• Non ci sono risultati.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31/07/2018

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.

(2)

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

- l’art. 117 della Costituzione prevede che: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

- l’art. 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

- spetta conseguentemente alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e tra queste la potestà in materia di turismo in attuazione ed in esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea;

- la Regione Toscana ha disciplinato in materia di turismo con la nuova legge regionale n.

86 del 20 dicembre 2016: "Testo unico sul sistema turistico regionale" recentemente modificata con L.R.T. n. 18 maggio 2018, n. 24;

- tra gli obiettivi del Testo Unico sul sistema turistico regionale vi sono, tra l’altro:

• una compiuta definizione del sistema di governance della promozione turistica, in merito all’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, prevedendo che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all’interno di appositi ambiti territoriali;

• la definizione e l’attuazione di politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche;

• il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica;

- il Testo Unico sul sistema turistico regionale attribuisce:

1. alla Regione (Art. 4 del T.U.) le funzioni amministrative ed in compiti in materia di:

• programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

• omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

• attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;

• coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;

• l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

(3)

• l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

• formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore;

2. ai comuni (art. 6 c. 1 del T.U.) le funzioni amministrative ed i compiti in materia di:

• esercizio delle strutture ricettive;

• esercizio delle attività professionali;

• accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale;

3. ai comuni, mediante esercizio in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A del T.U. (art. 6 c. 2 del T.U.) le funzioni amministrative ed i compiti in materia di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale mediante la stipula di una convenzione unica per ambito territoriale, successiva stipula di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica e la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale ed obbligo di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale;

Atteso che:

- i Sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Volterra in diverse occasioni avevano adottano iniziative in ambito turistico, ancorché autonome, comunque concertate tra di loro;

- nel corso dell’anno 2015 i suddetti comuni, nell’ambito delle iniziative per EXPO 2015 avevano approvato e sottoscritto un protocollo per la realizzazione di un programma integrato di comunicazione e promozione turistica e per la partecipazione all’evento

“Toscana – Fuori Expo”;

- la suddetta azione era stata riconosciuta dalla Regione Toscana come meritevole di finanziamento con D.D.R.T. n. 2394 del 28/05/2015;

- nel corso dell’anno 2016 i suddetti comuni hanno adottato un protocollo per lo “Sviluppo di un programma di promozione turistica integrata denominato “Dalla via Francigena alla Via del Sale” finalizzato alla realizzazione di azioni e processi di potenziamento della competitività delle realtà singole coinvolte e renderle turisticamente più attraenti;

- tra le azioni previste all’interno del suddetto protocollo una particolare attenzione è stata posta alla promozione del comparto Matrimoni “Wedding planner” attraverso la realizzazione di una offerta strutturata di area (Be Tuscan for your special day) presentata insieme alla Regione nell’ambito dell’ultima edizione WTM London;

- le suddette azioni, seppur occasionali e spontanee, hanno dimostrato una forte capacità di progettazione sovracomunale delle amministrazioni locali coinvolte e, quanto meno in ambito turistico, reso palese un omogeneità territoriale tale da potersi ricondurre ad un unico ambito turistico al momento non formalmente riconosciuto;

- alla luce di precedenti accordi, con nota prot. 4597 del 23/03/2017 i sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San

(4)

Gimignano e Volterra, in previsione della discussione sulla legge di riforma del Testo unico hanno richiesto che il territorio di competenza dei suddetti comuni potesse essere considerato come unico ambito turistico;

- nella fase di avanzamento del procedimento di approvazione della legge, la Regione Toscana ha proposto la realizzazione di un ambito territoriale in cui fossero compresi i comuni di: Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra provvisoriamente denominato “Volterra – San Gimignano”;

- con nota prot. n.: _477_/VIII/7 del 09/01/2018 si proponeva alla Regione Toscana la denominazione del nuovo ambito turistico di cui all’art. 6 c. 2 della L.R. n. 86/2016 provvisoriamente denominato “Volterra - San Gimignano” con: “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana”.

- Il Testo Unico, così come riformato dalla L.R.T. n. 24/2018 ha riconosciuto Il nuovo ambito territoriale costituito dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra e denominato “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana”;

Richiamati:

- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

- l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A” della suddetta legge.

- l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato

“Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” composto dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare lo schema di convenzione allegato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

(5)

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi) DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto (all. A) quale parte integrante e sostanziale, tra i Comuni dell’ambito territoriale denominato “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana” e costituito dai comuni di . Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra;

3. di prevedere in particolare:

a. esercizio delle funzioni (art. 2 della convenzione): a cura del Comune di Monteriggioni, presso il quale è costituito l'Ufficio ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato;

b. finalità (art. 3 della convenzione): funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata;

c. criteri di riparto degli oneri finanziari (art. 7 della convenzione): spese per la realizzazione del Piano annuale di indirizzo delle attività ed in genere le spese di investimento a carico di ciascun Comune convenzionato, normalmente ripartite in parti uguali tra ciascun comune aderente;

d. sede (art. 8 della convenzione) costituzione della sede dell'Ufficio di Ambito presso il Comune di Monteriggioni che si assume l’onere della dotazione delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività mentre eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti;

e. personale (art. 12 della convenzione) il comune di Monteriggioni provvede alle attività avvalendosi del personale proprio e del personale assegnato dal comune capoluogo nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016 e con l’eventuale supporto strumentale delle società partecipate eventualmente detenute dai comuni aderenti. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze;

(6)

f. responsabilità della gestione (art.13 della convenzione): responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune di Monteriggioni tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario il quale si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci e si avvale del supporto delle società partecipate eventualmente incaricate di portare avanti la proposta operativa per lo start up dell’ambito;

g. durata (art. 15 della convenzione): è prevista una durata di cinque anni dalla data della stipula fatta salva la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi;

4. di dare atto che:

- al momento il presente atto non comporta oneri sul bilancio dell’Amministrazione e le risorse eventualmente occorrenti alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione saranno individuate, con successivi separati atti previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, nel rispetto dell’ordinamento contabile e dei vincoli di finanza pubblica, tempo per tempo vigenti;

- pertanto, sulla presente proposta di deliberazione è apposto il solo parere di regolarità tecnica, rinviando le verifiche di regolarità contabile ai successivi atti scaturenti dalla convenzione.

5. di stabilire che il presente schema di convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;

6. di demandare:

- al Responsabile del settore Servizi alla Cultura ed alla Persona il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione

- al Sindaco la sottoscrizione della convenzione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

(7)

- 1 -

CONVENZIONE

PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA

L'anno duemiladiciotto, il giorno … del mese di … tra i Comuni di:

 Casole d’Elsa, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Castelnuovo Val di Cecina, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Colle di Val d’Elsa, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Montecatini Val di Cecina, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Monteriggioni, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Monteverdi Marittimo, con sede a ……….,

(8)

- 2 -

c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Poggibonsi, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Pomarance, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Radicondoli, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 San Gimignano, con sede a ………., c.f……….

, nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

 Volterra, con sede a ………., c.f………. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il ……. domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ………

Visto

 l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

(9)

- 3 -

sull’ordinamento degli enti locali);

 gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Premesso che

 l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A” della suddetta legge.

 l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” composto dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra.

 lo stesso art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa che “l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi” e che i suddetti comuni firmatari rappresentano n.11 su n:11 comuni indicati nell'ambito sopra citato;

 l'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che: “L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6 comma 2

(10)

- 4 -

comporta:

 la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;

 la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

 la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.

 che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali … è stato approvato lo schema della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra convengono di esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale l'ambito territoriale denominato “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” come da Allegato A) alle legge regionale 18 maggio 2018 n.24

Art.2 - Tipologia di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune di Monteriggioni, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.

Art.3 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di consentire l'esercizio delle

(11)

- 5 -

funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato Il Comune di Monteriggioni, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:

1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del comune capoluogo (o Città Metropolitana) per la eventuale definizione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016;

2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la convenzione con Toscana promozione turistica;

3. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale e/o dei singoli comuni aderenti, se esistente, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b) dell'art.7 della l.r.86/2016) attraverso la sottoscrizione di apposita accordo operativo;

4. promuove e coordina la costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della l.r.86/2016 per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituiscono parte integrante del presente accordo e sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.6 della presente convenzione.

(12)

- 6 -

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

 approvare le convenzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art.4;

 approvare la proposta operativa per la costituzione e lo start up dell’ambito quale allegato e parte integrante e sostanziale alla presente convenzione;

 approvare il Piano annuale di indirizzo delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.13;

 vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;

 approvare la relazione annuale delle attività svolte;

 approvare eventuali progetti straordinari che, anche nel corso dell’anno, fossero ritenuti di interesse da parte dei comuni convenzionati, o parte di essi;

 ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che me facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della

(13)

- 7 -

gestione di cui all'art.13.

Le Giunte comunali dei Comuni convenzionati hanno il compito di :

 assegnare, se previste, le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle attività;

 approvare i regolamenti - ed in genere gli atti amministrativi - di competenza, afferenti alla gestione associata.

Alla Conferenza dei Sindaci viene invitato, senza potere di voto, un rappresentante della Regione Toscana

Art.6 - Risorse finanziarie

Qualora siano previste risorse finanziarie comuni necessarie all'esercizio delle funzioni, queste sono assegnate al Comune di Monteriggioni e figurano sul suo bilancio.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono determinati in sede di bilancio preventivo, su proposta del Comune di Monteriggioni sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

I Comuni aderenti versano le quote a proprio carico al Comune di Monteriggioni entro 60 gg dall’approvazione in conferenza dei sindaci.

Le eventuali variazioni in corso di esercizio finanziario seguono la medesima procedura.

Art.7 - Criteri di riparto degli oneri finanziari

Le spese per la realizzazione del Piano annuale di indirizzo delle attività ed in genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato, ripartite in parti uguali tra ciascun comune aderente.

I criteri di riparto potranno essere modificati con approvazione a maggioranza da parte della conferenza dei sindaci in fase di approvazione del Piano di cui

(14)

- 8 -

al precedente art. 5.

