Novità del decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio
Stefano De Rosa
(Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE)
Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 ottobre è stato pubblicato il D.Lgs.
4 ottobre 2019 n. 125, di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843/Ue).
Il provvedimento, in vigore dallo scorso 10 novembre, modifica nuovamente il D.Lgs. 231/2007 a distanza di poco più di due anni e contiene alcune novità rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso luglio.
Nuovo decreto
Vengono modificate e integrate le disposizioni del D.Lgs. 231/2007,
a partire dalla definizioni in esso contenute, al fine di accogliere istanze di chiarimento provenute dal settore privato nel primo biennio
di applicazione della novella introdotta dal DLgs. n. 90/2017 o resesi
necessarie a causa dell'aggiornamento nell'interpretazione degli standard internazionali adottati in materia di prevenzione del riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo, ovvero per effetto della sopravvenuta V direttiva antiriciclaggio.
Definizioni
Conformemente a quanto richiesto dagli standard GAF/FATF, viene poi integrata la definizione di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e viene introdotta quella definizione di "prestatori di servizi di portafoglio digitali" per i quali è prevista l'iscrizione nel registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Definizioni
Con riferimento alle persone politicamente esposte (cosiddette “PEP”) viene meglio precisato il concetto di titolarità congiunta. Nel testo
previgente, tra le PEP si ricomprendevano “le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari”.
Nella versione aggiornata del decreto, si legge che la definizione attiene a quei soggetti che “detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini, ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d’affari”.
PEP
Con l’attuazione della V direttiva viene, inoltre, estesa la platea dei soggetti obbligati.
In particolare, viene definito l'esatto perimetro di applicazione degli obblighi con riferimento agli intermediari che svolgono operazioni di
cartolarizzazione dei crediti, anche al fine di consentire alla competente autorità di vigilanza l'emanazione di disposizioni attuative di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi
antiriciclaggio.
Cartolarizzazione dei crediti
Come precisato nella relazione illustrativa del decreto, agli intermediari bancari e finanziari, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione
(disciplinate dalla L. 130/1999), è, infatti, affidato il compito di monitorare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in operazioni di cartolarizzazione
(debitori ceduti, sottoscrittori delle obbligazioni emesse) al fine di evitare il rischio che le cartolarizzazioni possano dare adito a fenomeni di
riciclaggio.
Cartolarizzazione dei crediti
Sono, inoltre, inseriti tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio
i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie o case d’asta o quando tale attività sia
effettuata all’interno di porti franchi, nei casi in cui il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10.000,00 euro.
Soggetti che commerciano in cose antiche
e opere d’arte
Si evidenzia l’introduzione, al comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007, di una nuova lettera a-bis) che attribuisce al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza il potere di acquisire, anche attraverso i controlli sull’osservanza della normativa antiriciclaggio, “dati
e informazioni” presso i soggetti obbligati.
Appare evidente come la ridetta previsione sia potenzialmente idonea a giustificare un’acquisizione indiscriminata di dati e informazioni anche non attinenti all’ambito di pertinenza della normativa antiriciclaggio.
Accessibilità dati alla GdF
Per tale motivo, in sede di esame del provvedimento da parte delle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera e della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il CNDCEC aveva proposto l’eliminazione di tale previsione, o quantomeno la delimitazione del perimetro dei dati e delle informazioni acquisibili da parte del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di Finanza presso i soggetti obbligati, anche al fine di chiarire la portata degli adempimenti da parte dei medesimi.
Accessibilità dati alla GdF
Risulta confermato l’inserimento nell’art. 11 del D.Lgs. 231/2007 di un comma 4-bis, che impone agli organismi di autoregolamentazione l’obbligo di pubblicare entro il 30 marzo di ogni anno, dandone preventiva informazione al Comitato di Sicurezza finanziaria, una relazione contenente dati e informazioni inerenti: al numero dei
decreti e delle altre misure sanzionatorie (suddivisi per tipologia di infrazione) adottati nei confronti dei rispettivi iscritti nell’anno solare precedente; al numero di
segnalazioni di operazioni sospette ricevute per il successivo inoltro alla UIF;
al numero e alla tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi previsti dal DLgs. 231/2007 in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.
Organismi di autoregolamentazione
La nuova disposizione non precisa né i termini né le modalità della suddetta pubblicazione (ad es., se la stessa debba avvenire sul sito internet istituzionale
dell’organismo); peraltro, tale obbligo informativo appare già adeguatamente assolto mediante la comunicazione al Comitato di Sicurezza finanziaria.
In più, nel caso specifico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, deve
evidenziarsi che il dato relativo al numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottati dalle autorità competenti nei confronti degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è conosciuto né conoscibile dagli organismi di autoregolamentazione, attese le prerogative ad essi assegnate dal
D.Lgs. 139/2005
Organismi di autoregolamentazione
Nel nuovo art. 20 comma 6, si richiede al soggetto obbligato di specificare
“le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4” dell’art. 20 (in pratica detenzione di partecipazioni
superiori al 25% di società, o del controllo della maggioranza dei voti
in assemblea, o dei fondatori o dei beneficiari nelle fondazioni). In altri termini, si vuole disincentivare la possibile tendenza, dei soggetti obbligati, a identificare automaticamente negli amministratori il titolare effettivo dei loro clienti.
Tale criterio residuale, in altri termini, andrà utilizzato solo nei casi in cui
gli altri metodi non permettano l’individuazione del titolare effettivo facendo sì che il soggetto obbligato conservi traccia delle verifiche effettuate.
Titolare effettivo
Tra le novità previste, in tema di titolare effettivo si evidenzia la necessità per gli amministratori di società ed enti, in qualità di esecutori, di richiedere
informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla titolarità effettiva dell'ente chiedendole allo stesso titolare effettivo.
Quindi, le notizie sui titolari effettivi non saranno, come attualmente previsto nell’art. 22, semplicemente acquisite dagli amministratori sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci o dalle
comunicazioni dell’assetto proprietario, poiché d’ora in avanti le informazioni acquisite su base documentale diventano solo di supporto alle dichiarazioni del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) di essere tali, rilasciate da questi ultimi agli amministratori.
Titolare effettivo
Dette dichiarazioni, quindi, saranno d’ora innanzi necessarie, non solo quando permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva (procedura che resta ammissibile in caso di incertezza nei confronti di tutti i soci) ma anche a prescindere da eventuali dubbi.
Inoltre, tutte le informazioni in merito al titolare effettivo dovranno
restare immediatamente accessibili alle autorità di controllo e i soggetti obbligati dovranno spiegare il perché, in alcune circostanze, il titolare effettivo è individuato in membri del CdA.
Titolare effettivo
Resta confermato, rispetto alla bozza di decreto posto in consultazione, l’inserimento, all’art. 21 comma 5, della lettera e-bis), che demanda al decreto MEF-MISE recante la disciplina del registro dei titolari effettivi – tuttora da emanarsi – anche la definizione delle modalità attraverso
le quali i soggetti obbligati (compresi i professionisti) dovranno segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva consultabili nel predetto Registro e quelle acquisite nell’espletamento dell’adeguata verifica della clientela.
Registro dei titolari effettivi
Al riguardo, occorre rammentare che l’art. 21, comma 2, lett. e),
D.Lgs. 231/07 statuisce che la consultazione del Registro è uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica e che essa, ai sensi del successivo comma 7, non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.
Registro dei titolari effettivi
Nel medesimo art. 21 è inserito il comma 7-bis che impone, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, l’acquisizione e la conservazione della prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri, ovvero la conservazione di un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.
Registro dei titolari effettivi
Cambiano inoltre, e si ampliano, i soggetti che dovranno iscriversi al Registro. Oltre ai fiduciari di trust espressi, infatti, saranno tenuti
all’iscrizione gli istituti giuridici affini al trust cioè “gli atti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario,
nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine” (art. 22, comma 5-bis).
Registro dei titolari effettivi
Ancorché l’art. 18 del D.Lgs. 231/2007 non sia in corso di modifica,
in ossequio al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 par. 1, lett. c) del GDPR, il parere ribadisce che oggetto del trattamento debbano essere solo i dati necessari per le finalità perseguite, con modalità
proporzionate, sia per l’identificazione del cliente e del titolare effettivo sia per la valutazione del rischio.
Parere garante privacy
Il parere si sofferma sulle misure di sicurezza previste per la conservazione dei dati, prendendo in considerazione una norma, l’art. 32 del D.Lgs. 231/2007, non oggetto di modifica.
Il Garante ribadisce la necessità: che i soggetti che trattano i dati, individuati dai soggetti obbligati, siano dotati di elevati requisiti di affidabilità e competenza e
garantiscano l’adozione di misure tecniche e organizzative tali da rendere il trattamento conforme alle prescrizioni del GDPR; che, anche in relazione alle dimensioni, i soggetti obbligati adottino meccanismi di cifratura e sicurezza per proteggere le informazioni contenute nei file, assicurare l’integrità del contenuto e prevenirne alterazioni; che in tutte le fasi del trattamento l’accesso alle informazioni sia circoscritto a un numero
limitato di persone sottoposte all’autorità del titolare; che, in caso di affidamento della comunicazione a soggetti esterni, i dati da comunicare siano forniti già cifrati.
Parere garante privacy
Non è stata accolta, invece, l’osservazione formulata dal Garante per la
protezione dei dati personali in merito alla necessità di inserire nell’art. 17
opportune garanzie affinché i soggetti obbligati informino i propri clienti circa le disposizioni in materia di protezione dei dati personali prima
dell’instaurazione di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di una
prestazione professionale. Sul punto, il Governo non ha ritenuto necessario un recepimento espresso nella normativa antiriciclaggio di una previsione che imponga ai soggetti obbligati di fornire ai loro clienti una informativa generale sugli obblighi loro imposti dalla ridetta normativa, in quanto si tratta di
informativa già dovuta in applicazione della disciplina in materia di privacy.
Parere garante privacy
In effetti l’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) impone già
al responsabile del trattamento dei dati di fornire all’interessato una serie di informazioni, comprese quelle inerenti alla finalità del trattamento cui sono destinati i dati e alla relativa base giuridica.
Più in generale, il rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di privacy è sancito dall’art. 3, co. 9, del DLgs. 231/2007, che impone ai destinatari di assicurare che il trattamento dei dati acquisiti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio avvenga per i soli scopi e attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e garanzie stabilite dal codice per la
protezione dei dati personali.
Parere garante privacy
Con la nota informativa 17.7.2019 n. 68/2019 il CNDCEC ha comunicato il differimento all’1.1.2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio. Si ricorda che le stesse erano state pubblicate il 23 gennaio scorso dal Consiglio nazionale,
in qualità di organismo di autoregolamentazione. Nelle premesse del documento veniva precisato che le regole sarebbero divenute vincolanti decorsi 6 mesi dalla pubblicazione, vale a dire dal 23 luglio.
Nella nota si evidenziava come fosse ormai imminente l’emanazione del decreto attuativo della V direttiva antiriciclaggio e fosse stato di recente diffuso
l’aggiornamento dell’Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Tali circostanze hanno indotto il Consiglio nazionale a non ritenere più congrua
l’originaria scadenza del termine di decorrenza dell’applicazione delle Regole tecniche
Regole Tecniche del CNDCEC in vigore dall’1.1.2020
Con l’Informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale ha annunciato la
pubblicazione, a partire dal 23 maggio scorso, sul proprio sito, del documento
“Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del
D.Lgs 231/2007.
Nelle premesse del documento si sottolinea come le soluzioni operative
proposte nelle Linee guida siano frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti;
pertanto, nel caso in cui le stesse dovessero diffondere interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le stesse saranno aggiornate in conformità a tali
orientamenti.
Pubblicazione delle Linee guida
Il documento è suddiviso in quattro parti, dedicate rispettivamente, ai seguenti aspetti:
l’autovalutazione del rischio dell’attività dello studio nel suo complesso;
l’adeguata verifica della clientela;
la conservazione dei dati e delle informazioni;
la conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti.
Inoltre, negli allegati alle Linee guida, sono proposti alcuni modelli di carte di lavoro e check-list che possono tornare utili durante lo svolgimento
Struttura del documento
L’autovalutazione del rischio connesso all’attività professionale, descritta nella Regola tecnica n. 1 e propedeutica all’adozione di presidi
e procedure adeguati alla natura e alle dimensioni dello studio, prevede i seguenti passaggi:
individuazione del rischio inerente all’attività dello studio;
analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (c.d. vulnerabilità);
calcolo del rischio residuo, mediante una media ponderata del valore attribuito al rischio inerente all’attività (considerato al 40%) e di quello
Autovalutazione del rischio dello studio
Il rischio inerente all’attività si determina attribuendo un punteggio da 1 a 4 (rilevanza non significativa, poco significativa, abbastanza significativa e molto significativa) ai seguenti fattori:
tipologia di clientela;
area geografica di operatività;
canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze,
canali di pagamento, ecc.);
Rischio inerente all’attività
L’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi si svolge attribuendo un punteggio da 1 a 4 (rilevanza non significativa per presidi completi e strutturati, poco significativa per presidi ordinari, abbastanza significativa per presidi lacunosi, molto significativa per presidi assenti) ai seguenti fattori:
formazione;
organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e
Analisi della vulnerabilità
Determinazione del rischio residuo dell’attività dello studio
Rischio inerente
Livello di rischio specifico
(da 1 a 4)
Tipologia di clientela 3
Area geografica di operatività 3
Canali distributivi 2
Servizi offerti 4
Livello rischio inerente 3
Coefficiente di ponderazione 40%
Rischio inerente 1,2
Vulnerabilità
Formazione 2
Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
1
Organizzazione degli adempimenti relativi alla
conservazione dei documenti, dati e informazioni 3 Organizzazione in materia di segnalazione di
operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante
2
L’adeguata verifica della clientela comprende la valutazione (con l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4):
del rischio inerente della prestazione;
del rischio specifico connesso al cliente;
del rischio specifico connesso alla prestazione;
del rischio effettivo, la cui quantificazione avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione
(considerato al 30%) e al rischio specifico connesso al cliente
Adeguata verifica della clientela
In corrispondenza del grado di rischio effettivo così ottenuto,
il professionista dovrà tarare le misure di adeguata verifica come segue:
per i livelli di rischio non significativo dovranno essere seguite le specifiche regole di condotta descritte nelle Regole tecniche;
per i livelli di rischio poco significativo, abbastanza significativo
e molto significativo dovranno essere adottate misure di adeguata verifica, rispettivamente, semplificate, ordinarie e rafforzate.
Adeguata verifica della clientela
La valutazione del rischio inerente avviene sulla base delle due tabelle
predisposte dal CNDCEC nella Regola tecnica n. 2, dove alle varie prestazioni professionali è stato attribuito il corrispondente valore, sulla base
della seguente scala di intensità:
non significativo (punteggio 1);
poco significativo (punteggio 2);
abbastanza significativo (punteggio 3);
molto significativo (punteggio 4).
Valutazione del rischio inerente della prestazione
Sono ricomprese tra le prestazioni professionali a rischio non significativo quelle che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-
patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l’ambito
operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.
Anche per queste tipologie di prestazioni è, comunque, necessario svolgere preliminarmente un processo di valutazione che potrà
confermare o meno il livello di rischio come “non significativo”.
Valutazione del rischio inerente della prestazione
Nel primo caso, sarà sufficiente acquisire la documentazione prevista dalle Regole tecniche (e richiamate dalle Linee guida) in corrispondenza della prestazione da effettuare, così come evidenziato nella tabella in
calce al presente articolo, e non sarà necessario formalizzare il processo di valutazione del rischio.
Nei casi in cui, invece, sulla base dei risultati del processo di valutazione, il soggetto obbligato ritenga che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello superiore, dovrà adottare, a seconda delle circostanze, misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, formalizzando la
Valutazione del rischio inerente della prestazione
Valutazione del rischio specifico
A - Aspetti connessi al cliente
Livello di rischio specifico (da 1 a 4) Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico
Area geografica di residenza del cliente
RISCHIO SPECIFICO CLIENTE (somma punteggio tabella A)
B - Aspetti connessi alla prestazione professionale Livello di rischio specifico (da 1 a 4) Tipologia
Modalità di svolgimento Ammontare dell’operazione
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale
Ragionevolezza
Area geografica di destinazione
La determinazione del rischio effettivo avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione
(considerato al 30%) e al rischio specifico, considerato al 70%.
Sulla base del valore ottenuto, si attribuisce al rischio effettivo un livello
individuato tenendo presente la seguente scala graduata, a cui corrisponde una diversa misura di adeguata verifica:
Determinazione del rischio effettivo
Valori ponderati
Grado di rischio Misure di adeguata verifica
1 - 1,5 NON SIGNIFICATIVO
Regole di condotta specifiche per le prestazioni a rischio inerente
non significativo 1,6 - 2,5 POCO SIGNIFICATIVO Semplificate
Come descritto, in caso di rischio effettivo “abbastanza significativo”, il soggetto obbligato provvederà ad eseguire la adeguata verifica
con modalità “ordinaria”, che, come ricordato nelle Linee guida, include le seguenti fasi:
identificazione del cliente e la verifica della sua identità;
le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore;
l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità;
l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
Adeguata verifica ordinaria
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell’incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.
Bisogna, comunque, tener conto di quanto stabilito dall’art. 32, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 231/2007 che, con riferimento alle modalità
di conservazione, considera tempestiva l’acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.
Tempistiche dell’identificazione del cliente
La Regola Tecnica n. 2 tratta in via specifica le modalità di esecuzione
dell’identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti.
In caso di incarico professionale conferito ad uno studio associato, si evidenzia l’importanza di attribuire l’incarico nella persona di uno degli associati, onde evitare che la responsabilità connessa agli adempimenti della adeguata verifica della clientela si possa estendere a tutto lo studio.
Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire, fra l’altro,
Identificazione negli studi associati
Con il controllo costante il soggetto obbligato verifica:
la coerenza tra la complessiva operatività del cliente e la conoscenza che ha maturato dello stesso;
che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell’incarico;
che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore e il titolare effettivo restino coerenti con le informazioni acquisite;
che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi o nelle PPE e, se del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
Controllo costante
Nelle Linee guida vengono proposte le seguenti tempistiche in
corrispondenza delle diverse misure di adeguata verifica clientela:
Controllo costante
Grado di rischio effettivo Misure di adeguata verifica Periodicità controllo costante
Non significativo Semplificate Almeno ogni 36 mesi
Poco significativo Semplificate Almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo Ordinarie Almeno ogni 24 mesi
Molto significativo Rafforzate Almeno ogni 6/12 mesi
Possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica della clientela, ove dalla valutazione emerga in un basso rischio di riciclaggio, nei confronti delle seguenti tipologie di clienti:
le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;
le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche;
i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio;
i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1.9.93 n. 385,
Adeguata verifica semplificata
Nei casi di valutazione di un elevato rischio di riciclaggio il professionista applica misure rafforzate di adeguata verifica, attenendosi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:
prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all’identificazione dei titolari effettivi;
adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti;
verificare l’eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, coinvolti nella prestazione professionale;
verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del