• Non ci sono risultati.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Delibera del Direttore Generale n. 755 firmata digitalmente il 30-12-2021

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 755 del 30-12-2021

Proposta n. 1385 del 2021

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI POST LAUREAM PER L’AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER

L’ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI.

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA

(2)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER (Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)

Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto Tirocini

Contenuto CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI POST LAUREAM PER L’AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI.

Area Tecnico Amm.va AREA TECNICA AMMINISTRATIVA Coord. Area Tecnico Amm.va BINI CARLA

Struttura AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ Direttore della Struttura BINI CARLA

Responsabile del

procedimento BINI CARLA Immediatamente Esecutiva SÌ

Conti Economici

Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° di pag. Oggetto

1 5 Convenzione di tirocinio post lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo.

(3)

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberto Zanobini (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali.

Dato atto che il Direttore Generale è assente e che le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo, in forza della disposizione contenuta nell'art. 14 dello Statuto aziendale;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari Legali ne Rapporti con l’Università, Dott.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.

Premesso che:

- l’art. 2 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale;

- l’art. 52 del D.P.R n. 328 del 5 giugno 2001 stabilisce che per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo sono necessari il possesso della Laurea e lo svolgimento di un tirocinio professionale presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine degli Psicologi.

Dato atto che il Servizio di Psicologia dell’A.O.U. Meyer è struttura idonea e che la Dr.ssa Rosanna Martin, Responsabile del citato Servizio, ha dato parere favorevole ad accogliere i laureati dell’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di tirocini post lauream per psicologi.

Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale che regola nello specifico il tirocinio pratico post lauream (allegato n. 1).

Accertata la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di garantire l’immediata stipula della convenzione e consentire l’avvio del tirocinio in tempo utile.

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini, sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.

(4)

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

1. di autorizzare la stipula con Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze della convenzione, secondo lo schema allegato N. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, diretta a regolare l'attività di tirocinio professionale post lauream per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere sul Bilancio;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)

(5)

Repertorio n.

CONVENZIONE DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

La Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. 01279680480, PEC sc-

[email protected] con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n. 4, e sede operativa in Firenze,

Via della Torretta n. 16, cap. 50137, d’ora in poi denominata “Scuola” rappresentata dalla Presidente Prof.ssa Annamaria Di Fabio, nata a Piombino (LI) il 11/02/1963 che delega alla firma della presente convenzione il Prof. Claudio Sica (Delegato della Scuola alle Strutture del Tirocinio post lauream)

E

l’Ente AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER d’ora in poi denominata “Ente”, Partita IVA e Codice fiscale 02175680483 PEC [email protected] Tel 055 56621 con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini n. 24 nella persona del Dott. Alberto Zanobini nato a Montevarchi (AR) il 26/09/1965 il quale agisce non in proprio, ma nella Sua qualità di Legale Rappresentante delegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

PREMESSO CHE

 l’art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale; per essere ammessi all’esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e abilità professionali;

 l’art. 1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: Psicologia generale; Psicologia clinica; Psicologia sociale; Psicologia dello sviluppo;

 l’art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, stabilisce che all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine;

 l’art. 52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che per l'ammissione all'Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi;

 il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree magistrali LM-51 – Psicologia;

 tra la Scuola di Psicologia e l’Ordine degli Psicologi della Toscana sono intercorsi accordi sulle modalità di svolgimento del tirocinio.

(6)

2

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio pratico post-lauream si configura come un’attività finalizzata all’acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo, così come definita dall'art. 1 della L. 18/2/89 n. 56 ed alla progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale.

2. Tale attività sarà realizzata nell’ambito delle opportunità operative offerte dall’Ente e si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);

b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;

c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;

d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

3. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte quelle esperienze realizzate dall’Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l’attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore.

4. L’Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico semestrale, nell’area Psicologia clinica e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

5. L’attività di tirocinio non costituisce rapporto d’impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall’Ente.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall’Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell’ambito del personale con rapporto di lavoro con l’Ente, che sia iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi da almeno cinque anni.

3. Ogni tirocinio ha la durata di un semestre, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 450 ore a semestre, suddivise in almeno 105 giorni a semestre per i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV; 500 ore a semestre per coloro in possesso di Laurea Specialistica (classe 58/S) o Laurea Magistrale (classe LM-51). L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la Scuola e l’Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M.

239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al Supervisore e al Responsabile dell’Ente che controfirmano l’apposito libretto delle presenze rilasciato dall’Università.

