nel settore Medico Odontoiatrico
Documento Tecnico a cura di P4I - Parters4Innovation Srl
Revisione del 17/06/2020
Documento Tecnico per la gestione delle misure di Biosicurezza nel settore medico Odontoiatrico
Revisione del 17/06/2020
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INDICE
• 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
• 2 NOTA METODOLOGICA 5
• 3 QUADRO NORMATIVO E AGGIORNAMENTI 5
• 4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 7
• 5 REQUISITI GENERALI DEL DOCUMENTO TECNICO 10
• 6 REQUISITI ORGANIZZATIVI 10
6.1 COMPITI, RUOLI E RESPONSABILITA’ 10
6.2 ADDENDUM VALUTAZIONE DEI RISCHI COVID-19 11
6.3 MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 11
6.4 INFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 12
6.5 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 12
6.6 GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DEI DISPOSITIVI MEDICI 13 6.7 GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI 13
6.8 GESTIONE DEI FORNITORI, APPALTATORI E COLLABORATORI 13
6.9 CHECKLIST DI VERIFICA 14
6.10 GESTIONE NON CONFORMITÀ, INFORTUNI, QUASI INFORTUNI 14
6.11 DENUNCIA INFORTUNIO COVID-19 14
6.12 GESTIONE EMERGENZA – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA EVENTUALE ESPOSIZIONE A COVID-19 14
6.13 DOCUMENTI E REGISTRAZIONI 15
• 7 REQUISITI OPERATIVI 15
7.1 TERMOSCANNER E TERMOMETRI CONTATCTLESS 15
7.2 ACCESSO DEI LAVORATORI 15
7.3 ACCESSO DEI COLLABORATORI, APPALTATORI E FORNITORI 15
7.4 REGOLAMENTAZIONE PER LA PRENOTAZIONE DEI PAZIENTI 16
7.5 GESTIONE ACCETTAZIONE DEI PAZIENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI 16
7.6 TRIAGE 17
7.7 ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 17
7.8 ACCESSO DEL PAZIENTE E DELL’ACCOMPAGNATORE IN AREA OPERATIVA 18
7.9 OPERAZIONI DI ACCESSO ALLA POLTRONA 18
7.10 FASE DI CURA 18
7.11 DIMISSIONI DEL PAZIENTE DALL’AREA CLINICA E RITORNO IN SEGRETERIA 19 7.12 RIORDINO E SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE OPERATIVO POST CURA 19
7.13 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLO STUDIO 19
7.14 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 20
7.15 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK) 20 7.16 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI TURNI) 20 7.17 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 20
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
A. Questo Documento Tecnico è finalizzato all’ottenimento di una eventuale certificazione volontaria specifica per gli studi dentistici (di seguito: “Studi Dentistici” o “Studi”) in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012 “Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services”;
B. La certificazione del “Processo di gestione del rischio biologico” ha come campo di applicazione la gestione del rischio biologico in chiave di processo, con particolare riferimento alle misure anti-contagio da agenti biologici;
C. Il Documento Tecnico, si applica solo agli Studi Dentistici con lavoratori;
D. Il Documento Tecnico ha l’obiettivo di fornire indicazioni relativamente alle modalità di implementazione di un
processo di gestione del rischio biologico (con particolare riferimento al virus Sars-CoV-2) sulla base della normativa e delle principali indicazioni emesse a livello internazionale, nazionale, regionale e locale;
E. L’adozione di una eventuale Certificazione volontaria dimostra:
F.1 L’attuazione da parte degli Studi Dentistici di un processo di gestione del rischio biologico, con particolare riferimento al rischio Covid-19, al fine di ridurne l’esposizione e la diffusione;
F.2 L’effettuazione di controlli da parte di ente terzo indipendente accreditato sul rispetto del Documento Tecnico;
F.3 L’adozione di comportamenti omogenei da parte degli Studi dentistici per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa internazionale, nazionale, regionale e locale;
G. Di seguito sono indicate le caratteristiche del processo ed i controlli da effettuare per accertare che quanto oggetto di certificazione sia corrispondente a quanto dichiarato dagli studi dentistici.
2. NOTA METODOLOGICA
A. Nel presente Documento Tecnico sono utilizzate le seguenti forme verbali:
A.1 “deve” indica un requisito;
A.2 “dovrebbe” indica una raccomandazione;
A.3 “può” indica una possibilità o capacità.
Le informazioni identificate come “NOTA” sono una guida per comprendere o per chiarire il requisito correlato.
3. QUADRO NORMATIVO E AGGIORNAMENTI
A. Il presente Documento Tecnico è stato elaborato tenendo in considerazione la normativa e le principali indicazioni emesse a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, emesse al tempo della sua pubblicazione. Qui di seguito si fornisce il dettaglio delle Norme, suddivise per tipologia.
B. NORME NAZIONALI
B.1 Decreto-Legge dell’8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”;
B.2 Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
B.3 Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto “Cura Italia”) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
B.4 Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.– “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (o “Testo Unico”).
C. DECRETI MINISTERIALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ITALIANO, PER IL RISCHIO COVID-19
C.1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
C.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
C.3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
C.4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
C.5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
C.6 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
C.7 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, in attuazione del D.L.179/2012.
D. DECRETI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI, ORDINANZE, CIRCOLARI E COMUNICATI MINISTERIALI, PER IL RISCHIO COVID-19
D.1 DECRETO 3 GIUGNO 2020 Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19.
D.2 Ordinanza del Commissario Straordinario n. 10 del 16.04.2020 “Immuni” app tracciamento;
D.3 Circolare Ministero dell’Interno 14 aprile 2020;
D.4 Comunicato Ministero della Salute del 06 aprile 2020 “Procedure immissione in commercio disinfettanti”;
D.5 Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del D.lgs.152/2006 del 1° aprile 2020 “Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;
D.6 Decreto ministeriale del 25 marzo 2020 “Modifiche Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020: Nuovo elenco attività sospese”;
D.7 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
D.8 Ordinanza Dipartimento Protezione Civile dell’8 marzo 2020 n. 646 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
D.9 Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro;
D.10 Decreto del Ministro della Salute del 15 dicembre 1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”.
E. PROTOCOLLI CONDIVISI
E.1 Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio-Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da «Covid-19» del 24 marzo 2020;
E.2 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 (di seguito “Protocollo”);
E.3 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
F. LINEE GUIDA E DISPOSIZIONI TECNICHE
F.1 Linea Guida “La prevenzione dell’infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 Guida pratica per Odontoiatri e personale di studio odontoiatrico (ANDI)”.
F.2 Linea Guida Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP);
F.3 Linee Guida Covid-19 RESTART- AIO del 15 aprile 2020 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
F.4 Documento AIFI - Commissione Albo Fisioterapisti – Aggiornamento della Nota sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici nell’emergenza COVID 19;
F.5 COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace;
F.6 Confindustria - Nota illustrativa: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
F.7 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine;
F.8 Oggetto: Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti - INL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000149.20-04-2020.
F.9 Linee Guida per la Prevenzione e Controllo della Legionellosi Ministero della Salute F.10 OIRA valutazione dei rischi Covid-19 sul luogo di lavoro
F.11 Guideline for Disinfectione and Sterilization in Healthcare Facilities,2008 F.12 Guidelines for Infection Control in Dental Healthcare Setting -2003
G. NORME GESTIONALI
G.1 UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità”;
G.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”;
G. 3 ISO/IEC 17065:2012 “Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services”;
G.4 ISO/IEC 17067:2013 “Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes”;
G.5 UNI EN ISO 22301:2019 “Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione per la continuità operativa”;
G.6 UNI EN ISO 31000:2018 “Gestione del Rischio. Principi e Linee guida”;
G.7 UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso”;
H. Lo Studio, per quanto non indicato nel presente Documento Tecnico, deve dimostrare la conformità al Testo Unico e alle altre normative in materia di sicurezza sul lavoro;
I. Il presente Documento Tecnico deve essere revisionato a seguito di nuove normative e\o disposizioni delle autorità che impattano sui contenuti del documento stesso e sulla conformità dello Studio al quadro normativo di riferimento.
4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
A. Aerosol: la dispersione colloidale di minutissime particelle di saliva;
B. Agenti Contaminanti Biologici: i batteri, fanghi (muffe), spore, virus, forfora animale, acari, insetti, polline e sottoprodotti di questi elementi;
C. Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 effettuata presso il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da Laboratori Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici, Paziente che dopo essere stato sintomatico può essere considerato guarito da COVID-19;
D. Caso sospetto: una persona con insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione del quadro clinico; storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (facendo riferimento ai rapporti quotidiani dell’OMS e ai bollettini della situazione epidemiologica italiana) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; una persona con uno dei precedenti sintomi che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID- 19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/
sintomo di malattia respiratoria, per esempio tosse, difficoltà respiratoria);
E. Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus;
F. Contagio: la trasmissione di una malattia infettiva;
G. Contatto stretto: l’operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2, essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19 o vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19, avere viaggiato insieme a un paziente con SARS- CoV-2 in qualsiasi mezzo di trasporto;
H. Comitato: il comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (laddove rappresentat3) e del/dei RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;
I. Certificazione: l’attestazione rilasciata allo Studio da parte di un ente terzo indipendente accreditato Accredia (o organismi equiparati) che soddisfi l’insieme dei requisiti stabiliti dal presente Documento Tecnico;
J. Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
K. Dispositivo di protezione individuale: per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti
nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
L. Dispositivo Medico o Medical Device: s’intende “Qualunque strumento, apparecchio, impianto, software sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;” (D.Lgs 46/1997);
M. Disinfettante: la sostanza capace di distruggere o inattivare irreversibilmente (in relazione alla concentrazione utilizzata ed al tempo di contatto) i microrganismi, riducendone il loro numero;
N. Disinfezione: il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
O. Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”): il documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008, artt. 17 e 28);
P. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (di seguito anche “DUVRI”): il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre
l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto;
Q. Ente di Certificazione: l’organismo terzo indipendente accreditato Accredia (o equiparato);
R. Infortunio: la conseguenza di un incidente fisico, ovvero un evento dannoso, imprevedibile, violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili e che produca come effetto inabilità temporanea, invalidità permanente, oppure morte;
S. Lavoratore: (ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a d.lgs. 81/08 e s.m.i.) la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1°
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
(Riferimento art. 2 d.lgs.81/08);
T. Lavoratori Fragili: i lavoratori che sono affetti da deficit del sistema immunitario, o sono affetti da patologie gravi o fanno uso di farmaci immunodepressori;
U. Malattia Professionale o Tecnopatia: la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti nell’ambiente nel quale presta servizio;
