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LE TABELLE INAIL E IL SISTEMA INDENNITARIO

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Academic year: 2022

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LE TABELLE INAIL E IL SISTEMA INDENNITARIO

Prof. Ferdinando Antoniotti*

Homo faber, Homo sapiens, Homo economicus sono i tre aspetti sui quali si basa l’interrogativo che guida il dibattito del nostro Congresso nei confronti dell’evoluzione della tutela giuridica del lavoratore in primis e del cittadino italiano nel contempo.

La domanda come dubbio da sciogliere in senso positivo o negativo coinvolge evidentemente i recenti provvedimenti legislativi in materia di infortunistica del lavoro e di sinistrosità stradale.

Un accenno va posto al primo vasto argomento citato.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vide la luce in un periodo storico lontano, in un’Italia socialmente ed economicamente molto diversa da quella attuale; parimenti differente era la connotazione politica del nostro Paese, ma l’esigenza di tutela del lavoratore era comunque fortemente sentita in riferimento non tanto a diritti garantiti alla persona, quanto piuttosto alla necessità di preservare la produttività della Nazione attraverso la gestione dell’Homo faber, patrimonio economico dello Stato. La Costituzione repubblicana attraverso i ben noti articoli 2, 32 e 38, individua la necessità di garantire la salute del cittadino e del lavoratore, per cui il lavoro è assunto a fondamento del medesimo istituto repubblicano.

Sin dal 1952 la medicina legale universitaria, attraverso il pensiero di Cesare Gerin, poi ripreso da alcuni di noi, avvertì e rivendicò la necessità di inquadrare la valutazione del danno alla persona in un’ottica di globale tutela dei variegati aspetti della persona umana, non più da ritenersi confinata ai risvolti meramente lavorativi del suo operato, quanto alla più ampia estrinsecazione di peculiari caratteristiche lavorative ed extra-lavorative (socio-relazionali, ludiche, etc). Il concetto geriniano di validità, inteso come integrità psico-fisica e capacità del soggetto ad essere pronto ad intraprendere qualsiasi attività (lavorativa ed extralavorativa) di colpo ed in sostanza ha spazzato via il concetto di capacità lavorativa generica, appannaggio di una medicina legale primordiale, già chiamata a gestire il pregiudizio fisico di categorie di lavoratori prevalentemente addetti a mansioni manuali (agricoltori, operai dell’industria pesante).

Cesare Gerin ha vissuto a lungo per vedere finalmente accettate in sede giurisprudenziale le sue teorie nelle storiche sentenze del 1979 e del 1986 ed il danno biologico, inteso peraltro come lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, assumere una sua autonoma dignità risarcitoria.

In anni recenti, accanto alle tabelle di legge di cui al testo unico INAIL del 1965, ci si è confrontati con le tabelle della invalidità civile del 1992, con i vari barémes orientativi di valutazione del danno proposti sia da diverse Scuole di medicina legale,

* Medico Legale, Professore Emerito dell’Università di Roma, Presidente Onorario dell’Associazione “M. Gioia”

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sia da esponenti della medicina assicurativa, sia dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Ci si è resi costantemente conto delle necessità di avere a disposizione strumenti valutativi adeguati, metodologicamente coerenti, costituzionalmente garantiti.

Il danno INAIL, dopo una non lunga fase preparatoria, assume dignità di legge con la promulgazione del famoso D.L. 38/2000; il successivo decreto ministeriale del 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale reca l’approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella indennizzo del danno biologico, della tabella dei coefficienti relativi al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’art. 38 del decreto delegato n° 38 del 2000, emanato in attuazione della legge delega n° 144 del 17.05.1999, ha indicato il danno biologico nella “lesione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale della persona”.

L’oggetto della tutela INAIL risulta così modificato: non è più la compromissione o perdita dell’“attitudine al lavoro”, ma il “danno biologico” e le conseguenze patrimoniali in riferimento alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato ed alla di lui ricollocabilità.

La tabella delle menomazioni, dovendo riguardare il pregiudizio della integrità psico- fisica del soggetto, supera la distinzione tra agricoltura e industria, ricoprendo altresì anche i danni che non inficiano la capacità lavorativa dell’assicurato.

