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AGGIORNAMENTONORMATIVO,ORGANIZZAZIONEDELLOSTUDIOPROFESSIONALE,SIMULAZIONI ANTIRICICLAGGIO

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(1)

WEBINAR

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo

1° dicembre 2020

ANTIRICICLAGGIO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ORGANIZZAZIONE

DELLO STUDIO PROFESSIONALE, SIMULAZIONI

(2)

Le principali novità normative (d.lgs. 125/2019; D.L.

76/2020)

L’organizzazione dello studio ai fini antiriciclaggio:

deleghe interne (organigramma)

diffusione della normativa/manualistica antiriciclaggio

formazione del personale

organizzazione degli adempimenti: adozione di procedure per l’autovalutazione,

l’adeguata verifica, la conservazione, la segnalazione di operazioni sospette e la comunicazione di violazioni all’uso del contante

Prima simulazione: valutazione del rischio

cliente/prestazione professionale (modulo AV1 allegato alle Linee Guida CNDCEC)

Seconda simulazione: autovalutazione del rischio (modulo AV0 allegato alle Linee Guida CNDCEC)

Terza simulazione: adeguata verifica, istituzione del fascicolo della clientela e controllo costante (moduli AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AV7, allegati alle Linee Guida CNDCEC)

Quarta simulazione: segnalazione di operazioni

sospette (verrà illustrato il funzionamento del sistema AS-SOS)

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Ordine dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili di Bergamo

1° dicembre 2020

(3)

LE PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

(D.LGS. 125/2019; D.L. 76/2020)

(4)

D. LGS. 125/2019 DI MODIFICA DEL D.LGS. 231/2007 (RECEPIMENTO

QUINTA DIRETTIVA)

D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

LE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 231/2007

(5)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

NUOVI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO («prestatori di servizi di portafoglio digitali» e soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte) POTERI DI ACCESSO DELLA GDF

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

TITOLARE EFFETTIVO

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

(6)

Si evidenzia l’introduzione, al comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, di una nuova lettera a-bis) che attribuisce al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza il potere di acquisire, anche attraverso i controlli

sull’osservanza della normativa

antiriciclaggio, “dati e informazioni”

presso i soggetti obbligati.

Appare evidente come tale previsione sia potenzialmente idonea a giustificare un’acquisizione indiscriminata di dati e informazioni anche non attinenti

all’ambito di pertinenza della normativa antiriciclaggio.

POTERI DI ACCESSO DELLA GDF

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

(7)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (1/2)

Con riferimento alle persone politicamente esposte (cosiddette

“PEP”) viene meglio precisato il concetto di titolarità congiunta.

Nel testo previgente, tra le PEP si ricomprendevano “le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari” (art. 1, co. 2, lett. dd), n. 3).

Nella versione aggiornata del decreto, si legge che la definizione attiene a quei soggetti che “detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti

giuridici, trust e istituti giuridici affini, ovvero che intrattengono

con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.

(8)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (2/2)

Viene esclusa l’adeguata verifica rafforzata “automatica” nel caso in cui le persone politicamente esposte agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni (art. 24, co. 5, lett. c).

Ai fini dell’adeguata verifica rafforzata, infatti, la qualifica di PPE

rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di

privato e non quando opera come organo dell’ente pubblico

ovvero agisce nell’esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti

dall’atto con cui è designato all’espletamento di un ufficio o allo

svolgimento di funzioni dell’ente medesimo.

(9)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Il D.Lgs. 125/2019 modifica il quinto comma dell’art. 24.

In base alla nuova formulazione della lettera a) l’adeguata verifica rafforzata si rende ora necessaria per i “rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio”, mentre in

precedenza la stessa era limitata ai “clienti residenti in Paesi

terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea”.