V. Non conformità: il mancato soddisfacimento dei requisiti del presente Documento Tecnico;
W. Paziente: la persona che entra nella Studio con il fine di essere sottoposta ad una cura;
X. Paziente clinicamente guarito: un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2.
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Pur non esistendo chiare evidenze a supporto;
Y. Pulizia: il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
Z. Piano sanitario: l’insieme degli esami e delle procedure mediche ritenute idonee a valutare lo stato di salute del lavoratore in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (D.Lgs 81/2008, art 25, comma 2). Elenca quindi i tipi di accertamenti sanitari per ogni mansione e la periodicità degli stessi;
AA. Procedure di sicurezza: gli strumenti che formalizzano la successione di un insieme di azioni fisiche e/o mentali e/o verbali attraverso le quali raggiungere un obiettivo di tutela della salute e di prevenzione dei rischi;
BB. Quasi Infortunio: si definisce “near miss” o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio;
CC. Rischio Covid-19: il rischio biologico di contrarre la malattia COVID-19 e/o di diffondere l’infezione del virus Sars CoV-2;
DD. Responsabile di Gestione Rischio Biologico: la funzione responsabile di gestire il Rischio Covid-19 nello Studio;
EE. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito “RLS”): nel diritto del lavoro italiano, è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un’azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
FF. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (di seguito “RLST”): esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS. Il RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008;
GG. Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti;
HH. Rischio per la salute e sicurezza: la combinazione, in relazione al lavoro, tra la probabilità che uno o più eventi
pericolosi o esposizioni si verifichino e l’impatto che ne potrebbe derivare in termini di lesioni, malattia o morte;
II. Rischio Biologico: la possibilità che ha l’agente biologico di penetrare nell’organismo e di provocare danni più o meno gravi sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione in generale;
JJ. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito “RSPP”): il soggetto (che può essere interno ad una azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, il datore di lavoro stesso), nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che svolge i compiti di cui all’art. 33 del d.lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione ,ovvero “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l del d.lgs. 81/2008);
KK. Sanificazione: il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore;
LL. Studi Dentistici o Studi: sono i soggetti che applicano il processo di gestione e monitoraggio del rischio COVID 19 sulla base del presente Documento Tecnico;
MM. Triage: un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità delle lesioni riportate e del loro quadro clinico. Per estensione, la tecnica del triage, di competenza infermieristica, viene messa in opera ogni qualvolta è necessario smistare una serie di utenti che chiedono un servizio verso gli operatori opportuni;
NN. Valutazione del rischio Covid-19: la procedura che identifica e valuta il Rischio Covid-19 nello Studio e ne determina le azioni necessarie per mitigarlo;
OO. Virus: un’entità biologica con caratteristiche di parassita obbligato, la cui natura di organismo vivente o struttura subcellulare è discussa, così come la trattazione tassonomica. Può essere responsabile di malattie in organismi appartenenti a tutti i regni biologici: esistono infatti virus che attaccano batteri (i batteriofagi), funghi, piante e animali, dai meno evoluti all’uomo.
5. REQUISITI GENERALI DEL DOCUMENTO TECNICO
A. I requisiti del processo di gestione del rischio biologico che lo Studio deve applicare e che sottoporrà a Certificazione si dividono in tre categorie:
A.1 requisiti organizzativi: requisiti che definiscono la struttura organizzativa e gestionale e le responsabilità;
A.2 requisiti operativi: attività operative che lo Studio mette in atto per valutare e contenere il rischio biologico;
A.3 requisiti di certificazione: identificano i criteri attraverso i quali può essere rilasciata la Certificazione sulla base del Documento Tecnico.
6. REQUISITI ORGANIZZATIVI
6.1 COMPITI, RUOLI E RESPONSABILITA’
A. Lo Studio deve predisporre un documento in cui si dia evidenza di tutte le funzioni a presidio della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e deve comunicarlo a tutte le risorse aziendali;
B. Il Datore di Lavoro deve essere chiaramente identificato all’interno dell’organizzazione dello Studio;
C. Il Datore di Lavoro deve nominare, nel rispetto delle regole e dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i seguenti soggetti:
C.1 il RSPP;
C.2 il Medico Competente; (negli Studi dove non è già presente il Medico Competente, in via straordinaria, deve essere prevista la nomina di un Medico Competente ad hoc per il periodo emergenziale);
1 -Il DVR può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una deter- minata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte.
C.3 gli addetti al primo soccorso e all’emergenza;
D. Il Datore di Lavoro deve verificare il rispetto delle norme che governano il ruolo del o dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale (RLST) e garantire la rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
E. Lo Studio deve formalizzare la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure anti COVID-19 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (laddove rappresentati) e del/dei RLS. In caso di mancata costituzione, lo Studio deve formalizzarne i motivi e individuare il Comitato Territoriale di riferimento;
F. Lo Studio deve individuare un Responsabile di Gestione Sicurezza (da ora anche RGS) tenuto alla applicazione del presente Documento Tecnico;
G. Il Datore di Lavoro deve approvare un DVR avente data certa ed avente i contenuti stabiliti dal Testo Unico;
H. Il Datore di Lavoro deve adottare una prassi di aggiornamento del DVR al verificarsi delle condizioni stabilite dal Testo Unico;
I. Lo Studio deve divulgare le parti essenziali della valutazione ai lavoratori;
J. Lo Studio deve dare evidenza di aver definito delle misure adeguate per ridurre i rischi;
K. Il Comitato, ove costituito, si deve riunire periodicamente per verificare lo stato di corretta applicazione delle misure per ridurre i rischi, le riunioni possono essere integrate alle riunioni periodiche ai sensi dell’art.35 del D.lgs. 81/08 laddove previste.
6.2 ADDENDUM VALUTAZIONE DEI RISCHI COVID-19
A. Lo Studio deve effettuare un addendum Valutazione Rischio Covid-19 nel luogo di lavoro che integra il DVR 1 (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008);
B. La valutazione specifica del Rischio Covid-19 deve essere coerente con il Titolo X e con l’allegato All. XLVI del d.lgs.
81/2008 laddove correlata ad un uso deliberato dell’agente biologico;
C. Lo Studio deve valutare il rischio in funzione delle mansioni lavorative;
6.3 MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI A. Il Medico Competente deve:
A.1 partecipare alla Valutazione del Rischio;
A.2 predisporre un programma sanitario;
A.3 supportare il Datore di Lavoro nella predisposizione delle procedure di sicurezza del Rischio;
A.4 accertare la presenza di lavoratori fragili;
A.5 supportare il Datore di Lavoro nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale;
A.6 eseguire la sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
B. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente deve valutare particolari misure di tutela dei lavoratori fragili dal posto di lavoro;
C. Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta dal lavoratore, deve esprimere un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita;
D. Il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza), deve effettuare la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2;
E. Il Medico Competente può effettuare la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
2NOTE: Laddove le Disposizioni Ministeriali o Ordinanze vigenti prescrivano un tempo di quarantena superiore come nel caso di Regione Lombardia, si deve prevedere il rispetto di tali quarantene ( ad esempio Regione Lombardia estende la Quarantena a 28 giorni)
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” per valutare profili specifici di rischiosità da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
6.4 INFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
A. Lo Studio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori, i collaboratori e chiunque entri in Studio circa le misure adottate dallo Studio e le disposizioni delle Autorità competenti in materia di prevenzione del Rischio biologico;
B. Le informazioni ai lavoratori e ai collaboratori devono riguardare:
B.1. le regole di accesso allo Studio;
B.2. la preclusione dell’accesso ai lavoratori che, negli ultimi 14 giorni2, abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
B.3. il divieto ai lavoratori di accedere al luogo di lavoro se presentano sintomi influenzali con temperatura superiore ai 37,5°, e l’obbligo in tali casi di informare il Datore di Lavoro e di rapportarsi con il proprio Medico di Medicina Generale e l’autorità sanitaria;
B.4. l’importanza di segnalare al Medico Competente le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui i lavoratori siano portatori (solo per i lavoratori);
B.5. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso e/o di poter permanere in Studio laddove sussistano le condizioni di pericolo per i casi sospetti (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
B.6. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dello Studio;
B.7. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi situazione di pericolo;
B.8. le procedure della sicurezza a cui attenersi in funzione della mansione ricoperta;
B.9. il corretto utilizzo dei DPI;
C. Lo Studio deve fornire evidenza in caso di lavoratori in smartworking, della sottoscrizione dell’informativa per presa visione e accettazione;
