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Avv. Francesco Rinaldi Tel./Fax Via Tasso n. 428 bis, Napoli

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Academic year: 2022

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(1)

Avv. Francesco Rinaldi Tel./Fax 081.5452997 Via Tasso n. 428 bis, 80127 Napoli francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it

All’Ecc.mo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Istanza per la pubblicazione di Avviso sul sito web

dell’Amministrazione ai fini di notifica a mezzo pubblici proclami

Per l’Avv. Corrado Grande (c.f. GRNCRD54C27F839Y), nato a Napoli, il 27/03/1954, residente in Napoli, Via Morghen n. 155, rappresentato, difeso e domiciliato, come in atti, dall’Avv. Francesco Rinaldi (RNLFNC73P11F839U;

francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it), il quale elegge domicilio digitale presso il proprio indirizzo di pec francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it, il quale indica il seguente numero di fax 081.5452997

Nel ricorso rgn. 1934/2021, promosso contro: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in p.l.r.p.t.; Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in p.l.r.p.t.; Commissione di Esame del Bando di Concorso n. 6/2016, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 1812 del 19.7.2016, in p.l.r.p.t. E nei confronti di Avv. Carmine Ruggiero; Avv. Domenico Bello.

Premesso che

1) Con ricorso in appello notificato in data 12/02/2021, e depositato in data 04/03/2021, il ricorrente, Avv. Corrado Grande, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, giudizio rgn. 1934/2021, la sentenza del T.a.r. Lazio Roma, sez. II bis, n. 9190/2020 e, con essa, i seguenti atti: 1) delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV, del 19 febbraio 2019, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria, Concorsi, in data 21.2.2019, che, rettificando la precedente delibera di approvazione della graduatoria n. 1049 del 22.5.2018, approva la graduatoria definitiva di cui agli Allegati tabulati “Elenco A-graduatoria” ed “Elenco A/bis graduatoria Bolzano”, del concorso per la copertura di 461 posti di Giudice Tributario (di cui 8 riservati alla provincia di Bolzano), di cui al bando di concorso n. 6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 461) e relativi allegati (spec. Allegato A graduatoria); 2) ove occorra, i successivi atti: Delibera di convocazione dei vincitori del concorso per i posti di giudice tributario, e modalità di svolgimento (Bando n. 6/2016), n. 244 del 22.2.2019;

Elenchi di convocazione dei vincitori pubblicati del 27.2.2019; del residuo posti al termine delle convocazioni, in data 18.3.2019, 19.3.2019 e 26.3.2019; delle sedi rimaste disponibili dopo Firmato digitalmente da: Francesco Rinaldi

Motivo: firma digitale Data: 15/03/2021 10:23:07

MEF - CPGT - Prot. 5488 del 15/03/2021 - E

(2)

le convocazioni del 27.3.2019, pubblicate in data 9.4.2019; ove occorra, della precedente rettificata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, del 22 maggio 2018, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria, Concorsi, in data 5.6.2018 (e sostituita dalla gravata delibera del 21.2.2019, dianzi indicata), con la quale è stata approvata la graduatoria per la copertura di 202 posti di Giudice Tributario di cui al bando di concorso n.

6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 461); del bando n. 6 del 2016, in G.U., 4^ serie speciale, del 5.8.2016, n. 62, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per il ricorrente; dell’Avviso (e relativi n. 6 allegati) e del verbale del 23.5.2017 della Commissione Esaminatrice bando 6/2016 (cui l’Avviso reca riferimento), pubblicati sul Sito della Giustizia Tributaria n data 13.6.2018, specialmente punti nn. 4, 5 e 6, nella parte in cui, erroneamente interpretando il bando, ledono gli interessi del ricorrente (in riferimento al doppio punteggio per l’attività professionale); di tutte le operazioni concorsuali, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti ulteriori e l’assunzione in servizio degli aventi diritto; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere correttamente rivalutato ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l’effetto, ad essere utilmente collocato in graduatoria tra i vincitori

2) Il procedimento è stato iscritto in appello con rgn. 1934/2021.

3) Contestualmente al deposito del ricorso in appello in data 04/03/2021, il ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

4) L’Ecc.mo Sig. Presidente della Sez. V del Consiglio di Stato, con decreto n. 329/2021, dell’08/03/2021, ha accolto l’istanza, così provvedendo:

«(…) Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza di autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami depositata dall’appellante in data 4 marzo 2021, contestualmente a ricorso;

P.Q.M. Si autorizza alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità espletate in primo grado, previa notifica ad almeno un controinteressato. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2021. Il Presidente Francesco Caringella».

***

Ciò premesso, l’Avv. Corrado Grande, come dianzi rappresentato, difeso e domiciliato, PROPONE ISTANZA

affinché Codesta Ecc.ma Amministrazione - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sul proprio sito web, provveda immediatamente alla pubblicazione dell’Avviso ordinato dal Consiglio di Stato, con l’esposto decreto;

(3)

l’istante, inoltre, rappresenta che:

1) l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Consiglio di Stato in Sezione Giurisdizionale Roma, Sez. V, ed il numero di registro generale del procedimento per il quale si procede è il 1934/2021;

2) il ricorrente è l’Avv. Corrado Grande (c.f. GRNCRD54C27F839Y), nato a Napoli, il 27/03/1954, residente in Napoli, Via Morghen n. 155;

3) l’Amministrazione intimata è: Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in p.l.r.p.t.; Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in p.l.r.p.t.; Commissione di Esame del Bando di Concorso n. 6/2016, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 1812 del 19.7.2016, in p.l.r.p.t.;

***

4) il testo integrale del ricorso in appello è il seguente:

«ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEZIONE GIURISDIZIONALE – ROMA

ATTO DI APPELLO

Con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Per l’Avv. Corrado Grande (c.f. GRNCRD54C27F839Y), nato a Napoli, il 27/03/1954, residente in Napoli, Via Morghen n. 155, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Francesco Rinaldi (RNLFNC73P11F839U;

francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it), il quale elegge domicilio digitale presso il proprio indirizzo di pec francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it, ove chiede effettuarsi ogni comunicazione o notificazione, ed indica il seguente numero di fax 081.5452997

CONTRO

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in p.l.r.p.t.;

- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in p.l.r.p.t.

- Commissione di Esame del Bando di Concorso n. 6/2016, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 1812 del 19.7.2016, in p.l.r.p.t.;

E NEI CONFRONTI DI - Avv. Carmine Ruggiero;

- Avv. Domenico Bello; e altri.

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

(4)

della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, Sez. II bis, n.

9190/2020, del 13/08/2020, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo;

e, di conseguenza, per l’annullamento: della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV, del 19 febbraio 2019, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria, Concorsi, in data 21.2.2019, che, rettificando la precedente delibera di approvazione della graduatoria n. 1049 del 22.5.2018, approva la graduatoria definitiva di cui agli Allegati tabulati

“Elenco A-graduatoria” ed “Elenco A/bis graduatoria Bolzano”, del concorso per la copertura di 461 posti di Giudice Tributario (di cui 8 riservati alla provincia di Bolzano), di cui al bando di concorso n. 6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 461) e relativi allegati (spec. Allegato A graduatoria); ove occorra, dei successivi atti: Delibera di convocazione dei vincitori del concorso per i posti di giudice tributario, e modalità di svolgimento (Bando n. 6/2016), n. 244 del 22.2.2019; Elenchi di convocazione dei vincitori pubblicati del 27.2.2019; del residuo posti al termine delle convocazioni, in data 18.3.2019, 19.3.2019 e 26.3.2019; delle sedi rimaste disponibili dopo le convocazioni del 27.3.2019, pubblicate in data 9.4.2019; ove occorra, della precedente rettificata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV, del 22 maggio 2018, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria, Concorsi, in data 5.6.2018 (e sostituita dalla gravata delibera del 21.2.2019, dianzi indicata), con la quale è stata approvata la graduatoria per la copertura di 202 posti di Giudice Tributario di cui al bando di concorso n. 6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 461); del bando n. 6 del 2016, in G.U., 4^ serie speciale, del 5.8.2016, n. 62, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per il ricorrente;

dell’Avviso (e relativi n. 6 allegati) e del verbale del 23.5.2017 della Commissione Esaminatrice bando 6/2016 (cui l’Avviso reca riferimento), pubblicati sul Sito della Giustizia Tributaria n data 13.6.2018, specialmente punti nn. 4, 5 e 6, nella parte in cui, erroneamente interpretando il bando, ledono gli interessi del ricorrente (in riferimento al doppio punteggio per l’attività professionale); di tutte le operazioni concorsuali, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti ulteriori e l’assunzione in servizio degli aventi diritto; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere correttamente rivalutato ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l’effetto, ad essere utilmente collocato in graduatoria tra i vincitori

FATTO

(5)

1. – Come precisato anche in prime cure, si premette che questo giudizio segue altro giudizio (rgn. 10566/2018), deciso in prime cure con la Sentenza nr. 5462/2019, impugnata dinanzi a Codesto Ecc.mo Collegio, giudizio rgn. 10299/2019, relativa alla precedente graduatoria del concorso rettificata nelle more della decisione del primo giudizio.

