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Verso una nuova normativa europea: le FIU e la collaborazione dei soggetti obbligati

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Academic year: 2022

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(1)

Verso una nuova normativa europea: le FIU e la collaborazione dei soggetti obbligati

Claudio Clemente

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF AICOM – Webinar

Antiriciclaggio 30 anni di AML: tra passato e futuro

(2)

1. Dati recenti e premessa

2. L’AMLA – Governance e Compiti del Meccanismo 3. Le FIU

4. I soggetti obbligati

5. Obblighi segnaletici, approfondimenti e feedback 6. Conclusioni

Agenda

(3)

1. Dati recenti: l’andamento delle SOS ricevute

D.lgs. 231/2007 istituzione UIF

Nuovo sistema di

raccolta Voluntary Disclosure (oltre 21.000 SOS di VD)

I Direttiva AML (91/308/CEE)

II Direttiva AML (2001/97/CE)

III Direttiva AML (2005/60/CE)

IV Direttiva AML (UE/2015/849)

V Direttiva AML (UE/2018/843)

VI Direttiva AML

26 99 234 838 1.937 3.075

2.865 3.798

3.720 3.813 5.935 7.481 5.260 6.813 9.057 10.32212.54414.602 21.066

37.321 49.075

67.047 64.601 71.758

82.428 101.065

93.820 98.030

105.789 113.187

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

> 130.000

70.157 nel 1° sem. 2021 Valore stimato

(4)

1. Dati recenti: SOS ricevute per categoria di segnalante

Banche e Poste 69,6%

Intermediari e altri operatori finanziari

19,9%

Prestatori di servizi di gioco

5,2%

Professionisti 4,3%

Operatori non finanziari

1,0% Uffici della Pubblica Amministrazione 0,1%

Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari

0,0%

SOS ricevute dal 2016 al 1° sem. 2021

(5)

1. Dati recenti: l’andamento delle SOS ricevute per categoria di segnalante

78.418

72.171 71.054 68.236 75.852

39.287 11.251

13.352 16.150 24.659

26.752

23.443 11.396

8.297 10.826

12.894

10.583

7.427

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

2016 2017 2018 2019 2020 1° sem. 2021

(6)

1. Dati recenti: le comunicazioni oggettive (importi e operazioni)

* importi in miliardi di euro e operazioni in milioni di unità 4,3

3,8

2,7

2,0

2,7

3,6

4,0

3,6

4,1

3,8

3,2

3,5

2,9 3,0

3,5

3,1

3,5

3,8

1 2 3 4 5 6

0 5 10 15 20 25

gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21

importi versati importi prelevati n. di operazioni (scala dx)

(7)

1. Premessa

La Commissione europea ha presentato il 20 luglio 2021 un ambizioso pacchetto di proposte legislative volto ad accrescere l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in Europa.

un regolamento che istituisce una nuova autorità dell'UE in materia di AML/CFT (l’Anti Money Lundering Authority, AMLA);

un regolamento AML/CFT volto ad armonizzare le disposizioni in materia di adeguata verifica e controlli interni (single rulebook AML);

una sesta direttiva in materia di AML/CFT (AMLD6), che sostituisce l'attuale direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale;

unarevisione del Regolamento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi anche ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

Il pacchetto consta di quattro proposte

legislative:

(8)

1. Premessa

Cambia l’architettura istituzionale: nasce

un’autorità sovranazionale

E’ prevista un’armonizzazione più stringente degli

obblighi AML/CFT

Sono ampliate le fonti informative e i poteri delle FIU; ne è

favorita la convergenza

operativa

E’ potenziata la collaborazione tra autorità e valorizzate

le sinergie informative

Dimensione sovranazionale

Armonizzazione di soggetti e obblighi

Più efficace utilizzo delle SOS

Cooperazione

Limitazioni al contante

(9)

2. AMLA – Governance e organizzazione (1)

EU AML Supervisor

AMLA – Agenzia unica con compiti eterogenei

EU FIUs’ Mechanism

AMLA

E’ positiva l’istituzione di un’unica, nuova agenzia per i nuovi compiti (non due nuove autorità; non inserimento in autorità già esistenti)

Possono essere favorite preziose sinergie tra supervisione e FIU

I compiti nei due comparti sono diversi per finalità,

natura, destinatari, strumenti

Tale diversità deve riflettersi nella governance e nei

processi decisionali

(10)

2. AMLA come «Meccanismo» per le FIU (2)

Diversità rispetto all’AMLA quale EU AML Supervisor :

Al Meccanismo non sono trasferite le funzioni operative

delle FIU

Il Meccanismo non riceve / analizza

segnalazioni di operazioni sospette

Il Meccanismo non ha rapporti diretti

con i segnalanti

supporto per le analisi congiunte

gestione della rete FIU.net e sviluppo di strumenti IT

contenuti e formati per SOS, altre comunicazioni e scambi FIU-to-FIU

metodi e procedure per l’analisi finanziaria

Mandato e

compiti del

Meccanismo:

(11)

3. LE FIU

Definizioni, compiti e poteri (Artt. 17- 20 dell’AMLD6).

Sono molto più dettagliati i poteri e le fonti informative alle quali le FIU devono avere accesso per l’analisi finanziaria con effetti positivi anche

sulla collaborazione internazionale.

Collaborazione e analisi congiunte

(Artt. 22-28 dell’AMLD)

• Occorre confermare meglio il dovere di scambiare informazioni a prescindere dall’esistenza e dal tipo di reati

• Il ruolo dell’AMLA di definire criteri e formati per gli scambi va precisato e rafforzato (per scambi “ordinari” e per segnalazioni “cross-border”)

• Scadenze temporali per fornire riscontro a richieste di informazioni sono dannose: i tempi dipendono dai casi trattati e dalle esigenze informative; termini tassativi riducono la qualità e livellano al ribasso

(12)

3. Le FIU e le analisi congiunte

 Consentono di ricostruire più efficacemente casi di ML o TF di portata cross-border;

 Vanno oltre lo scambio di

informazioni: analisi svolta in Joint Team europei;

 Favoriscono la convergenza operativa delle FIU

La UIF ha promosso molteplici “esercizi” nell’ambito della Piattaforma delle FIU dell’UE:

da ultimo nel dicembre 2020 la UIF ha presentato le conclusioni dell’esercizio di analisi congiunta (con le FIU di Francia, Germania, Spagna e Ungheria) sul fenomeno dei flussi

finanziari dall’Italia e da altri paesi europei riconducibili a illeciti fiscali e doganali in

operazioni commerciali con la Cina

(13)

4. I soggetti obbligati: l’ampliamento armonizzata soggetti obbligati

 Allineamento agli standard GAFI (crypto- asset service provider);

 Level playing field tra operatori che prestano stessa attività;

 Risultanze del Supra –National Risk Assessment

piattaforme di crowdfunding (salvo quelle ex reg. UE 2020/1503);

intermediari del credito previsti dalla Mortgage Credit Directive (MCD) e dalla Consumer Credit Directive (CCD) e i soggetti diversi dalle banche che erogano credito ai sensi della MCD e della CCD

gli operatori che offrono servizi di intermediazione per investimenti per ottenere diritti di residenza in uno Stato membro (es. Visa for investment)

Punto di contatto per IMEL, IP e CASPs operanti

prestatori di servizi in crypto-assets (CASPs)

Commercianti di beni e metalli preziosi

(14)

4. I soggetti obbligati: spunti di miglioramento (2)

Prevedere il punto di contatto anche per attività transfrontaliere senza stabilimento con ATM e CASPs

Ricomprendere tutte le piattaforme di crowdfunding tra i soggetti obbligati

Riconsiderare le soglie rilevanti per alcuni soggetti obbligati (agenti immobiliari, operatori che commerciano opere d’arte)

Introdurre obblighi e ulteriori forme di collaborazione nei confronti di alcuni

soggetti (es. circuiti di pagamento)

(15)

4. I soggetti obbligati: l’estensione a livello nazionale

Lista «chiusa» di destinatari del Regolamento

(Art. 3 dell’AMLR)

Meccanismo di estensione degli obblighi AML a ulteriori soggetti individuati dagli Stati Membri in base al National

Risk Assessment (Art. 3 dell’AMLD)

Complessa procedura di notifica alla Commissione per l’estensione a soggetti

ulteriori

«Congelamento temporaneo»

dell’adozione delle misure nelle more del parere della

Commissione

Se la Commissione decide di sottoporre tali soggetti alle disposizioni europee lo

Stato membro si astiene dall’adozione delle misure

Occorre:

 Evitare «armonizzazioni al ribasso»

 Preservare il ruolo degli Stati Membri nell’individuazione di ulteriori settori a rischio e pronta adozione di adeguate misure di mitigazione in linea con gli standard GAFI

(16)

4. I soggetti obbligati: gap analysis

Soggetti obbligati in Italia non inclusi nell’elenco europeo

intermediari stabiliti senza succursale

intermediari nella riscossione dei crediti, nei servizi di cassa e di pagamento e nelle verifiche di conformità nei confronti dei debitori ceduti alle società per la

cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli

emessi dalle medesime società;

soggetti che svolgono custodia e trasporto di

contante e di titoli o valori

soggetti che esercitano attività di

mediazione civile

soggetti che svolgono il recupero stragiudiziale dei

crediti per conto di terzi

(17)

5. Obbligo di SOS

Ampliare i presupposti del sospetto (controparte, modalità di

esecuzione)

Valorizzare il ruolo delle FIU nell’elaborazione e aggiornamento

di indicatori di anomalia

Chiarire più in generale il ruolo delle autorità nazionali nella

regolamentazione

“A suspicion is based on the characteristics of the customer, the size and nature of the transaction or activity, the link between

several transactions or activities and any other circumstance known to the obliged entity, including the consistency of the

transaction or activity with the risk profile of the client”

(Art. 50, comma 2 dell’AMLR)

Maggiore dettagli nei presupposti Occorre però:

L’AMLA è deputata a:

 emanare e periodicamente aggiornare indicatori di anomalia per la rilevazione di operazioni sospette;

 emanare «implementing technical standards»

(anche sul formato delle SOS)

(18)

5. Gli approfondimenti della FIU

 di un maggiore dettaglio delle norme di adeguata verifica attraverso il Rulebook; si rafforza il patrimonio informativo dei destinatari ai fini di un più efficace adempimento degli obblighi di collaborazione attiva;

Gli approfondimenti sulle SOS possono beneficiare:

 dell’ampliamento dei poteri informativi per le analisi previsto dalla AMLD6, con l’elencazione dettagliata di un «set» informazioni finanziarie, amministrative e investigative che deve essere reso disponibile alle FIU

 della più dettagliata previsione sui poteri di richiesta ai segnalanti: ma occorre eliminare il

riferimento a termini tassativi (5 gg e, in casi urgenti, 24 ore) assegnati ai soggetti obbligati per

rispondere a richieste di informazioni della FIU

(19)

5. Il potere di sospensione

Principali innovazioni negli obblighi di collaborazione attiva

Potere di sospensione di operazioni e rapporti

 Il provvedimento deve essere adottato entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione

 E’ introdotto un limite massimo di durata della sospensione delle operazioni di 15 giorni

dall’adozione del provvedimento

 E’ esteso all’utilizzo di conti bancari e di

pagamento per un periodo massimo di 5 giorni

Elementi di attenzione

 La previsione solleva diversi elementi di criticità connessi ai termini indicati

 Preferibile l’indicazione di una durata minima possibile rispetto a una durata massima

compatibile con le esigenze reali

 L’estensionedel potere di “blocco” a rapporti, oltre che operazioni, è positiva ma va precisata e ampliata nei presupposti

(20)

5. Il feedback (1)

Rafforzamento del feedback alla FIU dalle

autorità

competenti sulle informazioni

trasmesse

Previsione di un feedback

generale

almeno annuale dalla FIU ai

soggetti obbligati

Miglioramento qualitativo delle

SOS, necessità di contrasto al

mero

automatismo

segnaletico

(21)

5. Il feedback (2)

 Le FIU devono pubblicare un Rapporto Annuale con dati statistici granulari (SOS ricevute, disseminate, comunicate alle Autorità di supervisione, tipologie e trends.)

 Su base almeno annuale sono tenute a fornire un feedback generale ai segnalanti (qualità sos, tempistica, descrizione dei sospetti) a livello individuale o per gruppi di segnalanti in base al numero di segnalazioni ricevute

(Considerando 49 e Articolo 21 dell’AMLD6)

Oltre al Rapporto Annuale sono necessari strumenti

dedicati per tipologie e trends!

Schede di feedback

(22)

5. Limitazioni all’uso del contante e comunicazioni oggettive alla FIU

Introdotta una soglia di 10.000 euro alle transazioni in

contante

Applicabile a operazioni di pagamento per l’acquisto di

beni o servizi, non per qualsiasi trasferimento tra

soggetti diversi;

In relazione a transazioni con controparti «commerciali»,

non tra la generalità dei soggetti

Il limite non si applica ai pagamenti e depositi effettuati presso le banche. I pagamenti e depositi sopra soglia devono comunque

essere comunicati alla FIU

Art. 59, comma 4, lett. b dell’AMLR).

(23)

6. Conclusioni

Il «Pacchetto» è ambizioso negli obiettivi, complesso nell’articolazione e presenta importanti «linee di discontinuità» (creazione di un’Autorità antiriciclaggio unica per la supervisione e le FIU; introduzione di

limitazioni al contante)

Si pongono le basi per un effettivo «salto in avanti» del sistema di prevenzione AML/CFT europeo e una maggiore integrazione nell’azione delle Autorità

La UIF partecipa ai negoziati fornendo il proprio contributo tecnico nelle sedi nazionali ed europee con l’obiettivo di assicurare un’armonizzazione «al rialzo» in linea con il sistema italiano, il rafforzamento della collaborazione

internazionale, l’attribuzione all’AMLA di un ruolo incisivo che consenta di fornire valore aggiunto al sistema AML

(24)

Grazie per l’attenzione

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