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Nuovi crediti d’imposta

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Academic year: 2021

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Nuovi crediti d’imposta

Alberto Marengo

(Dottore Commercialista in Torino)

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La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e il collegato decreto fiscale (D.L.

148/2017) hanno introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di agevolazioni:

 Modifiche al credito di imposta per investimenti pubblicitari;

 Credito di imposta per la formazione 4.0;

 Credito di imposta per la quotazione in borsa delle PMI;

 Credito di imposta per le imprese culturali;

 Credito di imposta per le librerie;

 Credito di imposta per il riciclaggio della plastica;

 Modifiche al credito di imposta per la ristrutturazione degli alberghi.

LE NUOVE AGEVOLAZIONI

(3)

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Ambito soggettivo

Possono beneficiarne:

 Imprese;

 Lavoratori autonomi;

 Enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;

 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

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CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Misura del credito di imposta

Per beneficiare dell'agevolazione, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Credito d'imposta:

 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;

 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative.

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CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Ambito temporale

Il credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal 2018.

Sono agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel periodo 24.6.2017 al 31.12.2017.

Utilizzo credito di imposta

 Esclusivamente in compensazione su F24;

 Previa trasmissione apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Ambito soggettivo

Possono beneficiarne tutte le imprese, indipendentemente da natura giuridica, settore economico, dimensioni, regime contabile e modalità di determinazione del reddito fiscale.

Ambito oggettivo

Agevolate solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale

«Industria 4.0» di seguito elencate:

 Big data e analisi dei dati;

 Cloud e fog computing;

(7)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

(segue)

 Cyber security;

 Sistemi cyber-fisici;

 Prototipazione rapida;

 Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;

 Robotica avanzata e collaborativa;

 Interfaccia uomo macchina;

 Manifattura additiva;

 Internet delle cose e delle macchine;

 Integrazione digitale dei processi aziendali.

(8)

8

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Le attività di cui sopra devono riguardare i seguenti ambiti (Allegato «A»

Legge di Bilancio 2018):

 Vendita e marketing;

 Informatica e tecniche;

 Tecnologie di produzione.

Le attività formative devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Misura del credito di imposta

 Pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;

 Fino ad un importo massimo annuale di 300.000 Euro per beneficiario.

Ambito temporale

Il credito d'imposta è riconosciuto per l’anno 2018.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Utilizzo credito di imposta

 Esclusivamente in compensazione su F24;

 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Non si applicano:

 il limite annuale di 700.000 Euro per le compensazioni su F24;

 il limite annuale di 250.000 Euro per le compensazioni dei crediti dichiarati nel quadro RU.

Necessario indicare il credito nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

(11)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Certificazione dei costi

Ai fini dell’ammissibilità del credito, i costi devono essere certificati:

 dal soggetto incaricato della revisione legale;

 ovvero da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 Euro.

Le imprese con bilancio revisionato sono invece esentate da tale obbligo di certificazione.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta in esame:

 non concorre alla formazione della base imponibile IRES;

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR).

Disposizioni attuative

Saranno definite da un apposito decreto che dovrà individuare:

 la documentazione richiesta;

 le modalità di effettuazione dei controlli;

 le cause di decadenza del beneficio.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Ambito soggettivo

PMI che, successivamente al 01.01.2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo.

L’agevolazione è riconosciuta solo nel caso di ammissione alla quotazione.

Ambito oggettivo

I costi sostenuti per la consulenza in merito all’ammissione alla quotazione della PMI.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Misura del credito di imposta

 Pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione;

 Fino ad un importo massimo di 500.000 Euro.

Ambito temporale

Agevolabili le spese di consulenza sostenute dal 2018 al 2020.

(15)

CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Utilizzo credito di imposta

 Esclusivamente in compensazione su F24;

 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Non si applicano:

 il limite annuale di 700.000 Euro per le compensazioni su F24;

 il limite annuale di 250.000 Euro per le compensazioni dei crediti dichiarati nel quadro RU.