(10)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

TITOLARE EFFETTIVO

Nel nuovo art. 20, co. 6, si richiede al soggetto obbligato di specificare “le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4” dell’art. 20 (in pratica detenzione di partecipazioni

superiori al 25% di società, o del controllo della maggioranza dei voti in assemblea, o dei fondatori o dei beneficiari nelle fondazioni).

In questo modo si vuole disincentivare la possibile tendenza dei soggetti obbligati a identificare automaticamente negli amministratori il titolare effettivo dei loro clienti.

Tale criterio residuale, in altri termini, andrà utilizzato solo nei casi in cui gli

altri metodi non permettano l’individuazione del titolare effettivo facendo sì

che il soggetto obbligato conservi traccia delle verifiche effettuate.

(11)

IL D.LGS. 125/2019 (ATTUAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA UE)

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La lett. e-bis) dell’art. 25 co. 5 demanda al decreto MEF-MISE recante la disciplina del registro dei titolari effettivi – tuttora da emanarsi – anche la definizione delle modalità attraverso le quali i soggetti obbligati (compresi i professionisti) dovranno segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva consultabili nel predetto Registro e quelle acquisite nell’espletamento

dell’adeguata verifica della clientela.

Si rammenta che l’art. 21, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/07 statuisce che la

consultazione del Registro è uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti di adeguata verifica e che essa, ai sensi del successivo comma 7, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio/fdt cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Il comma 7-bis dell’art. 21 impone, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica

del titolare effettivo, l’acquisizione e la conservazione della prova dell’iscrizione del

titolare effettivo nei predetti registri, ovvero la conservazione di un estratto dei registri

idoneo a documentare tale iscrizione.

(12)

👉All’art. 1 co. 2 lett. n) del DLgs. 231/2007 vengono soppresse le parole “gli estremi del documento di identificazione”, di modo che questi ultimi non rientrano più nella nozione di “dati identificativi” individuata dal

legislatore ai fini antiriciclaggio.

👉All’art. 18 co. 1, che disciplina il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla lettera a) viene eliminato il riferimento al documento d’identità e ai documenti ad esso equipollenti, così che in base alla nuova formulazione della norma, l’identificazione del cliente (e dell’esecutore) e la verifica della sua identità avvengono

esclusivamente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 27: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E

DELL’IDENTITÀ DIGITALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI BANCARI.

IL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

(13)

👉All’art. 19 co. 1 lett. a), dedicato alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, al n. 2) riguardante i clienti in

possesso di un’identità digitale, il livello massimo di sicurezza precedentemente

richiesto è sostituito da un “livello di garanzia almeno significativo”, sempre all’interno del sistema di cui all’art. 64 CAD.

👉Alla lett. b) dell’art. 19, nel quale è disposto che la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi,

incertezze o incongruenze, prima della parola

“laddove” è inserito l’avverbio “solo”.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ART. 27: DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E

DELL’IDENTITÀ DIGITALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI BANCARI.

IL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

(14)

👉«Tale semplificazione riguarda esclusivamente i casi di verifica della clientela a distanza, per come questa è già consentita dalla legge, mentre è rimasta ferma e immutata la

previsione dell’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone l’obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del cliente».

REALE PORTATA DELLA SEMPLIFICAZIONE

( RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL D.L. 76/2020 )

IL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

(15)

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO AI FINI ANTIRICICLAGGIO

(16)

Deleghe interne

Diffusione della

normativa/manualistica AML

Formazione del personale

Organizzazione degli adempimenti:

adozione di procedure per l’autovalutazione, l’adeguata

verifica, la conservazione, le SOS e le comunicazioni al MEF

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO AI FINI ANTIRICICLAGGIO

(17)

17

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO RIFERIMENTI

DECRETO 231/2007

Autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio cliente/prestazione professionale Adeguata verifica della clientela

Adeguata verifica semplificata Adeguata verifica rafforzata Esecuzione da parte di terzi

