ANTIRICICLAGGIO
L’Adeguata verifica della clientela
a cura di Giovanni Barbato
D.LGS 231/2007 ART.12
PRASSI
UIC-2006 MEF 2008 LINEE GUIDA CNF
G.DI F. 2012
LE PRESTAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DA
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 15 della L. 12.8.2016 n. 170 Recepimento IV direttiva
(UE) 2015/849
“Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo”
Schema decreto legislativo da adottare entro 26.6.17
3
NOVITA’
Art. 12 Professionisti
Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gliavvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI
Organi di controllo
Esonero dagli obblighi di eseguire l’adeguata verifica della clientela, di registrare i dati e di far partire le segnalazioni all’UIF per i professionisti che fanno parte degli Organi di controllo, comunque denominati:
- collegio sindacale;
- consiglio di sorveglianza;
- comitato di controllo di gestione;
- organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione.
ESONERI
a pag. 21 della dispensa
ORGANI DI CONTROLLO DI
SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL
D.LGS. N.231/07
Obblighi antiriciclaggio - adeguata
verifica;
- registraizone;
- segnalazione operazioni sospette
Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del
contante e dei titoli al portatore
Collegio sindacale, consiglio di
sorveglianza, comitato per il controllo di
gestione
NO * SI
Revisore contabile SI SI
Collegio sindacale con controllo contabile
SI SI
* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.
ESONERI
a pag. 22 della dispensa
ORGANI DI CONTROLLO
DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL
D.LGS. N.231/07
Obblighi antiriciclaggio:
- adeguata verifica;
- registraizone;
- segnalazione operazioni sospette
Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del
contante e dei titoli al portatore
Collegio sindacale, consiglio di
sorveglianza, comitato per il
controllo di gestione
NO * SI
L’obbligo però appare assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
Revisore contabile SI SI
L’obbligo appare comunque
assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
Collegio sindacale con controllo
contabile
SI SI
L’obbligo appare comunque
assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto
* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e sussistono del pari gli specifici doveri fissati dall’art.52 a carico degli organi di controllo.
ESONERI
CHIARIMENTI MEF 11.11.2013
Per effetto del richiamo operato dall’art.12, comma 3-bis, all’art.52, nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio gli obblighi di vigilanza permangono in capo a ciascun componente del collegio sindacale, tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal secondo comma del citato art.52.
Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni sanzionatorie ed in particolare nell’art.55, comma 5, che collega alla violazione degli obblighi di comunicazione una sanzione di tipo penale a carattere personale.
a pag. 23 della dispensa
Adeguata verifica della clientela
L’art. 16 indica che gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti, sussistono:
•quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15.000 euro;
•quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
•tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
•se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile).
•se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente
SPECIFICHE LIMITAZIONI SONO PREVISTE PER I NOTAI E GLI AVVOCATI
ai sensi dell’art. 12 del decreto 231/2007 sono assoggettati all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette limitatamente ad una parte dell’attività esercitata
AVVOCATI E NOTAI
PRESTAZIONI RICOMPRESE
quando in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria
o immobiliare
AVVOCATI E NOTAI
AVVOCATI E NOTAI: .. e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:
Oggetto attività esercitata
Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche
Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
Apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società
Costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c), ossia dottori commercialisti, esperti contabili, notai ed avvocati, nonché ogni altro soggetto che rende i servizi dei periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e
tributi
AVVOCATI E NOTAI:
Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
AVVOCATI E NOTAI:
Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012
In quanto gli avvocati sono destinatari devono
rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio
Adozione di misure organizzative
Formazione del personale
Adeguata verifica del cliente
Valutazione del rischio
Registrazione
Conservazione
Segnalazione operazioni sospette
………
Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali
Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali
Chiarimenti forniti
dal CNF in data 25 novembre 2016
6. Gli obblighi previsti in capo agli Avvocati –
sopra descritti - riguardano anche le prestazioni eseguite nell’ambito giudiziale?
No, e ciò alla luce dell’ambito di applicazione della
Legge Antiriciclaggio previsto all’art. 12, lettera “c”, e
sopra riassunto alla domanda 3.
Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali
Chiarimenti forniti
dal CNF in data 24/10/2012 con il parere n.62
3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per:
i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio;
per le cause di divisione immobiliare;
per le cause di usucapione;
per le azioni ex art. 2932 c.c.
Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a
15.000,00 euro ovvero i procedimenti anzidetti siano finalizzati al trasferimento
di diritti reali su beni immobili.
Le prestazioni professionali per Avvocati – Chiarimento del CNF
Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)
5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali.
6. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che,
ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività
economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di
segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 41 e dell’art. 16 del decreto.”
Prestazioni ricomprese
nel
monitoraggio
• L’attività abbia ad oggetto, a seguito del conferimento di un incarico professionale, una delle tipologie di operazioni tassativamente elencate nell’art. 12 comma 1 lettera c) del Decreto .
• L’attività assuma carattere essenziale nella realizzazione di una operazione finanziaria/patrimoniale modificativa di una
situazione giuridica esistente.
• L’attività costituisca un contributo avente carattere strumentale alla realizzazione di una operazione
finanziaria/patrimoniale modificativa di una situazione giuridica esistente
• Solo la c.d. attività “giudiziale” secondo le precisazioni del parere n. 62 del 24 ottobre 2012 emesso dal Consiglio Nazionale Forense (“CNF”).
LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016
Prestazioni escluse
• Mandato professionale avente ad oggetto una
prestazione di consulenza legale che non è in alcun modo strumentale o funzionale alla
predisposizione o realizzazione di una operazione finanziaria o patrimoniale
• (ad es. pareri legali pro veritate, attività di compliance, formazione tecnica/work shop su
tematiche legali, servizi di informazione normativa)
LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016
Incarichi ricevuti da altro professionista
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.
(chiarimento UIC 21.06.2006, n. 18)
CASI RISOLTI
Adeguata verifica
Identificazione e verifica identità
Informazioni su scopo e natura
prestazione
Valutazione del rischio
Controllo costante
Cliente Titolare
effettivo
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO UN
DOCUMENTO NON SCADUTO
SOCIETA’
- Denominazione - Sede legale
- Codice fiscale – P.Iva
-Verifica esistenza potere
rappresentanza
PERSONE FISCHE
- Nome e cognome - Luogo e data nascita - Residenza e/o domicilio
- Codice fiscale
- Estremi documento
• Carta identità
• Passaporto
• Patente guida – nautica
• Libretto pensione
• Porto armi
• Permesso soggiorno
• Tessere
Amm.Stato
Viene definito titolare effettivo:
«La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari».
ADEGUATA VERIFICA
LA DEFINIZIONE DEL “ TITOLARE EFFETTIVO”
a pag. 25 della dispensa
INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”
Nel caso di entità giuridica secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007:
la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 si fa riferimento ad una percentuale di partecipazione pari al 25% più uno).
la persona o le persone che ne risultano beneficiarie.
Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente stesso (art. 19, co. 1, lett b).
a pag. 25 della dispensa
CHIARIMENTI MEF 11.11.2013
In relazione all'obbligo di identificazione del titolare effettivo (quale beneficiario economico finale dell'operazione o della prestazione professionale), il MEF chiarisce che i dati dello stesso:
• ad oggi (in attesa delle disposizioni attuative di cui all'art. 38 DLgs.
231/2007), non vanno obbligatoriamente trascritti nell'Archivio unico ma riportati unicamente nel Fascicolo cliente.
a pag. 27 della dispensa
CHIARIMENTI MEF 11.11.2013
I dati per l'identificazione del titolare effettivo:
•non possono essere acquisiti direttamente dal professionista
•ma vanno forniti, per iscritto e sotto la propria responsabilità, dallo stesso cliente (art.
21, DLgs.231/07); il professionista, non deve sostituirsi al cliente nel reperire i dati anche laddove ritenga che sia palese (es. società con socio all'80%) l’identificazione del titolare effettivo.
NOTA: secondo il Mef anche se il professionista dispone di una visura al Registro imprese, deve richiedere una dichiarazione scritta e firmata da parte del legale rappresentante della stessa che attesti i dati richiesti
a pag. 28 della dispensa
OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE
FORNISCE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E PER ISCRITTO
SE I DATI SONO FALSI IL CLIENTE E’
SANZIONATO EX ART.55 CON ARRESTO DA 6
MESI A 3 ANNI E CON AMMENDA DA 5.000 A
50.000 €
Le società fiduciarie (MEF nota 9.4.2009 prot. 29165) non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Di conseguenza, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione:
sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica,
sia nei confronti del fiduciante, quale titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.
Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al professionista, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie.
SOCIETÀ FIDUCIARIE
35
Il DLgs. 13.8.2010 n. 141 ha recato anche importanti novità per il mondo delle società fiduciarie. Il Provvedimento prevede che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della L. 23.11.39 n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico
Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.
Viene esteso alle “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle che verranno iscritte al sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia) il regime di applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari.
integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell’archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette)
applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del DLgs. 231/2007 che ha quale effetto pratico più rilevante quello di escludere
l’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria.
36
La riforma pertanto si applica alle nuove fiduciarie che abbiano le seguenti caratteristiche:
siano fiduciarie di tipo “statico” di cui alla L. 1966/1939; e
siano controllate da una banca o un intermediario finanziario; oppure
abbiano un capitale non inferiore a € 100 mila.
VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE
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VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE
38
Con riferimento
al cliente (art. 20)
1. natura giuridica
2. prevalente attività svolta
3. comportamento tenuto al momento del
compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
48
Con riferimento all’operazione
rapporto continuativo o prestazione professionale
(art. 20)
tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
ammontare;
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto
continuativo.
50
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
MEMO
• GLI OBBLIGHI RICHIESTI DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO SONO STATI ADEMPIUTI
AVENDO RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI
POSSEDUTE - ACQUISITE NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE EX ART. 3 DEL
D.LGS. 231/2007.
1. Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16
2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art.
25
3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28
TRE LIVELLI DI VERIFICA
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Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente;
b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio.
Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.
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CONTROLLO COSTANTE
OBBLIGHI SEMPLIFICATI
INTERMEDIARI FINANZIARI (ART.11, C.1 e C.2 lett. B e C)
ENTE CREDITIZIO O
FINANZIARIO COMUNITARIO
ENTE
CREDITIZIO O FINANZIARIO
EXTRA COMUNITARI
O CON OBBLIGHI
PARITARI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
OBBLIGHI RAFFORZATI
ELEVATI RISCHI RICICLAGGIO – FIN.TERRORISMO
CLIENTE NON PRESENTE FISCAMENTE
PERSONE
POLITICAMENTE
ESPOSTE
TIPOLOGIE DI REGISTRI
• REGISTRO CARTACEO
Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o del suo collaboratore delegato per iscritto, con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione delle firme delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza abrasioni o spazi in bianco.
• REGISTRO TENUTO A MEZZO STRUMENTI INFORMATICI
DATI DA REGISTRARE
DATI DA REGISTRARE
Le registrazioni devono avvenire in tempi molto contenuti (co.1-bis all’art.38 del decreto).
La norma attualmente vigente prevede che la registrazione vada effettuata entro i 30 giorni successivi:
all’accettazione dell’incarico professionale;
all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
o al termine della prestazione professionale.
Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un certo punto decide di passare all'archivio informatico. Che cosa deve fare?
A) conservare il cartaceo - fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono sull'informatico
B) riversare tutto il cartaceo nell'informatico,
C) reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico?
QUESITO POSTO AL MEF
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE
a pag. 31 della dispensa
RISPOSTA DEL MEF
Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico e reinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla date di passaggio dal cartaceo all'informatico
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE
a pag. 32 della dispensa
Un professionista ha attivato l'archivio informatico utilizzando un software, che decide di cambiare. In tal caso dovrà:
A) conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc e fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software;
B) riversare tutto l'archivio nel nuovo software?
C) Con riferimento ai clienti e agli incarichi conferiti prima del cambio software, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corsa” (la tenuta contabilità) alla data di cambio?
QUESITO POSTO AL MEF
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE
a pag. 32 della dispensa
RISPOSTA DEL MEF
Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche ecc, fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software e reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni «in corso» (es. tenuta contabilità) alla data d cambio.
ARCHIVIO E REGISTRAZIONE
a pag. 33 della dispensa
In caso di studi, laddove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare:
l’organigramma dei soggetti interessati;
le deleghe;
il MANUALE di gestione degli adempimenti;
il piano di formazione dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è partecipato;
il piano di controllo interno per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.
MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
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