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Affidamento del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, e di violazioni al codice della strada

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Academic year: 2022

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Affidamento del servizio di notifica a mezzo posta di atti

giudiziari e comunicazioni connesse, e di violazioni al

codice della strada

Capitolato speciale d’appalto

[Selezionare la data]

Città di Corbetta

Responsabile del Procedimento dott.ssa Lia Gaia Vismara

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Capitolato Speciale d’Appalto - Pagina 1 di 26

Sommario

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO ... 3

1. Oggetto ... 3

2. Durata ... 3

3. Valore economico del servizio ... 3

4. Criteri di interpretazione del capitolato ... 4

5. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato ... 4

6. Regole generali sui termini ... 4

7. Sicurezza informatica ... Errore. Il segnalibro non è definito. CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO ... 5

8. Responsabile Unico del procedimento... 5

9. Direttore dell’esecuzione ... 5

10. Responsabile della Fornitura ... 5

CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO... 6

11. Caratteristiche specifiche del servizio ... 6

12. Riservatezza dei dati e delle immagini ... 9

13. Consegna dei lavori ... Errore. Il segnalibro non è definito. 14. Configurazione e collaudo ... Errore. Il segnalibro non è definito. 15. Garanzia e servizio di assistenza e manutenzione Errore. Il segnalibro non è definito. 16. Formazione ... Errore. Il segnalibro non è definito. 17. Sopralluogo obbligatorio prima di formulare l’offertaErrore. Il segnalibro non è definito. 18. Varianti ed espansioni ... 11

19. Monitoraggio e controlli ... Errore. Il segnalibro non è definito. CAPO IV - PAGAMENTI ... 11

20. Pagamenti ... 11

21. Completamento della fornitura e delle relative installazioni ed attivazioniErrore. Il segnalibro non è definito. 22. Emissione delle fatture... 11

CAPO V – GARANZIE E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL’IMPRESA ... 12

23. Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del fornitore... 12

24. Osservanza dei contratti collettivi ... 12

25. Obblighi accessori relativi al personale dell’Azienda aggiudicataria ... 14

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Capitolato Speciale d’Appalto - Pagina 2 di 26

26. Subappalto ... 14

27. Cessione d'Azienda ... 16

CAPO VI – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI ... 16

28. Stipula del contratto... 16

29. Copertura assicurativa ... 17

30. Cauzione definitiva ... 17

31. Esecuzione d'ufficio... 18

32. Contestazioni e penali ... 18

33. Risoluzione del contratto ... 21

34. Tracciabilità dei flussi finanziari ... 22

35. Codice di comportamento ... 25

36. Nomina dell’aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati ... 25

37. Trattamento dei dati ... 25

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Capitolato Speciale d’Appalto - Pagina 3 di 26

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO

1. Oggetto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle comunicazioni connesse, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 e delle violazioni al Codice della Strada, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. 30 aprile, n. 1992.

Il servizio in particolare prevede:

- il prelievo della posta in partenza dal gestore del servizio “Service”, cui l’Ente ha affidato, con apposito bando, la gestione e preparazione degli atti da notificare;

- il recapito ai destinatari della corrispondenza spedita, con attuazione delle disposizioni speciali eventualmente applicabili (es. atto giudiziario);

- il rendiconto delle attività svolte e degli esiti;

- il sistema di tracciatura dello stato di lavorazione degli invii;

Il dettaglio delle operazioni da eseguire, nonché delle modalità da adottare, è riportato nel seguente art.11.

Non rientrano nel presente affidamento i servizi a monte e a valle della notifica, che saranno curati da apposito operatore (più avanti indicato con la dicitura “Operatore a monte”) individuato con separato affidamento. A tal fine si specifica che il predetto operatore opererà come sede mittente dei plichi dell’Ente comunale, ma utilizzerà l’autorizzazione comunale che sarà richiesta sin dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del presente bando.

2. Durata

L’appalto avrà durata di 3 anni, decorrenti dalla data di aggiudicazione o da quella di effettivo avvio del servizio, se successiva.

Non sono previste proroghe o forme di rinnovo del contratto, ad esclusione dell’eventuale proroga tecnica, che si dovesse rendere necessaria nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento del contratto, durante la quale l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, alle medesime condizioni contrattuali.

3. Valore economico del servizio

Avverso lo studio dei dati storici rilevati dal comune, si può ipotizzare un numero presunto annuo di n. 4.000 atti soggetti a notifica tramite atto giudiziario.

L’importo complessivo stimato, ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 35 c. 2 lett.

d) del D.lgs. 50/2016, è pari a 110.000 EUR, oltre iva se dovuta.