Ciò si rappresenta anche al fine di porre all’Ecc.mo Collegio istanza di riunione e/o trattazione congiunta, sussistendone ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, di questo giudizio all’altro suindicato giudizio rgn. 10299/2019.

2. – Venendo ai fatti di causa, il ricorrente, Avv. Corrado Grande, ha partecipato al Concorso pubblico per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, di cui al bando n. 6/2016, adottato con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria n. 1812/1V/2016.

In data 28.10.2016, a mezzo racc. n. 15089897021-8, ha inoltrato istanza di partecipazione al detto concorso per titoli, utilizzando il modello pubblicato e contenente le dichiarazioni richieste e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà.

In particolare, in conformità e secondo quanto richiesto dal bando, ha dichiarato, tra l'altro, di aver svolto le seguenti attività valutabili ai sensi della tabella E del D.lgs. n. 545/1992, precisamente:

1) Avvocato, con iscrizione all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1983 a tutto il 30.10.2016;

2) dipendente della Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla via S. Lucia n.

81, con qualifica inferiore a primo Dirigente dal 1.9.1981 a tutto il 30.10.2016.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 22 maggio 2018, ha adottato la delibera n. 1049/2018/IV, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria il 5.06.2018, con la quale ha approvato la graduatoria, di cui agli allegati tabulati, del concorso per la copertura di n. 202 posti di giudice tributario, di cui n. 7 riservati ai candidati in possesso del requisito del bilinguismo per la sede di Bolzano, oggetto di scorrimento, inizialmente sino alla posizione n. 454, oggi sino alla posizione n. 461. Delibera n. 1049/2018 gravata dal ricorrente con ricorso rgn. 10566 del 2018, in fase di decisione, e successivamente rettificata dalla delibera qui gravata n. 243/2019/IV, del 21.2.2019.

Al candidato Gentile Antonio, ultimo vincitore, collocatosi al posto n. 195 in graduatoria, con 33,75 punti (giusta delibera n. 1049 del 5.6.2018, ora al posto n. 194), è subentrato, con la gravata delibera n. 243 del 21.2.2019 (di rettifica della delibera n. 104, il candidato Luigi Barbieri, con analogo punteggio di 33,75.

(6)

Il ricorrente, con la gravata delibera n. 1049 del 5.6.2018, veniva collocato al posto n. 3331, con complessivi punti 12,25; ora, con la gravata delibera n. 243 del 21.2.2019, è collocato in posizione ulteriormente deteriore al n. 3352, con il medesimo punteggio. I punti vengono così suddivisi (utilizzando la legenda pubblicata in uno alla graduatoria):

1) Lett. D – DIPENDENTI PUBBLICI - servizio prestato quale dipendente pubblico punti 8,75;

2) lett. G – ABILITAZIONI (abilitazione all’insegnamento e alla professione di Avvocato) punti 3,50.

Con deliberazione n. 1196/2018/I-IV, del 26 giugno 2018, pubblicata sul detto Sito il 3.7.2018, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria , prendeva atto che alla data del 31.03.2018 si erano resi vacanti ulteriori posti di giudice tributario nelle sedi già individuate nel concorso di cui al Bando n. 6/2016, per cui provvedeva alla copertura di ulteriori 259 posti vacanti, mediante scorrimento della graduatoria definitiva degli idonei, come risulta anche dall'Avviso pubblicato sul Sito il 2.7.2018.

Il candidato ultimo vincitore (Paolozzi Mario), a seguito dello scorrimento, risulta collocato al posto 453 con punti 27,00 (cui sono da aggiungere gli 8 posti riservati alla provincia di Bolzano).

Si evidenzia che il Consiglio di Presidenza, al fine di sanare gli errori nella formazione della graduatoria del concorso, forniva istruzioni in merito alla presentazione (da parte dei candidati erroneamente valutati, quali il ricorrente ed in merito al “doppio punteggio” per attività professionale), istanze in autotutela, da inoltrarsi all'Ufficio Concorsi, come da avviso pubblicato il 13.6.2018, con allegata documentazione e schema dell'istanza in autotutela (in atti).

All'Avviso – che muove rinvio al verbale del 23.5.2017, sono allegati, tra l'altro, i seguenti documenti, di cui il ricorrente, al pari del verbale suddetto, ha preso conoscenza soltanto al momento della loro pubblicazione in data 13 giugno 2018; precisamente, e per ciò che qui direttamente interessa si pone l’attenzione, in particolare, sui seguenti allegati:

1) il n. 1, analisi dei criteri concorso esterno – dal verbale del 23.5.2017 della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016;

2) il n. 4, tabella valutazione attività sovrapposte;

3) il n. 6, tabella E allegata al Decreto legislativo 30.12.1992, n. 545, di attribuzione dei punteggi.

Ove si consideri che per effetto dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati è previsto un punteggio di 0,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, al ricorrente non sono stati attributi punti 17,00, che, ove legittimamente, aggiunti a quelli già riconosciuti di 12,25,

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determinano la corretta attribuzione in favore del ricorrente del punteggio complessivo a punti 29,25 (anziché di 12,25), collocando, dunque, il ricorrente in posizione utile in graduatoria tra i vincitori (precisamente, tra la posizione 345 e 349, su 461 vincitori).

Il punteggio complessivo, ingiustamente ed illegittimamente, non riconosciuto al ricorrente dalla Commissione di Concorso ammonta, dunque, a punti 17,00.

In ogni caso, in denegata ipotesi e a tutto voler concedere, in linea gradata e con riserva di impugnativa, al ricorrente andrebbe attribuito quanto meno il punteggio maggiore tra l’attività di lavoro dipendente e quella di avvocato svolta in contemporanea dal 22.2.1983 al 30.10.2016 pari a 17,00, per cui il punteggio complessivo dovrebbe essere quanto meno pari a 20,75 (0,25 punti per lavoro dipendente anno 1982 + 17,00 punti per attività di avvocato e 3,50 per l’abilitazione all’insegnamento e all’esercizio della professione forense), ricollocando il ricorrente in ben diversa posizione utile in graduatoria (rispetto a quella erroneamente ed attualmente attribuita), anche ai fini del già avvenuto scorrimento.

Con la delibera n. 243/2019/IV, del 21.2.2019, di rettifica della precedente delibera n.

1049/2018, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria definitiva, confermando le medesime violazioni ai danni del ricorrente, avendo erroneamente applicato i criteri di valutazione di cui al bando, nei termini dianzi precisati.

Il candidato Luigi Barbieri, ultimo vincitore, collocatosi al posto n. 195 in graduatoria, otteneva 33,75 punti, prima dello scorrimento (con lo scorrimento, come indicato, l’ultimo vincitore assunto è Paolozzi Mario, collocato al posto 453 con punti 27,00).

