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La tutela economica giuridica e sociale della piccola proprietà

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LUIGI L U Z Z A T T I

u r i

I I

della piccola proprietà

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R O M A

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INTRODUZIONE

Come si ripropone ora la controversia in Italia a favore della piccola proprietà.

La cura delle piccole proprietà rustiche e delle piccole culture, considerate nei loro aspetti econo-mici. morali e giuridici, la ricerca dei provvedimenti intesi a crearle o a consolidarle, rivivono oggidì in Italia. All'approssimarsi del giudizio universale, an-nunziatele delle elezioni politiche, tutti i candidati fanno a gara nell'avvertire che l'Italia agricola h a una prevalenza decisiva sulla u r b a n a ; quindi la piccola borghesia delle campagne, il lavoro agrario decideranno dei futuri destini del paese.

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livellatrice dinanzi ai confini dei piccoli coltivatori, il Comitato agrario nazionale, i Congressi di Casal-maggiore. di Alessandria e di Asti, le proposte e le conferenze di uomini politici di parte liberale (1). hanno già votato degli ordini del giorno, studiate delle deliberazioni sommamente favorevoli alla pic-cola proprietà, in alcuni punti persino oltrepassanti la giusta misura (2).

Molto probabilmente il Governo, con la necessaria prudenza di Stato, asseconderà siffatti voti ; l'ono-revole Giolitti, sin dal suo primo ingresso nel Par-lamento avendo espresso pensieri concreti a tutela dei piccoli coltivatori, rinnovati poi nel discorso fatto alla Gamera sulla legge elettorale.

Si rischia di essere tutti d'accordo anche su questo argomento, persistendo la nota difficoltà di dividerci per programmi; ogni gruppo vuole apparire il primo a propugnare le iniziative, che paiono buone e popolari.

(1) Alludo anche alle antiche proposte degli onorevoli Pan-dolfi e Rinaldi. Veggasi, f r a gli altri, il discorso notevole e chiaro del deputato Da Como, fatto a Brescia il 19 gennaio di quest'anno. Gli studi e le conclusioni della nuova inchiesta agraria, la quale in alcuni punti è veramente un opus

ma-gnum, si collegano anch'essi con la difesa e con la. tutela

della piccola proprietà.

Nella seduta del 24 febbraio, alla Camera dei deputati, l'onorevole Cottafavi. fortemente difendendo i provvedimenti da me presentati a favore della piccola proprietà, ebbe dal-l'egregio Sottosegretario di Stato Cimati la promessa che sarebbero mantenuti. Ma mantenerli non vuol dire votarli !

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Ora nel Parlamento italiano le proposte chiare, i provvedimenti coraggiosi su questi tèmi delicati e vitali sono antichi.

E si può ripetere anche qui che* per rinascere conviene ricordare.

Lo scrittore di queste note ne fece uno studio completo, quando era ministro del Tesoro, nella esposizione finanziaria del primo dicembre 1 8 9 7 ; essa si ripubblica insieme alla relazione e al disegno di legge, crollato col Ministero che lo aveva messo innanzi.

Poi in altre proposte speciali, in disposizioni par-ticolari. che riguardavano alcune parti d'Italia, si provvide, o si voleva provvedere, come si vedrà nella serie dei documenti dissepolti, alla restaurazione della piccola proprietà, alla tutela dei lavoratori campagnoli, oltre che dal Rudinì e da me, dal Grispì, dal Sonnino, dal Salandra, dal Pantano e da altri.

Nel 1910, concrete proposte, quale Presidente del Consiglio, presentai alla Camera il 2 8 aprile, sulle quali gli onorevoli Artom e Tommaso Mosca detta-rono relazioni favorevoli, dense di consigli pratici, contenute in questo volume.

-Quindi i gruppi parlamentari, chè di partiti non è il caso di parlare nel nostro paese, i cultori della scienza sociale ritroveranno nel nostro lavoro le fonti a gli elementi più freschi, idonei a chiarire la grande controversia.

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Esperienze straniere.

Quelli che avevano distrutto la piccola proprietà per la inesorabile evoluzione storica, politica ed eco-nomica, a mo' d'esempio, la Gran Bretagna, ora se ne sono pentiti amaramente, se ne dolgono con pubbli-che confessioni, e vogliono- espiare i secolari errori con leggi poderose, costosissime, intese a ricostituirla, in Irlanda, nella Scozia, in Inghilterra, e in quasi tutti gli altri Stati (1).

Irlanda, Inghilterra, Scozia.

Nell'Irlanda, la Chiesa protestante cinta di pri-vilegi e di ricchezze usurpate al culto cattolico, il latifondo dominatore erano i segni violenti e incan-cellabili della stirpe vittoriosa: Cielo e terra, come tante volte avviene, insieme concorrendo a umiliare, a opprimere i vinti. Spettava a un grande statista, a Guglielmo Gladstone, l'onore di iniziare la insigne riparazione, ora condotta a compimento. Si sciolse, come corporazione privilegiata, la Chiesa protestante di Irlanda, assegnandone le rendite a opere di edu-cazione, di beneficenza, di cultura in favore di tutti i cittadini, quale si fosse il loro culto, cioè

segnata-li ) Traggo non poche dì queste notizie dalle pubbsegnata-licazioni esatte e dalla Biblioteca inesauribile deli'Istituto internazionale

d'Agricoltura, che ogni dì più diviene il faro mondiale della sapienza agraria.

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mente in favore dei cattolici per numero prevalenti. Si deliberò, dopo parecchie esperienze incerte, il riscatto obbligatorio dei latifondi, ove non riescano i provocati accordi, a beneficio dei minori fittaioli che li coltivano, gente minuta, povera e oppressa; con novità giuridiche audaci, stupende, con opera-zioni finanziarie colossali, che soltanto il Tesoro in-glese poteva immaginare e compiere, non senza de-lusioni e difficoltà inevitabili, forse con soverchia cura nei prezzi di espropriazione a prò dei proprie-tari antichi (1).

Era una riforma di carattere rivoluzionario, ripa-ratrice di secolari violenze, inflitte dalla classe do-minante.

L'egregio professore Neppi Modona ha illustrato questi provvedimenti irlandesi, dimostrando come essi si colleghino con provvide iniziative di coope-razione e di organizzazione agraria, senza le quali

(1) Legge del 1903.

La legge del 1903 (Legge Wyndham) mise a disposi-zione della Commissione 100 milioni di lire sterline per far prestiti ai coltivatori. Le quote annue, comprendenti interesse e fondo di ammortamento, furono ridotte al 3 1/.1 u/0 e il

pe-riodo per il rimborso portato a 68 anni e mezzo.

Legge agraria del 1909.

Questa legge emenda le disposizioni d'indole finanziaria di quella del 1903 e anche qualche altro punto. Essa sosti-tuisce il tasso del 3 >/2 °/0 a quello del 3 '/4. Si è

asse-gnata la somma di 12.000.000 di sterline da accordare a titolo di premio ai proprietari. I premi sono concessi a tutti

i proprietari che cedono le terre agli effetti della legge anche

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mancherebbero ai piccoli proprietari gli spiriti e le condizioni vitali (1).

Nell'Inghilterra e nel paese di Wales, l'atto del 1908 sugli Small Holdings and Allotmenls investe di po-teri straordinari i Consigli di Contea per l'acquisto e per la locazione dei piccoli poderi; i Consigli di Con-tea, ove non riescano a intendersi con gli antichi proprietari, possono ricorrere all'espropriazione obbli-gatoria. Gome noi abbiamo immaginato in Italia, l'uso della espropriazione forzosa, verso congrua inden-nità, per l'acquisto del terreno occorrente alla costru-zione delle case popolari (l'ultima legge austriaca mi oltrepassa nella iniziativa rivoluzionaria, della quale fui a torto accusato), così l'Inghilterra la maneggia all'uopo arditamente, con carattere di pubblica uti-lità. per la fqrmazione dei piccoli poderi.

(1) Augusto Mortara, il prof. Neppi Modonf, Clemente Potenza, l'onorevole Codacci-Pisanelli, che io non posso no-minare senza l'emozione di una gratitudine profonda, furono in tempi diversi, dal 1896 in appresso, collaboratori nella preparazione dei miei studi e disegni di legge.

Vedansi :

N E P P I M O D O N A , Il problema della piccola proprietà

fon-diaria (a proposito della legge francese 10 aprile 1908). Ed.

Seeber. 1 9 0 9 ; idem. Alcuni fattori della

rigenerazione'eco-nomica in Irlanda. Ed. Seeber, 1 9 0 7 ; idem. Il bene di fa-miglia insequestrabile e la protezione della piccola proprietà rustica nella legislazione straniera e italiana. Ed. Seeber. 1912.

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Il Consiglio di Gontea e s p r o p r i a l e può vendere 0 dare ad affitto a piccoli coltivatori e a unioni di cooperatori sul tipo delle nostre fittanze collettive. 1 metodi, i mezzi di pagamento, i favori del cre-dito associano i congegni della previdenza a quelli della pietà sociale.