È posto a base d’asta il prezzo unitario per ogni singolo atto notificato, pari ad € 9,50 + iva Resta fermo che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo spettante all'appaltatore, sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.

Si precisa inoltre che, in caso di aumento sensibile nel numero di atti soggetti a notifica, il contratto rimarrà in essere fino a raggiungimento dell’importo stanziato, senza riguardo alla durata complessiva (3 anni).

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.Lgs. 81/2008) e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza.

4. Condizioni di pagamento

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Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. Il corrispettivo contrattuale, così determinato, si intende definitivo e vincolante per le parti, salva la possibilità di revisione ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di contratti di appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'aggiudicatario, previa emissione di regolare fattura, sarà determinato, in base al ribasso dichiarato nell'offerta economica, proporzionalmente al numero delle operazioni svolte e regolarmente contabilizzate.

L’Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti di legge.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

5. Criteri di interpretazione del capitolato

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell’interpretazione del Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati:

• in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla base dell’erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune;

• in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

6. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, l’Aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adotti i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, l’Aggiudicatario deve rispettare quelle indicate dal Capitolato.

È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge.

7. Regole generali sui termini

I termini indicati in questo Capitolato decorrono, sia per l’aggiudicatario che per il Comune, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine

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si intende concluso nell’ultimo giorno del mese finale.

Quando l’ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo

CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO

8. Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è indicato nel Progetto.

In ogni caso il RUP può essere sostituito o confermato dalla Stazione appaltante secondo il proprio ordinamento.

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

9. Direttore dell’esecuzione

Il ruolo di Direttore dell’esecuzione (DEC) è assunto da un dipendente della Stazione appaltante nominato dal RUP.

Al Direttore sono attribuite tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e dalle Linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

Il RUP può designare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione per lo svolgimento di compiti determinati.

Il Direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento gli eventuali inadempimenti dell’Aggiudicatario. Al Responsabile del Procedimento spettano i compiti relativi alla contestazione ed all’eventuale applicazione delle penalità secondo la disciplina specifica recata da questo Capitolato.

10. Responsabile del Servizio del fornitore contraente

Il fornitore dovrà nominare il Responsabile del Servizio, che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e rappresenterà ad ogni effetto il fornitore.

Il Comune nomina parimenti, quale responsabile di procedimento e spesa e direttore dell’esecuzione, il Comandante della Polizia Locale o suo delegato.

Il Responsabile della fornitura nominato dal fornitore deve indicare al Comune appositi recapiti telefonici e mail, per la ricezione e gestione delle richieste di assistenza o le segnalazioni.

La reperibilità del Responsabile andrà garantita da lunedì a venerdì, per almeno 8 ore in una fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 19:30.

Le segnalazioni inoltrate il sabato o la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del giorno lavorativo successivo. Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro si intenderanno come ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del giorno lavorativo successivo.

Il responsabile del servizio dovrà:

- garantire la qualità e l'ottimale erogazione delle prestazioni, ivi compresi i livelli di servizio, oggetto del contratto;

- garantire la gestione ed il coordinamento delle risorse umane e tecnologiche dedicate al servizio contrattualizzato;

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- programmare, coordinare, controllare e far osservare al proprio personale le funzioni ed i compiti stabiliti, oltre che intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere, in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

11. Caratteristiche generali del servizio

La gestione dell’esito delle comunicazioni inviate dall’Ente, per quanto in relazione a volumi relativamente ridotti, necessita di soluzioni organizzative articolate, caratterizzate, tra l’altro, da una significativa interazione tra le diverse attività da svolgere e da adeguati livelli di coordinamento e collaborazione tra Notificatore, Operatore a monte e Comune. Il Notificatore, quindi, garantirà all’Amministrazione comunale la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua presa in carico e accettazione, fino al momento della sua consegna al destinatario e la conoscibilità delle predette informazioni all’Operatore a monte attraverso un flusso/portale o altri sistemi di interscambio di informazioni tra sistemi informativi che saranno oggetto di valutazione. Come indicato nella Delibera AGCM 77/18CONS recante

“Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.

285)” per notificazione degli atti giudiziari si intende “l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”. Il Servizio dovrà essere prestato con le garanzie per l’ente e per i cittadini di qualità, continuità, accessibilità, raccolta, distribuzione e trasparenza di cui all’art. 3 del D.Lgs. 261/99 e dovrà rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 . Dovrà, quindi, essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all’Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l’Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS. Per il numero degli addetti, le caratteristiche del corner dedicato, l’articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, i giorni e orari di apertura per il ritiro delle giacenze si fa riferimento alle tabelle Allegati nn. 1, 3 e 4 ed eventuali ss.mm.ii. alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGOM. Per le modalità alternative deve farsi riferimento alla Tabella C Allegato 2 alla Delibera AGCOM 155 /19/CONS di sostituzione dell’Allegato 5 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

I servizi comportano, nello specifico, l’espletamento delle prestazioni descritte nei successivi articoli del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La notifica degli atti giudiziari avverrà circa per il 90% presso Comuni Lombardi e per il 10% presso recapiti extraregionali. Le percentuali predette, pur essendo indicative della copertura territoriale da assicurare, non possono essere considerate rigide ed immutabili risentendo dell’alea dell’effettiva attività sanzionatoria.

12. Caratteristiche specifiche del servizio

La Sede Mittente, che coinciderà con quella dell’Operatore aggiudicatario della procedura per la fornitura dei Servizi a monte e a valle della notifica, provvede a predisporre i plichi di atti

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giudiziari in uscita secondo gli standard di confezionamento ed i formati previsti per gli atti giudiziari come comunicati dal notificatore individuato con la presente procedura, nonché a programmare e prenotare le relative consegne. I formati, i tracciati record dei flussi di consegna e di accettazione, i modelli cartacei, le specifiche tecniche di buste e relate di notifica, le modalità e le tempistiche per l’accettazione degli atti giudiziari e, in generale, ogni documentazione necessaria a garantire la correttezza di tutto il processo di presa in carico, accettazione, notifica e gestione degli esiti, deve essere illustrata o allegata dall’operatore economico in sede di presentazione della propria offerta per l’affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari e resa disponibile all’Operatore a monte sin dalla sottoscrizione del contratto. L’operatore a monte cura il trasporto dei plichi al/i punti di accettazione individuato/i dal Notificatore nella località più vicina alla sede mittente e, comunque, in accordo con il medesimo Operatore a monte e con il Comune.

La cadenza temporale delle consegne sarà oggetto di programmazione e prenotazione da parte dell’Operatore a monte e sarà comunicata al notificatore nel termine di anticipo, rispetto alla consegna, richiesto dal medesimo notificatore in ragione del volume di atti da prendere in carico, come risultante dall’offerta di organizzazione del servizio oggetto di valutazione. La cadenza delle consegne, inoltre, sarà generalmente settimanale.

Le consegne effettuate all’Appaltatore dovranno essere convenientemente tracciate mediante modalità definite nell’offerta tecnica. Deve, altresì, essere tracciabile il tempo della consegna anche al fine della verifica dei termini stabiliti per la notifica. Al momento della presa in carico il notificatore controfirma una distinta di presa in carico dei plichi, precedentemente compilata dall’Operatore a monte, in modalità cartacea ovvero elettronica.

Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico dei plichi, o nel termine migliorativo offerto nella proposta di organizzazione del servizio, il notificatore provvede alla verifica della rispondenza tra distinta e quanto conferito e all’accettazione dei plichi, indipendentemente dalla consistenza degli stock di plichi di atti giudiziari presi in carico. Tutti i plichi di atti giudiziari presi in carico e per i quali non siano state riscontrate e comunicate anomalie nel termine di due giorni lavorativi dalla presa in carico, o nel temine migliorativo offerto, saranno considerati accettati dal notificatore. In caso di difformità, il notificatore prende comunque in carico l’invio segnalando contestualmente all’Operatore a monte le anomalie riscontrate, che vengono anche puntualmente riportate sulla distinta. Separati originali della distinta firmata dai Responsabili preposti, sia dell’Operatore a monte sia del Notificatore, eventualmente con annotazione delle difformità riscontrate, devono essere consegnati all’Operatore stesso e all’Amministrazione, a comprova dell’avvenuto conferimento.

Presi in carico i plichi, il notificatore aggiudicatario cura l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 nel rispetto della predetta L. 890/92, degli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, degli obblighi previsti dalle delibere AGCOM che regolano l’attività di notifica degli atti giudiziari e dei termini e modalità migliorativi eventualmente offerti.

Il notificatore aggiudicatario si occuperà anche della predisposizione e del recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata. Nei casi di CAD, il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso l’Aggiudicatario a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di CAD che di CAN, se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario

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è temporaneamente assente, l’Aggiudicatario lascia avviso di recapito con l’avvertenza che la raccomandata è disponibile al ritiro. Il notificatore aggiudicatario dovrà garantire il recapito diretto su tutti i CAP indicati nell’offerta tecnica secondo le tempistiche indicate nell’art. 14

“Livelli minimi di servizio” o nei termini migliorativi eventualmente offerti.