Il ricorrente è collocato al posto n. 3352, con complessivi punti 12,25, suddivisi, come dianzi precisato utilizzando la legenda pubblicata in uno alla graduatoria:

1) Lett. D – DIPENDENTI PUBBLICI - servizio prestato quale dipendente pubblico punti 8,75;

2) lett. G – ABILITAZIONI (abilitazione all’insegnamento e alla professione di Avvocato) punti 3,50.

Inoltre, in riferimento alla posizione del ricorrente è da osservare, ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dei gravati atti, che, come risulta dal Certificato dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 4.7.2018, in atti, il ricorrente dal 22.2.1983 al 30.11.1998 è stato iscritto nell'Albo Ordinario (pertanto, secondo la stessa prospettazione dell’Amministrazione, gli spetta il doppio punteggio); e solo dal 1.12.1998 è transitato nell'Elenco Speciale a seguito di concorso, ed è tuttora in servizio presso l’Avvocatura Regionale, come da Certificato di servizio funzioni esperto avvocato del ricorrente, rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania, Ufficio Avvocatura Regionale del 7.12.2018, prot. n. 779710, in atti.

(8)

Al ricorrente certamente spetta il doppio punteggio per il suddetto periodo dal 22.2.1983 al 30.11.1998, secondo quanto, peraltro e contrariamente alle avverse deduzioni, è confermato dal riferimento al Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, prodotto in atti da questa difesa e sul quale si tornerà in prosieguo, e cui pone riferimento anche la difesa erariale.

3. – Con ordinanza n. 18/2020, del 09/01/2020, l’Ecc.mo Tribunale adito in prime cure autorizzava alla notifica per pubblici proclami, disponendo, altresì, incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione: «ritenuto necessario, altresì, ordinare in via istruttoria all’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio con memoria, di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se antecedente, una dettagliata relazione sui fatti di causa e, in particolare, sulle ragioni della mancata valutazione dei titoli reclamati dal ricorrente, alla luce dei previsti criteri di valutazione, meramente trascritti nella citata memoria senza tuttavia declinarli in concreto con la fattispecie in esame».

L’ordinanza, unitamente all’istanza per la notifica a mezzo pubblici proclami ed alla ulteriore documentazione a tal fine necessaria, veniva ritualmente notificata all’Amministrazione e la prova dell’avvenuta notifica, con l’allegata documentazione, veniva depositata in giudizio dall’odierno appellante.

Alcuna documentazione è stata versata in atti dall’Amministrazione secondo quanto richiesto con la suindicata ordinanza istruttoria.

4. – La gravata decisione ha, ingiustamente, respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze dell’odierno appellante «come già ritenuto nella sentenza nr. 5462/2019, che gli argomenti ulteriormente dedotti (con particolare riguardo, come si vedrà, alla questione della validità della certificazione di iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati) non inducono a rimeditare. Deve, pertanto, innanzitutto ribadirsi che il cumulo dei punteggi relativi ai periodi sovrapposti di attività ricomprese nella stessa categoria professionale è escluso nella procedura concorsuale in esame, in applicazione delle previsioni dell’art. 6, comma 2, lett. g del bando di concorso, assumendo una valenza meramente esemplificativa le casistiche richiamate in detta disposizione. Va condiviso altresì il tema difensivo dell’Avvocatura, laddove evidenzia che il particolare status rivestito dagli avvocati incardinati nelle amministrazioni pubbliche è stato oggetto di specifica considerazione da parte dell’amministrazione sin dal 2000 (tanto che, nell’atto denominato “Criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al d. lgs. n. 545 del 1992”, oggetto di pubblicazione sin dal 2001, alla lett. “O” espressamente si dispone che: «L’attività svolta dagli Avvocati dell’INPS, dell’INAIL o delle Avvocature Municipali deve essere considerata soltanto “attività alle dipendenze della P.A.”»). Tale criterio muove dalle particolari connotazioni dell’attività svolta dagli avvocati incardinati, assumendo pregnanza, pur con i vincoli derivanti dalla doverosa osservanza dei criteri di autonomia ed indipendenza nell’espletamento delle funzioni di competenza, lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione, la quale è, peraltro, tenuta al rimborso delle somme versate dal dipendente per il

(9)

pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati»; prosegue la decisione, «del tutto ragionevolmente, dunque, si è esclusa l’ammissibilità del cumulo dei punteggi venendo in rilievo, in tali fattispecie, non già lo svolgimento di due distinte attività bensì unicamente di quella prestata in qualità di dipendente dell’amministrazione, con la precisazione che le deroghe rispetto alla disciplina generale in materia di dipendenti pubblici sono espressamente previste dalla legge a specifici fini di volta in volta considerati, tra i quali non consta affatto l’ammissibilità di una generale duplicazione nel senso preteso dal ricorrente. Il criterio sopra richiamato, indicato alla lett. “O” dei criteri approvati sin dal 2001, inoltre, deve essere interpretato estensivamente, in conformità al canone di ragionevolezza ed in funzione della garanzie di parità di trattamento tra i candidati, nel senso del carattere meramente esemplificativo del riferimento a specifici enti ed amministrazioni recato nella formulazione del criterio, trovando quest’ultimo applicazione certa nel caso in cui, come nella fattispecie, venga in rilievo l’attività prestata da un avvocato dipendente dell’amministrazione regionale. Correttamente, quindi, la commissione esaminatrice ha riconosciuto al ricorrente il punteggio spettante per l’attività svolta alle dipendenze dell’amministrazione, doverosamente escludendo più che un cumulo di punteggi una inammissibile duplicazione degli stessi».

Inoltre, «il secondo profilo dedotto in subordine risulta anche trattato dalla sentenza richiamata, nella quale si è ritenuto che in “relazione alla pretesa riferita all’attribuzione del punteggio per l’attività di avvocato asseritamente svolta con iscrizione all’albo ordinario (dal 22.2.1983 al 30.11.1998), dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente (all. 3 e 6 delle produzioni documentali del 25 settembre 2018) e precipuamente dalla domanda di partecipazione alla procedura e dall’atto di inquadramento della Regione Campania emerge lo svolgimento di attività lavorativa dipendente presso amministrazioni pubbliche sin dal 1 settembre 1981, circostanza, questa che, in considerazione del regime generale delle incompatibilità definito dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e della omessa dimostrazione della compatibilità delle predette attività, esclude la fondatezza della pretesa.”. Nell’odierno giudizio, la difesa di parte ricorrente ha profuso un maggiore sforzo difensivo a sostegno di tale tesi, argomentando in ordine alla validità ed efficacia probatoria – ai fini della censura – della certificazione rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, secondo cui dal 1983 il ricorrente è stato iscritto all’Albo Ordinario. Nonostante lo sforzo profuso, si tratta di argomento la cui infondatezza va ulteriormente confermata. In assenza di prove di attività professionale vera e propria (quali fatture, mandati, copie di atti legati all’esercizio defensionale e così via; prove pienamente ammissibili nell’odierno giudizio, a fronte di una specifica deduzione difensiva dell’Avvocatura) ed in assenza di titoli dell’Amministrazione che abilitassero il dipendente all’esercizio della professione (con specifico riferimento al regime applicabile tempo per tempo al rapporto di lavoro del ricorrente, ad esempio con riferimento al regime antevigente rispetto al dlgs 29/1993 e simili, anche questi necessari per dimostrare in concreto il legittimo esercizio della professione nel periodo di tempo considerato), la mera circostanza che il ricorrente sia stato iscritto (sia pure per un così lungo periodo di tempo) presso l’Ordine degli Avvocati nell’Albo Ordinario, contemporaneamente alla dipendenza da un’Amministrazione pubblica nei ruoli della quale era inquadrato

(10)

non equivale ad affermare che l’interessato abbia altresì effettivamente esercitato l’attività professionale, così da pretenderne il riconoscimento – ai fini della prima domanda o della subordinata del maggior punteggio tra i due – e la modifica della graduatoria». Osserva la decisione, «né può prospettarsi il diritto ad un maggior punteggio per la sola “iscrizione all’Albo”; infatti, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense è oggetto di altra voce di punteggio (attribuito). Mancando la prova del primo, non può logicamente sostenersi neppure la pretesa al maggior punteggio tra esercizio della professione ed attività di dipendente della PA.».