Art. 15, 16 Art.17 Artt. 17-22

Art. 23 Artt. 24-25 Artt. 26-30

Conservazione dei dati Artt. 31-34

Segnalazione di operazioni sospette

Astensione Artt. 35-41

Art. 42

Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni all’art. 49 Art. 51

Comunicazioni oggettive Art.47

Adozione di procedure interne e formazione del personale Art. 16

Adempimenti degli Organi di controllo (qualora presenti) Art. 46

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO NEL DLGS. 231/2007

(18)

👉Individuazione della tipologia di adeguata verifica in base agli esiti della autovalutazione e della valutazione del rischio riciclaggio/fdt del cliente

👉Ottenimento di informazioni sull’identità del cliente, dell’esecutore, del titolare effettivo e sullo scopo della prestazione

👉Conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti

👉Svolgimento di un controllo costante nel tempo, nei limiti della prestazione professionale svolta

👉Valutazione della necessità di effettuare la SOS in base alle informazioni acquisite e agli indicatori di anomalia

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE PER L’ANTIRICICLAGGIO

(19)

L’adozione di procedure per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, in precedenza solo «suggerita», è divenuta oggi necessaria, ancorché in

modalità proporzionate all’attività, alle dimensioni e

alla complessità.

Il DLgs. 231/2007 ne prevede infatti l’adozione con riferimento ad una serie di obblighi, demandando l’emanazione delle

guidelines (regole tecniche) agli ordini professionali nel loro ruolo di organismi di

autoregolamentazione (art. 11, co. 2).

L’ADOZIONE DI PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

(20)

Sono “organismi di

autoregolamentazione”:

1) gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali

2) i consigli di disciplina

• elaborano regole tecniche

• promuovono e controllano il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti

• irrogano sanzioni disciplinari Gli organismi di

autoregolamentazione:

RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

(21)

- Regole Tecniche - Linee Guida

- Corso E-learning su Regole Tecniche - Piano di Formazione antiriciclaggio/fdt Strumenti forniti agli Iscritti per agevolare il

corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (autovalutazione del rischio, formazione, adeguata verifica dei clienti, conservazione) attraverso apposite procedure e metodologie

Strumenti forniti agli Ordini per:

- promuovere l’osservanza della normativa antiriciclaggio/fdt da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)

- controllare l’osservanza della normativa da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)

Piano di formazione antiriciclaggio/fdt e Corso E-learning su Regole Tecniche

Questionario per la rilevazione di dati e informazioni

IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI SVOLTA DAL CNDCEC

(22)

LE REGOLE

TECNICHE DEL CNDCEC:

• AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

• ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

• CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Gennaio 2019

DOCUMENTO

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni:

regole tecniche ai sensi dell art. 11, co. 2, del

d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25

maggio 2017, n. 90

(23)

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (STUDIO 1_2018_B)

“Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di

completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio,

mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo

inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) - che secondo la logica

gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento - contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma.

In questo caso siamo al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di

VALENZA GIURIDICA DELLE REGOLE TECNICHE

(24)

Il D.Lgs.

231/2007 fa riferimento più volte alle

«procedure»

ai fini di presidio

antiriciclaggio;

in particolare:

Art. 11: (…) Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili

dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione (…)

Art. 15: 1. (…) gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e

metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività. 2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (...)

Art. 16: I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 (…)

PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO: LE NORME DI RIFERIMENTO

24

(25)

Art. 2, co.2, D.Lgs. 231/2007

Le misure antiriciclaggio sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

I protocolli di comportamenti, le modulistiche e le metodologie sono declinati dai singoli soggetti obbligati, rispettando la normativa primaria (D.Lgs. 231/2007) e nel quadro della regolamentazione di categoria (Regole Tecniche). Le linee guida forniscono ausilio e suggerimento per l’applicazione pratica delle procedure.

Ne deriva che non può esistere un set rigido e preconfezionato di procedure standard valevole per ciascun tipo di struttura organizzativa.

