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INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL 2016

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(1)

INFORMATIVA N. 121 – 11 MARZO 2016

Assicurativo

INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL 2016

 INAIL, Circolare n. 7 del 7 marzo 2016

L’INAIL, con la Circolare n. 7 del 7 marzo 2016, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per l’anno 2016.

(2)

I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, stabilito per l’anno 2016 e per la generalità dei lavoratori in euro 47,68.

Si ricorda che nell’anno 2015 la variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT è risultata pari a - 0,1%

pertanto i limiti minimi di retribuzione giornaliera per le generalità dei lavoratori dipendenti per il 2016 non subiscono variazioni rispetto all’anno 2015.

Sono escluse dall’adeguamento al minimale:

 le retribuzioni degli operai agricoli, il cui limite giornaliero minimo è pari a euro 42,41;

 le erogazioni particolari, quali:

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;

- gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

 le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Tabella A)

SETTORE QUALIFICHE

Dirigente Impiegato Operaio

Industria 131,89 47,68 (1) 47,68 (1)

Amministrazioni dello Stato e altre P.A. 100,28 47,74 47,68 (1)

Artigianato - 47,68 (1) 47,68 (1)

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati 131,89 47,68 (1) 47,68 (1)

Commercio 131,89 47,68 (1) 47,68 (1)

Tabella B)

SETTORE

QUALIFICHE Impiegati docenti

e non con funzioni direttive

Impiegati docenti e

non docenti Operai Istruzione ed educazione prescolare

non statale 50,42 47,68 (1) 47,68 (1)

Istruzione ed educazione scolare

non statale 51,70 47,68 (1) 47,68 (1)

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali, assistenziali ivi

comprese le IPAB 50,42 47,68 (1) 47,68 (1)

Attività di culto, formazione religiosa

ed attività simili 50,42 47,68 (1) 47,68 (1)

(3)

Spettacolo Dirigente Impiegato Operaio

108,22 47,68 (1) 47,68 (1)

Attività circensi e dello spettacolo

viaggiante 91,09 47,68 (1) 47,68 (1)

Agenti di assicurazione in gestione libera

Capo uff. Imp. di I cat. Impiegati II-III cat.

47,68 (1) 47,68 (1)

Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione

produttiva ed alla produzione)

Ispettori di organizzazione

produttiva

di produzione Cat. A Cat. B-C

84,48 47,68 (1) 47,68 (1)

Assistenza domiciliare svolta in

forma cooperativa 47,68 (1)

Credito (per solo personale ausiliario)

Personale di fatica, custodia e pulizia 47,68 (1)

Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Operai

III livello IV livello V livello 47,68 (1) 47,68 (1) 47,68 (1) Proprietari di fabbricati (per il solo

personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)

Pulitori 47,68 (1)

(1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,68

Tabella C)

Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, T.U. 47,68 (1) Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con

retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, T.U. 47,68 Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex

articolo 4, n. 7, T.U. 47,68

Altre categorie di lavoratori dipendenti 47,68

(1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,68

Tale tabella riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex Lege n. 537/1981, se non applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di euro 47,68).

RIEPILOGO COMPARATIVO PER L’ANNO 2016 DEI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI

Limite minimo di retribuzione giornaliera (1)

per le retribuzioni effettive (2)

della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi operai agricoli (4)

(5) 47,68

degli operai agricoli 42,41

(4)

per le retribuzioni convenzionali (3)

lavoratori senza uno specifico limite di

retribuzione giornaliera 47,68

lavoratori con uno specifico limite di

retribuzione giornaliera 26,49

Note:

(1) Il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a euro 47,68 è il cd. “minimale” previsto ex lege n.

638/1983 e n. 389/1989.

(2) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” (trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana) e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali cd. “speciali” per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e le retribuzioni convenzionali stabilite con legge (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part-time, lavoratori dell'area dirigenziale).

(4) I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Dal 1° gennaio 2010 sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991).

(5) I limiti minimi più elevati sono indicati nelle tabelle dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.

LAVORATORI PART-TIME

La base imponibile per il calcolo del premio per un lavoratore a tempo parziale, quale che ne sia la tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando la “retribuzione oraria superiore” (pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto.

Retribuzione imponibile =

retribuzione oraria superiore x n. di ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) pari per il 2016 a euro 47,68 per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

Minimale orario = 47,68 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 7,15 euro

LAVORATORI PARASUBORDINATI

La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita.

Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

(5)

Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 i limiti minimo e massimo dell’imponibile

 annuale sono euro 16.195,20 – euro 30.076,80;

 mensile sono euro 1.349,60 – euro 2.506,40.

I valori validi dal 1° luglio 2016 non sono ancora disponibili.

Preme evidenziare che l’art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 che disciplinava le collaborazioni a progetto (comma 1) è stato abrogato dal D.Lgs n. 81/2015 (cfr. Aggiornamento APn. 238/2015) e pertanto non risulta più ammessa la stipula di contratti di lavoro a progetto. Resta ferma la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme attualmente vigenti e pertanto soggette all’obbligo assicurativo nei termini sopra evidenziati.

Prestazioni occasionali

Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con compenso non superiore all’importo di euro 5.000, la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

 rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;

 rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Di conseguenza, l’INAIL, per i collaboratori “occasionali” ha fornito i valori del minimale e del massimale sia giornalieri che mensili.

Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 i limiti minimo e massimo dell’imponibile

 mensile sono euro 1.349,60 – euro 2.506,40;

 giornaliero sono euro 53,98 – euro 100,26.

Come evidenziato in precedenza, il D.Lgs n. 81/2015 ha abrogato l’art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 che disciplinava, oltre al lavoro a progetto (comma 1), le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore che non richiedevano il progetto (comma 2), c.d.

collaborazioni “occasionali” o “minicococo”. Allo stato attuale, pertanto, rimangono, a parere di chi scrive, di difficile individuazione le eventuali collaborazioni per le quali possa trovare applicazione la modalità di calcolo del premio nei termini sopra evidenziati.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

L’INAIL specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time è necessario calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

(6)

Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, l’imponibile orario (euro 100,26 : 8), giornaliero (euro 30.076,80 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Retribuzione convenzionale oraria 12,53 (*)

giornaliera 100,26 (**)

mensile 2.506,40

* per arrotondamento del valore di € 12,5325 (€ 100,26 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 100,256

SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva annua, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale sono rispettivamente euro 16.195,20 e euro 30.076,80.

GUIDA COMPLETA ALLA COMPILAZIONE DEL CEDOLINO PAGA

La presente pubblicazione:

fornisce un’analisi dettagliata di tutte le voci contenute nella busta paga di un lavoratore dipendente, sia dal punto di vista fiscale che previdenziale,

è strutturata in apposite sezioni dedicate all’analisi dello sviluppo del cedolino paga (aspetti generali) e delle particolarità per i dipendenti:

del settore edile,

del settore dello spettacolo,

del settore agricolo,

assunti come dirigenti,

assunti come apprendisti nel settore Terziario,

giornalisti.

Il testo contiene inoltre:

numerosi esempi pratici di compilazione della busta paga,

un’apposita sezione dedicata all’analisi degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta in sede di accantonamento e tassazione del Trattamento di Fine Rapporto, nonché alla gestione della previdenza complementare ed al ruolo del TFR quale forma di finanziamento della previdenza stessa;

un approfondimento sulla gestione del Bonus 80 euro e sull’erogazione mensile del TFR maturando (Qu.I.R.).

Da quest’anno, infine, è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle operazioni di conguaglio 730 con numerosi esempi di compilazione della busta paga in funzione delle diverse casistiche che si possono presentare.

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