di Urbanizzazione ZONE A-B-C-D-E-ET COSTO al Mc €. 8,84

5.3 Definizione di strutture turistico ricettive

L’art.3 della Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo” definisce le aziende ricettivo-alberghiere le attività ricettive dirette alla produzione di servizi per l'ospitalità quali: gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

L’allegato al D.A. 15/12/2014 ha definito tra le strutture alberghiere i seguenti esercizi:

punto 1: alberghi, motel, villaggi-albergo quali esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. I motel sono alberghi

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particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante. I Villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

punto 2: le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria (art.

1, L.R. 20 agosto 1996, n°38). Le residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;

punto 3: i campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento;

punto 4: i villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla L.R.

n.14/1982;

punto 5: gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare;

Punto 6: gli ostelli della gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. Le case per ferie sono strutture

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ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;

punto 7: le case ed appartamenti per vacanza sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

definizione:

complessi ricettivi complementari: “concernono le attrezzature “ricettive turistiche” che sono gestite da enti privati o non senza fini di lucro, per soddisfare le esigenze: del turismo giovanile (alberghi od ostelli della gioventù) e del turismo sociale (case per ferie), nonché gli “allestimenti”

gestiti da enti privati o non per consentire ai giovani di godere brevi o prolungati periodi di soggiorno climatico o sportivo senza interrompere gli studi.

turismo rurale: “Forma particolare di turismo che utilizza come strutture ricettive l’edilizia rurale opportunamente adattata e che sfrutta come motivi di interesse la vita dei campi, l’ambiente rurale, le risorse paesistiche la quiete, nonché eventuali risorse complementari: ricreative, sportive (equitazione), culturali (studio della flora e della fauna, del costume, delle tradizioni, della civiltà rurale, etc.) ed eno-gastronomiche (prodotti locali, piatti tipici, etc.). A differenza dell’agriturismo, il turista non collabora alle attività agricole ed il rapporto si limita all’ospitalità.;

agriturismo: “Forma particolare di turismo che sfrutta, come strutture ricettive, l’edilizia abitativa rurale adeguatamente adattata ed utilizza come motivi di interesse la vita dei cam-pi, l’ambiente rurale, le risorse paesistiche e

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la quiete ed an-che le eventuali “risorse complementari” e cioè le risorse ri- creative, sportive, culturali ed enogastronomiche (prodotti locali, piatti tipici, etc.). Collaborazione del turista alle attività agricole. (vedi “Turismo rurale”).

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ART.6

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

6.1 Gli interventi in zone territoriali D-E

In applicazione della Circolare Assessorato Territorio e Ambiente del 4 Luglio 1980 n.3 nella realizzazione di insediamenti industriali in zona agricola, oltre a risultare a totale carico del concessionario le spese per gli allacciamenti alla rete elettrica, quelli relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi, risultano dovuti gli oneri di urbanizzazione, secondo le tabelle parametriche adottate da Codesta Amministrazione per gli insediamenti industriali, riferite alle tabelle 4-5-6 (industriali) del Decreto n.67 sopracitato. Tra gli insediamenti di detta fattispecie rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non, configurabili tra le attività di tipo industriale.

Gli oneri vengono calcolati facendo riferimento alla superficie lorda dell’ingombro del manufatto.

6.2 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3 lettera d) del D.P.R. 380/01 recepito dalla L.R. 16/16

Per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3 lettera d) del D.P.R. 380/01, che modificano la destinazione d’uso, si applica l’art.9, comma 3 della L.R. 8 agosto 2016, n.16.

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

COSTO per Mq. €. 17,14

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ART.7

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI

7.1 Gli interventi in zone territoriali D-E

In applicazione della Circolare Assessorato Territorio e Ambiente del 4 Luglio 1980 n.3 per la realizzazione di insediamenti artigianali in zona agricola, oltre a risultare a totale carico del concessionario le spese per gli allacciamenti alla rete elettrica, quelli relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi, risultano dovuti gli oneri di urbanizzazione, secondo le tabelle parametriche adottate da codesta Amministrazione per gli insediamenti industriali ed artigianali, riferite alle tabelle 1- 2 (artigianali) del Decreto n.67 sopracitato. Tra gli insediamenti di detta fattispecie rientrano anche gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non.

Gli oneri vengono calcolati facendo riferimento alla superficie lorda coperta della costruzione o dell'impianto destinato ad attività artigianali, oltre che per l'eventuale area di pertinenza e/o di servizio funzionalmente collegata all'impianto.

7.2 Gli interventi in zone territoriali A-B-C di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

Per le attività artigianali la cui produzione o lavorazione risulta compatibile con la destinazione residenziale, gli oneri vengono calcolati facendo riferimento alla superficie lorda dell’ingombro del manufatto.

Per gli edifici in zona A-B, nei casi che l’edificio occupi l’intero lotto, per il calcolo degli oneri si considera la superficie al lordo dei muri perimetrali dell’immobile oggetto dell’intervento.

7.3 Le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3 lettera d) del D.P.R. 380/01 recepito dalla L.R. 16/16.

Per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 3 lett. d) del D.P.R. 380/01, che modificano la destinazione d’uso, si applica l’art.9, comma 3 della L.R. 8 agosto n.16.

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI

COSTO AL MQ. €. 17,89

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ART.8

INSEDIAMENTI AGRICOLI

La realizzazione di insediamenti produttivi in zona agricola, compresi i fabbricati residenziali strettamente necessari alla conduzione agricola del fondo, risulta a titolo gratuito qualora ricorra la fattispecie di cui all’art.8 comma 3 lettera a) della L.R.

16/16.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale dovranno dimostrare di possederne i requisiti soggettivi ed oggettivi; di dedicare all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo; che i ricavi dell’attività medesima non dovranno risultare inferiori ai due terzi del proprio reddito globale da lavoro, che dovrà rilevarsi dalla propria posizione fiscale.

Tali requisiti sono dichiarati e appositamente documentati al momento della richiesta di titolo edilizio tramite il Piano Aziendale, che è obbligatorio. Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l’imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Detto requisito si presume, altresì, quando l’imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l’attività agricola come a capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Le Società sono considerate imprese agricole a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola ed inoltre:

 Nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

 Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

 Nel caso di società cooperative, qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

 Nel caso di società di capitali qualora oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione

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a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

 Nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all’organo di amministrazione della società entro quindici giorni. Detta esenzione si applica a tutti i fabbricati edificati per esercitare l’attività predetta.

Resta fermo il vincolo di anni 10 dal rilascio del titolo edilizio della non modificabilità della destinazione d’uso dei fabbricati che usufruiscono dell’esenzione degli oneri concessori.

Non è possibile, pertanto, usufruire, prima dello scadere di tale termine, delle prerogative dell’art. 6 della L.R. 17/94 e s.m.i.

Per le attività agricole che non rientrano nella fattispecie di cui al punto precedente, ad esclusione degli eventuali immobili residenziali per i quali si applicano le tabelle parametriche della zona E, gli oneri di urbanizzazione da versare per la realizzazione dei manufatti necessari alla conduzione agricola del fondo, sono commisurati alle spese per gli allacciamenti alla rete elettrica, quelli relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi, che risultano a totale carico del concessionario, in conformità all’art.2 del Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 10/03/80 n.67.

Tale condizione, pertanto, dovrà essere apposta nella concessione tra gli obblighi del concessionario; in caso di provvedimenti adottati con DIA, tale vincolo risulta subordinato alla stipula di apposito atto unilaterale d’obbligo, debitamente registrato a spese del concessionario.

Questa fattispecie ricorre integralmente per la realizzazione di manufatti di cui all’ex 22L.R. 71/78, modificato dall’art.6 L.R.17/94 (recante le disposizioni su impianti o manufatti edilizi ammessi in zona agricola e destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali) nelle zone individuate nello strumento urbanistico.

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ART 9

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 3 L.R. 16/16

Indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati e della loro collocazione territoriale, le richieste di completamento degli immobili o di parti di essi, non ultimati entro il termine ultimo stabilito dal comma 1, dell’art.6 della L.R. 16/16, sono subordinate al rilascio di nuovo titolo edilizio. Nello specifico si procederà al ricalcolo del solo contributo sul costo di costruzione.

Art.10

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 16/16

Indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati e della loro collocazione territoriale, alle richieste in accertamento della doppia conformità si applica, a titolo di oblazione, la sanzione disciplinata dall’art. 14 comma 2 della L.R. 16/16, che prevede il versamento, in misura doppia, del costo di costruzione calcolato con le modalità previste dall’art.7 della stessa legge. Nei casi in cui non è previsto versamento del costo di costruzione si applicano le sanzioni previste dall’art. 37 del D.P.R. n. 380/01.

Art.11

RATEIZZAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE E URBANIZZAZIONE L'art. 44 della L.R. n. 71/78 (rateizzazione del contributo per opere di urbanizzazione) ha stabilito che “Il contributo di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere rateizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione”.

L’art.7 comma 2 della L.R. n. 16/2016 ha stabilito che la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.

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L’art.7 comma 4 della L.R. n. 16/2016 ha disposto che la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

Al fine di assicurare un comportamento univoco tra i vari servizi si stabilisce quanto segue:

 Il contributo sugli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, previa garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, per non più di 24 mesi, mediante quattro (4) rate di cui la prima da versare all'atto del permesso di costruire e le rimanenti tre (3) rate ogni sei mesi a decorrere dalla data di concessione;

 il costo di costruzione può essere rateizzato in tre (3) rate di cui la prima da versare all'atto del permesso di costruire o SCIA e le rimanenti due (2) rate la prima entro un anno a decorrere dalla data del provvedimento o SCIA e l'ultima rata, entro 3 anni dal provvedimento o SCIA e comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

 Il contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) deve essere interamente versato prima dell’attestazione o della Segnalazione di Agibilità;

La polizza fideiussoria deve riportare la seguente prescrizione particolare: “La presente polizza fideiussoria in nessun caso perde efficacia e può essere svincolata solo dal Comune dietro restituzione dell’originale del documento con nota di svincolo, oppure con lettera del Comune con indicato il numero di polizza. La presente polizza garantisce sia l’importo dovuto ai sensi delle leggi vigenti in materia (rif. art. 7 L.R. n.16/2016) sia le sanzioni previste per ritardato pagamento previste dall’art. 50 della L.R. n. 71/78.”

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Art.12

VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Nell’ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nella L.R.

n°16/2016 ed in particolare all’articolo 7, è stata inserita una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione, già prevista dal Testo Unico Edilizia.

In particolare, all’art.7 comma 5 lettera f) della L.R. n°16/2016 si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

La previsione che ha carattere legislativo e non regolamentare codifica a livello regionale un istituto che nella prassi nazionale aveva già trovato da tempo un discreto utilizzo: quello del contributo straordinario da applicare al plusvalore generato da un intervento di trasformazione edilizia come uno degli aspetti della negoziazione tra pubblica amministrazione e privati.

Il contributo straordinario si configura quindi più che come criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, come un ulteriore onere rapportato all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso. Nell’ambito della disciplina, si segue la modalità di calcolo del plusvalore generato dalla trasformazione urbanistica.

Ai fini dell’applicazione della perequazione il valore di mercato dell’area è

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articolato in:

a) valore di mercato ante, che rappresenta il valore di mercato prima della trasformazione riferito allo stato di fatto e di diritto dell’area, espressione quindi della edificabilità intrinseca;

b) valore di mercato post, che rappresenta il valore di mercato dopo la trasformazione riferito alla stato dell’area trasformata, espressione quindi della edificabilità aggiuntiva, ai fini della perequazione.

Il plusvalore generato dalla trasformazione è rappresentato dalla seguente formula:

plusvalore = Vm post-Vm ante

Il suddetto maggior valore posto a carico del proponente l'intervento per una quota pari al 50%, è calcolato per ipotesi di intervento in zona impropria/agricola, quale differenza tra:

▪ il valore di mercato del fabbricato da realizzare tramite il progetto in deroga o variante ricavato dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (OMI) e

▪ il valore dell'immobile antecedente alla variante, che dovrà essere desunto tramite un atto notarile e/o perizia finanziaria asseverata, su proposta del soggetto attuatore validata dal responsabile del procedimento.