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

(26)

LE PROCEDURE

Procedura : sequenza ordinata di operazioni da eseguire per raggiungere

un determinato scopo (ovvero quello di adempiere agli obblighi

AR)

Gli organismi di autoregolamentazione

dettano i criteri procedurali (Regole

Tecniche)

I soggetti obbligati adottano le procedure attenendosi alle Regole Tecniche (le Linee Guida rappresentano invece

suggerimenti ed esemplificazioni)

26

(27)

GLI AMBITI DI INTERVENTO

1. ORGANIGRAMMA – CONTROLLI INTERNI

2. AUTOVALUTAZIONE- GESTIONE E MITIGAZIONE

DEL RISCHIO

3. FORMAZIONE 4. ADEGUATA VERIFICA

5. CONSERVAZIONE 6. SOS -

UTILIZZO DEL CONTANTE

(28)

PROCEDURE E REGOLE TECNICHE

REGOLA

TECNICA ARGOMENTO

1 AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO 2 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

2.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE 2.1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO 2.1.3. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO 2.2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

2.3. ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA 2.4. ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA 2.5. ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA 2.6. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE 2.7. TITOLARE EFFETTIVO

3 CONSERVAZIONE

3.1. CONSERVAZIONE CARTACEA 3.2. CONSERVAZIONE INFORMATICA

3.3. CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI

28

(29)

MODULISTICA ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA CNDCEC

AV.0 Autovalutazione del rischio

AV.1 Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica AV.2 Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente

AV.3 Istruttoria cliente

AV.4 Dichiarazione del cliente

AV.5 Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007 AV.6 Dichiarazione di astensione del professionista

L’utilizzo sistematico di appropriata modulistica contribuisce a dimostrare l’adozione di procedure

LA MODULISTICA

(30)

Individuazione formale (ai fini anUriciclaggio):

q dei ruoli, dei compiU e delle responsabilità̀

q del personale incaricato dell’assolvimento degli obblighi

q di un sistema di deleghe interne e di eventuali direXve imparUte dal professionista a dipendenU e/o collaboratori desUnatari di incarichi

q di un luogo accessibile a tuYo il personale per la conservazione del «fascicolo di studio» (normaUva e della manualisUca interna)

q di misure di formazione del personale dipendente incaricato (e conservazione delle relaUve aYestazioni)

q di sistemi di controllo interni idonei a verificare il correYo adempimento degli obblighi anUriciclaggio

1. ORGANIGRAMMA - CONTROLLI INTERNI

30

(31)

ORGANIGRAMMA

q Struttura delle gerarchie e dei flussi informativi

q Individuazione e definizione della funzione antiriciclaggio, del Responsabile Antiriciclaggio e, se dovuta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 231/2007, del revisore indipendente

FUNZIONIGRAMMA

q Struttura dei compiti e responsabilità («chi fa cosa»)

q Procedure (individuazione della sequenza delle attività da svolgere)

1. ORGANIGRAMMA - CONTROLLI INTERNI

(32)

Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, nonché le azioni conseguenziali, è necessario che le procedure adottate siano motivate e tracciabili:

q la motivazione impone al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto;

q la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l’esito di ogni singola valutazione e, nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

1. ORGANIGRAMMA - CONTROLLI INTERNI

32

(33)

• AUTOVALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Artt. 15 e 16

D.Lgs. 231/2007

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Art. 17

D.Lgs. 231/2007

L’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo concepito dalla IV Direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di valutazione del rischio

Rischio inerente/

Rischio specifico del proprio

studio

2. AUTOVALUTAZIONE – GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

(34)

È opportuno che i Commercialisti si avvalgano, nell’organizzazione della propria attività professionale, di strumenti funzionali ad una corretta gestione del rischio, che comprendano:

1. la stesura di un “documento di autovalutazione”

(modulo AV.0 Linee Guida CNDCEC)

2. l’introduzione, nelle dinamiche dello Studio, di una procedura di profilatura del cliente (modulo AV.1 Linee Guida CNDCEC)

2. AUTOVALUTAZIONE – GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

34

Essendo differenti le tipologie di rischio che ciascuno studio fronteggia nel corso della propria attività, imporre un modello predefinito risulterebbe improprio e di scarsa

utilità. Pertanto saranno i professionisti stessi a definire le specificità della procedura da

adottare nel proprio studio, in modo da adeguare concretamente l’attività di profilatura

del cliente agli elementi di rischiosità cui possono essere esposti.

