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M S IX T R L 10 2012, . 219 T M

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L EGGE 10 DICEMBRE 2012, N . 219

P

RIME APPLICAZIONI DELLE NUOVE NORME PROCESSUALI E SOSTANZIALI

R ACCOLTA DELLA PRIMA GIURISPRUDENZA DELLA S EZIONE IX DEL T RIBUNALE DI

M ILANO

a cura di

G

LORIA

S

ERVETTI

Presidente della Sezione IX civile del Tribunale di Milano

T RIBUNALE DI M ILANO

S

EZIONE

N

ONA

C

IVILE

(2)

2

I NDICE

delle pronunce

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013

ART.38 DISP. ATT. C.C. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 219/2012REGIME TRANSITORIO ART.5 C.P.C.ART.4 LEGGE 219/2012EFFETTI (38 disp. att. c.p.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CESSAZIONE DEL RAPPORTO NECESSARIA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA

ESCLUSIONE SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM SUSSISTE RICORSO CONGIUNTO EX ART.317-BIS C.C.NECESSITÀ DELLUDIENZA -ESCLUSIONE (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att.

c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013

PROCEDIMENTO PER LESECUZIONE GIUDIZIALE DEL TITOLO DA CUI DIPENDE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RESISTENTE PER OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO STESSO AMMISSIBILITÀ -ESCLUSIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013

ORDINE DI DISTRAZIONE ART. 3 LEGGE 219/2012 RICHIAMO DELLA LEGGE 898/1970(art. 3 comma II legge 219/2012)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 aprile 2013

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ PROCEDIMENTO RELATIVO A FIGLIO MINORE DI ETÀ MODIFICA DELLART.38 DISP. ATT. C.C. AD OPERA DELLA LEGGE 219/2012 COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO RITO APPLICABILE RITO CAMERALE ESCLUSIONE RITO ORDINARIO SUSSISTE ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO MUTAMENTO DEL RITO -SUSSISTE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013

PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI ART.333 C.C.RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA COMPETENZA TRIBUNALE PER I MINORENNI SUSSISTE TRIBUNALE ORDINARIO ESCLUSIONE LEGGE 219/2012 (art. 333 c.c.;

legge 184/1983; legge 219/2012)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013 PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ GENITORIALE ART. 333 C.C. DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE ART. 330 C.C. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO ART. 38 DISP. ATT. C.C. LEGGE 219/2012 - PRESUPPOSTI (art. 333 c.c.; legge 184/1983)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 maggio 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI FIGLI NON MATRIMONIALI ART. 317-BIS C.C. ART. 3 LEGGE 219/2012RITO CAMERALE INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD. FILTRO PER UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CD.RITO PARTECIPATIVO (art. 317-bis c.c.; 737 c.p.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 giugno 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI EX ART. 317-BIS C.C. DOMANDA DI RESTITUZIONE DI IMPORTI ANTICIPATI DA UNO DEI GENITORI -INAMMISSIBILITÀ (art. 317-bis c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 giugno 2013

DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON MATRIMONIALE ART.250 C.C.(LEGGE 219/2012) COSTITUZIONE DEL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO IL QUALE SOLLEVI ECCEZIONI DI RITO (ES. INCOMPETENZA) VALORE DELLATTO COME

OPPOSIZIONEESCLUSIONE -CONSEGUENZE (art. 250 c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CONTROVERSIE GENITORIALI ART.317-BIS C.C.PROVVEDIMENTI PROVVISORI AMMISSIBILITÀ -SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

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Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ COMPETENZA TERRITORIALE FORO DEL CONVENUTO -SUSSISTE (art. 269 c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 luglio 2013

PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. AMMISSIBILITÀ PRESUPPOSTI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA NECESSITÀ SUSSISTE SUFFICIENZA DELLA RESIDENZA SEPARATA ESCLUSIONE CD. PENDOLARISMO FAMILIARE (Artt. 317-bis, c.c., 737 c.p.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013

PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE RICORSO EX ART.342-BIS C.C. DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART.317-BIS C.C.NECESSITÀ -SUSSISTE (Artt. 317-bis, 342-bis c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 10 luglio 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CONTROVERSIE GENITORIALI ART.317-BIS C.C.PROVVEDIMENTI PROVVISORI AMMISSIBILITÀ -SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CONTROVERSIE GENITORIALI ART.317-BIS C.C.PROVVEDIMENTI PROVVISORI AMMISSIBILITÀ -SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 16 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI COMPETENZA TERRITORIALE RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE SUSSISTE TRASFERIMENTO ILLECITO RILEVANZA ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.)

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 19 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI ART. 317-BIS C.C. ACCORDO DEI GENITORI RILEVANZA - SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 19 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI ART. 317-BIS C.C. OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO CONSEGUENZE IMPROCEDIBILITÀ SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013

LEGGE 219/2012NUOVO ART.38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE PRESUPPOSTI PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD. ORDINARIO AZIONE AUTONOMA EX ART.317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M. GIUDIZIO EX ART.330 C.C.INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.).

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013

LEGGE 219/2012NUOVO ART.38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EMESSO DAL TM EX ART.330 C.C.COMPETENZA DEL T.O.ESCLUSIONE (artt. 317-bis, 330 c.c., 38 disp. att.

c.c.).

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Le pronunce

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013

ART. 38 DISP. ATT. C.C. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 219/2012 REGIME TRANSITORIO ART. 5 C.P.C. ART. 4 LEGGE 219/2012 EFFETTI (38 disp. att.

c.p.c.)

La legge 219/2012 entrata in vigore il 1.1.2013, modificando l'art. 38 disp. att. c.c, ha attribuito al Tribunale Ordinario i provvedimenti ex art. 371bis e 155 c.c relativi ai figli di genitori non coniugati e ha disciplinato il relativo procedimento di competenza collegiale attraverso il rinvio agli art. 737 c.p.c e seguenti nei limiti della compatibilità. Ebbene, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio" (Cass. Sez. III 17.1.2008 n.

857, Cass. Sez. II 16.7.2010 n. 857). Deve però osservarsi che la legge 219/2012 ha espressamente previsto una disciplina c.d. transitoria stabilendo espressamente l'art. 4 che "le disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge (ovverosia il nuovo art. 38 disp.

att c.c. e quindi la nuova competenza e la nuova procedura) si applicano ai giudizi instaurati a decorre dalla data di entrata in vigore delle nuova legge", ovverosia ai procedimenti instaurati a partire dal 1.1.2013. In presenza di una disciplina transitoria stabilita dalla legge che fa esplicito riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio ai fine dell'operatività della nuova normativa in punto di competenza funzionale e di rito applicabile, non può farsi applicazione del pur consolidato orientamento della Suprema Corte sopra riportato in punto di deroga alla perpetuatio jurisditionis, orientamento da ritenersi operante nei soli casi in cui la legge non preveda una disciplina transitoria.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO –CESSAZIONE DEL RAPPORTO

NECESSARIA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA ESCLUSIONE –SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM SUSSISTE –RICORSO CONGIUNTO EX ART.317-BIS C.C.–NECESSITÀ DELLUDIENZA - ESCLUSIONE (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.)