Dal rapporto annuo dell' Amministrazione dell'Agri-coltura e della Pesca pel 1911, presentato alla Ca-mera dei Comuni, si traggono notizie degne di alcune analisi. Già è notevole il titolo di questo documento, che informa sugli effetti delle seguenti leggi: The Small Holdings and Allotments Acts, 1 9 0 8 and 1910, The Universities and College Estates Acts, The Glebe Lands Acts. 1888. The Improvement of Lands

credito. 11 4 dicembre 1912 venne promulgata, in Egitto,

la legge sulla insequestrabilità della piccola proprietà rurale,

la quale dichiara insequestrabili (ma non inalienabili) le pro-prietà agricole dei coltivatori, limitatamente a cinque feddani ciascuna (un feddan corrisponde a 58 are), l'abitazione, due animali da tiro egli strumenti necessari p e r l a coltivazione.

Insieme al Neppi Modona, e prima di lui, come un vero precursore di tutta questa legislazione protettrice della

pic-cola proprietà, ricordo con grato animo il nome del profes-sore Santangelo Spoto Ippolito, pel cui lavoro, vent anni or sono, in nome dei piccoli proprietari, lo ringraziai. Si inti-tola:' La legislazione civile ed i beni di famiglia in rapporto

all' Homstead ed all' Hoferecht. (Marino, editore), Caserta,

1894. Ricordo anche il libro, sotto certi riguardi precursore, di Ermenegildo Costi: l regi Tratturi. (Sulmona, 1903).

Come più noti taccio in questo epilogo sommario degli esperimenti svizzeri; la Svizzera è una democrazia rurale.

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Acts, The Settled Land Acts, The agricultural Holdings Acts and certain other Acts... Quanto mi addoloro di non avere il tempo di illustrare tutte queste riforme della legislazione agraria inglese !

A tutto il 3 1 Decembre 1911 si sono acqui-stati o fissati per l'acquisto dai Consigli di Contea in Inghilterra e nel Wales 124,502 acri (40, 47 are) per ridurli a piccoli poderi; di questi 78,871 fu-rono comprati per 2,493,121 lire sterline, e 4 5 , 6 3 1 presi a termine (leased) con canoni ammontanti a 5 5 , 6 3 7 sterline; 9 4 . 1 5 4 acri furono affittati a 6,91 6 piccoli agricoltori e 186 venduti. Inoltre 4.597 acri si concedettero in fitto a 39 associazioni cooperative, che hanno subaffittato a 7 3 2 dei loro soci. Ag-giungasi che a mezzo dei Consigli di Contea, 3 2 . 0 0 0 acri furono distribuiti da privati proprietari diret-tamente fra 2,644 piccoli agricoltori. Le parti di suolo acquistate, e nor. ancora assegnate, accon-tenterebbero altre 2 0 0 0 domande e i County Bo-roughs hanno acquistato 1,303 acri concessi a I 6 1 persone e a 6 3 membri di società cooperative. In quattro anni si appagarono le richieste, sotto l'in-fluenza della legge benefica, di 12,529 piccoli col-tivatori. Nel 1911, 4.301 persone e 27 associazioni invocarono l'applicazione della legge; 58 chiede-vano di acquistare piccoli pollici di terra, 13 di pren-dere in affitto o di acquistare, gli altri di prenpren-dere a fitto solamente. Le domande del 1911 crebbero rispetto a quelle del 1909 e del 1910.

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Gli ultimi provvedimenti intesi a incoraggiare la costituzione di piccoli possessori agricoli in Scozia, a modificare la legislazione relativa alla locazione dei piccoli fondi, compresi i Crofters' Holdings, a creare un Ufficio di Agricoltura, sono del 1911.

Si modificarono ed estesero a tutta la Scozia gli Atti legislativi sui piccoli fittaioli o possessori di • terra (Grofters' Acts del 1886. 1887, 1891, 1908), e si istituirono una Gorte Fondiaria e un Ufficio di Agricoltura.

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cedere il diritto di fitto a nessun altro che non sia un membro della propria famiglia.

Che all'infuori dell'Irlanda, le cui condizioni pato-logiche richiedevano cure radicali e violente. l'In-ghilterra e la Scozia abbiano ottenuto dalle leggi, delle quali si è fatto cenno, effetti notevolissimi, non si potrebbe ancora affermare (1). Ma le evoluzioni e le abitudini della proprietà sono lente. Nè giova tacere che. quando l'applicazione di provvidenze so-ciali così importanti principalmente si affida alle autorità elettive, queste oscillano fra l'inerzia e il soverchio zelo: l'inerzia più probabile dello zelo, per-chè suggerita dai prevalenti interessi degli antichi proprietari e dalle condizioni della finanza locale.

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La piccola proprietà

in Danimarca, in Svezia, in Norvegia.

Fra i paesi nordici, che pongono Nnella piccola

proprietà il loro onore e la loro gloria e da essa traggono la crescente ricchezza, vi è la Danimarca, le cui gesta cooperative applicate all'industria del latte, del formaggio, all'allevamento del bestiame, alla preparazione delle carni conservate, hanno qual-cosa di eroico per le difficoltà vinte e negli effetti salutari superano tutti gli altri paesi civili.

Le leggi del 1 8 9 9 sui piccoli poderi, quelle del 1 9 0 4 e del 1 9 0 9 allarganti la misura dei fondi e il credito di Stato, fanno capo a una Commis-sione costituita, per ogni Consiglio provinciale, sul tipo di quelle che si promuovevano col mio progetto del 1 8 9 7 .

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prò-grediti, la piccola Danimarca se l'è appropriato con provvida cura.

La Svezia segue l'esempio della Danimarca, ma non in modo così compiuto (1).

In Norvegia, la legge del 9 giugno 1903, ha fon-dato una Banca per la costituzione delle piccole proprietà con un ordinamento di credito sottile, che giunge alle ultime miserie, poiché i proletari . così vi si dice « possono ricorrere al credito, siano uomini o donne, per assicurarsi, oltre che il podere, anche una piccola casa .

È manifesto che la nativa virtù di quella gente incoraggia il legislatore alle audacie nordiche, le quali parrebbero imprudenti, forse fantastiche, nei paesi latini.

I progetti olandesi.

L'Olanda sente le influenze degli Stati setten-trionali.

Nel 1908, una Commissione ufficiale pubblicò la notevole inchiesta sulle condizioni economiche dei

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lavoratori agricoli, nella quale si invocavano dispo-sizioni atte a rendere più agevole il possesso delle terre.

Il Governo ha dì recente presentato un progetto di legge inteso a facilitare agli operai l'acquisto di un piccolo fondo e di una casetta, il cui valore non superi i 2 5 0 0 fiorini, e la locazione di ter-reni, il cui canone non oltrepassi i 5 0 fiorini. Speciali associazioni istituite in ogni cantone giu-diziario servono quali organi intermedi, e in man-canza di esse, il loro ufficio si affida alle ammi-nistrazioni comunali. Il governo provvede ai comuni i capitali necessari alla ragione del 3 Va per cento, i comuni al medesimo saggio fanno prestiti, sotto la loro responsabilità, alle associazioni. L'acqui-rente deve avere almeno 2 5 anni di età e non

più di 50, essere in grado di pagare Vio d e l

prezzo. Nei primi due anni esso non è tenuto che

a pagare l'interesse, cioè il 3 1/ì per cento :

l'am-mortamento comincerà al terzo anno e sarà

effet-tuato in 3 0 rate annuali, del 5 1/2 per cento.

La garanzia del prestito consiste "nell'ipoteca, esente da ogni onere fiscale.

P e r tutto il periodo d'ammortamento, il posses-sore non potrà locare il fondo nè venderlo, senza speciale autorizzazione dell'ente intermedio.

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non acquistabili all'amichevole o a prezzi equi. A tale misura tuttavia si ricorre in via eccezionale, e solo per i terreni: una speciale procedura garantisce i diritti dei proprietari, che si devono espropriare.

I grandi esperimenti russi.

Ma gli esperimenti davvero colossali sono quelli della Russia e. sotto certi rispetti, della Germania. Nella Russia d ' E u r o p a la proprietà appartenente agli agricoltori minuti si divide in collettiva (1 0 8 mi-lioni di deciatine) (1) e individuale (40 mimi-lioni). La proprietà collettiva ha la sua origine nell'emancipa-zione dei servi del 1861. quando ai comuni furono assegnate le loro parti verso pagamenti di annualità, prima al signore, poi allo Stato. I singoli membri del Comune potevano considerarsi come fittaioli di questo: mano mano aumentava la popolazione il co-mune aveva la facoltà di nuovi riparti delle terre. Da ciò derivavano i noti inconvenienti di particelle disperse e rinnovate continuamente, le quali impedi-vano una coltura razionale, che richiede la sicurezza del possesso tecnicamente sufficiente e continuo. L'ukas imperiale del 1 9 0 6 , sanzionato dalla legge del 1910, trasforma la proprietà comunale in indi-viduale, e un altro ukas dello stesso anno ordina le Commissioni di Stato per quelle grandi tramu-tazioni : la codificazione del 2 9 maggio 1 9 1 1 com-pleta t u t t e quelle stupende novità. Un milione e tre

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quarti di famiglie campagnole con 12 milioni di deciatine già godono dei benefici della proprietà in-dividuale. Il ricensimento delle terre è eseguito per

1.1 70.000 famiglie con 10.775.000 deciatine: una estensione equivalente alla metà della superfice col-tivata dell'Italia.