D. L’organizzazione deve mantenere evidenza documentata della informazione ai lavoratori e collaboratori.
6.5 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
A. Lo Studio deve formare i lavoratori in merito al rischio biologico e ; B. Lo Studio deve prevedere che la formazione riguardi i seguenti argomenti:
B.1. Descrizione del pericolo legato alla infezione e dei sintomi da infezione da rischio biologico B.2. Modalità di trasmissione virus all’interno degli ambienti di lavoro;
B.3. Modalità comportamentali per prevenire il contagio;
B.4. Norme di igiene personale (es. lavaggio mani);
B.5. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
B.6. Organizzazione dei luoghi di lavoro per limitare la distanza con gli altri lavoratori;
B.7. Gestione dell’emergenza;
C. Lo Studio deve prevedere modalità di verifica dell’efficacia della formazione somministrata (esempio colloqui individuali, risposte a questionari, verifiche nei luoghi di lavoro);
D. Lo studio dovrebbe avvalersi di formatori per la sicurezza qualificati secondo i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013;
E. L’organizzazione deve mantenere evidenza documentata della formazione e informazione impartita e privilegiare la formazione a distanza.
6.6 GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DEI DISPOSITIVI MEDICI
A. Il Datore di Lavoro deve identificare quali Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi Medicidevono essere adottati dai Lavoratori nelle diverse attività delle mansioni;
B. Il Datore di Lavoro deve tenere conto delle Linee Guida del settore odontoiatrico nella scelta dei DPI e dei Dispositivi Medici;
C. Il Datore di Lavoro deve scegliere i DPI confrontandosi con l’RSPP, il Medico Competente e tale scelta deve essere sottoposta al vaglio dell’RLS e del Comitato.
D. Il Medico Competente deve valutare l’adozione dei DPI e dei Dispositivi Medici in funzione delle limitazioni, delle prescrizioni e delle fragilità del lavoratore;
E. Lo Studio deve verificare le Dichiarazioni di Conformità dei DPI e dei Dispositivi Medici, privilegiando quelli marcati CE;
F. Lo Studio deve addestrare il personale al corretto uso dei DPI;
G. Il Datore di Lavoro deve fornire evidenza di un modulo o di altra evidenza che attesti la consegna dei DPI e dei Dispositivi Medici;
H. Lo Studio deve adottare una procedura formalizzata per la vestizione e svestizione e smaltimento dei DPI e dei Dispositivi Medici;
I. I DPI degli occhi (visiera e occhiali protettivi) devono essere disinfettati al termine dell’attività prestata ad ogni paziente;
J. Lo Studio deve adottare i DPI e/o i Dispositivi Medici obbligatoriamente in presenza di esposizione al rischio biologico nelle attività operative e laddove non è possibile un distanziamento sociale di almeno 1 metro;
K. Lo Studio deve garantire che i collaboratori e gli appaltatori adottino le stesse misure.
6.7 GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI
A. Lo Studio deve definire una procedura di sicurezza per le gestione, manutenzione e tenuta sotto controllo delle attrezzature e degli impianti in uso
B. Lo Studio deve definire una procedura di sicurezza per la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e degli impianti in uso;
C. Lo Studio deve garantire che le attrezzature dello Studio siano conformi alle disposizioni comunitarie e che vengano effettuati gli interventi di manutenzione nei modi e nei tempi previsti dal manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura.
6.8 GESTIONE DEI FORNITORI, APPALTATORI E COLLABORATORI
D. Lo Studio deve valutare i propri fornitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo i fornitori di prodotti chimici, i laboratori di analisi per i test), appaltatori (a titolo meramente esemplificativo le imprese di manutenzione, le imprese di pulizia) e collaboratori (a titolo meramente esemplificativo igienisti dentali, odontoiatri),che possono avere un impatto sulla gestione del rischio E. Lo Studio, laddove ci siano rischi interferenti3, deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei fornitori e collaboratori;
F. Lo Studio, laddove ci sia ci siano rischi interferenti, deve aver predisposto un DUVRI che tenga anche conto del rischio G. Lo Studio deve assicurarsi che gli appaltatori e i collaboratori siano in possesso dei DPI;
H. Lo Studio deve assicurarsi che gli appaltatori e i collaboratori siano a conoscenza e adottino le procedure di sicurezza;
I. Lo Studio deve disciplinare contrattualmente l’obbligo per gli appaltatori e/o collaboratori che operano nello Studio che risultassero classificabili come casi confermati, casi sospetti, casi probabili COVID-19, di informare immediatamente lo Studio e di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
3 Con i fornitori debbono essere formalizzati documenti contrattuali contenenti le necessarie informazioni e specifiche (contratti, ordini o altra tipologia di documento) e laddove previsto un DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze) che evidenzi se necessario una specifica relativa all’interferenza Covid-19 (ad esem- pio per l’impresa di pulizie).
6.9 CHECKLIST DI VERIFICA
A. Lo Studio, almeno una volta all’anno e comunque prima di ricevere la visita ispettiva per il mantenimento della Certificazione, deve verificare l’applicazione del Documento Tecnico all’interno delle strutture in cui è attuato, fornendone evidenza documentata, ad esempio attraverso una checklist;
B. Lo Studio deve verificare che al temine delle attività di verifica venga stilato un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni:
B.1. Aree sottoposte a verifica;
B.2. Data/e in cui si sono svolte le attività di verifica;
B.3. Aree su cui è necessario intervenire sia in via preventiva che in via correttiva;
B.4. Elenco degli scostamenti rilevati rispetto al Documento Tecnico e a quanto definito dalle procedure aziendali;
C. Il report dovrà essere portato all’attenzione del Comitato per valutare le eventuali azioni correttive e preventive.
6.10 GESTIONE NON CONFORMITÀ, INFORTUNI, QUASI INFORTUNI
A. Lo Studio deve gestire gli eventi che hanno generato non conformità, infortuni o quasi infortuni rispetto al rischio biologico;
B. Lo Studio deve prevedere una procedura che consenta ai lavoratori di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e mettere a disposizione adeguati sistemi di registrazione delle segnalazioni;
C. Lo Studio deve predisporre un registro delle non conformità in modo da ricavare utili informazioni per migliorare il processo di gestione del rischio biologico;
D. Il registro deve registrare e analizzare:
D.1. Incidenti;
D.2. Infortuni;
D.3. mancate attuazioni delle misure previste nel Documento Tecnico;
D.4. segnalazioni relative al processo di gestione del Rischio biologico D.5. situazioni che possono aumentarne il rischio;
E. Lo Studio, per ogni evento riportato nel registro delle non Conformità deve almeno indicare:
E.1. L’evento;
E.2. La data in cui si è verificato l’evento;
E.3. La causa dell’evento;
E.4. Le azioni di trattamento con l’indicazione dei tempi di risoluzione e le risorse coinvolte;
E.5. L’esito del trattamento;
F. Lo Studio deve mettere in atto le necessarie azioni per risolvere le non conformità e per rimuoverne le possibili cause;
G. Il Datore di lavoro deve fornire la massima collaborazione e dare seguito alle indicazioni previste dalle normative, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, H. Almeno una volta ogni tre o comunque quando se ne ravvede la necessità Comitato deve valutare congiuntamente
l’efficacia del processo di gestione delle non conformità, le sue criticità e gli aggiornamenti necessari.
6.11 DENUNCIA INFORTUNIO– RISCHIO BIOLOGICO
A. Il Datore di Lavoro deve denunciare all’Istituto assicuratore (INAIL) gli infortuni da rischio biologico (incluso Covid-19) da cui siano colpiti i dipendenti e fornirne evidenza documentale.
6.12 GESTIONE EMERGENZA – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA EVENTUALE ESPOSIZIONE A COVID-19 A. Lo Studio deve dotarsi di una procedura formalizzata che preveda:
A.1 come organizzare al meglio le misure di emergenza in caso di caso sospetto, caso confermato, caso probabile di contagio da SARS COV 2 e o da altro abente biologico;
A.2 come organizzare al meglio le misure di emergenza in caso di contatto stretto da COVID-19 o sintomatico;
A.3 come organizzare e dare riscontro dell’efficacia dell’isolamento interno di un caso sospetto;
A.4 in quali casi raccomandare l’allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro;
A.5 come avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19;
A.6 come collaborare con le Autorità sanitarie per la in caso di caso sospetto, caso confermato, caso probabile e contatto stretto da SARS COV 2;
A.7 come informare i lavoratori del contact tracing volontario;
A.8 come recepire le prescrizioni ministeriali e le ordinanze via via emanate rispetto alla gestione del contagio in caso di mergenza.
6.13 DOCUMENTI E REGISTRAZIONI
B. Lo Studio deve redigere e tenere aggiornate le procedure di sicurezza per la gestione del Rischio Biologico;
C. Le registrazioni relative alla dimostrazione delle attività svolte devono essere conservate per il tempo minimo previsto dalle normative di legge, se applicabile, e comunque per non meno di tre anni.
7. REQUISITI OPERATIVI
7.1 TERMOSCANNER E TERMOMETRI CONTATCTLESS
A. Lo Studio deve utilizzare termometri clinici conformi alla norma EN12470-:2003 preferendo quelli che non necessitano di contatto diretto (per es. a modalità infrarosso), possibilmente a infrarossi (ASTM E1965-98) o, in alternativa, quelli di tipo auricolare con ricambi monouso;
B. I termometri utilizzati dallo Studio devono essere marcati CE in accordo al nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), o con la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i;
C. Lo Studio può utilizzare anche termografi di screening per la verifica della temperatura febbrile umana, che devono essere Marcati CE in accordo al nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR), o con la Direttiva 93/42/CEE (MDD) e s.m.i. ;
D. Qualora non reperibili, lo Studio può utilizzare quelli in dotazione nella cassetta di Primo Soccorso premurandosi che gli stessi siano puliti accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.
7.2 ACCESSO DEI LAVORATORI
A. Lo Studio deve interdire l’accesso di lavoratori che rientrano tra i casi sospetti, i casi confermati, i casi probabili di contagio;
B. Lo Studio deve prevedere che l’accesso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Agenti Biologici sia preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
C. Lo Studio deve prevedere che l’accesso di lavoratori in quarantena fiduciaria o in contatto stretto forniscano Certificazione del Medico Curante che attesti il proprio stato di salute;
D. Lo Studio deve prevedere un giornaliero autotriage dei lavoratori, inclusa la rilevazione della temperatura con termoscanner o termometro contatctless, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
E. Lo Studio dovrebbe prevedere orari di ingresso/uscita scaglionati e turnistiche in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi ecc.);
F. Lo Studio deve regolamentare i passaggi per l’ingresso, la vestizione, la svestizione e l’uscita dei lavoratori.
7.3 ACCESSO DEI COLLABORATORI, APPALTATORI E FORNITORI
A. Lo Studio deve interdire l’accesso di collaboratori, appaltatori e fornitori che rientrano tra i casi sospetti, i casi confermati, i casi probabili di contagio da agenti biologici;
B. Lo Studio deve prevedere che l’accesso di fornitori, appaltatori e collaboratori già risultati positivi all’infezione da agenti biologici sia preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
C. Lo Studio deve prevedere che l’accesso di fornitori, appaltatori e collaboratori in quarantena fiduciaria o in contatto stretto forniscano Certificazione del Medico Curante o Autocertificazione che attesti il proprio stato di salute;
A. Lo Studio deve definire procedure di monitoraggio delle temperature con termoscanner o termometro contatctless, ingresso, transito e uscita di fornitori, appaltatori e collaboratori mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, i pazienti e gli accompagnatori;
B. Lo Studio deve vietare l’utilizzo da parte dei fornitori dei servizi igienici dedicati a lavoratori e collaboratori.
C. Lo Studio deve ridurre, per quanto possibile, l’accesso dei fornitori e appaltatori.
7.4 REGOLAMENTAZIONE PER LA PRENOTAZIONE DEI PAZIENTI
A. Lo Studio deve organizzare le visite su appuntamento con pazienti che vengono individuati come non sospetti COVID-19 o da altri agenti biologici, anche con riferimento ai casi di emergenza;
B. Lo Studio deve autorizzare l’ingresso dei pazienti clinicamente guariti solo a seguito di una comunicazione di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, oppure di Certificazione del Medico Curante o di autocertificazione;
C. Lo Studio deve programmare gli appuntamenti ai fini di dare priorità alle emergenze, di ridurre gli assembramenti, di uniformare le tipologie di cura;
D. Lo Studio deve mettere a disposizione dei pazienti un numero telefonico da contattare per i casi di emergenza;
E. Lo Studio deve adottare criteri di organizzazione dell’agenda, con il fine di perseguire il rispetto della distanza sociale, riducendo il più possibile l’attesa del paziente in sala d’attesa. In particolare, dove non è possibile il distanziamento sociale, considerare un tempo cuscinetto tra un paziente e l’altro che per ridurre il più possibile gli assembramenti.
F. Lo Studio, in fase di prenotazione di appuntamento, deve chiedere se il paziente sarà accompagnato;
G. Lo Studio dovrebbe trasmettere per iscritto al paziente, anche con strumenti di comunicazione a distanza, le domande del triage e le regole per l’accesso in struttura;
H. Lo Studio deve conservare evidenza delle comunicazioni trasmesse al paziente;
I. Lo Studio deve autorizzare l’eventuale presenza di un solo accompagnatore, nelle seguenti condizioni:
I.1 Paziente minorenne I.2 Paziente con disabilità I.3 Paziente non autosufficienti
J. Il paziente e l’accompagnatore dovrebbero essere invitati ad accedere al locale almeno con una mascherina chirurgica.
7.5 GESTIONE ACCETTAZIONE DEI PAZIENTI E DEGLI ACCOMPAGNATORI A. Allestimento della sala d’attesa
A.1 Lo Studio deve garantire un distanziamento sociale nella sala d’attesa di una distanza minima di 1 metro tra una persona e l’altra;
A.2 Lo Studio deve prevedere che in sala d’attesa ci sia solo 1 persona (paziente o accompagnatore) ove non fosse possibile mantenere la misura minima di distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l’altra, A.3 Lo Studio può dotarsi anche di segnaletica di distanziamento a pavimento.
A.4 Lo Studio deve eliminare tutto ciò che non è facilmente e frequentemente santificabile con disinfettanti (ad esempio riviste, giornali, giocattoli, penne, matite colorate per bambini ed altri oggetti dalla sala d’attesa).
A.5 Lo studio deve prevedere operazioni periodiche di areazione dei locali e di svuotamento dei cestini nei bagni e nelle sale d’attesa;
B. Lo Studio deve rendere disponibile ai pazienti e agli accompagnatori servizi igienici dedicati diversi da quelli dei lavoratori e dei collaboratori;
C. Lo Studio dovrebbe evitare di dotare la sala d’attesa di dispenser dell’acqua. D. Accesso dei pazienti e degli
accompagnatori D.1 Lo Studio può dedicare un ingresso per i pazienti e i loro eventuali accompagnatori, diverso da quello del personale, dei collaboratori e dei fornitori;
D.2 Lo Studio deve mettere a disposizione al paziente e all’eventuale accompagnatore in prossimità dell’ingresso un dispenser con soluzione idroalcolica e essere invitato a lavarsi le mani, prima di accedere in zona di attesa
D.3 Lo Studio deve dotare l’ingresso di un’informativa ai pazienti sulle misure di prevenzione adottate e sulle modalità di accesso dei pazienti e degli accompagnatori E. lo Studio deve dotare il paziente o l’accompagnatore della mascherina, prima dell’ingresso in sala d’attesa non possiedono una mascherina.
F. Lo Studio deve consentire nella consegna delle mascherine un distanziamento di almeno di 1 metro, oppure dotarsi di un divisorio per la Segreteria.
G. Lo Studio deve invitare l’accompagnatore a mettersi la mascherina per accedere alla sala d’attesa o attendere all’esterno dello Studio.
H. Lo Studio non deve far accedere pazienti e accompagnatori che non si sottopongano alla misurazione della temperatura, da effettuarsi nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e solo dopo che i medesimi abbiano indossato la mascherina I. Lo Studio deve rilevare la temperatura; il paziente e/o l’accompagnatore con una temperatura corporea superiore ai 37,5° deve essere invitato ad uscire J. il Dentista deve registrare in cartella clinica la temperatura del paziente rilevata superiore ai 37,5° 4, indicando la sospensione delle cure per le motivazioni di rischio Covid-19;
K. Lo Studio dovrebbe evitare che il paziente o il suo accompagnatore aprano o chiudano porte per accedere alla sala operativa o per aprire porte interne.
L. Lo Studio deve evitare che in salata d’attesa rimanga un accompagnatore, 7.6 TRIAGE
A. Lo Studio deve effettuare un triage preliminare con sistemi di comunicazione a distanza (precedentemente alla accettazione e verificato ad ogni accesso del paziente).