Il sistema indennitario di cui al D.L. 38/2000 si articola su specifiche determinazioni:

a) un indennizzo di base, reddituale, in quanto il pregiudizio psico-fisico è considerato equivalente per qualsivoglia cittadino;

b) per menomazioni valutate con procento di invalidità superiore al 16% prevede una ulteriore quota indennitaria, in aggiunta a quella di base che inerisce le conseguenze patrimoniali dell’infortunio lavorativo; la predetta quota è stabilita in relazione alla retribuzione dell’assicurato e della concreta incidenza della menomazione sulla produttività del reddito;

c) la determinazione e la qualificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione avvengono attraverso parametri di legge, non essendo prevista, nell’ambito del sistema indennitario, la prova caso per caso.

Le menomazioni valutate con procento di invalidità compreso tra il 6% e il 15% sono liquidate in capitale; per valutazioni inferiori al 6% non è prevista la liquidazione economica del danno, vigendo una franchigia del 5%. Ai fini della determinazione del “quantum” di indennizzo, è stato coniato il “punto modulato INAIL”; va precisato che il valore punto del danno biologico è coniato sulla base dei principi sottoelencati:

1) aredditualità;

2) gravità delle menomazioni: al valore punto - base viene applicato un coefficiente di maggiorazione che è incrementato al lievitare del grado di menomazione, al fine di tutelare peculiarmente le menomazioni più gravi;

3) età anagrafica: in considerazione del fatto che il soggetto giovane dovrà sopportare le conseguenze della menomazione per un periodo di tempo

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statisticamente maggiore rispetto all’anziano, l’indennizzo in capitale è calcolato in misura inversamente proporzionale all’età anagrafica dell’infortunato;

4) sesso: vengono previsti parametri differenziati per i due sessi in ragione del fatto che la speranza di vita media dei soggetti di sesso femminile è maggiore rispetto ai soggetti di sesso maschile (vedi principio dell’età anagrafica).

Ai fini di una corretta applicazione della tabella dei coefficienti occorre fare riferimento ai concetti di “categoria” e “ricollocabilità”, che assumono importanza dirimente nell’attribuzione di una eventuale classe superiore: “per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato si intende il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale professionale (cultura, sesso, età, condizione psico-fisica, esperienze lavorative, etc). Per ricollocabilità si intende la possibilità che le residue capacità psico-fisiche dell’assicurato siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”.

Di particolare rilievo si sottolinea che il concetto di ricollocabilità rimanda chiaramente alla determinazione dell’INAIL di appropriarsi del settore protesico- riabilitativo con più ampio e globale respiro, rispetto alle pur positive esperienze (vedi il Centro di Vigorso di Budrio), al fine di promuovere una globale tutela del lavoratore a partire dalla fase della prevenzione, della cura, della riabilitazione, fino alla valutazione medico-legale del danno da infortunio e malattia professionale.

L’accertamento dei postumi, tradizionalmente valutati in regime di T.U.

contestualmente alla constatazione dell’avvenuta guarigione clinica, può essere altresì esperito in forma “provvisoria” se il danno biologico, contenuto entro il 15% si presume sia in via di definitiva stabilizzazione tra il 6o e il 12o mese dall’avvenuta guarigione clinica. In tale evenienza, trattandosi di danno liquidabile, l’Istituto assicuratore deve erogare un acconto, previo prudente parere medico-legale giacchè l’indennizzo definitivo non deve essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

La valutazione dei danni plurimi monocroni viene effettuata secondo quanto previsto dal T.U. dell’art. 78 ultimo comma, in riferimento peraltro alle nuove tabelle.

In caso di danni plurimi policroni non si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 79 e 80 del T.U.

Il decreto legislativo 38/2000 prevede la sola possibilità della revisione passiva dei postumi con grado di menomazione inferiore al 16%, ancorchè liquidata in capitale;

laddove la richiesta venga effettuata entro 10 anni dall’infortunio ovvero entro 15 anni dalla denuncia di malattia professionale, la richiesta di revisione può essere accolta una sola volta nell’arco temporale di cui sopra, salvo l’eventuale passaggio in rendita ed in questo caso restano in vigore le norme di cui al T.U. del 1965.

L’aggravamento invocato deve essere naturalmente conseguenza diretta dell’infortunio o della malattia professionale.

L’art. 13, punto 9, considera il danno biologico da morte; per indennizzo in capitale, questo verrà corrisposto solo in relazione a quanto maturato dal de cujus nel periodo intercorso tra guarigione clinica e morte; in caso di morte sopravvenuta in redditario, per motivi casualmente connessi con i postumi dell’evento tutelato, la rendita ai superstiti è corrisposta in riferimento alle norme del T.U. 1965.

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Non vi è alcun dubbio che il decreto legislativo 38/2000 ha considerato, in particolare, le indicazioni della Corte Costituzionale del 1991 (n° 87, 356, 485) in quanto ha sconvolto dalle fondamenta l’oggetto di tutela dell’INAIL non più costituito dalla perdita o dalla riduzione della attitudine del lavoro, ma dal danno biologico sulla possibilità generica di produrre reddito.

In altri termini l’infortunato del lavoro e il tecnopatico sono proiettati come cittadini soprattutto e non come lavoratori. Questo nuovo orientamento forse è dettato dal fatto che la legislazione infortunistica attuale ha voluto comprendere troppe e disparate categorie di prestatori d’opera, per cui non era e non è in grado di realizzare una serie di tabelle specifiche per ogni singola categoria.

La tabella dei coefficienti, stabiliti in rapporto al punto di menomazione, solamente in via molto teorica corrisponde alle limitazioni funzionali inserite nella tabella e non considerano il reale pregiudizio economico, la ricollocabilità e l’effettivo ricollocamento.

La tabella delle menomazioni - che comprende ben 387 voci e numerosi allegati riferiti a tutti i sistemi e apparati, nonché malattie comuni – inevitabilmente ha dato e darà adito a discussioni e a ricorsi giudiziari di rivalsa perché molte voci, fondate sul danno anatomico, sono discutibili e perchè altre sono tassative (come ad esempio l’amputazione di un arto o di segmenti di arto con modesta differenza per eventuale protesizzazione o le monoplegie senza aver indicato oscillazioni percentualistiche in riferimento alle componenti dinamico-funzionali previste dall’art. 13 della legge in discussione).

Criticabili sono pure menomazioni fratturative in franchigia, come per la frattura di clavicola (fino al 2%), per la frattura dell’omero (fino al 4%), etc, che invece possono presentare ripercussioni funzionali tutt’altro che indifferenti.

Nei criteri orientativi non si tiene conto dell’età (eccetto per le menomazioni sessuali), che invece risulta molto influente e variabile tra soggetto e soggetto.

E’ logico ritenere che possibilità future di correzione della tabella valutativa potranno apparire necessarie in prosieguo di tempo sulla base delle esperienze acquisite e delle sentenze giudiziarie, specialmente della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Molte osservazioni potrebbero essere ancora segnalate ma il tempo assegnatomi mi costringe a limitarmi, sottolineando però che le 387 voci della tabella – come già detto - sono troppe, e pertanto era inevitabile che determinassero alcuni errori, non contemplando certe limitazioni funzionali importanti e, quindi, portassero ad elencare alcuni valori tabellari troppo bassi e, pertanto, a danno del soggetto infortunato o tecnopatico sia come lavoratore sia come cittadino.

Molti problemi potranno insorgere all’INAIL in riferimento all’assicurazione concernente gli sportivi professionisti, i calciatori in particolare, abituati a ben più elevati valori pecuniari.

Un accenno rapido è doveroso nei riguardi della riforma del settore assicurativo della RCA almeno su due punti: il primo concerne la definizione di “danno biologico”

inteso quale “lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, che appare vaga, imprecisa e ispirata alla definizione

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contenuta nelle polizze assicurative private per infortunio della legge 144/99 e nella recente legislazione INAIL.

Il secondo punto determinante si riferisce alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica compresa fra 1 e 9 punti di invalidità. E’

logico ritenere che la predetta tabella verrà studiata e predisposta da una Commissione medica, a cui – si raccomanda – partecipino esperti di medicina legale valutativa, ma che in maggioranza non abbiano rapporti di collaborazione o di lavoro con le compagnie assicurative proprio al fine di un assoluta obiettività.

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