Di queste ultime censuazioni, quelle riguardanti 6 3 0 . 0 0 0 famiglie con 6 . 4 0 0 . 0 0 0 deciatine concer-nevano la permutazione delle terre fra singole fa-miglie il resto riferendosi a riordinamenti di terre fra interi Comuni. E tutto ciò avviene coll'aiuto di mutui a lungo termine della Banca fondiaria dei contadini: quei prestiti, che sommavano a 5 0 0 milioni di rubli concessi dalla sua fondazione (1882) fino al 1905, nel 1911 salivano a un miliardo di rubli, cioè a due miliardi e seicento milioni di lire nostre : la più grande Banca agraria del mondo!

Inoltre le Casse degli Zemstvo pel piccolo credito e altre istituzioni di fido popolare assistono i contadini con prestiti a breve termine, cioè col credito agrario. Non meno grandiosi sono gli esperimenti di colo-nizzazione interna in Siberia. Le trasformazioni della proprietà agraria nella Russia d'Europa ebbero l'ef-fetto di promuovere la trasmigrazione e la coloniz-zazione interna in Siberia di quei contadini, che non trovavano più la terra nei villaggi russi o vendevano i loro fondi per procurarsi in quelle solitudini una migliore esistenza.

Colla legge del giugno 1904 comincia una serie di disposizioni coraggiose e provvide del governo,

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accompagnate da tariffe speciali ferroviarie mi-tissime e da agevolezze di ogni specie a favor dei coloni. La Direzione della trasmigrazione e della colonizzazione in Siberia maneggia oggi un bilancio di 25 milioni di rubli. Emigrarono in Siberia fino al 1 9 1 1 : da! 1896 al 1900 .. 1901 al 1906 .. 1906 al 1910 732,000 persone 3 3 5 , 0 0 0 2 . 1 6 8 . 0 0 0 dal 1896 al 1910 3,235.000 persone

S'inquadrarono a coloni dal 1 9 0 7 :

nel 1907 .. 1908 .. 1909 ,. 1910 Totale 4 1 6 . 0 0 0 5 5 0 , 0 0 0 4 9 0 , 0 0 0 4 6 5 , 0 0 0 1,921,000

Questi coloni ricevettero terre per una estensione di 20 milioni di deciatine, equivalenti alla quasi to-talità del suolo coltivato in Italia. Nonostante le critiche e i difetti inevitabili nella esecuzione troppo affrettata di queste iniziative, l'opera intrapresa dalla Russia moderna rappresenta la maggior riforma tentata nel mondo: di fronte a essa impallidiscono tutte le altre (1 ).

( 1 ) Vedasi una pubblicazione ufficiale notevole, che ebbi in dono dal Governo russo: Les Travaux des Commissions

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Gli esperimenti prussiani.

Anche la Germania richiederebbe un libro per delineare le riforme agrarie a prò della colonizza-zione interna e della piccola coltura. Il governo prus-siano ha incoraggiato l'aumento dei proprietari ru-rali. segnatamente cogli aiuti dati ai Rentenguter. Il Rentengut è una nuova forma di proprietà introdotta sin dal 1 8 8 6 nelle Provincie della P r u s s i a Occiden-tale e della Posnania. poi nel 1891 estesa a tutto il Regno. Facilita l'acquisto di un podere ai meno agiati, perchè il prezzo non si paga a contanti, ma nella forma di una rendita annua. P e r t a n t o il posses-sore di un Rentengut può dedicare i capitali propri alle costruzioni dell'azienda rurale, all'acquisto degli ani-mali e degli strumenti. Esso deve coltivarlo diretta-mente, tenerlo in ordine, assicurarlo contro l'incen-dio e la grandine: non può dividerlo, alienarlo, smem-brarlo senza un'autorizzazione amministrativa. La legge dell'8 giugno 1 8 9 6 ha sottoposto i Rentenguter al regime della trasmissione integrale d'un solo erede

(Anerbenrecht).

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colonizza-trice. Acquista direttamente grandi proprietà idonee alla colonizzazione, le migliora per prepararle alla pie cola coltivazione, le provvede di coloni e col sistema del Rentengut. veglia alla prosperità di questo nuovo popolo redento. 11 tasso del canone, che deve ver-sare il colono, è del 3 % calcolato sul valore venale della terra: può essere affrancato fino a concorrenza di nove decimi (1). Un alto pensiero agrario e un triste programma politico reggono tutta questa opera im-mensa: predomina il proposito di disseminare gli agri-coltori tedeschi fra i polacchi. I mezzi posti a dispo-sizione della Commissione dopo il 1908 ammontano a 6 0 0 milioni di marchi: su questa somma 75 milioni si assegnarono a regolare i debiti di antichi coltiva-tori : 5 0 milioni possono adoperarsi per applicare la stessa riforma alle grandi proprietà. Sino alla fine del 191 1. la Commissione ha acquistato 3 9 4 , 3 9 8 ettari per un prezzo di 3 7 9 . 2 4 2 . 0 0 0 marchi: e soltanto 112,000 ettari per un valore di marchi 9 6 . 7 1 7 . 0 0 0 si riferiscono a terre di proprietà polacca. Nei pri-mi tempi fu facile alla Compri-missione di comperare terre polacche, poi dovette, suo malgrado, conten-tarsi di spezzar latifondi tedeschi. Non potè evitare che dal 1896 al 1 909 la superficie delle proprietà tedesche passate nelle mani dei Polacchi, nelle due prov incie. eccedessero di 9 2 . 4 7 4 ettari la superficie delle proprietà polacche acquistate dai Tedeschi.

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1 Polacchi contrappongono all'opera di Governo, volta a sopprimere la loro possidenza fondiaria, gli accor-gimenti di private associazioni mirabilmente cospi-ranti a difendere la nazionalità della- terra avita. La natura delle cose, le affinità e le repugnanze delle stirpi riprendono sempre il loro impero contro le leggi !

Sino alla fine del 1 9 1 1 si crearono 1 9 . 7 8 8 coloni con poderi di un'estensione da 5 a 2 0 o 2 5 ettari (1); 2 5 9 9 di queste proprietà sono state concesse a fitto per l'angustia dei mezzi dei coloni, ma possono trasformarsi in Rentenguter. P e r redimere i debiti delle proprietà antiche si adopera il metodo chiamato della Besitzfestigung. che per legge del 2 6 giugno 1 9 1 2 si estende ora ad altre Provincie della Prussia. Trattasi di sostituire con mutui ammortizzabili i debiti a breve termine e a un'alta ragione d'interesse, segnatamente con l'aiuto di due istituzioni speciali : la Deutsche Mit-telstandskasse. fondata nel 1 9 0 4 a Posen. e.la Deut-sche Bauernbank fur Westpreussen. sorta nel 1 9 0 6 a Danzica. Queste due istituzioni hanno regolato fino al 1911 i debiti di 5 8 4 2 proprietà rurali con una superficie di 1 2 0 . 8 8 8 ettari, e di 1 0 9 grandi pro-prietà con una superficie di 5 5 . 6 6 1 ettari. Gli inte-ressi da pagarsi si riducevano per i poderi minori

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dì 1.075.570 marchi; per i grandi di 2 6 9 4 0 9 1 capital, necessari a siffatta sistemazione salirono a Più di 150 milioni di marchi; si fornirono dalle due Landschaften accennate sopra, da altre istitu-zioni pubbliche di credito fondiario e dalla Commis-sione per la colonizzazione, colla garanzia delle due banche intermediarie. Per le proprietà rurali vi è anche la garanzia delle casse agrarie locali. In cam-bio di sì notevoli agevolezze i proprietari devono consentire alla trasformazione dei loro beni in Rentenguter.

Dal punto di vista finanziario la Commissione per la colonizzazione ha ottenuto dai capitali impiegai, un interesse netto di circa il due e mezzo per cento. Ma si tratta di raggiungere fini economici e sociali, all'uopo sapendo anche perdere in alcune operazioni, che frammezzano fra l'economia rurale e la redenzione benefica.

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sono debitori, è fissata a 27 volte l'ammontare di quei carichi in titoli al 3 1/s p. c. ovvero a 2 3 e 2/3 in titoli al 4 p. c. Alla loro volta i coloni pagano alle

Rentenbanken. dopo la conversione dei carichi, un'an-nualità del 4 p. c. del capitale nominale se

l'inte-resse è del 3 7 d e l 4 ì/., se è del 4. Questa

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create delle società di colonizzazione interna d'uti-lità pubblica colla partecipazione dello Stato! di altri

enti e d, f iia n t r o p i. a l c u n e fra ^ ^ ^

della Prussia orientale, della Pomerania e del Bran-deburgo si occupano della colonizzazione in grandi proporzioni. V ' h a n n o inoltre numerose piccole so-cietà locali create colla partecipazione dei Cantoni

per aiutare specialmente gli operai a divenir p r 0

-prietari.

Come si vede la grande varietà e ricchezza di istituti di credito fondiario e agrario, liberi o pub-blio. i quali si integrano e aiutano a vicenda se-condo ,1 costume della Germania, la diffusione delle scienze agronomiche, una coscienza di Stato pene-t r a n pene-t e da per pene-tupene-tpene-to, spiegano in Prussia, come in Baviera e negli altri paesi tedeschi, questi molte-plici esperimenti di riforme agrarie, democratici nei tini sociali, un po' autocratici nei mezzi.

Le esperienze iniziate in Spagna.

Le due esperienze latine sono sinora quelle della Spagna e della Francia.

Persino la legge spagnuola del 3 0 agosto 1907 ha saputo osar in qualche punto alla maniera nor-dica. Il suo titolo primo dichiara che essa tende

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adoperate le terre appartenenti allo Stato, senza

applicare alla proprietà privata il principio della

espropriazione per pubblica utilità.