Essa è erronea e/o illegittima e va annullata e/o riformata da Codesto Ecc.mo Collegio alla stregua dei seguenti

M O T I V I DI IMPUGNAZIONE

I. – Error in procedendo et in iudicando – Erronea ricostruzione dei fatti e violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento – Vizio di motivazione – Omessa pronuncia e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione di censure rilevanti e decisive del giudizio – Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali in materia: d.gs. 31.12.1992, n. 545 smi, spec. art 7 (modif. dal d.lgs.

24.9.2015 n. 156), art. 9 (modif. dall'Art. 39, co. 2, d.l.. n. 98 del 2011, conv. l. 15.7.2011, n. 111); della Tabella "E" allegata al d.lgs. 545/1992 contenente "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie” – Violazione e falsa applicazione della lex specialis, del Bando n. 6/2016 (spec. art. 6, lett. g) – Violazione della legge regionale della Campania n. 4 del 15.3.2011 smi, artt. 1 ss. (spec. art. 1, co. 43) – Violazione e falsa applicazione del d.lgs 1578/1923 smi, artt.

1 ss. – Violazione e falsa applicazione dell'Accordo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti delle Regioni, artt. 1 ss. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10, L. 241/1990 e smi – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria e di motivazione, della lesione delle garanzie partecipative, sproporzionalità – Contraddittorietà manifesta – Eccesso di potere giurisdizionale – Sviamento (del giusto procedimento), perplessità, irragionevolezza, illogicità manifesta – Incongruenza – Ingiustizia manifesta – Mancata ponderazione di elementi rilevanti – Violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3, 35 e 97 Cost.) – Fondatezza dei motivi del ricorso di prime cure.

I. 1. – Il Tar ha fondato la sua decisione su erronei presupposti in fatto e diritto, disattendendo, non fondatamente, ogni argomentazione dell’odierno appellante. La decisione è viziata e va riformata, al lume delle considerazioni che di seguito si espongono.

(11)

Evidenti le violazioni dei criteri di legge e della lex specialis in cui è incorsa l’Amministrazione e, con essa, la gravata decisione, atteso che il d.lgs. n. 545 del 1992, al Capo 1, nel disciplinare i criteri di nomina dei giudici tributari innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nell’ambito della tabella "E" allegata al detto decreto legislativo, detta con chiarezza

“i criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie”. A seconda del titolo di servizio, viene indicato il punteggio spettante per anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

Nel caso in esame, per l'attività professionale di "avvocato" viene previsto un punteggio di 0,50 per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi; per l'attività di dipendente dello Stato di altre Pubbliche Amministrazioni, un punteggio di 0,25 per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Dalla lettura sia del citato d.gs. n. 545/1992 vigente, sia della Tabella dei criteri di valutazione (All. E) risulta, dunque, che non sono stabiliti limiti all'attribuzione di distinti punteggi per lo status di dipendente pubblico e di avvocato. In effetti, la norma, non avendo posto divieti nell'attribuzione di punteggi per le dette due attività esercitate in contemporanea per la gran parte del periodo dichiarato, ha voluto, con chiarezza, valorizzare tali distinte attività, che certamente determinano un arricchimento del bagaglio culturale e professionale del candidato (avvocato e dipendente pubblico) a Giudice Tributario.

Al ricorrente andava, quindi, riconosciuto il punteggio di Avvocato: attività esercitata dal 22.2.1983 al 30.11.1998, con iscrizione nell'Albo Ordinario, e dal 1.12.1998 ad oggi, nell'Elenco Speciale, in quanto da tale data anche avvocato dipendente della Regione Campania. Come dianzi ricostruito, illegittimamente l’Amministrazione non ha inteso attribuire al ricorrente punti 17,00 che, aggiunti a quelli riconosciuti di 12,25, avrebbero determinato la corretta attribuzione in favore del ricorrente del punteggio complessivo a punti 29,25 (anziché di 12,25), collocandolo in posizione utile in graduatoria tra i vincitori. Ed in denegata ipotesi, comunque andrebbe attribuito il doppio punteggio nel periodo in cui l'avv. Grande è stato iscritto nell'Albo Ordinario degli Avvocati e, quindi, complessivi punti 24,75 (punti 4,25 per lavoro dipendente + 17 punti per attività di avvocato + 3,50 per l’abilitazione all’insegnamento e all’esercizio della professione forense) ovvero il punteggio maggiore tra l’attività di lavoro dipendente e quella di avvocato svolta in contemporanea dal 22.2.1983 al 30.10.2016 pari a 17,00, per cui il punteggio complessivo dovrebbe essere quanto meno pari a 20,75 (0,25 punti per lavoro dipendente anno 1982 + 17,00 punti per attività di avvocato e 3,50 per l’abilitazione all’insegnamento e all’esercizio della professione forense), ricollocando il ricorrente in ben diversa posizione utile in graduatoria.

(12)

Al riguardo, è da porre in evidenza che l'attività di Avvocato è protetta anche dalla Legge Regionale Campania 15 marzo 2011 n. 4 smi, art. 1, co. 43, che ha istituito il ruolo professionale di avvocato: “(…) E’ istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E’ condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati (…)”. In particolare, si rileva che gli avvocati degli enti pubblici, rivestono un doppio status di lavoratori dipendenti e di professionisti avvocati, che li differenzia dagli altri dipendenti pubblici (si ribadisce che gli avvocati della Regione Campania hanno un ruolo distinto da quello dei funzionari amministrativi dell'Ente) e sono assoggettati anche alla disciplina dettata dalla legge professionale (Art. 3, comma 4, lettera b) del R.D.L 27 novembre 1933, n, 1578), per effetto degli Accordi Nazionali di Lavoro di categoria e delle successivi leggi dello Stato intervenute in materia.

I. 2. – Entrambe le dette attività sono autonomamente valutabili per l'esercizio della funzione di giudice tributario, come, peraltro, testualmente stabilisce la lex specialis, art. 6, lett. g del bando n. 6 del 2016, ai fini dell’attribuzione del punteggio: “g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce “Attività Professionali” di cui alla “tabella E”, dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata)”.

La “Tabella E” è altrettanto chiara:

“Attività professionali:

- ragioniere e perito commerciale 0,25

- notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile 0,50”.

Quanto sopra esposto trova conferma anche nelle ulteriori disposizioni contenute nella lex specialis di cui al Bando n. 6/2016. Ci si riferisce, in particolare, alle ulteriori disposizioni previste nell’ambito dell’art. 6 cit., che non omettono di precisare:

- al punto 2 lett. a), che i candidati devono indicare i periodi di progressione di carriera secondo lo schema riportato nella Tabella "E" allegata al D.Lgs 54511992;

- al punto 2 lett. c) che gli avvocati devono dichiarare sia l'iscrizione che la relativa abilitazione professionale;

- al punto 2 lett. d) che i dipendenti pubblici devono indicare la relativa qualifica rivestita e la sede di lavoro;

- segue il citato punto 2 lett. g).

(13)

In definitiva, sia nel Bando n. 6/2016, che nel citato d.lgs. n. 545/1992 e allegata tabella E, non vi è alcuna disposizione che vieta il cumulo del punteggio previsto per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato con quella di dipendente pubblico. Anzi, al contrario, laddove è stato ritenuto necessario è stato espressamente previsto, come dimostrano, con chiarezza e determinazione, gli esempi stessi riportati alla lett. g) del bando, non affatto casuali.

La Tabella E, difatti, distingue le macro-categorie di attività, pubbliche o private, il cui punteggio, ove svolte contemporaneamente, non è cumulabile (1) Magistrato ordinario o equiparato e “sotto attività” elencate e non cumulabili; 2) Attività professionali e “sotto attività” non cumulabili, dianzi riportate ed oggetto di esempio specifico; 3) Docente e attività sotto elencate: 4) dipendente dello Stato o di altre amministrazioni e attività sotto elencate).

