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COMUNE DI RIMINI. - Segreteria Generale - DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE. N. : 95 del 07/04/2020

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(1)

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE N. : 95 del 07/04/2020

Oggetto : TAR EMILIA ROMAGNA, SEDE DI BOLOGNA: RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIABILANDIA SRL C/ COMUNE DI RIMINI;

RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Aprile, alle ore 15:15, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

Gnassi Andrea Sindaco Assente

Lisi Gloria Vice Sindaco Presente

Brasini Gian Luca Assessore Presente

Frisoni Roberta Assessore Presente

Montini Anna Assessore Assente

Morolli Mattia Mario Assessore Presente

Piscaglia Giampiero Assessore Presente

Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente

Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 2

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Luca Uguccioni.

(2)

A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 all'art.

73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione del Segretario Generale presente in sala Giunta.

OGGETTO: TAR Emilia Romagna, sede di Bologna: ricorso proposto dalla società Fiabilandia srl c/

Comune di Rimini; Resistenza in giudizio e Nomina Legale.

LA GIUNTA COMUNALE VISTI i seguenti atti:

- ricorso dinanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna (RG. n. 894/2018) proposto dalla società

“Fiabilandia srl”, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, contro il Comune di Rimini per l'annullamento del “provvedimento di inefficacia delle pratiche di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 1902/2016 presentata in data 16.11.2016 prot. n. 50649 per accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 17 della LR n. 23/2004 e n. 1948/2016 presentata in data 22.12.2016 con prot. n. 271053 per opere in progetto”, notificato alla ricorrente, a mezzo pec, in data 25.07.2018 e di ogni altro atto allo stesso antecedente o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto e/o comunque connesso;

- ricorso per motivi aggiunti proposti dalla società “Fiabilandia srl”, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, contro il Comune di Rimini nel ricorso R.G. n. 894/2018 avverso e per l'annullamento del “provvedimento di inefficacia delle pratiche segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 1902/2016 presentata in data 16.11.2016 prot. n. 50649 per accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 17 della LR n. 23/2004 e n. 1948/2016 presentata in data 22.12.2016 con prot. n. 271053 per opere in progetto” notificato alla ricorrente, a mezzo pec, in data 25.07.2018 e di ogni altro atto allo stesso antecedente o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto e/o comunque connesso, nonché, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione, dell’“ordinanza ingiunzione di demolizione ai sensi degli articoli 31 del DPR n.380/2001 e 13 della LR n. 23/2004”, pratica amm.va Reg. 11000”, emessa dal Comune di Rimini - Dipartimento Territorio e Ambiente - Ufficio Controlli Edilizi, notificata, a mezzo pec, in data 17.12.2019 prot. n. 0355654/2019 e di ogni altro atto allo stesso antecedente o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto e/o comunque connesso;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, vista nel ricorso l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, per consentire la costituzione in giudizio dell'Ente nei termini di legge;

CONSIDERATA l’e-mail del 4.03.2020 con la quale l’Ufficio Controlli Edilizi ha ritenuta opportuna la costituzione in giudizio dell’Ente a difesa della legittimità dei provvedimenti emessi;

VISTO l'art. 18 dello Statuto Comunale punto 5 lettera i), che recita: “Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, con facoltà di delegare la stessa ai Dirigenti anche in modo differenziato; spetta, comunque, alla Giunta Comunale autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in ogni ordine e grado e nominare il patrocinatore legale”;

(3)

PRESO ATTO che il Comune di Rimini in data 29.01.2020 ha pubblicato, aggiornandolo mensilmente, l’elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza, difesa in giudizio e mera domiciliazione dell’Ente, redatto in seguito alla pubblicazione di apposito avviso, sulla base delle richieste di iscrizione pervenute dai professionisti in possesso dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO, altresì, che il suddetto avviso pubblico, predisposto in conformità agli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee guida ANAC n. 12, è stato approvato con determina dirigenziale n.

3536 del 19.12.2019 modificata ed integrata con determina dirigenziale n. 123 del 21.01.2020;

CONSIDERATO CHE, nel rispetto di tali principi, sono stati esaminati i curricula di tutti i professionisti esterni iscritti nel richiamato elenco nella sezione “diritto amministrativo”, dai quali risulta che l’avvocato Francesco Bragagni del Foro di Bologna ha la competenza ed esperienza richieste per l’affidamento dell’incarico di domiciliazione nel ricorso di cui all’oggetto;

CONSIDERATO, altresì, che l’Avvocato Francesco Bragagni risulta già domiciliatario in altro ricorso in discussione alla stessa udienza;

RITENUTO, pertanto, conforme alle indicazioni ANAC eleggere domicilio presso lo studio dell’Avvocato Francesco Bragagni con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 31 per garantire la partecipazione alle udienze in cui si articolerà il giudizio;

CONSIDERATO CHE l'attività di domiciliazione ammonta ad euro 378,00 oltre euro 15,12 per CPA 4%

ed euro 86,48 per IVA 22%, per un totale complessivo pari ad euro 479,60 e tale importo è conforme alle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

DATO ATTO che l'incarico di cui all'oggetto si configura come contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice civile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Avvocatura Civica ai sensi degli artt. 49 1^ comma e 147 bis, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa e' stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 in ordine alla regolarità contabile della presente proposta deliberativa, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

(4)

1- DI RESISTERE nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti (R.G. n. 894/2018) proposti inanzi al TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, dalla società “Fiabilandia srl” c/ Comune di Rimini;

2- DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio sopra descritto;

3- DI NOMINARE legali difensori e procuratori del Comune di Rimini l’Avvocato Maria Assunta Fontemaggi e l'Avvocato Elena Fabbri, entrambe componenti della Civica Avvocatura, con mandato anche disgiunto, conferendo Loro ogni più ampia facoltà di diritto e di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti, conciliare, transigere, rinunciare, accettare rinunce, farsi sostituire e rappresentare e quant’altro, con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avvocato Francesco Bragagni con sede a Bologna in via Strada Maggiore n. 31;

4- DI DARE ATTO che viene previsto a favore del suddetto legale, per l'attività di domiciliazione, un compenso ammontante ad euro 378,00 oltre CPA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di euro 479,60;

5- DI DARE ATTO che la spesa sopra indicata verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale sul Capitolo 12200 del Bil. 2020 denominato “Spese derivanti da provvedimenti del giudice per competenze a CTU; altre spese per la difesa del Comune” (Codice Piano Finanziario 1.03.02.99.002);

6- DI ISCRIVERE l'Avvocato Francesco Bragagni nell'elenco dei collaboratori come disposto dall'art.

15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” (Cod. L.99) Codice beneficiario 78093;

7- DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

8- DI STABILIRE, inoltre, che l'incarico di difesa in giudizio di cui alla presente deliberazione sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere, con urgenza, al fine di consentire la costituzione in giudizio dell'Ente nei termini di legge;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267.

(5)

VICE SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Lisi Gloria Dott. Luca Uguccioni

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