Art.8 - Strutture e beni

La sede amministrativa dell'Ufficio di Ambito è presso il Comune di Monteriggioni.

E' onere del Comune di Monteriggioni dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.

Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.7.

Art.9 - Proprietà dei beni

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.10 - Regolamento di organizzazione

L' organizzazione dell'Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune di Monteriggioni.

Art.11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art.12 – Personale

Il Comune di Monteriggioni provvede alle attività avvalendosi del personale proprio e del personale assegnato dal comune capoluogo nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016 e con l’eventuale supporto strumentale delle società partecipate eventualmente detenute dai comuni aderenti.

Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio

(15)

- 9 -

delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Art.13 - Responsabile della gestione

Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune di Monteriggioni tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci e si avvale del supporto delle società partecipate eventualmente incaricate di portare avanti la proposta operativa per lo start up dell’ambito.

Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale di indirizzo delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 14 – Progetti straordinari

La Conferenza dei Sindaci, previo acquisizione delle relative approvazioni da parte delle Giunte comunali coinvolte, può approvare la programmazione di progetti straordinari che integrano il programma annuale e che possono vedere la partecipazione di tutti i Comuni convenzionati o di parte di essi, sulla base della natura del progetto stesso.

L’esecuzione del progetto sarà di volta in volta affidata ad un Comune capofila, scelto sulla base del grado di coinvolgimento o delle specifiche competenze sulle tematiche afferenti il progetto stesso;

(16)

- 10 -

Eventuali risorse finanziarie o dotazioni strumentali necessarie all’esecuzione del progetto, individuate e opportunamente ripartite a carico dei Comuni partecipanti, saranno trasferite dai singoli Comuni al Comune individuato come capofila, che si incaricherà di tutti gli atti e provvedimenti necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

Il Comune capofila avrà l’onere della predisposizione di un rendiconto delle azioni svolte nel l’esecuzione del progetto, nonché della rendicontazione dettagliata delle eventuali spese sostenute, che dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all’art.5;

Anche nel caso in cui ad un progetto straordinario partecipi solo una parte dei comuni aderenti alla presente convenzione, tutti i firmatari della convenzione costituente l’ambito si impegnano a offrire la propria collaborazione alla promozione e valorizzazione dei risultati di progetto, ciascuno attraverso i propri strumenti e servizi, senza oneri aggiuntivi;

Per la realizzazione dei progetti straordinari potranno essere altresì richiesti contributi ad enti pubblici o soggetti terzi privati, restando a carico del Comune capofila l’onere di presentare le necessarie istanze, contabilizzare i finanziamenti ricevuti, coordinare lo sviluppo delle azioni programmate e provvedere alle relative rendicontazioni.

Art. 15 – Durata

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula.

Resta ferma la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere re- incamerate; né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite

(17)

- 11 -

dal Comune conferente fino a che i Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione.

La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni dell'ambito individuati dall'Allegato A della l.r.86/2016 ai sensi del comma 2 dell'art.6 della l.r.86/2016 . In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art.16 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo unanime consenso dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.17 - Adesione di altri Comuni

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art.18 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.19 - Controversie relative all'applicazione della convenzione Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la

(18)

- 12 -

Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 20 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 21 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (…).

Letto, approvato e sottoscritto Comune di Casole d’Elsa Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Castelnuovo Val di Cecina.

Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Colle di Val d’Elsa Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Montecatini Val di Cecina Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Monteriggioni Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Monteverdi Marittimo Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Poggibonsi

Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Pomarance

Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Radicondoli

Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di San Gimignano Il Sindaco/Assessore_______________*

Comune di Volterra Il Sindaco/Assessore_______________*

(*)Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

(19)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 819/2018 del SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA' ad oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

26/07/2018

Sottoscritto dal Responsabile (GRAZIOSI GIUSEPPINA)

con firma digitale

(20)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 819/2018 ad oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

26/07/2018

Sottoscritto dal Responsabile (CESARI FRANCESCO)

con firma digitale

(21)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 39 del 31/07/2018

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 08/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(22)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39 del 31/07/2018

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LA PACE E SOLIDARIETA'

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/08/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(23)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 31/07/2018

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/08/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/08/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimenti

Documenti correlati

- Nel percorso di formazione del presente strumento di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica, oltre all’Autorità Competente, nominata ai

Il valore considerato di riferimento dell’OMI, è stato trovato a seguito di varie valutazioni e considerazioni effettuate, in quanto il piccolo terreno in oggetto

27473 del 10/12/2018, è stata trasmessa copia autentica della deliberazione di adozione ai competenti uffici della Regione Toscana e dell’Amministrazione

- Il procedimento di formazione della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale, anticipatrice del Piano Operativo, relativamente alla Zona Produttiva di

3 del CCNL si afferma che “Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione

- Il procedimento di formazione della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale, anticipatrice del Piano Operativo, relativamente alla Zona Produttiva di

65 “Norme per il governo del territorio”, prevedono che i Comuni istituiscano un garante dell’informazione e della partecipazione al fine di assicurare in ogni fase

17076 del registro generale, pervenuta in data 26/07/2018, nonché a seguito della riunione avvenuta in data 26 luglio alle ore 18.00 fra un rappresentante degli operatori e