Per intenderci, ove il bando avesse inteso escludere la cumulabilità del punteggio tra avvocato e dipendente pubblico avrebbe dovuto espressamente stabilirlo, senza, cioè, sotto distinzioni all’interno delle “macrocategorie”, come, invece, ha, testualmente e favorevolmente, effettuato ed in direzione della cumulabilità ed attribuzione del doppio punteggio (per valorizzare, come detto, alcune distinte professionalità pubblico/private).

In caso di divieto, non v’è chi non veda come fosse stato sufficiente stabilire, appunto, un divieto generale e di cumulabilità o doppi punteggi per il caso di contestuali attività eventualmente svolte dal candidato.

I. 3. – Ad ulteriore sostegno, ove ve ne fosse necessità, della fondatezza della richiesta di attribuzione del maggior punteggio dell’odierno appellante e, dunque, della illegittimità dei gravati provvedimenti e dei criteri adottati dalla commissione giudicatrice (di cui al gravato verbale del 23.5.2017), in violazione di legge ed in contrasto con gli atti della lex specialis di concorso, si consideri la violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione da parte della commissione, laddove, al punto 16, del suddetto verbale del 23.5.2017, diversamente che per l’Avvocato di ente pubblico quale il ricorrente, al Ragioniere dipendente iscritto all'Albo vengono attribuiti entrambi i punteggi.

Nel senso della illegittimità dei gravati provvedimenti e, con essi, della gravata decisione, per l’erronea valutazione del punteggio oggetto di contestazione richiesto dal ricorrente, si rinvia, altresì, ai criteri per l’applicazione dei punteggi previsti dalle Tab E) ed F) allegate al d.lgs. 545/92, approvati nelle sedute del 19/9/2000, 31/10/2000, 7/11/2000 e 19/12/2000, di cui al prodotto Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 2001, v. spec. pp. 73 e 74, laddove, al fine della corretta valutazione del punteggio spettante a coloro che si trovino nella posizione del ricorrente, è previsto soltanto l’obbligo di indicazione del periodo di effettivo esercizio, come correttamente dichiarato e certificato dall’odierno appellante in sede di concorso (Lett. L); v.

anche la lett. O), circa l’attività di avvocato alle dipendenze di ente pubblico).

(14)

I. 4. – Inoltre, in riferimento alla posizione del ricorrente è da osservare, ad ulteriore dimostrazione della illegittimità dei gravati atti, che, come risulta dal Certificato dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 4.7.2018, in atti, il ricorrente dal 22.2.1983 al 30.11.1998 è stato iscritto nell'Albo Ordinario (pertanto, secondo la stessa prospettazione dell’Amministrazione, gli spetta il doppio punteggio); e solo dal 1.12.1998 è transitato nell'Elenco Speciale a seguito di concorso, ed è tuttora in servizio presso l’Avvocatura Regionale, come da Certificato di servizio funzioni esperto avvocato del ricorrente, rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania, Ufficio Avvocatura Regionale del 7.12.2018, prot. n.

779710, in atti.

Al ricorrente certamente spetta il doppio punteggio per il suddetto periodo dal 22.2.1993 al 30.11.1998, secondo quanto, peraltro e contrariamente alle avverse deduzioni, è confermato dal riferimento al Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, prodotto in atti da questa difesa e sul quale si tornerà in prosieguo, e cui pone riferimento anche la difesa erariale.

Non può essere condivisa, al riguardo, la parte motiva della gravata sentenza, nella parte in cui respinge il ricorso in «assenza di prove di attività professionale vera e propria (quali fatture, mandati, copie di atti legati all’esercizio defensionale e così via (…) ed in assenza di titoli dell’Amministrazione che abilitassero il dipendente all’esercizio della professione (…) la mera circostanza che il ricorrente sia stato iscritto (sia pure per un così lungo periodo di tempo) presso l’Ordine degli Avvocati nell’Albo Ordinario, contemporaneamente alla dipendenza da un’Amministrazione pubblica nei ruoli della quale era inquadrato non equivale ad affermare che l’interessato abbia altresì effettivamente esercitato l’attività professionale».

Al riguardo, si rileva che a pag. 2 della domanda di partecipazione al Concorso (doc. n. 17, in allegato al ricorso in prime cure, come da foliario), il ricorrente ha dichiarato di aver svolto l’attività di Avvocato dal 22.2.1983 al 30.10.2016, e detta dichiarazione è stata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e non è stata formalmente contestata dall’amministrazione nè è stata chiesta la prova dell’effettivo esercizio dell’attività; infatti, il Giudice di primo grado ha ribadito «che il cumulo dei punteggi relativi ai periodi sovrapposti di attività ricomprese nella stessa categoria professionale è escluso nella procedura concorsuale in esame, in applicazione delle previsioni dell’art. 6, comma 2, lett. g del bando di concorso, assumendo una valenza meramente esemplificativa le casistiche richiamate in detta disposizione».

Ne consegue che il TAR, in assenza di una formale richiesta dell’amministrazione di fornire la prova dell’effettivo esercizio della dichiarata attività di avvocato, non poteva porre il presunto mancato esercizio dell’attività a fondamento della decisione e, quindi, rigettare il ricorso in «assenza di prove di attività professionale vera e propria» da parte del ricorrente.

Senza considerare che la documentata permanenza nell’Albo Ordinario e poi in quello Speciale, è condizionata all’esercizio dell’attività professionale, pena la cancellazione.

(15)

Inoltre, né nella domanda, né successivamente l’amministrazione ha chiesto di fornire la prova che l’attività professionale, svolta nello stesso periodo in cui il ricorrente era dipendente pubblico, era stata autorizzata.

Senza inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. l’appellante, deposita certificato della Cassa Forense, del 14.9.2020, dal quale risulta la ricongiunzione dei redditi ai fini previdenziali e pensionistici ed è testualmente riportato: «si precisa che gli anni oggetto di trasferimento relativi a periodi di iscrizione alla Cassa sono dal 01.01.1984 al 31.12.1998 (15 anni) e che i relativi contributi versati non sono stati utilizzati o liquidati in suo favore”, con allegato prospetto dei contributi anno per anno versati alla Cassa per tutto il periodo di iscrizione all’Albo ordinario, con i relativi interessi. Deposita, altresì, la nota 24.4.1997 n. 6061 della Regione Campania Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, con la quale, in accoglimento dell’istanza, il rapporto di lavoro del ricorrente viene trasformato da rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale al 50%. Tali documenti vengono depositati per fugare ogni dubbio in ordine all’effettivo esercizio di “attività professionale vera e propria”.

Ne consegue che l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, con la corresponsione degli oneri anche di Cassa forense relativi, unitamente alla prodotta documentazione, costituiscono prova certa ed inequivoca dell’esercizio della professione.

Risulta, pertanto, dimostrato dai suindicati documenti e, in particolare dal prodotto Certificato dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 4.7.2018, in atti, che il ricorrente dal 22.2.1983 al 30.11.1998 è stato iscritto nell'Albo Ordinario (pertanto, secondo la stessa prospettazione dell’Amministrazione, gli spetta il doppio punteggio); e solo dal 1.12.1998 è transitato nell'Elenco Speciale a seguito di concorso, ed è tuttora in servizio presso l’Avvocatura Regionale.

Si allega, altresì, l’autorizzazione del 24.4.1997, n. 6061, dell’Amministrazione Regione Campania alla trasformazione «dal g. 1 maggio 1997, da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo parziale», al fine dello svolgimento della professione di avvocato nel rispetto delle regole di riferimento.

E’, dunque, evidente l’erroneità ed illegittimità delle valutazioni e dei criteri, gravati, della commissione esaminatrice, in quanto in violazione di legge ed in contrasto con la lex specialis di concorso.

II. – Error in iudicando et in procedendo – Erronea ricostruzione dei fatti e violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento – Vizio di motivazione – Omessa pronuncia e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione di censure rilevanti e decisive del giudizio – Violazione e falsa applicazione di legge: d.gs.