(35)

Organizzazione di studio

Autovalutazione e determinazione

del rischio residuo

Azioni per gestire/mitigare

il rischio

Conferma

organizzazione ovvero

Implementazione organizzazione

2. AUTOVALUTAZIONE – GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

(36)

2. AUTOVALUTAZIONE – GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO:

👉 Funzione antiriciclaggio

👉 Responsabile antiriciclaggio

👉 Revisore indipendente

(art. 16 D.Lgs. 231/2007 e Regola tecnica CNDCEC n. 1)

36

(37)

3. FORMAZIONE

ü l soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie

dimensioni, idonee a rendere noti al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti […]

ü A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo

svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati:

👉 alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti

👉 al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt

👉 all’adozione dei comportamenti e delle procedure previsti

RIFERIMENTI:

• ART. 16, CO. 3, D.LGS.

231/2007

• INFORMATIVA

CNDCEC N. 48/2018 (PIANO DI

FORMAZIONE)

(38)

Sono destinatari del Piano di Formazione:

ü i professionisti, intendendosi tali i professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ü i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale

ü dall’Ordine territoriale per gli iscritti, i collaboratori e i dipendenti ü Dal titolare dello studio /

Responsabile antiriciclaggio e dalle STP per i collaboratori e i dipendenti

Le sessioni formative sono organizzate:

3. FORMAZIONE

38

(39)

Verbale della riunione formativa in materia di “antiriciclaggio” del ______________

L’anno _______________ il giorno __________ del mese di ________ alle ore ______ presso lo studio ____________________, con sede in _______________ alla Via ______________________, C.F. _______________________, P.IVA _________________________ a seguito di convocazione effettuata dal Dott- _______________________________________, nella qualità dititolare dello studio o del_________________, ovvero professionista associato con delega all’antiriciclaggio;

si sono riuniti i seguenti dipendenti e/o collaboratori:

1) _____________________________;

2) _____________________________;

Per lo studio _____________________ è presente il/la Sig./ra _____________________________________________;

è presente anche il Dott. ________________________________________ (eventuale), consulente ed esperto in materia di antiriciclaggio, intervenuto alla presente riunione in esecuzione dello specifico incarico conferitogli dallo studio _____________________________________________in data ________________.

Su invito del Sig. ______________________________, responsabile dello studio, gli intervenuti, all’unanimità, nominano segretario per la stesura del presente verbale il/la Sig/ra ________________________________________________.

Indi il/la Sig./ra ____________________________distribuisce a tutti i presenti materiale informativo e passa la parola al docente formatore, dott.________________________________, il quale procede ad illustrare le finalità della legge che disciplina la materia ed elenca tutti gli obblighi posti dalla legge a carico dello studio/CED, illustrando le diverse fasi, le tempistiche e le modalità per l’adeguata verifica della clientela, evidenziando le differenze tra modalità ordinaria, semplificata, rafforzata e soffermandosi sull’obbligo di astensione. Con esempi pratici viene simulata la valutazione del cliente secondo l’approccio basato sul rischio. Uno specifico focus è dedicato alla figura del titolare effettivo e alle modalità di identificazione dello stesso.

Il docente illustra poi analiticamente gli obblighi e le modalità di conservazione (con particolare attenzione al c.d. fascicolo antiriciclaggio). Procedendo, il dott. _________________ spiega gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione delle operazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione del contante; infine illustra i profili sanzionatori.

