Il calcolo dell’IRAP per le società di persone
Luca Fornero
(Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne)
Le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali determinano il valore della produzione netta come differenza tra determinati proventi e oneri, elencati dal dato normativo.
I componenti rilevanti si assumono secondo le disposizioni rilevanti per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF.
Rilevanza delle regole IRPEF
Proventi rilevanti
Tipologia di provento TUIR
Ricavi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni
di servizi oggetto dell’attività d’impresa. Art. 85 co. 1 lett. a) Ricavi derivanti dalle cessioni di materie prime e sussidiarie,
semilavorati e altri beni (esclusi quelli strumentali) acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Art. 85 co. 1 lett. b)
Risarcimenti per la perdita o il danneggiamento di beni merce Art. 85 co. 1 lett. f) Contributi in denaro (o valore normale di quelli in natura),
spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Art. 85 co. 1 lett. g) Contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio
a norma di legge. Art. 85 co. 1 lett. h)
Contributi c.d. «sopravvenienza attiva». Art. 88 co. 3 lett. b)
Variazioni delle rimanenze finali di beni. Art. 92
Variazioni delle rimanenze finali di opere ultrannuali. Art. 93
Oneri rilevanti
Tipologia di onere D.Lgs. 446/97
Costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo Art. 5-bis co. 1
Costi delle merci Art. 5-bis co. 1
Costi dei servizi (come individuati dal DM 17.1.92) Art. 5-bis co. 1 Ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali Art. 5-bis co. 1 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali
materiali e immateriali Art. 5-bis co. 1
I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF.
Tale circostanza comporta, tra l’altro, che (circ. Agenzia delle Entrate 60/2008, § 2.1):
i componenti positivi sono individuati e si assumono secondo le regole fiscali contenute nel TUIR, atteso che il legislatore opera un espresso rinvio alle relative voci;
restano applicabili i limiti alla deducibilità di determinati costi (es.
autoveicoli, telefonia, leasing immobiliari, ecc.) previsti dal TUIR.
Qualificazione, imputazione temporale e classificazione
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione dei soggetti esercenti attività d’impresa, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
Pertanto, tali contributi (ove non correlati a costi indeducibili) sono
sempre imponibili ai fini IRAP, anche se sono esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi, a meno che l’esclusione dal valore della
produzione netta sia prevista:
dalle leggi istitutive dei singoli contributi;
da altre disposizioni di carattere speciale.
Disciplina dei contributi
Disciplina dei contributi
Fattispecie Trattamento IRAP
Contributi esclusi da tassazione soltanto ai fini delle imposte
dirette, correlati a oneri indeducibili ai fini IRAP. Non imponibili Contributi esclusi da tassazione soltanto ai fini delle imposte
dirette, non correlati a oneri indeducibili ai fini IRAP. Imponibili Contributi imponibili ai fini delle imposte dirette, correlati
a oneri indeducibili ai fini IRAP. Non imponibili
Contributi imponibili ai fini delle imposte dirette, non correlati
a oneri indeducibili ai fini IRAP. Imponibili
Per le società e gli imprenditori individuali in contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata secondo i criteri di cui all’art. 66 del TUIR.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017 (con il primo impatto sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle
imprese in contabilità semplificata deve essere determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati alla cassa»
valevoli ai fini dell'IRPEF.
Imprese in contabilità semplificata
Dal 2017, quindi, non mutano i proventi e gli oneri concorrenti alla
formazione del valore della produzione netta (che restano i consueti), ma soltanto il criterio di imputazione temporale.
Ad esempio, per le società di persone in contabilità semplificata, dal 2017:
le plusvalenze e le minusvalenze continuano a risultare non imponibili o indeducibili;
i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo sono in base al principio di competenza.
Imprese in contabilità semplificata
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di:
deducibilità dal reddito determinato per cassa delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (così, le rimanenze finali afferenti al 2016
sono interamente deducibili dal valore della produzione netta relativo al 2017);
concorso alla formazione del reddito dei diversi componenti in caso di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa.
Imprese in contabilità semplificata
Ad esempio, la plusvalenza realizzata a fronte della cessione di un bene strumentale, la cui consegna all’acquirente è avvenuta nel 2017, ma il cui corrispettivo è stato incassato nel 2016, è comunque irrilevante in capo alle imprese che calcolano l’IRAP a norma dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97.
Pertanto, a differenza di quanto accade con riferimento al reddito
d’impresa, nel 2017 il provento non concorre in ogni caso alla formazione del valore della produzione netta relativo al 2017 e non va indicato nella dichiarazione IRAP 2018.
Imprese in contabilità semplificata
Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP relativa al 2017, essendo già risultati imponibili nel 2016:
i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017;
i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017.
Diversamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, non avendo dato luogo a un costo deducibile nel 2016, può essere dedotto dalla base imponibile
Imprese in contabilità semplificata
Voci «critiche»
Fattispecie Trattamento IRAP
Ricavi o per assegnazione ai soci o autoconsumo Imponibili Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali e
patrimoniali Non imponibili o indeducibili
Contributi sopravvenienza attiva Se rilevanti, imponibili per cassa Quote di ammortamento di marchi e avviamento Deducibili per quote di 1/18 Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) dei dipendenti
sostenute dall’impresa Deducibili nella misura IRPEF Rimborso a piè di lista delle spese di trasferta sostenute dai
dipendenti Deducibili nella misura IRPEF
Indennità di trasferta e chilometriche Deducibili se relative a dipendenti a tempo indeterminato
Voci «critiche»
Fattispecie Trattamento IRAP
Ammortamenti dei fabbricati strumentali, per la parte
attribuibile alle aree sottostanti o pertinenziali Indeducibili
Spese relative agli autoveicoli aziendali Deducibili nella misura IRPEF Spese di telefonia fissa e mobile Deducibili nella misura IRPEF Omaggi e spese di rappresentanza (non rientranti tra le
prestazioni di servizi) Indeducibili
Spese di viaggio, vitto e alloggio (anche sostenuti per
finalità di rappresentanza) Deducibili nella misura IRPEF
Erogazioni liberali Indeducibili
Costi relativi ad immobili patrimoniali Indeducibili