31.12.1992, n. 545 smi, spec. art 7 (modif. dal d.lgs. 24.9.2015 n. 156), art. 9 (modif.

(16)

dall'Art. 39, co. 2, d.l.. n. 98 del 2011, conv. l. 15.7.2011, n. 111); della Tabella "E" allegata al d.lgs. 545/1992 contenente "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie” – Violazione e falsa applicazione della lex specialis, del Bando n. 6/2016 (spec. art. 6, lett. g) – Violazione della legge regionale della Campania n. 4 del 15.3.2011 smi, artt. 1 ss. (spec. art. 1, co. 43) – Violazione e falsa applicazione del d.lgs 1578/1923 smi, artt. 1 ss. – Violazione e falsa applicazione dell'Accordo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti delle Regioni, artt. 1 ss. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10, L. 241/1990 e smi – Difetto di attribuzione e competenza – Eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione della par condicio e disparità di trattamento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Lesione delle garanzie partecipative – Contraddittorietà manifesta – Sviamento – Perplessità – Irragionevolezza ed Illogicità manifesta – Incongruenza – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3 e 97 Cost.) – Mancata ponderazione di elementi rilevanti – Violazione del principio di immutabilità ed immodificabilità della lex specialis di concorso – Non mero chiarimento, bensì chiarimento interpretativo modificativo (rettifica) della lex specialis di concorso, introduttivo di nuovi criteri di valutazione, in contrasto con la lex specialis di concorso medesima di cui al bando 6/2016 – Violazione del legittimo affidamento anche in relazione all’interpretazione delle statuizioni del bando di concorso – Violazione della regola della interpretatio contra proferentem (art. 1370 cod. civ.) – Fondatezza dei motivi del ricorso di prime cure – Difetto di motivazione al limite dell’omessa pronuncia.

In ragione di quanto precede ed in aggiunta, si osservi ancora che discende, altresì, la illegittimità/nullità, anche per difetto di attribuzione e competenza, dell'impugnato verbale della Commissione esaminatrice del 23 maggio 2017, richiamato nell’avviso del 13.6.2018, in quanto la Commissione esaminatrice non ha il potere di introdurre limitazioni o divieti non previste né dal d.gs. n. 545/1992 e allegata Tabella E, nè dal Bando n. 6/2016, laddove al punto n. 4 ha, peraltro, così pure previsto: “l'attività svolta dagli avvocati dell'INPS, o delle Avvocature Municipali viene considerata attività alle dipendenze della P.A.: e al punto 6 ha così previsto: " Con riferimento agli avvocati di enti pubblici e/o privati che dichiarano la contemporanea attività di avvocati e lavoratori dipendenti, chiedendo il relativo punteggio, si puntualizza che deve essere valutata una sola attività in particolare, per quello che riguarda gli avvocati di enti pubblici, iscritti all'albo speciale, si conferma quanto deliberato nel 2000 sui

(17)

criteri di valutazione degli avvocati di enti pubblici, che pertanto debbono essere valutati come lavoratori dipendenti, nelle qualifiche rispettivamente rivestite )".

Al riguardo è da rilevare il difetto di motivazione della gravata decisone al limite dell’omessa pronuncia.

Attraverso il gravato verbale ed avviso, la Commissione del Concorso in esame, in difetto di potere, introduce, illegittimamente, una nuova disciplina contrastante con la legge e con il Bando, singolarmente denominata "analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016", con la quale, ai punti 4 e 6, introduce nuovi criteri di valutazione, peraltro, penalizzanti, escludenti e limitativi, senza alcuna motivazione e riferimento normativo. Incomprensibile è l'operato della Commissione Esaminatrice che dovrebbe agire nel rispetto della normativa citata e del bando, non avendo alcun potere di introdurre limitazioni di sorta.

Del resto non si comprende la ratio della previsione di cui al punto 6 laddove la Commissione Esaminatrice ritiene di attribuire il punteggio alla sola attività di lavoro dipendente (valutata con punti di 0.25 ad anno) e non a quella di avvocato (valutata con punti di 0,50 ad anno).

In tal modo, anche laddove il punteggio di avvocato risulti maggiore del punteggio di pubblico dipendente non dirigente. (0,50 al posto di 0,25) viene considerato il punteggio più basso. Sarebbe stato, quanto meno, più logico valutare delle due attività esercitate in contemporanea quella con il maggiore punteggio.

Difatti, a dispetto della terminologia utilizzata dall’Amministrazione ("analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016"), non ci si trova affatto dinanzi ad un semplice chiarimento interpretativo della lex specialis, bensì ad una radicale modifica o, ove si preferisca, rettifica del bando di concorso, in violazione di ogni regola e principio di riferimento in materia di immutabilità della legge speciale e generale in materia di pubblici concorsi (art. 97 Cost.).

L’amministrazione, attraverso gli atti della lex specialis, si è “autovincolata” (oltre a vincolare i concorrenti) al rispetto delle regole da essa stessa prefissate nel bando. L’Avviso del 13.6.2018 ed il verbale del 23.5.2018 configura, in tal senso, un “nuovo bando di concorso”, ma senza l’adozione di alcun atto preventivo, senza, cioè, nessuna comunicazione di avvio del nuovo procedimento di concorso con nuovi criteri di valutazione e, dunque, nuova procedura di concorso.

Appare evidente, dunque, la obiettiva e grave nullità/illegittimità dei gravati provvedimenti, nel presupposto dell’immodificabilità della legge speciale di concorso, predicato della immodificabilità della domanda di partecipazione al concorso e della sua irrevocabilità, oltre che del principio di par condicio e dell’essenza stessa della procedura ad evidenza pubblica.

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In riferimento a quanto in oggetto, la giurisprudenza si è sempre espressa affermando che, rispetto alle previsioni della lex specialis, “i chiarimenti auto-interpretativi (…) non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica;

esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi” ad opera dell’Amministrazione che bandisce il concorso (in argomento, sulla immodificabilità della legge di gara, v. Cons. Stato, Sez. V, 23.9.2014, n. 4441; Sez. III, 13.1.2016, n. 74; Sez. VI, 15.12.2014, n. 6154; Sez. III, 20.04.2015, n. 1993 e C.G.A.R.S., 12.8.2016. n. 271; TAR Lazio, Sez. III-quater, 17.2.2017, n. 2549; Consiglio di Stato, 19.1.2017, n. 222).

Inoltre, la deliberazione del Consiglio di Presidenza citata nell'impugnato punto 6 del verbale del 23.5.2017, pone una limitazione a tre categorie di avvocati pubblici, e cioè gli avvocati dell'INPS, dell'INAIL, e delle Avvocature Municipali, e nulla dice in merito agli Avvocati della Regione. Con buona pace dei principi di par condicio e non discriminazione.

III. – Error in iudicando et in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e smi – Eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di istruttoria e di motivazione – Irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, incongruenza manifesta – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3, 97 Cost.).

La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione” (così, T.A.R. Milano Lombardia sez. III 11 marzo 2010 n. 565; in senso conforme, T.A.R. Venezia Veneto sez. I 11 marzo 2010, n. 768). Ed ancora, “ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta” (T.A.R. Roma Lazio sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; in senso conforme, T.A.R. Napoli Campania sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; T.A.R. Firenze Toscana sez. I 19 gennaio 2010 n. 64).

“La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni;

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pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost.”

(Consiglio Stato sez. IV 30 novembre 2009 n. 7502; in senso conforme, Consiglio Stato sez.

IV 30 novembre 2009 n. 7502).

Macroscopica, dunque, nel caso specifico l’illogicità e l’erroneità fattuale della valutazione di non attribuzione del corretto e legittimo punteggio (di aggiuntivi n. 17 punti) in favore del ricorrente, stante l’inattendibilità del giudizio di non attribuzione del “doppio punteggio”, nei termini precisati, da parte dell’Amministrazione ed in favore del ricorrente. Evidente l’incongruenza e la violazione del bando, art. 6 lett. g e dl d.gs. n. 545 del 1992 ed allegata tabella E, inequivocabili, al riguardo, le descritte regole della legge speciale di concorso e della legge generale.

La commissione ha il dovere/potere di agire in conformità ed in esecuzione delle regole della lex specialis, non quello di introdurre inammissibili rettifiche e nuovi criteri di valutazione, peraltro in contrasto con il bando e senza alcuna giustificazione né motivazione.

Evidente l’assoluto difetto di motivazione, oltre alla altrettanto evidente contraddittorietà, erroneità, illogicità e carenza di motivazione della valutazione, il che rende sindacabile il giudizio della Commissione siccome arbitrario ed illegittimo. La carenza motivazionale, in casi quali quelli in esame, “non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni” (tra le tante, cfr., più di recente, Tar Lazio Roma, sez. I, n. 5357 del 6.5.2016).

IV. – Error in iudicando et in procedendo – Violazione e falsa applicazione degli artt.

26 cod. proc. amm. e 91 e 92 cod. proc. civ. – difetto di motivazione – ingiustizia manifesta – carenza dei presupposti

La sentenza impugnata merita, altresì, di essere annullata con riferimento alla statuizione sulle spese del giudizio, laddove condanna, ingiustamente, l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

La condanna è ingiusta ed ingiustificata, atteso che, nel caso in esame, sussistono tutti i «giusti motivi» di derivazione giurisprudenziale, tali da determinare la compensazione delle spese di lite, a cominciare dalla «dubbiezza della lite»; «l’obiettiva controvertibilità delle questioni di

(20)

diritto trattate»; «la loro peculiarità»; «il fatto che la causa verta su leggi di difficile interpretazione»; l’avvenuta compensazione delle spese in giudizi analoghi a quello in esame.

^^^

Istanza autorizzazione per pubblici proclami

Ecc.mo sig. Presidente, si rappresenta che, come avvenuto in prime cure, il presente ricorso viene, altresì, notificato ad almeno un «controinteressato» (nel caso in esame, due, Avv.ti Carmine Ruggiero e Domenico Bello). Si rivolge, sin da ora, ove utile o necessario, alla Ss.Vv.Ii.Ll.ma. istanza al fine di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito dell’Amministrazione, come già avvenuto in prime cure (giusta ordinanza n. 6646 del 208) in considerazione del copioso numero di «controinteressati» (oltre 3000).

Conclusioni

Accogliere l’appello, l’istanza di autorizzazione per pubblici proclami e l’istanza di riunione e/o trattazione congiunta di questo giudizio al giudizio rgn. 10299/2019, pendente presso Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, ed annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con le conseguenze di legge.

Il contributo unificato è di euro 975,00, trattandosi di pubblico impiego.

Il sottoscritto Avv. Francesco Rinaldi, difensore della ricorrente, dichiara che le copie informatiche utilizzate per la notifica a mezzo pec sono conformi all’originale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, data della notifica,

Avv. Francesco Rinaldi»

***

5) Il decreto del Presidente della V Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato, reso nel giudizio rgn. 1934/2021, con cui è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami reca il n. 329/2021, ed è stato emesso in data 08/03/2021; se ne riporta di seguito il testo integrale

«Pubblicato il 08/03/2021 N. 00329/2021 REG.PROV.PRES.

N. 01934/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

(21)

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2021, proposto da

Corrado Grande, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la Commissione di esame del bando di concorso n. 6/2016, non costituiti in giudizio;

nei confronti

dei signori Carmine Ruggiero e Domenico Bello, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.

09190/2020, resa tra le parti, concernente annullamento: della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV, del 19 febbraio 2019, pubblicata sul Sito della Giustizia Tributaria, Concorsi, in data 21.2.2019, che, rettificando la precedente delibera di approvazione della graduatoria n. 1049 del 22.5.2018, approva la graduatoria definitiva di cui agli Allegati tabulati “Elenco A-graduatoria” ed “Elenco A/bis graduatoria Bolzano”, del concorso per la copertura di 461 posti di Giudice Tributario (di cui 8 riservati alla provincia di Bolzano), di cui al bando di concorso n. 6 del 2016, nella parte in cui non indica tra i vincitori il ricorrente (graduatoria oggetto di scorrimento, ad oggi, sino alla posizione n. 461) e relativi allegati (spec. Allegato A graduatoria); atti presupposti conseguenti Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami depositata dall’appellante in data 4 marzo 2021, contestualmente a ricorso;

P.Q.M.

(22)

Si autorizza alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità espletate in primo grado, previa notifica ad almeno un controinteressato.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2021.

Il Presidente Francesco Caringella IL SEGRETARIO»

***

6) Elenco Controinteressati.

I controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso: segue elenco nominativo dei controinteressati (e si allega, ad ogni buon fine, alla presente istanza l’Elenco A – Graduatoria, pubblicata sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), con la precisazione che il ricorrente è collocato alla posizione n. 3352:

ELENCO CONTROINTERESSATI 1 ELIANTONIO MICHELE

2 GUADAGNO SABATO 3 MARTONE LUCIANO 4 ITRI OLGA MARIA 5 DI CARLO MAURIZIO 6 BONO ANTONIO 7 ROSELLI VINCENZO 8 DE CHIARA ALDO

9 SCHINAIA MARIO GIULIO

10 SCHILLACI SALVATORE GAETANO 11 CARONE CESARIA

12 TRINGALI CLAUDIO 13 RUSSO MICHELANGELO

14 DE LIETO VOLLARO MARIA LETIZIA 15 CAPUNZO RAFFAELLO

16 IERVOLINO ANTONIO 17 ALMIENTO COSIMO

18 DI MARCO BRUNO CARLO SEBASTIANO 19 SIBILIA ROSA

20 D'URSO ALFIO 21 LEOTTA ETTORE 22 SCALIA SALVATORE

23 D'ELIA ETTORE SALVATORE 24 D'URSO BRUNO

(23)

25 VIPIANA PIERA 26 RICCIO FRANCESCO 27 LARI SERGIO

28 SCARAMUZZA SALVATORE 29 SIRCHIA GIOVANNI

30 BUTTAFOCO ARDUINO 31 CANONICO CARMINE 32 LUBRANO CIRO CLAUDIO 33 DI GRAZIA FAUSTA

34 GORELLI CLAUDIO

35 ARCURI BRUNO ALFONSO PASQUALE 36 ARMENANTE ANNAMARIA

37 DONATIELLO GABRIELE 38 D'ALLURA GIUSEPPE MARIA 39 MONTALDI RAFFAELE 40 TAMPONI PAOLO

41 LUCREZI FRANCESCO MARIA 42 VILLANI GIANFRANCO

43 DOLCETTA UGO

44 PETRANGELO MICHELE 45 VIGNES VINCENZO 46 BONITO FRANCESCO 47 LUCAFO' FRANCO 48 CASORIA ANTONIO 49 DE MARCO NICOLA 50 CANTELMO ROSARIO 51 LABANCA GIUSEPPE 52 PANDOLFI CATELLO

53 DE VIRGILIIS GIOVANNA CARLA 54 NATOLI GIOACCHINO

55 BUSA VINCENZO 56 MAGALETTI NICOLA 57 DE LUCA GAETANO 58 DANIELE RODOLFO 59 AMENDOLA ADELAIDE 60 COPPA DARIA

61 MARINI ANGELA MARIA 62 MARCHIELLO ANTONIO 63 CAPOLUPO SAVERIO 64 GIARDINA ALBERTO 65 PACELLI ALBERTO 66 GAY LUIGI

67 PATANIA ELVIRA

68 CIAMPI FRANCESCO MARIA 69 MAGLIONE TOMMASO 70 OLIVA NICOLA

71 DI CARLO GIUSEPPE

72 DI CORRADO CORRADO DOMENICO 73 PREZIOSI RENATO

74 SACCONE ORESTE

(24)

