• Non ci sono risultati.

Slides relative al convegno sull'antiriciclaggio tenutosi il 23 febbraio 2017 | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Slides relative al convegno sull'antiriciclaggio tenutosi il 23 febbraio 2017 | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
52
0
0

Testo completo

(1)

ANTIRICICLAGGIO

L’Adeguata verifica della clientela

a cura di Giovanni Barbato

(2)

D.LGS 231/2007 ART.12

PRASSI

UIC-2006 MEF 2008 LINEE GUIDA CNF

G.DI F. 2012

LE PRESTAZIONI SOGGETTE ED ESENTI DA

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(3)

art. 15 della L. 12.8.2016 n. 170 Recepimento IV direttiva

(UE) 2015/849

“Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo”

Schema decreto legislativo da adottare entro 26.6.17

3

NOVITA’

(4)

Art. 12 Professionisti

Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gliavvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

(5)

Organi di controllo

Esonero dagli obblighi di eseguire l’adeguata verifica della clientela, di registrare i dati e di far partire le segnalazioni all’UIF per i professionisti che fanno parte degli Organi di controllo, comunque denominati:

- collegio sindacale;

- consiglio di sorveglianza;

- comitato di controllo di gestione;

- organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

- di tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione.

ESONERI

a pag. 21 della dispensa

(6)

ORGANI DI CONTROLLO DI

SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL

D.LGS. N.231/07

Obblighi antiriciclaggio - adeguata

verifica;

- registraizone;

- segnalazione operazioni sospette

Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del

contante e dei titoli al portatore

Collegio sindacale, consiglio di

sorveglianza, comitato per il controllo di

gestione

NO * SI

Revisore contabile SI SI

Collegio sindacale con controllo contabile

SI SI

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio.

ESONERI

a pag. 22 della dispensa

(7)

ORGANI DI CONTROLLO

DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL

D.LGS. N.231/07

Obblighi antiriciclaggio:

- adeguata verifica;

- registraizone;

- segnalazione operazioni sospette

Comunicazioni violazioni alle limitazioni dell’uso del

contante e dei titoli al portatore

Collegio sindacale, consiglio di

sorveglianza, comitato per il

controllo di gestione

NO * SI

L’obbligo però appare assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto

Revisore contabile SI SI

L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto

Collegio sindacale con controllo

contabile

SI SI

L’obbligo appare comunque

assorbito da quello di cui all’art.52, comma 2, lett.c) avente analogo contenuto

* Rimane comunque l’onere di una generale vigilanza sulla normativa antiriciclaggio e sussistono del pari gli specifici doveri fissati dall’art.52 a carico degli organi di controllo.

ESONERI

(8)

CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

Per effetto del richiamo operato dall’art.12, comma 3-bis, all’art.52, nelle società destinatarie della normativa antiriciclaggio gli obblighi di vigilanza permangono in capo a ciascun componente del collegio sindacale, tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dal secondo comma del citato art.52.

Tale interpretazione trova conferma nelle disposizioni sanzionatorie ed in particolare nell’art.55, comma 5, che collega alla violazione degli obblighi di comunicazione una sanzione di tipo penale a carattere personale.

a pag. 23 della dispensa

(9)

Adeguata verifica della clientela

L’art. 16 indica che gli obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti, sussistono:

•quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15.000 euro;

•quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;

•tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

•se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile).

•se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

(10)

SPECIFICHE LIMITAZIONI SONO PREVISTE PER I NOTAI E GLI AVVOCATI

ai sensi dell’art. 12 del decreto 231/2007 sono assoggettati all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette limitatamente ad una parte dell’attività esercitata

AVVOCATI E NOTAI

(11)

PRESTAZIONI RICOMPRESE

quando in nome o per conto dei propri clienti compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria

o immobiliare

AVVOCATI E NOTAI

(12)

AVVOCATI E NOTAI: .. e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti le seguenti attività:

Oggetto attività esercitata

Trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche

Gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni

Apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società

Costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c), ossia dottori commercialisti, esperti contabili, notai ed avvocati, nonché ogni altro soggetto che rende i servizi dei periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e

tributi

(13)

AVVOCATI E NOTAI:

Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Qualsiasi altra operazione immobiliare

Gestione di denaro

Gestione di strumenti finanziari Gestione di altri beni

Apertura/chiusura di conti bancari

Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura di conti di titoli

Gestione di conti bancari

(14)

Gestione di libretti di deposito Gestione di conti di titoli

Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società

Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

AVVOCATI E NOTAI:

Indicazioni prassi G.di F. Circolare n.83607/2012

(15)

In quanto gli avvocati sono destinatari devono

rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio

 Adozione di misure organizzative

 Formazione del personale

 Adeguata verifica del cliente

 Valutazione del rischio

 Registrazione

 Conservazione

 Segnalazione operazioni sospette

 ………

(16)

Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

(17)

Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

Chiarimenti forniti

dal CNF in data 25 novembre 2016

6. Gli obblighi previsti in capo agli Avvocati –

sopra descritti - riguardano anche le prestazioni eseguite nell’ambito giudiziale?

No, e ciò alla luce dell’ambito di applicazione della

Legge Antiriciclaggio previsto all’art. 12, lettera “c”, e

sopra riassunto alla domanda 3.

(18)

Le prestazioni professionali per Avvocati – Alcuni chiarimenti ufficiali

Chiarimenti forniti

dal CNF in data 24/10/2012 con il parere n.62

3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per:

i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio;

per le cause di divisione immobiliare;

per le cause di usucapione;

per le azioni ex art. 2932 c.c.

Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a

15.000,00 euro ovvero i procedimenti anzidetti siano finalizzati al trasferimento

di diritti reali su beni immobili.

(19)

Le prestazioni professionali per Avvocati – Chiarimento del CNF

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali.

6. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che,

ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività

economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di

segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente,

dell’art. 41 e dell’art. 16 del decreto.”

(20)

Prestazioni ricomprese

nel

monitoraggio

• L’attività abbia ad oggetto, a seguito del conferimento di un incarico professionale, una delle tipologie di operazioni tassativamente elencate nell’art. 12 comma 1 lettera c) del Decreto .

• L’attività assuma carattere essenziale nella realizzazione di una operazione finanziaria/patrimoniale modificativa di una

situazione giuridica esistente.

• L’attività costituisca un contributo avente carattere strumentale alla realizzazione di una operazione

finanziaria/patrimoniale modificativa di una situazione giuridica esistente

• Solo la c.d. attività “giudiziale” secondo le precisazioni del parere n. 62 del 24 ottobre 2012 emesso dal Consiglio Nazionale Forense (“CNF”).

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016

(21)

Prestazioni escluse

• Mandato professionale avente ad oggetto una

prestazione di consulenza legale che non è in alcun modo strumentale o funzionale alla

predisposizione o realizzazione di una operazione finanziaria o patrimoniale

• (ad es. pareri legali pro veritate, attività di compliance, formazione tecnica/work shop su

tematiche legali, servizi di informazione normativa)

LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO ASLA 2016

(22)

Incarichi ricevuti da altro professionista

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

(chiarimento UIC 21.06.2006, n. 18)

CASI RISOLTI

(23)

Adeguata verifica

Identificazione e verifica identità

Informazioni su scopo e natura

prestazione

Valutazione del rischio

Controllo costante

Cliente Titolare

effettivo

(24)
(25)
(26)

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO UN

DOCUMENTO NON SCADUTO

SOCIETA’

- Denominazione - Sede legale

- Codice fiscale – P.Iva

-Verifica esistenza potere

rappresentanza

PERSONE FISCHE

- Nome e cognome - Luogo e data nascita - Residenza e/o domicilio

- Codice fiscale

- Estremi documento

• Carta identità

• Passaporto

• Patente guida – nautica

• Libretto pensione

• Porto armi

• Permesso soggiorno

• Tessere

Amm.Stato

(27)

Viene definito titolare effettivo:

«La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari».