Terminato l’intervento, i partecipanti alla riunione pongono diversi quesiti ai quali vengono fornite adeguate risposte.

Alle ore _________ la riunione formativa viene sciolta previa stesura lettura e approvazione del presente verbale.

Il Responsabile dello studio ________________________

3. FORMAZIONE

ESE MP IO

(40)

Il Piano di Formazione del CNDCEC non apporta alcuna modificazione al numero dei crediti formativi da acquisire nelle materie obbligatorie.

Gli iscritti che intendono assolvere l’obbligo formativo antiriciclaggio possono farlo:

👉 attraverso gli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali (acquisendo in tal caso anche i tre crediti nelle materie obbligatorie)

👉 partecipando ad eventi organizzati da altri enti, che rilasceranno attestazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo formativo antiriciclaggio (e non della FPC)

👉 partecipando a sessioni formative interne allo studio professionale (fonte: informativa CNDCEC n. 88/2018)

3. FORMAZIONE

40

(41)

4. ADEGUATA VERIFICA

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

VERIFICA IDENTITA’ CLIENTE

ACQUISIZIONE MANDATO SCRITTO

ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE e raccolta documentazione

REDAZIONE SCHEDA ISTRUTTORIA CLIENTE

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE CLIENTE

(art.22 D.Lgs.231/2007)

VERIFICA EVENTUALE PRESENZA PPE

DETERMNAZIONE DETERMINAZIONE DEL

RISCHIO EFFETTIVO e

Modulistica Guidelines

AV.2

Modulistica Guidelines

AV.3

Modulistica Guidelines

AV.4

Modulistica Guidelines

ADEGUATA VERIFICA

• ORDINARIA

(42)

CONSERVAZIONE

SCELTA MODALITÀ

- Cartacea - Informatica - Mista

- Home - Outsourcing

DISTINZIONE

ATTUAZIONE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY

ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE e raccolta

documentazione

TEMPESTIVA ACQUISIZIONE DOCUMENTI DAL

CONFERIMENTO DELL’INCARICO (ENTRO 30 GG.)

DATAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO

(requisito della STORICITA’)

DATA DA CUI DECORRE IL TERMINE DI CONSERVAZIONE

DECENNALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA DA ACQUISIRE

DISTINZIONE documenti

Documenti dell’adeguata verifica

Scritture e registrazioni inerenti le operazioni

In originale, ovvero

In copia con efficacia probatoria

Modulistica Guidelines

AV.2

Fonte organigramma: CNDCEC

5. CONSERVAZIONE

42

(43)

ALERT

POSSIBILE RILEVANZA SOS (anche da parte di

collaboratori)

ANALISI DEL SOGGETTO OBBLIGATO

DECISIONE DI EFFETTUARE LA SOS

(in via riservata - telematicamente)

DIRETTAMENTE A

ALL’UIF PER IL TRAMITE DEL CNDCEC – procedura

con funzione «filtro»

DECISIONE DI NON EFFETTUARE ALCUNA SOS (in caso di «legal

privilege»)

ALTRA DECISIONE DI NON EFFETTUARE ALCUNA SOS (conservare la motivazione) IN AUSILIO :

Indicatori di anomalia ex D.M.

16.4.2010

Modelli e schemi di

6. SOS - UTILIZZO DEL CONTANTE

(44)

ALERT

POSSIBILE RILEVANZA INFRAZIONE (anche da parte di

collaboratori)

ANALISI DEL

SOGGETTO OBBLIGATO

DECISIONE DI EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

(telematicamente)

DIRETTAMENTE AL

DECISIONE DI NON EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE PERCHÈ RICOMPRESA IN UNA SOS ALTRA DECISIONE DI NON

EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE (conservare la motivazione)

6. SOS - UTILIZZO DEL CONTANTE

Fonte organigramma: CNDCEC

44

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