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PROVINCIA DI ASTI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 315 OGGETTO

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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Proposta di deliberazione prot. N 104886

del 15/11/2010

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 315

OGGETTO

CORTE D’APPELLO DI GENOVA – CAUSA CIVILE R.G.N.R. 88/2008 – SENTENZA N. 1235 DEL 04/12/2009 TRA PROVINCIA DI ASTI E “SYNDIAL S.P.A.” (GIA’

“ACNA CHIMICA ORGANICA S.P.A.”) – RESTITUZIONE SOMME VERSATE A SEGUITO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, SUCCESSIVAMENTE RIFORMATA

seduta n. 47

L’anno duemiladieci addì 19 del mese di novembre alle ore 12,00 in Asti in una sala delle riunioni della Provincia, previ inviti recapitati a norma di legge, si è riunita la Giunta Provinciale;

Sono presenti i seguenti Signori a fianco del cui nome è apposto il segno “SI” sono assenti i Signori a fianco del cui nome è apposto il segno

“NO”;

Cognome e Nome Carica Presenti

ARMOSINO Maria Teresa Giovanna Presidente NO

CARDONA Giuseppe Vice Presidente SI

FERRARIS Pier Franco Assessore SI

BAUDO Antonio Assessore SI

BRUSA Fulvio Assessore SI

VERSÈ Marco Assessore SI

CONTI Annalisa Assessore SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe Goria

(2)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. DEL

OGGETTO: Corte d’Appello di Genova - Causa civile R.G.N.R. 88/2008 – Sentenza n. 1235 del 04/12/2009 tra Provincia di Asti e

“Syndial S.P.A.” (già “Acna Chimica Organica S.P.A.”) - Restituzione somme versate a seguito di sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata.

Il Presidente RELAZIONA:

In data 04/12/2009 la Corte d’Appello di Genova, decidendo in sede di rinvio all’esito della sentenza di Cassazione n. 19219/2007, che aveva parzialmente cassato la sentenza della stessa Corte d’Appello di Genova del 13/02/1999, depositava la sentenza n. 1238 del 03/11/2009, pronunciata tra la Provincia di Asti (c.d. attore in riassunzione) e SYNDIAL S.P.A. (già ACNA CHIMICA ORGANICA S.P.A. – in prosieguo “ACNA”) ed altri (tutti convenuti in riassunzione).

La sentenza interveniva a seguito di una più che ventennale vicenda giudiziaria (ben tre gradi di giudizio civile iniziati nel 1991) scaturita dalla condanna, in sede penale, dell’“ACNA” (in qualità di responsabile civile) al risarcimento dei danni (diversi da quello ambientale) patiti dalla Provincia di Asti ed altri Enti all’uopo costituitisi parti civili in conseguenza di nove episodi di sversamenti inquinanti nel fiume Bormida, verificatisi nel periodo tra aprile e ottobre del lontano 1986.

All’esito del primo grado di giudizio ed in esecuzione della relativa sentenza (provvisoriamente esecutiva) “ACNA” aveva in effetti provveduto, in data 15/12/1999, al versamento a favore della Provincia di Asti della somma complessiva di L. 246.969.132 (pari ad Euro 127.548,91), somma debitamente riscossa ed accantonata prudenzialmente in apposito capitolo di spesa, nell’attesa della definitività delle predette statuizioni.

(3)

La Corte d’Appello di Genova, a ciò adita da “ACNA”, con la pronuncia citata sopra aveva ridotto a complessivi Euro 27.745,48 i danni riconosciuti alla Provincia, condannando parte attrice a rifondere alla controparte solo metà delle spese di lite, dichiarando, invece, compensato il residuo mezzo.

La Provincia di Asti debitamente richiesta di restituire la somma risultante dalla differenza tra quanto versato da “ACNA” per effetto della Sentenza del Tribunale di Genova, e quanto accertato nella Sentenza della Corte d’Appello, con nota del 31/03/2003, contestando sostanzialmente la ripartizione delle spese legali ed alcuni errori di calcolo, evidenziava l’inopportunità di procedere alla restituzione della predetta somma in pendenza del giudizio di cassazione nel frattempo instauratosi per iniziativa della stessa Amministrazione provinciale.