La Giunta centrale di colonizzazione interna

com-posta di alti funzionari, di tecnici agrari e forestali,

di membri del Parlamento e dell'Istituto di riforme

sociali, indica il carattere della nuova istituzione.

Essa propose al Governo l'approvazione di alcuni

progetti di colonie interne, che funzionano alla

ma-niera di cooperative, le quali rappresentano «

l'or-gano intermedio ed educativo dei coloni rispetto alle

necessità del credito, al risparmio, al mutuo

soc-corso, alla compra-vendita di commestibili,

mac-chine. sementi, bestiame, ecc., e ai miglioramenti

culturali . Sinora, fra istituite o in corso di

fonda-zione, si notano due colonie a cultura intensiva, l'una

in provincia di Cadice, l'altra in quella di Alicante ;

tre colonie a coltura estensiva nelle Provincie Jaen

e di Ciudad-Real; tre a coltura media, delle quali

due nella provincia di Alicante e la terza nella pro-vincia di Murcia.

I primi esperimenti, tutti a carico del pubblico

Te-soro, hanno suggerito le opportune modificazioni. Un

nuovo disegno di legge, discusso ora dal Parlamento, dichiara colonizzabili in via assoluta i terreni dello Stato e dei Gomuni atti all'uopo, le proprietà private, quando rispondano ai fini della colonizzazione in-terna, possono essere argomento di espropriazione

volontaria o forzata. All'azione diretta dello Stato

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quella delle banche, in certi casi con opportune

ga-ranzie dell'Erario.

Ma gli attriti e le opposizioni non mancano. Noi

Nord come nel Sud dell'Europa le resistenze a

spezzare il latifondo, a costituire le piccole colture solitarie o associate, sono aspre in ragione dei co-stumi. dei pregiudizi, della deficienza dei mezzi fi-nanziari, e per la necessità di preparare gli ambienti agrari alle riforme, più facili a immaginarsi nei ga-binetti degli studiosi e dei ministri che a tradursi nella realtà.

I grandi provvedimenti francesi.

Nei paesi latini, la Francia ha oggidì una legi-s azione compiuta, olegi-serei dire, qualegi-si perfetta; offre alla Piccola proprietà i mezzi di acquisto, il credito a miti ragioni d'interesse, le tutele giuridiche, che si discostano dal Codice napoleonico.

Nella sua nuova opera di ricostituzione agraria collegata all'istituzione de! Ministero di Agricol-tura. sorto sotto gli auspici del Gambetta nel 1881 la Francia ha esplicato un grandioso e armonico pro-gramma. col perfezionamento della scienza tecnica coli imprimere un carattere industriale all'arte dei camp,, con la mirabile evoluzione dell'associazione

agraria. Lo attestano i suoi 5 0 0 0 sindacati, le sue

4 0 0 0 casse cooperative di credito, le 1 2 0 0 0 so

cieta mutue di assicurazione. Essa ha visto

aumen-tare prodigiosamente la produzione agraria, che si

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Ma, in questa illuminata politica, la Repubblica non ha dimenticato che il fulcro della sua ricchezza deve rintracciarsi nella piccola proprietà rurale, in quella grande armata di cinque milioni di indipendenti col-tivatori. che ovunque, dalle ricche plaghe della Nor-mandia alle petrose pendici della Provenza, sanno trarre insperati tesori dalla terra, la quale è la loro possanza.

Sviluppare questa fitta rete di piccoli interessi, intensificare la produzione delle piccole unità cul-turali che ormai, contro la catastrofica profezia dì certi dottrinari, l'esperienza ha dimostrato capaci del massimo rendimento : consolidarne la compa-gine e presidiarla contro le minacce degli eccessivi frazionamenti e dell'emigrazione verso le città tenta-colari. proteggere insomma il focolare domestico del lavoratore dei campi : questo è il grande compito che la Francia agricola contemporanea si è imposto.

E l'alto ufficio è stato quasi intieramente as-solto coi provvedimenti del Meline, vòlti a pro-muovere le mutualità nelle campagne, a esonerare dalla imposta fondiaria i piccoli proprietari nei modi indicati nella mia relazione del 1897.

Poi nel quinquennio 1 905-IO. grazie a tre leggi armo-nicamente foggiate si prosegue l'opera redentrice (1).

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Venne prima la legge Ribot del 10 aprile 1908, la quale, estendendo alcune provvidenze dettate nella legislazione sulle case popolari, offre all'operaio dei sobborghi e dei campi la possibilità di acquistare una casetta e un campicello del valore massimo di 1200 fr.. e mira con alcune norme speciali a evitare la divisione della proprietà così costituita. A tal uopo lo Stato ha destinato la somma di 1 0 0 mi-lioni, forniti dalla Cassa Nazionale delle pensioni, per concedere prestiti al 2 per cento e per 25 anni, a speciali società di credito immobiliare, le quali a loro volta consentono mutui al 3 per cento ai lavoratori desiderosi di acquistare una piccola pro-prietà. Il prestito è rimborsato a rate annue ed è garantito da un'assicurazione sulla vita, con lo stesso metodo della nostra prima legge sulle case popolari.

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ma sotto certe condizioni, che tutelano i diritti del coniuge e dei figli.

A completare questa politica agraria e a concedere ai coltivatori mezzi di credito maggiori di quelli asse-gnati dalla legge del 1908. che mirava più special-mente a facilitare l'acquisto di piccole aree o giardini, si è votata la legge del 19 marzo 1910. Essa offre al piccolo coltivatore la possibilità di ricorrere al cre-dito a buon mercato fino a concorrenza di 8 0 0 0 franchi, per migliorare o acquistare una piccola proprietà.

11 Governo ha destinato per questa nuova forma di credito agrario, che ha i principali caratteri di quello fondiario, una parte degli assegni stanziati a favore del credito agrario a breve scadenza, cioè i -'/;, del ca-none annuo che la Banca di Francia si è impe-gnata a versargli in aggiunta al prestito di 4 0 mi-lioni e può calcolarsi a quattro mimi-lioni in media (1). Questi fondi sono concessi gratuitamente, e fino a

(1) Dalla relazione del Direttore Generale della Banca di Francia pel 1912 si traggono le seguenti notizie: «In con-, formità alle disposizioni della legge 29 dicembre 1911. il

, quantum del canone del Governo sulla circolazione

pro-« duttiva fu portato dall'ottavo al settimo del tasso dello . sconto pel periodo nel quale esso oltrepassa il 3'/2

7o-. Perciò il canone si è per l'anno intero elevato a 87o-.7227o-.917 « f r a n c h i ; il che porta a 8 2 . 1 3 9 . 6 4 8 il totale delle somme . versate sinora al Tesoro per effetto delle leggi 17

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concorrenza del doppio del loro capitale, alle casse regionali di credito agrario, le quali, pel tramite delle casse locali, accordano i mutui fondiari agli agricoltori, a un interesse mite (circa il 2 per cento): i prestiti sono garantiti da ipoteca, in casi eccezio-nali, da una assicurazione sulla vita e si rimborsano in 15 anni con ammortamento.

Nei due primi anni di esecuzione della legge, le richieste di mutui sono state grandissime, superiori di gran lunga ai mezzi disponibili: già 1.155 agri-coltori hanno ottenuto in complesso 4 . 5 9 6 . 6 9 2 fr. di prestiti. Di fronte alle domande sempre crescenti, il Governo ha dovuto presentare nuovi provvedi-menti per l'aumento dei fondi indispensabili.

Con queste tre leggi, che si completano a vicenda, e coi coraggiosi temperamenti fiscali, la Francia ha voluto offrire alla piccola possidenza rurale non solo la terra, ma i mezzi per intensificarne la col-tura e i presidi giuridici per conservarne l'integrità.

Manca il tempo di delineare le legislazioni agra-rie della Rumenia, della Bulgaria, della Serbia, che associano i migliori strumenti di credito imma-ginati in Germania con audaci provvedimenti giu-ridici nell'intento di creare, di consolidare le demo-crazie rurali, nerbo di pace e di guerra. Come presero agli Stati più civili di Europa le loro armi migliori, così fecero per la redenzione agraria adat-tandola ai costumi della patria.

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I progetti italiani.

Se Fon. Grispi, quando proponeva sdi spezzare il

latifondo nella Sicilia con irriflessiva audacia gari-baldina, se lo scrittore di queste note nel 1897 cogli annunziati progetti, non avevano che la inspi-razione di esempi esteri scarsi, appena nascenti o poco studiati, oggidì al Governo e al Parlamento italiano stanno dinanzi legislazioni poderose, sorrette da mezzi potenti, ma tutti intesi al medesimo fine: la redenzione del proletariato agrario.

A sì alta meta non bastano le mezze misure, le riforme tisiche o anche coraggiose, ma isolate. Bisogna trarre la fede dalla buona compagnia, segna-tamente studiando le legislazioni nordiche della Da-nimarca. della Germania e quelle della Francia, adat-tandole ai nostri costumi.

Il progetto, che immaginai nel 1897, rispondeva a condizioni agrarie in parte mutate. La media col-tura allora sofferente oggi fiorisce e si è redenta da sè, almeno in molte parti d'Italia, colle conci-mazioni, colle macchine, colle trasformazioni tecni-che. tutti progressi agevolati dagli alti prezzi dei pro-dotti agrari.

