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Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

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C O M U N E D I A L L E G H E

C O N S I G L I O C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 34

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE: “L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” (FUNZIONE FONDAMENTALE EX. ART. 19 DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO IN LEGGE 135/2012). MODIFICA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI FRA COMUNI E UNIONE MONTANA AGORDINA.

______________________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

DE BIASIO SIRO X DA TOS VALERIO X

DELL'OLIVO FRANCESCO X PINIE' DAINA X

FASSA MARCO X DE BERNARDIN GIOVANNI PAOLO X

GAIARDI GIAN LUCA X RUDATIS ALESSANDRO X

BELLENZIER SABRINA X BALDISSERA PAOLA X

DE TONI FRANCESCO X

Il Segretario Comunale Michela Scanferla assiste alla seduta.

Il Sindaco Siro De Biasio , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Siro De Biasio

Il Segretario Comunale F.to Michela Scanferla

(2)

Il Sindaco ricorda che l’ultima modifica fatta alla convenzione in essere con UMA era stata fatta per prorogare il termine di scadenza della stessa.

Ora, in considerazione delle grosse difficoltà che si sono riscontrate nel portare avanti il servizio con l’attuale appalto, si sta valutando se sia opportuna una diversa forma di gestione del servizio. Con la modifica odierna si da quindi facoltà all’UMA di decidere se proseguire con un nuovo appalto o invece se affidare la gestione in house, aderendo ad una società (la Valpe di Sedico). Se si andrà in questa direzione è previsto anche il passaggio ad una raccolta porta a porta anche per le frazioni di rifiuto della plastica e della carta.

Ricorda che questi passaggi si rendono necessari anche in attesa che diventi operativo il nuovo ATO rifiuti, per il quale è stato sottoscritto molto recentemente l’atto costitutivo.

Non essendoci interventi si passa alla votazione, a seguito della quale

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:

- l’Unione Montana Agordina (già Comunità Montana Agordina, nel prosieguo “Unione Montana” o “Unione”) gestisce dall’anno 1993 il servizio raccolta rifiuti per conto dei 16 Comuni dell’Agordino con le modalità definite da apposita convenzione (nel prosieguo

“Convenzione”), da ultimo modificata con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 56 del 30.11.2015, e recepita con delibera del Consiglio dell’Unione Montana Agordina n. 15 del 26.05.2016; con durata fino al 31.12.2022;

- con decorrenza 01.01.2013 i 16 Comuni dell’Agordino hanno delegato all’Unione Montana Agordina la gestione associata della funzione inerente “ l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” (funzione fondamentale ex art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;

- la Conferenza dei Sindaci dell’Unione Montana Agordina, in data 28.01.2015, ha espresso parere favorevole in ordine allo sviluppo ed all’implementazione delle attuali modalità di espletamento del servizio rifiuti, finalizzate alla risoluzione delle criticità riscontrate e ad ottenere un ulteriore miglioramento in qualità e quantità della raccolta differenziata, da attuarsi con l’introduzione (tra l’altro) della raccolta domiciliare anche per le frazioni carta e plastica/lattine;

- la medesima Conferenza, in data 14.06.2016, muovendo da alcune criticità emerse nel corso dell’attuale appalto, ha espresso l’esigenza di valutare, in conformità alla vigente normativa (art. 34, co. 20, Decreto Legge 179/2012 e art. 2 Direttiva 2014/23/UE) che prescrive una valutazione comparativa tra tutte le ipotesi gestionali previste e consentite dall’ordinamento europeo (ossia, esternalizzazione contrattuale, partenariato pubblico privato e autoproduzione del servizio), non solo la prosecuzione del servizio rifiuti – in scadenza il prossimo 31.12.2016 - mediante un nuovo appalto, ma anche i modelli gestionali alternativi appena ricordati;

- nel giugno 2016 si è formalmente costituito, in conformità ed in attuazione della legge regionale 31.12.2012, n. 52 (recante “ Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ”), l’Ente di governo del servizio rifiuti nel bacino ottimale

“Belluno” ricomprendente tutti i Comuni della Provincia di Belluno (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014) e denominato Consiglio di Bacino Dolomiti;

RILEVATO che la situazione del bacino rifiuti bellunese appare, ad oggi, in generale frammentata e diversificata a livello sia di organizzazione del servizio operativo che di scelte gestionali e di finanziamento del servizio (tributo piuttosto che entrata patrimoniale);

(3)

RILEVATO che invece nell’Agordino, grazie alla delega all’Unione Montana Agordina della funzione Rifiuti, si è raggiunta una omogeneità di organizzazione e gestione del servizio che ha consentito il raggiungimento di buoni risultati ambientali;