B. Lo Studio deve garantire che prima di ogni accesso del paziente in zona operativa il paziente e l’accompagnatore effettui il modulo di Triage5;
C. Lo Studio dovrebbe richiedere che l’accompagnatore effettui il modulo di Triage6;
D. Lo Studio deve garantire deve sottoporre al paziente un Consenso dove lo si renda edotto in merito alle procedure adottate ; E. Lo Studio deve fornire una informazione al Consenso in cui si raccomanda di segnalare eventuali aggravamenti/
aumenti della suscettibilità alle forme severe di COVID-19 per lo specifico paziente a causa ad esempio di esistenti patologie;
F. Lo Studio deve far uscire l’accompagnatore in caso di riscontro di contatto stretto, di casi sospetti, casi confermati, casi probabili di contagio COVID-19;
G. Lo Studio deve decidere se ammettere il paziente a seguito delle valutazioni del Triage, in caso di riscontro di contatto stretto, di casi sospetti, casi confermati, casi probabili di contagio COVID-19;
H. Lo Studio deve conservare il modulo di triage compilato.
7.7 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
A. Lo Studio deve dotare il personale della segreteria almeno di una mascherina chirurgica (Dispositivo Medico) con le caratteristiche di protezione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischio;
4 A questo proposito il Garante della Privacy (si è espresso favorevolmente, sia in rapporto al triage anamnestico sia al rilievo della temperatura, asserendo che gli Odontoiatri in qualità di professionisti sanitari possono raccogliere informazioni legate alla presenza di sintomi da COVID-19 nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti. Parere Garante Privacy del 02/03/2020 : “Coronavirus: soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti”.
A. 5 Il triage deve essere ripetuto per ogni nuovo appuntamento, anche attraverso una nuova sottoscrizione del primo triage.
B. 6 Il triage deve essere ripetuto per ogni nuovo appuntamento.
7 Fonte: ANDI Aggiornamento integrativo del 13/04/2020 al documento di valutazione dei rischi (DVR) recante misure indirizzate al contenimento del contagio da COVID-19.
B. Laddove possibile lo Studio deve dotare il bancone di accettazione di una paratia per consentire il distanziamento sociale, che consenta di proteggere il paziente e il personale della segreteria;
C. Lo Studio deve cambiare la dotazione dei Dispositivi Medici al personale della segreteria ogni ora se non sono presenti distanziatori sociali come le paratie;
D. Lo Studio dovrebbe richiedere il pagamento per la prestazione prima dell’accesso alla zona operativa, privilegiando modalità di pagamento elettronico;
E. La Segreteria deve effettuare la frequente disinfezione dei POS con soluzioni alcoliche o la loro copertura con pellicole monouso o utilizzare POS muniti di contactless;
F. La movimentazione di denaro deve avvenire attraverso l’uso di guanti.
7.8 ACCESSO DEL PAZIENTE E DELL’ACCOMPAGNATORE IN AREA OPERATIVA
A. Lo Studio deve prevedere che, prima di accedere nell’area operativa, gli oggetti personali del paziente e dell’eventuale accompagnatore siano inseriti in opportuno contenitore costituito di materiale santificabile o usa e getta (es. buste monouso);
B. Lo Studio deve invitare il paziente ad indossare le sovrascarpe o le copriscarpe monouso;
C. Lo Studio deve prevedere che il Paziente sia accompagnato all’area operativa;
D. Lo Studio deve prevedere apposita procedura per accedere all’area operativa;
E. Lo Studio deve prevedere che il paziente rimuova la mascherina solo una volta seduto in poltrona odontoiatrica;
F. Lo Studio deve prevedere che l’eventuale accompagnatore indossi sempre la mascherina;
G. Lo Studio deve invitare il paziente a rimettersi la mascherina nella fase di ritorno in segreteria dopo l’esecuzione della cura;
H. Lo Studio dovrebbe riorganizzare l’area operativa attraverso la rimozione dai piani di lavoro di tutto quanto non strettamente necessario alle procedure cliniche.
7.9 OPERAZIONI DI ACCESSO ALLA POLTRONA
A. Lo Studio deve prevedere che tutti gli operatori, prima dell’accesso del paziente alla fase operativa, abbiano precedentemente indossato i DPI.
B. Lo Studio deve regolamentare attraverso apposita procedura l’accesso dell’accompagnatore nella zona operativa.
C. Lo Studio deve limitare il più possibile la presenza di materiali, servomobili e attrezzature nella zona operativa 7.10 FASE DI CURA7
A. Lo Studio deve adottare una procedure per le seguenti attività:
A.1 protezione dell’operatore;
A.2 protezione delle superfici, delle attrezzature di lavoro e degli ambienti operativi;
A.3 preparazione del campo operatorio;
A.4 regolamentazione dell’accomodamento del paziente;
A.5 regolamentazione dell’igiene orale;
B. Lo Studio dovrebbe utilizzare una barriera fisica come la diga di gomma coprendo il naso del paziente ogni qualvolta la procedura da eseguirsi sul paziente lo consenta;
C. Lo Studio deve adottare la doppia aspirazione per limitare il più possibile la diffusione di aerosol;
D. Lo Studio deve prevedere che alcune procedure, quali l’igiene orale, siano eseguite da operatori dedicati per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori;
E. Lo Studio dovrebbe privilegiare l’utilizzo di strumenti manuali riducendo la nebulizzazione (es. quella prodotta dall’air- polishing);
F. Lo Studio deve utilizzare strumenti rotanti che siano stati precedentemente sterilizzati;
G. Lo Studio dovrebbe prediligere, ove possibile, l’utilizzo di protezioni monouso (pellicole con effetto barriera) da posizionare nell’area operativa su tubi aspirazione, tavoletta, faretra, lampade, pulsantiere, apparecchio radiografico, servomobili, tastiere pc, monitor al fine di facilitare le successive manovre di decontaminazione;
7.11 DIMISSIONI DEL PAZIENTE DALL’AREA CLINICA E RITORNO IN SEGRETERIA
H. Lo Studio deve assicurarsi che il paziente, al termine della fase di cura, sia dotato della mascherina, personale o precedentemente fornita in fase di accesso, prima dell’ingresso all’area segreteria e alla sala d’attesa;
I. Lo Studio deve prevedere che il paziente esegua una disinfezione delle mani prima di poter interagire in uscita con la segreteria.
7.12 RIORDINO E SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE OPERATIVO POST CURA
A. Lo Studio deve adottare una procedura formalizzata di riordino dopo una prestazione odontoiatrica;
B. Lo Studio deve procedere al termine della disinfezione del riunito all’imbustamento degli strumenti e alla sterilizzazione;
C. Durante le fasi del riordino lo Studio deve prevedere che gli addetti indossino i DPI e i Dispositivi Medici necessari;
D. Lo Studio deve garantire un buon ricambio dell’aria in maniera naturale , aprendo porte e finestre frequentemente e comunque fra un paziente e l’ altro (indicativamente ricambio d’aria di 15 minuti tra una sessione e l’altra);
E. Dopo ogni trattamento lo Studio deve procedere alla disinfezione delle superfici della zona operativa entro un raggio di 1,5-2 metri dal poggiatesta (area critica);
F. Lo Studio deve prevedere la disinfezione delle impronte;
G. Lo Studio deve provvedere alla collocazione delle impronte in opportuni contenitori per il trasporto in laboratorio.
H. Lo Studio deve procedere alla pulizia con prodotti specifici raccomandati dall’OMS per la protezione da agenti virali dell’area semi-critica, ovvero quella al di là dell’area precedente, oltre che dei pavimenti, piani e aree non operative;
I. Lo Studio deve fornire evidenza che le soluzioni disinfettanti utilizzate siano attive per tbc, virus e batteri possibilmente testati con un tempo di efficacia breve;
J. Lo Studio può adottare un sistema di disinfezione dei circuiti seguendo le istruzioni del produttore, valutando la possibilità di aggiungere disinfettanti nei circuiti chiusi.
7.13 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLO STUDIO8
A. Lo Studio e/o la Ditta in appalto incaricata dallo Studio deve assicurare la pulizia giornaliera della zona operativa, della segreteria e delle aree comuni e dei servizi9
B. Lo Studio (o la Ditta in appalto incaricata dallo Studio) deve adottare adeguati detergenti e attrezzature per la pulizia, disinfezione e sanificazione, fornendo evidenza delle schede di sicurezza dei prodotti di pulizia utilizzati?
C. Lo Studio deve verificare che il personale addetto alla pulizia sia formato, dotato dei DPI e dei Dispositivi Medici previsti e segua le misure per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI);
D. Lo Studio deve adottare una procedura formalizzata che descriva le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione;
A. 8 In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
9 La CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 0005443 DEL 22 FEBBRAIO 2020 ha stabilito che sono procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio)”
E. Lo Studio deve tenere un registro delle operazioni di pulizia giornaliera, prevedendo operazioni di pulizia più frequenti nelle zone operative e negli spogliatoi;
F. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 o con altro agente biologico all’interno della struttura, lo Studio deve procedere alla loro pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché alla loro ventilazione;
G. Lo Studio deve interdire l’accesso ai locali potenzialmente contaminati in caso di spandimenti evidenti e di procedure che producano aerosol;
H. Lo Studio deve garantire che la sanificazione periodica sia effettuata da Ditta autorizzata ai sensi del DECRETO 7 LUGLIO 1997 N. 274
I. Lo Studio può adottare procedure di pulizia e disinfezione anche con l’ausilio di strumenti sanificazione come i vaporizzatori.
7.14 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
A. Lo Studio deve prevedere che i lavoratori e collaboratori adottino le migliori precauzioni igieniche, in particolare per le mani B. Lo Studio deve rendere accessibili a tutti i lavoratori detergenti per le mani per esempio attraverso specifici dispenser
collocati in punti facilmente individuabili.
7.15 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK) A. Lo Studio deve contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e/o aree ristoro, le aree fumatori e gli
spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
B. Lo Studio, qualora non sia possibile applicare misure di distanziamento sociale, deve interdire le zone di mensa refettorio, il personale è invitato ad effettuare la pausa pranzo presso la propria abitazione, consentendo una pausa adeguata
C. Lo Studio deve o provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
D. Lo Studio dovrebbe adottare la politica dello zero plastica evitando la presenza di bicchierini monouso; a tal fine lo Studio può dotare il personale di proprie borracce con evidenza del nominativo dell’operatore cui sono assegnate.
E. Lo Studio dovrebbe vietare l’uso di fornelli nell’area di ristoro.
7.16 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI TURNI) A. Lo Studio deve disporre la chiusura di tutti i servizi diversi da quelli strettamente necessari per l’esercizio della
funzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
B. Lo Studio deve procedere ad una rimodulazione dei carichi di lavoro e degli orari per incrementare il distanziamento sociale;
C. Lo Studio può assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
D. Lo Studio deve sospendere e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
E. Lo Studio può incentivare l’utilizzo di mezzi privati o di navette per gli spostamenti casa lavoro.
7.17 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
A. Lo Studio deve evitare gli spostamenti all’interno dei locali al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
B. Lo Studio non deve consentire le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
C. Lo Studio deve sospendere e annullare tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
7.18 GESTIONE RIFIUTI
A. Lo Studio deve gestire i rifiuti considerati potenzialmente contaminati gestendoli come rifiuti speciali a rischio biologico, inserendoli negli appositi contenitori per i “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”;
B. Lo Studio deve gestire i rifiuti assimilati agli urbani in due sacchi applicando prima di chiuderli dei disinfettanti;
C. Lo Studio dovrebbe procedere ad una disinfezione dei rifiuti con prodotti efficaci anti COVID-19 (ad esempio ipoclorito 1% o alcool 70°);
D. Lo Studio deve recepire le indicazioni di smaltimento dei rifiuti assimilabili secondo le indicazioni dei Comuni di riferimento in cui sono ubicati;
E. Lo Studio deve considerare a rischio biologico, in ottemperanza alle vigenti normative, i rifiuti che siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile e gli altri rifiuti la cui qualificazione in tale categoria sia accertata come necessaria;
F. Lo Studio deve dotare di DPI i lavoratori e i collaboratori che movimentano i rifiuti.
Il presente Documento Tecnico è stato realizzato e concesso a Bplus da P4I - Partners4Innovation.
P4I ha sviluppato il Documento Tecnico volto all’ottenimento di una certificazione volontaria specifica per gli studi dentistici in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012 “Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services”,
creando un progetto che supporta il titolare dello studio attraverso un percorso che gli consentirà il rilascio di una certificazione, riconosciuta a livello internazionale che potrà attestere l’elevato livello di sicurezza raggiunto nella prevenzione del rischio biologico e,
nello specifico, del contagio da Sars Cov-2.
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