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—- xxxri

nessi economici e giuridici) (1), con le provvidenze intese a esonerare dalla imposta le quote minori e con altri desiderati alleviamenti.

Ma anche su questi punti bisogna intendersi chia-ramente. Io fui lieto, a mo' d'esempio, che nell'ul-timo progetto di legge sulle tasse di bollo, di re-gistro e su quelle ipotecarie, presentato quando ero al Governo dal Ministro delle finanze, si con-tenessero alcune disposizioni a favore della pic-cola proprietà. Ma non m'illusi sulla loro effi-cacia se non si connettevano con le altre misure più sostanziali, che già si erano messe innanzi. Ottima cosa è la esenzione dalle tasse di regi-stro per le permute di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fon-diaria (2). Essa si conteneva anche nei progetti del 1897. invocata dall'autorità del lacini: ma stac-cata dalle riforme economiche e sociali non può avere l'effetto salutare che allora se ne attendeva (3).

(1) Le nostre leggi provvedono liberalmente il credito agrario : manca il loro coordinamento con coraggiose dispo-sizioni a tutela della piccola proprietà.

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Così dicasi della restituzione dei piccoli fondi agli espropriati per il mancato pagamento dell'im-posta (1).

Come può ridonarsi la vita economica a tanti infelici se riacquistando i pochi pollici di terra per-duta. mancano di ogni altro mezzo per risorgere? Nel 1897 si collegava la provvida restituzione con gli aiuti idonei a rialzare questi esiliati in patria acciocché non potessero più dire con Virgilio :

Nos dulcia linquimus arva!

lo vagheggio sempre un ordinamento che crei un nuovo istituto enfiteutico con mezzi e congegni indi-cati nel disegno del 1897, raggiungente tutti i be-nefici dell'Homestead, senza aggravi soverchi e senza obbligar il minuto agricoltore all'acquisto della terra, per la sua qualità di utilista : che tuteli giuridica-mente la piccola coltura, la casa rurale, coordini i mezzi di credito esistenti con gli altri innestati

« del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o, « trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire « centosessanta all'anno; 2° Le locazioni parimente verbali « o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli im-« mediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i « corrispettivi non eccedono le lire 100 all'anno ».

E quantunque timide vanno anche notate le disposizioni a favore delle piccole successioni contenute nella legge 25 gen-naio 1902, la quale alle successioni fra ascendenti e discen-denti in linea retta e fra coniugi applica una lira alle ere-dità fino a trecento lire.

(1) Vedi in appresso la nota dei provvedimenti presi.

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Sui migliori modelli forestieri, al fine di redimere e di innalzare i proletari dei campi : che con l'equità finanziaria promuova i loro accordi per l'uso co-mune delle migliori macchine, incoraggi le fittanze collettive, per sana flessibilità idonee a trasformarsi in condominii cooperativi, come ho indicato in un discorso, ripubblicato in questo volume.

Un popolo di piccoli coltivatori, quando le esi-genze tecniche lo richiedano, deve sapere associarsi nell'intento di conseguire il beneficio del latifondo senza dipendere da un unico proprietario. E fra tutte queste fiorenti novità di leggi e di istituti deve diramarsi per le vene della risorta agricoltura il sangue vivo dell'insegnamento tecnico col mezzo dei nostri maestri ambulanti, i quali vanno a cer-care gli agricoltori modesti nei loro campi di la-voro e di battaglia, imparando a regolare a loro profitto le leggi della natura.

Queste falangi, non escite dal privilegio, ma dal-l'aiuto legittimo che lo Stato moderno consente ai deboli perchè s'innalzino anch'essi e giù non tra-scinino i più forti, faranno la loro splendida appari-zione nella nostra vita sociale, e insieme a quelli che seppero prosperare per la loro intima virtù, saranno ornamento della patria segnatamente lieta della pro-sperità e della gioia della sua democrazia rurale.

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eco-nomia rurale : nella riabilitazione e n e i risorgimento del proletariato agricolo si contengono gli elementi essenziali dell'agognata floridezza della nostra prin-cipale industria, la terra provvidamente materna. 1 nostri coltivatori più miseri attendano anch'essi quella dote della Rivoluzione, che dal 1789 insino agli ultimi luminosi anni ottennero i contadini della Francia, per trasformarsi in un popolo di produttori liberi, felici e protetti con gelosa cura dal Governo e dal Parlamento.

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dello Stato, tranne la libertà di muoversi e di ven-dere il proprio poven-dere!...

E fuor di dubbio che queste osservazioni non mancano di sapienza: ma se il legislatore francese, che più di ogni altro conosce i benefizi della pic-cola proprietà libera, le ha voluto dare il fido a buon mercato, le garanzie contro i rapaci creditori quando i piccoli coltivatori le cercano (poiché è li-bero il loro giudizio fra il metodo antico e il nuovo), questo significa che anche in Francia la piccola proprietà non è disgiunta dai mali dell'usura, dalla polverizzazione, che isterilisce i poderi minimi, inca-paci di ottenere il massimo effetto utile, posti spesso in balìa di cupidi speculatori, anelanti sulle procurate ruine a ricostruire il latifondo. E si avverta che non si tratta di una legislazione, alla quale debbano sottoporsi tutti i piccoli proprietari, ma solo quelli ponderatamente ad essa propizi. 1 benefici del fido personale, del credito agrario e agrario-fondiario, delle temperate fiscalità si concedono a tutti, co-sicché la piccola proprietà ha la libera scelta di condizioni diversamente vantaggiose, ma vantag giose sempre.

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vin-colo all'usura e avvivandole con tutti i vantaggi di un credito illibato e produttivo. P e r tal guisa se il contadino s'induce a spogliarsi della sua proprietà non è per pagare dei debiti opprimenti, ma perchè essa è tecnicamente troppo piccola* inetta a so-disfare le necessità della sua economia domestica, o per cercare una miglior sorte emigrando in Siberia sotto la protezione di più utili leggi sociali.

La legislazione invocata in Italia, per l'affinità di stirpe e di condizioni, principalmente dovrebbe esser quella della Francia, la quale in più parti noi precedemmo coi nostri studi : la piccola pro-prietà. la libera come la privilegiata, dovrebbe avere i vantaggi evidenti del credito e delle mitezze era-riali, la facoltà di porsi sotto una legislazione di tu-tela. come quella delineata pel nostro paese nel 1897, nel 1904-05 (1) e nel 1910.

Gerto anche oggidì assistiamo in Italia allo spet-tacolo sostanzialmente lieto di unioni di banchieri e di individualità ricche, che acquistano i latifondi e poi li rivendono spezzati con loro vantaggio e con utile dei piccoli coltivatori. Abbiamo sott'occhio al-cuni esempi di contratti di tal fatta, i quali si mol-tiplicherebbero se vi fossero gli ordinamenti di cre-dito delle Rentenbanken, e la proprietà si potesse

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— xxxvni

-dividere, trasmettere, godere senza le troppo aspre tassazioni (1). Quindi la nuova legislazione invo-cata, anziché diminuire fortificherebbe queste libere iniziative economiche. Ma i veri derelitti o quelli che dubitano della loro prudenza o della loro pre-videnza trovino ausilio e protezione nelle nuove forme della legislazione sociale. Queste mie

consi-derazioni allo statista svedese lo hanno acquetato:

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tempe-spero possano acquetare anche tutti gli economi-sti dispoeconomi-sti ad accogliere questa formula semplice : rimuovere gli ostacoli a quelli che si sanno e si possono aiutare da sè. proteggere direttamente i deboli, i quali cercano la redenzione agraria e sono impotenti a procurarsela con la sola iniziativa delle loro fiacche energie economiche e morali.

ramenti fiscali, esonerando, come si è conceduto alle case po-polari, per un periodo almeno decennale, le costruzioni agra-rie dalle imposte erariali e dalle sovrimposte comunali e provinciali, adattando all'indole di un contratto di vendita con pagamento per annualità le esigenze dell'Erario, considerando che il venditore, il quale nel primo anno riceve soltanto una piccola frazione sul prezzo del podere, non può consentire al trapasso della sua proprietà se almeno non ne sia pagata una buona parte. E occorrerebbe alle Rentenbanken agevo-latoci di queste trasmissioni concedere le maggiori agevolezze perchè si procurino il denaro a relativo buon mercato, mo-dificando in questo senso i provvedimenti legislativi del Mi-nistero Giolitti, ai quali ho direttamente partecipato nel

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A L L E G A T O K . I

Sui Provvedimenti per la piccola proprietà rurale.

L'Eco dei campi, che si pubblica a Cremona, è Vol-gano dei minuti coltivatori, di quella parti• così felice

e potente della nostra Italia, e che pur chiede con in-sistenza le provvidenze a tutela della piccola pro-prietà.

Conclusioni del recente Congresso Nazionale del partito radicale italiano :

Considerandola necessità e l'urgenza che la de-mocrazia dia opera fervida all'attuazione di. unii

nuova politica agraria, che si p r o p o n g a di

raggiun-gere con mezzi adeguati le finalità economiche recla-mate dai crescenti bisogni;

riconoscendo che soltanto se verrà elevata la

produzione della terra, riusciremo ad affrancarci, in

massima parte, dall'importazione straniera, dimi-nuendo la causa principale del rincaro dei viveri e. migliorando le condizioni di tutti i consumatori, con maggiore beneficio degli stessi coltivatori diretti;

ritenuto che la proprietà privata non debba,si più considerare presidiata dall'iris abutendi ma dalia facoltà di usare ragionevolmente di essa, ed assurge a funzione sociale più che a diritto subiet-tivo, onde è obbligo dello Stato di integrare l'azione individuale affinchè sia fatta la maggiore e più ra-gionevole utilizzazione della terra, che è e rimarrà

il più sicuro e vantaggioso rampo dell'attività del popolo italiano;

mentre non esclude che — stante le molteplici diversità agro-geologiche, di clima, di attitudini, di tradizione — a raggiungere il fine del massimo

pro-dotto valga anche la grande possidenza, in

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a f f e r m a essere l a piccola p r o p r i e t à u n f a t t o r e economico utile, necessario, i n s o p p r i m i b i l e , s o p r a -t u -t -t o p e r m e -t -t e r e in v a l o r e -t e r r e n i a b a s s o r e d d i -t o e quelli nei q u a l i le m a c c h i n e n o n possono essere ap-plicate, e richiedono l'impiego assiduo, intelligente e p r e m u r o s o d i m a n o d ' o p e r a non avventizia, m a d i r e t t a m e n t e i n t e r e s s a t a o l a r g a m e n t e c o i n t e r e s s a t a ; poiché il latifondo, se a b b a n d o n a t o o coltivato e s t e n s i v a m e n t e , è m i n a c c i a alla s a l u t e degli agricol-tori, d à s c a r s o profitto al possessore ed impedisce l'esplicazione, a t u t t i benefica, dell'attività dei lavo-r a t o lavo-r i costlavo-retti ad e m i g lavo-r a lavo-r e , q u a n d o invece u n a in-t e n s a colonizzazione i n in-t e r n a r e s in-t i in-t u i r e b b e a l l ' a n in-t i c a f e r a c i t à v a s t i s s i m e p l a g h e , m o n t a n e e p a l u s t r i , dove

la funzione sociale della proprietà privata si esplica in antagonismo cogli interessi nazionali;

c o n s t a t a n d o che la piccola p r o p r i e t à , a s p i r a -zione costante ed e d u c a t r i c e del c o n t a d i n o e del mez-zadro, s o l t a n t o p e r s u a v i r t ù e p e r lo spirito di uti-lizzazione dei piccoli mezzi ond'è i n f o r m a t a , h a resi-stito a l l ' a s s o r b i m e n t o della c o n c e n t r a z i o n e capitali-stica, e m a l g r a d o l ' a b b a n d o n o dello Stato, la pres-sione t r i b u t a r i a e l a m a n c a n z a del credito a g r a r i o u t i l m e n t e f u n z i o n a n t e , n o n si r a s s e g n a con f a c i l i t à alla v e n d i t a , accrescendo il n u m e r o dei p r o l e t a r i , sebbene p e r d i f e n d e r s i d a l l ' a n n i c h i l i m e n t o s o f f r a pri-vazioni d'ogni m a n i e r a ;

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assi-— X L I I assi-—

c u r a z i o n e dei rischi a s s u n t i dalle m u t u e contro gli i n f o r t u n i sul l a v o r o agricolo, i d a n n i dell'incendio, dei s i n i s t r i meteorici e della m o r t a l i t à del bestiame;

proclamando per legge Vintangibilità del « bene di famiglia » e la sua indivisibilità, a difesa sopratutto della « casa » dove il lavoratore troverà il desiderato e sicuro ricovero che preferirà al costoso tugurio della popolosa città industriale;

f a voti che u n a r i f o r m a t r i b u t a r i a , riconoscendo l ' a t t u a l e m a l a distribuzione delle pubbliche gravezze, cui s f u g g o n o molti dei m a g g i o r i redditi, t r a g g a dai n u o v i e g i u s t i p r o v e n t i i mezzi p e r e s o n e r a r e — al-m e n o dalle i al-m p o s t e e r a r i a l i — le quoto al-m i n i al-m e , pur-ché l'agricoltore coltivi d i r e t t a m e n t e il p r o p r i o fondo e che la piccola p r o p r i e t à sia f a v o r i t a e difesa d a provvidenze legislative le quali disciplinino e diffon-d a n o l'istruzione a g r a r i a e zootecnica, il crediffon-dito, la cooperazione, l'enfiteusi, il <; bene di f a m i g l i a » ecc.,

coordinato con tutto il programma di politica agra-ria intesa a fare aumentare rapidamente i prodotti ed a rendere possibile ed utile ai volonterosi di met-tere in valore con l'opera intelligente Ir energie drt terreno ancora latenti.

R o m a , 10 n o v e m b r e 1912.

Dott. U G O P A T R I Z I , relatore

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— xLin —

A L L E G A T O

(Dal Corriere della Sera del 15 novembre 1912). Per la piccola proprietà.

U n C o n v e g n o di c a t t o l i c i .

I n via Dogana, n. 2, si diedero convegno l'altro ieri i m a g g i o r e n t i del p a r t i t o cattolico di Milano e L o m b a r d i a , nonché di altri centri, allo scopo di co-stituire la Federazione i t a l i a n a dei piccoli proprie-tari. V'erano i d e p u t a t i cattolici, consiglieri provin-ciali e c o m u n a l i cattolici, presidenti di Associazioni cattoliche, ecc. Presiedeva l'on. Longinotti e riferì l'on. Mauri. Questi r i c h i a m ò l ' i m p o r t a n z a del pro-blema, accennò all'atteggiamento dei socialisti e dei radicali, che, dopo aver combattuto i p r i m i e trascu-rato i secondi, la piccola proprietà, o r a invece, per p u r i scopi elettorali, si d a n n o all'organizzazione della medesima.

I cattolici, invece, sono sempre stati in p r i m a linea nell'appoggiare la piccola p r o p r i e t à e si pro-pongono ora di f a r e u n a organizzazione al di f u o r i di ogni idea politica e di partito, col p u r o i n t e n t o di giovare alla piccola proprietà.

Alla discussione p a r t e c i p a r o n o v a r i dei presenti. Quindi l'assemblea approvò la costituzione della Fe-derazione della piccola p r o p r i e t à « allo scopo — come dice l'art. 1° — di m i g l i o r a r e lo stato economico e sociale della classe, r a p p r e s e n t a r n e e difenderne gli interessi, s v i l u p p a r n e l'istruzione, f o r m a r e dei fondi di assistenza comune, rinvigorire lo spirito di mu-t u a l i mu-t à e cooperazione ed a p p o g g i a r n e le esplicazioni, promuovere le r i f o r m e di legge e le libere iniziative meglio atte a p r o c u r a r l e favorevoli condizioni di sus-sistenza, diffusione e progresso. I n ispecie si propone di a g i t a r e con riunioni, pubblicazioni, conferenze e memoriali i problemi degli sgravi fiscali e della rif o r m a a g r a r i a promovendo all'uopo anche la rif o r m a -zione di un Comitato p a r l a m e n t a r e di amici della classe ».

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A L L E G A T O N . JT.

Sulla devoluzione di immobili allo Slato in seguito a procedura esecutiva promossa dagli esattori contro debitori d'imposte.

Speciale demanio

che si venne formando coi bevi decollili.

« Procedutosi dall'esattore delle imposte dirette « a l l a esecuzione sugli immobili del debitore, ed an-« d a t o deserto il terzo incanto, gli immobili sono de-li voluti di diritto allo Stato ».

P e r tale disposizione, c o n t e n u t a nell'art. 54 della legge organica per la riscossione delle imposte di-rette 20 aprile 1871 JN. 192 e m a n t e n u t a in vigore, salva la modificazione limitativa dei casi di devolu-zione, p o r t a t a dalla legge 21 g e n n a i o 1897 N. 22, (di cui s a r à detto in seguito), si è venuto a f o r m a r e un d e m a n i o speciale, di cui lo Stato, t a n t o nell'interesse proprio (attesa la difficoltà di a s s u m e r e in ammini-strazione beni di difficile - - t a l o r a impossibile o troppo costosa identificazione, e dato il carico che allo Stato deriva del p a g a m e n t o delle imposte), q u a n t o nell'interesse dei contribuenti, non ha tra-s c u r a t o alcun mezzo per liberartra-sene.

Provvedim.enti legislativi tendenti

a far tornare i beni devoluti alla privata proprietà.

Governo e P a r l a m e n t o f u r o n o sempre concordi in tale intento e non pochi provvedimenti legislativi m i r a r o n o a f a r t o r n a r e , nei modi più facili, i beni dei quali si ragiona, nel dominio della proprietà privata.

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I n essa v e n n e fissato il concetto del riacquisto dei beni a trattativa privata d a p a r t e degli espro-priati, a prezzo m i n i m o , senza però a l c u n a esenzione da tasse e diritti. Il corrispettivo del r i a c q u i s t o f u stabilito nella m i s u r a di u n a a n n u a l i t à d ' i m p o s t a fino al 31 d i c e m b r e 1886 e di t r e a n n u a l i t à d a l 1° gen-n a i o 1887 al d i c e m b r e 1889.

2. Con la successiva legge del 14 a p r i l e 1892, N. 189 a p p a r v e il concetto della cessione dei b e n i devoluti, con esenzione dalle tasse sugli affari e

dei diritti di voltura.

L a cessione v e n n e a c c o r d a t a , m e d i a n t e il corri-spettivo d ' u n a a n n a t a d ' i m p o s t a , agli espropriati (sempre con p r e f e r e n z a ) ed a n c h e agli estranei.

I n o l t r e si i n t r o d u s s e (Art. 4) il concetto della ces-sione ai Comuni ( m a n c a n d o le due p r i m e categorie di cessionari) con l'esonero, in o r d i n e ai s u d d e t t i beni, dal p a g a m e n t o delle i m p o s t e e s o v r i m p o s t e fino a l l ' a t t u a z i o n e del n u o v o c a t a s t o ;

3. L a legge 8 agosto 1895, l a q u a l e n o n fece in complesso che p r o r o g a r e fino al 31 d i c e m b r e 1898 i t e r m i n i p e r l a cessione, stabiliti dalla legge prece-dente;

i. La legge 26 g e n n a i o 1899 N. 30 in cui si m a n -t e n n e il conce-t-to d'ella cessione con Vesenzione da

lasse e diritti, a f a v o r e sia degli espropriati, sia degli estranei, con p r e f e r e n z a s e m p r e ai p r i m i , p u r c h é

fossero solleciti a p r e s e n t a r e le d o m a n d e p e r la retrocessione e cioè entro u n b r e v e t e r m i n e (mesi q u a t -tro d a l l a pubblicazione della legge).

Si a g g i u n s e pero u n a n u o v a c a t e g o r i a di p e r s o n e cui la retrocessione poteva f a r s i e cioè quella degli

eredi, degli e s p r o p r i a t i , e restò f e r m a la cessione ai

(50)

— XLVI —

Le dette leggi non ebbero una durala continuativa.

Nella considerazione che t r a t t a v a s i con tutte le s u i n d i c a t e leggi di d e r o g a r e a n o r m e g e n e r a l i che p r e s i e d o n o a l l a alienazione dei beni d e m a n i a l i , p e r a c c o r d a r e condizioni di speciale favore, e di i n d u r r e gli i n t e r e s s a t i a r e n d e r s i , q u a n t o p i ù fosse possibile, solleciti e diligenti nel p r o f i t t a r n e , venne in dette leggi stabilito u n t e r m i n e , s c a d u t o il q u a l e esse non dovevano avere p i ù vigore e le facilitazioni a c c o r d a t e v e n i v a n o a cessare.

Detto t e r m i n e f u però s e m p r e fissato con lar-ghezza (mai m i n o r e di due anni) e q u i n d i sufficiente affinchè l a legge potesse esser in t e m p o conosciuta d a chi vi a v e v a interesse e p e r la p r e s e n t a z i o n e delle d o m a n d e di retrocessione, c o r r e d a t e dai necessari d o c u m e n t i , il cui e s a m e t r o p p o o c c u p a v a gli Uffici di R e g i s t r o e le I n t e n d e n z e di F i n a n z a , specialmente nelle due Provincie della S a r d e g n a , ove in m a g g i o r n u m e r o si sono verificate le devoluzioni.

Scarsità dei risultali ottenuti con le leggi che tende-vano ad accordare retrocessioni dei beni devoluti.

1 r i s u l t a t i però conseguiti d a t u t t e le leggi s o p r a r i c o r d a t e n o n f u r o n o quelli che si s p e r a v a n o , non o s t a n t e che ad esse venisse d a t a la m a s s i m a pub-blicità, fino a ricorrere, f r a l'ultima, alla notifica-zione fatta e ripetuta alla p e r s o n a degli interessati a chiedere le retrocessioni, di uno speciale avviso, c o n s e g n a t o a mezzo degli inservienti c o m u n a l i e dei messi esattoriali.

Ragioni della scarsità degli effetti conseguiti.

(51)

— XLVH —

i n d u r r e gli e s p r o p r i a t i a t o r n a r e anche di nome p a d r o n i del loro b e n i s e n z a il concorso di a l t r e isti-tuzioni di t u t e l a e c o n o m i c a e sociale.

I n fatto poi u n a g r a n d e p a r t e dei debitori d'im-poste è r i u s c i t a a r i m a n e r e i n d i s t u r b a t a al possesso rlei fondi, dei quali, p u r e essendo a v v e n u t a r e g o l a r -mente la devoluzione allo Stato, il D e m a n i o n o n cre-dette p r e n d e r e possesso, p e r le r a g i o n i s o p r a accen-n a t e e così i debitori r a g g i u accen-n s e r o l'utilità di g o d e r s i i fondi senza sottostare al p a g a m e n t o delle imposte e di s o t t r a r s i all'azione dell'Esattore, a v e n d o l i d a q u e s t a rilevati l ' a v v e n u t a devoluzione.

Mezzi escogitati per infrenare il numero di nuove devoluzioni.

U n r i s u l t a t o invece soddisfacente, come m i s u r a preventiva, p e r f r e n a r e l ' a u m e n t o delle devoluzioni, si ottenne col mezzo escogitato con la legge 27 gen-n a i o 1897 N. 22 (Art. 54 del vigegen-nte testo ugen-nico 29 g i u g n o 1902 N. 281 p e r l a riscossione delle im-poste dirette), secondo il q u a l e l'esattore non può far

luogo al terzo incanto senza il consenso dell'Inten-dente di Finanza.

I n t a l g u i s a , nei casi s p e c i a l m e n t e di l i m i t a t a i m p o r t a n z a , interviene, come m o d e r a t r i c e , l ' A u t o r i t à f i n a n z i a r i a p r o v i n c i a l e con f a c o l t à di d a r e o r i f i u t a r e il suo consenso.

E con l a circolare C h i m i r r i del 15 ottobre 1900, q u e s t a f a c o l t à f u t r a d o t t a nel preciso obbligo di neg a r e il consenso, onegni q u a l v o l t a si t r a t t i di p r o m u o -vere da p a r t e degli E s a t t o r i il terzo i n c a n t o p e r cre-diti d ' i m p o s t a che, c o m p r e s i i decimi, n o n s u p e r i n o le Lire 25.

Facoltà di cedere i beni devoluti g rat aitavi ente ai Comuni.

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della facoltà che s o p r a v e n n e a c c e n n a t a , di cederli g r a t u i t a m e n t e ai Comuni, g i u s t a il disposto dello art. 4 della legge 26 g e n n a i o 1899 N. 30 (facoltà che vige t u t t o r a ) n e m m e n o h a dato il f r u t t o desiderato.

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(54)
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Il progetto ili, legge sulla piccola proprietà colla relazione che lo commenta, riassunto nella Esposi-zione finanziaria, si pubblica qui per la prima volta. 1 miei, colleglli del Gabinetto Rudiìiì ne. avevano co-minciato l'esame, la discussione dei ministri l'avrebbe migliorato; io stesso muterei oggi alcune parli. Ma intanto avvennero le note agitazioni, dei primi mesi del 1898, che abbatterono il Ministero. Il mio colla-boratore eminente in questo studio fu il comm. Au-gusto Mortara, ora Consigliere alla Corte elei Conti, veramente benemerito della pubblica amministra-zione.

L U I G I L I Z Z A T T I .

Esposizione finanziaria del ministro del Tesoro, L. Luz-zatti, fatta alla Camera dei deputati nella seduta del I" dicembre I897.

Dopo aver tratteggiato gli elementi per la compo-sizione di un F o n d o di sgravio di 13 milioni, parec-chi dei quali gioverebbero a tale uopo anche oggi, altri furono già adoperati, il ministro continuava:

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in a t t e s a del g i o r n o in cui si p o s s a n o d i m i n u i r e le tasse sui c o n s u m i , s a r e b b e affidato ili potersi sal-v a r e da. ogni balzello che d i r è t t a m e n t e lo colpisci' e lo a f f r a n g e . Qui, p r i m a di e s a m i n a r e l'effetto finan-ziario della p r o p o s t a n o s t r a , piaccia alla, C a m e r a s o f f e r m a r s i sull'effetto m o r a l e , politico, sociale ili essa. Veggasi la sorte dei piccoli p r o p r i e t a r i : colpiti dai sequestri del fìsco che li esilia dai pochi p a l m i di t e r r a b a g n a t i dei loro liberi sudori, ovvero per d u r e esazioni i n c a p a c i di a r r o t o n d a r e il m i n u t o po-dere in t e r m i n i rispondenti, a u n a r a z i o n a l e c u l t u r a !

E p p u r e questi piccoli coltivatori delle n o s t r e t e r r e s o n o il n e r b o dello Stato e dovrebbero costituirne la c u r a p r i n c i p a l e e il p r i n c i p a l e orgoglio. R e s t i t u i r e i m i n i m i p o d e r i agli e s p r o p r i a t i dal fìsco, consolidare nei possessi modesti i piccoli p r o p r i e t a r i e s o n e r a n -doli d a l l a i m p o s t a f o n d i a r i a , a i u t a r l i cogli ausili di un credito che li e m a n c i p i p e r la dolcezza delle ragioni e p e r l'equità dei r i m b o r s i e non li s f r u t t i t r a -m u t a n d o s i in un n u o v o balzello co-me a c c a d e oggidì, e, d i l a t a n d o il cuore di questi n o s t r i infelici concitta-dini con u n r e s p i r o di conforto, f a r che a n i m o sem-p r e sem-più la t e r r a dei loro sem-p a d r i e lieta e libera la consegnino ai figli, questo è l'altissimo intento a cui m i r i a m o e certo r a g g i u n g e r e m o , se t u t t e le forze vive del P a r l a m e n t o e del p a e s e cospirino alla f o r m a z i o n e del fondo di sgravio.