Melilli,

Il Responsabile del V Settore (Ing. Emanuele Fortunato)

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ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DEI COSTI UNITARI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA E SECONDARIA

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CALCOLO DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020-2025

In applicazione delle percentuali riportate nella tabella parametrica approvata con D.A. 31 Maggio 1977, n°90, il valore dell'incidenza globale delle opere d'urbanizzazione per ogni abitante da insediare è di 100 metri cubi di costruzione.

Aggiornamento dei costi unitari relativi alle opere di urbanizzazione attualmente in vigore con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 22/11/2018, utilizzando come indice la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 1° Luglio 2018 al 30 Giugno 2019:

Valore ISTAT luglio 2018 € 102,5 Valore ISTAT giugno 2019 € 102,7

Calcolo della variazione percentuale = [(102,7/102,5) x 100] - 100= 0,19%

Variazione percentuale 0,19% tra indici mensili con medesima base di riferimento

COSTO UNITARIO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI STABILITO CON DELIBERA DI C.C. N°63 DEL 22/11/2018

DESCRIZIONE COSTO ANNO 2018 COSTO ANNO 2019

Attrezzature scolastiche: €/mc. 163,75 €/mc. 164,06

Attrezzature d'interesse comune: €/mc. 163,75 €/mc. 164,06

Verde di quartiere: €/mq.27,32 €/mq.27,37

Rete stradale, parcheggi e verde attrezzato:

€/mq.84,46 €/mq.84,62

Rete fognaria: €/ml. 108,76 €/ml. 108,97

Rete idrica: € 2.150,44 /contatore acqua € 2.154,53 /contatore acqua

Rete elettrica: €114,56/Kw. €114,78/Kw.

Pubblica illuminazione: € 4.578,77/punto luce € 4.587,47/punto luce Per l’aggiornamento del calcolo dei costi unitari delle attrezzature e dei servizi si è proceduto in relazione ai riscontri ed ai prevedili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale (comma 8 art.7 L.R. n°16/2016).

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OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA E SECONDARIA QUANTITÀ COSTO UNITARIO

AGGIORNATO 2018 TOTALI

Attrezzature scolastiche: 6,36 mc/ab €/mc. 164,06 € 1.043,42 Attrezzature d'interesse

comune: 2,02 mc/ab €/mc. 164,06 € 331,40

Verde di quartiere: 4,00 mq/ab €/mq.27,37 € 109,48

Rete stradale, parcheggi e

verde attrezzato: 11,50 mq/ab €/mq.84,62 € 973,13

Rete fognaria: 0,60 ml/ab €/ml. 108,97 € 65,38

Rete idrica: 0,25 contatore

acqua/ab € 2.154,53 /contatore

acqua € 538,63

Rete elettrica: 1 Kw/ab €114,78/Kw. € 114,78

Pubblica illuminazione: 0,078 € 4.587,47/punto luce € 357,82 SOMMANO € 3.534,04 Il contributo degli oneri d'urbanizzazione per ogni metro cubo di costruzione è pari a:

€ 3.534,04:100 mc/abit.= €/mc 35,34

A) Insediamenti residenziali in z.t.o. “A, B, C” (con esclusione dei piani di lottizzazione)

Ai sensi dell'art.41 comma 1 lettera d) L.R. 27 Dicembre 1978, n°71, così come sostituito dall'art.13, L.R.18 aprile 1981, n°70, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione non deve essere inferiore al 22,50 percento:

€/mc 35,34 x 22,50%= €/mc 7,95

Il contributo di € 7,95 è riferito ai metri cubi di nuove costruzioni da realizzarsi nelle zone omogenee A, B e C dello strumento urbanistico vigente e sono esclusi gli interventi all’interno dei P. di L..

Per le zone omogenee “A” e “B” nei casi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti alla data del 31/05/1977, si applica la riduzione del 50% al costo calcolato (Circolare Regionale 31 maggio 1977):

€/mc 7,95 x 50% = €/mc 3,97

Gli importi relativi al contributo sugli oneri di urbanizzazione vanno applicate, anche, nel caso di realizzazione di uffici e di circoli privati, che non svolgono attività i cui caratteri sono tali da farli assimilare agli spettacoli, ai trattenimenti pubblici, alla ricezione e che non esercitano attività professionalmente organizzate dirette allo scambio della produzione di beni e servizi.

Si ritiene che non debba ritenersi cambio destinazione uso urbanisticamente

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