ADEGUATA VERIFICA

LA DEFINIZIONE DEL “ TITOLARE EFFETTIVO”

a pag. 25 della dispensa

(28)

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Nel caso di entità giuridica secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al D.lgs. 231/2007:

 la persona o le persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (ai sensi dell’art. 2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 si fa riferimento ad una percentuale di partecipazione pari al 25% più uno).

 la persona o le persone che ne risultano beneficiarie.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente stesso (art. 19, co. 1, lett b).

a pag. 25 della dispensa

(29)

CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

In relazione all'obbligo di identificazione del titolare effettivo (quale beneficiario economico finale dell'operazione o della prestazione professionale), il MEF chiarisce che i dati dello stesso:

• ad oggi (in attesa delle disposizioni attuative di cui all'art. 38 DLgs.

231/2007), non vanno obbligatoriamente trascritti nell'Archivio unico ma riportati unicamente nel Fascicolo cliente.

a pag. 27 della dispensa

(30)

CHIARIMENTI MEF 11.11.2013

I dati per l'identificazione del titolare effettivo:

•non possono essere acquisiti direttamente dal professionista

•ma vanno forniti, per iscritto e sotto la propria responsabilità, dallo stesso cliente (art.

21, DLgs.231/07); il professionista, non deve sostituirsi al cliente nel reperire i dati anche laddove ritenga che sia palese (es. società con socio all'80%) l’identificazione del titolare effettivo.

NOTA: secondo il Mef anche se il professionista dispone di una visura al Registro imprese, deve richiedere una dichiarazione scritta e firmata da parte del legale rappresentante della stessa che attesti i dati richiesti

a pag. 28 della dispensa

(31)

OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

FORNISCE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E PER ISCRITTO

SE I DATI SONO FALSI IL CLIENTE E’

SANZIONATO EX ART.55 CON ARRESTO DA 6

MESI A 3 ANNI E CON AMMENDA DA 5.000 A

50.000 €

(32)

Le società fiduciarie (MEF nota 9.4.2009 prot. 29165) non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l’esonero dall’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Di conseguenza, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione:

 sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica,

 sia nei confronti del fiduciante, quale titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.

Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al professionista, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 231/2007, tutte le informazioni necessarie.

SOCIETÀ FIDUCIARIE

35

(33)

Il DLgs. 13.8.2010 n. 141 ha recato anche importanti novità per il mondo delle società fiduciarie. Il Provvedimento prevede che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della L. 23.11.39 n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico

Bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia.

Viene esteso alle “nuove” società fiduciarie (ovvero a quelle che verranno iscritte al sopra citato albo speciale e sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia) il regime di applicazione della normativa antiriciclaggio previsto per gli intermediari bancari e finanziari.

integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell’archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette)

applicazione del regime di esenzione previsto dagli articoli 25 e seguenti del DLgs. 231/2007 che ha quale effetto pratico più rilevante quello di escludere

l’obbligo di comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi antiriciclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi adempimenti identificativi e di registrazione sono già stati assolti dalla fiduciaria.

36

(34)

La riforma pertanto si applica alle nuove fiduciarie che abbiano le seguenti caratteristiche:

 siano fiduciarie di tipo “statico” di cui alla L. 1966/1939; e

 siano controllate da una banca o un intermediario finanziario; oppure

 abbiano un capitale non inferiore a € 100 mila.

VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE

37

(35)

VERIFICA DELLA CLIENTELA: FIDUCIARIE

38

(36)

Con riferimento

al cliente (art. 20)

1. natura giuridica

2. prevalente attività svolta

3. comportamento tenuto al momento del

compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

48

(37)

Con riferimento all’operazione

rapporto continuativo o prestazione professionale

(art. 20)

 tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

 modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

 ammontare;

 frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

 ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;

 area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto

continuativo.

50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(38)

MEMO

• GLI OBBLIGHI RICHIESTI DALLA NORMATIVA

ANTIRICICLAGGIO SONO STATI ADEMPIUTI

AVENDO RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI

POSSEDUTE - ACQUISITE NELL’AMBITO

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE EX ART. 3 DEL

D.LGS. 231/2007.

(39)

1. Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16

2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art.

25

3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28

TRE LIVELLI DI VERIFICA

55

(40)

Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:

a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente;

b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.

56

CONTROLLO COSTANTE

(41)

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

INTERMEDIARI FINANZIARI (ART.11, C.1 e C.2 lett. B e C)

ENTE CREDITIZIO O

FINANZIARIO COMUNITARIO

ENTE

CREDITIZIO O FINANZIARIO

EXTRA COMUNITARI

O CON OBBLIGHI

PARITARI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(42)

OBBLIGHI RAFFORZATI

ELEVATI RISCHI RICICLAGGIO – FIN.TERRORISMO

CLIENTE NON PRESENTE FISCAMENTE

PERSONE

POLITICAMENTE

ESPOSTE

(43)

TIPOLOGIE DI REGISTRI

• REGISTRO CARTACEO

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o del suo collaboratore delegato per iscritto, con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione delle firme delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza abrasioni o spazi in bianco.

• REGISTRO TENUTO A MEZZO STRUMENTI INFORMATICI

(44)

DATI DA REGISTRARE

(45)

DATI DA REGISTRARE

(46)

Le registrazioni devono avvenire in tempi molto contenuti (co.1-bis all’art.38 del decreto).

La norma attualmente vigente prevede che la registrazione vada effettuata entro i 30 giorni successivi:

 all’accettazione dell’incarico professionale;

 all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;

o al termine della prestazione professionale.

(47)

Un professionista ha attivato un archivio cartaceo, a un certo punto decide di passare all'archivio informatico. Che cosa deve fare?

A) conservare il cartaceo - fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono sull'informatico

B) riversare tutto il cartaceo nell'informatico,

C) reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico?

QUESITO POSTO AL MEF

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 31 della dispensa

(48)

RISPOSTA DEL MEF

Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell'archivio informatico e reinserire in quest'ultimo, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla date di passaggio dal cartaceo all'informatico

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 32 della dispensa

(49)

Un professionista ha attivato l'archivio informatico utilizzando un software, che decide di cambiare. In tal caso dovrà:

A) conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, ecc e fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software;

B) riversare tutto l'archivio nel nuovo software?

C) Con riferimento ai clienti e agli incarichi conferiti prima del cambio software, reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corsa” (la tenuta contabilità) alla data di cambio?

QUESITO POSTO AL MEF

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 32 della dispensa

(50)

RISPOSTA DEL MEF

Nell'ipotesi prospettata il professionista è tenuto a conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche ecc, fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software e reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni «in corso» (es. tenuta contabilità) alla data d cambio.

ARCHIVIO E REGISTRAZIONE

a pag. 33 della dispensa

(51)

In caso di studi, laddove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare:

 l’organigramma dei soggetti interessati;

 le deleghe;

 il MANUALE di gestione degli adempimenti;

 il piano di formazione dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è partecipato;

 il piano di controllo interno per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.

MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

29

Organizzazione dello Studio

(52)

MANUALE DEL SISTEMA

DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 231/2007 DELLO STUDIO PROFESSIONALE

PER UNA COMPLETA COMPLIANCE ALLA

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Riferimenti

Documenti correlati

90, in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (d’ora in avanti: fdt), vedono i

- dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dalla norma). A tal fine si fa presente che, ai sensi dell’art. 21,

La codifica delle procedure interne è suggerita dal Ministero della Giustizia nel Provvedimento che ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori

‐  mediante  un  documento  d’identità  non  scaduto,  tra  quelli  di  cui  all’allegato  tecnico 23 .  Per  identificare  e  verificare  l’identità 

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui

2.1 Le Regole Tecniche del CNF “In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento , proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati