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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – INTERVENTO CONS. GIUSEPPE MARRA

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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA –

INTERVENTO CONS. GIUSEPPE MARRA

Ringrazio sentitamente la Presidente della Corte e il Procuratore generale, il rappresentate dell’Avvocatura, tutte le autorità civili, militari e religiose, nonchè tutti i colleghi che partecipano a questa importante celebrazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, onorando questo appuntamento.

La riduzione dei tempi di intervento mi impediscono di relazionare sulle attività del C.S.M.

nel 2021, facendo la consueta panoramica delle problematiche affrontate dalle varie commissioni;

richiamo però, per chi fosse interessato ad avere un quadro approfondito, la delibera del 19 gennaio 2022 “Linee guida per l’inaugurazione dell’Anno 2022” pubblicata sul portale del Consiglio.

Nell’ambito dei compiti istituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura, ritengo di primario rilievo, da evidenziare in questo importante appuntamento, l’attività di interlocuzione con il Ministero della giustizia tradottasi nell’elaborazione da parte del Consiglio di molteplici pareri e proposte ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L. n. 195 del 1958, sui disegni di legge in materia di giustizia e organizzazione giudiziaria finalizzata a fornire al legislatore un apporto utile per individuare le soluzioni normative più adeguate ad implementare, in tutti i settori, l’efficienza e l’effettività della risposta giurisdizionale, anche alla luce degli obiettivi di recente posti dal PNRR.

Meritano di essere segnalati innanzitutto i sei distinti pareri resi sull’articolato disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema di governo autonomo.

Con riguardo alle due più rilevanti aree dell’intervento normativo, e cioè quella dell’organizzazione e funzionamento dell’Organo di governo autonomo e quella della carriera dei magistrati il Consiglio ha espresso piena condivisione in ordine all’intento della riforma, di affrancare l’azione consiliare da influenze esterne e dai condizionamenti di tipo correntizio valutando favorevolmente gli interventi volti a rendere più trasparenti le procedure concorsuali e maggiormente verificabile l’iter decisorio, nonché a rafforzare l’immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato, anche attraverso una più rigorosa disciplina relativa alla loro eleggibilità e al successivo

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ricollocamento in ruolo. E’ stato valutato favorevolmente il sistema di ineleggibilità e di ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati, eletti e non eletti, nelle più rilevanti competizioni elettorali politiche e amministrative: la disciplina è stata ritenuta idonea a tutelare l’immagine d’imparzialità ed indipendenza della magistratura.

Senza contraddire tale positiva valutazione delle linee di riforma il Consiglio ha, nondimeno, evidenziato come sia essenziale, per l’esercizio delle attribuzioni rimessegli dal Costituente, che gli sia riservata “una discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica”, essendogli altrimenti preclusi tempestivi ed efficaci interventi attraverso gli strumenti ordinamentali di cui dispone nel settore dell’organizzazione della giurisdizione onde adeguarla all’evoluzione dei tempi e alle cangianti necessità della giurisdizione, sollecitate a loro volta, dalle mutevoli necessità sociali e dalle specifiche esigenze dei diversi territori.

Nel parere sul disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario sono state esaminate e valutate favorevolmente le innovazioni riguardanti l’accesso in magistratura, con il ritorno al concorso di primo grado. In maniera ancora più diffusa il Consiglio ha affrontato il tema nella risoluzione del 7 dicembre 2021 con la quale ha evidenziato che il sistema attuale di reclutamento presenta numerose criticità avendo portato ad un notevole innalzamento dell’età media dei vincitori di concorso con ricadute negative sull'organizzazione giudiziaria nel suo complesso.

Va segnalato, poi, il parere reso in tema di riforma del processo penale, prescrizione e improcedibilità dell’azione penale.

Con riferimento a questo intervento, il Consiglio ha evidenziato i numerosi profili di criticità che presenta in particolare l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, sia di ordine sistematico ( anche di possibile frizione con i principi di obbligatorietà dell'azione penale e di eguaglianza), sia di ordine pratico, sottolineando, sotto questo aspetto, le gravi ricadute che l’innesto di tale nuovo istituto avrà nella concreta situazione di cronica difficoltà in cui versano molti uffici giudiziari di secondo grado, con il rischio molto alto di non riuscire ad evitare l’estinzione per improcedibilità di moltissimi processi, in assenza di misure atte ad alleggerire il carico giudiziario ovvero idonee a deflazionare, con adeguati filtri, le impugnazioni, come avviene in tutti gli altri Paesi occidentali. Con riferimento alle altre disposizioni recanti principi di delega, pur se non sono mancati specifici rilievi di carattere tecnico, la valutazione in ordine alle linee generali della riforma, anche alla luce degli emendamenti, è stata in parte positiva, essendo stati ritenuti oggettivamente funzionali a restituire efficienza e celerità al processo penale la valorizzare degli strumenti telematici anche per importanti adempimenti processuali, il contenimento dei flussi

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in entrata, l’alleggerimento del carico dibattimentale, attraverso il potenziamento, a fini deflattivi, dell’archiviazione, dell’udienza preliminare, dei riti alternativi.

Va, poi, menzionato il parere sull'ampia riforma del processo civile il quale, tra l'altro, si è soffermato sull'istituto dell'Ufficio per il processo. Il Consiglio, pur sottolineando alcune criticità ed evidenziando come le misure appaiono comunque insufficienti per assicurare l'abbattimento dell’arretrato, ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva. Alla luce dei notevoli investimenti previsti dal PNRR è stata sottolineata la necessità che l'assegnazione degli addetti ai singoli uffici e la distribuzione delle risorse venga effettuata tenendo conto delle reali esigenze dei territori e che le risorse finanziarie annunciate nel Piano divengano strutturali.

Il Consiglio ha, poi, sottolineato che per conseguire il risultato di abbattere l’arretrato, risultano indispensabili misure adeguate (attraverso incentivi economici e di carriera), che riescano a ridurre il turn over del personale di magistratura nelle sedi soprattutto più periferiche, ad incrementare gli organici delle Corti di appello e ad assicurare l'utilizzo della magistratura onoraria negli spazi consentiti dall’art. 106, comma 3 Cost.

Il parere ha giudicato positivamente le nuove prospettive di digitalizzazione del processo civile, pur segnalando alcune criticità anche alla luce dell’esperienza già maturata.

Commentando, poi, la riforma del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie il Consiglio ha ritenuto apprezzabile la soluzione dell'istituzione del Tribunale per le persone, indicando i punti fermi verso i quali qualsiasi intervento riformistico in questo settore dovrebbe muovere.

Di notevole importanza, poi, sono i pareri resi in materia di Procura Europea (EPPO) che, nel valutare positivamente l’impianto normativo, hanno affrontato le complesse e delicate questioni, di tipo ordinamentale e processuale, legate all’innesto nel sistema giurisdizionale nazionale di un ufficio requirente di carattere sovranazionale.

Il Consiglio ha reso anche un parere sullo schema di decreto legislativo sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il parere, pur valutando favorevolmente l’intento del legislatore di fornire tutela effettiva al principio della presunzione di innocenza, ha pure segnalato alcune criticità relative, tra l'altro, agli eccessivi vincoli imposti all'iniziativa del Procuratore o del magistrato delegato alle comunicazioni in relazione sia all’an che al quomodo delle medesime, nonché alla partecipazione del magistrato, quale autorità pubblica, al contenzioso instaurato dall'interessato per la pubblicazione della rettifica.

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Merita, infine, di essere segnalata la delibera del 22 dicembre 2021 con la quale, su richiesta del Ministero della giustizia, è stato reso un parere sul disegno di legge recante disposizioni in materia di magistratura onoraria, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia in materia.

Nel parere il Consiglio ha evidenziato la carenza dei meccanismi di valutazione dei magistrati onorari ai fini della stabilizzazione, in quanto del tutto insufficienti a verificarne la professionalità. E’ stato ribadito che la previsione da parte dell'art. 1 del d.lgs. 116 del 2017, che a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana, creerà, molto probabilmente, un grave contraccolpo alle effettive esigenze della giurisdizione. Il C.S.M. ha, infine, evidenziato l’assoluta necessità di un incremento della pianta organica della magistratura onoraria e dell'avvio, subito dopo, delle procedure concorsuali per i nuovi reclutamenti, ritenendo fondamentale l’apporto della magistratura onoraria per il buon funzionamento del sistema giudiziario.

Come è evidente si tratta di riforme ordinamentali e processuali di assoluta rilevanza, rese quantomai necessarie anche in relazione al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dal PNRR.

Una valutazione complessiva delle riforme in atto non può essere compiutamente data se non considerando al contempo le risorse umane e materiali che sono effettivamente a disposizione della complessa macchina giudiziaria. Pur riconoscendo a questo Governo di aver proseguito, al pari di quanto fatto dagli ultimi tre Governi, nell’intento di implementare le risorse umane, in particolare con l’assunzione di un numero non irrilevante di personale amministrativo, che in parte sta compensando i circa venti anni di blocco del turn over nella P.A., nonché per ultimo con l’assunzione a tempo determinato di 16.500 giovani laureati addetti al costituendo Ufficio per il processo, appare davvero difficile ritenere che queste nuove risorse siano davvero sufficienti per raggiungere gli ambiziosissimi obiettivi fissati dal PNRR di riduzione dei tempi processuali nella misura del 40% per il civile e del 25% per il penale nel quinquennio. A mio sommesso avviso ci vorrebbe ben altro per raggiungere questi obiettivi, sia dal punto di vista delle riforme processuali sia dal punto di vista delle risorse umane, considerando che ad oggi abbiamo una scopertura di organico di circa 1.300 magistrati che potrà essere risolta solo nell’arco di non pochi anni. Anche il nuovo strumento ordinamentale delle piante organiche flessibili, i cui posti saranno banditi nei prossimi mesi, non sarà in concreto operativo nell’ipotesi abbastanza probabile, che quelle pubblicazioni andranno deserte in quasi tutti i distretti, non essendo previsti adeguati incentivi economici e di carriera per andare a ricoprire un incarico giudiziario itinerante.

Oltre ai pareri vanno segnalate le misure di indirizzo per l’organizzazione degli uffici giudiziari, nell’ottica di ausilio e non di imposizione di modelli giudiziari precostituiti, tra cui in particolare si

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evidenzia la risoluzione del 3 novembre 2021, con la quale il Consiglio ha effettuato una ricognizione delle buone prassi in materia di violenza domestica e di genere, nonché lo svolgimento, da parte della Settima Commissione, di un'attività di verifica e monitoraggio per individuare buone prassi in materia di gestione degli applicativi dedicati all’archivio riservato alle intercettazioni.

Va, pure, segnalata la risoluzione sulle linee guida in materia di protezione internazionale del 13 ottobre 2021, che, prendendo atto della tendenza all’incremento dell’arretrato e della durata dei procedimenti in detta materia, ha reputato necessari interventi strutturali per aumentare le risorse destinate alla trattazione in via esclusiva di detta materia ed ha fornito indicazioni concrete sull'organizzazione degli uffici al fine di meglio fronteggiare il grande numero di sopravvenienze.

Dal punto di vista dell'implementazione delle risorse legate alle nuove tecnologie il Consiglio ha, tra l’altro, continuato l’interlocuzione in atto con la Direzione Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia per la costituzione di una Banca dati della giurisprudenza di merito da inserire in Italgiureweb, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Concludo esprimendo un ringraziamento a nome del C.S.M. a tutti i magistrati togati ed onorari, all’avvocatura, alla polizia giudiziaria ed al personale amministrativo per gli ottimi risultati raggiunti nel distretto come descritti dalle relazioni dei vertici giudiziari, e ciò malgrado le enormi difficoltà operative degli ultimi due anni derivanti dalla pandemia.

In fiduciosa attesa della riforma del C.S.M. da parte del legislatore, mi pare doveroso richiamare i compiti ad esso affidati dalla Costituzione con gli articoli 105, 106 e 107, il cui rispetto, non solo formale, rappresenta un argine per la tutela dell’indipendenza e autonomia di tutti i magistrati per il tramite dell’Organo di governo autonomo della magistratura. Per quanto mi riguarda la Costituzione rimarrà sempre la stella polare dell’attività consiliare.

Auguro infine che la difficile ed anche “dolorosa” procedura di soppressione e di successivo accorpamento di ben quattro uffici giudiziari nel distretto abruzzese si svolga con adeguata programmazione e tempestivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, facendo tesoro delle tante difficoltà e carenze organizzative affrontate nel 2012 in altri distretti a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie avvenuta all’epoca. Sono però convinto che più è complesso il problema da affrontare più è necessaria collaborazione, rispetto e correttezza istituzionale da parte di tutti, nel superiore interesse della giustizia e dei cittadini.

Giuseppe Marra

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