Per ogni singola spedizione e stock di atti, inoltre, il Notificatore garantirà all’Amministrazione comunale la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua presa in carico fino al momento della sua consegna al destinatario e la conoscibilità delle predette informazioni all’Operatore a monte, attraverso un flusso/portale o altri sistemi di interscambio di informazioni tra sistemi informativi.

I plichi inesitati e il materiale cartaceo derivante dalla lavorazione (avvisi di ricevimento, comunicazioni di avvenuto deposito, comunicazioni di avvenuta notifica, plichi restituiti per compiuta giacenza, ecc.) saranno restituiti alla sede mittente, coincidente con la sede dell’Operatore a monte.

13. Requisiti per l’erogazione del servizio

Il servizio di notifica degli atti giudiziari verrà erogato, nell’assoluto rispetto delle modalità e nelle forme previste dalla Legge 890/92 dall’aggiudicatario notificatore notificatore. A tal fine, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura, se diversi da Poste SPA (che risulta affidatario del Servizio Universale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 22-7-1999 n.

261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” e la cui concessione per l'espletamento del servizio postale universale è stata confermata con D.M. 17 aprile 2000,) dovranno possedere i seguenti requisiti:

• licenza individuale speciale per le notificazioni di atti giudiziari sul territorio nazionale italiano (A1) di cui alla delibera dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) n. 77/18/CONS recante: “Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs.30 aprile 1992, n. 285)” nonché al D.M.

18.7.2018 concernente “Il disciplinare delle procedure” per il rilascio della licenza individuale speciale per lo svolgimento del servizio di notificazione atti giudiziari in ambito nazionale;

• La licenza speciale individuale di cui al punto 1 deve essere operativa, a pena di non ammissibilità, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente procedura;

• L’avvenuto adempimento – alla data di presentazione dell’istanza - degli obblighi di formazione di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 77/18/CONS e quindi l’operatività della licenza speciale deve essere comprovata con idonea attestazione del Ministero dello Sviluppo Economico o del Ministero della Giustizia;

• Carta dei servizi rispettosa delle disposizioni contenute nella delibera AGCOM n.

413/14/CONS “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle carte dei servizi” e riportante le informazioni previste all’art. 2 dell’Allegato A alla Delibera ACGOM n. 600/2018/CONS. Tutta la modulistica utilizzata dovrà essere perfettamente conforme a quella formalmente approvata dall’AGCOM con Delibere n.

77/18/CONS, n. 285/18/CONS e n. 155/19/CONS nonché da eventuali successive modifiche o integrazioni intervenienti.

L’ Aggiudicatario Notificatore dovrà garantire il recapito diretto almeno per l’100% a livello

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regionale ed il 80% a livello nazionale o come da migliorie eventualmente offerte.

14. Livelli minimi di servizio

Il livello minimo di gestione del servizio di notificazione degli atti giudiziari deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti nell’Allegato A “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGOM. Ci si riferisce, a titolo di esempio:

- agli obblighi in materia di personale dipendente, tra i quali quello relativo alla frequenza per agli addetti all’accettazione e al recapito, nonché alla consegna degli invii inesitati, di un corso di formazione della durata complessiva di quaranta ore, di cui venti in aula e venti in affiancamento, con prova di esame finale, ecc.;

- agli obblighi in materia di qualità del servizio, tra i quali la predisposizione e la pubblicazione di una carta dei servizi, l’obbligo di garantire la sicurezza nella gestione dei dati, le caratteristiche dei locali e delle strutture all’interno dei quali effettuare le lavorazioni degli invii postali, l’accettazione degli atti e il ritiro degli invii inesitati, la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, la realizzazione e gestione sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, per il ritiro della corrispondenza inesitata di un adeguato numero di punti di giacenza, o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario, con garanzie in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio, ecc.

Per gli standard di qualità deve farsi riferimento all’Allegato 1 della Delibera AGCOM 155/19/CONS che sostituisce l’Allegato 2 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS. Per il numero degli addetti, le caratteristiche del corner dedicato, l’articolazione logistica delle strutture abilitate al deposito e al ritiro delle giacenze, i giorni e orari di apertura per il ritiro delle giacenze si fa riferimento rispettivamente alle tabelle Allegati nn. 1, 3 e 4 ed eventuali ss.mm.ii. alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGOM.

Per le modalità alternative deve farsi riferimento alla Tabella C Allegato 2 alla Delibera AGCOM 155/19/CONS di sostituzione dell’Allegato 5 del Regolamento Licenze Speciali Delibera 77/18/CONS.

Tenuto conto dell’interesse pubblico a scongiurare la tardiva notifica dei verbali, assicurando altresì la conoscenza degli atti stessi ai cittadini, nonché della distribuzione geografica dei soggetti intestatari di verbali di violazione, costituiscono livelli minimi di servizio (SLA), ulteriori rispetto a quelli previsti dalle delibere AGCOM 77/18/CONS e 155/19/CONS sopra citate, i seguenti termini e modalità di effettuazione del Servizio:

SLA 1 la Copertura diretta da parte del notificatore aggiudicatario – sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative di recapito, come risultante dall’istanza per l’ottenimento della licenza individuale speciale – del 100% dei CAP regionali;

SLA 2 la Copertura diretta da parte del notificatore aggiudicatario - sia attraverso punti di giacenza che con modalità alternative di recapito, come risultante dall’istanza per l’ottenimento della licenza individuale speciale - di almeno l’80% dei CAP nazionali;

SLA 3 la presa in carico settimanale (5gg lavorativi) per la successiva notifica di un Lotto di Atti giudiziari - indipendentemente dal periodo di consegna e nel rispetto delle tempistiche di prenotazione previste dalla carta dei servizi del medesimo o offerte;

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SLA 4 Accettazione dei plichi di atti giudiziari entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, indipendentemente dalla consistenza numerica degli stock di AG consegnati e dal periodo di consegna;

SLA 5 la tracciabilità di ciascun invio e la conoscibilità al comune e all’Operatore a monte delle relative informazioni attraverso un flusso/portale o altra modalità descritta dal notificatore;

SLA 6 Consegna al destinatario residente nel territorio regionale entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico del plico;

SLA 7 Consegna al destinatario residente al di fuori del territorio regionale (CAP extraregionale) entro 15 giorni lavorativi dalla presa in carico del plico;

Nel computo dei giorni lavorativi è escluso il sabato; i termini di cui ai punti 5 e 6 decorrono dal giorno successivo a quello della presa in carico da parte del notificatore aggiudicatario come risulta da apposita distinta di consegna/presa in carico sottoscritta dal medesimo notificatore.

Stante la necessità per l’ente di avere assicurata l’unicità di gestione dell’intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto che dovrà essere responsabile del servizio, dall’inizio alla fine del ciclo di fornitura del medesimo è fatto divieto al Notificatore Aggiudicatario di procedere al subappalto delle attività, se non nei casi espressamente previsti e indicati nel successivo art.27.

15. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La stazione appaltante si riserva di condurre delle verifiche per verificare il corretto svolgimento del servizio e l’adempimento degli obblighi contrattuali, oltre che delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

L’aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all’invio mensile di report contenenti le operazioni di invio e notifica, così come di rendiconto delle operazioni eseguite.

Inoltre, l’aggiudicataria si rende da ora disponibile a fornire senza ritardo ogni ulteriore informazione che dovesse essere richiesta dal RUP, per le finalità di cui al primo punto.

16. Avviamento del servizio

L'avviamento del servizio dovrà avvenire, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e sarà certificato da un verbale di attivazione controfirmato da entrambe le parti.

Successivamente alla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, anche se anticipato, il fornitore contraente dovrà fornire al soggetto aggiudicatore:

• il nominativo del referente del servizio postale (art. 10 del presente capitolato);

• i nominativi degli addetti incaricati del ritiro della corrispondenza presso il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione degli atti da postalizzare, il cui nominativo verrà comunicato al fornitore del presente servizio a seguito di aggiudicazione;

• l'indirizzo dell'ufficio di deposito della posta inesitata e degli eventuali ulteriori uffici di deposito previsti dal precedente art 11.

17. Personale addetto all’erogazione del servizio

Il fornitore contraente deve essere dotato di personale in numero adeguato all'entità e caratteristiche del servizio da erogare. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito da personale dotato di divisa e tesserino di riconoscimento.

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18. Riservatezza dei dati

L’Aggiudicatario e i suoi operatori dovranno assicurare la segretezza e la riservatezza delle informazioni acquisite per la gestione del servizio.

La conservazione e il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR 2016/679, qualunque siano le modalità di gestione e la modalità tecniche adottate dall’Aggiudicatario.

19. Varianti ed espansioni

Il fornitore non potrà eseguire qualsivoglia variante che non sia a carattere migliorativo, in relazione alle attività previste dal progetto senza la preventiva autorizzazione della referente. Le variazioni eventualmente richieste dal Comune di Corbetta nell’ambito del quinto d’obbligo verranno concordate con il fornitore sulla base della determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto in analogia a quanto previsto dal DPR n.554 / 1999.