75 RICCIO ALESSANDRO 76 PISCITELLO PAOLO 77 ROSSI GIUSEPPE

78 CASTALDI FRANCESCO 79 SERRA LUCINA

80 D'AMATO NICOLA 81 CHIEFFI LORENZO 82 GRECO RICCARDO 83 DELL'ATTI VITTORIO 84 DE FILIPPI MARIA LUISA

85 SAN GIORGIO MARIA ROSARIA 86 CIARAMELLA DOMENICO 87 LAPPONI STEFANO

88 LA ROSA CARMELA 89 MARCHETTI UGO

90 MARCHIO ANNA MARIA 91 PRIMICERIO DANIELA

92 BARBAGALLO SALVATORE CATINO 93 SCOTTI SERGIO

94 PASTENA VALTER 95 MONTINARO LUIGI 96 QUATRANO NICOLA 97 PAGLIARO MARIA LIBERA 98 BUCCARELLA PIERGIORGIO 99 PARRETTA VINCENZO 100 CONSOLI PIERINA

101 PILLITTERI COSTANTINO 102 DELLO PREITE ANNALEILA 103 VELLA GIUSEPPE

104 AMATO MICHELE 105 RINALDI VINCENZO 106 ODDONE MARIA TERESA 107 TATO' GAETANO

108 DE NICOLA SERGIO 109 DE PASCALIS MASSIMO 110 NAPOLI MAURIZIO 111 LATTI FRANCO 112 MERCANTI VALERIO 113 GIONGRANDI CARMELO 114 ANDREOZZI DONATO 115 TROTTA CARLO MARIA 116 BARRELLA ROSARIO 117 SALAMONE MAURIZIO 118 SCIAUDONE ANTONIO 119 DE NICTOLIS ROSANNA 120 LONGO GAETANO 121 APONTE ROBERTO 122 MANZO PASQUALE 123 CINTIOLI FULVIO 124 CASACCIA FABRIZIO 125 FABBRO MARIA LUISA 126 CASSANO FRANCESCO

(25)

127 SAELI STANISLAO 128 ACAGNINO MARIA 129 ALVINO FEDERICO 130 GERVASIO SABINO 131 PREDONZAN ERMANNO 132 ALOISIO GIOVANNI

133 RAIMONDO PROVVIDENZA 134 PANEBIANCO SALVATORE 135 ZENO MASSIMO

136 DAMMACCO CHIARA 137 CARDILLO MARIO 138 CANNAS MARIO 139 DE MASI ORONZO 140 FICHERA SALVATORE

141 DE SIMONE MARIA VITTORIA 142 TRAPE' MIRKO

143 DOCCINI ALESSANDRO 144 BARONE VITO

145 TRAVAGLINI ADOLFO 146 SPERONI MARIO

147 MAROTTA FRANCESCO 148 RICCIARDI ROBERTO 149 ORICCHIO ANTONIO 150 MAGRO MARIA BEATRICE 151 AULENTA MARIO

152 GIORGETTI MARIA CARLA 153 CAROPPO LUIGI

154 FERRO FRANCESCO 155 MALAGUTI RENATO 156 PERAGO CARMELA

157 SARACINO BIAGIO LORENZO 158 MAZZI MANUELA

159 RUSSO LUIGI ANTONIO 160 MELONI MARINA

161 VADALA' PAOLO GIUSEPPE SABINO 162 PONTE DAVIDE

163 PORCASI VINCENZO 164 SORANO ANGELO 165 CICLOSI MARIO 166 CUCULO ANTONIO 167 DI GIUGNO SALVATORE 168 RUFFO MARIO ROSARIO 169 MAZZA LUCIA

170 CASTROVINCI DARIO 171 XERRA NICOLO' 172 CARELLI NATALE 173 CARFAGNINI MAURO 174 D'AMBROSIO GIUSEPPE

175 FERRERO ROBERTO VITTORIO GIOVANNI 176 FOGLIAMANZILLO ANDREA

177 PERLINGIERI ALESSANDRO 178 FORTUNATO MICHELE

(26)

179 GIANI LOREDANA NADA ELVIRA 180 AQUINO VINCENZO

181 PICCARRETA SAVERIO 182 ADINOLFI ALDO 183 MUOLLO SERGIO 184 URSILLI EDUARDO 185 IMPECIATI LUIGI

186 RAITI GIOVANNI ANTONIO GIUSEPPE 187 CAPPELLO GIOVANNI

188 CALOBRISI LUIGI 189 GRECHI CATERINA 190 BLASI LUCA MARIA 191 POLI VITO

192 BUONADONNA GIUSEPPE 193 PARISOTTO RENZO

194 GENTILE ANTONINO 195 BARBIERI LUIGI 196 PETROLATI FRANCO 197 DE VITA ALBERTO

198 RANDAZZO FRANCESCO 199 DI GIOACCHINO ROSANNA 200 CIMMINO STEFANO

201 BETTI ROBERTO 202 SPINOSA GIUSEPPE 203 SARRAGIOTO GIANNI 204 MONTARULI SALVATORE 205 FANTINI ANDREA

206 MANZI CIRO

207 MACEROLLO NICOLA ANTONIO 208 AMBROSIO LUIGI

209 PULEO STEFANO

210 REBECCHI PAOLO LUIGI 211 GAGLIARDI GIUSEPPE 212 GARAFFA FILIPPO 213 NAVARRA IOLE

214 PISCITELLI GIOVANNI FAUSTO 215 PISCITELLI MARIO

216 GRASSI TOMMASO

217 CASAGRANDA FRANCESCO 218 RUBINO FRANCO ERNESTO 219 VIALE GIOVANNI

220 DE FRANCESCO FRANCESCO 221 IANNACONE CIRO

222 MARRA PAOLO

223 MANGIARACINA GAETANO 224 PERNA DANIELE

225 IACUZZO SALVATORE 226 MINICUCI ANTONINO 227 ACCONCIA RENATO

228 PROTOMASTRO GABRIELE 229 SAPORITI GIOVANNI 230 BANI ELISABETTA

(27)

231 POLITI FABRIZIO

232 COSCARELLA FRANCESCO 233 TESTA BRUNO

234 CAVALLARO MARIO 235 TOMO GIOVANNI 236 DI GENIO GIUSEPPE 237 GAMBARDELLA GIUSEPPE 238 PELLEGRINO GIOVANNI 239 TALARICO MARIO

240 MANISCALCO ANTONIO 241 DE ACUTIS STEFANIA 242 ZACCARDELLI MASSIMO 243 SPERANZA LILIANA

244 CAMMALLERI CALOGERO MASSIMO 245 FIMMANO' FRANCESCO

246 D'AVANZO VINCENZO 247 DI FLORIO VINCENZO 248 MADDALONI CIRO 249 MODENA MARCO

250 POLVERINO MARIA TERESA 251 PORCARO LIBERINO

252 ABBATTISCIANNI GIOVANNI 253 ANSALDI PIERO

254 ACAMPA MARIO 255 BIFULCO ANTONIO 256 MOSCARIELLO CESARE 257 GIANNETTA ALESSANDRO 258 LUPI PIERFRANCESCO

259 DE DOMENICO FRANCESCO 260 COSTANZO MASSIMO RICCARDO 261 LEOTTA FERDINANDO FRANCESCO 262 GARZULLI ROBERTO

263 BARBARINO IGNAZIA 264 ANGELONI MARIO MARCO 265 ATANASIO RICCARDO 266 BUCCARO ALFREDO 267 TERRIN GAETANO

268 SERRANO' MARIA VITTORIA 269 VISMARA PIER ADRIANO 270 DE SIMONE ALDO

271 ROMANO FRANCESCO 272 DE LUCA GIANNI 273 BOCCIA PATRIZIA 274 GAETA GIULIO 275 DI FALCO ALDO 276 NOSCHESE CLAUDIO

277 BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA 278 BERTOLUCCI STELLA

279 CIOFFI GIUSEPPE 280 NAVARRO MARIA 281 SPAMPINATO BIAGIO 282 MAGLIO ROBERTO

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