Nello stesso t e m p o e s o n e r e r e m o il lavoro indu-s t r i a l e d a ogni indu-specie di i m p o indu-s t a di ricchezza mòbile; r i a l z a n d o e meglio g r a d u a n d o il m i n i m o imponibile, t u t t a la gente che si affatica nelle a r t i m i n o r i , nei pic-coli commerci, nelle piccole i n d u s t r i e , s a r e b b e alle-viata e n e a v r e b b e r o i m m e d i a t o e notevole sollievo ben 500 m i l a c o n t r i b u e n t i p r i v a t i delle categorie II e (', che r a p p r e s e n t a n o il reddito del lavoro o del la-voro associato al capitale.

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i piccoli p r o p r i e t a r i , p e r effetto d e l l a t e o r i a dell'im-p o s t a r e a l e , s dell'im-p i n t a a u n eccesso di sottigliezza c h e c e s s a di e s s e r e s c i e n t i f i c a p e r c h è d i v i e n e c r u d e l e , p a g a n o a n c h e s u l m i n i m o n e c e s s a r i o a l l a sussi-s t e n z a .

I n s o m m a p e r effetto della v a g h e g g i a t a riforma, il l a v o r o , si a l i m e n t i c o n la sola m e r c e d e o p e r v i r t ù del r i s p a r m i o , si c o n c r e t i e c r i s t a l l i z z i n e l l e p r i m e f o r m e e n e i p r i m i r u d i m e n t i della p r o p r i e t à , si li-b e r e r e li-b li-b e d a l l a i m p o s t a d i r e t t a ; il che, c o n s o l a n d o gli u n i n o n s a r e b b e a r g o m e n t o di n u o v i dolori p e r le a l t r e classi sociali, p o i c h é il f o n d o di s g r a v i o , ot-t e n u ot-t o con le r e v i s i o n i o r g a n i c h e e con lievi r i ot-t o c c h i t r i b u t a r i n o n d i s c u s s i q u a s i p i ù , b a s t e r e b b e a r i s a r -cire il b i l a n c i o delle s a l u t a r i p e r d i t e c a g i o n a t e d a q u e s t e r i f o r m e a f a v o r e d e l l a p i c c o l a p r o p r i e t à e del l a v o r o . Le u n e s o n o c o l l e g a t e alle a l t r e in m o d o che chi e s c l u d e o ritarda le e c o n o m i e , e s c l u d e o ritarda i benefici a i piccoli c o n t r i b u e n t i . M a la C a m e r a e il p a e s e iri m a t e r i a così d e l i c a t a , che a c c e n d e t a n t e s p e r a n z e e t a n t i t i m o r i , u s c e n d o dai p r o g r a m m i g e n e r a l i , v o r r a n n o s a p e r e s u b i t o q u a l c o s a di c o n c r e t o sul c o n t e n u t o v i t a l e dei d i s e g n i del G o v e r n o .

La protezioni* finanziaria ed economica della piccola proprietà.

li p r i m i e r a m e n t e i t e r r e n i d e l l a g e n t e p o v e r a de-voluti al d e m a n i o dello S t a t o p e r debiti d ' i m p o s t a e che si t r o v i n o t u t t o r a ih s u o p o s s e s s o o s i a n o p a s s a t i al C o m u n e , t o r n e r a n n o s e n z a s p e s a a l l ' a n t i c o p r o -p r i e t a r i o o agli eredi. Gli e m i g r a t i dai l o r o dolci c a m p i li r i s a l u t e r a n n o !

La n o s t r a riforma, t u t e l a q u e l l e m i n o r i p r o p r i e t à che, p e r la loro m a g r e z z a , s o n o più e s p o s t e

aU'iweor-porawfiito nei poderi m a g g i o r i , poiché, più a p e r t e

(58)

e s p r o p r i a z i o n i per debiti d ' i m p o s t a , alle quali, per difetto di c o m p r a t o r i f a n n o seguito t a n t o f r e q u e n t i devoluzioni al D e m a n i o , esse sono non di r a d o ini p o t e n t i a s o p p o r t a r e gli stessi pesi t r i b u t a r i . Dal

1" g e n n a i o 1873 al 30 g i u g n o "1896 si verificarono 169,973 devoluzioni p e r u n debito d ' i m p o s t a e so-vra imposta sui t e r r e n i e sui f a b b r i c a t i p a r i a lire 7,982,864.24. N u m e r i siffatti l a s c i a n o p e n s a r e melali-c o n i melali-c a m e n t e , oltre alle e s p r o p r i a z i o n i di pimelali-cmelali-cole p r o p r i e t à a v v e n u t e p e r debiti d ' i m p o s t a , a quelle pro-vocate p e r debiti o r d i n a r i ! (1)

Queste m i n i m e poste non r a p p r e s e n t a n o general-m e n t e q u a n t o di general-meglio in f a t t o di estensione e di potenza possa d e s i d e r a r s i p e r u n r a z i o n a l e svolgi-m e n t o delle forze a g r a r i e del paese. Ksse contribui-rebbero molto più al benessere generale, se agglome r a t e p e r m o d o d a costituire aziende a g r a r i e idonee a d a r e il lavoro e i mezzi ili sussistenza, s t a b i l m e n t e , a u n a f a m i g l i a . Perciò, m e n t r e occorre p r e v e n i r e l'in c o r | ) o r a m e n t o nelle p r o p r i e t à m a g g i o r i , è uopo age v o l a r n e al possibile Je p e r m u t e e gli a r r o t o n d a m e n t i , come si è s p e r i m e n t a t o felicemente in G e r m a n i a e si sta ora s p e r i m e n t a n d o in F r a n c i a .

A tale i n t e n t o p r o p o n i a m o di s o s p e n d e r e la esa-zione alle p r o p r i e t à g r a v a t e di u n ' i m p o s t a p r i n c i p a l e , che non s u p e r i 10 lire, q u a n d o sia a c c e r t a t o che il p r o p r i e t a r i o a l t r o non posseda. I criteri ili siffatto a c c e r t a m e n t o , i quali m u t a n o , p e r cosi dire, in

/ier-sonali• l'onere reale, come se si t r a t t a s s e di un

(59)

b o r s o e c o n s e r v a a i piccoli p r o p r i e t a r i il d i r i t t o elet-t o r a l e . c o n elet-t e m p e r a elet-t o c o n g u a r e n elet-t i g i e efficaci a f a v o r e dei m a g g i o r i c o n t r i b u e n t i , s o n o v a g l i a t i con e q u i t à e con p r u d e n z a . Nello stesso t e m p o p r o p o n i a m o di a c c o r d a r e la e s e n z i o n e d a o g n i t a s s a p e r t u t t i quegli, a t t i di per-m u t a e di c o per-m p r a v e n d i t a , c h e i n t e r v e n g a n o p e r dieci a n n i f r a i t i t o l a r i di c o t e s t e piccole p r o p r i e t à , i q u a l i a b b i a n o p e r fine gli a r r o t o n d a m e n t i e l a c o s t i t u z i o n e di a z i e n d e a g r a r i e di più g i u s t e p r o p o r z i o n i . Così v o r r e m m o ai p r o p r i e t a r i di esse a c c o r d a r e l a esen-zione p e r le i p o t e c h e a c c e s e a f in e di m i g l i o r i e ed e g u a l m e n t e la r i d u z i o n e a l m i n i m o d e l l a t a s s a di s u c c e s s i o n e . P e r t a l m o d o , m e n t r e ci s t u d i a m o di p r e v e n i r e l ' a n n e s s i o n e di coteste m i n o r i p r o p r i e t à alle m a g - / g l o r i , cioè, l a d i s c e s a dei r i s p e t t i v i p r o p r i e t a r i a l l o s t a t o ' di s a l a r i a t i , a s s i c u r i a m o l a m a s s i m a l i b e r t à di m o v i m e n t o p e r i g i u s t i a g g l o m e r a m e n t i . E q u a n d o sia r a g g i u n t o u n v a l o r e , il q u a l e d i a a f f i d a m e n t o di più profìcua, c o l t i v a z i o n e e di v a n t a g g i o s o u s o del

c r e d i t o iter le m i g l i o r ì e , a g e v o l i a m o , u n a volta t a n t o , u n a p r e s t a n z a "a c o n d i z i o n i di f a v o r e , c o m e v i a t i c o

a e s i s t e n z a più r o b u s t a , e s u f f i c i e n t e a sè s t e s s a , o l t r e

a m a n t e n e r e l a e s e n z i o n e t r i b u t a r i a .

Nel 1893, e le cose n o n p o s s o n o e s s e r e m o l t o c a m -b i a t e da a l l o r a , s o p r a 5,916,000 articoli di ruolo con-c e r n e n t i la i m p o s t a sui t e r r e n i , se n e a v e v a n o (e que-sta c i f r a va a c c o l t a con c a u t e l a p e r l a i m p e r f e z i o n e della s t a t i s t i c a ) 4,666,000 di i m p o r t o n o n superiore, a lire 10. N e l l ' i n s i e m e questi u l t i m i articoli p i t t a v a n o , o l t r e il d e c i m o , lire 10,442,000 d ' i m p o s t a p r i n -cipale.

S e c o n d o calcoli a t t e n d i b i l i i 4,666,000 articoli di.

ruolo r a p p r e s e n t e r e b b e r o n o n m e n o di 3 milioni e

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