4. Ogni tirocinante, prima dell’inizio delle attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell’Ente contenente:

 Il nominativo del tirocinante;

(7)

3

 Il periodo di tirocinio;

 L’area di tirocinio [Psicologia Clinica oppure Psicologia dello Sviluppo oppure Psicologia Sociale oppure Psicologia Generale]

 Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;

 I dati del Supervisore: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi; attività svolta all’interno dell’Ente;

 La programmazione dell’esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; Metodi, tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il Supervisore, ecc.); Strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere e utilizzare; Fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività;

Tempi e modalità di verifica in itinere dell’esperienza; Modalità di verifica finale: dell’apprendimento, dell’acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell’esperienza.

5. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l’attestato rilasciato dall’Ente, alla Segreteria Studenti della Scuola.

Art. 3 - Diritti e doveri

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

 Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell’Ente;

 Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;

 Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

 Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

 Frequentare l’Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

2. L’Ente, da parte sua, si impegna a:

 Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;

 Dare immediata e motivata comunicazione all’Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell’autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell’Ente ospitante;

Art. 3 bis – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante che svolge attività di formazione presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro del soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer.

Si precisa che la formazione sulla sicurezza generale e specifica per la mansione svolta è a carico del Soggetto Ospitante.

Il tirocinante è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 4 – Sorveglianza Sanitaria

L’avvio della frequenza presso il Soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione da parte del medico competente del Soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla Scuola. Tale certificazione dovrà essere prodotta unitamente ai certificati vaccinali per morbillo, parotite, rosolia e varicella;

(8)

4 in caso di mancata o parziale vaccinazione, il tirocinante è tenuto a produrre titolazione (IgG e IgM) per i suddetti agenti virali.

Il tirocinante è tenuto a produrre certificato vaccinale DTPa per la copertura della pertosse nonché Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi.

Il tirocinante è tenuto altresì a produrre la certificazione dell’avvenuta effettuazione dei seguenti esami ematochimici: emocromo, trigliceridi, ALT, AST e gamma GT per il rischio terzi.

La suddetta documentazione sanitaria dovrà essere inviata a [email protected] al fine di ottenere il relativo nulla osta in tempo utile per avviare il tirocinio.

Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal Soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, il tirocinante potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Il tirocinante è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio da parte dell'Università attraverso una Polizza per la Responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa operante nel settore.

I tirocinanti sono tenuti ad aderire alla polizza cumulativa di Ateneo contro gli infortuni, come da indicazioni fornite tramite il sito web della Scuola. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, l’Ente si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Università) ed alla Scuola.

Art. 6 - Liberatoria

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l’Ente e la Scuola non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 7 - Recesso

L’Ente e la Scuola di Psicologia potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo PEC e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L’impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla convenzione da parte della Scuola di Psicologia, una volta attuata la procedura prevista dai Regolamenti del Tirocinio.

Art. 8 - Trattamento dei dati

L’Ente e la Scuola sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’Ente e la Scuola si qualificano come autonomi titolari del trattamento. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha validità

quinquennale

salvo disdetta da parte dell’Ente e/o della Scuola di Psicologia con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

(9)

5

Art. 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. L’imposta di bollo verrà assolta in maniera virtuale e gli oneri sono a carico del Soggetto promotore che provvederà alla repertoriazione del presente atto.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l’Ente e la Scuola di Psicologia. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L.

18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Per l’Università degli Studi di Firenze Scuola di Psicologia

IL DELEGATO ALLE STRUTTURE DI TIROCINIO POSTLAUREAM

Prof. Claudio Sica

Per l’Ente

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Zanobini

Riferimenti

Documenti correlati

di richiedere alla Orienta Spa la proroga del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per profilo cosi’ come specificato nell’Allegato 1 al presente provvedimento di cui

Di autorizzare l’erogazione a favore del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze, della somma di € 15.000,00 finalizzata al rinnovo della borsa

1) di approvare lo schema di protocollo di legalità/patto di integrità tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e tutti i partecipanti alle procedure di scelta del contraente

Affidamento di: Lavori di manutenzione di edifici – Appalto triennale della fornitura e posa in opera di pareti prefabbricate ed infissi in alluminio;. Importo a base d’asta:

Affidamento di: Lavori di manutenzione di edifici – Appalto triennale della fornitura e posa in opera di rifiniture per interni in linoleum, plastica, pvc, resine e prodotti

Visto l’avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co- progettazione di attività ed interventi di supporto e di accompagnamento

Oggetto: N° 1 BORSA DI STUDIO PER TITOLARI DI LAUREA DI I° LIVELLO IN SCIENZE BIOLOGICHE O BIOTECNOLOGIE O DI LAUREA A CICLO UNICO IN FARMACIA O EQUIPOLLENTI PER LO SVOLGIMENTO

Contenuto RICHIESTA AD ESTAR DI UTILIZZO DI VALIDA GRADUATORIA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N° 2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO