Aspetti critici della indeducibilità degli interessi passivi
di Nicola Gravina
Pubblicato il 17 maggio 2008
§ 1. Premessa.
La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto importanti novità in materia di imposte dirette a carico delle società di capitali. In questo piccolo elaborato verrà trattato il problema della indeducibilità degli interessi passivi sopportati dalle società di capitali, con esclusione delle banche e delle imprese finanziarie, alla luce del nuovo art. 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’ultima legge finanziaria approvata dal Parlamento, ha introdotto diverse novità per le imprese tra cui:
· Riduzione dell’aliquota I.Re.S. (art. 1 co. 40 L. n. 244/2007);
· Nuova formulazione dell’art. 96 del TUIR.
§ 2. Gli interessi passivi alla luce della finanziaria 2008.
Nel prevedere una riduzione dell’aliquota I.Re.S. dal 33% al 27,5%, il legislatore è intervenuto in maniera significativa sull’imposizione fiscale per le imprese costituite in forma di società di capitali. Tale riduzione è stata possibile a fronte di un allargamento della base imponibile che ha lasciato sostanzialmente immutato il gettito fiscale derivante da questa imposta, per la quale assume rilevanza fondamentale la modifica alle modalità di deduzione degli interessi passivi per questo tipo di società.
Sostanzialmente il nuovo articolo 96 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/86) afferma che gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interressi attivi, l’eventuale parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica così determinato:
Differenza tra VALORI e COSTI della produzione di cui alla lettere a) e b) dell’art. 2425 del Cod.
Civ.
+ voci di COSTO di cui al n. 10 lettere a) e b) dell’art. 2425 del Cod. Civ.
+ canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali risultanti dal conto economico di esercizio
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Oltre agli interessi passivi, possono essere portati in deduzione anche gli oneri ad essi assimilati come ad esempio le commissione di massimo scoperto sul conto corrente bancario, il disaggio sull’emissione di prestiti obbligazionari ecc…, mentre restano esclusi gli interessi gia compresi nel costo. In altre parole rientrano nell’abito della deducibilità degli interessi passivi:
– contratti per mutui;
– contratti per operazioni di leasing;
– contratti per emissione di prestiti obbligazionari;
– contratti per operazioni di finanziamento dell’attività di impresa.
Non rientrano, invece, nell’ambito di deducibiltà degli interessi passivi:
– di natura squisitamente commerciale;
– indeducibili ex art. 90 co. 2 del TUIR
– derivanti da oneri di capitalizzazione.
Nella interessi attivi,amministrazioni pubbliche,determinazione dell’ammontare complessivo degli interessi attivi, rientrano, oltre a quelli di natura commerciale, quelli di natura finanziaria e quelli che derivano da ritardati pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche.
È opportuno ricordare che la legge finanziaria 2008, ha previsto un “bonus” di deducibilità (oltre i limiti appena descritti) di € 10.000 per il 2008 e di € 5000 per il 2009 (art. 1 co. 34 L.
244/07).
Se gli interessi passivi sostenuti nell’anno dovessero eccedere ancora i limiti così descritti, è possibile dedurli dal periodo di imposta successivo con le stesse modalità e limitazioni previste dal nuovo art. 96 del TUIR. Inoltre dal 2010 la quota di Risultato Operativo Lordo non utilizzata per la deduzione di interessi passivi essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta.
§ 3. Problematiche applicative
L’intendo della norma è quello di incentivare il ricorso a procedure di capitalizzazione delle imprese, di non penalizzare le imprese che hanno un indebitamento fisiologico e razionalizzare la disciplina. Tuttavia una prima prova applicativa della nuova normativa ha manifestato, almeno a parere di chi scrive, una evidente penalizzazione per quelle imprese, soprattutto quelle medio-piccole, che fanno frequentemente ricorso al credito bancario per fronteggiare
Ecco un esempio:
Voci €uro Vecchia aliquota I.Re.S.
33% Nuova aliquota I.Re.S.
27,5%
Utile prima delle imposte 60.000 € 19.800 € 16.500
Interessi attivi 1.500
Interessi passivi 40.000
R.O.L. 35.000
30% R.O.L.1 10.500
Interessi indeducibili 2 28.000
Interessi deducibili 2008 12.000
“Bonus” L. 244/07 10.000
Interessi indeducibili 20083 18.000
Reddito tassabile 20084 78.000 € 21.450
Note: 1. 35.000 ROL
x 30%
= 10.500
2. 40.000 (interessi passivi)
– 1.500 (interessi attivi)
– 10.500 (30% del ROL)
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28.000 (interessi indetraibili)
3. 40.000 (interessi passivi)
– 12.000 (interessi deducibili 2008)
– 10.000 (“bonus” L. 244/07)
18.000 (interessi indeducibili 2008)
4. 60.000 (reddito ante imposte)
+ 18.000 (interessi indeducibili)
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78.000 reddito tassabile
La tabella evidenzia come nonostante l’aliquota I.Re.S. a partire dal 2008 sia stata sensibilmente ridotta rispetto a quella dell’anno precedente, è possibile avere un maggiore carico fiscale per effetto del complicato calcolo della deducibiltà degli interessi passivi.
Probabilmente l’esempio proposto in tabella è un pò un caso limite – ma un’azienda che ha intrapreso la strada di un profondo rinnovamento delle attrezzature o di altre immobilizzazioni (che magari possono giustificare un Reddito Operativo Lordo alquanto ridotto) oppure ancora si trova a dover fronteggiare continuamente problemi di liquidità legati ad esempio all’esodo dei dipendenti – può trovarsi imbrigliata in un giogo pericoloso proprio come quello illustrato in tabella con la conseguenza di dover sopportare un carico fiscale più elevato.
Tuttavia volendo trovare un aspetto positivo al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, si può affermare che lo scopo della norma è quello di favorire il ricorso al capitale proprio per effettuare nuovi investimenti scoraggiando il ricorso alle banche per ottenere prestiti. Alla luce di quanto esposto è consigliabile valutare caso per caso la situazione di ogni azienda e comunque scoraggiare il ricorso a finanziamenti bancari soprattutto in questa fase di congiuntura economica tutt’altro che favorevole. Meglio, a questo punto, stilare un piano di programmazione aziendale il più dettagliato possibile in modo da poter attenuare gli effetti distorsivi che possono derivare dalla nuova normativa.
Nicola Gravina
17 Maggio 2008
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