Seguiva, dunque, il giudizio di Cassazione ed il già richiamato giudizio di rinvio avanti la Corte d’Appello di Genova nel corso del quale veniva pronunciata in data 14/07/2009 ordinanza per il pagamento di somme non contestate per un importo pari ad Euro 26.855,76 oltre interessi legali dal 02/04/2008 al saldo (per un importo complessivo di Euro 27.084,69), che la Provincia provvedeva prontamente a versare a favore dell’interessato.

All’esito di quest’ultimo grado di giudizio, in data 05/05/2010, perveniva dunque alla Provincia da parte di “SYNDIAL S.P.A.” un’ulteriore richiesta di pagamento spontaneo della somma complessiva di Euro 103.520,88, maggiorata degli ulteriori interessi fino al saldo effettivo, e ciò a titolo di rimborso della somma risultante dalla differenza tra l’importo di Euro 107.588,45, dovuto dalla Provincia di Asti a Syndial ed Euro 4.067,27, posto a carico di quest’ultima dalla sentenza n.

1235/2009 pronunciata dalla corte d’Appello di Genova.

Dall’esame della copiosa documentazione agli atti del Servizio Legale e Contenzioso (ora Ufficio Legale) è emersa l’effettiva sussistenza di un credito nei confronti della “SYNDIAL S.P.A.”, il cui ammontare definitivo resta tuttavia incerto ed quindi ancora oggetto di contestazione tra le parti, in particolare in ordine al calcolo degli interessi legali sulle somme da restituire.

(4)

Il creditore ha già annunciato che, qualora la Provincia non dovesse provvedere al pagamento spontaneo della somma richiesta con la nota sopra citata, si vedrà costretto ad adire nuovamente l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la restituzione della predetta somma con addebito delle ulteriori spese legali.

Al fine, quindi, di evitare il pagamento di tali ulteriori spese legali e di porre definitivamente fine ad una vicenda giudiziaria che vede i protagonisti contrapporsi avanti le aule di giustizia da più di un ventennio, sembra ragionevole e conveniente addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza proponendo il pronto pagamento di un somma a saldo e stralcio definitivo delle pretese vantate da SYNDIAL nei confronti della Provincia di Asti in ragione della complessa vicenda giudiziaria di cui sopra.

Si ritiene pertanto opportuno formulare una proposta di definizione bonaria della controversia, che potrebbe insorgere tra le parti, offrendo a “SYNDIAL S.P.A.” il pagamento, entro il 31/12/2010, della somma complessiva di Euro 65.000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa dalla medesima vantata nei confronti della Provincia di Asti.

Ciò premesso,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 dal Dirigente dell’Ufficio Legale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione finanziaria;

Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Provincia;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI:

(5)

1. per i motivi in premessa indicati, di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza relativa alla restituzione delle somme versate da Syndial S.P.A. in ragione della sentenza sopra citata, offrendo alla medesima società “Syndial s.p.a. il pagamento della complessiva somma di euro 65.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa dalla stessa vantata nei confronti della Provincia di Asti;

2. di dare atto che con successivi provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Legale saranno assunte le necessarie determinazioni in ordine alla formalizzazione dell’atto di transazione ed alla successiva liquidazione della predetta somma a valere sul capitolo di spesa “5002” avente ad oggetto “Versamento per conto di terzi”, che presenta la necessaria disponibilità a residui passivi anno 1999;

3. di dichiarare successivamente, con unanime voto palese, l’approvando provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 18/08/2000, n. 267.

IL PROPONENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione, resa ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n.

267 dal Dirigente dell’Ufficio Legale, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;

Con unanime voto favorevole, reso in forma palese;

DELIBERA

(6)

1) Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs 18/08/2000, n. 267.

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