RITENUTO che l’accentramento in un solo soggetto pubblico, l’Unione Montana, di tutte le competenze comunali in materia di regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti faciliti e renda più efficace ed efficiente (grazie ad una visione completa del servizio, delle sue problematiche e delle sue potenzialità) l’esercizio delle predette competenze, sia nell’attuale fase di transizione istituzionale dei comuni nel Consiglio di Bacino Dolomiti, sia successivamente in sede di esercizio da parte del predetto Consiglio delle sue competenze di regolazione del servizio rifiuti e in particolare di elaborazione della nuova pianificazione d’ambito nel bacino bellunese;

DATO ATTO che si rende necessario modificare la vigente Convenzione nel senso di riconoscere all’Unione Montana Agordina, all’interno della citata delega di funzione, fatte comunque salve le competenze nel neo costituito Consiglio di Bacino Dolomiti, la piena titolarità dell’esercizio associato di regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e del suo corrispettivo (tributario e/o patrimoniale) nel territorio dell’Unione, nelle more dell’affidamento a regime del servizio da parte del predetto Consiglio;

VISTO lo schema di nuova Convenzione che recepisce le modifiche di cui al punto precedente ( allegato sub “A” alla presente deliberazione);

VISTA la legge 28 settembre 2012, n. 40 “ Norme in materia di Unioni montane ” (pubblicata sul BUR Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei Comuni montani;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della presente proposta di delibera;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 7 Votanti 7 Astenuti 0 Favorevoli UNANIMI

Contrari 0

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Convenzione regolante i rapporti fra Comuni e Unione Montana Agordina relativa alla gestione associata della funzione inerente:

“l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” (funzione fondamentale ex . art. 19 del decreto legge n. 95/2012) allegata sub “A” alla presente deliberazione, che modifica e sostituisce la vigente Convenzione di pari oggetto;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti 7 Votanti 7 Astenuti 0 Favorevoli UNANIMI

Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

(4)

C O M U N E D I A L L E G H E

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE:

“L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” (FUNZIONE FONDAMENTALE EX. ART. 19 DEL D.L.

95/2012, CONVERTITO IN LEGGE 135/2012). MODIFICA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI FRA COMUNI E UNIONE MONTANA AGORDINA.

PARERE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole , in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:

Alleghe, li 24/10/2016 IL RESPONSABILE

Dario Franceschini

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C O M U N E D I A L L E G H E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/10/2016

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE: “L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI” (FUNZIONE FONDAMENTALE EX. ART. 19 DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO IN LEGGE 135/2012). MODIFICA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI FRA COMUNI E UNIONE MONTANA AGORDINA.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 28/10/2016 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D.

Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 28/10/2016

Il Segretario Comunale Michela Scanferla

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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE INERENTE:

“L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI E/O CORRISPETTIVI PATRIMONIALI”.

MODIFICA VIGENTE CONVENZIONE

PREMESSO che:

 l’Unione Montana Agordina (già Comunità Montana Agordina, nel prosieguo “Unione Montana” o “Unione”) gestisce dall’anno 1993 il servizio raccolta rifiuti per conto dei 16 Comuni dell’Agordino con le modalità definite da apposita convenzione (nel prosieguo

“Convenzione”), da ultimo modificata con deliberazione di questo Consiglio comunale n. __

del __.__.2015, e recepita con delibera del Consiglio dell’Unione Montana Agordina n. 15 del 26.05.2016; con durata fino al 31.12.2022;

- con decorrenza 01.01.2013 i 16 Comuni dell’Agordino hanno delegato all’Unione Montana Agordina la gestione associata della funzione inerente “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” (funzione fondamentale ex art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;

- la Conferenza dei Sindaci dell’Unione Montana Agordina, in data 28.01.2015, ha espresso parere favorevole in ordine allo sviluppo ed all’implementazione delle attuali modalità di espletamento del servizio rifiuti, finalizzate alla risoluzione delle criticità riscontrate e ad ottenere un ulteriore miglioramento in qualità e quantità della raccolta differenziata, da attuarsi con l’introduzione (tra l’altro) della raccolta domiciliare anche per le frazioni carta e plastica/lattine;

- la medesima Conferenza, in data 14.06.2016, muovendo da alcune criticità emerse nel corso dell’attuale appalto, ha espresso l’esigenza di valutare, in conformità alla vigente normativa (art. 34, co. 20, Decreto Legge 179/2012 e art. 2 Direttiva 2014/23/UE) che prescrive una valutazione comparativa tra tutte le ipotesi gestionali previste e consentite dall’ordinamento europeo (ossia, esternalizzazione contrattuale, partenariato pubblico privato e autoproduzione del servizio), non solo la prosecuzione del servizio rifiuti – in scadenza il prossimo 31.12.2016 - mediante un nuovo appalto, ma anche i modelli gestionali alternativi appena ricordati;