Necessario indicare il credito nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

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16

CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta in esame:

 non concorre alla formazione della base imponibile IRES;

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR).

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CREDITO DI IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Disposizioni attuative

Saranno definite da un apposito decreto che dovrà individuare:

 le procedure per l’accesso al beneficio;

 la documentazione richiesta;

 le modalità di effettuazione dei controlli;

 i casi di esclusione;

 le procedure di concessione e utilizzo del beneficio;

 le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Ambito soggettivo

Sono definite imprese culturali e creative le imprese che:

 svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

 sono soggetti passivi di imposta in Italia;

 hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Misura del credito di imposta

 Pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi;

 Fino ad un importo massimo di 500.000 Euro per il 2018 ed Euro 1 milione per il 2019 e 2020.

Ambito temporale

Agevolabili le spese di consulenza sostenute dal 2018 al 2020.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Utilizzo credito di imposta

Esclusivamente in compensazione su F24.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta in esame:

 non concorre alla formazione della base imponibile imposte sui redditi;

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR).

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Disposizioni attuative

Con apposito decreto sarà disciplinata:

 la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa;

 la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;

 il monitoraggio e rispetto dei limiti di spesa previsti;

 la tipologia di spesa ammissibile;

 le procedure per l’ammissione al beneficio;

 i limiti massimi di spesa ammissibile;

 i criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese;

 i criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni;

 le cause di decadenza e revoca del beneficio.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE

Ambito soggettivo

Possono beneficiarne gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati e che abbiano uno dei seguenti codici ATECO principali:

 47.61: «Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati»;

 47.79.91: «Commercio al dettaglio di libri di seconda mano».

Ambito temporale

L’Agevolazione è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta 2018;

sembrerebbe trattarsi di un’agevolazione introdotta a regime.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE

Misura del credito di imposta

Parametrato agli importi pagati dagli esercenti a titolo di IMU, TASI, TARI con riferimento ai locali utilizzati per svolgere l’attività ovvero ai canoni di locazione o ad altre spese che saranno individuate da un apposito decreto attuativo.

Misura massima del credito:

 Euro 20.000 per gli esercenti di librerie non comprese in gruppi editoriali dagli stessi gestite;

 Euro 10.000 per gli altri esercenti;

entro il limite di spesa riconosciuto di Euro 4 milioni per il 2018 e 5 milioni a partire dal 2019.

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CREDITO DI IMPOSTA PER LE LIBRERIE

Utilizzo credito di imposta

Esclusivamente in compensazione su F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta in esame:

 non concorre alla formazione della base imponibile IRES;

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR).

(25)

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA

Ambito soggettivo

Possono beneficiarne tutte le imprese, indipendentemente da natura giuridica, settore economico, dimensioni, regime contabile e modalità di determinazione del reddito fiscale.

Ambito oggettivo

Agevolato l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

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CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA

Misura del credito di imposta

 Pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;

 Riconosciuto per un importo massimo annuale di Euro 20.000 a beneficiario, nel limite di spesa riconosciuto di Euro 1 milione per anno.

Ambito temporale

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020.

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CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA

Utilizzo credito di imposta

 Esclusivamente in compensazione su F24;

 A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolati.

Non si applica il limite annuale di 250.000 Euro per le compensazioni dei crediti dichiarati nel quadro RU.

Necessario indicare il credito nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento del credito.

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CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICICLATA

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta in esame:

 non concorre alla formazione della base imponibile IRES;

 non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;

 non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR).

Disposizioni attuative

Saranno definite da un apposito decreto i criteri e le modalità applicative del credito d’imposta.

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MODIFICHE AL CREDITO DI IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Ambito soggettivo

Viene esteso agli stabilimenti termali l’ambito applicativo del credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere ex art. 10, D.L.

83/2014.

Ambito oggettivo

Per tali soggetti l’agevolazione riguarda anche:

 la realizzazione di piscine termali;

 l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

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