In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317- bis c.c., atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006,

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applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma secondo, legge citata)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013

PROCEDIMENTO PER LESECUZIONE GIUDIZIALE DEL TITOLO DA CUI DIPENDE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RESISTENTE PER OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO STESSO AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE

La domanda riconvenzionale proposta dal resistente convenuto in giudizio dal ricorrente che abbia agito in processo per l’esecuzione del titolo da cui dipende il suo diritto al mantenimento, non può essere stimata ammissibile in ragione della sua strutturale estraneità all’oggetto del contendere quale dalla parte ricorrente individuato, oggetto che trova il suo essenziale presupposto nell’operatività di un titolo esecutivo già esistente e affatto suscettibile di essere posto in discussione, nella sede adita, relativamente al quantum debeatur, atteso che diversamente si integrerebbe una sorta di inefficacia del titolo medesimo in relazione alla sola proposta istanza intesa a vedere garantito il credito alimentare nella fase meramente attuativa della riscossione.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013

ORDINE DI DISTRAZIONE ART. 3 LEGGE 219/2012 RICHIAMO DELLA LEGGE

898/1970-

L’art. 3, secondo comma, legge n. 219/2012 deve essere nella sua strutturazione visto come estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell’omologa fattispecie coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi prevalenza al preciso richiamo della norma di cui all’art. 8, secondo comma e seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all’ordine che il giudice può essere chiamato a impartire. Ne discende l’inammissibilità della domanda proposta dall’avente diritto per ottenere il provvedimento di distrazione a mezzo dell’intervento giudiziale, non occorrendo ai fini in parola procedere all’instaurazione di procedimento giudiziale alcuno.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 aprile 2013

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ PROCEDIMENTO RELATIVO A FIGLIO MINORE DI ETÀ –MODIFICA DELLART.38 DISP. ATT. C.C. AD OPERA DELLA LEGGE

219/2012–COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO –RITO APPLICABILE –RITO CAMERALE –ESCLUSIONE –RITO ORDINARIO SUSSISTE –ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO MUTAMENTO DEL RITO -SUSSISTE

In virtù della nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., per effetto della legge 10 dicembre 2012 n. 219, la competenza sull’art. 269 c.c., anche in caso di minori, è del Tribunale ordinario e conseguentemente il rito applicabile è quello di cognizione ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. La legge 219/2012, infatti, ha rimosso la deroga al rito ordinario che era stata introdotta dall’art. 68 della legge 184-1983 così ripristinando la norma generale di cui all'art. 9, comma II c.p.c. Dove il rito sia stato introdotto erroneamente con ricorso invece che con citazione, il giudice può mutare ex officio il rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 con contestuale ordine di integrazione degli atti.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013

PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL

TRIBUNALE PER I MINORENNI –ART.333 C.C.–RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA

COMPETENZA TRIBUNALE PER I MINORENNI SUSSISTE TRIBUNALE

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ORDINARIO ESCLUSIONE LEGGE 219/2012 (art. 333 c.c.; legge 184/1983; legge 219/2012)

La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore, proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in ordine all’esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che giustificano l’affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. La competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma II c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ GENITORIALE ART. 333 C.C. DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE ART. 330 C.C. COMPETENZA DEL

TRIBUNALE ORDINARIO –ART.38 DISP. ATT. C.C.– LEGGE 219/2012-PRESUPPOSTI

(art. 333 c.c.; legge 184/1983)

La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini, l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp.

att. c.c.). Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la concentrazione processuale delle domande. Non solo: la legge richiede espressamente, quale condicio sine qua non per la competenza del tribunale ordinario ex art. 333 c.c., che il processo penda «tra le stesse parti», quanto dunque non ricorrerebbe nel caso di domanda introduttiva proposta dai nonni, in quanto, come noto, gli ascendenti non sono parti del procedimento di separazione, divorzio, o ex art. 316 c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 maggio 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI FIGLI NON MATRIMONIALI ART. 317-BIS C.C. ART.3 LEGGE 219/2012 RITO CAMERALE INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD.

FILTRO PER UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CD.RITO PARTECIPATIVO (art. 317- bis c.c.; 737 c.p.c.)

La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei conflitti genitoriali ex art. 317-bis c.c. Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – dove non sussistano improcrastinabili ragioni d’urgenza

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– può instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all’esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare l’opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da matrimonio.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 giugno 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI EX ART.317-BIS C.C.–DOMANDA DI RESTITUZIONE DI IMPORTI ANTICIPATI DA UNO DEI GENITORI -INAMMISSIBILITÀ (art. 317-bis c.c.) E’ inammissibile, in seno al procedimento ex art. 317-bis c.c., la domanda presentata dal genitore per la restituzione delle somme anticipate nell’interesse del figlio non matrimoniale.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 giugno 2013

DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON MATRIMONIALE –ART.250 C.C.(LEGGE 219/2012)–COSTITUZIONE DEL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO IL QUALE SOLLEVI ECCEZIONI DI RITO (ES.

INCOMPETENZA) VALORE DELLATTO COME OPPOSIZIONE ESCLUSIONE - CONSEGUENZE (art. 250 c.c.)

Il materia di procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non ha valore di opposizione la difesa della parte resistente che, costituendosi, si limiti ad eccepire la incompetenza dell’ufficio adito. Ne consegue che il procedimento può essere definito nelle forme semplificate ex art. 250, comma IV, c.c. e l’esigenza di celere definizione (nelle forme snelle indicate) esclude l’adozione di altri provvedimenti.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO –CONTROVERSIE

GENITORIALI ART.317-BIS C.C.–PROVVEDIMENTI PROVVISORI –AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., i provvedimenti provvisori si rendono certamente opportuni dove, all’esito dello scambio delle difese delle parti, il Tribunale registri delle conclusioni «conformi» dei genitori, su alcuni punti della controversia, così accertando, in parte qua, la condivisione di assetti condivisi. In questo caso, l’adozione del provvedimento interinale non «sorprende» alcuna delle parti poiché recepisce la volontà (identica) dell’uno e dell’atro litigante; nemmeno pregiudica l’eventuale corso del processo, in quanto, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale conserva il potere di modifica anche ex officio delle statuizioni (cedevoli) provvisoriamente adottate.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ COMPETENZA TERRITORIALE –FORO DEL CONVENUTO -SUSSISTE (art. 269 c.c.)

In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell’interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.).

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8 Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 luglio 2013

PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. AMMISSIBILITÀ PRESUPPOSTI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA NECESSITÀ SUSSISTE SUFFICIENZA DELLA RESIDENZA SEPARATA ESCLUSIONE CD. PENDOLARISMO FAMILIARE (Artt. 317- bis, c.c., 737 c.p.c.)

L’intervento giudiziale si giustifica per l’interesse di una o entrambe le parti a comporre un conflitto genitoriale, insorto nell’ambito della famiglia non disgregata (es. art. 145 c.c.) oppure in concomitanza con l’erosione del vincolo affettivo (es. 317- bis c.c.). L’elemento che legittima il ricorso al giudice – e che dunque disvela l’interesse ad agire (100 c.p.c.) – è, allora, la fine del legame affettivo e la disgregazione dell’unità familiare, al cospetto della quale è ammissibile un ricorso congiunto dei genitori, affinché il Tribunale convalidi le scelte da essi svolte nell’interesse della prole, se del caso anche de plano (v. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013). In altri termini, l’allegazione che rende ammissibile il ricorso congiunto dei genitori - ex art. 317-bis c.c. - non è quella concernente il fatto che non siano sposati o non convivano (avendo residenza separata) bensì l’elemento indefettibile della fine della relazione affettiva. E, infatti, l’assenza di effettiva

«coabitazione» è, ormai, da considerarsi come elemento non determinante ai fini dell’esistenza o meno di una compagine familiare posto che, secondo gli ultimi dati statistici ufficiali (fonte: ISTAT), il “pendolarismo della famiglia”, cioè «le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall’abitazione abituale» così spesso «mantenendo residenze in luoghi diversi» è ormai dato sociale di fatto accertato e largamente diffuso. Ne consegue che, per l’ammissibilità del cd.

ricorso congiunto, non è sufficiente allegare la residenza in luoghi diversi o l’assenza di coabitazione, ma occorre specificare che la relazione affettiva è terminata.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013

PROCEDIMENTO EX ART.317-BIS C.C. PENDENTE –RICORSO EX ART.342-BIS C.C.– DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART.317-BIS C.C.–NECESSITÀ -SUSSISTE (Artt. 317- bis, 342-bis c.c.)

Dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che, sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali istanze ex art. 342-bis c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 10 luglio 2013

FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CONTROVERSIE GENITORIALI ART.317-BIS C.C.–PROVVEDIMENTI PROVVISORI –AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737 c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l’interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole. Nemmeno può ritenersi che le parti restino sfornite di strumenti di tutela giuridica, essendo sempre ammesso sollecito per la modifica o la revoca (742 c.p.c.) o comunque istanza per la revisione (155-ter c.c.).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2013

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FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO CONTROVERSIE GENITORIALI ART.317-BIS C.C.–PROVVEDIMENTI PROVVISORI –AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)

In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737 c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l’interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI COMPETENZA TERRITORIALE RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE SUSSISTE TRASFERIMENTO ILLECITO RILEVANZA ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.)

La competenza a conoscere delle questioni relative all’affidamento dei minori e alla potestà genitoriale degli stessi (quali le azioni previste agli artt. 155, 317 bis e 333 c.c.) si radica di fronte all’autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la residenza abituale dei minori. Non può invece radicarsi nel luogo in cui uno dei genitori, unilateralmente e senza consenso dell’altro genitore, abbia condotto i minori per sua scelta esclusiva, al fine di tutelare l’interesse superiore del minore, evitando che lo spostamento del medesimo da parte di un genitore si riveli arbitrario, assunto unilateralmente e comunque in modo strumentale al raggiungimento di una decisione favorevole nei suoi confronti.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI ART. 317-BIS C.C. ACCORDO DEI GENITORI RILEVANZA -SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)

Le controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c. possono essere definitive mediante accordo dei genitori che, se non contrastante con norme imperative e non in contrasto con l’interesse preminente del minore, può essere recepito dal Collegio che provvede in conformità, in analogia a quanto avviene per gli accordi di separazione consensuale.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 settembre 2013

CONTROVERSIE GENITORIALI –ART.317-BIS C.C.–OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO

–CONSEGUENZE –IMPROCEDIBILITÀ –SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)

In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., dove il ricorrente compaia all’udienza fissata dinanzi al Collegio, allegando l’omessa notifica del ricorso, non è ammessa la concessione di nuovo termine – al di fuori delle ipotesi ex art. 153 c.p.c. – in quanto in queste ipotesi non è ammessa la rinnovazione della notificazione, trattandosi di rito camerale (v. Cass. civ., Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20604; v. Corte Appello Milano, sez. V civ., decreto 25 febbraio 2011)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 ottobre 2013

LEGGE 219/2012– NUOVO ART.38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE PRESUPPOSTI PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD.

ORDINARIO –AZIONE AUTONOMA EX ART.317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M.

GIUDIZIO EX ART.330 C.C.–INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp.

att. c.c.).

Con la legge 219/2012, il legislatore riformulando l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice

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ordinario siano “in corso”, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto, l’innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare) nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro normativo dell’art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità decisoria sono tali da ricomprendere anche l’oggetto della domanda che al giudice ordinario viene (posteriormente) proposta.

Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013

LEGGE 219/2012–NUOVO ART.38 DISP. ATT. C.C.– NUOVA COMPETENZA DEL TO

SULLE CONTROVERSIE EX ART. 317-BIS C.C. PRESUPPOSTI RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EX ART.330 C.C. ASSUNTO DAL TM– INCOMPETENZA –SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.).

Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per le controversie insorte tra genitori di figli non matrimoniali. Tale competenza non sussiste, tuttavia, dove la domanda sia intesa ad ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex art. 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 317 bis c.c., che presuppone l’esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all’adozione di un provvedimento limitativo della potestà

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