- nel giugno 2016 si è formalmente costituito, in conformità ed in attuazione della legge regionale 31.12.2012, n. 52 (recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”), l’Ente di governo del servizio rifiuti nel bacino ottimale “Belluno” ricomprendente tutti i Comuni della Provincia di Belluno (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014) e denominato Consiglio di Bacino Dolomiti;

RILEVATO che la situazione del bacino rifiuti bellunese appare, ad oggi, in generale frammentata e diversificata a livello sia di organizzazione del servizio operativo che di scelte gestionali e di finanziamento del servizio (tributo piuttosto che entrata patrimoniale);

RILEVATO che invece nell’Agordino, grazie alla delega all’Unione Montana Agordina della funzione Rifiuti, si è raggiunta una omogeneità di organizzazione e gestione del servizio che ha consentito il raggiungimento di buoni risultati ambientali;

RITENUTO che l’accentramento in un solo soggetto pubblico, l’Unione Montana, di tutte le competenze comunali in materia di regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti faciliti e renda più efficace ed efficiente (grazie ad una visione completa del servizio, delle sue problematiche e delle sue potenzialità) l’esercizio delle predette competenze, sia nell’attuale fase di transizione istituzionale dei Comuni nel Consiglio di Bacino Dolomiti, sia successivamente in sede di esercizio da parte del predetto Consiglio delle sue competenze di regolazione del servizio

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DATO ATTO che si rende necessario modificare la vigente Convenzione nel senso di riconoscere all’Unione Montana Agordina, all’interno della citata delega di funzione, fatte comunque salve le competenze nel neo costituito Consiglio di Bacino Dolomiti, la piena titolarità dell’esercizio associato di regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e del suo corrispettivo (tributario e/o patrimoniale) nel territorio dell’Unione, nelle more dell’affidamento a regime del servizio da parte del predetto Consiglio;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. __ del ________ che approva la Convenzione a tal fine necessaria;

VISTA la legge 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul BUR Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei Comuni montani;

TUTTO ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto

L’Amministrazione comunale di ___________, unitamente alle altre 15 (quindici) Amministrazioni dei Comuni dell’Agordino, conferma all’Unione Montana Agordina l’esercizio associato della funzione inerente: “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” (funzione fondamentale ex art. 19, comma 1, lettera f), del D.L. 95/2012, nel proseguo anche semplicemente “Funzione”), fatte comunque salve le competenze del neo-costituito Consiglio di Bacino Dolomiti ai sensi della legge regionale 31.12.2012, n. 52 e fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6 - le competenze di regolazione e governo del servizio rifiuti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, ossia:

 L’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;

 La scelta della forma di gestione;

 La determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;

 L’affidamento della gestione ed il relativo controllo.

Art. 2 – Finalità e contenuti della Convenzione

Il Comune di ……… e l’Unione Montana si impegnano a svolgere in maniera associata la regolazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione del relativo tributo e/o corrispettivo patrimoniale, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

La gestione associata persegue l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari gestionali e tariffarie, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materia di competenza del servizio di gestione delle attività di riscossione del tributo e/o del corrispettivo patrimoniale del servizio R.S.U.

La Funzione viene gestita dall’apposito ufficio associato, che provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Tale ufficio sarà composto da personale messo a disposizione dall’Unione ed eventualmente da personale distaccato dai Comuni sulla base di appositi disciplinari organizzativi. Esso opererà presso l'Unione Montana e se del caso presso i Comuni.

Viene inoltre ribadito l’impegno a perfezionare l’attività di standardizzazione delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso. Resta confermato che i provvedimenti adottati all’interno della gestione associata hanno effetti per i singoli Comuni partecipanti.

(8)

La delega comprende l’esercizio delle competenze di cui al precedente articolo 1 in ordine all’intero servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, qui precisandosi che tra esse sono ricomprese anche le seguenti attività:

a) l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come definiti all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 nelle forme consentite dalla vigente normativa europea e nazionale in tema di servizi di interesse economico generale a rete di rilevanza economica nonché, nell’ipotesi di affidamento in house providing, l’esercizio in forma congiunta da parte di tutti i comuni dell’Unione del controllo analogo sul soggetto partecipato;

b) l’avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui al punto a), compresa la scelta dei siti o delle piattaforme di conferimento non espressamente indicate dall’Autorità di Bacino;

c) la legittimazione a sottoscrivere con i Consorzi di Filiera le convenzioni locali attuative dell’Accordo Quadro ANCI CONAI in conformità alle regole poste dallo stesso Accordo Quadro. L’Unione Montana, in relazione alle soluzioni gestionali adottate, potrà esercitare in proprio le suddette facoltà oppure delegare a terzi la stipula delle predette convenzioni e/o la riscossione dei corrispettivi da cessione sul mercato. Ai fini di tali operatività, l‘Unione Montana assume il ruolo di produttore/detentore dei rifiuti, così come definito all’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

d) la gestione dei rapporti con l’Autorità di bacino ed altri soggetti preposti alla pianificazione ed al controllo dell’attività;

e) la gestione, nelle forme previste dall’ordinamento, della banca dati presso la quale vengono conferiti tutti i dati relativi alle utenze, alle tipologie ed al numero di contenitori distribuiti, agli svuotamenti effettuati, alle quantità conferite, ecc., nonché l’elaborazione dei dati per l’applicazione della tariffa, tributaria ovvero patrimoniale, da richiedere agli utenti del servizio: la tariffa elaborata dall’Unione, a parità di servizio, è unica per ciascun comune. Nel caso di finanziamento a mezzo di tassa, le tariffe sono altresì deliberate dai singoli comuni dell’Unione.

f) la scelta della forma di finanziamento del servizio (tassa ovvero entrata patrimoniale/corrispettiva), la sua regolamentazione e l’approvazione, per quanto di competenza, delle tariffe agli utenti;

g) l’adozione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. 267/2000, del Regolamento dell’Unione Montana Agordina per la disciplina della tariffa corrispettiva e/o dello schema di regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Si precisa infine che, nell’ipotesi di introduzione della tariffa rifiuti corrispettiva, l’apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio tributi dovrà intendersi, relativamente alla Ta.Ri., cessata di diritto (art. 1353 c.c.) con decorrenza pari a quella dell’introduzione della predetta tariffa.

Art. 3 – Obblighi degli enti in convenzione

Al fine di consentire all’Unione Montana l’esercizio associato della Funzione i Comuni deleganti:

- si impegnano a fornire all’Unione Montana tutti i dati necessari ovvero tutte le banche dati in loro possesso e gli aggiornamenti periodici (in formato gestibile dal programma utilizzato dall’Unione Montana) per facilitare l’attività di verifica;

- si obbligano ad adottare, per quanto di competenza, gli atti normativi generali e regolamentari, proposti dall’Unione Montana, necessari per l’esercizio associato della funzione;

- si impegnano a comunicare eventuali costi residuali da loro sostenuti ed attinenti al servizio rifiuti entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e comunque entro il termine concordato in sede di Conferenza dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori.

L’Unione, nel perseguimento del principio della separazione tra attività di regolazione e di gestione, elabora criteri omogenei per l’eventuale proseguimento di attività residuale attinente al servizio rifiuti da parte dei comuni;

I Comuni, se richiesto dall’Unione, rendono disponibile all’Unione e/o al Gestore del servizio un

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ART. 4 - Riscossione del tributo e/o della tariffa corrispettiva

L’Unione Montana provvede, nelle forme consentite dall’ordinamento nazionale, alla gestione e riscossione, sia in fase volontaria che coattiva, della tassa comunale sui rifiuti.

In regime di Tariffa corrispettiva (oggi art. 1, comma 668, legge 147/2013), invece, la riscossione delle tariffe compete al Gestore del servizio.

ART. 5 – Forme di consultazione e Conferenza dei Sindaci

Ferme restando le competenze del Consiglio dell’Unione, i Comuni aderenti concordano di convocare almeno due volte all’anno la Conferenza dei Sindaci o loro delegati, per indirizzare e seguire le attività dell’ufficio.

Sarà compito della Conferenza esprimere uno specifico parere in ordine ai criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni dell’ufficio di Piano stesso, quale sintesi delle proposte/rilievi espressi da ciascun comune.

ART.6 – Durata dalla convenzione

La presente Convenzione ha effetto dal 01.10.2016 fino al 31.12.2027.

Per le attività di competenza del Consiglio di Bacino Dolomiti di cui al precedente articolo 1, la presente convenzione cessa di diritto allorché tale Consiglio, divenuto operativo, ne disponga l’avocazione a sé. Alla scadenza essa potrà essere prorogata o rinnovata, secondo la vigente normativa. Sono fatte salve le modifiche e/o gli aggiornamenti che potranno derivare da normative comunitarie, nazionali o regionali.

ART. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Il Sindaco Il Presidente

del Comune di ____________ dell’Unione Montana Agordina ____________________________ ____________________________

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