Il Comune di Corbetta si riserva, in caso di successive disponibilità finanziarie, possibili espansioni del sistema, ai sensi del comma 4, lettera e) dell’art. 9 del D.Lgs. 358/92.

CAPO IV - PAGAMENTI

20. Pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'aggiudicatario, previa emissione di regolare fattura, sarà determinato, in base al ribasso dichiarato nell'offerta economica, proporzionalmente al numero delle operazioni svolte e regolarmente contabilizzate e con riferimento ai costi per singoli atti gestiti, indicati al precedente art. 5. Il corrispettivo dovuto sarà maggiorato, come per legge, dell'importo per l'IVA.

La fatturazione del corrispettivo dovuto per ogni contratto attuativo dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

• Fatturazione mensile posticipata

• Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l’indicazione delle prestazioni eseguite.

La liquidazione delle fatture avverrà previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e solo dopo verifica dei controlli previste dalla normativa vigente.

In caso di fatture irregolari o DURC irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Ente il qual si riserva in ogni caso di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni.

21. Emissione delle fatture

L'emissione delle singole fatture ai fini della corresponsione degli acconti di cui al precedente art. 20, dovrà avvenire previa determinazione del relativo importo in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.

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CAPO V – GARANZIE E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE A CARICO DELL’IMPRESA

22. Obblighi specifici a carico dell’aggiudicatario

Il fornitore contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nella esecuzione dei servizi provvederà a propria cura e spese:

a) ad assicurare l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino alla avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale con adeguati mezzi e risorse;

b) agli oneri, licenze, nulla osta, autorizzazioni necessari all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

23. Obblighi al termine del contratto

Al termine del contratto, ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, il notificatore aggiudicatario si impegna a prestare all’Amministrazione, e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentirne il subentro nella gestione dei servizi. Il notificatore, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione dell’Amministrazione, nelle modalità concordate con la medesima, risorse umane e documentazione ai fini del passaggio di consegne al nuovo contraente. Sempre durante tale fase finale, in particolare il notificatore si impegna a garantire il proseguimento del servizio senza interruzioni e mantenendo gli standard concordati (SLA). Tutte le attività che saranno svolte dall’Aggiudicatario in questa fase, utilizzando le risorse professionali e le giornate lavorative già previste nella determinazione della base d’asta, non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate. Il notificatore, poi, dovrà fornire al personale del nuovo contraente un’adeguata informazione al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività, da parte di soggetti terzi, quanto più efficace possibile.

La medesima disponibilità andrà garantita qualora, durante l’affidamento del presente contratto, dovesse subentrare un diverso Operatore a monte.

24. Oneri e adempimenti a carico del notificatore

Sono a carico del Notificatore aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto dal medesimo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Notificatore aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente; in ogni caso, il Notificatore aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di

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cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Notificatore aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto; il Notificatore aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Il Notificatore aggiudicatario si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale indicato in sede di offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente capitolato;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Capitolato;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Il notificatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio affidato. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente affidamento e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il notificatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il notificatore, inoltre, è tenuto a:

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;

f) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;

g) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto di affidamento, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

i) a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività affidate, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

j) a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato o eventualmente offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il notificatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

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Il notificatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

Il notificatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il notificatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere ulteriormente impartite dalla stazione appaltante.

Il notificatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Il notificatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltate di tersi che con essa collaborano (es. la sede mittente dell’operatore a monte incaricato delle attività).

25. Osservanza dei contratti collettivi

Il fornitore si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico del fornitore.

L'obbligo previsto dal precedente comma vale anche per il personale delle ditte subappaltatrici del cui operato il fornitore rimane completamente responsabile.

Il personale dovrà essere dotato di tutti i materiali ed attrezzature antinfortunistiche, previste dalle normative e leggi vigenti, che dovranno essere utilizzate in conformità ed in applicazione delle medesime.

Il fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme e le leggi vigenti (DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs 626/94, D.Lgs. 459/96 e successive modifiche o integrazioni delle stesse) in materia di prevenzione infortuni, manlevando - con la sottoscrizione del presente Capitolato - in ampia e totale forma il Comune di Corbetta da ogni responsabilità al riguardo.

26. Obblighi accessori relativi al personale dell’Azienda aggiudicataria

Il Comune di Corbetta si obbliga a far accedere ai propri locali il personale del fornitore purché questo sia dotato di idoneo documento di riconoscimento. Per motivi di sicurezza l’appaltatore avrà l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante le complete generalità del personale dipendente che dovrà eseguire i lavori presso la sede comunale, con quindici giorni di anticipo rispetto agli interventi da eseguire.

Il Comune di Corbetta si obbliga ad indicare al fornitore il proprio responsabile per la sicurezza.

Tale responsabile sarà tenuto a fornire il Piano operativo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dipendente del fornitore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

27. Subappalto

È consentito il subappalto in relazione alla quota parte di codici di avviamento postale non coperti direttamente dal fornitore contraente; è quindi consentita la postalizzazione, cioè

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l'affidamento al gestore universale del servizio postale della corrispondenza in misura non superiore al 30% dei volumi presuntivi di corrispondenza indicati nel presente documento (come previsto dagli art 3 e 6 della Determina Anac n 3/2014 “linee guida per affidamento appalti pubblici di servizi postali”).

In tal caso la tariffa riconosciuta al fornitore contraente dal soggetto aggiudicatore resta comunque pari a quella offerta in sede di gara.

Non costituiscono subappalto:

- la postalizzazione sulla rete del fornitore del servizio universale di cui sopra;

- la gestione della corrispondenza internazionale.

L’Appaltatore, qualora in sede di gara dichiara di ricorrere al subappalto, ciò sarà consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso il Comune il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:

• la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

• la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

- l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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L’Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Il subappaltatore deve prendere visione dell’intera documentazione di gara e si impegna rispettare tutte le indicazioni e clausole in essa contenute.

28. Cessione d'Azienda

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l’incameramento della cauzione, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

CAPO VI – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

29. Stipula del contratto

L’Aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto scritto entro i termini comunicati dalla Stazione appaltante e dopo le verifiche di legge, a mezzo del Servizio preposto alla stipula.

La stipulazione del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle

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spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.

La stazione appaltante si riserva il diritto di stipulare il contratto secondo l’uso del commercio, trasmettendo gli atti sottoscritti digitalmente unicamente dal soggetto munito dei poteri per la stazione appaltante. In tal caso, il contratto sarà soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 24, tariffa parte seconda.

Le eventuali spese contrattuali, calcolate sul valore d’aggiudicazione, sono poste interamente a carico dell’Aggiudicatario.

30. Copertura assicurativa

Con la stipula del Contratto, il notificatore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi. L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio, il notificatore aggiudicatario dovrà stipulare, se non già in possesso, apposita e adeguata polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all’appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

L’Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza. La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio. Resta comunque ferma la totale responsabilità dell’aggiudicatario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana

31. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento

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di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo Articolo 22, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Corbetta al risarcimento del maggior danno.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del presente appalto.

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la regolarità dei servizi resi.

La stazione appaltante si riserva di non richiedere la prestazione della cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'esonero dalla prestazione della garanzia sarà adeguatamente motivato e sarà subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

32. Esecuzione d'ufficio

Il Comune di Corbetta si riserva di provvedere alla realizzazione del presente appalto a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali del fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune di Corbetta, con conseguente addebito al fornitore degli eventuali maggiori oneri.

In particolare il contratto si intenderà risolto nel caso di gravi e ripetute inadempienze, ritardi ovvero omissioni, di ciascuna delle casistiche specificate nell’art. 6 del presente capitolato.

Resta impregiudicato per l’amministrazione il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

33. Indennizzi

Ai servizi oggetto del presente capitolato si applicano le disposizioni della Delibera AGCOM 600/2018/CONS recante “Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale” e del relativo allegato A.

In sintesi:

- in caso di smarrimento del piego prima della notificazione al destinatario si applicano le disposizioni dell’art. 3 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018: il notificatore è tenuto a corrispondere all’amministrazione regionale un indennizzo pari

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a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento salvo che dimostri che lo smarrimento sia dovuto a cause di forza maggiore oggettive e opportunamente documentate;

- in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento del piego da parte del notificatore dopo la consegna del piego al destinatario si applicano le disposizioni dell’art. 4 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018: in sintesi l’operatore postale è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato e a farlo avere all’amministrazione regionale mittente;

- in caso di Furto del piego contenente l’atto e dell’avviso di ricevimento prima che avvenga la notificazione si applicano le disposizioni dell’art. 5 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018; 4. In caso di Furto dell’avviso di ricevimento del piego dopo la notificazione dell’atto si applicano le disposizioni dell’art. 6 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;

- in caso di danneggiamento del piego contenente l’atto ovvero dell’avviso di ricevimento prima della notifica al destinatario o contestualmente ad essa si applicano le disposizioni dell’art. 7 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;

- in caso di danneggiamento dell’avviso di ricevimento dopo la notifica al destinatario si applicano le disposizioni dell’art. 8 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;

- in caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Comunicazione di avvenuto deposito si applicano le disposizioni dell’art. 9 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018;

- in caso di Mancato rispetto degli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni dell’art. 10 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018; Per le modalità di presentazione dei reclami e delle richieste di indennizzo e le modalità di corresponsione dei medesimi si fa riferimento agli artt. 11 e 12 dell’allegato A alla a Delibera AGCOM 600/2018.

34. Contestazioni e penali

In aggiunta agli indennizzi e ai rilasci di duplicati disciplinati dalla Delibera AGCOM 600/2018/CONS citata, l’attività del Notificatore sarà soggetta all’applicazione del sistema di penali e di addebiti di seguito descritti.

Il ritardo o, comunque, l’inadempimento per cause non imputabili all’Amministrazione comunale ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio richiesti o migliorativi se offerti, comportano l’applicazione nei confronti del Notificatore aggiudicatario delle penali che seguono, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

1. per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio e/o dell’assistenza (art.10) o degli eventuali servizi a utilità aggiuntiva offerti, per cause imputabili direttamente al Notificatore Aggiudicatario si applica una penale di € 100,00; Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza del ritardo, sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di capitolato;

4. Nel caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario che non risultino dovuti a oggettive, documentate e comprovate cause di forza maggiore, nel rispetto della disciplina degli indennizzi di cui alla Delibera AGCOM n.

600/2018, sarà applicata una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento; il Notificatore aggiudicatario, inoltre

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effettuerà la rinotifica degli atti interessati dalla problematica e sarà tenuto a versare l’eventuale ulteriore indennizzo previsto all’ art. 33 nel caso in cui lo smarrimento, o il furto, o il danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario e la conseguente rinotifica abbiano causata la decadenza del diritto incorporato nell’atto;

5. Nel caso di provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’Aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, si applicherà una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

6. Nel caso di indisponibilità alla data di stipula del contratto del sistema informativo eventualmente offerto per l’interscambio di informazioni con il sistema informativo del consolidatore in modalità elettronica e in tempo reale si applicherà una penale di € 100,00 per ciascun giorno di ritardo;

7. Per la sopravvenuta mancata rispondenza a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione alla copertura territoriale, o per indisponibilità del servizio per ciascun Comune indicato, si applica una penale di € 100,00, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.35;

8. Nel caso di non rispetto dell’impegno a prendere in carico e accettare in 5 gg lavorativi ( o nel minor temine offerto) lo stock massimo dei plichi di AG di cui allo SLA3 dell’art.14 si applicherà la penale di € 2,00 per ciascun giorno di ritardo e per ciascun lotto, fatto salvo l’ulteriore indennizzo di cui all’art. 33;

9. Nel caso di ritardata accettazione dei plichi di AG, per cause non imputabili all’Operatore a monte e all’Amministrazione, rispetto al termine di cui all’art.14 (SLA 4) o del termine migliorativo eventualmente offerto, si applicherà la penale di € 20,00 per ciascun giorno di ritardo e per ciascun lotto, fatto salvo l’ulteriore indennizzo di cui all’art.33;

10. Nel caso di notifica dei plichi di atti giudiziari presi in carico oltre i termini indicati all’art.14 “Livelli minimi di servizio” o nei termini migliorativi offerti, si applica una penale pari a € 2,00 per ogni plico; le penali si calcolano sul numero di atti per cui si è verificato il ritardo, indipendentemente dal numero di giorni di ritardo, fatto salvo l’eventuale ulteriore indennizzo di cui all’art.33.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.

L’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Comune, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici

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Capitolato Speciale d’Appalto - Pagina 21 di 26

dell’affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali . In caso di 3 rilievi il Comune applicherà all’appaltatore una penale pari all’3‰ (tre per mille) dell’intero importo contrattuale di cui oltre. I rilievi possono essere emessi dal Responsabile del procedimento e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l’appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo.

L’inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause non dipendenti dal Notificatore aggiudicatario (cause di forza maggiore ai sensi di quanto previsto dal c.c art.1457), dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/DEC via posta elettronica certificata. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, l’Aggiudicatario cercherà di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze.

L'insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dall’Aggiudicatario al RUP.

L’Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

Gli eventuali disservizi imputabili a terzi non produrranno in ogni caso il venir meno degli obblighi previsti in carico all’Aggiudicatario.

Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.

35. Risoluzione del contratto

Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo:

- nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

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